Gazzetta n. 275 del 24 novembre 2017 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DEL SALENTO
DECRETO RETTORALE 6 novembre 2017
Modifiche allo Statuto.


IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante l'autonomia statutaria e regolamentare degli atenei;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante le norme in materia di organizzazione delle universita';
Vista la deliberazione n. 101 del Consiglio di amministrazione del 10 aprile 2017;
Vista la delibera n. 133 del 28 luglio 2017 con la quale il Senato accademico ha approvato la proposta di revisione dello Statuto;
Vista la nota prot. n. 83931 del 15 settembre 2017 con la quale e' stata trasmessa la proposta di revisione dello Statuto al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il richiesto parere da fornire entro il termine disposto dall'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989;
Vista la nota prot. n. 102746 del 2 novembre 2017 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha concesso il nulla-osta per la pubblicazione del testo dello Statuto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

Decreta:

Art. 1

Lo Statuto e' modificato cosi' come riportato nel testo allegato al presente decreto. Lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Contestualmente all'entrata in vigore dello statuto emanato con il presente decreto, e' abrogato il vigente statuto approvato dal Senato accademico con deliberazione n. 156 del 22 dicembre 2011 e parere favorevole del Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 171 del 7 dicembre 2011.
Il presente decreto sara' portato in comunicazione nella prossima seduta del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.
Lecce, 6 novembre 2017

Il rettore: Zara
 
Allegato

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEL SALENTO
IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 240/2010
Approvato con delibera n. 133 del 28 luglio 2017 del Senato
accademico previo parere favorevole espresso dal Consiglio di
amministrazione con deliberazione n. 101 del 10 aprile 2017

PARTE PRIMA
COMUNITA' UNIVERSITARIA

Titolo primo
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.
Principi generali

1.L'Universita' del Salento, di seguito denominata Universita' o Ateneo, e' una comunita' di persone che si riconoscono nella libera promozione della ricerca e della didattica come strumenti di sviluppo umano, di affermazione del pluralismo e di perseguimento delle pari dignita' sociale.
2. L'Universita' e' un'istituzione pubblica che riconosce e attua i principi, i diritti e i doveri previsti nella Costituzione italiana e nei Trattati dell'Unione europea.
3. L'Universita' agisce nella piena indipendenza da qualsiasi orientamento ideologico, politico, religioso, economico.
4. L'Universita' riconosce e attua il principio di pari opportunita' e si riconosce nei principi espressi nella «Carta Europea dei Ricercatori».
5. All'interno della comunita' universitaria nessuno puo' essere discriminato, in qualsiasi modo o forma, in ragione delle proprie scelte di studio, di ricerca e di insegnamento.
6. L'Universita' riconosce e garantisce pari dignita' ai propri studenti, ne promuove la personalita' libera e critica, rimuove gli ostacoli che di fatto impediscono scelte e opportunita' e cagionano discriminazione, valorizza il merito e l'eccellenza.
7. L'Universita' promuove il principio dell'accesso aperto alla letteratura scientifica, nel rispetto delle leggi concernenti la proprieta' intellettuale, la riservatezza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.
8. L'Universita' promuove le attivita' di orientamento e tutorato e le attivita' extracurriculari come importante momento di formazione per gli studenti, di aggregazione per la comunita' universitaria.
9. L'Universita' promuove e sostiene la ricerca di base e applicata e si riconosce nel principio di valutazione. L'Ateneo nell'assegnazione delle risorse finanziarie e di personale ai Dipartimenti terra' conto dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dai docenti afferenti alla struttura.
10. L'Universita' si avvale di finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati, nella piena autonomia di programmazione e sviluppo della comunita' universitaria.
11. L'Universita' del Salento conferisce i titoli previsti dalla legge per i corsi di studio attivati.

Art. 2.
Principio di dignita' del lavoro

Nell'organizzazione del lavoro l'Universita':
promuove la valorizzazione delle risorse umane, nel rispetto della liberta' individuale dei lavoratori;
garantisce lo svolgimento delle relazioni sindacali;
garantisce la tutela della salute, la sicurezza nei luoghi di lavoro e il rispetto della personalita' morale dei lavoratori, ne promuove la cultura e ne diffonde le buone prassi;
tutela e promuove le pari opportunita'.

Art. 3.
Principio di internazionalizzazione

L'Universita' considera l'internazionalizzazione delle proprie attivita' di ricerca e di didattica quale obiettivo strategico di sviluppo e quale modello di valorizzazione del proprio ruolo nei rapporti con gli altri Paesi.

Art. 4.
Principio di separazione

L'Universita' si organizza separando le funzioni di indirizzo politico e le funzioni di gestione nel rispetto dell'autonomia e indipendenza delle attivita' di valutazione, garanzia e controllo.

Art. 5.
Principio di pubblicita' e trasparenza

1. L'Universita' conforma la propria attivita' al principio di trasparenza garantendo la pubblicita' degli atti e l'accesso ai documenti.
2. Gli Ordini del giorno, i verbali ed i provvedimenti degli Organi d'Ateneo, fatto salvo il rispetto del principio di riservatezza dei dati personali, sono pubblici.

Art. 6.
Principio di partecipazione

L'Universita' promuove la partecipazione delle sue componenti alla trattazione di temi di interesse generale anche attraverso l'organizzazione di conferenze di Ateneo

Art. 7.
Principio di semplificazione

Al fine di migliorare i propri modelli funzionali e organizzativi l'Universita' promuove la semplificazione procedimentale e normativa anche attraverso lo strumento del silenzio assenso nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

Titolo secondo
DIRITTI E DOVERI

Capo primo
Studenti

Art. 8.
Diritti e doveri

1. L'Universita' s'impegna a rendere effettivi nei confronti dei propri studenti i principi e i criteri sanciti dall'art. 34 della Costituzione.
2. Sono studenti dell'Universita' tutti coloro che a qualsiasi titolo sono iscritti a corsi di studio, a corsi post-lauream e a corsi di dottorato.
3. L'Universita' garantisce l'osservanza dello Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti.
4. E' dovere di tutti gli studenti attenersi a principi di correttezza e lealta' nei confronti dell'Universita', dei docenti e di tutto il personale, rispettando altresi' la legislazione sul diritto di autore, sulla privativa industriale, sui marchi, sui brevetti, sulle opere di ingegno, nonche' astenersi dal plagio.
5. Al fine di migliorare la qualita' delle attivita' svolte dalla comunita' universitaria gli studenti hanno il diritto e il dovere di valutare le attivita' didattiche e i servizi prestati dall'Ateneo.
6. Nell'ambito di specifiche attivita' formative, agli studenti dei corsi di dottorato nonche' a quelli dei corsi di laurea magistrale e' aperta la partecipazione a gruppi o progetti di ricerca.

Art. 9.
Liberta' di riunione e organizzazione

1. Gli studenti hanno il diritto di riunirsi all'interno dei locali dell'Universita' dandone adeguato preavviso e indicando un responsabile per il rispetto e la salvaguardia degli spazi utilizzati.
2. Gli studenti hanno diritto di proporre lo svolgimento di attivita' formative e culturali complementari all'offerta formativa.

Art. 10.
Studenti con disabilita'

L'Universita' promuove e garantisce l'inclusione e la partecipazione effettive degli studenti con disabilita'.

Art. 11.
Studenti lavoratori e a tempo parziale

Agli studenti lavoratori o impegnati a tempo parziale negli studi universitari l'Ateneo garantisce modalita' idonee per il compimento degli studi.

Art. 12.
Studenti visitatori e ospiti

1. Durante la loro permanenza gli studenti visitatori e ospiti sono equiparati agli studenti iscritti, con le sole limitazioni previste dalla legge e dallo Statuto.
2. Gli studenti stranieri non iscritti presso l'Ateneo possono fruire dell'assistenza linguistica e dell'orientamento specifico per il loro inserimento nella comunita' universitaria.

Art. 13.
Tasse e contributi degli studenti

1. Gli studenti contribuiscono al sostegno economico della comunita' universitaria, in conformita' con i criteri di cui agli articoli 34 e 53 della Costituzione, fatte salve le eccezioni disposte dalla legge.
2. Gli studenti non italiani contribuiscono al sostegno economico della comunita' universitaria nelle forme e nei modi previsti dai progetti di internazionalizzazione dell'Ateneo.
3. I contributi di cui al comma 1 sono destinati principalmente al miglioramento dei servizi dedicati agli studenti.

Art. 14.
Rappresentanza

1. L'Universita' promuove la rappresentanza elettiva degli studenti.
2. L'elettorato attivo spetta agli iscritti ai corsi di studio e ai corsi di dottorato.
3. L'elettorato passivo e' attribuito agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca.
4. Il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed e' rinnovabile per una sola volta.
5. Negli organi elettivi a composizione mista la rappresentanza degli studenti e' pari al venti per cento del totale dei componenti l'organo.

Capo secondo
Docenti

Art. 15.
Diritti e doveri

1. Salvo diversa disposizione di legge, la funzione docente e' svolta nell'Universita' dai professori di ruolo, a contratto, straordinari a tempo determinato, visitatori che insegnano nell'Ateneo, nonche' dai ricercatori di ruolo o a tempo determinato, che operano all'interno delle strutture di ricerca dell'Ateneo.
2. I professori di ruolo e i ricercatori di ruolo e a tempo determinato compongono l'organico unico di Ateneo.
3. Le cariche di componente del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione, del Collegio di disciplina e della Commissione etica e le cariche accademiche, ai sensi dell'art. 20 comma 1 dello Statuto, sono incompatibili con la contestuale titolarita' di incarichi politici o di dirigenza di partito.
4. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione non possono:
a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore, limitatamente al Senato accademico ed al Consiglio di amministrazione, e per i direttori di Dipartimento, limitatamente al Senato accademico;
b) essere componenti di altri organi dell'Universita', salvo degli organi in cui si e' componenti di diritto;
c) ricoprire il ruolo di direttore di scuola di specializzazione ne' far parte del relativo Consiglio di amministrazione;
d) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero e nell'Anvur;
e) ricoprire la carica di rettore, di Consigliere di amministrazione, di Senatore, di componente del Nucleo di valutazione e del Collegio dei revisori dei conti di altre Universita' italiane statali, non statali o telematiche.
5. I docenti si riconoscono nel rifiuto di qualsiasi forma di conflitto d'interessi e nell'accettazione delle incompatibilita' previste dalla legge e dallo Statuto.
6. E' garantito ai docenti il diritto di:
partecipare a gruppi e progetti di ricerca dell'Universita';
essere valutati singolarmente per la propria attivita' didattica, di produzione scientifica e di gestione;
ricevere incentivi esclusivamente sulla base dei risultati conseguiti nella didattica, nella ricerca e nella gestione.
7. Nei confronti degli studenti, i docenti hanno il dovere di:
garantire la propria presenza nelle date e negli orari di lezione, di ricevimento e di appello d'esami;
rispettare il calendario didattico, senza anticipare date rese pubbliche agli studenti;
fornire informazioni e garantire la visione della valutazione d'esame;
svolgere attivita' di orientamento e tutorato.

Art. 16.
Carico didattico

1. Il carico didattico del docente e' computato e valutato con riferimento alle sue attivita' all'interno dell'offerta formativa dell'Ateneo.
2. I ricercatori di ruolo svolgono attivita' didattica integrativa e di servizio agli studenti all'interno dell'offerta formativa dell'Ateneo.
3. Ai ricercatori di ruolo, con il loro consenso, possono essere attribuiti insegnamenti con diritto alla retribuzione aggiuntiva nei limiti delle risorse di bilancio e secondo tempi, modalita' e criteri stabiliti dal regolamento generale dei docenti.

Art. 17.
Giudizio tra pari

1. I docenti sono valutati per le proprie attivita' didattiche e scientifiche, in conformita' con la legge e il Sistema di valutazione di Ateneo.
2. I docenti hanno diritto a un giudizio formulato da docenti di fascia pari o superiore a quella di appartenenza nei casi previsti dalla legge.

