Gazzetta n. 277 del 27 novembre 2017 (vai al sommario)
LEGGE 20 novembre 2017, n. 167
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di avvocati stabiliti.
Completo adeguamento alla direttiva 98/5/CE

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, e' sostituito dal seguente:
«2. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo indicato al comma 1 puo' essere richiesta al Consiglio nazionale forense dall'avvocato stabilito che dimostri di aver esercitato la professione di avvocato per almeno otto anni in uno o piu' degli Stati membri, tenuto conto anche dell'attivita' professionale eventualmente svolta in Italia, e che successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal Consiglio nazionale forense, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».
2. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, conservano l'iscrizione. Possono altresi' chiedere di essere iscritti nella stessa sezione speciale coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per l'iscrizione secondo la normativa vigente prima della medesima data.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (G.U.U.E.)

Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo n.
96/2001 (Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a
facilitare l'esercizio permanente della professione di
avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui e'
stata acquisita la qualifica professionale), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79, modificato
dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 9. Patrocinio davanti alle giurisdizioni
superiori.
1. Nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle
altre giurisdizioni indicate nell'articolo 4, secondo
comma, del regio decreto-legge n. 1578 del 1933,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934,
e successive modificazioni, l'avvocato stabilito puo'
assumere il patrocinio se iscritto in una sezione speciale
dell'albo di cui all'art. 33 del regio decreto-legge n.
1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 36 del 1934, e successive modificazioni, ferma restando
l'intesa di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, con un
avvocato abilitato ad esercitare davanti a dette
giurisdizioni.
2. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo
indicato al comma 1 puo' essere richiesta al Consiglio
nazionale forense dall'avvocato stabilito che dimostri di
aver esercitato la professione di avvocato per al-meno otto
anni in uno o piu' degli Stati membri, tenuto conto anche
dell'attivita' professionale eventualmente svolta in
Italia, e che successivamente abbia lodevolmente e
proficuamente frequentato la Scuola superiore
dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento
dal Consiglio nazionale fo-rense, ai sensi dell'articolo
22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.".
Il testo dell'articolo 22, della Legge n. 247/2012
(Nuova disciplina dell'ordinamento della professione
forense.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio
2013, n. 15, cosi' recita:
"Art. 22. Albo speciale per il patrocinio davanti alle
giurisdizioni superiori.
1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio
davanti alle giurisdizioni superiori puo' essere richiesta
al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario
circondariale da almeno cinque anni e abbia superato
l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e
dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono
ammessi gli avvocati iscritti all'albo.
2. L'iscrizione puo' essere richiesta anche da chi,
avendo maturato una anzianita' di iscrizione all'albo di
otto anni, successivamente abbia lodevolmente e
proficuamente frequentato la Scuola superiore
dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento
dal CNF. Il regolamento puo' prevedere specifici criteri e
modalita' di selezione per l'accesso e per la verifica
finale di idoneita'. La verifica finale di idoneita' e'
eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e
composta da suoi membri, avvocati, professori universitari
e magistrati addetti alla Corte di cassazione.
3. Coloro che alla data di entrata in vigore della
presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti
davanti alle giurisdizioni superiori conservano
l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere
l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore
della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta
iscrizione secondo la previgente normativa.
4. Possono altresi' chiedere l'iscrizione coloro che
maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro
cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
5. All'articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n. 1003,
il quinto comma e' sostituito dal seguente:
«Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una
media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale
avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di
esse».".
 
Art. 2

Disposizioni in materia di diritto d'autore. Completo adeguamento
alle diretive 2001/29/CE e 2004/48/CE

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, puo' ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della societa' dell'informazione di porre fine immediatamente alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, qualora le violazioni medesime risultino manifeste sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente, e irreparabile per i titolari dei diritti.
2. L'Autorita' disciplina con proprio regolamento le modalita' con le quali il provvedimento cautelare di cui al comma 1 e' adottato e comunicato ai soggetti interessati, nonche' i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso il provvedimento medesimo, i termini entro quali il reclamo deve essere proposto e la procedura attraverso la quale e' adottata la decisione definitiva dell'Autorita'.
3. Con il regolamento di cui al comma 2 l'Autorita' individua misure idonee volte ad impedire la reiterazione di violazioni gia' accertate dall'Autorita' medesima.

Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 8 della Direttiva 2001/29/CE
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore
e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione),
e' pubblicato nella G.U.C.E. 22 giugno 2001, n. L 167.
- Il testo degli articoli 3 e 9 della Direttiva
2004/48/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sul rispetto dei diritti di proprieta'
intellettuale), e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile
2004, n. L 157).
 
Art. 3
Disposizioni in materia di tracciabilita' dei medicinali veterinari e
dei mangimi medicati per il conseguimento degli obiettivi delle
direttive 2001/82/CE e 90/167/CEE

1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 89, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I produttori, i depositari, i grossisti, le farmacie, le parafarmacie, i titolari delle autorizzazioni alla vendita diretta e al dettaglio di medicinali veterinari nonche' i Medici veterinari attraverso la prescrizione del medicinale veterinario inseriscono nella banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, istituita con decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, le seguenti informazioni, secondo le modalita' definite con decreto del Ministro della salute:
a) l'inizio dell'attivita' di vendita, ogni sua variazione intervenuta successivamente e la sua cessazione, nonche' l'acquirente;
b) i dati concernenti la produzione e la commercializzazione dei medicinali veterinari.
2-ter. La banca dati di cui al comma 2-bis e' alimentata esclusivamente con i dati delle ricette elettroniche. E' fatto obbligo al medico veterinario di inserire i dati identificativi del titolare dell'allevamento.
2-quater. L'attivita' di tenuta e di aggiornamento della banca dati di cui al comma 2-bis e' svolta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;
b) all'articolo 118, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. In alternativa alla modalita' di redazione in formato cartaceo secondo il modello di cui al comma 1, la prescrizione dei medicinali veterinari, ove obbligatoria, puo' essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis. A decorrere dal 1° settembre 2018, la prescrizione dei medicinali veterinari e' redatta esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elettronica.
1-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque falsifichi o tenti di falsificare ricette elettroniche e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo 108».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, e' inserito il seguente:
«1-bis. In alternativa alla modalita' di redazione in formato cartaceo secondo il modello di cui al comma 1, lettera a), la prescrizione dei mangimi medicati, ove obbligatoria, puo' essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193. A decorrere dal 1° settembre 2018, la prescrizione dei mangimi medicati e' redatta esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elettronica».

Note all'art. 3:
- Il testo degli articoli 89 e 118 del decreto
legislativo n. 193/2006 (Attuazione della direttiva
2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali
veterinari.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio
2006, n. 121, modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
"Art. 89. Codice a barre.
1. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
registrazione di cui agli articoli 68, comma 1, lettera b),
e 71, comma 1, lettera b), il fabbricante del medicinale
veterinario immesso in commercio provvede ad applicare
sulle singole confezioni un codice a barre dal quale sia
rilevabile, attraverso lettore ottico, anche il numero di
lotto, in conformita' con l'articolo 6-octies del
decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
2. Fatte salve le informazioni previste dal presente
decreto, il Ministero della salute disciplina le modalita'
di registrazione che prevedano l'impiego del codice a barre
di cui al comma 1, nonche' le modifiche al modello di
ricetta medico veterinaria
2-bis. I produttori, i depositari, i grossi-sti, le
farmacie, le parafarmacie, i titolari delle autorizzazioni
alla vendita diretta e al dettaglio di medicinali
veterinari nonche' i medici veterinari attraverso la
prescrizione del medicinale veterinario inseriscono nella
banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni
dei medicinali all'interno del sistema distributivo,
istituita con decreto del Ministro della salute 15 luglio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4
gennaio 2005, le seguenti informazioni, secondo le
modalita' definite con decreto del Ministro della salute:
a) l'inizio dell'attivita' di vendita, ogni sua variazione
intervenuta successiva-mente e la sua cessazione, nonche'
l'acquirente; b) i dati concernenti la produzione e la
commercializzazione dei medicinali veterinari.
2-ter. La banca dati di cui al comma 2-bis e'
alimentata esclusivamente con i dati delle ricette
elettroniche. E' fatto obbligo al medico veterinario di
inserire i dati identificativi del titolare
dell'allevamento.
2-quater. L'attivita' di tenuta e di aggiornamento
della banca dati di cui al comma 2-bis e' svolta senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito
delle ri-sorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente."
"Art. 118. Modello di ricetta medico veterinaria.
1. Il modello di ricetta medico veterinaria ed i casi
in cui tale modello e' obbligatorio, sono stabiliti
nell'allegato III. Tale allegato puo' essere modificato con
successivi decreti del Ministro della salute da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per
assicurarne la compatibilita' con successive norme di
diritto comunitario a norma dell'articolo 13 della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
1-bis. In alternativa alla modalita' di redazione in
formato cartaceo secondo il modello di cui al comma 1, la
prescrizione dei medicinali veterinari, ove obbligatoria,
puo' essere redatta secondo il modello di ricetta
elettronica disponibile nella banca dati di cui
all'articolo 89, comma 2-bis. A decorrere dal 1º settembre
2018, la prescrizione dei medicinali veterinari e' redatta
esclusiva-mente secondo il predetto modello di ricetta
elettronica.
1-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
falsifichi o tenti di falsificare ricette elettroniche e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al
comma 1 dell'articolo 108.".
Il testo dell'art. 108, comma 1, del decreto
legislativo n. 193/2006 (Attuazione della direttiva
2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali
veterinari), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio
2006, n. 121, cosi' recita:
"Art. 108. Sanzioni.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
immette in commercio medicinali veterinari senza
l'autorizzazione prevista dall'articolo 5, comma 1, e'
soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.329,00 a euro 61.974,00.".
Il testo dell'articolo 8 del Decreto legislativo n.
90/1993 (Attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale
sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione
sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella
Comunita'.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile
1993, n. 78, modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 8.
1. La consegna di mangimi medicati agli allevatori o
detentori di animali ha luogo solo su prescrizione di un
veterinario abilitato alla professione alle seguenti
condizioni:
a) la ricetta deve essere compilata su un modulo
conforme al modello di cui all'allegato A; l'originale e'
destinato al fabbricante o eventualmente al distributore
autorizzato dello Stato membro di destinazione;
b) la ricetta deve essere compilata nel numero di copie
stabilite dal Ministro della sanita' con proprio decreto in
cui vengono stabilite anche la loro destinazione, le
modalita' di conservazione dell'originale e delle copie,
nonche' il periodo massimo di durata che non puo' comunque
essere superiore a tre mesi;
c) una ricetta veterinaria puo' consentire un solo
trattamento con i mangimi medicati prescritti;
d) la prescrizione puo' riguardare solo gli animali che
il veterinario ha in cura; il veterinario deve in
precedenza assicurarsi che l'impiego sia giustificato per
la specie interessata secondo le regole dell'arte
veterinaria e che la somministrazione del mangime medicato
prescritto non sia incompatibile con un trattamento od una
utilizzazione precedente ne' esistano controindicazioni o
interazioni nel caso di impiego di piu' premiscele;
e) il veterinario deve prescrivere i mangimi medicati
soltanto nella quantita' necessaria per raggiungere
l'obiettivo del trattamento, rispettando gli eventuali
limiti massimi stabiliti nell'autorizzazione alla
commercializzazione delle premiscele medicate utilizzate e
assicurarsi che il mangime medicato e gli altri mangimi
utilizzati per alimentare gli animali trattati non
contengano antibiotici o coccidiostatici presenti come
sostanze attive nella premiscela impiegata per produrre il
mangime medicato.
1-bis. In alternativa alla modalita' di redazione in
formato cartaceo secondo il modello di cui al comma 1,
lettera a), la prescrizione dei mangimi medicati, ove
obbligatoria, puo' essere redatta secondo il modello di
ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui
all'articolo 89, comma 2-bis, del decreto legislativo 6
aprile 2006, n. 193. A decorrere dal 1º settembre 2018, la
prescrizione dei mangimi medicati e' redatta esclusivamente
secondo il predetto modello di ricetta elettronica.
2. Quando il mangime medicato e' somministrato ad
animali le cui carni, le cui frattaglie o i cui prodotti
sono destinati all'alimentazione umana, l'allevatore o il
detentore degli animali in questione deve far si' che
l'animale trattato non sia macellato per essere immesso al
consumo prima che scada il periodo di attesa fissato e che
i prodotti di un animale trattato non siano ceduti ai fini
del consumo umano prima della scadenza di questo periodo di
attesa.".
 
