Gazzetta n. 277 del 27 novembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 novembre 2017
Disciplina dei concorsi enologici, in applicazione dell'articolo 42, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;
Visto l'art. 42 della citata legge n. 238 del 12 dicembre 2016, concernente la disciplina dei concorsi enologici e, in particolare, il comma 3 che attribuisce ad un provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione delle disposizioni in materia di riconoscimento degli organismi ufficialmente autorizzati all'organizzazione dei concorsi enologici, di partecipazione delle relative partite di vino al concorso, ivi compresa la composizione delle commissioni di degustazione, del regolamento di concorso, nonche' di rilascio, gestione, controllo e corretto utilizzo delle distinzioni attribuite;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» e successive modificazioni ed integrazioni;
Tenuto conto degli esiti della consultazione della filiera vitivinicola sullo schema di decreto in questione;
Ritenuto di dover adottare le disposizioni applicative di cui al citato art. 42 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernenti la disciplina dei concorsi enologici;

Decreta:

Art. 1
Concorsi enologici - Disposizioni generali e definizioni

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili ai «concorsi enologici» di cui all'art. 42 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, organizzati da organismi ufficialmente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero.
2. Per «concorso enologico» si intende la partecipazione delle partite di vini di cui al comma 4 ad una selezione disciplinata da un regolamento conforme all'art. 3, a seguito di apposita iscrizione delle ditte interessate, al fine di ottenere la relativa «distinzione» di cui all'art. 42 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.
3. Per «distinzione» si intende qualsiasi riconoscimento (medaglia, diploma, premio, trofeo, menzione in etichetta, bollino, ecc.) attribuito alle specifiche partite di vino che abbiano partecipato con esito positivo ad un «concorso enologico» autorizzato ai sensi del presente decreto.
4. Possono partecipare ad un concorso enologico di cui al comma 2 le partite dei vini a Denominazione di origine protetta (DOP), ad Indicazione geografica protetta (IGP), nonche' dei vini spumanti di qualita'. Possono altresi' partecipare, per i concorsi enologici di ambito internazionale, le partite dei vini ad Indicazione geografica provenienti dai Paesi terzi.
5. Non sono considerati «concorsi enologici» ai sensi dell'art. 42 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, i concorsi e le selezioni dei vini organizzati da organismi che non si sottopongono alle disposizioni del presente decreto.
 
Art. 2
Organismo ufficialmente autorizzato ad organizzare concorsi
enologici, di seguito denominato «organismo» o «organismo
autorizzato», e relativa procedura di autorizzazione.

1. L'organismo di cui all'art. 1, comma 1, che intende organizzare un concorso enologico e rilasciare le relative distinzioni, ne richiede l'autorizzazione al Ministero, Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca, Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - Ufficio divisionale PQAI IV - qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli, almeno quattro mesi prima dell'inizio del concorso, allegando la seguente documentazione:
a) atto costitutivo;
b) regolamento del concorso enologico;
c) esemplare o copia o foto delle distinzioni di cui all'art. 1, comma 3, che si intendono attribuire.
L'autorizzazione e' rilasciata nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
2. Nel caso in cui l'organismo autorizzato non apporti variazioni al regolamento del «concorso enologico», fatta eccezione per le variazioni della data e del luogo di svolgimento del concorso, l'autorizzazione di cui al comma 1 ha validita' permanente, per le eventuali successive edizioni. In tal caso, l'organismo autorizzato deve comunque effettuare apposita comunicazione al Ministero, indicando gli elementi di cui al successivo comma 3, lettere a) e b).
3. Ottenuta l'autorizzazione, l'organismo autorizzato deve:
a) un mese prima dell'inizio delle selezioni, comunicare al Ministero: l'avvenuta pubblicazione per estratto del regolamento del concorso su almeno due quotidiani o riviste specializzate nel settore enologico a larga diffusione, a livello internazionale o nazionale o regionale, in relazione all'ambito di svolgimento del concorso medesimo; il luogo e la data della manifestazione e delle operazioni di selezione; il nome del notaio o di altro pubblico ufficiale formalmente incaricato alla anonimizzazione di cui all'art. 5, comma 5; il nome del responsabile della segreteria e della tenuta della documentazione contabile; il nome del presidente delle commissioni di degustazione responsabile della parte tecnica del concorso e la composizione dell'eventuale comitato organizzatore;
b) quindici giorni prima dell'inizio delle selezioni, comunicare al Ministero l'elenco dei componenti le commissioni di degustazione, specificando nome, cognome e relativa qualifica professionale di cui all'art. 6.
4. L'organismo autorizzato e' il diretto responsabile di tutti gli adempimenti e procedure connesse all'organizzazione dei concorsi enologici ed al rilascio delle relative distinzioni di cui al presente decreto.
5. L'organismo autorizzato, dopo aver ricevuto l'autorizzazione da parte del Ministero, puo' variare il regolamento solo previa autorizzazione dello stesso Ministero.
 