Art. 18.
Rappresentanza

1. I docenti dell'Universita' hanno diritto a una propria rappresentanza, in conformita' con la legge e con lo Statuto.
2. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo nonche' ai ricercatori di ruolo e a quelli a tempo determinato.
3. L'elettorato passivo e' riservato ai professori e ai ricercatori di ruolo che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Art. 19.
Aree rappresentative dell'Ateneo

1. Per la formazione degli organi elettivi centrali di rappresentanza e programmazione, la comunita' universitaria dei docenti si struttura nelle seguenti tre Aree rappresentative dei settori scientifico disciplinari dell'Ateneo:
giuridico-economica;
umanistico-sociale;
tecnico-scientifica.
2. L'inserimento di ciascun settore scientifico-disciplinare in un'Area rappresentativa e' stabilito dal Senato accademico.
3. Ciascun docente dell'Ateneo, in qualita' di elettore attivo e passivo, appartiene all'Area rappresentativa comprendente il proprio settore scientifico-disciplinare.

Art. 20.
Cariche accademiche e docenti a tempo definito

1. Sono Cariche accademiche:
il rettore;
il pro-rettore vicario;
il direttore di Dipartimento;
il presidente della scuola;
il direttore della Scuola superiore ISUFI;
il direttore della scuola di dottorato;
il direttore di scuola di specializzazione, con esclusione del direttore della scuola di specializzazione per le Professioni legali;
il presidente di Consiglio didattico;
il coordinatore di collegio dei docenti di dottorato.
2. L'opzione per il tempo pieno o per il tempo definito e' resa pubblica.

Art. 21.
Docenti a contratto

1. All'atto di accettazione dell'incarico, i docenti a contratto dichiarano l'inesistenza di conflitti d'interesse o di situazioni di incompatibilita', previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Codice etico dell'Ateneo.
2. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale costituisce titolo preferenziale di attribuzione del contratto.
3. L'elenco dei docenti a contratto, con i relativi curricula, e' pubblico.

Art. 22.
Professori visitatori

1. Sulla base di specifici progetti e in conformita' con la legge e con lo Statuto, l'Universita' promuove l'inserimento nella propria offerta formativa e nella propria attivita' di ricerca di professori visitatori.
2. L'offerta formativa puo' essere integrata dai docenti di ruolo di altro Ateneo italiano, in virtu' di specifici accordi e convenzioni tra Atenei stipulati secondo la normativa vigente e finalizzati al conseguimento di obiettivi di comune interesse.
3. L'elenco dei professori visitatori, con i relativi curricula, e' pubblico.

Art. 23.
Tutela della creativita' intellettuale

L'Universita' garantisce e tutela le opere e le invenzioni prodotte al suo interno, nei modi e nelle forme della legge e assicura un equo compenso al loro creatore o inventore.

Capo terzo
Personale tecnico e amministrativo

Art. 24.
Diritti e doveri

1. Il personale tecnico e amministrativo dell'Universita', a cui sono equiparati ai fini delle norme del presente statuto i collaboratori ed esperti linguistici, gode dei diritti e adempie ai doveri previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.
2. E' garantita la tutela contro molestie sessuali, mobbing e qualsiasi forma di discriminazione.
3. Il personale di cui al comma 1 ha diritto a ricevere incentivi esclusivamente sulla base dei risultati conseguiti.
4. La carica di componente del Consiglio di amministrazione o del Senato accademico, nonche' l'incarico di direttore generale sono incompatibili con la contestuale titolarita', in qualsiasi forma ricoperta, di incarichi politici o di dirigenza di partito.

Art. 25.
Formazione e aggiornamento

1. L'Universita' promuove e valorizza la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo.
2. Il personale tecnico-amministrativo ha il diritto e il dovere di perseguire la propria crescita professionale a mezzo di aggiornamenti e di formazione continua.
3. L'Universita' s'impegna per il coinvolgimento del personale tecnico-amministrativo nelle attivita' di formazione e predispone appositi programmi, in conformita' con i contratti collettivi e con lo Statuto.
4. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e sentita la Consulta del personale tecnico-amministrativo, adotta piani annuali o pluriennali di formazione e di aggiornamento.

Art. 26.
Partecipazione ad attivita' didattiche e scientifiche

1. Il personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca puo' partecipare a gruppi e progetti di ricerca dell'Universita'.
2. Il personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato e in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali puo' partecipare a procedure per l'attribuzione di contratti a titolo oneroso bandite per far fronte a specifiche esigenze didattiche anche integrative.

Art. 27.
Rappresentanza

1. Il personale tecnico-amministrativo ha diritto alla rappresentanza nelle forme previste dallo Statuto.
2. L'elettorato attivo spetta al personale in ruolo a tempo indeterminato e al personale a tempo determinato e l'elettorato passivo spetta unicamente al personale in ruolo a tempo indeterminato.

Capo quarto
Personale esterno all'universita'

Art. 28.
Soggetti esterni

1. I collaboratori esterni inseriti in gruppi di ricerca e i collaboratori esterni che svolgono attivita' di supporto alla didattica, limitatamente al periodo del loro rapporto con l'Universita', fanno riferimento al Dipartimento cui appartiene il responsabile della ricerca o il titolare dell'insegnamento.
2. I docenti a contratto nonche' i professori visitatori fanno riferimento al Dipartimento proponente.
3. I soggetti previsti nel presente articolo non godono dell'elettorato attivo e passivo.

Titolo terzo
SISTEMA DELLE FONTI

Capo primo
Criteri generali

Art. 29.
Fonti normative dell'Universita'

1. Sono fonti normative dell'Universita' la Costituzione, il diritto europeo, le leggi dello Stato e della Regione, lo Statuto, il Codice etico e i Regolamenti di autonomia.
2. Sono regolamenti di autonomia sia quelli di Ateneo che quelli interni dei singoli organi.

Art. 30.
Pubblicazione e cognizione delle fonti

1. Lo Statuto e' adottato, emanato e pubblicato in conformita' con quanto dispone la legge.
2. Il Codice etico e i regolamenti di autonomia, nel rispetto delle procedure di controllo previste dalla legge:
sono emanati con decreto del rettore;
sono inseriti nel Registro ufficiale degli atti normativi di Ateneo, con cronologia consecutiva di numero e anno;
sono pubblicati entro quindici giorni dall'emanazione in un'apposita unica sezione del sito ufficiale di Ateneo;
entrano in vigore non oltre il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione.

Capo secondo
Statuto

Art. 31.
Adozione, revisione e adeguamento

1. L'iniziativa di revisione dello Statuto spetta:
al rettore;
ad almeno cinque componenti del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione;
al Consiglio degli studenti, alla Consulta del personale tecnico e amministrativo e al Comitato unico di Garanzia, con proposta deliberata a maggioranza assoluta dei componenti;
ad almeno il cinque per cento degli studenti;
ad almeno il venti per cento dei docenti;
ad almeno il venti per cento del personale tecnico-amministrativo dell'Universita'.
2. Le iniziative di revisione consistono nella richiesta di abrogazione o integrazione testuale o nell'aggiunta di articoli dello Statuto ovvero di parti di esso.
3. La revisione e' approvata dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 32.
Regolamenti

1. Sono regolamenti di Ateneo:
a) il regolamento generale di Ateneo;
b) il regolamento didattico di Ateneo;
c) il regolamento per gli studenti;
d) il regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilita';
e) il regolamento sulla trasparenza dei procedimenti amministrativi;
f) il regolamento generale dei docenti;
g) il regolamento per i corsi di dottorato;
h) il regolamento per gli assegni di ricerca;
i) il regolamento su spin off e start up universitari.
2. I regolamenti di cui alle lettere a), b), c), e), f), g) e h) sono deliberati dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. I regolamenti di cui alle lettere d) e i) sono deliberati dal Consiglio di amministrazione previo parere favorevole del Senato accademico e, per quanto di loro competenza, dei Dipartimenti. I regolamenti di cui alle lettere a), b), d) sono deliberati a maggioranza assoluta dei componenti degli organi competenti.
Sui regolamenti di cui alle lettere b), c) e' acquisito il parere del Consiglio degli studenti e sui regolamenti di cui alle lettere a) ed e) e' acquisito il parere della Consulta del personale tecnico-amministrativo.
3. I regolamenti delle strutture previste dal presente Statuto sono redatti in conformita' ai regolamenti di cui al comma 1 e sono approvati dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta dei rispettivi organi collegiali.
4. Per la gestione di determinate attivita' o esigenze, l'Universita' puo' adottare altri regolamenti anche di Ateneo, in esecuzione di leggi o indipendenti.

Capo quarto
Codice etico e sistemi di autoregolazione

Art. 33.
Codice etico

1. Il Codice etico garantisce il rispetto della Parte prima dello Statuto, individuando le condotte rilevanti ai fini dell'irrogazione di sanzioni, a fronte di ingiustizie, discredito e danni nelle attivita' didattiche, di reclutamento scientifico, di valutazioni comparative, di gestione di programmi e di risorse dell'Ateneo.
2. Esso regola altresi' i casi sia di conflitto di interesse sia di conflitti in materia di proprieta' intellettuale.
3. Il Codice etico si applica alle attivita' di tutti i componenti della comunita' universitaria anche per la chiamata dei professori di ruolo, per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, per l'attribuzione dei contratti di insegnamento, per l'attribuzione dell'incarico di professore visitatore, e per tutti i concorsi e le valutazioni comparative espletate a qualsiasi titolo nell'Universita'.
4. Il Codice etico e' approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
5. Sulle violazioni del Codice etico decide il Senato accademico a maggioranza assoluta su proposta del Rettore e tenuto conto delle risultanze della Commissione etica, entro i novanta giorni dalla segnalazione pervenuta, o da quando ha avuto conoscenza del fatto.
6. Le sanzioni del Codice etico sono distinte a seconda che riguardino l'inosservanza dei principi fondamentali dello Statuto e del Codice etico, oppure la violazione e il mancato rispetto delle altre disposizioni del Codice etico comprese quelle relative a diritti e doveri degli studenti, dei docenti o del personale tecnico-amministrativo.
In caso di accertamento di inosservanza dei principi fondamentali dello Statuto e/o del Codice etico, la sanzione consiste nel richiamo, riservato o pubblico, nei confronti del personale docente e del personale tecnico-amministrativo e degli studenti.
In caso di accertamento di inosservanza delle altre disposizioni del Codice, comprese quelle relative a diritti o doveri degli studenti, dei docenti o del personale tecnico-amministrativo, la sanzione consiste nella sospensione e/o esclusione del responsabile, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a tre anni, da una o piu' attivita' di sua competenza ovverosia per le condotte poste in essere da docenti e ricercatori da attivita' relative alla partecipazione agli Organi Accademici o a commissioni di ateneo anche per l'assegnazione di fondi o di borse di studio, per il personale tecnico-amministrativo dalla partecipazione a progetti di incentivazione o altre forme di incentivazione, per gli studenti dalla partecipazione al successivo appello di esame di profitto.
In caso di accertamento di violazione del codice etico in materia di concorsi, reclutamento, valutazioni comparative, la sanzione consiste nell'esclusione del responsabile dalle commissioni esaminatrici e dagli organi di valutazione per un periodo da sei mesi ad un anno.
7. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico, ma anche un illecito disciplinare, prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari ex art. 10 della legge n. 240/2010.

Art. 34.
Autoregolazione contro molestie sessuali, mobbing e discriminazioni

1. L'Universita' tutela con appositi strumenti di autoregolazione il diritto di tutti i componenti della comunita' accademica a non subire molestie sessuali, mobbing e discriminazioni negli ambienti di lavoro e di studio.
2. Gli strumenti di autoregolazione costituiscono parametro di valutazione da parte del Comitato unico di garanzia.

PARTE SECONDA
ORGANIZZAZIONE UNIVERSITARIA

Titolo primo
STRUTTURE DELLA RICERCA E DELLA DIDATTICA

Capo primo
Dipartimenti e strutture didattiche

Art. 35.
Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono strutture primarie che hanno il compito di promuovere le attivita' di ricerca scientifica, di didattica e di formazione nei settori scientifico-disciplinari di loro competenza, nonche' le attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.
2. All'interno dei Dipartimenti sono garantiti ai singoli, nel rispetto della programmazione delle attivita' di ricerca e di didattica e delle esigenze dei docenti e ricercatori, l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti e quanto e' necessario per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge.
3. Nel perseguimento dei propri compiti istituzionali i Dipartimenti hanno autonomia scientifica e regolamentare. Esercitano autonomia didattica nei limiti definiti dal regolamento didattico di Ateneo. Hanno autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale nei limiti previsti dal regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilita' e nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge n. 240/2010.
4. Il Dipartimento e' costituito da docenti afferenti a gruppi di settori scientifico-disciplinari omogenei o impegnati in linee di ricerca omogenee.
5. Un Dipartimento puo' concorrere alla costituzione di strutture di raccordo.

