Gazzetta n. 272 del 21 novembre 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 10 novembre 2017 |
Emissione di buoni del Tesoro poliennali, indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 20 novembre 2017 e scadenza 20 novembre 2023. |
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IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa; Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante il «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. del 28 giugno 2011, approvato dalla Consob con delibera n. 17904 del 25 agosto 2011, come modificato con delibera dell'assemblea di Borsa Italiana del 10 giugno 2014 e approvato dalla Consob con delibera n. 18973 del 16 luglio 2014; Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, cosi' come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 novembre 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 57.614 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Ritenuto opportuno disporre un'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 20 novembre 2017 e scadenza 20 novembre 2023, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi (di seguito «FOI ex tabacchi») pubblicato dall'ISTAT, da offrire tramite il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, diretto dalla Borsa Italiana S.p.A.; Considerata l'opportunita' di affidare la gestione della raccolta delle adesioni all'offerta dei citati buoni alla BNP Paribas e Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., nonche' alla Banca Akros S.p.A. e alla ICCREA Banca S.p.A. - Istituto centrale del credito cooperativo, con il compito di coadiuvare la predette banche nelle operazioni medesime; Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverra' in conformita' all'«Information Memorandum» del 10 novembre 2017;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, e' disposta un'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'indice «FOI senza tabacchi» (di seguito: «BTP Italia»), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche: importo minimo: 1.000 milioni di euro; decorrenza: 20 novembre 2017; scadenza: 20 novembre 2023; interessi: indicizzati all'andamento dell'indice «FOI ex tabacchi» secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del presente decreto, e pagabili in due semestralita' posticipate il 20 maggio ed il 20 novembre di ogni anno di durata del prestito; importi della rivalutazione del capitale: calcolati sulla base dell'andamento dell'indice «FOI ex tabacchi» secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del presente decreto; gli importi di rivalutazione del capitale sono pagati in due semestralita' posticipate il 20 maggio ed il 20 novembre di ogni anno di durata del prestito, per la parte maturata in ciascun semestre; tasso cedolare reale annuo: da determinarsi, in relazione alle condizioni di mercato del giorno 16 novembre 2017 con il decreto di cui in seguito, e comunque in misura non inferiore allo 0,25%; prezzo di emissione: 100%; taglio unitario: 1.000 euro; regolamento: 20 novembre 2017. Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini comuni di riferimento» allegati al decreto medesimo (allegato A). Il capitale nominale verra' rimborsato in unica soluzione alla scadenza, al valore nominale non rivalutato. Il Ministero dell'economia e delle finanze procedera' all'offerta dei «BTP Italia» in conformita' e secondo le modalita' descritte nell'«Information Memorandum» del 10 novembre 2017, citato nelle premesse. Il periodo di collocamento sara' suddiviso in due separate fasi, una nei giorni 13, 14 e 15 novembre 2017 salvo chiusura anticipata («prima fase»), e l'altra il 16 novembre 2017 («seconda fase»), alle quali saranno ammessi a partecipare due distinti e complementari gruppi di soggetti. In particolare, nella prima fase, le categorie di investitori ammessi a partecipare sono: persone fisiche comunque classificate e altri soggetti al dettaglio (con esclusione di controparti qualificate e clienti professionali di diritto), le societa' autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafoglio di investimento per conto delle categorie definite sopra, oltre a intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli individuali e societa' fiduciarie che partecipano alla prima fase per conto di soggetti ammessi a questa stessa prima fase, come individuati alla sezione «Distribuzione e mercato secondario» del citato «Information Memorandum» del 10 novembre 2017. Nella seconda fase potranno partecipare tutti e solo i soggetti non ammessi alla prima fase di distribuzione, come individuati alla medesima sezione dello stesso «Information Memorandum». L'emissione verra' perfezionata con successivo decreto, da emanarsi al termine del periodo di collocamento, con il quale sara' accertato il quantitativo dei titoli emessi e verra' fissata la misura del tasso cedolare reale annuo, sulla base dell'andamento del mercato alla chiusura del medesimo periodo di collocamento. A coloro che abbiano acquistato «BTP Italia» durante la prima fase di collocamento, dotati dei requisiti richiesti per la partecipazione e li abbiano detenuti ininterrottamente fino alla data di scadenza, sara' corrisposto un «premio di fedelta'» pari allo 0,40% del capitale nominale non rivalutato di tali titoli. |
| Art. 2
