IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto l'art. 40, comma 2, lettera p), della predetta legge n. 196 del 2009, concernente la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; Visto l'art. 44-ter, comma 1, della predetta legge n. 196/2009, introdotto dall'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 90 del 2016, in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, «sono individuate le gestioni operanti su contabilita' speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilita' ordinaria, con contestuale chiusura delle predette gestioni.» e «Per le predette gestioni, le somme giacenti alla data della chiusura sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la nuova assegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero piu' esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, recante: «Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti di tesoreria.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2017; Visto, in particolare, l'art. 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale sono individuate le gestioni operanti su contabilita' speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilita' ordinaria, la cui lista, unitamente alla data entro la quale e' operata la riconduzione, e' riportata nell'allegato 1 al medesimo decreto; Considerato che, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la disponibilita' di ciascuna gestione alla data di riconduzione e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero piu' esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 settembre 2017, recante «Posticipo della data entro la quale e' operata la riconduzione al regime di contabilita' ordinaria o la soppressione in via definitiva delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti di tesoreria»; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato» e, in particolare, gli articoli 585 e ss.; Tenuto conto che la riconduzione al regime di contabilita' ordinaria delle gestioni operanti su contabilita' speciali o conti di tesoreria e' disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
Decreta:
Art. 1 Riconduzione al regime di contabilita' ordinaria delle gestioni operanti su contabilita' speciali o conti di tesoreria. 1. Le gestioni operanti su contabilita' speciali o conti di tesoreria di cui all'elenco allegato sono ricondotte al regime di contabilita' ordinaria dalla data del 1° gennaio 2018. A decorrere dal 2 gennaio 2018, viene inibita ai titolari l'operativita' sulle predette contabilita' speciali e conti di tesoreria. La chiusura delle contabilita' speciali e dei conti di tesoreria interessati e' disposta d'ufficio dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 2. La disponibilita' di ciascuna gestione alla data di riconduzione e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente sui capitoli indicati nell'elenco allegato, a cura del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per la successiva riassegnazione nella competenza dei capitoli e piani gestionali del relativo stato di previsione, ugualmente indicati nell'allegato. 3. Tramite apposita comunicazione, da trasmettere, entro il 30 novembre 2017, per il tramite del coesistente Ufficio centrale del bilancio al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio - le amministrazioni di riferimento presentano un piano finanziario degli impegni e dei pagamenti, ove necessario secondo un profilo pluriennale, anche sulla base delle indicazioni fomite dai titolari dei conti circa il profilo temporale previsto per i pagamenti da effettuarsi a valere sul predetto importo. Con la medesima comunicazione, l'amministrazione segnala altresi' al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'eventuale sussistenza di una minore esigenza finanziaria in considerazione delle obbligazioni assunte e dei pagamenti previsti. Le somme non oggetto di riassegnazione restano acquisite al bilancio dello Stato. 4. Con la comunicazione di cui al comma 3, le amministrazioni di riferimento possono segnalare l'intenzione di proseguire la gestione, anziche' tramite funzionario delegato di contabilita' ordinaria, direttamente tramite ordinativi primari di spesa a valere su apposito capitolo del relativo stato di previsione. 5. Nei casi in cui le risorse presenti sulle gestioni contabili da ricondurre al regime di contabilita' ordinaria risultino parzialmente o totalmente accantonate per pignoramenti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017. 6. I titolari delle gestioni contabili da ricondurre al regime di contabilita' ordinaria rendono il conto amministrativo della loro gestione al 31 dicembre 2017, secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017. Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 novembre 2017
Il Ragioniere generale dello Stato: Franco |