Art. 4
Modifiche all'articolo 98 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
- Caso EU Pilot 8925/16/CNECT

1. Dopo il comma 16 dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono inseriti i seguenti:
«16-bis. In caso di violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 5, 6 e 7, dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, paragrafo 1, dell'articolo 6-quater, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 6-sexies, paragrafi 1, 3 e 4, dell'articolo 7, paragrafi l, 2 e 3, dell'articolo 9, dell'articolo 11, dell'articolo 12, dell'articolo 14, dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, o dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2120 e dal regolamento (UE) 2017/920, l'Autorita' irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata cessazione della violazione. L'Autorita' ordina inoltre all'operatore il rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora l'Autorita' riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 5 e 6, dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, paragrafo 1, dell'articolo 6-quater, paragrafo 1, dell'articolo 6-sexies, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 14 o dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, del citato regolamento (UE) n. 531/2012, e successive modificazioni, e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravita' per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, puo' adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.
16-ter. In caso di violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, o dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, l'Autorita' irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata cessazione della violazione. Qualora l'Autorita' riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del citato regolamento (UE) 2015/2120 e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravita' per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, puo' adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.
16-quater. L'Autorita' puo' disporre la pubblicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 16-bis e 16-ter, a spese dell'operatore, sui mezzi di comunicazione ritenuti piu' idonei, anche con pubblicazione su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 4:
Il testo dell'articolo 98 del Decreto legislativo n.
259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n.
214, modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 98. Sanzioni.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso
pubblico.
2. In caso di installazione e fornitura di reti di
comunicazione elettronica od offerta di servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa
autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto
non costituisce reato, una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00, da
stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto. Se il
fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti
radioelettrici, la sanzione minima e' di euro 50.000,00.
3. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio
di impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si
applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena
e' ridotta alla meta' se trattasi di impianti per la
radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.
4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o
parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o
temporali previsti dal titolo abilitativo e' punito con la
reclusione da sei mesi a due anni.
5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma
2, il trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di
una somma pari a venti volte i diritti amministrativi e dei
contributi, di cui rispettivamente agli articoli 34 e 35,
commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e
comunque per un periodo non inferiore all'anno.
6. Indipendentemente dai provvedimenti assunti
dall'Autorita' giudiziaria e fermo restando quanto disposto
dai commi 2 e 3, il Ministero, ove il trasgressore non
provveda, puo' provvedere direttamente, a spese del
possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare
l'impianto ritenuto abusivo.
7. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui al
comma 2 per piu' di due volte in un quinquennio, il
Ministero irroga la sanzione amministrativa pecuniaria
nella misura massima stabilita dallo stesso comma 2.
8. In caso di installazione e fornitura di reti di
comunicazione elettronica od offerta di servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformita' a
quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 25, comma 4, il
Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 30.000,00 ad euro 580.000,00.
9. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, ai
soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate piu'
di due volte nel quinquennio delle condizioni poste
dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad
euro 600.000,00; ai soggetti che non provvedono, nei
termini e con le modalita' prescritti, alla comunicazione
dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal
Ministero o dall'Autorita', gli stessi, secondo le
rispettive competenze, comminano una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro
1.150.000,00.
10. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal
Ministero e dall'Autorita', nell'ambito delle rispettive
competenze, espongono dati contabili o fatti concernenti
l'esercizio delle proprie attivita' non corrispondenti al
vero, si applicano le pene previste dall'articolo 2621 del
codice civile.
11. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini ed alle
diffide, impartiti ai sensi del Codice dal Ministero o
dall'Autorita', gli stessi, secondo le rispettive
competenze, comminano una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00. Se
l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati
dall'Autorita' in ordine alla violazione delle disposizioni
relative ad imprese aventi significativo potere di mercato,
si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e
non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo
stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente
alla notificazione della contestazione, relativo al mercato
al quale l'inottemperanza si riferisce.
12. Nei casi previsti dai commi 6, 7, 8 e 9, e nelle
ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e
dei contributi di cui agli articoli 34 e 35, nei termini
previsti dall'allegato n. 10, se la violazione e' di
particolare gravita', o reiterata per piu' di due volte in
un quinquennio, il Ministero o l'Autorita', secondo le
rispettive competenze e previa contestazione, possono
disporre la sospensione dell'attivita' per un periodo non
superiore a sei mesi, o la revoca dell'autorizzazione
generale e degli eventuali diritti di uso. Nei predetti
casi, il Ministero o l'Autorita', rimangono esonerati da
ogni altra responsabilita' nei riguardi di terzi e non sono
tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa.
13. In caso di violazione delle disposizioni contenute
nel Capo III del presente Titolo, nonche' nell'articolo 80,
il Ministero o l'Autorita', secondo le rispettive
competenze, comminano una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00.
14. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli
operatori di cui all'articolo 96, il Ministero commina una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 ad
euro 2.500.000,00. Se la violazione degli anzidetti
obblighi e' di particolare gravita' o reiterata per piu' di
due volte in un quinquennio, il Ministero puo' disporre la
sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a
due mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In caso
di integrale inosservanza della condizione n. 11 della
parte A dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la revoca
dell'autorizzazione generale.
15. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
ai commi 1, 4, 5 e 8 dell'articolo 95, indipendentemente
dalla sospensione dell'esercizio e salvo il promuovimento
dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore e'
punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a
euro 5.000,00.
16. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
agli articoli 60, 61, 70, 71, 72 e 79 il Ministero o
l'Autorita', secondo le rispettive competenze, comminano
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 58.000,00 ad
euro 1.160.000,00.
16-bis. In caso di violazione dell'articolo 3,
paragrafi 1, 2, 5, 6 e 7, dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e
3, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6-bis,
dell'articolo 6-ter, paragrafo 1, dell'articolo 6-quater,
paragrafi 1 e 2, dell'articolo 6-sexies, paragrafi 1, 3 e
4, dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 9,
dell'articolo 11, dell'articolo 12, dell'articolo 14,
dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, o dell'articolo
16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 531/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012,
relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni
mobili all'interno dell'Unione, come modificato dal
regolamento (UE) 2015/2120 e dal regolamento (UE) 2017/920,
l'Autorita' irroga una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata
cessazione della violazione. L'Autorita' ordina inoltre
all'operatore il rimborso delle somme ingiustificatamente
addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui
adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
Qualora l'Autorita' riscontri, ad un sommario esame, la
sussistenza di una violazione dell'articolo 3, paragrafi 1,
2, 5 e 6, dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3,
dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6-bis,
dell'articolo 6-ter, paragrafo 1, dell'articolo 6 quater,
paragrafo 1, dell'articolo 6-sexies, paragrafi 1 e 3,
dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafi 1
e 4, dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafo 1,
dell'articolo 14 o dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e
6, del citato regolamento (UE) n. 531/2012, e successive
modificazioni, e ritenga sussistere motivi di urgenza
dovuta al rischio di un danno di notevole gravita' per il
funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti,
puo' adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle
more dell'adozione del provvedimento definitivo,
provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con
effetto immediato.
16-ter. In caso di violazione dell'articolo 3,
dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, o dell'articolo 5,
paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che
stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet
aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al
servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di
reti e di servizi di comunicazione elettronica e il
regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti
pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione,
l'Autorita' irroga una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata
cessazione della violazione. Qualora l'Autorita' riscontri,
ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione
dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del citato
regolamento (UE) 2015/2120 e ritenga sussistere motivi di
urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravita'
per il funzionamento del mercato o per la tutela degli
utenti, puo' adottare, sentiti gli operatori interessati e
nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo,
provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con
effetto immediato.
16-quater. L'Autorita' puo' disporre la pubblicazione
dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 16-bis e
16-ter, a spese dell'operatore, sui mezzi di comunicazione
ritenuti piu' idonei, anche con pubblicazione su uno o piu'
quotidiani a diffusione nazionale.
17. Restano ferme, per le materie non disciplinate dal
Codice, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31
e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni non si
applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta
di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni.".
Il testo degli articoli 3, 4, 5, 6-bis, 6-ter,
6-quater, 6-sexies, 7, 9, 11, 12, 14, 15 e 16 del
Regolamento (CE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti
pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione
(rifusione), e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2012,
n. L 172.
Il testo degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 2, 5,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2015/2120 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015,
che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet
aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al
servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di
reti e di servizi di comunicazione elettronica e il
regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti
pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione,
e' pubblicato nella G.U.U.E. 26 novembre 2015, n. L 310.
 
Art. 5
Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro
2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di
razzismo e xenofobia mediante il diritto penale - Caso EU Pilot
8184/15/JUST

1. Al comma 3-bis dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, dopo le parole: «si fondano in tutto o in parte sulla negazione» sono inserite le seguenti: «, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia».
2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-duodecies e' inserito il seguente:
«Art. 25-terdecies (Razzismo e xenofobia). - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa e' stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Note all'art. 5:
Il testo dell'articolo 3, della legge n. 654/1975
(Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale
sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione
razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1975, n.
337, modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 3.
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
anche ai fini dell'attuazione della disposizione
dell'articolo 4 della convenzione, e' punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con
la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate
sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero
istiga a commettere o commette atti di discriminazione per
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in
qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o
atti di provocazione alla violenza per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi;
2.
3. E' vietata ogni organizzazione, associazione,
movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento
alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta
assistenza alla loro attivita', e' punito, per il solo
fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la
reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che
promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni,
movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da uno a sei anni.
3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei
anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento,
commessi in modo che derivi concreto pericolo di
diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione,
sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della
Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro
l'umanita' e dei crimini di guerra, come definiti dagli
articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale
internazionale , ratificato ai sensi della legge 12 luglio
1999, n. 232.".
Il decreto legislativo n. 231/2001 (Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
Il testo degli articoli 9, comma 2, e 16, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 231, cosi' recita:
"Art. 9. Sanzioni amministrative.
(Omissis).
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita';
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni,
licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di
un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti,
contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia'
concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi."
"Art. 16. Sanzioni interdittive applicate in via
definitiva
(Omissis).
3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene
stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di
consentire o agevolare la commissione di reati in relazione
ai quali e' prevista la sua responsabilita' e' sempre
disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio
dell'attivita' e non si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 17.".
 
Art. 6
Disciplina dell'accesso alle prestazioni del Fondo per l'indennizzo
delle vittime di reati intenzionali violenti. Procedura di
infrazione n. 2011/4147

1. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 1, la lettera a) e' abrogata;
b) all'articolo 12, comma l, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) che la vittima abbia gia' esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale; tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui e' stata accertata la sua responsabilita'»;
c) all'articolo 12, comma 1, lettera e), dopo la parola: «somme» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a 5.000 euro»;
d) all'articolo 13, comma l, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui e' stata accertata la sua responsabilita'»;
e) all'articolo 13, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale»;
f) all'articolo 14, comma 2, le parole: «pari a 2.600.000 euro a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 2.600.000 euro per l'anno 2016, a 5.400.000 euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».
2. L'indennizzo previsto dalla sezione II del capo III della legge 7 luglio 2016, n. 122, come modificata, da ultimo, dal presente articolo, spetta anche a chi e' vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della entrata in vigore della medesima legge.
3. La domanda di concessione dell'indennizzo ai sensi del comma 2 del presente articolo e' presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle condizioni e secondo le modalita' di accesso all'indennizzo previste dagli articoli 11, 12, 13, comma 1, e 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, come modificati, da ultimo, dal presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera f), pari a 2,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, nonche' agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2017 e in 30 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:
a) quanto a 12,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
b) quanto a 31,4 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Agli oneri valutati di cui all'alinea del comma 4 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 6:
Il testo degli articoli 11, 12, 13 e 14 della legge n.
122/2016 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
- Legge europea 2015-2016), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 8 luglio 2016, n. 158, modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
"Art. 11. Diritto all'indennizzo in favore delle
vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della
direttiva 2004/80/CE. Procedura di infrazione 2011/4147.
1. Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime
di determinati reati previste da altre disposizioni di
legge, se piu' favorevoli, e' riconosciuto il diritto
all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un
reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque
del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale, ad
eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo
che ricorrano le circostanze aggravanti previste
dall'articolo 583 del codice penale.
2. L'indennizzo e' elargito per la rifusione delle
spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di
violenza sessuale e di omicidio, in favore delle cui
vittime, ovvero degli aventi diritto, l'indennizzo e'
comunque elargito anche in assenza di spese mediche e
assistenziali.
3. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono determinati
gli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle
disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 14,
assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di
violenza sessuale e di omicidio e, in particolare, ai figli
della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge,
anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata
legata da relazione affettiva alla persona offesa
Art. 12. Condizioni per l'accesso all'indennizzo.
1. L'indennizzo e' corrisposto alle seguenti
condizioni:
a) (abrogata).
b) che la vittima abbia gia' esperito infruttuosamente
l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per
ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato
in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una
condanna a titolo di provvisionale; tale condizione non si
applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure
quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione
al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento
penale o civile in cui e' stata accertata la sua
responsabilita';
c) che la vittima non abbia concorso, anche
colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati
connessi al medesimo, ai sensi dell'art. 12 del codice di
procedura penale;
d) che la vittima non sia stata condannata con sentenza
definitiva ovvero, alla data di presentazione della
domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno
dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale e per reati commessi in
violazione delle norme per la repressione dell'evasione in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
e) che la vittima non abbia percepito, per lo stesso
fatto, somme di importo superiore a 5.000 euroerogate a
qualunque titolo da soggetti pubblici o privati.
Art. 13. Domanda di indennizzo.
1. La domanda di indennizzo e' presentata
dall'interessato, o dagli aventi diritto in caso di morte
della vittima del reato, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale e, a pena di inammissibilita', deve
essere corredata dei seguenti atti e documenti:
a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati
di cui all'articolo 11 ovvero del provvedimento decisorio
che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto
l'autore del reato;
b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento
dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei
confronti dell'autore del reato, salvo il caso in cui lo
stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto
l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel
procedimento penale o civile in cui e' stata accertata la
sua responsabilita';
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',
ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo
12, comma 1, lettere d) ed e);
d) certificazione medica attestante le spese sostenute
per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della
vittima del reato.
2. La domanda deve essere presentata nel termine di
sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio
per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto
dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero
dalla data del passaggio in giudicato della sentenza
penale.
Art. 14. Fondo per l'indennizzo in favore delle
vittime.

1. Il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle
vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive e dell'usura e' destinato anche all'indennizzo
delle vittime dei reati previsti dall'articolo 11 e assume
la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarieta'
alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti».
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, il Fondo e' altresi'
alimentato da un contributo annuale dello Stato pari a
2.600.000 euro per l'anno 2016, a 5.400.000 euro per l'anno
2017 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2018.
3. Il Fondo e' surrogato, quanto alle somme corrisposte
a titolo di indennizzo agli aventi diritto, nei diritti
della parte civile o dell'attore verso il soggetto
condannato al risarcimento del danno.
4. In caso di disponibilita' finanziarie insufficienti
nell'anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto,
e' possibile per gli stessi un accesso al Fondo in quota
proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite
dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza interessi,
rivalutazioni ed oneri aggiuntivi.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
del titolo II del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60. Con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
apportate le necessarie modifiche al citato regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del
2014.".
L'articolo 41-bis della legge n. 234/2012 (Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
gennaio 2013, n. 38, istituisce il Fondo per il recepimento
della normativa europea.
L'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato- Legge di stabilita' 2015),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n.
300, istituisce il Fondo per far fronte ad esigenze
indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.
Il testo dell'articolo 17, commi da 12 a 12-quater,
della legge n. 196/2009 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
2009, n. 303, cosi' recita:
"Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi.
(Omissis).
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi
che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al
fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti
dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.
12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli
scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al
comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con
proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla
riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero competente, nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5
dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma
12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti negli stati di previsione della
spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei
decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, da
rendere entro il termine di sette giorni dalla data della
trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di
apposita relazione che espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le
Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al
terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via
definitiva.
12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel
corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis,
si provvede ai sensi del comma 13.
12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in
corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le
previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi
dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando
prioritariamente misure di carattere normativo correttive
della maggiore spesa.".
 