Art. 36.
Costituzione dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono costituiti da almeno trentacinque docenti di ruolo e ricercatori che vi afferiscono, di cui almeno sei professori di prima fascia. I mutamenti di afferenza, adeguatamente motivati, sono approvati dal Senato accademico sentiti i Dipartimenti interessati e regolati dal criterio dell'omogeneita' dei settori scientifico-disciplinari o delle linee di ricerca.
2. Possono partecipare alle attivita' di ricerca del Dipartimento le figure previste dalle leggi vigenti.
3. I Dipartimenti sono costituiti, modificati e soppressi con decreto del rettore su proposta del Senato accademico approvata dal Consiglio di amministrazione.
4. Nell'atto di costituzione del Dipartimento e' indicato l'elenco dei gruppi di settori scientifico-disciplinari dei quali il Dipartimento e' responsabile e per i quali formula proposte di reclutamento, indice e gestisce procedure di valutazione comparativa, assegna, sentiti gli interessati, i carichi didattici per l'intero Ateneo anche mediante convenzione fra i Dipartimenti.
5. La responsabilita' di ciascun settore scientifico-disciplinare e' attribuita a un solo Dipartimento.
6. Un Dipartimento puo' chiedere, con delibera adottata a maggioranza assoluta, l'attribuzione della responsabilita' di un settore scientifico-disciplinare. Il Senato accademico delibera il cambio di responsabilita' a maggioranza assoluta, sentito il Dipartimento responsabile e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
7. Qualora il medesimo settore scientifico-disciplinare sia rappresentato in piu' di un Dipartimento, le proposte relative alla programmazione degli organici e le proposte di chiamata sono corredate dal parere di ciascun Dipartimento, ulteriore rispetto a quello responsabile, cui afferisca una quota pari ad almeno il quaranta per cento dei punti organico del settore scientifico-disciplinare oggetto della proposta.
8. Se il personale docente scende al di sotto delle trentacinque unita', con decreto del rettore, su proposta del Senato accademico approvata dal Consiglio di amministrazione, sono disposte la soppressione del Dipartimento e l'attribuzione ad altri Dipartimenti dell'Ateneo della responsabilita' dei settori scientifico-disciplinari ad esso originariamente riconosciuti.

Art. 37.
Funzioni

1. I Dipartimenti, nel rispetto delle proprie funzioni istituzionali e dell'autonomia, in particolare:
a) elaborano un piano triennale, aggiornabile annualmente:
1. delle proprie attivita' di ricerca, definendo le aree di attivita' e gli impegni di ricerca di preminente interesse di gruppi o di singoli afferenti e fornendo la disponibilita' di strutture, servizi e strumentazione per realizzare i progetti di ricerca;
2. dell'apporto dei settori scientifico-disciplinari di loro responsabilita' al complesso dell'offerta didattica dell'intero Ateneo;
3. dello sviluppo dell'organico di docenti e ricercatori, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di loro responsabilita';
b) definiscono, in linea con gli indirizzi strategici individuati dal Consiglio di amministrazione e le determinazioni del Senato accademico, gli obiettivi da conseguire nell'anno e, contestualmente, ove necessario, i criteri di autovalutazione integrativi;
c) sostengono l'attivita' di ricerca, predisponendo un piano annuale di impiego dei fondi conferiti a tal fine dall'Ateneo, da allocare secondo criteri di premialita' e di incentivazione del merito definiti sulla base del sistema di valutazione dell'Ateneo;
d) sono responsabili, autonomamente o in concorso con altri Dipartimenti, della programmazione, dell'attivazione e della gestione dei corsi di Dottorato di ricerca;
e) promuovono collaborazioni e convenzioni con soggetti, sia pubblici che privati, anche a livello europeo e internazionale per sviluppare attivita' di comune interesse con risorse specifiche;
f) predispongono e sviluppano progetti di ricerca reperendo le relative risorse;
g) propongono al Senato accademico, anche in concorso con altri Dipartimenti, l'istituzione, l'attivazione e la definizione dell'Offerta Formativa dei nuovi corsi di studio, nonche' la soppressione dei corsi di studio dei quali sono Dipartimenti di riferimento;
h) propongono al Senato accademico, su iniziativa dei Consigli didattici, l'offerta formativa, incluso il manifesto degli studi, dei corsi di studio dei quali sono Dipartimenti di riferimento acquisendo il parere degli altri Dipartimenti interessati. Assicurano, d'intesa con l'Amministrazione centrale, la gestione amministrativa dei corsi e dei servizi agli studenti;
i) sostengono l'offerta formativa dei corsi di studio di altri Dipartimenti, anche stipulando apposite convenzioni e/o accordi pluriennali;
j) procedono, su richiesta di copertura degli insegnamenti da parte dei Consigli Didattici, sentiti gli interessati e il Dipartimento di afferenza ove diverso, all'assegnazione dei compiti didattici ai docenti e ai ricercatori appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di loro responsabilita', in base a criteri di competenza specifica, di equa ripartizione e di coerenza con gli obiettivi formativi definiti dall'Ateneo;
k) affidano compiti didattici ulteriori e stipulano i contratti di insegnamento necessari per garantire il funzionamento dei Corsi di studio;
l) promuovono - previa verifica delle risorse disponibili e assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di Studio - l'attivazione di Master di primo e di secondo livello e sono responsabili della gestione dei Master attivati;
m) propongono al Senato accademico, sentiti i Consigli didattici, misure atte a rafforzare l'internazionalizzazione delle attivita' formative, quali programmi di mobilita' di docenti e studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attivita' di studio;
n) promuovono e gestiscono iniziative di alta formazione;
o) definiscono annualmente - sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca e delle attivita' didattiche - le esigenze di reclutamento di nuovi professori e ricercatori, nei gruppi di settori scientifico-disciplinari di loro responsabilita';
p) deliberano le richieste di concorso o di trasferimento per i docenti di ruolo, per i gruppi di settori scientifico-disciplinari di loro responsabilita';
q) propongono le chiamate dei professori e dei ricercatori anche per trasferimento con riferimento ai concorsi da loro richiesti;
r) promuovono la nascita di spin off accademici e di imprese innovative sostenendone la fase di incubazione secondo quanto previsto nel relativo regolamento di Ateneo;
s) definiscono annualmente le esigenze di personale tecnico-amministrativo;
t) provvedono alla gestione e alla manutenzione dei locali ad essi assegnati e delle attrezzature in essi presenti con particolare riguardo alle misure di sicurezza;
u) coordinano ed organizzano l'attivita' didattica delle Scuole di specializzazione, su proposta dei relativi organi direttivi;
v) propongono al Senato accademico modifiche al Regolamento delle Scuole di specializzazione, su proposta dei relativi organi direttivi.
2. La lettera v) del comma precedente non si applica alla Scuola di specializzazione per le professioni legali.
3. I Dipartimenti attivano annualmente procedure di autovalutazione secondo i criteri definiti dal sistema di valutazione di Ateneo e gli eventuali propri criteri integrativi.
4. Sono di competenza del Dipartimento l'attivazione, la disattivazione e il coordinamento di eventuali strutture di ricerca di sua pertinenza.
5. All'interno del Dipartimento possono essere costituite, per un periodo di tempo definito in relazione a specifiche esigenze di carattere scientifico, Sezioni per specifiche Aree di competenza.
6. Il Dipartimento si dota di un regolamento che ne disciplina il funzionamento.

Art. 38.
Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
a) il Consiglio di Dipartimento;
b) il direttore;
c) la giunta;
d) la commissione paritetica docenti-studenti.
2. Il Consiglio di Dipartimento programma e gestisce le attivita' del Dipartimento esercitando le funzioni di cui al precedente art. 37. Il Consiglio di Dipartimento e' composto:
a) dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento;
b) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al quindici per cento dei componenti di cui alla lettera a) eletta dal personale in servizio a tempo indeterminato;
c) da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio di I, II e III livello del Dipartimento di riferimento pari al venti per cento dei componenti di cui alla lettera a), con diritto di voto solo sui punti riguardanti la didattica e i servizi per gli studenti;
d) dai Responsabili Amministrativi senza diritto di voto.
3. Il direttore del Dipartimento e' eletto dai componenti il Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno afferenti al Dipartimento stesso ed e' nominato dal rettore. Nel caso di indisponibilita' di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore di Dipartimento e' esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno. L'elettorato passivo per la carica di direttore di Dipartimento e' altresi' esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione. Il direttore dura in carica quattro anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. E' incompatibile con la carica di Coordinatore del collegio dei docenti di un dottorato.
4. Il procedimento di elezione del direttore e' disciplinato dal regolamento generale di Ateneo.
5. Il direttore:
a) ha la rappresentanza del Dipartimento ed e' responsabile della sua gestione;
b) convoca e presiede il Consiglio e la giunta e cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
c) promuove, con la collaborazione della giunta, le attivita' del Dipartimento e vigila sull'osservanza delle norme nell'ambito del Dipartimento;
d) in caso di necessita' ed urgenza, puo' adottare provvedimenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Dipartimento;
e) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attivita' didattiche organizzate dal Dipartimento;
f) formula entro la fine di ogni anno accademico, di concerto con i Presidenti dei Consigli didattici e con la Commissione paritetica docenti-studenti, una relazione sull'attivita' didattica svolta;
g) adotta tutte le iniziative atte ad assicurare il corretto svolgimento delle attivita' didattiche e di servizio agli studenti, compresa la segnalazione di eventuali condotte rilevanti come illeciti disciplinari;
h) nell'esercizio delle sue funzioni e' coadiuvato dai Responsabili Amministrativi.
i) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dal regolamento del Dipartimento e dai regolamenti d'Ateneo.
6. Il direttore nomina tra i professori di ruolo un Vicedirettore Vicario che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.
7. Il direttore puo' nominare tra i professori di ruolo un vicedirettore con delega alle funzioni di cui alle lettere e), f) e g) del comma 5.
8. La giunta di Dipartimento e' organo di gestione ordinaria con funzioni prevalentemente istruttorie, che coadiuva il direttore del Dipartimento nell'esercizio delle sue attivita'. In particolare, la Giunta collabora nella elaborazione dei piani di sviluppo e nella loro esecuzione, predisponendo, di concerto con il direttore, le richieste di finanziamento e la programmazione delle spese, in attuazione degli indirizzi espressi dal Consiglio di Dipartimento. La giunta puo', inoltre, deliberare sulle materie espressamente delegate dal Consiglio di Dipartimento e dai Regolamenti di Ateneo.
La giunta e' composta dal direttore, dal vicedirettore vicario, dal vicedirettore di cui al comma 7 ove nominato, da quattro professori di ruolo, di cui almeno due di prima fascia, da due ricercatori, da uno studente e da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo. Ai lavori della giunta partecipano altresi' i responsabili amministrativi, senza diritto di voto.
I Dipartimenti possono prevedere nei propri Regolamenti una composizione piu' ampia della Giunta, nel rispetto delle proporzioni sopra indicate. L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.

Art. 39.
Commissione paritetica docenti-studenti

1. La commissione paritetica docenti-studenti e' costituita secondo le modalita' previste dal regolamento generale di Ateneo.
2. La commissione paritetica docenti-studenti:
a) svolge attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa, analizza la coerenza complessiva dell'offerta erogata dal Dipartimento e promuove la qualita' della didattica in concorso con il Dipartimento, con i consigli didattici e con il nucleo di valutazione;
b) elabora indicatori della qualita' e della efficacia della didattica che tengano conto dell'analisi delle performance complessive del Dipartimento, in riferimento agli altri Dipartimenti e alle strutture similari presenti in altri Atenei;
c) svolge attivita' di monitoraggio dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
d) formula pareri sulla istituzione e sulla soppressione di Corsi di studio;
e) esprime parere sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli specifici obiettivi formativi programmati nei regolamenti didattici dei Corsi di studio secondo le norme vigenti.
3. La partecipazione alla Commissione paritetica docenti-studenti non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.

