Gazzetta n. 272 del 21 novembre 2017 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 10 luglio 2017
Parere sullo schema di contratto di programma tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa ed Enav S.p.A., periodo regolatorio 2016-2019. (Delibera n. 46/2017).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e s.m.i.;
Vista la legge 11 luglio 1977, n. 411, recante «Istituzione di una tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta»;
Visto il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, recante «Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, cosi' come modificato dall'art. 4, comma 41, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012) e dall'art. 1, comma 219, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge Stabilita' 2015);
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 385, recante «Disposizioni in materia di trasporti»;
Vista la legge 20 dicembre 1995, n. 575, recante «Adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL)», firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e gli atti internazionali successivi, tra cui in particolare l'accordo multilaterale sui canoni di rotta;
Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665, concernente «Trasformazione in Ente pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale», e visto, in particolare, l'art. 2, con cui si affidano all'Ente l'organizzazione e la gestione dei servizi di assistenza al volo e dei relativi compiti, e l'art. 9, concernente il contratto di programma ed il contratto di servizio, e l'art. 1, comma 679, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge Stabilita' 2016) che ha modificato il predetto art. 9;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, concernente «Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC»;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda a questo Comitato la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilita', ferme restando le competenze delle Autorita' di settore e la delibera CIPE 22 giugno 2000, n. 63, che ha previsto la procedura relativa alla stipula dei contratti di programma ed il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che all'art. 36 conferma la competenza di questo Comitato, tra l'altro, in materia di contratti di programma e di atti convenzionali con particolare riguardo ai profili di finanza pubblica;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante «Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita'»;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;
Vista la legge 29 gennaio 2001, n. 10, recante «Disposizioni in materia di navigazione satellitare» e visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2005, concernente «Ripartizione del fondo di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 6» di detta legge;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti»;
Visto il decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, recante «Attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonche' alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese»;
Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante «Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile», convertito dalla legge 9 novembre 2004, n. 265;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, concernente «Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265», poi modificato ed integrato con il decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e visti, in particolare, gli articoli da 11-sexies a 11-terdecies, che dettano indicazioni per il settore aeroportuale, prevedendo - tra l'altro - che i coefficienti unitari di tassazione vengano determinati secondo parametri di efficientamento dei costi indicati nel contratto di programma, che deve assegnare un obiettivo di recupero della produttivita' in base agli specifici elementi di cui all'art. 11-sexies, comma 1, lettera f);
Visto il decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213, recante «Attuazione della direttiva 2003/42/CE relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile»;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione del servizi di pubblica utilita' (NARS), istituito con delibera di questo Comitato 8 maggio 1996, n. 81 (Gazzetta Ufficiale n. 138/1996) e visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, con il quale si e' proceduto alla riorganizzazione del NARS e che all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte dello stesso Nucleo, dell'applicazione - negli schemi di contratto sottoposti a questo Comitato - dei principi in materia di regolazione tariffaria relativi al settore considerato;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, recante «Attuazione della Direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo»;
Visto il regolamento (UE) della Commissione 29 luglio 2010, n. 691/2010, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete;
Visto il regolamento (UE) della Commissione 16 dicembre 2010, n. 1191/2010, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea, disciplina l'applicazione degli schemi di performance per i servizi della navigazione aerea;
Visto i regolamenti di esecuzione (UE) della Commissione 3 maggio 2013, n. 390/2013 e n. 391/2013, che istituiscono rispettivamente un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete e un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, concernente «Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale»;
Visto il decreto 22 aprile 1997, emanato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro e recante «Approvazione del Regolamento amministrativo-contabile dell'Ente nazionale di assistenza al volo», e visti in particolare gli articoli 2 e 3;
Visto il decreto 5 maggio 1997, emanato dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, recante «Modalita' per la regolarizzazione dei flussi finanziari fra EUROCONTROL e lo Stato italiano»;
Visto il decreto 27 maggio 1997, emanato del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della difesa, e recante «Approvazione dello Statuto dell'Ente nazionale di assistenza al volo» e visti in particolare gli articoli 3, 5 e 6 dello stesso;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 13 luglio 2005, recante «Disciplina delle modalita' e dei tempi per l'assunzione del concreto esercizio, da parte di ENAC, delle funzioni di autorita' nazionale di vigilanza e per il trasferimento in capo allo stesso ente della titolarita' dei diritti tariffari, gia' di pertinenza di ENAV S.p.A., corrispondenti ai costi delle attivita' di regolazione e certificazione da trasferire a ENAC»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2008, riguardante la disciplina del trasporto aereo di Stato;
Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 29 (Gazzetta Ufficiale n. 296/2014), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sugli schemi di contratto di programma e di contratto di servizio per i trienni 2010-2012 e 2013-2015 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa - e ENAV S.p.A.;
Vista la decisione della Commissione 15 aprile 2016, n. 2016/599/UE che approva il Piano delle performance dal quale si desumono i costi ed unita' di servizio posti alla base del calcolo delle tariffe;
Vista la proposta di cui alla nota 21 novembre 2016, n. 43662, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato dell'esame dello schema di contratto (CdS), sottoscritto tra il MIT, di concerto con il MEF, e la societa' ENAV S.p.A., e ha trasmesso il suddetto schema di contratto di programma completo dei relativi allegati, e la nota 11 aprile 2017 n. 1688, con la quale il MIT ha integrato la documentazione inviata;
Considerato che il NARS, in data 22 maggio 2017, ha emesso il parere n. 2/2017, pronunciandosi favorevolmente, con osservazioni e raccomandazioni, in merito allo schema di contratto e relativi allegati;
Considerato che, nelle more della definizione del Contratto di programma, l'ENAV S.p.A. ha continuato a svolgere senza soluzione di continuita' la propria attivita' istituzionale;
Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del richiamato parere del NARS, e in particolare, che: per quanto riguarda lo schema di contratto:
e' composto da 24 articoli e disciplina:
i servizi della navigazione aerea e le connesse prestazioni che la Societa' e' obbligata a fornire;
i servizi erogati a fronte di corrispettivi e i servizi in gestione a terzi;
gli obiettivi e i parametri di sicurezza e qualita' dei servizi resi all'utenza;
i parametri di efficientamento dei costi e le tariffe per i servizi di navigazione aerea;
il piano di investimenti correlato con il perseguimento delle finalita' istituzionali;
i rapporti con istituzioni, enti, societa' e organismi nazionali e internazionali che operano nel settore della navigazione aerea e dell'aviazione civile in generale;
gli obblighi di informazione, rendicontazione e trasparenza;
le attivita' di verifica e monitoraggio delle prestazioni previste, le sanzioni per i casi si inadempienza, nonche' le ipotesi di revisione dei contenuti del contratto; per quanto riguarda le tariffe:
sono specificate dall'art. 8 del contratto e sono suddivise in tariffe di rotta e di terminale. Le tariffe di rotta, determinate ai sensi del regolamento (UE) n. 391/2013, sono cosi' stimate:

