Gazzetta n. 276 del 25 novembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 8 settembre 2017
Approvazione dell'Accordo di affidamento al «Bureau Veritas Marine & Offshore SAS» dell'effettuazione delle visite tecniche per le unita' navali della navigazione interna e del rilascio dell'attestato.


IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sulle autorita' portuali,
le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo
e per vie d'acqua interne

Vista la direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22 di attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, e successive modifiche;
Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato, che prevede che le visite tecniche per le unita' navali della navigazione interna, rientranti nel campo di applicazione del decreto stesso, siano effettuate dalle autorita' competenti, le quali possono esentare, totalmente o parzialmente, le unita' navali dalla visita tecnica, se da un attestato valido, rilasciato da un organismo di classificazione autorizzato ai sensi dell'allegato VII, risulta che l'unita' navale possiede, totalmente o parzialmente, i requisiti tecnici definiti nell'allegato II, tenuto anche conto dell'allegato IX;
Vista la nota prot. n. 5510 in data 24 febbraio 2016, con la quale e' stato chiesto all'Organismo Bureau Veritas di voler fornire informazioni al fine di consentire alla direzione generale di valutarne l'idoneita' ad operare per il rilascio dell'attestato di cui al citato art. 8;
Vista la nota prot. n. UNM_ITA/2016/001795/MCE in data 30 marzo 2016, con la quale il Bureau Veritas ha inviato le informazioni richieste con la citata nota prot. n. 5510 in data 24 febbraio 2016;
Viste la nota in data 27 luglio 2016 e la nota mail del 21 dicembre 2016, con le quali il Bureau Veritas ha inviato, su richiesta della direzione generale, ulteriore documentazione ad integrazione della citata nota del 30 marzo 2016;
Viste le regole tecniche e le procedure operative del Bureau Veritas allegate alle note sopra citate;
Considerato che il Bureau Veritas risulta organismo autorizzato dalla Commissione europea, di cui all'elenco contenuto nell'allegato VII della direttiva 2006/87/CE, e successive modifiche;
Vista la nota prot. n. L160165 L-C&R CD/lau del 21 luglio 2016, con la quale il Bureau Veritas ha comunicato che, a seguito di riorganizzazione interna del Gruppo Bureau Veritas, il nome dell'Organismo riconosciuto «Bureau Veritas S.A.» deve essere sostituito, a far data dal 1° gennaio 2017, da «Bureau Veritas Marine & Offshore SAS», nominativo della nuova societa', posseduta per intero da BVSA;
Considerato che, a seguito dell'istruttoria nel corso della quale e' stata esaminata la documentazione trasmessa dal Bureau Veritas Marine & Offshore SAS in allegato alle note sopra menzionate, l'Organismo in questione e' risultato idoneo ad operare ai fini del rilascio dell'attestato di cui all'art. 8 del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato;
Ritenuto pertanto di procedere ad affidare al Bureau Veritas Marine & Offshore SAS l'effettuazione delle visite tecniche per le unita' navali della navigazione interna, rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato, al fine di verificare se le unita' possiedono, totalmente o parzialmente, i requisiti tecnici definiti nell'allegato II, tenuto anche conto dell'allegato IX, e al rilascio del relativo attestato di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo;

Decreta:

Art. 1
Attivita' affidate

1. Al Bureau Veritas Marine & Offshore SAS e' affidata l'effettuazione delle visite tecniche per le unita' navali della navigazione interna, rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato, al fine di verificare se le unita' possiedono, totalmente o parzialmente, i requisiti tecnici definiti nell'allegato II, tenuto anche conto dell'allegato IX, ed il rilascio del relativo attestato di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo.
2. Le modalita' di svolgimento dell'affidamento di cui al comma 1 sono specificate nell'Accordo sottoscritto in data 8 settembre 2017 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Organismo Bureau Veritas Marine & Offshore SAS.
3. L'Accordo di cui al comma 2 costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 settembre 2017