Art. 40.
Consigli didattici

1. I consigli didattici comprendono, di norma, i corsi di laurea appartenenti alla stessa classe e i corsi di laurea magistrale ad essi riconducibili e gestiscono le relative attivita' didattiche. Una diversa costituzione dei consigli didattici deve essere deliberata dal Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Dipartimento.
2. Ciascun Consiglio didattico e' costituito dai professori di ruolo e dai ricercatori di ruolo e a tempo determinato che siano «docenti di riferimento» ai sensi della normativa vigente e da quelli che abbiano la responsabilita' didattica di un insegnamento e che abbiano optato per l'afferenza a quel Consiglio, nonche' da una rappresentanza degli studenti iscritti agli stessi corsi di studio pari al venti per cento dei docenti e ricercatori che facciano parte del Consiglio Didattico. E' consentita l'afferenza a piu' di un Consiglio didattico.
3. Partecipano altresi' al Consiglio didattico senza diritto di voto i professori a contratto.
4. Le funzioni di segretario verbalizzante sono attribuite a personale tecnico-amministrativo del Dipartimento.
5. Il Consiglio didattico:
a) propone al Dipartimento l'offerta formativa dei Corsi di studio di competenza;
b) programma, indirizza e coordina l'organizzazione delle attivita' didattiche dei Corsi di studio, nonche' la loro internazionalizzazione;
c) concorre ad assicurare la qualita' dei percorsi formativi e l'accreditamento dei Corsi di studio;
d) cura la gestione delle carriere, esamina e approva i piani di studio degli studenti;
e) individua, proponendole al Dipartimento, le strategie per il miglioramento dei servizi destinati agli studenti;
f) monitora e verifica la qualita' e l'efficacia della didattica e adotta le necessarie strategie per il miglioramento continuo dei relativi risultati;
g) monitora l'attivita' di servizio agli studenti svolta dai professori e dai ricercatori.
6. Ogni Consiglio didattico elegge al proprio interno, tra i professori a tempo pieno che assicurino almeno quattro anni di servizio prima del collocamento a riposo, un Presidente che dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta.
7. Il Presidente sovraintende al corretto svolgimento dell'attivita' didattica, nomina le commissioni di esame e di laurea e, in caso di necessita' e urgenza, puo' adottare provvedimenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio didattico.
8. La partecipazione al Consiglio didattico non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
9 . La carica di presidente del Consiglio didattico e' incompatibile con le altre cariche accademiche di cui all'art. 20 comma 1.
10. Il presidente del Consiglio didattico convoca e presiede il Consiglio e sovrintende alle relative attivita'.
11. Il presidente nomina tra i professori di ruolo e aggregati del Consiglio didattico un Vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisce in tutte le sue funzioni.

Art. 41.
Scuole

1. Due o piu' Dipartimenti, coerentemente con quanto previsto nel regolamento didattico di Ateneo, possono proporre la costituzione di Strutture di raccordo, denominate Scuole, per il coordinamento e la razionalizzazione di attivita' didattiche e servizi agli studenti comuni a tutti i corsi di studio attivati dai Dipartimenti proponenti.
2. Le Scuole sono costituite o soppresse, su proposta dei Dipartimenti interessati, con decreto del Rettore, previa delibera del Consiglio di amministrazione, acquisito il parere del Senato accademico.
3. L'organo deliberante e' il Consiglio ed e' composto:
dai direttori dei Dipartimenti costituenti;
dai presidenti dei consigli didattici che includono i corsi di studio attivati presso i Dipartimenti, in misura complessivamente non superiore al dieci per cento dei componenti dei consigli dei Dipartimenti;
da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio dei Dipartimenti in misura pari al venti per cento della componente docente del Consiglio.
4. Il Consiglio e' presieduto dal presidente della scuola, designato dal rettore tra i professori di ruolo di prima fascia proposti dallo stesso Consiglio nel numero massimo di tre nominativi.
5. La carica di presidente della scuola dura tre anni ed e' rinnovabile una sola volta.
6. La carica di presidente della scuola e' incompatibile con le altre cariche accademiche di cui all'art. 20 comma 1.
7. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da una unita' di personale tecnico amministrativo individuata da uno dei Dipartimenti costituenti.

Capo secondo
Scuole di dottorato

Art. 42.
Scuole di dottorato

1. L'Ateneo promuove l'alta qualificazione e l'internazionalizzazione dei percorsi dottorali istituendo una o piu' scuole di dottorato anche in collaborazione con altri soggetti attivatori.
2. La scuola di dottorato assicura il coordinamento dei corsi di dottorato ad essa afferenti, ne approva i progetti formativi e ne verifica i risultati.
3. La scuola di dottorato elabora standard di qualita' che, nel rispetto delle specificita' di ogni Dottorato, siano in linea con quelli internazionali e utilizza procedure efficaci di monitoraggio del loro perseguimento.
4. La scuola di dottorato cura l'attivazione e la gestione delle attivita' comuni a piu' corsi di dottorato.

Titolo secondo
ORGANI CENTRALI

Capo primo
Rettore

Art. 43.
Funzioni

1. Il rettore e' il garante dello Statuto ed esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche dell'Ateneo.
2. Il rettore e' il rappresentante legale e processuale dell'universita'.
3. Il rettore e' componente di diritto e Presidente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.
4. Il rettore emana lo Statuto e i regolamenti di autonomia ed esercita le funzioni di vigilanza. Per la vigilanza sul corretto svolgimento delle funzioni didattiche dell'Ateneo il rettore e' coadiuvato dai presidenti dei consigli didattici e dai direttori di Dipartimento.
5. Il rettore:
a) propone il documento di programmazione triennale dell'universita' secondo la normativa vigente, tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico;
b) propone il bilancio di previsione annuale e triennale ed il conto consuntivo secondo le previsioni di legge e di Statuto;
c) presenta all'Universita' ed al Ministero le relazioni stabilite dalla legge e dallo Statuto;
d) formula la proposta di incarico per il direttore generale secondo le previsioni di legge;
e) avvia il procedimento disciplinare nei confronti del personale docente, secondo le modalita' previste dall'art. 10 della legge n. 240/2010. Il rettore e' competente ad irrogare provvedimenti disciplinari non superiori alla censura;
f) in caso di necessita' ed urgenza puo' assumere i necessari provvedimenti di competenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, riferendone, per la ratifica, nella prima seduta utile successiva all'emanazione del provvedimento;
g) adotta specifici atti su delega del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione;
h) costituisce con decreto le strutture dell'Ateneo;
i) autorizza i docenti a tempo pieno a esercitare le funzioni e i compiti esterni nei casi consentiti dalla legge;
j) esercita le funzioni non attribuite dalla legge o dallo Statuto ad altro organo dell'Universita'.
6. Il rettore nomina:
a) il pro-rettore vicario, scelto fra professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, il quale sostituisce il rettore in caso di impedimento o di assenza anche in Senato accademico;
b) i pro-rettori, scelti tra professori di ruolo dell'Universita', per l'esercizio di funzioni e compiti definiti nel decreto di nomina;
c) i delegati, scelti tra professori o ricercatori di ruolo, per l'esercizio delle funzioni indicate nei decreti di nomina, in numero massimo coerente con le esigenze rettorali e le dimensioni dell'Ateneo;
d) i presidenti delle scuole.
7. Il rettore con proprio decreto formalizza la nomina per:
a) i componenti elettivi degli organi collegiali;
b) i componenti del presidio della qualita' di Ateneo individuati dal Senato accademico, i componenti designati del comitato unico di garanzia, i componenti del Collegio dei revisori dei conti;
c) tutti i responsabili delle strutture di ricerca e di didattica.

Art. 44.
Elezione e durata

1. Il rettore e' eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Universita' italiane. Il rettore e' eletto a scrutinio segreto in collegio unico tra i professori ordinari a tempo pieno o che, all'atto della candidatura, dichiarino di optare per il tempo pieno in caso di elezione.
Il rettore e' nominato dal Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca.
2. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore spetta:
a. ai professori e ricercatori di ruolo;
b. ai ricercatori a tempo determinato;
c. al Consiglio degli studenti, e ai rappresentanti degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli delle Scuole, nei Consigli didattici, nel Comitato unico di garanzia, nel Nucleo di valutazione e nel Comitato per lo Sport con voto pesato pari al venticinque per cento del rapporto tra il numero dei docenti e ricercatori, di cui ai punti a) e b), sul numero degli studenti con diritto di voto; ai fini del calcolo del predetto rapporto gli studenti che ricoprono piu' di una carica vengono computati e votano una sola volta;
d. al personale tecnico amministrativo con voto pesato pari al venticinque per cento del rapporto tra il numero dei docenti e ricercatori, di cui ai punti a) e b), sul numero delle unita' di personale tecnico amministrativo.
3. Il rettore dura in carica sei anni, anche in caso di anticipata cessazione del rettore precedente, e non e' rieleggibile.

Art. 45.
Convocazione del corpo elettorale e candidature

1. Il Decano di Ateneo ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il professore di prima fascia che lo segue per anzianita' di ruolo, convoca il corpo elettorale almeno sessanta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non piu' di centottanta giorni prima della scadenza del mandato del rettore in carica.
2. Le votazioni si svolgono almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato del precedente rettore.
3. I candidati depositano la candidatura presso la Direzione generale dell'Universita', allegando il programma elettorale e il proprio curriculum entro e non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento di convocazione del corpo elettorale.
4. Almeno dieci giorni prima della data di convocazione del corpo elettorale ha luogo la Conferenza d'Ateneo, per il confronto pubblico dei candidati e dei loro programmi.
5. La Conferenza di Ateneo e' presieduta dal decano di Ateneo.

Art. 46.
Votazione e proclamazione

1. Dieci giorni prima della data di convocazione del corpo elettorale, il Decano di Ateneo nomina la Commissione elettorale, costituita di tre professori di ruolo di prima fascia.
2. Ogni consultazione elettorale e' valida quando vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto.
3. Il rettore e' eletto, nelle prime tre votazioni, con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili.
4. In caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni consecutive, si procede con operazioni di ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.
5. In caso di parita', si procede al ballottaggio fino alla prevalenza di uno dei due candidati.
6. Dopo il conteggio pubblico dei voti il presidente della Commissione elettorale annuncia i risultati delle consultazioni.

Art. 47.
Cessazione anticipata

1. Nel caso di cessazione anticipata del mandato rettorale, le funzioni di rettore saranno esercitate, sino alla nomina del nuovo rettore, dal pro-rettore vicario in carica o, nell'ipotesi di cessazione anche del mandato del Pro-Rettore vicario, dal professore di prima fascia Decano di Ateneo.
2. Nel caso di anticipata cessazione del mandato elettorale, la convocazione ha luogo tra il quarantesimo e il novantesimo giorno successivo alla data della stessa e le elezioni si svolgono entro il centoventesimo giorno dalla cessazione.

Art. 48.
Sfiducia

1. Il rettore puo' essere sfiduciato dopo che siano trascorsi non meno di due anni dall'inizio del suo mandato.
2. La mozione di sfiducia nei confronti del rettore deve essere motivata, sottoscritta da almeno la meta' dei membri del Senato accademico e messa in discussione, come unico punto all'ordine del giorno, nella prima adunanza successiva del Senato accademico e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione.
3. La mozione e' votata a scrutinio palese ed e' approvata con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti del Senato.
4. Una volta approvata dal Senato, la mozione deve ottenere la maggioranza dei voti validi dei titolari di elettorato attivo per l'elezione del Rettore.
5. La consultazione del corpo elettorale deve concludersi entro e non oltre 40 giorni dall'approvazione della mozione di sfiducia da parte del Senato. In tale periodo l'attivita' del rettore e' limitata all'ordinaria amministrazione.
6. Il rettore sfiduciato decade e le sue funzioni sono assolte dal Decano di Ateneo fino alla nomina del nuovo rettore.
7. Il rettore sfiduciato non e' rieleggibile.

