IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, e visti in particolare: l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia' compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea; l'art. 214, comma 2, lettere d) ed f), in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alle attivita' di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita' e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazioni di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto; l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006; l'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, che prevedono rispettivamente che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50/2016, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, che per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche gia' inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente e che le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50/2016 secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163/2006, sono concluse in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni e integrazioni e visto, in particolare, l'art. 166, comma 4-bis, il quale dispone che il decreto di esproprio possa essere emanato entro il termine di sette anni decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera di questo Comitato che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso, e che questo Comitato possa disporre la proroga dei termini previsti dal predetto comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non superi i due anni, in deroga alle disposizioni dell'art. 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' e visto l'art. 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, che prevede che la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera e' efficace fino alla scadenza del termine entro il quale puo' essere emanato il decreto di esproprio; Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50/2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163/2006; Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26 (supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 1/2015), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture al DEF 2013, che include l'intervento: Metrotranvia di Milano - Parco Nord Desio / Seregno; Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, con il quale e' stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni e integrazioni e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle direzioni generali competenti del Ministero alle quali e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare: la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP; la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»; Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163/2006, e visto in particolare il comma 3 dello stesso articolo, cosi' come attuato con delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, (G.U. n. 155/2015), che aggiorna le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (G.U. n. 234/2011, errata corrige Gazzetta Ufficiale n. 281/2011); Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) e vista la delibera 8 agosto 2015, n. 62 (G.U. n. 271/2015), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalita' precedentemente licenziato dal CCASGO nella seduta del 13 aprile 2015; Viste le delibere 27 marzo 2008, n. 52 (G.U. n. 18/2009) e 2 aprile 2008, n. 67 (G.U. n. 18/2009) con le quali questo Comitato ha assunto decisioni o adottato provvedimenti concernenti l'intervento Metrotranvia di Milano - Parco Nord Desio / Seregno; Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»; Vista la nota 12 giugno 2017, n. 23371, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso per le valutazioni di questo Comitato la richiesta di proroga della dichiarazione di pubblica utilita' ai sensi dell'art. 166, comma 4-bis, del citato decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni delle aree relative all'intervento Metrotranvia di Milano - Parco Nord Desio / Seregno e la relazione predisposta dalla Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale; Vista la nota 30 giugno 2017, n. 4711, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - DG per il trasporto pubblico locale fornisce chiarimenti istruttori e trasmette ulteriore documentazione; Vista la nota 7 luglio 2017, n. 4925, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha integrato l'istruttoria e la documentazione; Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare: che in data 13 gennaio 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva sottoposto a questo Comitato, una proposta relativa alla richiesta di proroga della dichiarazione di pubblica utilita' sulla base di un'istanza della Citta' metropolitana di Milano, trasmessa con nota 16 ottobre 2015, con la quale si considerava erroneamente tale dichiarazione di pubblica utilita' in scadenza alla data del 1° febbraio 2016; che in esito alla seduta preparatoria Comitato del 10 dicembre 2015 e agli sviluppi istruttori successivi e in risposta alla richiesta di proroga della dichiarazione di pubblica utilita' il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, con nota 1° febbraio 2016, n. 520, con riferimento ai termini della dichiarazione di pubblica utilita', ha ribadito che l'efficacia della delibera n. 52/2008 decorre non gia' dalla data di registrazione da parte della Corte dei conti ma dalla data