=================================================
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
+===========+===========+===========+===========+
| € 80,08 | € 80,00 | € 79,01 | € 75,24 |
+-----------+-----------+-----------+-----------+

le tariffe di terminale sono suddivise in base ai volumi di traffico gestiti dai diversi aeroporti in tre differenti fasce tariffarie, per la fascia 1 sono determinate ai sensi dei regolamenti n. 390 e 391 del 2013; per la fascia 2, ai sensi del paragrafo 6 dell'art. 13 del suddetto regolamento n. 391, solo in parte sono determinate dal regolamento n. 391 e per la fascia 3 determinate sulla base di quanto previsto dall'allegato L al contratto. Sono cosi' stimate:

Parte di provvedimento in formato grafico

con nota ENAC-DG del 10 gennaio 2017, n. 2341-P, la misura tariffaria di terminale proposta dall'ENAV S.p.A. per gli aeroporti di terza fascia per il 2017 e' pari a € 323,79, invece di € 325,21 come previsto nell'allegato L, richiamato dall'art. 8 del contratto e che, pertanto, il predetto art. 8 dovra' essere modificato in tal senso;
sono identificati in maniera esaustiva e tassativa i voli «esonerati», cioe' quelli che non consentono il recupero diretto, a carico dell'utenza, degli oneri sostenuti da ENAV S.p.A. per l'espletamento delle relative attivita' di assistenza alla navigazione aerea. I relativi oneri, da corrispondere alla societa' su base annuale, sono di seguito quantificati, come all'art. 10 dello schema di Contratto di programma:
Oneri voli esonerati