Capo secondo
Senato accademico

Art. 49.
Funzioni

1. Il Senato accademico e' l'organo dell'Universita' competente a formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo di cui alla normativa vigente, nonche' di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, scuole.
2. Il Senato accademico approva e modifica lo Statuto, i Regolamenti di autonomia e il Codice etico coerentemente alle previsioni del precedente art. 32 e 33, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Il Senato accademico propone al Consiglio di amministrazione i progetti di federazione tra Atenei.
4. Il Senato accademico designa i rappresentanti dell'Universita' negli organismi esterni.
5. Il Senato accademico:
a. approva il Piano annuale di orientamento e tutorato;
b. decide sulle violazioni del Codice etico su proposta del rettore, a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
c. propone al Consiglio di amministrazione l'Offerta Formativa.
6. Il Senato accademico esprime parere:
a. sulla programmazione triennale e annuale del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo;
b. sulla programmazione triennale per la sostenibilita' delle attivita' di Ateneo;
c. sulla destinazione dei finanziamenti per la ricerca e la didattica;
d. sull'individuazione dei parametri di efficienza ed efficacia per la valutazione della didattica e della ricerca;
e. sul bilancio di previsione;
f. sulla fissazione di ambiti e criteri generali di operativita' del Nucleo di valutazione e del Presidio della qualita' di Ateneo;
g. sull'attivazione o soppressione di corsi e sedi, Dipartimenti e Scuole;
h. sul bilancio di previsione annuale e triennale e conto consuntivo dell'Universita';
i. sulle contribuzioni a carico degli studenti;
j. sul regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita';
k. sulla istituzione di Centri e laboratori che comportino oneri a carico dell'Ateneo;
l. sulla partecipazione dell'Universita' a organismi esterni;
m. sulla scelta del direttore generale.
7. Il Senato accademico svolge funzione di coordinamento e di raccordo tra i Dipartimenti.
8. Il Senato accademico esercita le altre funzioni attribuite dalla legge o dallo Statuto.

Art. 50.
Composizione ed elezione

1. Sono componenti del Senato accademico:
il rettore;
otto direttori di Dipartimento;
nove rappresentanti dei docenti di ruolo;
due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
quattro rappresentanti degli studenti;
rappresentante degli studenti di dottorato.
2. Sono eleggibili alla carica di Senatore accademico:
i direttori di Dipartimento;
i professori di ruolo e i ricercatori;
il personale tecnico-amministrativo con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
gli studenti iscritti all'Universita' del Salento, nei limiti previsti dalla legge;
gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca purche' iscritti nei tre anni dei relativi corsi.
3. I direttori di Dipartimento sono eletti a scrutinio maggioritario in collegio unico da tutti i professori e ricercatori anche a tempo determinato dell'Ateneo.
4. Sei rappresentanti dei professori di ruolo e ricercatori sono eletti a scrutinio maggioritario in tre collegi plurinominali, corrispondenti a ciascuna Area rappresentativa dell'Ateneo, da tutti i docenti e ricercatori, dell'Ateneo, afferenti all'Area. I restanti tre sono eletti a scrutinio maggioritario in un collegio unico da tutti i docenti e ricercatori dell'Ateneo. Il regolamento generale di Ateneo garantisce la massima pluralita' di rappresentanza delle aree scientifico - disciplinari presenti nell'Ateneo.
5. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti in un collegio unico con sistema proporzionale con liste da tutti i componenti del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.
6. I rappresentanti degli studenti sono eletti in un collegio unico con sistema proporzionale con liste dagli studenti iscritti all'Universita' del Salento.
7. Il rappresentante dei dottorandi e' eletto in un collegio unico con sistema proporzionale con liste dai dottorandi iscritti all'Universita' del Salento.
8. Le modalita' di convocazione dei seggi elettorali e di svolgimento degli scrutini sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.
9. In caso di decadenza o di dimissioni di un componente elettivo subentra il primo dei non eletti.
10. Il Senato accademico dura in carica quattro anni, con eccezione per la rappresentanza degli studenti, che dura in carica due anni con mandato rinnovabile una sola volta, e dei dottorandi il cui mandato biennale non e' rinnovabile.
11. Il Senato accademico e' convocato:
a) dal rettore almeno una volta ogni due mesi, in via ordinaria nonche' quando lo ritenga opportuno;
b) su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti.
Alle riunioni del Senato partecipa il direttore generale con funzioni di verbalizzazione.
12. Le modalita' di funzionamento del Senato accademico sono disciplinate dal regolamento interno.

Art. 51.
Commissioni

1. Il Senato puo' nominare commissioni istruttorie, comprendenti anche membri esterni.
2. Il Senato, all'atto del proprio insediamento, istituisce una Commissione permanente referente per la interpretazione o proposta di modifica delle disposizioni normative di autonomia, nonche' per la ricognizione dello stato di attuazione dello Statuto e la promozione dei processi di semplificazione dell'Ateneo.
3. La commissione permanente e' composta di cinque membri eletti a maggioranza assoluta dal Senato, tenendo conto delle competenze giuridiche possedute.
4. La commissione dura in carica per tutto il mandato del Senato accademico.

Capo terzo
Consiglio di amministrazione

Art. 52.
Funzioni

1. Il Consiglio di amministrazione e' l'organo che svolge funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonche' di vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita' svolte al suo interno.
2. Il Consiglio e' competente a deliberare, previo parere del Senato accademico, l'attivazione o soppressione di Corsi e sedi, l'adozione del regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita', il conferimento dell'incarico di direttore generale dell'Ateneo.
3. Il Consiglio di amministrazione inoltre approva:
a. il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di Ateneo che trasmette al Ministero dell'Universita' e al Ministero dell'economia e delle finanze;
b. le variazioni di bilancio;
c. i programmi edilizi dell'Ateneo e i relativi interventi attuativi;
d. gli indirizzi di semplificazione amministrativa;
e. i criteri di ripartizione e di utilizzazione delle risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo tra Dipartimenti e servizi amministrativi e tecnici;
f. l'istituzione di Centri e laboratori che comportino oneri a carico dell'Ateneo;
g. la partecipazione dell'Universita' a organismi esterni;
h. gli accordi e le convenzioni d'interesse generale.
4. Il Consiglio delibera il promovimento delle liti o la resistenza alle stesse tramite l'Avvocatura interna di Ateneo o l'Avvocatura dello Stato ovvero conferendo incarico ad avvocati del libero foro.

Art. 53.
Composizione ed elezione

1. Il rettore e' componente di diritto del Consiglio di amministrazione.
2. Fanno parte del Consiglio di amministrazione:
a) tre professori di ruolo o ricercatori a tempo pieno in possesso di comprovate competenze in campo gestionale ovvero di significativa esperienza di alto livello scientifico e culturale;
b) un componente del personale tecnico-amministrativo in possesso di comprovata competenza gestionale ovvero di significativa esperienza professionale;
c) due rappresentanti degli studenti eletti fra gli studenti iscritti all'Universita' nei limiti stabiliti dalla legge;
d) due soggetti esterni, scelti fra personalita' italiane o straniere esterne all'Ateneo, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di una significativa esperienza professionale di alto livello scientifico e culturale.
3. I componenti interni di cui al comma 2 lettere a) e b) sono scelti tra persone in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di avviso pubblico. I curricula dei candidati sono pubblicati sul sito web di Ateneo. L'ammissibilita' delle candidature e' verificata dal rettore. I candidati sono eletti a scrutinio maggioritario in collegi elettorali costituiti rispettivamente dal personale docente e dal personale tecnico-amministrativo.
4. I due rappresentanti degli studenti sono eletti in un collegio unico plurinominale proporzionale dagli studenti iscritti all'Universita' del Salento titolari del diritto di voto.
5. I due componenti esterni non devono appartenere ai ruoli dell'Ateneo almeno a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico. Sono nominati dal Senato Accademico a maggioranza assoluta a seguito della presentazione di candidature conseguenti ad avviso pubblico emanato dal rettore con decreto che stabilisce i requisiti richiesti ed i criteri di valutazione delle domande.
Il rettore, dopo la verifica di ammissibilita' delle candidature, propone al Senato accademico un numero di candidati pari al triplo dei componenti da nominare.
6. Il mandato dei Consiglieri di amministrazione dura quattro anni ed e' immediatamente rinnovabile per una sola volta. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni con mandato rinnovabile una sola volta.
7. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal rettore in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e in via straordinaria quando lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
8. Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale.
9. Il presidente nella prima seduta utile nomina fra i componenti un vicepresidente.
10. Le modalita' di funzionamento del Consiglio di amministrazione sono disciplinate dal regolamento interno.
11. Per l'esame preventivo delle questioni da sottoporre a delibera il Consiglio puo' costituire commissioni, comprendenti anche membri esterni, secondo criteri e con compiti deliberati a maggioranza assoluta.

Art. 54.
Funzioni di programmazione e vigilanza

1. Rientra nelle funzioni di programmazione e di vigilanza la verifica della sostenibilita' finanziaria e del rispetto della programmazione del personale, ai fini della definitiva approvazione delle proposte di chiamata dei professori formulate dai Dipartimenti.
2. E' altresi' compito del Consiglio di amministrazione approvare:
a. i piani annuali o pluriennali per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;
b. il trasferimento di risorse e mezzi;
c. la licenza su marchi o altri beni immateriali dell'Universita';
d. gli accordi e i contratti di ricerca non di competenza del Senato accademico e dei Dipartimenti;
e. la determinazione delle tariffe per prestazioni a terzi;
f. tutti gli atti negoziali che non rientrino nella competenza dei centri autonomi di gestione e dei dirigenti.

Art. 55.
Competenza disciplinare

In conformita' con lo Statuto, il Consiglio di amministrazione delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e senza la rappresentanza degli studenti, in ordine alle sanzioni da infliggere a professori e ricercatori universitari o procede all'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina, secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge n. 240/2010.

Capo quarto
Collegio dei revisori dei Conti

Art. 56.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti cura il controllo della gestione amministrativo-contabile dell'Ateneo, in conformita' con il regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita'.
2. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili o gli avvocati dello Stato, uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'Universita' tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.
3. Almeno due componenti del Collegio devono essere iscritti nell'Albo dei revisori contabili.
4. Il personale dipendente dell'Universita' non puo' essere componente del Collegio dei revisori.
5. I componenti del Collegio sono nominati con decreto del rettore e durano in carica quattro anni, rinnovabili una sola volta.

Titolo terzo
ORGANI DI GARANZIA

Capo primo
Garanzie partecipative

Art. 57.
Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli studenti e' organo di rappresentanza degli studenti dell'Universita'.
2. Il Consiglio e' composto da un rappresentante per ogni Consiglio didattico attivato nell'Ateneo.
3. Il rappresentante e' eletto dagli studenti iscritti al relativo Corso di studi.
4. Il Consiglio degli studenti dura in carica due anni, elegge a maggioranza assoluta il presidente al proprio interno e una giunta nelle forme indicate dal proprio regolamento interno.
5. Per l'organizzazione e la gestione delle sue attivita', il Consiglio degli studenti si avvale del supporto delle strutture della Direzione generale.
6. Al Consiglio degli studenti e' attribuita la facolta' di vincolare annualmente un fondo pari al due per cento delle tasse versate dagli studenti nell'anno accademico precedente, finalizzato a specifici interventi per il miglioramento dei servizi didattici e di formazione dell'Ateneo.
7. Il Consiglio di amministrazione provvede al trasferimento delle relative risorse alle strutture preposte all'erogazione dei servizi che il Consiglio degli studenti intende promuovere.
8. All'interno del bilancio dell'Universita' e' istituito un fondo pari al dieci per cento dello stanziamento di cui al comma 6, per l'organizzazione delle attivita' del Consiglio degli studenti.
9. Le modalita' di spesa sono disciplinate dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita'.
10. Il Consiglio degli studenti esprime pareri sulle proposte concernenti le seguenti materie:
a. determinazione dell'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;
b. interventi di attuazione del diritto allo studio;
c. regolamento didattico di Ateneo;
d. regolamento per gli studenti;
e. bilancio preventivo dell'Ateneo.
11. Spetta altresi' al Consiglio degli studenti:
a. proporre al Senato accademico il rappresentante degli studenti nel Nucleo di valutazione e nel Presidio della Qualita';
b. esercitare eventuali iniziative di revisione dello Statuto;
c. esprimere parere sulle proposte di revisione dello Statuto.
12. Il Consiglio degli studenti promuove e gestisce rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altre Universita'.

