Gazzetta n. 269 del 17 novembre 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 9 ottobre 2017 |
Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Meeting Service societa' cooperativa a r.l.», in Guidonia Montecelio e nomina del commissario liquidatore. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile nei confronti della «Coop. Meeting Service societa' cooperativa a r.l.»; Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies del codice civile; Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa riferito all'esercizio al 31 ottobre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 125.175,00, si riscontra una massa debitoria di € 180.473,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 55.298,00; Considerato che in data 26 ottobre 2016 e 11 novembre 2016 e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati; Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della societa' al corrispondente indirizzo, cosi' come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata e' stata restituita al mittente con dicitura «sconosciuto» e che quindi la cooperativa risulta non reperibile, situazione che risulta immutata ad oggi; Considerato che la situazione patrimoniale dell'ente appare ad oggi immutata, a quanto risulta dalla citata documentazione acquisita agli atti, e che il mancato deposito dei bilanci dall'esercizio 2012 concreterebbe comunque una causa di scioglimento dell'ente medesimo, con conseguente liquidazione; Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta societa'; Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore e' stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilita' all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;
Decreta:
Art. 1
La «Coop. Meeting Service societa' cooperativa a r.l.», con sede in Guidonia Montecelio (RM) (codice fiscale 09649181006) e' posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Geraci, nato a Corigliano Calabro (CS) il 10 luglio 1970 (C.F. GRCGPP70L10D005X), e domiciliato in Roma, via Pavia n. 22 . |
| Art. 2
Con successivo provvedimento sara' definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 9 ottobre 2017
Il Ministro: Calenda |
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