==================================================================
| Servizi | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Totale |
+=========+==========+==========+==========+==========+==========+
| | €| €| €| €| €|
|In rotta |11.280.000|11.540.000|11.450.000|11.120.000|45.390.000|
+---------+----------+----------+----------+----------+----------+
|In | €| €| €| €| €|
|terminale| 1.550.000| 1.450.000| 1.430.000| 1.410.000| 5.840.000|
+---------+----------+----------+----------+----------+----------+
| | €| €| €| €| €|
|Totale |12.830.000|12.990.000|12.880.000|12.530.000|51.230.000|
+---------+----------+----------+----------+----------+----------+
per quanto riguarda il piano degli investimenti:
il volume degli investimenti 2016-2019, di cui al Piano Investimenti (allegato N), ammonta a circa 436 milioni di euro (dati in migliaia di euro), come di seguito evidenziato:
===================================================================== | Categoria | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Totale | +===================+=========+=========+=========+========+========+ |Sistemi ATM | 30.050| 31.900| 31.900| 32.300| 126.150| +-------------------+---------+---------+---------+--------+--------+ |Procedure ATM e | | | | | | |Spazi aerei | 2.200| 1.950| 1.800| 1.800| 7.750| +-------------------+---------+---------+---------+--------+--------+ |Sistemi e Reti di | | | | | | |comunicazione | 19.470| 15.350| 10.720| 10.650| 56.190| +-------------------+---------+---------+---------+--------+--------+ |Sistemi e impianti | | | | | | |di navigazione | 6.400| 6.700| 7.000| 7.300| 27.400| +-------------------+---------+---------+---------+--------+--------+ |Sistemi di | | | | | | |sorveglianza | 8.000| 6.600| 12.800| 11.050| 38.450| +-------------------+---------+---------+---------+--------+--------+ |Infrastrutture e | | | | | | |impianti | 14.590| 19.570| 23.650| 29.200| 87.010| +-------------------+---------+---------+---------+--------+--------+ |Sistemi per la | | | | | | |meteorologia | 4.350| 4.500| 4.500| 4.500| 17.850| +-------------------+---------+---------+---------+--------+--------+ |Simulazione e | | | | | | |sperimentazione | 3.750| 3.800| 3.850| 3.750| 15.150| +-------------------+---------+---------+---------+--------+--------+ |Nuovi metodi di | | | | | | |manutenzione | 1.600| 1.200| 600| 600| 4.000| +-------------------+---------+---------+---------+--------+--------+ |Esigenze non | | | | | | |programmabili | 3.900| 3.800| 3.700| 3.700| 15.100| +-------------------+---------+---------+---------+--------+--------+ |Security | 1.400| 1.400| 1.400| 1.250| 5.450| +-------------------+---------+---------+---------+--------+--------+ |Sistemi informativi| 6.200| 4.900| 4.350| 4.350| 19.800| +-------------------+---------+---------+---------+--------+--------+ |Servizi generali | 800| 800| 800| 800| 3.200| +-------------------+---------+---------+---------+--------+--------+ |Adeguamenti e messa| | | | | | |a norma | 3.250| 3.100| 3.100| 3.100| 12.550| +-------------------+---------+---------+---------+--------+--------+ |Totale | 105.960| 105.570| 110.170| 114.350| 436.050| +-------------------+---------+---------+---------+--------+--------+

qualora ENAV S.p.A. acquisisca ulteriori finanziamenti «esterni», dara' luogo agli ulteriori investimenti di seguito evidenziati:,