Art. 58.
Consulta del personale tecnico-amministrativo

1. La Consulta del personale tecnico-amministrativo ha funzioni consultive e di proposta.
2. La Consulta puo' formulare proposte al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione e al Comitato unico di garanzia, sulla qualita' della vita all'interno dell'Ateneo, sull'organizzazione generale dei servizi e su ogni altro argomento su cui ritenga opportuno pronunciarsi in riferimento alle materie di competenza dei rispettivi organi.
3. La Consulta:
a. esprime parere al Consiglio di amministrazione sui piani di formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;
b. esercita eventuali iniziative di revisione dello Statuto;
c. esprime parere sulle proposte di revisione dello Statuto e sulle proposte dei Regolamenti di cui alle lettera a) ed e) dell'art. 32, comma 1, dello Statuto.
4. La Consulta e' costituita da nove componenti elettivi che eleggono all'interno il Presidente .
5. I nove componenti sono eletti da tutto il personale tecnico-amministrativo.
6. La Consulta dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

Capo secondo
Garanzie di tutela

Art. 59.
Difensore civico

1. Il difensore civico assiste e consiglia studenti e utenti, che, a qualsiasi titolo, si ritengano lesi nei propri diritti o interessi per causa di disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a procedimenti, atti o comportamenti, anche omissivi, di organi, uffici o singoli appartenenti all'Universita'.
2. Il difensore esercita le proprie funzioni d'ufficio o su istanza scritta presentata da singoli o associazioni.
3. Il difensore interviene presso gli organi, le strutture o gli uffici dell'Ateneo, per rimuovere le cause che hanno determinato la lesione di diritti o interessi.
4. Il difensore garantisce il diritto al contraddittorio di tutte le parti interessate e non puo' assumere iniziative di natura disciplinare.
5. Il difensore e' eletto dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti fra i nominativi di personalita' esterne all'Ateneo che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di apposito avviso pubblico emanato dall'Universita'.
6. I candidati devono possedere un curriculum, reso pubblico sul sito dell'Ateneo, che dia garanzia di imparzialita', indipendenza di giudizio e competenza giuridica e amministrativa.
7. Il difensore dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile una sola volta.
8. Il mandato del difensore puo' essere revocato dal Senato accademico con delibera adottata a maggioranza assoluta su proposta del rettore, di concerto con il Consiglio degli studenti, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
9. Gli organi e gli uffici dell'Universita' sono tenuti a collaborare con il difensore, fornendogli tutti i documenti e le informazioni da lui richiesti.
10. Qualunque organo, ufficio o soggetto che non intenda adottare i provvedimenti conseguenti alle proposte di soluzione formulate dal difensore deve darne motivata comunicazione scritta al Rettore, al direttore generale e al Nucleo di valutazione.
11. Il Consiglio di amministrazione assegna le risorse per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del difensore. Le spese relative al funzionamento del suo ufficio sono a carico del bilancio dell'Ateneo.
12. Il difensore civico e' tenuto a redigere, a conclusione di ogni anno accademico, una relazione sull'attivita' svolta, illustrativa delle iniziative assunte, delle segnalazioni ricevute, delle proposte formulate, della loro realizzazione, del loro impatto sulla riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi.
13. La relazione e' trasmessa al Nucleo di valutazione e al Senato accademico.
14. Il difensore civico ha il diritto e, se richiesto, il dovere di essere ascoltato dal Senato accademico, dal Nucleo di valutazione, dal Consiglio di amministrazione, dal Consiglio degli studenti, dalla Consulta del personale tecnico-amministrativo.

Art. 60.
Comitato unico di garanzia

1. Il Comitato unico di garanzia promuove e tutela, all'interno della comunita' universitaria, le pari opportunita' e il contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e di mobbing.
2. Il Comitato svolge tutte le funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi in tema di pari opportunita', di contrasto ai fenomeni di mobbing, di benessere lavorativo, di lotta verso qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta.
3. Il Comitato puo' promuovere e coordinare studi, ricerche, attivita' di formazione e azioni positive al fine di realizzare le pari opportunita' nella ricerca, nella didattica e nell'attivita' tecnico-amministrativa.
4. Il Comitato dura in carica quattro anni ed esercita le proprie funzioni nei confronti di tutti i soggetti della comunita' universitaria.
5. Il Comitato e' composto da rappresentanti del personale dell'Ateneo, che possiedano adeguate conoscenze e comprovata esperienza in materia di pari opportunita' e di contrasto ai fenomeni di mobbing e di discriminazione.
6. Il Comitato Unico di Garanzia ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Per ogni componente effettivo e' designato con le medesime modalita' un componente supplente.
La designazione deve garantire, per quanto possibile, la parita' di genere.
7. Il Comitato e' altresi' integrato da due rappresentanti degli studenti designati su base elettiva in modo da assicurare nel complesso la parita' di genere, che partecipano alle deliberazioni con esclusione delle materie nelle quali sia richiesta una composizione paritetica fra la componente sindacale e la componente dell'Amministrazione.
8. Il Comitato s'intende costituito e puo' operare ove sia stata nominata la meta' piu' uno dei componenti previsti.
9. Il presidente del Comitato e' eletto tra i componenti a maggioranza degli aventi diritto.
10. Il Comitato:
individua e risolve situazioni di discriminazione diretta o indiretta, di qualsiasi natura;
risolve in via conciliativa casi di mobbing;
suggerisce o promuove iniziative per la rimozione dei fattori discriminanti e la diffusione della cultura del rispetto e del benessere lavorativo, con piani di azioni positive, bilancio di genere, conciliazione vita privata/lavoro;
formula pareri, su richiesta, in tema di organizzazione dell'amministrazione, formazione del personale, criteri di valutazione del personale, verifica delle performance.
11. Il Comitato puo' esercitare l'iniziativa di revisione dello Statuto ed esprime comunque parere sulle revisioni dello Statuto.
12. Tutti gli uffici e gli organi dell'Ateneo forniscono al Comitato dati e informazioni necessari a garantirne l'effettiva operativita'.
13. Il presidente del Comitato ha il diritto e, se richiesto, il dovere di essere ascoltato dal Senato accademico, dal Nucleo di valutazione, dal Consiglio di amministrazione, dal Consiglio degli studenti, dalla Consulta del personale tecnico-amministrativo.
14. Il presidente del Comitato redige entro il 30 marzo di ogni anno una relazione riferita al personale dell'Ateneo, per l'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parita', pari opportunita', benessere organizzativo e contrasto alle discriminazioni e al mobbing.
15. La relazione e' trasmessa al Nucleo di valutazione e al Senato accademico. La relazione e' divulgata nelle forme previste dalla legge.
16. Il Comitato collabora con altri organismi regionali e nazionali, competenti sulle tematiche della parita' e dell'antidiscriminazione.
17. Per la disciplina delle proprie attivita', il Comitato adotta un proprio regolamento interno entro sessanta giorni dalla sua costituzione.

Capo terzo
Garanzie disciplinari

Art. 61.
Illeciti disciplinari

1. I Docenti dell'Universita' sono soggetti a responsabilita' e sanzioni disciplinari nei limiti stabiliti dalla legge.
2. L'iniziativa dell'azione disciplinare spetta al rettore, su segnalazione scritta di organi, studenti e utenti dell'Universita', secondo le modalita' previste dall'art. 10 della legge n. 240/2010.
3. L'iniziativa non puo' avere avvio sulla base di segnalazioni anonime.
4. Per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura il rettore trasmette gli atti al Collegio di disciplina formulando motivata proposta.
5. Per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di sanzioni sino alla censura il procedimento e' di competenza del rettore.

Art. 62.
Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina e' composto da cinque docenti dell'Universita' in regime di tempo pieno, di cui tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato.
2. I componenti del Collegio sono eletti a scrutinio segreto dal Senato accademico a maggioranza di due terzi, durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.
3. I componenti del Collegio non possono ricoprire alcuna carica accademica.
4. Il presidente del Collegio e' eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i professori ordinari.

Art. 63.
Procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare si svolge in conformita' alla legge, nel rispetto del contraddittorio e secondo il principio del giudizio fra pari, il quale e' reso per i professori ordinari dal collegio in composizione ristretta ai soli professori ordinari; per i professori associati dal collegio in composizione ristretta ai soli professori ordinari e professori associati.
2. In qualsiasi fase del suo svolgimento e' garantito:
a. il rispetto del contraddittorio tra il denunciante e il docente sottoposto ad azione;
b. il diritto di replica del docente sottoposto ad azione su tutte le circostanze contestate;
c. il diritto del docente di farsi assistere da un difensore di fiducia, anche esterno all'Universita';
d. l'accesso a tutte le fonti di prova da parte del docente sottoposto ad azione;
e. l'obbligo di motivazione delle proposte di sanzione e della decisione finale.
3. Il rettore esegue le richieste istruttorie del Collegio di disciplina.
4. L'avvio del procedimento disciplinare avviene entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della segnalazione o di conoscenza dei fatti.
5. Per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura, il rettore trasmette gli atti al Collegio di disciplina sulla base di una proposta motivata di sanzione.
6. Il Collegio dispone l'audizione del rettore o di un suo delegato nonche' del docente sottoposto ad azione disciplinare e del denunciante.
7. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta del rettore, il Collegio si esprime con deliberazione a scrutinio segreto votata a maggioranza di due terzi.
8. Il parere e' motivato con riguardo alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare e al tipo di sanzione da irrogare.
9. Il parere del Collegio e' vincolante.
10. Dopo la deliberazione del Collegio, tutti gli atti del procedimento sono trasmessi al Consiglio di amministrazione.
11. Il Consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, irroga la sanzione ovvero dispone l'archiviazione.
12. La deliberazione del Consiglio di amministrazione deve essere motivata e votata con scrutinio segreto a maggioranza assoluta, senza la rappresentanza degli studenti.

Art. 64.
Termini del procedimento

1. Per l'irrogazione della sanzione della censura, il procedimento si conclude entro novanta giorni dalla segnalazione o conoscenza del fatto illecito.
2. In tutti gli altri casi, il procedimento si estingue ove la decisione di cui all'art. 63, comma 11, non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso.
3. Il procedimento puo' essere sospeso in caso di ricostituzione del Collegio di disciplina o del Consiglio di amministrazione ovvero, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni ciascuna, al fine di acquisire atti o documenti non in possesso delle parti.

Art. 65.
Ne bis in idem

1. Accertamenti di fatti contestualmente rilevanti in ambito disciplinare, di violazione del Codice etico e di violazione dell'autoregolamentazione contro il mobbing non possono costituire oggetto di piu' procedimenti e sanzioni.
2. In tal caso, spetta al rettore procedere alla unificazione degli stessi, con l'attribuzione della competenza esclusiva ad uno solo degli organi secondo il principio della prevalenza di competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 10 della legge n. 240/2010.

Art. 66.
Strutture autonome

Le strutture dotate di autonomia amministrativa e gestionale, nei limiti definiti dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita', sono i Dipartimenti, la Scuola Superiore ISUFI, il Centro Linguistico d'Ateneo ed il Centro Unico per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising.