Art. 7

Disposizioni in materia di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto.
Procedura d'infrazione n. 2013/4080

1. Ai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all'articolo 38-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che richiedono un rimborso dell'IVA prestando la garanzia richiesta dallo stesso comma e' riconosciuta, a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa, una somma pari alla 0,15 per cento dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. La somma e' versata alla scadenza del termine per l'emissione dell'avviso di rettifica o di accertamento ovvero, in caso di emissione di tale avviso, quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spettava il rimborso dell'imposta.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre dell'anno 2018.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 23,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 7,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 11,09 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, quanto a 16,2 milioni di euro per l'anno 2018 e a 12,41 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, quanto a 12,41 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 7:
Il testo dell'articolo 38-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633/1972 della legge n.
122/2016 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
- Legge europea 2015-2016), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 8 luglio 2016, n. 158, cosi' recita:
"Art. 38-bis. Esecuzione dei rimborsi.
(Omissis).
4. Sono eseguiti previa prestazione della garanzia di
cui al comma 5 i rimborsi di ammontare superiore a 30.000
euro quando richiesti:
a) da soggetti passivi che esercitano un'attivita'
d'impresa da meno di due anni diversi dalle imprese
start-up innovative di cui all'articolo 25 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni
antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati
avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per
ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e
quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato
superiore:
1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi
non superano 150.000 euro;
2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi
superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque
a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano
1.500.000 euro;
c) da soggetti passivi che nelle ipotesi di cui al
comma 3, presentano la dichiarazione o istanza da cui
emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di
conformita' o della sottoscrizione alternativa, o non
presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta';
d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso
dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della
cessazione dell'attivita'.".
Per i riferimenti all'articolo 41-bis della citata
legge n. 234/2012, si veda nelle nota all'art. 6.
Il testo dell'articolo 43, comma 9-bis, della citata
legge n. 234/2012, cosi' recita:
"Art. 43. Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti
di regioni o di altri enti pubblici responsabili di
violazioni del diritto dell'Unione europea.
(Omissis).
9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle
sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2
e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al
pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette
sentenze si provvede a carico del fondo di cui all'articolo
41-bis, comma 1, della presente legge, nel limite massimo
di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di
euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei pagamenti
effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze
attiva il procedimento di rivalsa a carico delle
amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno
determinato le sentenze di condanna, anche con
compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte
dello Stato in favore delle amministrazioni stesse.".
L'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282/2004
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre
2004, n. 280, ha istituito il Fondo per interventi
strutturali di politica economica.
 
Art. 8
Modifiche alla disciplina delle restituzioni
dell'IVA non dovuta - Caso EU Pilot 9164/17/TAXU

1. Dopo l'articolo 30-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' inserito il seguente:
«Art. 30-ter (Restituzione dell'imposta non dovuta). - 1. Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si e' verificato il presupposto per la restituzione.
2. Nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione puo' essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa.
3. La restituzione dell'imposta e' esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale».
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Agli oneri valutati di cui al comma 2 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Note all'art. 8:
Per i riferimenti all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge n. 282/2004, si veda nelle note all'articolo
7.
Per il testo dell'articolo 17, commi da 12 a 12-quater,
della legge n. 196/2009, si veda nelle note all'art. 7.
 
Art. 9
Modifiche al regime di non imponibilita' ai fini dell'IVA delle
cessioni all'esportazione, in attuazione dell'articolo 146,
paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE

1. All'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione europea entro centottanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, in attuazione di finalita' umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. La prova dell'avvenuta esportazione dei beni e' data dalla documentazione doganale;».
2. All'articolo 7, comma l, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e b-bis)».
3. Il comma 5 dell'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e' abrogato.

Note all'art. 9:
Il testo dell'articolo 8, primo comma, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972,
modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 8. Cessioni all'esportazione.
Costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili:
a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite
mediante trasporto o spedizione dei beni fuori del
territorio della Comunita' economica europea, a cura o a
nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico
dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni
possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad
opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione,
trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad
altri beni. La esportazione deve risultare da documento
doganale, o da vidimazione apposta dall'Ufficio doganale su
un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della
bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2 del
D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 o, se questa non e'
prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, comma 4,
terzo periodo, lettera a). Nel caso in cui avvenga tramite
servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi
stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni;
b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del
territorio della Comunita' economica europea entro novanta
giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente
o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a
dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da
diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro
mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da
trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio
della Comunita' economica europea; l'esportazione deve
risultare da vidimazione apposta dall'Ufficio doganale o
dall'Ufficio postale su un esemplare della fattura;
b-bis) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del
territorio dell'Unione europea entro centottanta giorni
dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto,
effettuate, secondo modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle
amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione
allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26,
comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, in attuazione
di finalita' umanitarie, comprese quelle dirette a
realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. La
prova dell'avvenuta esportazione dei beni e' data dalla
documentazione doganale;
c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni
diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le
prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo
effettuato cessioni all'esportazione od operazioni
intracomunitarie, si avvalgono della facolta' di
acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e
servizi senza pagamento dell'imposta.".
Il testo dell'articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo n. 471/1997 (Riforma delle sanzioni tributarie
non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul
valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma
dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23
dicembre 1996, n. 662), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 gennaio 1998, n. 5, modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
"Art.7.Violazioni relative alle esportazioni.
1. Chi effettua cessioni di beni senza addebito
d'imposta, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettere
b) e b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, relativo alle cessioni
all'esportazione, e' punito con la sanzione amministrativa
dal cinquanta al cento per cento del tributo, qualora il
trasporto o la spedizione fuori del territorio dell'Unione
europea non avvenga nel termine ivi prescritto. La sanzione
non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene
eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il
versamento dell'imposta.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi
effettua cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori
della Unione europea senza addebito d'imposta, ai sensi
dell'articolo 38-quater, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se non
provvede alla regolarizzazione dell'operazione nel termine
ivi previsto.
3. Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in
mancanza della dichiarazione d'intento di cui all'articolo
1, primo comma, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre
1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1984, n. 17, e' punito con la sanzione
amministrativa dal cento al duecento per cento
dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo.
Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza
dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso
pagamento del tributo rispondono esclusivamente i
cessionari, i committenti e gli importatori che hanno
rilasciato la dichiarazione stessa.
4. E' punito con la sanzione prevista nel comma 3 chi,
in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara
all'altro contraente o in dogana di volersi avvalere della
facolta' di acquistare o di importare merci e servizi senza
pagamento dell'imposta, ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
della legge 18 febbraio 1997, n. 28, ovvero ne beneficia
oltre il limite consentito. Se il superamento del limite
consegue a mancata esportazione, nei casi previsti dalla
legge, da parte del cessionario o del commissionario, la
sanzione e' ridotta alla meta' e non si applica se
l'imposta viene versata all'ufficio competente entro trenta
giorni dalla scadenza del termine per l'esportazione,
previa regolarizzazione della fattura.
4-bis. E' punito con la sanzione amministrativa da euro
250 a euro 2.000 il cedente o prestatore che effettua
cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte del
cessionario o committente la dichiarazione di intento e
riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione
all'Agenzia delle entrate, prevista dall'articolo 1, comma
1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1984, n. 17.
5. Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana
relative a cessioni all'esportazione, indica quantita',
qualita' o corrispettivi diversi da quelli reali, e' punito
con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per
cento dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni presentati
in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato,
calcolata sulle differenze dei corrispettivi o dei valori
normali dei beni. La sanzione non si applica per le
differenze quantitative non superiori al cinque per
cento.".
Il testo dell'articolo 26 della legge n. 125/2014
(Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per
lo sviluppo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto
2014, n. 199, modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
"Art. 26. Organizzazioni della societa' civile ed altri
soggetti senza finalita' di lucro
1. L'Italia promuove la partecipazione alla
cooperazione allo sviluppo delle organizzazioni della
societa' civile e di altri soggetti senza finalita' di
lucro, sulla base del principio di sussidiarieta'.
2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo le
organizzazioni della societa' civile e gli altri soggetti
senza finalita' di lucro di seguito elencati:
a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate
nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario;
b) enti del Terzo settore (ETS) non commerciali di cui
all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6
giugno 2016, n. 106 statutariamente finalizzate alla
cooperazione allo sviluppo e alla solidarieta'
internazionale;
c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della
finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto
prevedano come finalita' prioritaria la cooperazione
internazionale allo sviluppo;
d) le organizzazioni e le associazioni delle comunita'
di immigrati che mantengano con le comunita' dei Paesi di
origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o
che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui
al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti;
e) le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, le
fondazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di
promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
383, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo
sviluppo tra i fini istituzionali;
f) le organizzazioni con sede legale in Italia che
godono da almeno quattro anni dello status consultivo
presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite
(ECOSOC).
3. Il Comitato congiunto di cui all'articolo 21 fissa i
parametri e i criteri sulla base dei quali vengono
verificate le competenze e l'esperienza acquisita nella
cooperazione allo sviluppo dalle organizzazioni e dagli
altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che
sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito
elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia.
La verifica delle capacita' e dell'efficacia dei medesimi
soggetti e' rinnovata con cadenza almeno biennale.
4. Mediante procedure comparative pubbliche
disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 17, comma
13, sulla base di requisiti di competenza, esperienza
acquisita, capacita', efficacia e trasparenza, l'Agenzia
puo' concedere contributi o affidare la realizzazione di
iniziative di cooperazione allo sviluppo ad organizzazioni
e a soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3. Questi
ultimi sono tenuti a rendicontare, per via telematica, i
progetti beneficiari di contributi concessi dall'Agenzia e
le iniziative di cooperazione allo sviluppo la cui
realizzazione e' stata loro affidata dalla medesima.
5. (abrogato).
 
Art. 10
Agevolazioni fiscali per le navi iscritte nei registri degli Stati
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Caso EU Pilot
7060/14/TAXU

1. Dal periodo d'imposta a decorrere dal quale entra in vigore il decreto di cui al comma 3 del presente articolo, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'articolo 155, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai soggetti residenti e ai soggetti non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano a condizione che sia rispettato quanto previsto dagli articoli 1, comma 5, e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dall'articolo 317 del codice della navigazione e dall'articolo 426 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2018 e in 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 10:
Il testo dell'articolo 4, del decreto-legge n. 457/1997
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei
trasporti e l'incremento dell'occupazione), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303 e
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27
febbraio 1998, n. 30, cosi' recita:
"Art. 4. Trattamento fiscale.
1. Ai soggetti che esercitano l'attivita' produttiva di
reddito di cui al comma 2 e' attribuito un credito
d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito
delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro
dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di
bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro
internazionale, da valere ai fini del versamento delle
ritenute alla fonte relative a tali redditi. Detto credito
non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il
relativo onere e' posto a carico della gestione
commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1. Per
le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro
internazionale adibite a traffici commerciali tra porti
appartenenti al territorio nazionale, continentale e
insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio
proveniente da o diretto verso un altro Stato, il beneficio
di cui al presente comma e' attribuito a condizione che
sulla nave nel periodo cui si riferisce il versamento delle
ritenute alla fonte sia stato imbarcato esclusivamente
personale italiano o comunitario.
2. A partire dal periodo d'imposta in corso al 1°
gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di
navi iscritte nel Registro internazionale concorre in
misura pari al 20 per cento a formare il reddito
complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle
persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, disciplinate dal testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 . Il
relativo onere e' posto a carico della gestione
commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente
decreto.
2-bis. Alla maggiore spesa di cui al comma 2, pari a
lire 15,5 miliardi per il 1998 e lire 10,5 miliardi a
decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione.
2-ter. Gli utili di esercizio, le riserve e gli altri
fondi formati con utili che non concorrono a formare il
reddito ai sensi del comma 2, rilevano agli effetti della
determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma
4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri
previsti per i proventi di cui al numero 1) dello stesso
comma.
2-quater. Per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax,
iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici
commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale,
continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di
un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, i
benefici fiscali di cui al comma 2 sono attribuiti a
condizione che sulla nave sia stato imbarcato
esclusivamente personale italiano o comunitario.".
Il testo dell'articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo n. 446/1997 (Istituzione dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonche'
riordino della disciplina dei tributi locali), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, cosi'
recita:
"Art.12. Determinazione del valore della produzione
netta realizzata fuori dal territorio dello Stato o da
soggetti non residenti.
(Omissis).
3. Le persone fisiche e gli altri soggetti passivi si
considerano residenti nel territorio dello Stato quando
ricorrono le condizioni, rispettivamente applicabili,
previste negli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d),
e 87, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Se il soggetto passivo esercita
attivita' produttive mediante l'utilizzazione di navi
iscritte nel registro di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, la
quota di valore a queste attribuibile, determinata a norma
dell'articolo 5, e' scomputata dalla base imponibile.".
Il testo dell'articolo 155, comma 1, del D.P.R. n.
917/1986 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1986, n. 302, cosi' recita:
"Art. 155. Ambito soggettivo ed oggettivo
1. Il reddito imponibile dei soggetti di cui all'
articolo 73, comma 1, lettera a), derivante dall'utilizzo
delle navi indicate nell' articolo 8-bis, comma 1, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, iscritte nel
registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonche' delle
navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50
per cento di quello complessivamente utilizzato, e'
determinato ai sensi della presente sezione qualora il
contribuente comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia
delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo
d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare
l'opzione. L'opzione e' irrevocabile per dieci esercizi
sociali. Al termine del decennio, l'opzione si intende
tacitamente rinnovata per un altro decennio, a meno che non
sia revocata secondo le modalita' e i termini previsti per
la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al
terzo periodo si applica al termine di ciascun decennio.
L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata
relativamente a tutte le navi aventi i requisiti indicati
nel medesimo comma 1, gestite dallo stesso gruppo di
imprese alla cui composizione concorrono la societa'
controllante e le controllate ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile.".
Il testo dell'articolo 1, comma 5, e dell'articolo 3,
del citato decreto-legge n. 457/1997, cosi' recita:
"Art. 1. Istituzione del Registro internazionale.
(Omissis).
5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non
possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali e'
operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice
della navigazione, come sostituito dall'articolo 7, salvo
che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza
lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile
quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio
in provenienza o diretto verso un altro Stato , se si
osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
b) e c). Le predette navi possono effettuare servizi di
cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili, o
viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento
miglia marine se osservano i criteri di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), e comma 1-bis e, limitatamente alle
navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro
internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti
appartenenti al territorio nazionale, continentale e
insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio
proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve essere
imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario."
"Art. 3. Legge regolatrice del contratto di
arruolamento - Contrattazione collettiva.
1. Le condizioni economiche, normative, previdenziali
ed assicurative dei marittimi italiani o comunitari
imbarcati sulle navi iscritte nel Registro internazionale
sono disciplinate dalla legge regolatrice del contratto di
arruolamento e dai contratti collettivi dei singoli Stati
membri.
2. Il rapporto di lavoro del personale non comunitario
non residente nell'Unione europea, imbarcato a bordo delle
navi iscritte nel Registro internazionale, e' regolamentato
dalla legge scelta dalle parti e comunque nel rispetto
delle convenzioni OIL in materia di lavoro marittimo.
3. Le organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei
contratti collettivi di cui al comma 1 stabiliscono le
condizioni economiche, salariali e assicurative, minime che
devono essere comunque osservate per tutti i lavoratori non
comunitari impegnati a bordo delle navi iscritte nel
Registro internazionale, nel rispetto dei limiti
internazionalmente stabiliti.".
 