Parte di provvedimento in formato grafico
per quanto riguarda il costo medio ponderato del capitale (WACC):,
sono stati adottati tassi risk free differenziati per le tariffe di rotta e per quelle di terminale, ai fini del computo del suddetto WACC;
l'equity risk premium (ERP) assume valori differenziati per le tariffe di rotta e di terminale.
il parametro relativo all'aliquota fiscale considerato per la determinazione dei diversi WACC e' pari al 27,5%, invece del 24% introdotto a partire dal 2017 dalla normativa italiana e che, e' opportuno che il MIT, interessando ENAC in quanto autorita' nazionale di vigilanza preposta, valuti l'applicazione di quanto previsto dal meccanismo di ripartizione dei costi all'art. 14 del regolamento UE n. 391/2013 in merito ai «cambiamenti imprevisti della normativa fiscale nazionale», per il recupero dell'eventuale extra remunerazione/costo nel periodo regolatorio successivo a quello in cui si e' verificata la sopravvenienza.
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);
Vista la nota 10 luglio 2017, n. 3407, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;
Ritenuto di condividere le valutazioni del NARS e di adottare le raccomandazioni dal medesimo proposte;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 e della delibera di questo Comitato 22 giugno del 2000, n. 63, e' formulato parere favorevole in ordine allo schema di contratto di programma per gli anni 2016-2019 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della difesa - e l'ENAV S.p.A., con le osservazioni e raccomandazioni di cui al capitolo 6 del parere NARS, 22 maggio del 2017, n. 2, e che di seguito si riportano integralmente:
estendere la definizione di obiettivi di performance qualitativa, pur non vincolanti a livello europeo, anche ai 43 aeroporti di fascia 3 o, almeno, a un loro sottoinsieme significativo e individuare forme e modalita' di monitoraggio del raggiungimento di tali obiettivi;
rendere disponibile agli utenti, entro un arco temporale ragionevolmente breve e comunque non superiore ai tre mesi dall'approvazione del CdP, la Carta dei servizi ENAV S.p.A. approvata dagli organi competenti;
all'art. 21, valutare l'opportunita' di rendere maggiormente puntuale nella propria definizione il generico richiamo a «quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria in materia»;
adottare nel Contratto di programma per gli aeroporti di terza fascia per l'annualita' 2017 la misura tariffaria di terminale pari a € 323,79 proposta da ENAV S.p.A., in luogo di quanto previsto nel Contratto medesimo;
sottoporre al NARS e, per informativa, a questo Comitato, la proposta in merito all'individuazione dei parametri che concorrono alla determinazione dei rendimento del capitale da considerare ai fini delle decisioni in sede europea, a partire dalle attivita' propedeutiche alla determinazione degli obiettivi di performance economica per il successivo periodo;
valutare, per gli aeroporti compresi nella I e II fascia, interessando ENAC, l'applicazione di quanto previsto dal meccanismo di ripartizione dei costi all'art. 14 del regolamento UE n. 391/2013 in merito ai «cambiamenti imprevisti della normativa fiscale nazionale», che consente il recupero dell'eventuale extra remunerazione/costo nel periodo regolatorio successivo a quello in cui si e' verificata la sopravvenienza;
prevedere, per gli scali ricompresi nella III fascia, per i quali non vige la disciplina comunitaria bensi' quella nazionale, il recupero dell'extra remunerazione conseguente all'applicazione nell'anno 2017 dell'aliquota fiscale maggiorata, con riduzione delle tariffe o del balance nell'anno 2018. Analogamente applicare per la determinazione delle tariffe dall'anno 2018 l'aliquota fiscale prevista a legislazione vigente;
dettagliare la procedura per la definizione degli obiettivi di performance riferiti al piano investimenti previsti dall'Allegato N e individuare forme e modalita' di monitoraggio del raggiungimento di tali obiettivi;
specificare compiutamente l'entita' e la modulazione di tutti i finanziamenti pubblici previsti per la realizzazioni degli investimenti attinenti al periodo regolatorio;
adeguare il Contratto di programma prevedendo l'aggiornamento dell'art. 17 relativo agli Obblighi di informazione e rendicontazione attraverso l'inclusione del CIPE tra i destinatari del rapporto annuale sullo stato di avanzamento dei progetti;
dare seguito all'istituzione del tavolo tecnico previsto dall'art. 3 del Contratto di programma in considerazione del complessivo riassetto in corso del sistema aeroportuale nazionale conseguente al decreto del Presidente della Repubblica. n. 201 del 17 settembre 2015, anche ai fini della ridefinizione delle attivita' di ENAV e dei relativi meccanismi di valutazione di performance e di tariffazione.
Roma, 10 luglio 2017

Il Presidente: Gentiloni Silveri Il Segretario: Lotti

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1421
 
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