Titolo quarto
FUNZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

Art. 67.
Direttore generale

1. Il direttore generale e' l'organo responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo e svolge le funzioni previste dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella pubblica amministrazione.
2. Il direttore generale:
a) predispone il bilancio unico ed il bilancio consolidato di Ateneo sulla base dei principi contabili e degli schemi di bilancio stabiliti ed aggiornati dal Ministero, garantendo, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un bilancio preventivo unico e il rendiconto unico in contabilita' finanziaria;
b) cura l'acquisizione delle entrate di bilancio ed esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi di Governo dell'Universita', i poteri di spesa di propria competenza, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dalla normativa vigente in materia e dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita';
c) coadiuva il rettore, nell'ambito delle disponibilita' definite dal Consiglio di amministrazione ed in coerenza con il programma triennale delle attivita', nell'elaborazione della proposta di Piano triennale di fabbisogno del personale e cura l'attuazione dello stesso con riferimento al personale tecnico-amministrativo, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Consiglio medesimo e tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
d) e' responsabile della corretta attuazione delle direttive degli Organi di Governo, della gestione delle risorse, nonche' dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa;
e) conferisce e revoca gli incarichi dirigenziali, nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti quando non di competenza dei dirigenti tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni;
f) propone al Consiglio di amministrazione il piano triennale e annuale della performance organizzativa dell'Ateneo e sottopone al Nucleo di valutazione, per il Consiglio di amministrazione, la relazione annuale a consuntivo sui risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance di Ateneo;
g) definisce gli obiettivi e cura l'attuazione dei programmi che i dirigenti devono perseguire secondo gli indirizzi strategici definiti dal Consiglio di amministrazione nel piano delle performance;
h) valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti sulla base dei criteri e delle modalita' stabilite dal sistema di misurazione e valutazione della performance di Ateneo;
i) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi nel rispetto del regolamento generale di Ateneo e degli indirizzi strategici fissati dal Consiglio di amministrazione; collabora a tal fine con i responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio per la gestione del personale promuovendo azione costante di coordinamento e tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
j) indirizza, coordina e controlla l'attivita' dei responsabili degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi;
k) sovrintende all'attivita' di organizzazione e gestione del personale e alla gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
l) esercita la potesta' disciplinare sul personale anche dirigente secondo le previsioni di legge ed in particolare del decreto legislativo n. 150/2009;
m) stipula, assicurandone l'esecuzione, i contratti di appalto per forniture di beni, servizi e lavori, nell'ambito delle procedure di spesa di propria competenza, con esclusione di quelli di competenza dei Dipartimenti o per i quali sia prevista una scelta discrezionale d'ordine tecnico o economico riservata agli organi centrali dell'Universita'.
3. Il direttore generale e' nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del rettore, sentito il Senato accademico. E' scelto, a seguito di avviso pubblico, tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'esercizio di funzioni dirigenziali nel settore pubblico o privato. L'incarico di direttore generale e' conferito mediante la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile.
4. Il direttore generale designa un dirigente vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il dirigente vicario e' nominato con decreto direttoriale e decade contemporaneamente alla scadenza o alla cessazione del mandato del direttore generale o precedentemente in caso di revoca motivata dell'incarico.
5. La valutazione annuale della performance del direttore generale e' approvata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Nucleo di valutazione, d'intesa con il rettore.
6. Il direttore generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico con funzioni verbalizzanti.

Art. 68.
Funzioni dirigenziali

Ai dirigenti dell'Universita', nell'ambito delle competenze previste per ciascuno di essi dagli atti organizzativi dell'Ateneo, sono attribuite le funzioni e conferiti i poteri previsti dalla vigente normativa statale, nonche' dal vigente contratto collettivo nazionale della dirigenza universitaria.

Art. 69.
Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Universita' comprendono trasferimenti dello Stato, dell'Unione europea, di Enti pubblici e di privati nonche' entrate proprie.
2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e da contributi universitari, da redditi conseguenti a prestazioni e da redditi patrimoniali.
3. Le tariffe e i corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati sulla base di criteri generali stabiliti e aggiornati periodicamente dal Consiglio di amministrazione, in modo da assicurare anche la copertura di tutti i costi sostenuti.
4. L'Universita' puo' utilizzare, per le spese di investimento, nei modi previsti dalla legge, prestiti, mutui e leasing, garantendo l'impiego equilibrato delle risorse su scala pluriennale.
5. Il corrispettivo della licenza onerosa dell'utilizzo di marchi e brevetti dell'Universita' costituisce forma autonoma di autofinanziamento.
6. I dividendi, comunque denominati, spettanti per la partecipazione a organismi pubblici o privati attraverso cui l'Universita' realizza i propri fini istituzionali di didattica e di ricerca, confluiscono nel bilancio dell'Ateneo e sono interamente destinati ai suddetti fini.
7. Le donazioni di qualsiasi contenuto e provenienza sono accettate con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

PARTE TERZA
SISTEMA D'ATENEO

Titolo primo
SCUOLA SUPERIORE ISUFI

Art. 70.
Scuola superiore ISUFI

La Scuola superiore ISUFI ha l'obiettivo di valorizzare la qualita' dell'offerta didattica dell'Universita' del Salento e favorire lo sviluppo delle conoscenze scientifiche, il riconoscimento del merito e lo sviluppo di attivita' di alta formazione con caratteri di interdisciplinarita', internazionalita' e collegialita'.

Art. 71.
Organizzazione della Scuola

1. La Scuola superiore ISUFI persegue le proprie finalita' formative ispirandosi a principi di interdisciplinarita' e collaborazione con i Dipartimenti dell'Universita'.
2. La Scuola superiore ISUFI puo' svolgere attivita' di alta formazione post lauream avvalendosi della collaborazione delle altre strutture didattiche e di ricerca dell'Universita'.
3. La Scuola superiore ISUFI eroga tutti i servizi previsti dal decreto ministeriale n. 338/2013 e successive modifiche e integrazioni.
4. La Scuola superiore ISUFI non dispone di personale docente proprio. Per lo svolgimento delle sue attivita' si avvale di personale docente dell'Universita' del Salento e di altre istituzioni universitarie e di ricerca anche straniere e di studiosi di elevata qualificazione scientifica.
5. La Scuola superiore ISUFI puo' realizzare percorsi formativi in collaborazione con le altre Universita' pugliesi o con altre istituzioni nazionali ed internazionali nell'ambito di apposite convenzioni che prevedano anche una congrua partecipazione ai costi.

Art. 72.
Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola:
a) il comitato scientifico;
b) il direttore;
c) il consiglio direttivo;
d) il consiglio didattico.

Art. 73
Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico ha carattere interdisciplinare ed e' formato da cinque componenti eletti dal Senato accademico a maggioranza assoluta, su proposta del rettore, tra insigni studiosi della comunita' scientifica nazionale ed internazionale.
2. Il mandato dei componenti ha durata di quattro anni ed e' rinnovabile consecutivamente una sola volta.
3. Il Comitato scientifico coadiuva il direttore nella definizione delle strategie di promozione, sviluppo e di cooperazione nazionale e internazionale.
4. Il Comitato scientifico si riunisce almeno una volta l'anno.

Art. 74.
Direttore

1. Il direttore e' eletto dal Senato accademico a maggioranza assoluta tra una terna di studiosi di prestigio internazionale proposta dal rettore.
2. Il direttore resta in carica quattro anni, e' immediatamente rieleggibile una sola volta e svolge la propria attivita' a tempo pieno.
3. Il direttore:
a. convoca e presiede il Consiglio direttivo, il Comitato scientifico e il Consiglio didattico;
b. promuove e coordina le attivita' della Scuola e ne assicura il funzionamento;
c. garantisce il collegamento istituzionale delle iniziative intraprese dalla Scuola con l'Universita' e con altre istituzioni universitarie e di ricerca regionali, nazionali ed internazionali;
d. presenta al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione il programma annuale delle attivita';
e. partecipa senza diritto di voto alle sedute del Senato accademico relativamente ai punti aventi per oggetto tematiche inerenti all'ISUFI.

Art. 75.
Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo e' presieduto dal direttore ed e' composto da un Referente per ciascun Dipartimento.
2. Il Consiglio direttivo coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e programmazione delle attivita' della Scuola, predispone gli atti per il Consiglio didattico e svolge tutte le altre funzioni che il regolamento interno gli attribuisce.
3. Il Responsabile amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo con funzioni di segretario verbalizzante e senza diritto di voto.

Art. 76.
Consiglio didattico

1. Il Consiglio didattico e' composto dal Direttore, dai responsabili di corso di insegnamento almeno semestrale, e da rappresentanti degli allievi della Scuola in misura pari al venti per cento dei propri componenti docenti.
2. Il Consiglio didattico programma e gestisce le attivita' didattiche della Scuola.
3. Il Responsabile amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio didattico con funzioni di segretario verbalizzante e senza diritto di voto.

Art. 77.
Disposizioni normative di riferimento

1. Le attivita' di selezione e formazione degli allievi sono disciplinate dal regolamento didattico della Scuola.
2. L'attivita' svolta dai docenti dell'Universita' del Salento, la costituzione ed il funzionamento degli organi della Scuola, nonche' l'istituzione e il funzionamento dei servizi integrativi sono disciplinati da uno o piu' regolamenti interni.
3. La Scuola rilascia titoli finali agli allievi che completino i percorsi formativi programmati.

Titolo secondo
BIBLIOTECHE, MUSEI E CENTRI

Art. 78.
Sistema bibliotecario

1. Il Sistema bibliotecario d'Ateneo coordina, programma e sviluppa le attivita' di incremento, conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio documentale, digitale e archivistico dell'Ateneo; cura inoltre il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica e l'accesso all'informazione scientifica.
2. Il Sistema opera anche in cooperazione con i corrispondenti sistemi di altre Universita' o Istituzioni, italiane e straniere.

Art. 79.
Sistema dei musei, parchi, orti botanici, osservatori scientifici

1. Il Sistema museale di Ateneo comprende le strutture museali attivate nell'Ateneo amministrate dai Dipartimenti di riferimento e svolge la funzione di valorizzare ed incrementare il patrimonio museale dell'Universita' e di curare e promuoverne la conoscenza.
2. Queste strutture operano con autonomia organizzativa all'interno del Dipartimento proponente e coordinandosi all'interno di un sistema comune con quelle esistenti.
3. L'Universita' puo' stipulare contratti e convenzioni o costituire consorzi con soggetti esterni per la valorizzazione e lo sviluppo delle attivita' di musei, parchi, orti botanici e osservatori scientifici finalizzate alla tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali, scientifici, monumentali, ambientali e naturalistici di proprieta' dell'Universita' o ad essa affidati.

Art. 80.
Centro linguistico di Ateneo

1. Il Centro linguistico di Ateneo svolge attivita' di formazione linguistica nonche' di elaborazione e diffusione di materiali linguistici per l'apprendimento delle lingue straniere.
2. Il Centro linguistico, di concerto con le strutture didattiche e di ricerca interessate, offre altresi' ad utenti esterni corsi di formazione nelle lingue straniere o nella lingua italiana come lingua straniera.
3.Il direttore del Centro linguistico e' eletto dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, tra tre docenti di ruolo con comprovate competenze plurilingue, proposti dal rettore a seguito di apposito avviso pubblico.
4. Il direttore dura in carica quattro anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.

Art. 81.
Centri e Laboratori

L'istituzione di Centri o Laboratori dipartimentali, interdipartimentali o interateneo e' proposta dai Dipartimenti interessati e deliberata dal Consiglio di amministrazione sentito il Senato accademico.

Titolo terzo
ALTRE STRUTTURE

Art. 82.
Fondazione dell'Universita'

L'Universita' puo' costituire una o piu' Fondazioni Universitarie, secondo criteri e modalita' definite dalla normativa vigente, con delibera del Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta previo parere favorevole del Senato accademico espresso a maggioranza assoluta.

Art. 83.
Poli didattici

1. L'Universita' promuove l'offerta formativa e la ricerca nei due Poli didattici di Lecce e di Brindisi.
2. Nel rispetto delle leggi vigenti e in attuazione dei vincoli negoziali, assunti con enti e istituzioni del territorio, l'Universita' disciplina le procedure di mobilita' di professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo.

Art. 84.
Comitato per lo sport universitario

1. Il Comitato per lo sport universitario sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attivita'.
2. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attivita' sono affidati, mediante convenzione, al Centro universitario sportivo.
3. Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante fondi utilizzabili ai sensi della normativa vigente.

PARTE QUARTA
RAPPORTI ESTERNI

Art. 85.
Relazioni esterne

1. L'Universita' favorisce lo sviluppo delle relazioni con altre Universita' e istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali.
2. L'Universita' favorisce i rapporti con altri enti pubblici e privati per la diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, per la verifica e per l'arricchimento delle proprie conoscenze e per il reperimento di risorse finanziarie necessarie alla realizzazione e allo sviluppo delle proprie attivita' istituzionali.
3. I rapporti a valenza generale con enti esterni sono regolati da appositi protocolli d'intesa, convenzioni o accordi di programma, approvati dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione. Il parere e' vincolante qualora da tali rapporti o atti derivino oneri finanziari per l'Universita'.
4. I rapporti di cui al comma 2 si conformano alle seguenti regole:
a. attestazione del livello universitario dell'attivita' svolta;
b. disponibilita' delle risorse finanziarie od organizzative richieste;
c. destinazione a finalita' istituzionali dell'Universita' di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;
d. espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale;
e. limitazione del concorso dell'Ateneo, quanto al ripiano delle eventuali perdite, alla quota di partecipazione.