Art. 11

Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera. Caso EU
Pilot 2079/11/EMPL

1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' e' incrementato di euro 8.705.000 a decorrere dall'anno 2017, finalizzati, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle universita' statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera, gia' destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' predisposto uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede, a livello di singolo ateneo. Con il medesimo decreto sono altresi' stabiliti i criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma l a titolo di cofinanziamento, a copertura dei relativi oneri, esclusivamente tra le universita' che entro il 31 dicembre 2017 perfezionano i relativi contratti integrativi.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 8.705.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede, quanto a euro 8.705.000 per l'anno 2017, a euro 5.135.000 per l'anno 2018 e a euro 8.705.000 a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, quanto a euro 3.570.000 per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 11:
Il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio
2004, n. 2 (Disposizioni urgenti relative al trattamento
economico dei collaboratori linguistici presso talune
Universita' ed in materia di titoli equipollenti),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2004, n. 11
e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2004, n. 63, cosi' recita:
"Art. 1. Ex lettori di madre lingua straniera.
1. In esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte
di Giustizia delle Comunita' europee in data 26 giugno 2001
nella causa C-212/99, ai collaboratori linguistici, ex
lettori di madre lingua straniera delle Universita' degli
studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La
Sapienza di Roma e de L'Orientale di Napoli, gia'
destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo
28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, abrogato dall'articolo 4, comma 5, del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e'
attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto,
tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un
trattamento economico corrispondente a quello del
ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla
data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti
piu' favorevoli; tale equiparazione e' disposta ai soli
fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti
collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua
straniera, di qualsiasi funzione docente.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari ad euro 10.000.000 per l'anno 2004, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge
24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
Il testo dell'articolo 28 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento
della docenza universitaria, relativa fascia di formazione
nonche' sperimentazione organizzativa), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209, poi abrogato,
recava "Contratti per l'assunzione di lettori ".
L'articolo 41-bis, della legge n. 234/2012 (Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
gennaio 2013, n. 38, istituisce il Fondo per il recepimento
della normativa europea.
 
Art. 12
Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/2203 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che
abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio. Procedura di
infrazione n. 2017/0129

1. Il presente articolo disciplina la produzione e la commercializzazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana e delle loro miscele.
2. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) «caseina acida alimentare»: il prodotto del latte ottenuto mediante separazione, lavaggio ed essiccatura del coagulo acido precipitato del latte scremato o di altri prodotti ottenuti dal latte, di cui all'allegato I, sezione I, della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015;
b) «caseina presamica alimentare»: il prodotto del latte ottenuto mediante separazione, lavaggio ed essiccatura del coagulo del latte scremato o di altri prodotti ottenuti dal latte; il coagulo e' ottenuto dalla reazione del presame o di altri enzimi coagulanti, di cui all'allegato I, sezione II, della direttiva (UE) 2015/2203;
c) «caseinati alimentari»: i prodotti del latte ottenuti dall'azione della caseina alimentare o dal coagulo della cagliata della caseina alimentare con agenti neutralizzanti, seguita da essiccatura, di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2015/2203.
3. I prodotti disciplinati dal presente articolo, fermo restando quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, devono riportare sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette le seguenti indicazioni in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili:
a) la denominazione stabilita per i prodotti lattiero-caseari ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c), del presente articolo, seguita, per i caseinati alimentari, dall'indicazione del catione o dei cationi elencati all'allegato II, lettera d), della direttiva (UE) 2015/2203;
b) per i prodotti commercializzati in miscele:
1) la dicitura «miscela di», seguita dall'indicazione dei vari prodotti di cui la miscela e' composta, in ordine ponderale decrescente;
2) per i caseinati alimentari, un'indicazione del catione o dei cationi elencati all'allegato II, lettera d), della direttiva (UE) 2015/2203;
3) il tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati alimentari;
c) la quantita' netta dei prodotti espressa in chilogrammi o in grammi;
d) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale e' commercializzato il prodotto o, se tale operatore del settore alimentare non e' stabilito nell'Unione europea, dell'importatore nel mercato dell'Unione;
e) per i prodotti importati da Stati terzi, l'indicazione dello Stato d'origine;
f) l'identificazione della partita dei prodotti o la data di produzione.
4. Le diciture di cui al comma 3, lettere a), b), e) e f), devono essere riportate in lingua italiana; le stesse indicazioni possono essere altresi' riportate anche in altra lingua.
5. Quando risulta superato il tenore minimo di proteine del latte stabilito nell'allegato I, sezione I, lettera a), punto 2, nell'allegato I, sezione II, lettera a), punto 2, e nell'allegato II, lettera a), punto 2, della direttiva (UE) 2015/2203, e' consentito indicarlo in modo adeguato sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette dei prodotti.
6. I lotti di prodotti fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e le etichette stampate anteriormente a tale data, non conformi a quanto stabilito dal presente articolo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purche' siano conformi alla normativa previgente.
7. Resta salva, in ogni caso, la possibilita' di utilizzare etichette e materiali di confezionamento non conformi, a condizione che siano integrati con le informazioni obbligatorie previste dal presente articolo mediante l'apposizione di etichette adesive inamovibili e graficamente riconoscibili.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza per la preparazione di alimenti le caseine e i caseinati che non soddisfano le norme stabilite nell'allegato I, sezione I, lettere b) e c), nell'allegato I, sezione II, lettere b) e c), o nell'allegato II, lettere b) e c), della direttiva (UE) 2015/ 2203 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.
9. Le sanzioni previste al comma 8 non si applicano a chi utilizza caseine e caseinati in confezioni originali, qualora la mancata corrispondenza alle prescrizioni di cui al medesimo comma 8 riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti, purche' l'utilizzatore non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque denomina ed etichetta le caseine e i caseinati, legalmente commercializzati per usi non alimentari, in modo da indurre l'acquirente in errore sulla loro natura o qualita' o sull'uso al quale sono destinati e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in commercio, con le denominazioni indicate al comma 2 ovvero con altre denominazioni similari che possono indurre in errore l'acquirente, prodotti non rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in commercio i prodotti di cui al comma 2 con una denominazione comunque diversa da quelle prescritte dal presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni stabilite dal comma 3, relative alle indicazioni obbligatorie che devono essere apposte su imballaggi, recipienti, etichette o documenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.
14. Il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito della propria organizzazione, provvedono, nelle materie di rispettiva competenza, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo.
15. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorita' competenti ai sensi del comma 14 si applicano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni contenute nella sezione II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
17. Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 180, e' abrogato.

Note all'art. 12:
La direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 25 novembre 2015 sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai
caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la
direttiva 83/417/CEE del Consiglio, e' pubblicata nella
G.U.U.E. 1° dicembre 2015, n. L 314.
Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori,
che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n.
1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga
la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della
Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della
Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della
Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicato nella G.U.U.E. 22 novembre 2011, n. L 304.
La sezione II del capo I della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, e' cosi'
rubricata: "Applicazione".
Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 180 (Attuazione della direttiva CEE n. 83/417
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative a talune lattoproteine (caseine e
caseinati) destinate all'alimentazione umana, ai sensi
dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), abrogato
dalla presente legge, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 giugno 1988, n. 130.
 
Art. 13
Disposizioni in materia di anagrafe equina per l'adeguamento al
regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento (UE) 2015/262

1. Il Ministero della salute organizza e gestisce l'anagrafe degli equidi, avvalendosi della banca dati informatizzata istituita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.
2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure tecnico-operative per la gestione e il funzionamento dell'anagrafe degli equidi.
3. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo e' abrogato il comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge l° agosto 2003, n. 200. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2018 le risorse di cui al capitolo 7762, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma «Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», pari a euro 43.404 annui, sono trasferite in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 13:
Il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 196 (Attuazione della direttiva 97/12/CE
che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai
problemi di polizia sanitaria in materia di scambi
intracomunitari di animali delle specie bovina e suina),
pubblicato nella Gazzetta Ufficilae 24 giugno 1999, n. 146,
cosi' recita:
"Art. 12.
1. Presso il Ministero della sanita', le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende
unita' sanitarie locali e' istituita, nei limiti della
spesa autorizzata da appositi provvedimenti legislativi,
una banca dati informatizzata collegata in rete che
contiene almeno le informazioni di cui ai commi 2, 3 e 4;
tali informazioni sono trasmesse dalle aziende unita'
sanitarie locali, per via informatica, alle regioni, alle
province autonome e al Ministero della sanita'; il
Ministero perle politiche agricole e' interconnesso,
attraverso il proprio sistema informativo, alla banca dati,
ai fini dell'espletamento delle funzioni di propria
competenza.
2. Per ciascun animale appartenente alla specie bovina
sono indicati:
a) il codice o i codici di identificazione unici per i
casi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo
4-ter, all'articolo 4-quater, paragrafo 1, e all'articolo
4-quinquiesdel regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, e successive
modificazioni;
b) la data di nascita;
c) il sesso;
d) la razza o il mantello;
e) il codice di identificazione della madre o, nel caso
di un animale importato da un Paese terzo, il codice unico
di identificazione del mezzo di identificazione individuale
assegnato all'animale dallo Stato membro di destinazione a
norma del citato regolamento (CE) n. 1760/2000;
f) il numero di identificazione dell'azienda di
nascita;
g) i numeri di identificazione di tutte le aziende in
cui l'animale e' stato custodito e le date di ciascun
cambiamento di azienda;
h) la data del decesso o della macellazione;
i) il tipo di mezzo di identificazione elettronica, se
applicato all'animale.
3. In relazione agli animali della specie suina sono
indicati:
a) il numero di registrazione dell'azienda d'origine o
dell'allevamento d'origine, nonche' il numero del
certificato sanitario, quando prescritto;
b) il numero di registrazione dell'ultima azienda o
dell'ultimo allevamento e, per gli animali importati da
Paesi terzi, dell'azienda di importazione.
4. In relazione a ciascuna azienda sono indicati:
a) il numero di identificazione che deve contenere,
oltre la sigla IT che individua lo Stato italiano, un
codice che non superi i dodici caratteri;
b) il nome e l'indirizzo del proprietario, della
persona fisica o giuridica responsabile.
4-bis. Le informazioni di cui al comma 4, limitatamente
agli animali della specie suina, sono fornite a decorrere
dal 31 dicembre 2000.
5. La banca dati di cui al comma 1 e' aggiornata in
modo tale da fornire a chiunque vi abbia interesse ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, le seguenti
informazioni:
a) il numero di identificazione degli animali della
specie bovina presenti in una azienda o, in caso di animali
della specie suina, le informazioni di cui al comma 3,
lettera a);
b) un elenco dei movimenti di ciascun animale della
specie bovina a partire dall'azienda di nascita o, per gli
animali importati da paesi terzi, dall'azienda di
importazione; per gli animali della specie suina le
informazioni di cui al comma 3, lettera b).
5-bis. Le informazioni di cui al comma 5, lettera b),
limitatamente agli animali della specie suina, sono
fornite:
a) per gli animali in partenza dall'azienda di nascita,
entro il 31 dicembre 2001;
b) per gli animali in partenza da tutte le altre
aziende, entro il 31 dicembre 2002.
6. Le informazioni di cui al comma 5 sono conservate
nella banca dati per almeno i tre anni successivi al
decesso dell'animale, se di specie bovina, o successivi
all'immissione delle informazioni nella banca dati nel caso
di animali della specie suina.
6-bis. Limitatamente alla movimentazione degli animali
della specie suina, la registrazione nella banca dati di
cui al comma 1 deve comprendere almeno: il numero dei suini
spostati, il numero di identificazione dell'azienda o
dell'allevamento di partenza, il numero di identificazione
dell'azienda o dell'allevamento di arrivo, la data di
partenza o la data di arrivo.".
Il testo dell'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno
2003, n. 147 (Proroga di termini e disposizioni urgenti
ordinamentali), convertito, con modificazioni dalla legge
1° agosto 2003, n. 200, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
25 giugno 2003, n. 145, modificato dalla presente legge,
reca "Disposizioni sull'UNIRE.".
 
Art. 14
Modifica all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio
2015, n. 71, in materia di norme sanitarie per la gente di mare -
Caso EU Pilot 8443/16/MOVE

1. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purche' tale periodo non sia comunque superiore a tre mesi».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 14:
Il testo dell'articolo 12, comma 5, del decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 71 (Attuazione della
direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva
2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione
della gente di mare), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 giugno 2015, n. 13, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
"Art.12. Norme sanitarie
(Omissis).
5. Se il periodo di validita' di un certificato medico
scade durante il viaggio, il certificato medico continuera'
ad essere valido fino al prossimo scalo dove un medico ivi
autorizzato e' disponibile, purche' tale periodo non sia
comunque superiore a tre mesi.".
 
Art. 15
Disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del
regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele

1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 48 del regolamento in materia di pubblicita'). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di pubblicita' di cui all'articolo 48, paragrafi l e 2, primo comma, del regolamento e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 15:
Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 27
ottobre 2011, n. 186 (Disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n.
1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura
e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed
abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica
il regolamento (CE) n. 1907/2006), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2011, n. 266., cosi' recita:
"Art. 10. Violazione agli obblighi derivanti
dall'articolo 45 del regolamento in materia di
comunicazione all'Archivio dell'Istituto superiore di
sanita'
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'importatore
o l'utilizzatore a valle responsabile della
commercializzazione di miscele sul mercato nazionale, che
non ottempera all'obbligo di comunicazione delle
informazioni di cui all'articolo 15 e all'allegato XI del
decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, all'organismo
designato ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, del
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a
18.000 euro.".
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle
miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e
1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n.
1907/2006, e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2008,
n. L 353.
 
