Gazzetta n. 273 del 22 novembre 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 16 novembre 2017 |
Ridefinizione delle modalita' di compensazione, per gli anni 2012 e 2013, del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato. |
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IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2007)»; Visto l'art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006, il quale ha sostituito la tabella di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, aumentando, dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche in base al principio di sostenibilita' ambientale dei veicoli disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo; Visto l'art. 1, comma 322, della medesima legge n. 296 del 2006, il quale demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme di cui al comma 321 e dei criteri per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano; Visto l'art. 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha aumentato, a partire dal 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche per i motocicli in base al principio di sostenibilita' ambientale dei veicoli disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo; Visto il decreto ministeriale del 21 settembre 2016 con il quale e' stato determinato il maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 1, commi 235 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l' anno 2012; Visto il decreto interdipartimentale dell'8 maggio 2017 con il quale e' stato determinato il maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, ai sensi dell'art. 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l' anno 2013; Visti gli articoli 2, comma 2, dei predetti decreti i quali prevedono che, qualora le regioni a statuto ordinario non versino in entrata nel termine previsto gli importi spettanti all'Erario, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse spettanti a titolo di componente non sanitaria della compartecipazione all'Iva; Considerato che l'art. 2, comma 3, del decreto interdipartimentale dell'8 maggio 2017 dispone che le regioni a statuto ordinario possono effettuare per l'anno 2013 compensazioni tra i residui attivi, i residui passivi e/o le quote accantonate nel risultato di amministrazione iscritti nelle proprie contabilita'; Considerato che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con decreto dirigenziale n. 173934 del 20 settembre 2017, ha autorizzato il pagamento in favore delle regioni a statuto ordinario della quota non sanita' della compartecipazione all'IVA spettante per l'anno 2017, previa compensazione con le somme dovute all'Erario per gli anni 2012 e 2013, cosi' come determinate nelle Tabelle C e B allegate ai sopra indicati decreti; Considerato che, con nota n. 5163/C2FIN/CSR del 27 ottobre 2017, la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima Conferenza Stato-Regioni utile il punto concernente «Ridefinizione delle modalita' di compensazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 321, della legge 296/2006, per gli anni 2012 e 2013», in considerazione dell'urgenza delle regolazioni finanziarie da effettuare entro la fine dell'esercizio finanziario 2017; Ritenuto opportuno consentire alle predette regioni la possibilita' di effettuare la compensazione sulle somme dovute in conto residui anche a titolo di quota sanita' della compartecipazione all' Iva; D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 9 novembre 2017; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Decretano:
Art. 1
Gli importi derivanti dall'aumento della tariffa erariale delle tasse automobilistiche dovuti dalle regioni a statuto ordinario all'Erario, ai sensi dell'art. 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per gli anni 2012 e 2013, indicati rispettivamente nella tabella C allegata al decreto ministeriale 21 settembre 2016 e nella tabella B allegata al decreto interdipartimentale dell'8 maggio 2017, gia' compensati con il decreto dirigenziale n. 173934 del 20 settembre 2017 con la quota non sanita' della compartecipazione all'Iva dell'anno 2017, possono essere compensati, su richiesta delle regioni, sulle risorse spettanti in conto residui anche a titolo di quota sanita' della compartecipazione all'IVA. |
| Art. 2
Le regioni a statuto ordinario che intendono avvalersi della compensazione di cui all'art. 1 devono far pervenire apposita richiesta al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato entro e non oltre cinque giorni dalla data dell'Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indicata nel preambolo del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 novembre 2017
Il direttore generale delle finanze Lapecorella Il ragioniere generale dello Stato Franco |
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