Il periodo di collocamento relativo alla prima fase avra' inizio alle ore 9,00 del 13 novembre 2017 e terminera' alle ore 17,30 del 15 novembre 2017, salvo chiusura anticipata, che comunque non potra' avere luogo prima delle ore 17,30 del secondo giorno di collocamento (14 novembre 2017). Dell'eventuale chiusura anticipata al secondo giorno di collocamento verra' data contestuale comunicazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e di Borsa Italiana, al termine del primo giorno (13 novembre 2017), oppure entro le ore 13,00 del secondo giorno 14 novembre 2017. Nel terzo giorno di collocamento (15 novembre 2017), la chiusura anticipata potra' avvenire, a discrezione del Ministero dell'economia e delle finanze, non prima delle ore 14,00 e previa analoga comunicazione al termine del secondo giorno di collocamento (14 novembre 2017). Il periodo di collocamento relativo alla seconda fase avra' inizio alle ore 9,00 del 16 novembre 2017 e terminera' alle ore 11,00 del medesimo giorno. I titoli verranno collocati al prezzo di emissione di cui all'art. 1. E' affidata alla BNP Paribas e Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., la gestione degli ordini di acquisto dei titoli tramite il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Nello svolgimento delle operazioni medesime, le predette banche saranno coadiuvate dalla Banca Akros S.p.A. e dalla ICCREA Banca S.p.A. - Istituto centrale del credito cooperativo. Con i medesimi istituti e' concluso un «Accordo di sottoscrizione» in data 10 novembre 2017, al fine di regolare l'attivita' connessa all'emissione dei titoli. Ai predetti istituti, BNP Paribas, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Banca Akros S.p.A. e ICCREA Banca S.p.A. - Istituto centrale del credito cooperativo, a fronte del servizio di supporto reso al Ministero dell'economia e delle finanze per il collocamento dell'emissione, verra' corrisposta una commissione complessivamente pari allo 0,05% del capitale nominale dei titoli emessi, cosi' suddivisa: 0,04% suddiviso in parti uguali fra BNP Paribas e Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.; 0,01% suddiviso in parti uguali fra Banca Akros S.p.A. e ICCREA Banca S.p.A. - Istituto centrale del credito cooperativo. Quest'ultima commissione verra' corrisposta per il tramite della BNP Paribas e del Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., in conformita' a quanto stabilito dall'«Accordo di sottoscrizione». Agli intermediari finanziari che partecipano alla raccolta degli ordini della clientela ammessa alla prima fase della distribuzione dei BTP Italia viene riconosciuta una commissione nella misura dello 0,30% dell'ammontare nominale degli ordini di acquisto rispettivamente raccolti in questa fase. Tale commissione verra' corrisposta tramite le sopra nominate BNP Paribas e Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., che la riverseranno agli altri operatori partecipanti al MOT ai fini del riconoscimento agli intermediari che ne hanno diritto. Per aventi diritto si intendono gli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell'acquirente finale del titolo ovvero che, nell'ambito dell'attivita' di raccolta degli ordini di acquisto di titoli dalla propria clientela e della trasmissione di tali ordini, direttamente o indirettamente, dalla propria clientela ai fini della loro immissione sul MOT, presteranno i servizi e le attivita' di investimento dell'esecuzione di ordini per conto dei clienti o della ricezione e trasmissione di ordini, come definiti nel testo unico della finanza (TUF), in conformita' con le disposizioni del decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 citato nelle premesse (il «decreto trasparenza»). Gli intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli individuali e le societa' fiduciarie che partecipano alla prima fase, per conto di soggetti ammessi a partecipare alla medesima, non riceveranno tale commissione in quanto considerati alla stregua di acquirenti finali. La responsabilita' di accertare la natura dell'investitore, e quindi di veicolare l'ordine di acquisto nella prima fase piuttosto che nella seconda fase, spetta all'intermediario di prossimita' rispetto all'investitore stesso, ossia all'intermediario che riceve l'ordine direttamente dall'acquirente finale. Alla clientela non dovra' essere applicato alcun onere, da parte dei predetti intermediari, a fronte della raccolta degli ordini durante il sopra indicato periodo di collocamento, in applicazione di quanto previsto dal «decreto trasparenza»; citato nelle premesse. Tutte le predette commissioni verranno corrisposte alla data del 1° dicembre 2017. Gli ordini di acquisto dei titoli non sono revocabili. Terminata la seconda fase del periodo di collocamento, le proposte di acquisto validamente inserite, divengono ordini di acquisto e, qualora il loro ammontare complessivo risulti superiore all'importo che l'emittente intende offrire al termine della seconda fase, tali ordini di acquisto verranno soddisfatti sulla base di un criterio di riparto con arrotondamento per difetto al taglio unitario di mille euro, in conformita' e secondo le modalita' descritte nell'«Information Memorandum» del 10 novembre 2017, citato nelle premesse. Il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, gestito da Borsa Italiana S.p.A., provvedera' all'attivita' concernente la distribuzione dei titoli ed i relativi ordini di