Art. 16
Disposizioni in materia di tutela delle acque. Monitoraggio delle
sostanze chimiche. Caso EU Pilot 7304/15/ENVI

1. All'articolo 78-sexies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le autorita' di bacino distrettuali promuovono intese con le regioni e con le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza, al fine di garantire l'intercomparabilita', a livello di distretto idrografico, dei dati del monitoraggio delle sostanze prioritarie di cui alle tabelle 1/A e 2/A e delle sostanze non appartenenti alla lista di priorita' di cui alla tabella 1/B dell'allegato 1 alla parte terza. Ai fini del monitoraggio e della valutazione dello stato della qualita' delle acque, le autorita' di bacino distrettuali promuovono altresi' intese con i medesimi soggetti di cui al periodo precedente finalizzate all'adozione di una metodologia di valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ISPRA rende disponibile mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale l'elenco dei laboratori del sistema delle agenzie dotati delle metodiche di analisi disponibili a costi sostenibili, conformi ai requisiti di cui al paragrafo A.2.8-bis dell'allegato 1 alla parte terza. Le autorita' di bacino distrettuali rendono disponibili nel proprio sito internet istituzionale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, i dati dei monitoraggi periodici come ottenuti dalle analisi effettuate da tali laboratori».

Note all'art. 16:
Il testo dell'articolo 78-sexies, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 14 aprile
2006, n. 88, n. 96, come modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
"Art. 78-sexies. (Requisiti minimi di prestazione per i
metodi di analisi)
(Omissis).
2. In mancanza di standard di qualita' ambientali per
un dato parametro o di un metodo di analisi che rispetti i
requisiti minimi di prestazione di cui al comma 1, le ARPA
e le APPA assicurano che il monitoraggio sia svolto
applicando le migliori tecniche disponibili a costi
sostenibili. Le autorita' di bacino distrettuali promuovono
intese con le regioni e con le province autonome ricadenti
nel distretto idrografico di competenza, al fine di
garantire l'intercomparabilita', a livello di distretto
idrografico, dei dati del monitoraggio delle sostanze
prioritarie di cui alle tabelle 1/A e 2/A e delle sostanze
non appartenenti alla lista di priorita' di cui alla
tabella 1/B dell'allegato 1 alla parte terza. Ai fini del
monitoraggio e della valutazione dello stato della qualita'
delle acque, le autorita' di bacino distrettuali promuovono
altresi' intese con i medesimi soggetti di cui al periodo
precedente finalizzate all'adozione di una metodologia di
valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione della
concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee. A
tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, l'ISPRA rende
disponibile mediante pubblicazione nel proprio sito
internet istituzionale l'elenco dei laboratori del sistema
delle agenzie dotati delle metodiche di analisi disponibili
a costi sostenibili, conformi ai requisiti di cui al
paragrafo A.2.8-bis dell'allegato 1 alla parte terza. Le
autorita' di bacino distrettuali rendono disponibili nel
proprio sito internet istituzionale, ai sensi dell'articolo
8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, i dati
dei monitoraggi periodici come ottenuti dalle analisi
effettuate da tali laboratori.".
 
Art. 17
Corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE in materia di acque
reflue urbane, con riferimento all'applicazione dei limiti di
emissione degli scarichi idrici

1. Nella tabella 2 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili», le parole: «Potenzialita' impianto in A.E.» sono sostituite dalle seguenti: «Carico generato dall'agglomerato in A.E.».
2. Le eventuali ulteriori attivita' di monitoraggio e controllo derivanti da quanto previsto dalla disposizione di cui al comma 1 sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle disponibilita' di bilancio degli organi di controllo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o a carico della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le attivita' svolte dal gestore unico del servizio idrico integrato.
3. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare effetti sulle materie disciplinate ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ne' conseguenze sull'applicazione del medesimo articolo 92 in relazione ai limiti di utilizzo di materie agricole contenenti azoto, in particolare degli effluenti zootecnici e dei fertilizzanti, nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

Note all'art. 17:
L'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo n.
152/2006 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, cosi' recita:
"Art. 154. (Tariffa del servizio idrico integrato)
1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio
idrico integrato ed e' determinata tenendo conto della
qualita' della risorsa idrica e del servizio fornito, delle
opere e degli adeguamenti necessari, dell'entita' dei costi
di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree
di salvaguardia, nonche' di una quota parte dei costi di
funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che
sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio secondo il principio del
recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina
paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico
integrato hanno natura di corrispettivo.".
L'articolo 92 del decreto legislativo n. 152/2006
(Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, cosi' recita:
"Art. 92. (Zone vulnerabili da nitrati di origine
agricola)
1. Le zone vulnerabili sono individuate secondo i
criteri di cui all'Allegato 7/A-I alla parte terza del
presente decreto.
2. Ai fini della prima individuazione sono designate
zone vulnerabili le aree elencate nell'Allegato 7/A-III
alla parte terza del presente decreto.
3. Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori
imprevisti alla data di entrata in vigore della parte terza
del presente decreto, dopo quattro anni da tale data il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare con proprio decreto, sentita la Conferenza
Stato-regioni, puo' modificare i criteri di cui al comma 1.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto, sulla base
dei dati disponibili e tenendo conto delle indicazioni
stabilite nell'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente
decreto, le regioni, sentite le Autorita' di bacino,
possono individuare ulteriori zone vulnerabili oppure,
all'interno delle zone indicate nell'Allegato 7/A-III alla
parte terza del presente decreto, le parti che non
costituiscono zone vulnerabili.
5. Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori
imprevisti al momento della precedente designazione, almeno
ogni quattro anni le regioni, sentite le Autorita' di
bacino, devono riesaminare e, se necessario, opportunamente
rivedere o completare le designazioni delle zone
vulnerabili. A tal fine le regioni predispongono e attuano,
ogni quattro anni, un programma di controllo per verificare
le concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci per il
periodo di un anno, secondo le prescrizioni di cui
all'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto,
nonche' riesaminano lo stato eutrofico causato da azoto
delle acque dolci superficiali, delle acque di transizione
e delle acque marine costiere.
6. Nelle zone individuate ai sensi dei commi 2, 4 e 5
devono essere attuati i programmi di azione di cui al comma
7, nonche' le prescrizioni contenute nel codice di buona
pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le
politiche agricole e forestali 19 aprile 1999, pubblicato
nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102
del 4 maggio 1999.
7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
parte terza del presente decreto per le zone designate ai
sensi dei commi 2 e 4, ed entro un anno dalla data di
designazione per le ulteriori zone di cui al comma 5, le
regioni, sulla base delle indicazioni e delle misure di cui
all'Allegato 7/A-IV alla parte terza del presente decreto,
definiscono, o rivedono se gia' posti in essere, i
programmi d'azione obbligatori per la tutela e il
risanamento delle acque dall'inquinamento causato da
nitrati di origine agricola, e provvedono alla loro
attuazione nell'anno successivo per le zone vulnerabili di
cui ai commi 2 e 4 e nei successivi quattro anni per le
zone di cui al comma 5.
8. Le regioni provvedono, inoltre, a:
a) integrare, se del caso, in relazione alle esigenze
locali, il codice di buona pratica agricola, stabilendone
le modalita' di applicazione;
b) predisporre ed attuare interventi di formazione e di
informazione degli agricoltori sul programma di azione e
sul codice di buona pratica agricola;
c) elaborare ed applicare, entro quattro anni a
decorrere dalla definizione o revisione dei programmi di
cui al comma 7, i necessari strumenti di controllo e
verifica dell'efficacia dei programmi stessi sulla base dei
risultati ottenuti; ove necessario, modificare o integrare
tali programmi individuando, tra le ulteriori misure
possibili, quelle maggiormente efficaci, tenuto conto dei
costi di attuazione delle misure stesse.
8-bis. Le regioni riesaminano e, se del caso, rivedono
i programmi d'azione obbligatori di cui al comma 7, inclusa
qualsiasi misura supplementare adottata ai sensi della
lettera c) del comma 8, per lo meno ogni quattro anni.
9. Gli esiti del riesame delle designazioni di cui al
comma 5, i programmi di azione stabiliti ai sensi del comma
7, inclusi gli esiti del riesame di cui al comma 8-bis, i
risultati delle verifiche dell'efficacia degli stessi e le
revisioni effettuate sono comunicati al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
secondo le modalita' indicate nel decreto di cui
all'articolo 75, comma 6. Al Ministero per le politiche
agricole e forestali e' data tempestiva notizia delle
integrazioni apportate al codice di buona pratica agricola
di cui al comma 8, lettera a), nonche' degli interventi di
formazione e informazione.
10. Al fine di garantire un generale livello di
protezione delle acque e' raccomandata l'applicazione del
codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle
zone vulnerabili.".
 
Art. 18
Disposizioni in materia di emissioni industriali -
Caso EU Pilot 8978/16/ENVI

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, lettera 1-bis), dopo le parole: «producano effetti negativi e significativi sull'ambiente» sono aggiunte le seguenti: «o sulla salute umana»;
b) all'articolo 29-ter, comma 2, le parole: «sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a l) del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a m) del comma 1»;
c) all'articolo 29-quater, comma 2:
1) le parole: «almeno per quanto riguarda il contenuto della decisione» sono sostituite dalle seguenti: «, non appena sia ragionevolmente possibile, del progetto di decisione, compreso il verbale conclusivo della conferenza di servizi di cui al comma 5, del contenuto della decisione»;
2) le parole: «gli elementi» sono sostituite dalle seguenti: «con particolare riferimento agli elementi»;
3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' delle proposte di riesame pervenute dalle autorita' competenti in materia ambientale ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, ovvero dal sindaco ai sensi del comma 7, del presente articolo»;
d) all'articolo 29-quater, comma 13, lettera c), dopo le parole: «consultazioni condotte» sono inserite le seguenti: «, anche coinvolgendo altri Stati ai sensi dell'articolo 32-bis,»;
e) all'articolo 29-decies, comma 9, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attivita' per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate piu' di due volte in un anno. Decorso il tempo determinato contestualmente alla diffida, la sospensione e' automaticamente prorogata, finche' il gestore non dichiara di aver individuato e risolto il problema che ha causato l'inottemperanza. La sospensione e' inoltre automaticamente rinnovata a cura dell'autorita' di controllo di cui al comma 3, alle medesime condizioni e durata individuate contestualmente alla diffida, se i controlli sul successivo esercizio non confermano che e' stata ripristinata la conformita', almeno in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente, avevano determinato la precedente sospensione»;
f) all'articolo 32-bis, dopo il comma 2 e aggiunto il seguente:
«2-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, attraverso il proprio sito internet istituzionale, a rendere disponibili al pubblico in modo appropriato le informazioni ricevute da altri Stati dell'Unione europea, in attuazione degli obblighi recati dall'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, circa le decisioni adottate in tali Stati su domande presentate per l'esercizio di attivita' di cui all'allegato VIII alla parte seconda del presente decreto»;
g) all'articolo 237-ter; comma 1, lettera b), dopo la parola: «caldaie,» sono inserite le seguenti: «le installazioni di trattamento degli scarichi gassosi,»;
h) all'articolo 237-ter, comma 1, lettera c), le parole: «le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi» sono sostituite dalle seguenti: «le installazioni di trattamento degli scarichi gassosi»;
i) all'articolo 237-sexies, comma 3, lettera a), le parole: «Allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato 1»;
l) all'articolo 237-sexies, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. L'autorita' competente riesamina periodicamente e aggiorna, ove necessario, le condizioni di autorizzazione»;
m) all'articolo 237-nonies, dopo il comma l e' inserito il seguente:
«1-bis. Per le emissioni di carbonio organico totale e monossido di carbonio degli impianti di coincenerimento dei rifiuti, autorizzati a modificare le condizioni di esercizio, e' comunque assicurato il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell'Allegato 1, paragrafo A»;
n) all'articolo 237-terdecies, comma 8, dopo le parole: «possono essere attribuiti alla depurazione degli effluenti, gassosi dell'impianto di» sono inserite le seguenti: «incenerimento o»;
o) all'articolo 237-octiesdecies, comma 5, dopo le parole: «ne da' comunicazione nel piu' breve tempo possibile» sono inserite le seguenti: «all'autorita' competente e»;
p) all'articolo 273, comma 5, all'alinea e alla lettera b), la parola: «2023» e' sostituita dalla seguente: «2022»;
q) all'articolo 275, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 271, commi 14 e 20, il gestore informa tempestivamente l'autorita' competente di qualsiasi violazione delle prescrizioni autorizzative»;
r) all'articolo 275, comma 6, le parole: «, individuata sulla base di detto consumo,» sono soppresse;
s) all'articolo 298-bis, introdotto dall'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il gestore delle installazioni e degli stabilimenti che producono biossido di titanio informa immediatamente l'autorita' competente in caso di violazione delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare la conformita' nel piu' breve tempo possibile.
1-ter. In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione, l'autorita' competente impone al gestore di adottare ogni misura complementare appropriata che ritiene necessaria per ripristinare la conformita', disponendo la sospensione dell'esercizio della parte interessata laddove la violazione determini un pericolo immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni serie e immediate sull'ambiente, finche' la conformita' non sia ripristinata con l'applicazione delle misure adottate ai sensi del presente comma e del comma 1-bis»;
t) all'articolo 298-bis, introdotto dall'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, al comma 3, le parole: «possono effettuare» sono sostituite dalla seguente: «effettuano»;
u) all'articolo 298-bis, introdotto dall'articolo 25, comma l, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Alle installazioni e agli stabilimenti che producono biossido di titanio si applicano le disposizioni dell'articolo 29-undecies»;
v) all'allegato 1 al titolo III-bis della parte quarta:
1) al paragrafo C, punto l:
1.1) e' premesso il seguente periodo: «Le misurazioni relative alla determinazione delle concentrazioni di inquinanti nell'atmosfera sono eseguite in modo rappresentativo.»;
1.2) alla lettera d):
1.2.1) al secondo capoverso sono aggiunti i seguenti periodi: «Il campionamento e l'analisi di tutte le sostanze inquinanti, ivi compresi le diossine e i furani, sono effettuati conformemente alle norme CEN. Se non sono disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualita' scientifica.»;
1.2.2) al terzo capoverso e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. I sistemi automatici sono sottoposti a controllo per mezzo di misurazioni parallele in base ai metodi di misurazione di riferimento almeno una volta all'anno.»;
1.2.3) al sesto capoverso, dopo il periodo: «Non piu' di 10 valori medi giornalieri all'anno possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo.» e' aggiunto il seguente: «I valori medi durante il periodo di campionamento e i valori medi in caso di misurazioni periodiche di HF, HC1 e SO2 sono determinati in fase di autorizzazione dall'autorita' competente, insieme con la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione da utilizzare per il controllo delle emissioni, secondo quanto previsto nel presente paragrafo C.»;
2) al paragrafo E, punto 1, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) le misurazioni relative alla determinazione delle concentrazioni di inquinanti nell'acqua sono eseguite in modo rappresentativo»;
z) al punto 1 del paragrafo C dell'allegato 2 al titolo III-bis della parte quarta:
1) e' premesso il seguente periodo: «Le misurazioni relative alla determinazione delle concentrazioni di inquinanti nell'atmosfera sono eseguite in modo rappresentativo.»;
2) alla lettera b):
2.1) al secondo capoverso sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il campionamento e l'analisi di tutte le sostanze inquinanti, ivi compresi le diossine e i furani, sono effettuati conformemente alle norme CEN. Se non sono disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualita' scientifica.»;
2.2) al terzo capoverso e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. I sistemi automatici sono sottoposti a controllo per mezzo di misurazioni parallele in base ai metodi di misurazione di riferimento almeno una volta all'anno.»;
2.3) all'ultimo capoverso e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I valori medi durante il periodo di campionamento e i valori medi in caso di misurazioni periodiche di HF, HC1 e SO2 sono determinati in fase di autorizzazione dall'autorita' competente, insieme con la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione da utilizzare per il controllo delle emissioni, secondo quanto previsto nel presente paragrafo C.»;
aa) alla parte I dell'allegato II alla parte quinta:
1) al punto 3.1, dopo le parole: «ossidi di azoto,» sono inserite le seguenti: «il monossido di carbonio,»;
2) al punto 4.4, le parole: «delle polveri» sono sostituite dalle seguenti: «degli ossidi di azoto»;
3) il punto 5.1 e' sostituito dal seguente:
«5.1. In caso di misurazioni continue, i valori limite di emissione indicati nella parte II, sezioni da 1 a 5, si considerano rispettati se la valutazione dei risultati evidenzia che, nelle ore operative, durante un anno civile:
nessun valore medio mensile convalidato supera i pertinenti valori limite, e
nessun valore medio giornaliero convalidato degli impianti nuovi supera i pertinenti valori limite,
nessun valore medio giornaliero convalidato degli impianti anteriori al 2002 e anteriori al 2013 supera il 110 per cento dei pertinenti valori limite,
il 95 per cento di tutti i valori medi orari convalidati nell'arco dell'anno non supera il 200 per cento dei pertinenti valori limite»;
4) il punto 5.3 e' soppresso;
bb) alla parte I dell'allegato III alla parte quinta, al punto 3.4, le parole: «In alternativa alle apparecchiature di cui al punto 3.2,» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di emissioni che, a valle dei dispositivi di abbattimento, presentano un flusso di massa di COV, espressi come carbonio organico totale, non superiore a 10 kg/h,».