Il direttore generale: Pujia
 

Accordo di affidamento al Bureau Veritas Marine & Offshore SAS dell'effettuazione delle visite tecniche per le unita' navali della navigazione interna e del rilascio dell'attestato di cui all'art. 8, del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato
Premessa

1. Il presente Accordo e' valido tra l'Organismo Bureau Veritas Marine & Offshore SAS (Francia) e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Stipulano il presente Accordo:
per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il dott. Enrico Maria Pujia, Dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - in qualita' di Direttore della Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;
per conto dell'organismo riconosciuto Bureau Veritas Marine & Offshore SAS (Francia) il dott. Alberto Moroncelli, delegato a firmare in nome e per conto del presidente e direttore generale Philippe Donche-Gay.
3. L'organismo Bureau Veritas Marine & Offshore SAS (Francia) e' denominato in seguito per brevita' «Bureau Veritas», mentre il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' denominato in seguito per brevita' «Amministrazione».
4. Per «Direzione generale», ai fini del presente Accordo, si intende la Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.
5. Per «Autorita' competenti», ai fini del presente Accordo, si intendono: Ufficio della Motorizzazione civile di Milano, in seguito per brevita' UMC Milano; Ufficio della Motorizzazione civile di Venezia, in seguito per brevita' UMC Venezia; Ufficio della Motorizzazione civile di Mantova, in seguito per brevita' UMC Mantova; Ufficio della Motorizzazione civile di Roma, in seguito per brevita' UMC Roma.
6. Il presente Accordo e' composto da nove articoli.

Art. 1.
Finalita' dell'Accordo

1. La finalita' del presente Accordo e' quella di affidare al Bureau Veritas l'effettuazione delle visite tecniche per le unita' navali della navigazione interna, rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato, al fine di verificare se le unita' possiedono, totalmente o parzialmente, i requisiti tecnici definiti nell'allegato II, tenuto anche conto dell'allegato IX, ed il rilascio del relativo attestato di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo.
2. Il presente Accordo definisce l'ampiezza, i termini, le condizioni e i requisiti del suddetto affidamento concesso al Bureau Veritas.
3. Il Bureau Veritas, a seguito dell'effettuazione delle visite tecniche di cui al comma 1, rilascia il relativo attestato di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo, secondo il modello approvato con apposito decreto della Direzione generale.
 

Art. 2.
Condizioni generali

1. Il presente affidamento e' revocato di diritto con il venir meno per il Bureau Veritas dello status di Organismo autorizzato dalla Commissione europea, di cui all'elenco contenuto nell'allegato VII della direttiva, come emendato, conformemente alla procedura di cui all'art. 19, paragrafo 2, della direttiva 2006/87/CE, come emendata.
2. Il Bureau Veritas mantiene aggiornata la propria esperienza e conoscenza in materia di norme e regolamenti sui trasporti per vie navigabili interne anche per quanto concerne le implicazioni che le caratteristiche della flotta nazionale comportano sull'applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22.
3. Il Bureau Veritas fornisce supporto tecnico specialistico alla Direzione generale attraverso la propria struttura centrale in ambito nazionale.
4. Il Bureau Veritas mantiene la disponibilita' di personale tecnico esclusivo qualificato, per l'esecuzione delle visite relative alle attivita' di cui all'art. 1, secondo la distribuzione territoriale proposta nella nota in data 30 marzo 2016, citata in premessa al presente decreto.
Il Bureau Veritas terra' informata la Direzione generale di eventuali modifiche nella distribuzione territoriale del proprio personale tecnico.
5. Il Bureau Veritas mantiene aggiornate le proprie procedure, norme e regolamenti per le navi della navigazione interna rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, tenendone informata la Direzione generale e consentendone la partecipazione allo sviluppo delle norme e dei regolamenti.
6. Il Bureau Veritas garantisce all'Amministrazione l'accesso agli atti delle visite tecniche effettuate, nonche' alla documentazione concernente l'organizzazione e l'attivita' dell'Organismo finalizzata al rilascio dell'attestato di cui al citato art. 8.
7. Il Bureau Veritas rende disponibili alla Direzione generale le informazioni pertinenti alle attivita' affidate, secondo le modalita' di cui al successivo art. 4.
8. Il Bureau Veritas si impegna a non intraprendere attivita' che presentino conflitti di interesse.
 