Art. 3
Regolamento del concorso enologico

1. Il regolamento del concorso enologico deve stabilire:
a) le finalita' del concorso;
b) i tipi di vino ammessi, anche suddivisi per categorie, e quantitativo minimo delle relative partite;
c) la struttura della partita che deve essere costituita da bottiglie aventi una capacita' non superiore a due litri e non inferiore a 0,375 litri. Soltanto per concorsi a carattere locale, ossia non di ambito nazionale o internazionale, e' consentito che i vini siano detenuti anche in recipienti di capacita' superiore, purche' ne sia garantita la consistenza quantitativa della partita;
d) i requisiti delle aziende produttrici partecipanti;
e) le modalita' di prelievo, di trasporto, di deposito e di anonimizzazione dei campioni;
f) la composizione delle commissioni di degustazione e loro funzionamento;
g) il criterio di valutazione e punteggio minimo richiesto per l'attribuzione della distinzione;
h) il tipo di distinzione da attribuire;
i) le modalita' di soluzione di eventuali controversie relative all'espletamento del concorso;
l) divieto di rendere noto l'elenco delle aziende che non hanno raggiunto il punteggio minimo per l'attribuzione della distinzione di cui all'art. 1, comma 3.
2. Per i concorsi di ambito internazionale il regolamento deve prevedere che la percentuale dei campioni partecipanti al concorso di provenienza estera non deve essere inferiore al 20% del totale. Qualora la predetta percentuale non venisse raggiunta, il concorso decade automaticamente dal suo ambito internazionale a quello nazionale e l'organismo autorizzato dovra' adeguare le relative distinzioni.
3. Il regolamento del concorso garantisce parita' di condizioni a tutte le aziende produttrici partecipanti e puo' prevedere un contributo di adesione ed una quota di partecipazione, che comunque devono essere contenute entro il limite delle effettive spese di organizzazione.
 
Art. 4
Partecipazione al concorso

1. L'azienda produttrice che intende partecipare ad un concorso enologico organizzato da un organismo autorizzato, deve farne domanda all'organismo medesimo, secondo il modulo predisposto dallo stesso organismo, specificando almeno i seguenti dati:
a) i dati di identificazione dell'azienda;
b) la qualita' e la tipologia della partita di vino;
c) la categoria di partecipazione al concorso;
d) l'impegno a consentire l'accesso in azienda del personale incaricato ad effettuare il prelievo dei campioni.
2. L'azienda di cui al comma 1 e' tenuta, inoltre, a trasmettere all'organismo che organizza il concorso enologico per ciascun vino iscritto:
a) apposita scheda contenente i principali dati analitici;
b) tre copie della etichetta con la quale si intende designare la partita di vino.
3. L'organismo autorizzato puo' effettuare gli opportuni controlli, anche mediante eventuali sopralluoghi presso le aziende produttrici partecipanti al concorso enologico, per constatare la veridicita' e la regolarita' di quanto specificato in domanda e nella predetta documentazione allegata.
4. Qualora i controlli di cui al comma 3 evidenzino divergenza tra i dati dichiarati e quelli riscontrati, la partita di vino interessata e' automaticamente esclusa dal concorso e le eventuali irregolarita', ove le stesse si configurino come fatto illecito, sono denunciate all'ufficio competente per territorio del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero.
5. Non sono ammessi al concorso i vini presentati da produttori singoli o associati, o da aziende che abbiano avuto a loro carico, con sentenza passata in giudicato, procedimenti giudiziari dovuti a frodi o sofisticazioni.
 
Art. 5
Prelievo ed anonimizzazione dei campioni

1. Il prelievo dei campioni dei vini partecipanti ad un concorso enologico, le cui modalita' sono previste nel regolamento del concorso stesso, e' effettuato da un pubblico ufficiale o da un incaricato dall'organismo autorizzato o direttamente da un responsabile dell'azienda tramite autocertificazione, secondo quanto specificatamente previsto dal predetto regolamento.
2. Per ciascun vino partecipante al concorso e' redatto apposito verbale di prelievo, secondo un modello predisposto dall'organismo autorizzato, contenente almeno i seguenti dati:
a) le generalita' del prelevatore con l'indicazione dell'organismo che lo ha incaricato o del legale rappresentante dell'azienda;
b) la specificazione del vino prelevato, e, in particolare, del nome, dell'annata e della categoria, nonche' gli elementi caratteristici del campione;
c) l'indicazione della consistenza quantitativa della partita di vino, dalla quale e' stato prelevato il campione di vino imbottigliato.
3. Il verbale di prelievo dei campioni e' redatto in due copie, delle quali una e' trattenuta dall'azienda produttrice e una e' trasmessa all'organismo autorizzato assieme ai relativi campioni. In caso di prelievo da parte di un prelevatore ufficiale incaricato sara' prodotta una terza copia del verbale per il medesimo.
4. Dei campioni prelevati, tre esemplari sono conservati presso l'organismo autorizzato per sei mesi dal termine della manifestazione per consentire i controlli in caso di eventuali contestazioni.
5. I campioni di vino, prima di essere sottoposti all'esame organolettico da parte delle commissioni di degustazione, sono anonimizzati mediante l'utilizzo di due appositi codici: il primo da attribuire al campione dall'organismo autorizzato nel momento della sua consegna all'organismo medesimo; il secondo da attribuire al campione, da parte di un notaio o di un pubblico ufficiale incaricato dall'organismo autorizzato, prima della presentazione del campione in questione alla commissione di degustazione. L'organismo autorizzato si riserva altresi' di adottare le opportune misure atte ad assicurare che in sede di presentazione alla commissione di degustazione non emerga alcun segno distintivo nei campioni stessi, in particolare nella porzione di bottiglia esterna al contenitore anonimizzante.
 