Note all'art. 18:
L'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del citato
decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
"Art. 5. (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
(Omissis).
l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di
un impianto: la variazione delle caratteristiche o del
funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto,
dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che,
secondo l'autorita' competente, producano effetti negativi
e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In
particolare, con riferimento alla disciplina
dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna
attivita' per la quale l'allegato VIII indica valori di
soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che
dia luogo ad un incremento del valore di una delle
grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore
della soglia stessa;".
L'articolo 29-ter, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 152/2006, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
"Art. 29-ter. (Domanda di autorizzazione integrata
ambientale)
(Omissis).
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale
deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di
cui alle lettere da a) a m) del comma 1 e l'indicazione
delle informazioni che ad avviso del gestore non devono
essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale,
commerciale o personale, di tutela della proprieta'
intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute
nell'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, di
pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il
richiedente fornisce all'autorita' competente anche una
versione della domanda priva delle informazioni riservate,
ai fini dell'accessibilita' al pubblico.".
Le lettere da a) a m) del comma 1, dell'articolo
29-ter, del citato decreto legislativo n. 152/2006, cosi'
recitano:
"Art. 29-ter. (Domanda di autorizzazione integrata
ambientale)
1. Ai fini dell'esercizio delle nuove installazioni di
nuovi impianti, della modifica sostanziale e
dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle
installazioni esistenti alle disposizioni del presente
decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale di cui all'articolo 29-sexies. Fatto
salvo quanto disposto al comma 4 e ferme restando le
informazioni richieste dalla normativa concernente aria,
acqua, suolo e rumore, la domanda deve contenere le
seguenti informazioni:
a) descrizione dell'installazione e delle sue
attivita', specificandone tipo e portata;
b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle
sostanze e dell'energia usate o prodotte
dall'installazione;
c) descrizione delle fonti di emissione
dell'installazione;
d) descrizione dello stato del sito di ubicazione
dell'installazione;
e) descrizione del tipo e dell'entita' delle
prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto
ambientale nonche' un'identificazione degli effetti
significativi delle emissioni sull'ambiente;
f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche
di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni
dall'installazione oppure, qualora cio' non fosse
possibile, per ridurle;
g) descrizione delle misure di prevenzione, di
preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di
recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione;
h) descrizione delle misure previste per controllare le
emissioni nell'ambiente nonche' le attivita' di
autocontrollo e di controllo programmato che richiedono
l'intervento dell'ente responsabile degli accertamenti di
cui all'articolo 29-decies, comma 3;
i) descrizione delle principali alternative alla
tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in
esame dal gestore in forma sommaria;
l) descrizione delle altre misure previste per
ottemperare ai principi di cui all'articolo 6, comma 16;
m) se l'attivita' comporta l'utilizzo, la produzione o
lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della
possibilita' di contaminazione del suolo e delle acque
sotterrane nel sito dell'installazione, una relazione di
riferimento elaborata dal gestore prima della messa in
esercizio dell'installazione o prima del primo
aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale
l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorita'
competente esamina la relazione disponendo
nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove
ritenuto necessario ai fini della sua validazione,
ulteriori e specifici approfondimenti.".
L'articolo 29-quater, commi 2 e 13, del citato decreto
legislativo n. 152/2006, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
"Art. 29-quater. (Procedura per il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale)
(Omissis).
2. L'autorita' competente individua gli uffici presso i
quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il
procedimento, al fine della consultazione del pubblico.
Tale consultazione e' garantita anche mediante
pubblicazione sul sito internet dell'autorita' competente,
non appena sia ragionevolmente possibile, del progetto di
decisione, compreso il verbale conclusivo della conferenza
di servizi di cui al comma 5, del contenuto della
decisione, compresa una copia dell'autorizzazione e degli
eventuali successivi aggiornamenti, e con particolare
riferimento agli elementi di cui alle lettere b), e), f) e
g) del comma 13, nonche' delle proposte di riesame
pervenute dalle autorita' competenti in materia ambientale
ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, ovvero dal
sindaco ai sensi del comma 7 del presente articolo.
(Omissis).
13. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di
qualsiasi suo successivo aggiornamento, e' messa
tempestivamente a disposizione del pubblico, presso
l'ufficio di cui al comma 2. Presso il medesimo ufficio
sono inoltre rese disponibili:
a) informazioni relative alla partecipazione del
pubblico al procedimento;
b) i motivi su cui e' basata la decisione;
c) i risultati delle consultazioni condotte, anche
coinvolgendo altri Stati ai sensi dell'articolo 32-bis,
prima dell'adozione della decisione e una spiegazione della
modalita' con cui se ne e' tenuto conto nella decisione;
d) il titolo dei documenti di riferimento sulle BAT
pertinenti per l'installazione o l'attivita' interessati;
e) il metodo utilizzato per determinare le condizioni
di autorizzazione di cui all'articolo 29-sexies, ivi
compresi i valori limite di emissione, in relazione alle
migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione ivi
associati;
f) se e' concessa una deroga ai sensi dell'articolo
29-sexies, comma 10, i motivi specifici della deroga sulla
base dei criteri indicati in detto comma e le condizioni
imposte;
g) le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal
gestore, in applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 13,
al momento della cessazione definitiva delle attivita';
h) i risultati del controllo delle emissioni, richiesti
dalle condizioni di autorizzazione e in possesso
dell'autorita' competente.".
L'articolo 29-decies, comma 9, del citato decreto
legislativo n. 152/2006, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
"Art. 29-decies. (Rispetto delle condizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale).
(Omissis).
9. In caso di inosservanza delle prescrizioni
autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione,
ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure
di sicurezza di cui all'articolo 29-quattuordecies,
l'autorita' competente procede secondo la gravita' delle
infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale
devono essere eliminate le inosservanze, nonche' un termine
entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in
materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia,
devono essere applicate tutte le appropriate misure
provvisorie o complementari che l'autorita' competente
ritenga necessarie per ripristinare o garantire
provvisoriamente la conformita';
b) alla diffida e contestuale sospensione
dell'attivita' per un tempo determinato, ove si manifestino
situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la
salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui le
violazioni siano comunque reiterate piu' di due volte in un
anno. Decorso il tempo determinato contestualmente alla
diffida, la sospensione e' automaticamente prorogata,
finche' il gestore non dichiara di aver individuato e
risolto il problema che ha causato l'inottemperanza. La
sospensione e' inoltre automaticamente rinnovata a cura
dell'autorita' di controllo di cui al comma 3, alle
medesime condizioni e durata individuate contestualmente
alla diffida, se i controlli sul successivo esercizio non
confermano che e' stata ripristinata la conformita', almeno
in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo
immediato per la salute umana o per l'ambiente, avevano
determinato la precedente sospensione;
c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura
dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate
violazioni che determinino situazioni di pericolo o di
danno per l'ambiente;
d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui
l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di
autorizzazione.".
L'articolo 32-bis, del citato decreto legislativo n.
152/2006, come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
"Art. 32-bis. (Effetti transfrontalieri)
1. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto
possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente
di un altro Stato dell'Unione europea, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con
il Ministero degli affari esteri, comunica a tale Stato
membro i dati forniti ai sensi degli articoli 29-ter,
29-quater e 29-octies, nel momento stesso in cui sono messi
a disposizione del pubblico. Comunque tali dati devono
essere forniti ad uno Stato dell'Unione europea che ne
faccia richiesta, qualora ritenga di poter subire effetti
negativi e significativi sull'ambiente nel proprio
territorio. Nel caso in cui l'impianto non ricada
nell'ambito delle competenze statali, l'autorita'
competente, qualora constati che il funzionamento di un
impianto possa avere effetti negativi e significativi
sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea,
informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio che provvede ai predetti adempimenti.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio provvede, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, nel quadro dei rapporti bilaterali fra Stati,
affinche', nei casi di cui al comma 1, le domande siano
accessibili anche ai cittadini dello Stato eventualmente
interessato per un periodo di tempo adeguato che consenta
una presa di posizione prima della decisione dell'autorita'
competente.
2-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare provvede, attraverso il proprio sito
internet istituzionale, a rendere disponibili al pubblico
in modo appropriato le informazioni ricevute da altri Stati
dell'Unione europea, in attuazione degli obblighi recati
dall'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre
2010, circa le decisioni adottate in tali Stati su domande
presentate per l'esercizio di attivita' di cui all'allegato
VIII alla parte seconda del presente decreto.".
Le lettere b) e c), dell'articolo 237-ter, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 152/2006, come modificato
dalla presente legge, cosi' recitano:
"Art. 237-ter . Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si
definiscono:
b) 'impianto di incenerimento': qualsiasi unita' e
attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al
trattamento termico di rifiuti con o senza recupero del
calore prodotto dalla combustione, attraverso
l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonche'
altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la
pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a
condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano
successivamente incenerite. Nella nozione di impianto di
incenerimento si intendono compresi: il sito e tutte le
linee di incenerimento, nonche' i luoghi di ricezione dei
rifiuti in ingresso allo stabilimento, i luoghi di
stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i
sistemi di alimentazione in rifiuti, in combustibile
ausiliario e in aria di combustione, le caldaie, le
installazioni di trattamento degli scarichi gassosi, le
installazioni di trattamento o stoccaggio in loco dei
residui e delle acque reflue, i camini, i dispositivi ed i
sistemi di controllo delle operazioni di incenerimento, di
registrazione e monitoraggio delle condizioni di
incenerimento. Se per il trattamento termico dei rifiuti
sono utilizzati processi diversi dall'ossidazione, quali ad
esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al
plasma, l'impianto di incenerimento dei rifiuti include sia
il processo di trattamento termico che il successivo
processo di incenerimento;
c) 'impianto di coincenerimento': qualsiasi unita'
tecnica, fissa o mobile, la cui funzione principale
consiste nella produzione di energia o di materiali e che
utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o
in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai
fini dello smaltimento, mediante ossidazione dei rifiuti,
nonche' altri processi di trattamento termico, quali ad
esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al
plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal
trattamento siano successivamente incenerite. Nella nozione
di impianto di coincenerimento si intendono compresi: il
sito e l'intero impianto, compresi le linee di
coincenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo
stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di
pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei
rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di
combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di
trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle
acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di
coincenerimento, le apparecchiature di trattamento degli
effluenti gassosi, le installazioni di trattamento degli
scarichi gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di
controllo delle varie operazioni e di registrazione e
monitoraggio delle condizioni di coincenerimento. Se per il
trattamento termico dei rifiuti sono utilizzati processi
diversi dall'ossidazione, quali ad esempio la pirolisi, la
gassificazione o il processo al plasma, l'impianto di
coincenerimento dei rifiuti include sia il processo di
trattamento termico che il successivo processo di
coincenerimento. Se il coincenerimento dei rifiuti avviene
in modo che la funzione principale dell'impianto non
consista nella produzione di energia o di materiali, bensi'
nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei
rifiuti, l'impianto e' considerato un impianto di
incenerimento dei rifiuti ai sensi della lettera b);
L'articolo 237-sexsies del citato decreto legislativo
n. 152/2006, come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
"Art. 237-sexies. Contenuto dell'autorizzazione.
1. L'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio
degli impianti di incenerimento e coincenerimento deve in
ogni caso indicare esplicitamente:
a) un elenco di tutti i tipi di rifiuti che possono
essere trattati nell'impianto, individuati mediante il
riferimento ai relativi codici dell'elenco europeo dei
rifiuti, nonche' l'informazione sulla quantita' di ciascun
tipo di rifiuti autorizzati;
b) la capacita' nominale e il carico termico nominale
autorizzato dell'impianto;
c) i valori limite per le emissioni nell'atmosfera e
nell'acqua per ogni singolo inquinante;
d) le procedure e la frequenza di campionamento e
misurazione da utilizzare per rispettare le condizioni
fissate per il controllo delle emissioni, nonche' la
localizzazione dei punti di campionamento e misurazione;
e) il periodo massimo durante il quale, a causa di
disfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili
dei dispositivi di depurazione e di misurazione, le
emissioni nell'atmosfera e gli scarichi di acque reflue
possono superare i valori limite di emissione previsti;
f) i periodi massimi di tempo per l'avviamento e
l'arresto durante il quale non vengono alimentati rifiuti
come disposto all'articolo 237-octies, comma 11, del
presente Titolo e conseguentemente esclusi dal periodo di
effettivo funzionamento dell'impianto ai fini
dell'applicazione dell'Allegato 1, paragrafo A, punto 5, e
paragrafo C, punto 1;
g) le modalita' e la frequenza dei controlli
programmati per accertare il rispetto delle condizioni e
delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione medesima,
da effettuarsi, ove non diversamente disposto, da parte
delle agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell'ambiente, con oneri a carico del gestore;
h) il periodo che deve intercorrere tra la messa in
esercizio e la messa a regime dell'impianto. La messa in
esercizio deve essere comunicata all'autorita' competente
con un anticipo di almeno quindici giorni. L'autorizzazione
stabilisce altresi' la data entro cui devono essere
comunicati all'autorita' competente i dati relativi alle
emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia
controllata decorrente dalla messa a regime, e la durata di
tale periodo, nonche' il numero dei campionamenti da
realizzare.
2. In aggiunta alle prescrizioni di cui al comma 1,
l'autorizzazione rilasciata per un impianto di
incenerimento e di coincenerimento che utilizza rifiuti
pericolosi contiene:
a) un elenco delle quantita' ed i poteri calorifici
inferiori minimi e massimi delle diverse tipologie di
rifiuti pericolosi che possono essere trattati
nell'impianto;
b) i flussi di massa minimi e massimi di tali rifiuti
pericolosi, i loro valori calorifici minimi e massimi e il
loro contenuto massimo di policlorobifenile,
pentaclorofenolo, cloro, fluoro, zolfo, metalli pesanti e
altre sostanze inquinanti.
3. Per quanto concerne il coincenerimento dei propri
rifiuti nel luogo di produzione in caldaie a corteccia
utilizzate nelle industrie della pasta di legno e della
carta, l'autorizzazione e' subordinata almeno alle seguenti
condizioni:
a) devono essere adottate tecniche tali da assicurare
il rispetto dei valori limite di emissione fissati
nell'Allegato 1, paragrafo A, per il carbonio organico
totale;
b) le condizioni d'esercizio autorizzate non devono
dare luogo ad una maggior quantita' di residui o a residui
con un piu' elevato tenore di inquinanti organici rispetto
ai residui ottenibili applicando le prescrizioni di cui al
presente articolo.
3-bis. L'autorita' competente riesamina periodicamente
e aggiorna, ove necessario, le condizioni di
autorizzazione.".
L'articolo 237-nonies, del citato decreto legislativo
n. 152/2006, come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
"Art. 237-nonies. Modifica delle condizioni di
esercizio e modifica sostanziale dell'attivita'
1. Per determinate categorie di rifiuti o determinati
processi termici, l'autorita' competente puo', in sede di
autorizzazione, prevedere espressamente l'applicazione di
prescrizioni diverse da quelle riportate ai commi 2, 3, 4,
5 e 6 dell'articolo 237-octies, nonche', per quanto
riguarda la temperatura, di cui al comma 11 dell'articolo
237-octies, purche' nell'impianto di incenerimento e di
coincenerimento siano adottate tecniche tali da assicurare:
a) il rispetto dei valori limite di emissione fissati
nell'Allegato 1, parte A, per l'incenerimento e Allegato 2,
parte A, per il coincenerimento;
b) che le condizioni d'esercizio autorizzate non diano
luogo ad una maggior quantita' di residui o a residui con
un piu' elevato tenore di inquinanti organici rispetto ai
residui ottenibili applicando le prescrizioni di cui
all'articolo 237-octies.
1-bis. Per le emissioni di carbonio organico totale e
monossido di carbonio degli impianti di coincenerimento dei
rifiuti, autorizzati a modificare le condizioni di
esercizio, e' comunque assicurato il rispetto dei valori
limite di emissione fissati nell'Allegato 1, paragrafo A.
2. Le autorita' competenti comunicano Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
tutte le condizioni di esercizio autorizzate ai sensi del
presente articolo e i risultati delle verifiche effettuate
anche alla luce delle relazioni annuali di cui all'articolo
237-septiesdecies. Il Ministero provvede a comunicare alla
Commissione europea le informazioni ricevute nell'ambito
delle relazioni di cui all'articolo 29-terdecies.
3. Se un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un
impianto di coincenerimento dei rifiuti tratta
esclusivamente rifiuti non pericolosi, la modifica
dell'attivita' che comporti l'incenerimento o il
coincenerimento di rifiuti pericolosi e' considerata
sostanziale.".
L'articolo 237-terdecies, comma 8, del citato decreto
legislativo n. 152/2006, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
"Art. 237-terdecies. (Scarico di acque reflue).
(Omissis).
8. Al fine di verificare l'osservanza dei valori limite
di emissione stabiliti all'Allegato I, paragrafo D, per il
flusso di acque reflue provenienti dal processo di
depurazione degli effluenti gassosi, sono effettuati gli
opportuni calcoli di bilancio di massa per stabilire i
livelli di emissione che, nello scarico finale delle acque
reflue, possono essere attribuiti alla depurazione degli
effluenti gassosi dell'impianto di incenerimento o
coincenerimento.
L'articolo 237-octiesdecies, comma 5, del citato
decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
"Art. 237-octiesdecies. (Condizioni anomale di
funzionamento).
(Omissis).
5. Non appena si verificano le condizioni anomale di
cui ai commi 1 e 2, il gestore ne da' comunicazione nel
piu' breve tempo possibile all'autorita' competente e
