Gazzetta n. 266 del 14 novembre 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 22 settembre 2017 |
Attribuzione delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale. |
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2002, recante «etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo» con il quale e' stato approvato l'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2008 con il quale e' stato approvato l'elenco delle denominazioni in lingua delle specie ittiche di interesse commerciale, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2010 che attribuisce la denominazione in lingua italiana alle specie ittiche indicate nell'elenco allegato che integra e modifica l'elenco allegato al decreto del 27 marzo 2002; Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2010 che integra e modifica l'elenco allegato al decreto ministeriale del 31 gennaio 2008 come successivamente modificato e integrato dal decreto ministeriale del 5 marzo 2010; Visto il regolamento (UE) 8 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante «modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca»; Visto il regolamento (UE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; Visto il regolamento (UE) 11 dicembre 2013, n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154 «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale.»; Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017 recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Giuseppe Castiglione; Considerata la necessita' di apportare modifiche ed integrazioni all'elenco di denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale e di assicurare un continuo aggiornamento dello stesso; Considerata la ricostituzione del Gruppo di lavoro «Denominazione delle specie ittiche di interesse commerciale» con decreto direttoriale del 3 giugno 2015, n. 11409, al fine di redigere un elenco delle denominazioni commerciali ammesse nel territorio nazionale secondo le indicazioni introdotte dall'art. 37 «Denominazione commerciale» del reg. (UE) n. 1379/2013 che ha contribuito ad innovare la normativa in materia di tracciabilita' ed etichettatura dei prodotti ittici; Considerata l'attivita' finora svolta dal gruppo «Denominazione delle specie ittiche di interesse commerciale», che ha seguito i principi di semplificazione e razionalizzazione imposti dalla normativa europea avvalendosi di opportuna letteratura scientifica di riferimento e specifica documentazione FAO;
Decreta:
Art. 1
Alle specie ittiche indicate nell'elenco allegato (All. 1) sono attribuite le «denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale» individuate nello stesso elenco. L'allegato 1 abroga e sostituisce l'elenco allegato al decreto ministeriale del 31 gennaio 2008, come modificato dal decreto ministeriale del 5 marzo 2010 e dal decreto ministeriale del 23 dicembre 2010. |
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Le disposizioni di cui all'art. 1 hanno efficacia a decorrere dal 365° giorno successivo alla data dell'entrata in vigore del presente decreto (data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Entro tale termine gli operatori della filiera provvedono ad adottare le «denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale» di cui all'allegato 1. |
| Art. 3
La vendita dei prodotti, esposti in imballaggi preconfezionati in data precedente all'entrata in vigore del presente decreto, recanti «denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale» conformi al decreto del 31 gennaio 2008, e' consentita fino all'esaurimento delle scorte. |
| Art. 4
L'elenco di cui all'allegato 1 al presente decreto si applica alle specie ittiche d'interesse commerciale, fatti salvi i divieti di pesca, raccolta, sbarco, commercializzazione e trasformazione sanciti da normative e convezioni internazionali, europee e nazionali vigenti. |
| Art. 5
Per la denominazione scientifica delle specie ittiche presenti in allegato 1, sono altresi' conformi le denominazioni indicate, quali sinonimi, nel sistema di informazione FishBase e nel database ASFIS, individuati dall'art. 37, par. 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1379/2013 citato in premessa nonche', esclusivamente per crostacei, molluschi, echinodermi e tunicati, nella banca dati Sealifebase e Worms. |
| Art. 6
L'elenco allegato riporta, per ciascuna specie, il corrispondente Codice FAO alfa 3. Per i casi in cui il codice non e' riportato e nelle more dell'aggiornamento dello stesso da parte della FAO, si ritiene valido il Codice FAO alfa 3 associato al sinonimo di riferimento in ASFIS. |
| Art. 7
Le richieste di nuove «denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale» dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura, PEMAC III, compilando il modello di richiesta di cui all'allegato 2 al presente decreto. Il presente provvedimento e' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 22 settembre 2017
Il Sottosegretario di Stato: Castiglione
Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2017 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-851 |
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