di ottemperanza dell'ultima condizione prevista e che detta ultima condizione e' stata ottemperata con la nota 5 agosto 2010, n. 33702, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura tecnica di missione e che pertanto da tale data decorre la dichiarazione di pubblica utilita' della durata di sette anni, con scadenza il 5 agosto 2017; che con nota 15 febbraio 2017, n. 39245, la Citta' metropolitana di Milano, quale soggetto aggiudicatore, ha richiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la proroga della dichiarazione di pubblica utilita' delle aree relative all'intervento Metrotranvia di Milano - Parco Nord Desio / Seregno, trasmettendo, altresi', la relazione del responsabile unico del procedimento, dalla quale si evincono le ragioni che hanno comportato lo slittamento dei tempi di realizzazione dell'intervento, che consistono principalmente nella complessita' dell'iter di risoluzione delle interferenze ed in alcune non conformita' riscontrate sul progetto esecutivo, e che tali non conformita' potrebbero determinare l'introduzione di alcune varianti; che con successiva nota 24 maggio 2017, n. 127957, la Citta' metropolitana di Milano ha motivato la richiesta di proroga della dichiarazione di pubblica utilita' con la necessita' di utilizzo temporaneo di aree, la cui occupazione non puo' protrarsi oltre il 5 agosto 2017, per l'immissione dei sedimi necessari alla realizzazione dell'intervento di cui trattasi, rappresentando, altresi', che, relativamente alle aree in esproprio, si stava procedendo all'emissione del relativo decreto; che con relazione inviata con la suddetta nota 23371, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha condiviso le motivazioni addotte dalla Citta' metropolitana di Milano ai fini della richiesta di proroga della dichiarazione di pubblica utilita', facendo presente che la realizzazione dell'infrastruttura non ha avuto ancora inizio se non relativamente alla risoluzione delle interferenze e degli espropri; che con nota 7 luglio 2017, n. 165108, la Citta' metropolitana di Milano ha comunicato: di aver provveduto all'invio agli interessati delle comunicazioni relative all'avvio del procedimento di proroga della dichiarazione di pubblica utilita'; di aver richiesto a tutti i soggetti finanziatori la documentazione che certifica la copertura finanziaria delle somme a carico di ciascun ente; di aver considerato che i costi aggiuntivi, conseguenti al protrarsi delle occupazioni temporanee delle aree, stimati in euro 213.740,83, trovano copertura finanziaria nelle somme contraddistinte alla voce «Occupazioni temporanee e espropri» del quadro economico, di cui alla propria determina dirigenziale 1° dicembre 2016, r.g. n. 10918/2016; che, per quanto riguarda, l'introduzione di alcune varianti introdotte nel progetto esecutivo, queste non assumono rilievo sotto l'aspetto localizzativo, fatto salvo l'utilizzo di una quota superiore al 50% dei ribassi d'asta conseguiti; Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62); Vista la nota 10 luglio 2017, n. 3407, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera; Su proposta del ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Delibera:
1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50/2016 e del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilita' della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016, e in particolare dell'art. 166, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, e' disposta la proroga di due anni del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilita' dell'intervento: Metrotranvia di Milano - Parco Nord Desio / Seregno. 2. L'efficacia della presente delibera e' subordinata alla condizione che non pervengano nei termini di legge osservazioni da parte dei soggetti cui e' stato notificato l'avvio del procedimento di proroga della dichiarazione di pubblica utilita' valutate ostative dal Ministero delle infrastrutture e trasporti. Ai fini dell'efficacia della delibera stessa il Ministero delle infrastrutture e trasporti dovra' comunicare l'esito positivo della disamina delle osservazioni del pubblico. 3. Eventuali ulteriori oneri di proroga relativi all'esproprio ancora da definire ad esito del processo di dissequestro di un'area troveranno copertura nella voce «somme a disposizione» del quadro economico dell'opera. 4. Le varianti andranno sottoposte al CIPE qualora rientrino nelle condizioni previste dall'art. 169 del decreto legislativo n. 163/2006, come pure l'autorizzazione per l'eventuale uso di oltre il 50% dei ribassi d'asta. 5. L'efficacia della delibera e' subordinata alla presentazione da parte del MIT al DIPE entro il 5 agosto 2017 della documentazione che certifichi la copertura finanziaria delle quote di finanziamento a carico di ciascun soggetto che contribuisce alla realizzazione dell'intervento. 6. La proroga di due anni del termine relativo alla dichiarazione di pubblica utilita' e' da intendersi riferita anche all'area da espropriare e ora in attesa di dissequestro. 7. Dovra' essere richiesto un CUP specifico per l'intervento, poiche' quello attuale corrisponde solo alle attivita' di progettazione. 8. I dati riguardanti l'opera dovranno essere inseriti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP. Roma, 10 luglio 2017
Il Presidente: Gentiloni Silveri Il Segretario: Lotti
Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1418 |