Art. 3.
Interpretazioni

1. Il Bureau Veritas riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili ai sensi del presente affidamento, nonche' la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti da detti strumenti, sono definiti dalla Direzione generale, e collabora alla loro definizione, ove necessario.
 

Art. 4.
Informazioni

1. All'atto del presente affidamento, il Bureau Veritas invia alla Direzione generale l'elenco ufficiale delle unita' navali della navigazione interna, rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato, per le quali l'Organismo e' affidato a svolgere le attivita' di cui all'art. 1, in formato elettronico; tale elenco viene aggiornato con frequenza annuale e contiene almeno le seguenti informazioni, ove pertinenti:
n. Bureau Veritas;
nome nave;
n. di iscrizione presso l'Autorita' competente;
SL (Stazza);
organismo precedente (ove esistente);
data entrata in classe (ove esistente);
nome armatore;
servizio nave;
data costruzione.
2. Il Bureau Veritas garantisce alla Direzione generale, anche tramite pubblicazione su sito web dell'Organismo, l'accesso diretto e gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pertinenti sulle unita' navali della navigazione interna, rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato, per le quali il Bureau Veritas e' affidato a svolgere le attivita' di cui all'art. 1.
3. Il Bureau Veritas invia con frequenza annuale alla Direzione generale, in forma cartacea e/o in formato elettronico, le norme, i regolamenti nonche' relative procedure operative riferite alle attivita' affidate di cui all'art. 1.
4. La Direzione generale fornisce al Bureau Veritas tutta la documentazione necessaria affinche' lo stesso possa svolgere le attivita' affidate di cui all'art. 1.
 

Art. 5.
Monitoraggio e controlli

1. La Direzione generale verifica, almeno ogni due anni, che le attivita' affidate di cui all'art. 1 siano svolte dal Bureau Veritas con propria soddisfazione, anche sulla base di ispezioni a campione delle unita' navali della navigazione interna, rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato, per le quali l'Organismo svolge le attivita' affidate.
2. Tali verifiche sono effettuate da funzionari della Direzione generale incaricati di svolgere le funzioni di auditor e/o attraverso funzionari delle Autorita' competenti.
3. La Direzione generale si riserva la facolta' di procedere in ogni tempo alle verifiche supplementari che riterra' opportune, dando al Bureau Veritas un preavviso scritto di almeno trenta giorni, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi per le quali l'Organismo e' affidato a svolgere le attivita' di cui all'art. 1.
4. A conclusione della verifica il team di auditor redige un rapporto sulle verifiche compiute, nel quale sono riportate le non conformita', le osservazioni ed i commenti relativi all'attivita' di verifica svolta; tale rapporto sara' comunicato al Bureau Veritas, che fara' conoscere le sue osservazioni alla Direzione generale, entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto, con l'indicazione delle azioni preventive e correttive. Tale comunicazione da parte dell'Organismo sara' oggetto di valutazione da parte della Direzione generale ai fini dell'accettazione formale delle azioni correttive e preventive intraprese.
5. In ogni caso i funzionari dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza.
6. Nel corso delle verifiche, il Bureau Veritas si impegna a sottoporre ai funzionari dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le attivita' affidate di cui all'art. 1 sono svolte dall'Organismo stesso conformemente alla normativa in vigore.
7. In caso di mancato o inadeguato svolgimento delle attivita' affidate di cui all'art. 1, la Direzione generale puo' disporre, in relazione alla gravita' delle non conformita' riscontrate nel corso delle verifiche, la sospensione dell'affidamento, previa contestazione al Bureau Veritas dei relativi motivi e fissando un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni.
8. La sospensione puo' essere giustificata anche da motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tale caso, la Direzione generale adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 7.
9. Nel caso in cui la Direzione generale proceda alla sospensione di cui al comma 7 perche' ritiene che il Bureau Veritas non svolga piu' con efficacia ed in modo soddisfacente le funzioni ad esso delegate, essa indica nel provvedimento di sospensione i modi e i termini entro i quali l'Organismo dovra' ottemperare per risolvere le carenze contestate nel provvedimento stesso. Decorso inutilmente il termine stabilito nel provvedimento di sospensione, la Direzione generale revoca l'affidamento.
10. Il Bureau Veritas e' consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui all'art. 4, al fine di consentire alla Direzione generale di verificare che l'attivita' affidata sia svolta con propria soddisfazione.
 

