Gazzetta n. 270 del 18 novembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 ottobre 2017
Iscrizione di varieta' di specie ortive, prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, al relativo registro nazionale.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione e da orto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;
Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 2010, n. 267, recante «Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' orticole tradizionalmente coltivate in particolari localita' e regioni e minacciate da erosione genetica, nonche' di varieta' orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varieta'»;
Visto il decreto ministeriale del 18 settembre 2012, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, per cio' che concerne le modalita' per l'ammissione al registro nazionale delle varieta' di specie ortive da conservazione e delle varieta' di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;
Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle sotto indicate varieta' di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari al relativo registro nazionale;
Vista la nota della Regione Emilia-Romagna del 30 marzo 2017 con la quale e' stato comunicato parere favorevole all'iscrizione delle sotto indicate varieta' di specie ortive;
Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta' dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varieta' di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari sotto riportate, le cui sementi possono essere controllate come sementi standard e la cui descrizione e' depositata presso questo Ministero:
===================================================================== | | | | Responsabile della | | Codice | | | conservazione in | | SIAN | Specie | Denominazione | purezza | +==========+============+=====================+=====================+ | | | |Istituto d'Istruzione| | | |Cappello da prete |Superiore Antonio | | 3945 | Zucca |reggiana |Zanelli | +----------+------------+---------------------+---------------------+ | | | |Istituto d'Istruzione| | | |Da mostarda a semi |Superiore Antonio | | 3946 | Anguria |rossi |Zanelli | +----------+------------+---------------------+---------------------+ | | | |Istituto d'Istruzione| | | | |Superiore Antonio | | 3947 | Anguria |Santa Vittoria |Zanelli | +----------+------------+---------------------+---------------------+ | | | |Istituto d'Istruzione| | | | |Superiore Antonio | | 3948 | Melone |Banana di Lentigione |Zanelli | +----------+------------+---------------------+---------------------+

 
Art. 2

La commercializzazione delle varieta' di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari indicate all'art. 1 e' consentita se realizzata in imballaggi di piccole dimensioni dal peso non superiore al peso netto massimo indicato nell'allegato II del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 ottobre 2017

Il direttore generale: Gatto
 
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