all'autorita' di controllo. Analoga comunicazione viene
data non appena e' ripristinata la completa funzionalita'
dell'impianto.".
L'articolo 273, comma 5, del citato decreto legislativo
n. 152/2006, come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
"Art. 273. (Grandi impianti di combustione)
(Omissis).
5. L'autorizzazione puo' consentire che, nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2022, gli
impianti di combustione anteriori al 2002 con potenza
termica nominale totale non superiore a 200 MW siano in
esercizio senza rispettare i valori limite di emissione di
cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) almeno il 50 per cento della produzione di calore
utile dell'impianto, calcolata come media mobile su ciascun
periodo di cinque anni a partire dal quinto anno
antecedente l'autorizzazione, e' fornito ad una rete
pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di
acqua calda; il gestore e' tenuto a presentare
all'autorita' competente e, comunque, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, un
documento in cui e' indicata la percentuale di produzione
di calore utile dell'impianto destinata a tale fornitura;
b) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31
dicembre 2022 si applicano valori limite di emissione non
meno severi di quelli che l'impianto deve rispettare alla
data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'autorizzazione, del
presente titolo e del Titolo III-bis della Parte Seconda.".
L'articolo 275, del citato decreto legislativo n.
152/2006, come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
"Art. 275. (Emissioni di COV)
1. L'Allegato III alla parte quinta del presente
decreto stabilisce, relativamente alle emissioni di
composti organici volatili, i valori limite di emissione,
le modalita' di monitoraggio e di controllo delle
emissioni, i criteri per la valutazione della conformita'
dei valori misurati ai valori limite e le modalita' di
redazione del piano di gestione dei solventi. Le
disposizioni previste dal presente articolo per gli
stabilimenti si intendono riferite anche alle installazioni
soggette ad autorizzazione integrata ambientale. L'Allegato
III alla Parte Quinta indica i casi in cui le attivita'
degli stabilimenti esistenti di cui al comma 8 sono
soggette a valori limite e prescrizioni speciali.
2. Se nello stesso stabilimento sono esercitate,
mediante uno o piu' impianti o macchinari e sistemi non
fissi o operazioni manuali, una o piu' attivita'
individuate nella parte II dell'Allegato III alla parte
quinta del presente decreto le quali superano singolarmente
le soglie di consumo di solvente ivi stabilite, a ciascuna
di tali attivita' si applicano, secondo le modalita' di cui
al comma 7, i valori limite per le emissioni convogliate e
per le emissioni diffuse di cui al medesimo Allegato III,
parte III, oppure i valori limite di emissione totale di
cui a tale Allegato III, parti III e IV, nonche' le
prescrizioni ivi previste. Tale disposizione si applica
anche alle attivita' che, nello stesso stabilimento, sono
direttamente collegate e tecnicamente connesse alle
attivita' individuate nel suddetto Allegato III, parte II,
e che possono influire sulle emissioni di COV. Il
superamento delle soglie di consumo di solvente e' valutato
con riferimento al consumo massimo teorico di solvente. Le
attivita' di cui alla parte II dell'Allegato III alla parte
quinta del presente decreto comprendono la pulizia delle
apparecchiature e non comprendono la pulizia dei prodotti,
fatte salve le diverse disposizioni ivi previste.
3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, i valori
limite per le emissioni convogliate si applicano a ciascun
impianto che produce tali emissioni ed i valori limite per
le emissioni diffuse si applicano alla somma delle
emissioni non convogliate di tutti gli impianti, di tutti i
macchinari e sistemi non fissi e di tutte le operazioni.
4. Il gestore che intende effettuare le attivita' di
cui al comma 2 presenta all'autorita' competente una
domanda di autorizzazione dello stabilimento ai sensi
dell'articolo 269 o, ricorrendone i presupposti, una
domanda di adesione ai sensi dell'articolo 272, comma 3, o
una domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi
dell'articolo 29-ter, in conformita' a quanto previsto al
presente articolo e all'Allegato III alla Parte Quinta. In
aggiunta ai casi previsti dall'articolo 269, comma 8, la
domanda di autorizzazione deve essere presentata anche dal
gestore dello stabilimento in cui sono esercitate delle
attivita' che, a seguito di una modifica del consumo
massimo teorico di solvente, rientrano tra quelle di cui al
comma 2.
5. L'autorizzazione stabilisce, sulla base dei commi 2
e 7, i valori limite di emissione e le prescrizioni che
devono essere rispettati. Per la captazione e il
convogliamento si applica l'articolo 270. Sono inoltre
previste le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le
emissioni di COV durante le operazioni di avviamento e di
arresto. Le autorizzazioni, incluse quelle rilasciate in
sede di rinnovo ai sensi dell'articolo 281, assicurano che
tali valori limite e prescrizioni si applichino a tutte le
attivita' di cui al comma 2 e che i valori limite e le
prescrizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 si
possano applicare soltanto alle attivita' degli
stabilimenti esistenti.
5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
271, commi 14 e 20, il gestore informa tempestivamente
l'autorita' competente di qualsiasi violazione delle
prescrizioni autorizzative.
6. L'autorizzazione indica il consumo massimo teorico
di solvente e l'emissione totale annua conseguente
all'applicazione dei valori limite di cui al comma 2,
nonche' la periodicita' dell'aggiornamento del piano di
gestione di cui alla parte V dell'Allegato III alla parte
quinta del presente decreto.
7. Il rispetto dei valori limite di emissione previsti
dal comma 2 e' assicurato mediante l'applicazione delle
migliori tecniche disponibili e, in particolare,
utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di
solventi organici, ottimizzando l'esercizio e la gestione
delle attivita' e, ove necessario, installando idonei
dispositivi di abbattimento, in modo da minimizzare le
emissioni di composti organici volatili.
8. Si considerano esistenti, ai fini del presente
articolo, gli stabilimenti che al 1° aprile 2001 erano in
esercizio in base agli atti autorizzativi all'epoca
previsti o per i quali e' stata presentata una domanda
completa di autorizzazione prima di tale data ove lo
stabilimento sia stato messo in funzione entro il 1° aprile
2002. Si considerano nuovi gli altri stabilimenti. Ai fini
dell'applicazione degli articoli 270, 271 e 281 gli
stabilimenti previsti dal presente articolo, escluse le
installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata
ambientale, si considerano anteriori al 1988, anteriori al
2006 e nuovi sulla base delle definizioni previste
dall'articolo 268.
9.
10. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate prima
del 13 marzo 2004 che conseguono un maggiore contenimento
delle emissioni di composti organici volatili rispetto a
quello ottenibile con l'applicazione delle indicazioni di
cui alle parti III e IV dell'Allegato III alla parte quinta
del presente decreto. In tal caso rimangono validi i metodi
di campionamento e di analisi precedentemente in uso. E'
fatta salva la facolta' del gestore di chiedere
all'autorita' competente di rivedere dette autorizzazioni
sulla base delle disposizioni della parte quinta del
presente decreto.
11. In caso di modifiche sostanziali di attivita'
svolte negli stabilimenti esistenti l'autorizzazione
dispone che le attivita' oggetto di modifica sostanziale:
a) siano soggette alle prescrizioni relative alle
attivita' degli stabilimenti nuovi;
b) siano soggette alle prescrizioni relative alle
attivita' degli stabilimenti esistenti se le emissioni
totali di tutte le attivita' svolte nello stabilimento non
superano quelle che si producono in caso di applicazione
della lettera a).
12. Se il gestore comprova all'autorita' competente
che, pur utilizzando la migliore tecnica disponibile, non
e' possibile, per uno specifico stabilimento, rispettare il
valore limite per le emissioni diffuse, tale autorita' puo'
autorizzare deroghe a detto valore limite, purche' cio' non
comporti rischi per la salute umana o per l'ambiente e
purche' le migliori tecniche disponibili siano comunque
applicate.
13. Nei casi previsti nella parte III dell'Allegato III
alla parte quinta del presente decreto, l'autorita'
competente puo' esentare il gestore dall'applicazione delle
prescrizioni ivi stabilite se le emissioni non possono
essere convogliate ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2.
In tal caso si applica quanto previsto dalla parte IV
dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto,
salvo il gestore comprovi all'autorita' competente che il
rispetto di detto Allegato non e', nel caso di specie,
tecnicamente ed economicamente fattibile e che l'impianto
utilizza la migliore tecnica disponibile.
14. L'autorita' competente comunica al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nella relazione di cui al comma 18, le deroghe autorizzate
ai sensi dei commi 12 e 13.
15. Se due o piu' attivita' effettuate nello stesso
stabilimento superano singolarmente le soglie di cui al
comma 2, l'autorita' competente puo':
a) applicare i valori limite previsti da tale comma a
ciascuna singola attivita'; o
b) applicare un valore di emissione totale, riferito
alla somma delle emissioni di tali attivita', non superiore
a quello che si avrebbe applicando quanto previsto dalla
lettera a); la presente opzione non si estende alle
emissioni delle sostanze indicate nel comma 17.
16.
17. La parte I dell'Allegato III alla parte quinta del
presente decreto stabilisce appositi valori limite di
emissione per le sostanze caratterizzate da particolari
rischi per la salute e l'ambiente.
18. Le autorita' competenti trasmettono al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
ogni tre anni ed entro il 30 aprile, a partire dal 2005,
una relazione relativa all'applicazione del presente
articolo, in conformita' a quanto previsto dalla decisione
della Commissione europea 2010/681/UE del 9 novembre 2010.
Copia della relazione e' inviata dalle autorita' competenti
alla regione o alla provincia autonoma. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
invia tali informazioni alla Commissione europea.
18-bis. Con apposito decreto, da adottare ai sensi
dell'articolo 281, comma 6, si provvede ad inserire
all'Allegato III alla Parte Quinta una specifica disciplina
delle attivita' di relazione e di comunicazione alla
Commissione europea in merito all'applicazione del presente
articolo, in conformita' ai provvedimenti comunitari di
attuazione dell'articolo 72 della direttiva 2010/75/UE. Il
comma 18 non trova applicazione a decorrere dalla data
prevista dal predetto decreto.
19.
20. I gestori degli stabilimenti costituiti da uno o
piu' impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti
e di pellami, escluse le pellicce, e delle
pulitintolavanderie a ciclo chiuso, per i quali l'autorita'
competente non abbia adottato autorizzazioni di carattere
generale, comunicano a tali autorita' di aderire
all'autorizzazione di cui alla parte VII dell'Allegato III
alla parte quinta del presente decreto. E' fatto salvo il
potere delle medesime autorita' di adottare successivamente
nuove autorizzazioni di carattere generale, ai sensi
dell'articolo 272, l'obbligatoria adesione alle quali
comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di
quella prevista dalla parte VII dell'Allegato III alla
parte quinta del presente decreto relativamente al
territorio a cui tali nuove autorizzazioni si riferiscono.
A tali attivita' non si applicano le prescrizioni della
parte I, paragrafo 3, punti 3.2, 3.3 e 3.4 dell'Allegato
III alla parte quinta del presente decreto.
21. Costituisce modifica sostanziale, ai sensi del
presente articolo:
a) per le attivita' di ridotte dimensioni, una modifica
del consumo massimo teorico di solventi che comporta un
aumento delle emissioni di composti organici volatili
superiore al venticinque per cento;
b) per tutte le altre attivita', una modifica del
consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento
delle emissioni di composti organici volatili superiore al
dieci per cento;
c) qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorita'
competente, potrebbe avere effetti negativi significativi
sulla salute umana o sull'ambiente;
d) qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di
solventi che comporti la variazione dei valori limite
applicabili.
22. Per attivita' di ridotte dimensioni, ai sensi del
comma 21, si intendono le attivita' di cui alla parte III,
punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 o 17 dell'Allegato III alla
parte quinta del presente decreto aventi un consumo massimo
teorico di solventi inferiore o uguale alla piu' bassa tra
le soglie di consumo ivi indicate in terza colonna e le
altre attivita' di cui alla parte III del medesimo Allegato
III aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore
a 10 tonnellate l'anno.".
L'articolo 298-bis, del citato decreto legislativo n.
152/2006, come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
"Art. 298-bis. (Disposizioni particolari per
installazioni e stabilimenti che producono biossido di
titanio e solfati di calcio)
1. Sono vietati, con riferimento alle sostanze relative
ai processi di produzione di biossido di titanio,
l'immersione, l'iniezione e lo scarico in qualsiasi corpo
d'acqua e nel mare dei seguenti rifiuti:
a) rifiuti solidi, in particolare i residui insolubili
del minerale che non vengono attaccati dall'acido solforico
o dal cloro nel procedimento di fabbricazione; il vetriolo
verde, ossia il solfato ferroso cristallizzato (FeSO4H2O; i
cloruri metallici e idrossidi metallici (stanze di
filtrazione) provenienti in forma solida dalla
fabbricazione del tetracloruro di titanio; i residui di
coke provenienti dalla fabbricazione del tetracloruro di
titanio;
b) le acque madri provenienti dalla fase di filtrazione
successiva all'idrolisi della soluzione di solfato di 1
titanio e da installazioni che utilizzano il procedimento
al solfato; sono compresi i rifiuti acidi associati a tali
acque madri, contenenti complessivamente piu' dello 0,5 per
cento di acido solforico libero nonche' vari metalli
pesanti; sono e comprese le acque madri che sono state
diluite fino a contenere lo 0,5 per cento o meno di acido
solforico libero;
c) i rifiuti provenienti da installazioni che
utilizzano il procedimento con cloruro, contenenti piu'
dello 0,5 per cento di acido cloridrico, nonche' vari
metalli pesanti; sono compresi i rifiuti acidi che sono
stati diluiti fino a contenere lo 0,5 per cento o meno di
acido cloridrico libero;
d) i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi
ottenuti dal trattamento (concentrazione o
neutralizzazione) dei rifiuti di cui alle lettere b) e c) e
contenenti vari metalli pesanti; sono esclusi i rifiuti
neutralizzati e filtrati o decantati che contengono metalli
pesanti solo in tracce e che, prima di qualsiasi
diluizione, hanno un valore di pH superiore a 5,5.
1-bis. Il gestore delle installazioni e degli
stabilimenti che producono biossido di titanio informa
immediatamente l'autorita' competente in caso di violazione
delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo
le misure necessarie a ripristinare la conformita' nel piu'
breve tempo possibile.
1-ter. In caso di violazione delle condizioni di
autorizzazione, l'autorita' competente impone al gestore di
adottare ogni misura complementare appropriata che ritiene
necessaria per ripristinare la conformita', disponendo la
sospensione dell'esercizio della parte interessata laddove
la violazione determini un pericolo immediato per la salute
umana o minacci di provocare ripercussioni serie e
immediate sull'ambiente, finche' la conformita' non sia
ripristinata con l'applicazione delle misure adottate ai
sensi del presente comma e del comma 1-bis.
2. Per le installazioni e gli stabilimenti che
producono biossido di titanio, le emissioni nelle acque e
nell'atmosfera devono rispettare i valori limite di
emissione previsti all'Allegato I, parti 1 e 2, alla Parte
Quinta-bis. Le autorizzazioni prevedono inoltre opportune
misure per prevenire l'emissione di aerosol acidi dalle
installazioni.
3. Le autorita' competenti per il controllo effettuano
ispezioni e prelievi di campioni 3.relativamente alla
emissioni nelle acque, alle emissioni nell'atmosfera, agli
stoccaggi ed alle lavorazioni presso le installazioni e gli
stabilimenti che producono biossido di titanio. Tale
controllo comprende almeno il controllo delle emissioni di
cui all'Allegato I, Parte 3.3, alla Parte Quinta-bis. Il
controllo e' effettuato conformemente alle norme CEN
oppure, se non sono disponibili norme CEN, conformemente a
norme ISO, nazionali o internazionali che assicurino dati
equivalenti sotto il profilo della qualita' scientifica.
3-bis. Alle installazioni e agli stabilimenti che
producono biossido di titanio si applicano le disposizioni
dell'articolo 29-undecies.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare integra la relazione di cui
all'articolo 29-terdecies, comma 2, con i dati relativi
all'attuazione del presente articolo, secondo le modalita'
fissate dalla normativa comunitaria e sulla base di
rapporti di cui al comma 5 che le regioni e le province
autonome forniscono entro il 30 aprile di ogni anno.
5. Il rapporto di cui al comma 4, elaborato sulla base
dei controlli di cui al comma 3 e dei dati di cui al comma
6, deve contenere almeno, con riferimento a ciascuna
risorsa ambientale interessata, le seguenti informazioni:
a) una descrizione del luogo di campionamento e delle
sue caratteristiche permanenti, unitamente ad altre notizie
di tipo amministrativo e geografico;
b) l'indicazione dei metodi di campionamento e analisi
usati;
c) i risultati delle analisi;
d) le modifiche apportate alla frequenza di
campionamento e di analisi ed al luogo di campionamento.
6. I gestori delle installazioni e degli stabilimenti
che producono biossido di titanio trasmettono alle regioni
e alla province autonome, entro il 31 marzo di ogni anno,
una relazione contenente i dati necessari per il rapporto
di cui al comma 5 con riferimento alle emissioni, agli
stoccaggi e alle lavorazioni di cui al comma 3, indicando
anche la tipologia e sui quantitativi di rifiuti prodotti
e/o scaricati o stoccati nell'anno civile precedente.
6-bis. Fatto salvo quanto disposto dal decreto del
Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88
del 16 aprile 1998, l'autorita' competente, in sede di
valutazione di compatibilita' ambientale, puo' non
applicare i valori di concentrazione soglia di
contaminazione, indicati nella tabella 1 dell'allegato 5 al
titolo V della parte quarta del presente decreto, agli
analiti presenti nei solfati di calcio, ottenuti da
neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose
generati da lavorazioni industriali, utilizzati
nell'attivita' di recupero ambientale, qualora sia
dimostrata, secondo le metodiche previste dal citato
decreto ministeriale, l'assenza di cedibilita' dei suddetti
analiti.
6-ter. Fatto salvo l'obbligo di sottoporre i solfati di
calcio destinati all'attivita' di recupero ambientale a
test di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui
all'allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 5
febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72
alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998,
l'autorita' competente, nell'autorizzare l'utilizzo dei
solfati di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti
acide liquide o gassose generati da lavorazioni
industriali, nell'attivita' di recupero ambientale, puo'
derogare, sulla base delle caratteristiche del sito, alle
concentrazioni limite di cloruri di cui al citato allegato
3, qualora tale deroga non costituisca un pericolo per la
salute dell'uomo e non rechi pregiudizio all'ambiente.".
L'articolo 29-undecies, del citato decreto legislativo
n. 152/2006, cosi' recita:
"Art. 29-undecies. (Incidenti o imprevisti)
1. Fatta salva la disciplina relativa alla
responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e
riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o
eventi imprevisti che incidano in modo significativo
sull'ambiente, il gestore informa immediatamente
l'autorita' competente e l'ente responsabile degli
accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e
adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze
ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o
eventi imprevisti, informandone l'autorita' competente.
2. In esito alle informative di cui al comma 1,
l'autorita' competente puo' diffidare il gestore affinche'
adotti ogni misura complementare appropriata che
l'autorita' stessa, anche su proposta dell'ente
responsabile degli accertamenti o delle amministrazioni
competenti in materia ambientale territorialmente
competenti, ritenga necessaria per limitare le conseguenze
ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o
imprevisti. La mancata adozione di tali misure
complementari da parte del gestore nei tempi stabiliti
dall'autorita' competente e' sanzionata ai sensi
dell'articolo 29-quattuordecies, commi 1 o 2.
3. L'autorizzazione puo' meglio specificare tempi,
modalita' e destinatari delle informative di cui al comma
1, fermo restando il termine massimo di otto ore, di cui
all'articolo 271, comma 14, nel caso in cui un guasto non
permetta di garantire il rispetto dei valori limite di
emissione in aria.".
 