Art. 6.
Riservatezza

1. Per quanto riguarda le attivita' affidate di cui all'art. 1, sia il Bureau Veritas che l'amministrazione sono vincolati dai seguenti obblighi di riservatezza.
2. Il Bureau Veritas, il suo personale e chiunque agisca in suo nome e per suo conto, si impegnano a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'Amministrazione in relazione alle attivita' affidate, senza il consenso dell'Amministrazione stessa, salvo per quanto e' ragionevolmente necessario a consentire all'organismo di svolgere le attivita' affidate in base al presente Accordo. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente comma gli obblighi derivanti dal rapporto dell'Organismo con le amministrazioni di bandiera e con le altre organizzazioni internazionali, nonche' gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni internazionali.
3. L'Amministrazione si impegna a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dal Bureau Veritas in relazione alle funzioni di controllo esercitate dall'Amministrazione stessa in base al presente Accordo. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente comma gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni internazionali.
 

Art. 7.
Responsabilita'

1. Qualora l'Amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di cui e' provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave, ovvero da un atto o da un'omissione negligente o imprudente del Bureau Veritas, dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'Amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte del Bureau Veritas nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali o la morte siano dovuti all'Organismo medesimo.
2. Il Bureau Veritas si impegna a stipulare una polizza assicurativa, a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilita' di cui al comma 1, e a mantenerla in vigore per l'intera durata del presente Accordo. Il Bureau Veritas trasmette alla Direzione generale copia del certificato di assicurazione che attesta la stipula di tale polizza.
 

Art. 8.
Spese

1. Il Bureau Veritas corrisponde le tariffe a suo carico per la copertura delle spese connesse con la procedura di affidamento, ivi compresa la vigilanza sull'attivita' svolta, secondo le modalita' di versamento previste nell'emanando decreto interministeriale di cui all'art. 18 del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22.
2. Il mancato o incompleto pagamento delle tariffe di cui al precedente comma 8.1, entro sessanta giorni dalla data del decreto interministeriale di cui al citato comma, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'affidamento.
 

Art. 9.
Durata e cessazione dell'Accordo

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1 e dall'art. 5, commi 7, 8 e 9, l'affidamento ha durata di quattro anni a partire dalla data del presente decreto.
2. Ai fini del rinnovo dell'affidamento il Bureau Veritas, almeno sei mesi prima della scadenza dell'affidamento in vigore, presenta apposita domanda, fornendo le informazioni e la documentazione previste dalla nota n. 5510 del 24 febbraio 2016 citata in premessa.
 

Art. 10.
Interpretazione

1. Il presente Accordo e' interpretato e regolato in conformita' alla normativa vigente nello Stato italiano, ed in particolare al decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato.
Data, 8 settembre 2017

p. Il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti
Il direttore generale
per la vigilanza sulle autorita' portuali,
le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e
per vie d'acqua interne
Pujia

p.il Bureau Veritas Marine &
Offshore SAS
In nome e per conto del presidente e direttore generale Philippe Donche-Gay
Moroncelli
 
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