Gazzetta n. 267 del 15 novembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 9 novembre 2017
Rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, nonche' individuazione di nuovi profili, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-octies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 1, commi 526-530, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativo alle nuove competenze in materia di spese di funzionamento degli Uffici giudiziari;
Visto il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria ed in particolare l'art. 21-quater, riguardante misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria;
Visto il decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico» ed in particolare l'art. 1, comma 2-octies;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 15 giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche»;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto il 14 settembre 2007 (di seguito «CCNL»), ed in particolare l'art. 9, secondo cui le amministrazioni, in relazione alle proprie necessita' organizzative, possono prevedere l'istituzione di nuovi profili, nell'ambito delle dotazioni organiche, individuandone la posizione di accesso, secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 2, del medesimo contratto;
Visto il Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia - Quadriennio 2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010 (di seguito «CCNI»);
Considerato che l'art. 1, comma 2-octies, del decreto-legge n. 117 del 2016 prevede, in funzione delle procedure di cui all'art. 1, commi 2-bis e 2-quater, del medesimo decreto e nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell'Amministrazione giudiziaria, di cui alla tabella D del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 15 giugno 2015, n. 84, la rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, nonche' l'indivuazione di nuovi profili professionali, nel rispetto dell'ordinamento professionale vigente del comparto Ministeri e la loro ripartizione nell'ambito delle aree di riferimento;
Ritenuto che, nell'individuazione dei criteri di rimodulazione dei profili professionali, deve darsi rilevanza alle finalita' di innovazione e revisione organizzativa del Ministero della giustizia, con particolare riguardo alle esigenze di informatizzazione e a quelle relative al trasferimento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari;
Ritenuto che l'introduzione del processo civile telematico, dell'ufficio per il processo e delle altre innovazioni tecnologiche e organizzative hanno determinato l'esigenza di rimodulare l'ordinamento professionale, anche in considerazione della necessita' di revisione dei nuovi processi lavorativi;
Considerato che le misure di attuazione dell'art. 1, comma 2-octies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, contenute nel presente decreto, sono state precedute dal confronto con le Organizzazioni sindacali, all'esito del quale e' stato sottoscritto l'Accordo del 26 aprile 2017 (di seguito «Accordo»), contenente anche la programmazione di altri decisivi interventi;
Considerato che, la rimodulazione dei profili professionali esistenti e l'introduzione di nuovi profili professionali possa essere determinata e realizzata nei termini e con le modalita' di cui all'Accordo, recependo sul punto le modalita' di attuazione dell'Accordo;
Ritenuto di dovere provvedere con successivo decreto alla revisione delle dotazioni organiche dei profili professionali;
Considerato che complementare alla predetta rimodulazione dei profili professionali e alla revisione delle dotazioni organiche, da attuarsi con uno o piu' decreti, e' altresi' la programmazione degli ulteriori e determinanti interventi come previsti dall'Accordo, finalizzati alla riqualificazione e promozione professionale del personale dell'amministrazione giudiziaria;
Ritenuto di confermare, in attuazione dell'Accordo e per quanto non attiene alla rimodulazione dei profili esistenti e all'introduzione di nuovi profili, la programmazione degli interventi previsti nell'accordo, tenuto conto peraltro di quanto sino ad oggi gia' realizzato, ovvero della sottoscrizione in data 22 giugno 2017 dell'ipotesi di accordo sull'utilizzazione del fondo unico di amministrazione per l'anno 2016, della sottoscrizione in data 13 settembre 2017 dell'ipotesi di accordo sugli sviluppi economici all'interno delle aree per l'anno 2017, nonche' dell'approvazione, in data 26 luglio 2017, della graduatoria delle procedure di riqualificazione di cui all'art. 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;
Considerato in particolare che, sino alla revisione delle dotazioni organiche, per quanto attiene alla figura del «Cancelliere» di cui al CCNI, rimodulata e ridenominata «Cancelliere esperto» nell'Accordo, la relativa dotazione organica restera' determinata in quella attualmente prevista per il profilo di «Cancelliere» e che nel profilo ridenominato di «Cancelliere esperto» confluira' il personale attualmente in servizio con il profilo di «Cancelliere», compresi coloro che hanno partecipato alle procedure di riqualificazione di cui all'art. 21-quater del decreto-legge n. 83 del 2015;
Considerato che, in relazione ai profili rimodulati e ridenominati di «Cancelliere» e «Direttore amministrativo» non potranno determinarsi nuovi accessi, sia con procedure esterne che interne, che per contro i nuovi accessi potranno determinarsi nei profili di «Direttore» e di «Cancelliere esperto», in virtu' dell'Accordo e del presente decreto;
Sentite le Organizzazioni sindacali di settore;