acquisto, nonche' ad ogni attivita' connessa e conseguente, in conformita' al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. citato nelle premesse. All'inizio del periodo di collocamento ai «BTP Italia» verra' assegnato un codice ISIN speciale, che verra' utilizzato durante la prima fase del periodo di collocamento; ai «BTP Italia» collocati nella seconda fase, verra' invece assegnato un codice ISIN regolare. Al fine di consentire il riconoscimento del «premio di fedelta'» di cui all'art. 1, i «BTP Italia» aventi diritto al premio saranno identificati con il codice ISIN speciale, che verra' sostituito dal codice ISIN regolare al momento dell'eventuale cessione dei titoli, su richiesta della banca depositaria dei medesimi, con le modalita' previste dalla Monte Titoli S.p.A. Solo i titoli con codice ISIN regolare potranno essere negoziati e solo ai possessori di titoli individuati tramite il codice ISIN speciale verra' corrisposto, a scadenza, il «premio di fedelta'». Gli intermediari dovranno mantenere l'individuazione dei soggetti che detengono i titoli con codice ISIN speciale sino alla scadenza dei medesimi, dando comunicazione delle relative quantita' alla Monte Titoli S.p.A., che a sua volta comunichera' mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia i dati stessi. |
| Art. 3
L'importo minimo acquistabile durante la prima fase del periodo di collocamento dei «BTP Italia» di cui al presente decreto e' di 1.000 euro nominali; gli acquisti potranno quindi avvenire per tale importo o multipli di tale cifra. Nel corso della seconda fase ciascuna proposta di acquisto non puo' essere inferiore a 100.000 euro nominali, con importi multipli di 1.000 euro nominali; eventuali proposte o ordini di importo inferiore non verranno presi in considerazione. Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato. In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Monte Titoli S.p.A. e Banca d'Italia - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verra' riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta societa' a nome degli operatori. |
| Art. 4
Gli interessi e gli importi di rivalutazione del capitale da corrispondere alle scadenze semestrali sono determinati a partire dal «Coefficiente di indicizzazione» («CI»), calcolato sulla base dell'indice «FOI senza tabacchi», elaborato e pubblicato mensilmente dall'ISTAT. Il CI e' calcolato mediante la seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico dove il numero indiced,m indica il numero indice al giorno d del mese m di pagamento della cedola, mentre il numero indice
Parte di provvedimento in formato grafico e' il numero indice alla data di pagamento della cedola precedente, determinati sulla base degli indici FOI secondo la formula oltre specificata. Il valore del CI cosi' ottenuto e' troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta. Nel caso di pagamento della prima cedola, poiche' la data di godimento della cedola coincide con la data di godimento del titolo, si prende come numero indice base del CI quello alla data di godimento del titolo. L'importo variabile delle cedole semestrali, con riferimento al capitale minimo, e' calcolato moltiplicando il tasso cedolare reale annuo di cui all'art. 1, diviso due, per il taglio unitario (mille euro). Il risultato viene quindi moltiplicato per il Coefficiente di indicizzazione, relativo al giorno di pagamento, quest'ultimo modificato per tenere conto del fatto che esso non puo' assumere valori inferiori a 1, secondo la seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico
La rivalutazione del capitale nominale maturata da corrispondere in ciascun semestre, con riferimento al capitale minimo di mille euro, e' calcolata moltiplicando il taglio unitario del prestito per il Coefficiente di indicizzazione relativo al giorno del pagamento, decurtato di un'unita' e modificato per tenere conto del fatto che esso non puo' assumere valori inferiori a 1, secondo la seguente formula: Rivalutazione Capitale = Capitale Nominale minimo * Max [CI - 1; 0] Il risultato ottenuto da ciascuna delle predette operazioni, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, e' moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo e' compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore cosi' determinato e' arrotondato al secondo decimale. Nel caso in cui il Coefficiente di indicizzazione della data di pagamento di una cedola di un semestre sia inferiore all'unita', ossia nel caso in cui si verifichi una riduzione dei prezzi su base semestrale, a cui corrisponde una svalutazione del capitale, si assume che il numero indice dei prezzi sia uguale a quello del periodo precedente (meccanismo cosiddetto «del pavimento» o «floor»). Di conseguenza, il Coefficiente di indicizzazione e' posto uguale a uno (coefficiente di indicizzazione modificato); in tal caso viene corrisposto il solo tasso cedolare reale e la svalutazione del capitale non da' luogo ad alcun addebito. Nel semestre successivo, qualora il Coefficiente di indicizzazione della data di pagamento della cedola ritorni superiore all'unita', si prendera' come base per il calcolo il numero indice dei prezzi della data di pagamento della cedola del semestre precedente, purche' quest'ultimo sia superiore all'ultimo valore massimo utilizzato come base nei semestri precedenti. Al contrario, qualora