Gazzetta n. 274 del 23 novembre 2017 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO 2 febbraio 2017
Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento «La formazione continua nel settore salute». (Rep. Atti n. 14/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 2 febbraio 2017:
Visto l'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
Visto l'art. 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che subordina l'accesso al finanziamento integrativo, rispetto a quello previsto ordinariamente per il Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato, ad una specifica intesa tra Stato e regioni, da stipularsi ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempli, ai fini del contenimento della dinamica dei costi, tra gli altri, la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario, come espressamente previsto dalla lettera d) del richiamato comma 173;
Vista l'intesa sancita da questa Conferenza nella seduta del 23 marzo 2005 (rep. atti n. 2271/2005) in attuazione dell'art. 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede, all'art. 4, comma 1, lettera f) l'impegno delle regioni alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario;
Visto l'accordo ponte, ai sensi dell'art. 4 citato decreto legislativo n. 281, sul «Piano nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario 2005-2007», sancito da questa Conferenza nella seduta del 16 marzo 2006 (rep. atti n. 2545/2006);
Visto l'accordo sancito da questa Conferenza nella seduta del 1° agosto 2007 (rep. atti n. 168/2007) concernente il «Riordino del sistema di formazione continua in medicina»;
Visto l'art. 2, comma 357 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base al quale il sistema di educazione continua in medicina (ECM) e' disciplinato secondo le disposizioni di cui al citato accordo del 1° agosto 2007 e la gestione amministrativa del programma E.C.M. ed il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'art. 16-ter del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni, sono trasferiti all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, stabilendo altresi' che la suddetta Commissione svolge le funzioni e i compiti indicati nel richiamato accordo del 1° agosto 2007 ed e' costituita con decreto del Ministro della salute nella composizione individuata nel predetto accordo;
Visto l'art. 2, comma 358, legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base al quale «I contributi alle spese previsti dall'art. 92, comma 5 della legge n. 388/2000, affluiscono direttamente al bilancio dell'AGE.NA.S. ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi previsti dal citato accordo del 1° agosto 2007»;
Visto l'accordo sancito da questa Conferenza nella seduta del 5 novembre 2009 (rep. atti n. 192/2009) sull'«Accreditamento dei provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualita' del sistema formativo sanitario, attivita' formative realizzate all'estero, liberi professionisti»;
Visto l'art. 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 138/2011 convertito con legge n. 148/2011, il quale nel prevedere l'«obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM)», stabilisce altresi' che «la violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovra' integrare tale previsione»;
Visto l'accordo sancito da questa Conferenza nella seduta del 19 aprile 2012, (rep. atti n. 101/CSR), riguardante «Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualita', liberi professionisti»;
Vista la nota dell'11 gennaio 2017, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo in argomento;
Vista la nota del 16 gennaio 2017, con la quale l'anzidetta proposta e' stata diramata alle regioni e province autonome con convocazione di una riunione tecnica per il suo esame;
Considerato che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi il 25 gennaio 2017, i rappresentanti delle regioni hanno concordato alcune modifiche del documento con i rappresentanti delle amministrazioni centrali;
Vista la nota del 27 gennaio 2017, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso un nuova versione del predetto documento, che recepisce le modifiche concordate nel corso del predetto incontro;
Vista la nota del 1° febbraio 2017, con la quale l'ufficio di segreteria di questa Conferenza ha diramato il testo definitivo del predetto documento, inviato dal Ministero della salute con nota in pari data;
Considerato che nel corso dell'odierna seduta le regioni hanno espresso avviso favorevole all'accordo, allegato sub A, che costituisce parte integrante del presente atto;
Acquisito, nel corso della seduta, l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Premesso:

1. Che nell'ordinamento italiano vige l'obbligo di formazione continua per tutti i professionisti sanitari.
2. Che la formazione professionale e continua e' strumento necessario per l'erogazione di prestazioni sanitarie conformi alle piu' moderne conoscenze scientifiche e tecnologiche, nonche' ai piu' elevati standard di qualita' assistenziali, nell'interesse del paziente e della collettivita'.
3. Che la sottoscrizione di un nuovo accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sull'Educazione continua in medicina nasce dall'esigenza di dare organicita' alla disciplina di settore, nonche' dalla necessita' di una chiara ripartizione delle competenze amministrative tra lo Stato e le autonomie territoriali alla luce della stretta connessione che sussiste tra la tutela costituzionale della salute, le professioni sanitarie, l'aggiornamento professionale e la formazione continua dei professionisti sanitari.
4. Che l'obiettivo comune perseguito tra i diversi livelli istituzionali e' la creazione di un sistema coerente di regolazione amministrativa della formazione continua nel settore della salute finalizzato al miglioramento qualitativo dell'assistenza prestata dai professionisti sanitari, assicurando uniformita' su tutto il territorio nazionale e stimolando le diverse eccellenze territoriali.
5. Che e' altresi' necessario disciplinare le modalita' per assolvere l'obbligo di formazione continua da parte dei professionisti sanitari e l'organizzazione delle attivita' formative.

Sancisce accordo
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento «La formazione continua nel settore salute», allegato A, parte integrante del presente atto.
Roma, 2 febbraio 2017

Il Presidente: Costa Il Segretario: Naddeo
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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