Decreta:

Art. 1
Oggetto

1. Con il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 2-octies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, si provvede alla rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, anche mediante ridenominazione e individuazione di nuovi profili professionali, nel rispetto dell'ordinamento professionale vigente del comparto Ministeri e sulla base di quanto stabilito nell'Accordo.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Rimodulazione dei profili professionali esistenti

1. I profili professionali previsti dal CCNI ed oggetto di rimodulazione sono i seguenti: Ausiliario, Operatore giudiziario, Assistente giudiziario, Cancelliere, Funzionario giudiziario e Direttore amministrativo.
 
Art. 3
Istituzione di nuovi profili professionali

1. Sono istituiti i seguenti nuovi profili professionali: Assistente tecnico in Area II e Funzionario tecnico in Area III.
 
Art. 4
Declaratorie professionali

1. Le declaratorie dei profili professionali rimodulati, di quelli ridenominati e di quelli di nuova istituzione sono determinate secondo quanto previsto dalla tabella A, allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.
 
Art. 5
Rinvio al CCNL e al CCNI vigenti

1. Salvo quanto previsto nel presente decreto, in relazione alla rimodulazione, ridenominazione dei profili professionali esistenti e alla istituzione di nuovi profli, resta fermo quanto previsto dal CCNL e dal CCNI vigenti.
 
Art. 6
Dotazioni e piante organiche dei nuovi profili professionali
e dei profili ridenominati e rimodulati

1. Le dotazioni organiche e le piante organiche dei profili professionali oggetto del presente decreto, anche in relazione ai profili di nuova istituzione, sono determinate con uno o piu' decreti successivi.
2. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 sono mantenute le attuali dotazioni organiche e piante organiche e, per i profili professionali ridenominati e rimodulati di «Direttore» e di «Cancelliere Esperto», la dotazione e la pianta organica sono mantenute nelle consistenze e modalita' gia' previste per i profili professionali rispettivamente di «Direttore amministrativo» e di «Cancelliere». Resta ferma l'immediata applicazione al personale gia' in servizio delle modifiche di rimodulazione dei profili professionali in relazione alle relative declaratorie professionali in conformita' al presente decreto.
3. I dipendenti gia' in servizio e i cui profili professionali siano stati oggetto di modifiche sono inquadrati nei profili professionali cosi' come rimodulati e ridenominati, secondo le consistenze numeriche gia' esistenti nell'originario profilo oggetto di rimodulazione o ridenominazione e con mantenimento della fascia economica. I dipendenti in servizio nei profili professionali non oggetto di revisione nel presente decreto restano inquadrati nei profili di appartenenza con le consistenze attuali e con matenimento della fascia economica.
 
Art. 7
Disposizione finale

1. Gli accessi che si determineranno in data successiva alla pubblicazione del presente decreto, sia per procedure esterne che interne, possono essere disposti nei profili professionali come istituiti, rimodulati e ridenominati dalla tabella A, anche in relazione ai profili ridenominati di «Cancelliere esperto» e di «Direttore».
2. Nessun nuovo accesso puo' essere operato nelle figure di «Cancelliere» e «Direttore amministrativo», come previste dal CCNI.
 
Art. 8
Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 novembre 2017

Il Ministro: Orlando
 
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