il numero indice dei prezzi della data di pagamento della cedola del semestre precedente, pur crescente, non sia superiore a tale valore massimo, il Coefficiente di indicizzazione viene calcolato con riferimento a quest'ultimo. Il numero indice dei prezzi da calcolare relativamente ad ogni data di pagamento e' dato dall'applicazione della seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico dove: Numero Indice d,m indica il numero indice del giorno d del mese m; NIfoim─3 e' l'indice FOI che precede di 3 mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo; NIfoim─2 e' l'indice FOI che precede di 2 mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo; d e' il giorno del mese per cui si sta effettuando il calcolo; gg e' il numero di giorni effettivi del mese m. Quindi, il numero indice alla data di pagamento della cedola e' calcolato a partire dagli indici FOI relativi a tre mesi e due mesi precedenti il mese per cui si effettua il calcolo. Il valore cosi' ottenuto e' troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta. Qualora l'indice «FOI senza tabacchi» dovesse subire revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, per il calcolo di interessi e rivalutazione del capitale si continuera' ad utilizzare l'indice pubblicato prima della revisione. Qualora l'indice «FOI senza tabacchi» per il mese «m» non dovesse essere pubblicato in tempo utile, si utilizzera' il numero indice sostitutivo (NIS), calcolato mediante la seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il Numero indice sostitutivo e' applicato per la determinazione dei pagamenti per interessi e per il calcolo degli importi di rivalutazione del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo. Eventuali pagamenti effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non sono rettificati. Qualora l'ISTAT cessi di calcolare l'indice «FOI senza tabacchi», il Ministero dell'economia e delle finanze, fermi restando i pagamenti gia' effettuati, individuera' un indice (cosiddetto «Indice successivo») che succeda all'indice «FOI senza tabacchi» con riferimento ai «BTP Italia». Ai fini del calcolo del Coefficiente di indicizzazione, si prenderanno in considerazione i valori dell'«Indice successivo» rilevati alla data di pagamento della cedola precedente. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvedera' a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti. Successivamente all'emissione, per gli scambi sul mercato secondario il rateo di interesse in corso di maturazione relativo al tasso cedolare reale annuo indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, verra' determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo cosi' ottenuto per il «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno di regolamento dello scambio, per l'ammontare nominale acquistato, diviso per 100. Il rateo di rivalutazione del capitale in corso di maturazione si ottiene moltiplicando il prezzo «reale» di quotazione sul mercato al momento dello scambio per il «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno di regolamento dello scambio stesso, diminuito di un'unita', per l'ammontare nominale acquistato, diviso per 100. |
| Art. 5
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi, del premio di fedelta', dell'importo di rivalutazione del capitale e del rimborso del capitale, ai «BTP Italia» emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea. |
| Art. 6
Il giorno 20 novembre 2017 la Banca d'Italia ricevera', dalle due banche di cui all'art. 1, l'importo corrispondente ai titoli collocati. A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento. In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. Il medesimo giorno 20 novembre 2017 la Banca d'Italia provvedera' a versare l'importo introitato, nonche' l'importo corrispondente alle commissioni di cui all'art. 2, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno. La predetta Sezione di tesoreria rilascera', per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita' di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione. Gli importi delle commissioni di cui all'art. 2 saranno scritturati dalla Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare», alla data del 1° dicembre 2017. L'onere relativo al pagamento delle suddette commissioni fara' carico al capitolo 2242 (unita' di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017. |
| Art. 7
Il direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze firmera' i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto. |
| Art. 8
Gli oneri per il pagamento degli interessi e degli importi di rivalutazione del capitale, relativi agli anni finanziari dal 2017 al 2023, faranno carico ad appositi capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unita' di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unita' di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso. L'onere per il pagamento del «premio di fedelta'», di cui all'art. 1 del presente decreto, fara' carico ad apposito capitolo che verra' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023 e corrispondente al capitolo 2224 (unita' di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno in corso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 novembre 2017
p. Il direttore generale del Tesoro: Cannata |
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