Art. 6
Commissioni di degustazione

1. Le commissioni di degustazione per i concorsi enologici sono nominate, nel rispetto delle indicazioni contenute nel regolamento dei concorsi medesimi, dall'organismo autorizzato e sono composte, da non meno di cinque componenti.
2. Le commissioni sono composte in maggioranza da tecnici degustatori aventi i seguenti titoli di studio e requisiti:
a) diploma di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia od enotecnico (corso sessennale);
b) titolo di enologo ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 129;
c) titoli equipollenti conseguiti nell'Unione europea o all'estero.
3. I professionisti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) devono aver svolto almeno un anno di attivita' nel settore vitivinicolo.
4. Per i concorsi di ambito internazionale le commissioni di degustazione devono essere costituite con la maggioranza dei commissari esteri, rispettando altresi' la maggioranza dei tecnici degustatori di cui al comma 2.
5. Qualora sia previsto per una commissione di degustazione il presidente, questi e' nominato tra i tecnici degustatori.
6. Le commissioni non possono degustare, in ciascuna seduta, piu' di quindici campioni e non possono effettuare piu' di quattro sedute al giorno opportunamente intervallate.
7. Le valutazioni degli esami organolettici sono espresse su apposite schede secondo il metodo di analisi sensoriale «Union internationale des oenologues» o «Union internationale des oenologues/Organizzazione internazionale della vigna e del vino». Non e' consentito comunque l'attribuzione di distinzioni se il risultato e' inferiore agli 80/100.
8. Le valutazioni di cui al comma 7 sono espresse individualmente da parte di ciascun componente la commissione, ovvero collettivamente da parte della commissione; in tale ultimo caso, la commissione deve risultare composta in numero dispari.
9. Qualora le valutazioni, ai sensi del comma 8, siano espresse individualmente, il risultato e' calcolato operando la media aritmetica delle diverse valutazioni, espresse su apposita scheda, previa eliminazione della valutazione piu' elevata e di quella piu' bassa.
10. In ogni caso, il computo dei risultati e' effettuato in presenza di un notaio o di un pubblico ufficiale, che ne garantisce la correttezza.
11. Quando il regolamento del concorso enologico lo preveda, i campioni possono essere sottoposti all'esame di piu' commissioni. In tal caso, le valutazioni sono espresse individualmente ed il punteggio finale e' comunque calcolato operando la media aritmetica di tutte le schede delle diverse commissioni, previa eliminazione della valutazione piu' elevata e di quella piu' bassa.
12. Quando il regolamento del concorso enologico lo preveda, le aziende partecipanti al concorso possono richiedere copia delle schede di valutazione relative ai vini presentati. In tal caso, dalle schede e' stralciata la parte contenente nomi e firme dei commissari, che devono restare anonimi.
 
Art. 7
Disciplina delle distinzioni

1. Le distinzioni di cui all'art. 1 del presente decreto, da applicare sulle confezioni dei vini DOP, IGP, dei vini spumanti di qualita', nonche' dei vini ad Indicazione geografica dei Paesi terzi, non possono contenere caratteri, diciture e disegni che traggano in inganno sull'origine geografica e sulla marca commerciale. In ogni caso devono essere conformi alla normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di etichettatura e presentazione.
2. L'organismo autorizzato rilascia le distinzioni ai vincitori nella quantita' e con le modalita' idonee a garantire che a fregiarsi della distinzione stessa sia esclusivamente la partita del vino vincitore di concorso nella consistenza quantitativa inizialmente individuata ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c) e risultante dal verbale di prelievo dei campioni.
 
Art. 8
Abrogazione preesistenti norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 16 dicembre 2010 recante la disciplina dei concorsi enologici, in applicazione dell'art. 21, comma 3 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 novembre 2017

Il Ministro: Martina
 
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