Art. 86.
Accordi con amministrazioni pubbliche

1. L'Universita' stipula accordi con altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attivita' istituzionali comuni.
2. L'Universita' puo' stipulare una convenzione con la Regione per la gestione degli interventi in materia di diritto allo studio. La convenzione non deve comunque comportare oneri economici per l'Universita' o l'utilizzazione di personale dell'Ateneo.

Art. 87.
Accordi con istituzioni private

L'Universita' puo' concludere accordi o protocolli d'intesa con istituzioni private, locali, nazionali o internazionali per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali.

Art. 88.
Partecipazione a organismi

1. L'Universita' promuove e partecipa a societa' di capitali e ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alla didattica, alla ricerca ed alla formazione o, comunque, utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. La partecipazione e' deliberata dal Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico.
2. Eventuali dividendi spettanti all'Universita' stessa confluiranno nel bilancio dell'Ateneo.
3. La partecipazione dell'Universita' puo' essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, con oneri a carico del comodatario.
4. La licenza d'uso di marchi o altri beni immateriali dell'Universita' e' autorizzata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 89.
Convenzioni di Dipartimento

1. I Dipartimenti possono direttamente stipulare convenzioni o accordi con strutture corrispondenti dell'Ateneo o di altre Universita' o con istituzioni, italiane e straniere, per le attivita' rivolte all'esterno e correlate o accessorie allo svolgimento della ricerca scientifica, della didattica, di formazione post lauream, di dottorato, nonche' per l'offerta di corsi tenuti da professori visitatori e per la promozione della internazionalizzazione, a condizione che le predette attivita' siano coerenti con le finalita' istituzionali dell'Ateneo e con gli scopi di ricerca e di formazione del Dipartimento e che il rapporto esterno sia coperto da risorse appositamente programmate dal Dipartimento e comunque non comporti oneri aggiuntivi a carico dell'Ateneo o preveda soltanto entrate.
2. La convenzione e' comunicata al rettore.

Art. 90.
Federazione universitaria

L'Universita' puo' federarsi con altri Atenei ai sensi della normativa vigente. La federazione puo' avere luogo altresi' tra l'Universita' ed enti o istituzioni nei settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori sulla base di progetti coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificita' dei partecipanti.

PARTE QUINTA

SISTEMA DI VALUTAZIONE E PROMOZIONE
DELLA QUALITA' DIDATTICA E SCIENTIFICA

Art. 91.
Sistema di valutazione e promozione della qualita'

1. L'Ateneo adotta un sistema di valutazione e promozione che include metodi di autovalutazione e di valutazione esterna idonei a garantire il continuo miglioramento delle attivita' svolte, anche attraverso indagini condotte tra gli studenti e l'intera comunita' universitaria. I risultati sono utilizzati per l'assegnazione delle risorse alle strutture didattiche e di ricerca, per la gestione efficiente delle risorse disponibili e per l'attivazione di meccanismi premiali che tengano conto del complesso delle attivita'.
2. Il sistema di valutazione e promozione della qualita' didattica e scientifica di Ateneo include il Nucleo di valutazione e il Presidio della qualita' di Ateneo.
3. Il Presidio della qualita' di Ateneo propone agli organi di Governo dell'Ateneo linee di indirizzo finalizzate al perseguimento della qualita' e dell'efficacia delle attivita' di didattica e di ricerca e provvede al monitoraggio e all'analisi dei risultati conseguiti dall'Ateneo.

Art. 92.
Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo, istituito presso l'Universita', promuove la cultura della qualita' e del merito nell'ambito degli atti di indirizzo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.
2. Il Nucleo di valutazione verifica la qualita' e l'efficacia dell'offerta formativa, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti, e verifica l'attivita' di ricerca svolta dai Dipartimenti e la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, legge n. 240/2010.
3. Al Nucleo di valutazione, inoltre, sono attribuite le funzioni di cui all'art. 14, decreto legislativo n. 150/2009, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale. Il Nucleo, quando opera in qualita' di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), si conforma alla normativa vigente in materia.
4. Il Nucleo di valutazione svolge anche tutte le altre funzioni previste dalla normativa vigente.
5. Il Nucleo di valutazione si compone di sette membri, in prevalenza esterni all'Ateneo, aventi elevata qualificazione professionale di cui almeno due componenti esperti in materia di valutazione. Il curriculum dei componenti e' reso pubblico nel sito internet dell'Universita'.
6. I componenti sono nominati dal Senato accademico. Il rettore propone quattro membri esterni e una rosa di sei docenti per la designazione dei due membri interni. Il Consiglio degli studenti propone il proprio rappresentante.
7. Il Coordinatore e' individuato tra i professori di ruolo dell'Ateneo nominati nel Nucleo di valutazione ed eletto dagli stessi componenti del Nucleo.
8. Il mandato dei componenti del Nucleo di valutazione e' quadriennale, rinnovabile una sola volta. Il mandato del rappresentante degli studenti e' biennale.
9. Per le finalita' di valutazione e controllo strategico l'Universita' assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonche' la facolta' di pubblicizzare e diffondere gli atti, nel rispetto della normazione a tutela della riservatezza.
10. Le modalita' di organizzazione e di funzionamento del Nucleo di valutazione sono stabilite con regolamento, approvato dal Nucleo medesimo ed emanato con decreto rettorale.

Art. 93.
Presidio della qualita' di Ateneo

1. Il Presidio della qualita' di Ateneo:
a. svolge funzioni di supervisione dello svolgimento adeguato ed uniforme delle procedure di assicurazione della qualita' dell'intero Ateneo;
b. individua e propone l'adozione e l'utilizzo di strumenti comuni per l'assicurazione di qualita' e di attivita' formative ai fini della loro applicazione;
c. svolge attivita' di supporto nei confronti:
c.1. dei Dipartimenti e di altre strutture dell'Ateneo, al fine di garantire la qualita' della ricerca scientifica e delle attivita' di terza missione;
c.2. dei Corsi di studio, al fine garantire la qualita' della formazione.
2. Il Presidio, inoltre:
a. procede al monitoraggio dell'attivita' di produzione scientifica e di ricerca dell'Universita' da sottoporre periodicamente alle valutazioni degli organi accademici;
b. diffonde la conoscenza degli standard di valutazione della ricerca elaborati a livello nazionale e internazionale e promuove modalita' di pubblicita' dei risultati della ricerca coerenti con tali standard;
c. elabora le linee guida di fissazione dei parametri, sulla base:
c.1. delle direttive formulate dal Senato accademico;
c.2. dei criteri elaborati dalle associazioni scientifiche nazionali o internazionali;
c.3. degli indicatori utilizzati a livello nazionale e internazionale.
3. I criteri di valutazione, i parametri di applicazione degli stessi e i dati utilizzati sono definiti e resi pubblici prima dell'avvio di ogni procedura di valutazione.
4. La composizione del Presidio deve in ogni caso garantire la presenza di almeno due membri per ciascuna delle tre Aree rappresentative dell'Ateneo. Essi sono nominati dal Senato accademico, su proposta del Rettore, tra docenti di elevata qualificazione scientifica, che abbiano presentato candidatura a seguito di avviso pubblico. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.
E' garantita altresi' la presenza di uno studente il quale si esprime solo sulla assicurazione della qualita' della didattica e sulla valutazione della didattica e resta in carica due anni.
5. Tutti i componenti del Presidio rendono pubblico il proprio curriculum.

PARTE SESTA
REGOLE COMUNI DI FUNZIONAMENTO

Art. 94.
Regole generali relative agli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono valide se e' presente la maggioranza dei loro componenti e se sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi espressamente previsti in Statuto.
2. Le schede bianche e le astensioni si sommano ai voti contrari.
3. Salvo che sia diversamente disposto, in caso di parita' prevale il voto del Presidente.
4. Le delibere sono assunte con voto palese, salvo che non riguardino giudizi su persone, chiamate di professori e provvedimenti disciplinari.

Art. 95.
Funzioni consultive a favore degli organi collegiali

1. Un parere obbligatorio si considera acquisito in senso favorevole se l'organo competente, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta o il termine piu' breve imposto da ragioni di urgenza, non lo abbia reso ne' abbia espresso l'esigenza di avere chiarimenti.
2. La richiesta di chiarimenti di cui al comma precedente interrompe il termine di sessanta giorni per una sola volta.

Art. 96.
Decadenza, dimissioni, impedimenti e prorogatio

1. I componenti elettivi degli organi collegiali decadono dopo tre assenze consecutive non giustificate o se viene meno una delle condizioni di loro eleggibilita', secondo modalita' e termini disciplinati nel regolamento generale di Ateneo.
2. Nel caso di anticipata cessazione del mandato di un membro elettivo di un organo collegiale subentra il primo dei non eletti. Ove il subentro non sia possibile, si procede, entro trenta giorni, ad elezioni suppletive.
In entrambi i casi il nuovo membro resta in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo.
3. Salvo che sia diversamente disposto, i titolari di cariche accademiche restano in carica per non piu' di quarantacinque giorni dopo la scadenza del mandato, garantendo lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

Art. 97.
Conflitto tra organi

1. Il rettore risolve con decreto motivato i conflitti tra organi dell'Ateneo, tranne che per il conflitto tra Dipartimenti, la cui risoluzione compete al Senato accademico.
2. Nel caso di mancato funzionamento di un organo di Ateneo per un periodo superiore a quattro mesi, il rettore ne dispone con decreto motivato lo scioglimento, indice nuove elezioni e ne esercita i poteri in via sostitutiva.

Art. 98.
Sfiducia e revoca

1. Chiunque ricopra una carica monocratica elettiva, diversa da quella di Rettore, puo' essere sfiduciato.
2. La proposta di mozione di sfiducia e' motivata e sottoscritta da almeno la meta' dei componenti dell'organo. La mozione di sfiducia e' discussa, come unico punto all'ordine del giorno, nella prima riunione utile ed e' approvata con voto segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti.
3. Nei confronti di chi ricopre una carica monocratica per nomina puo' essere adottato un motivato provvedimento di revoca previo ascolto dell'interessato.
4. Nei quarantacinque giorni successivi alla sfiducia o alla revoca si procede a nuove elezioni o a nuova nomina.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 99.
Entrata in vigore

1. Le presenti modifiche dello Statuto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle norme regolamentari che disciplinano le procedure elettorali attuative delle modifiche statutarie i competenti organi dell'Universita' avviano le procedure volte a garantire la costituzione degli organi di nuova istituzione e per l'elezione o designazione:
a) dei componenti di cui all'art. 53, comma 2, lettera a) e b) dello Statuto;
b) della rappresentanza degli studenti di cui all'art. 38, comma 2, lettera c), dello Statuto;
c) dei componenti di cui all'art. 60, comma 6, dello Statuto;
d) dei componenti del Comitato scientifico di cui all'art. 73 dello Statuto;
e) dei componenti del Consiglio Direttivo di cui all'art. 75 dello Statuto;
f) dei rappresentanti degli allievi della Scuola di cui all'art. 76, comma 1, dello Statuto.
3. L'elezione o la designazione dei nuovi componenti di cui alle lettera a) ed e) del comma precedente comporta la decadenza dei componenti in carica al momento dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie.
4. Gli organi monocratici e i componenti degli altri organi collegiali restano in carica fino alla scadenza del loro originario mandato.

Art. 100.
Pareri

I pareri, comunque denominati, previsti dallo Statuto, se non diversamente stabilito, sono da intendersi privi di efficacia vincolante per l'organo richiedente.

Art. 101.
Disposizione di rinvio

Per quanto non previsto dallo Statuto e dai regolamenti di autonomia dell'Ateneo si rinvia alle leggi statali vigenti in quanto applicabili all'Universita'.
 
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