Art. 19
Adeguamento della normativa nazionale alla comunicazione 2014/C
200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore
dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di
energia elettrica. Decisione C(2017) 3406 della Commissione

1. Nell'ambito dell'adeguamento di cui al presente articolo e al fine di assicurare una reale riduzione degli oneri tariffari sul consumo di energia elettrica, le risorse derivanti dal minor fabbisogno economico relativo alla componente A3 per gli anni 2018, 2019 e 2020 rispetto all'anno 2016 sono destinate, dal 1° gennaio 2018 e nella misura minima del 50 per cento, alla riduzione diretta delle tariffe elettriche degli utenti che sostengono gli oneri connessi all'attuazione delle misure di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione del presente comma.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020», e alla decisione della Commissione europea C(2017) 3406, del 23 maggio 2017, con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorsi i quali essi possono essere comunque adottati, sono ridefinite le imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le medesime imprese. Con gli stessi decreti sono definiti criteri e modalita' con cui l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede all'attuazione della misura e del piano di adeguamento, per gli ambiti di competenza.
3. Con i decreti di cui al comma 2, le agevolazioni sono definite in modo progressivo per classi di intensita' di consumo elettrico calcolata sul fatturato dell'impresa, purche' nel rispetto dei livelli di contribuzione minima stabiliti dalla comunicazione della Commissione europea di cui al comma 2, applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica a livello settoriale o, qualora tali parametri non siano disponibili, utilizzando la media aritmetica del consumo dell'impresa calcolata sugli ultimi tre anni, nonche' tenendo eventualmente conto dell'intensita' degli scambi a livello internazionale definita a livello settoriale. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresi' definite le modalita' di applicazione della clausola sul valore aggiunto lordo (VAL) di cui ai punti 189 e 190 della medesima comunicazione.
4. Restano fermi gli obblighi di effettuazione della diagnosi energetica di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, per le imprese a forte consumo di energia elettrica.
5. All'articolo 1, comma 3-ter; del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico, applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici, almeno in parte ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarita' degli oneri rispetto alla tariffa».
6. Fino alla data di entrata in vigore della riforma della struttura delle componenti tariffarie di cui all'articolo 1, comma 3-ter, lettera b), del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, come sostituita dal comma 5 del presente articolo, gli effetti dell'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si intendono limitati alla sola componente compensativa. Per gli oneri generali di sistema continua ad applicarsi quanto previsto dal regime tariffario speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 11-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
7. All'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il regime tariffario speciale al consumo della societa' RFI-Rete ferroviaria italiana Spa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, e' applicato a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai servizi di trasporto ferroviari eserciti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale della societa' RFI, con esclusione dei servizi di trasporto di passeggeri effettuati sulle linee appositamente costruite per l'alta velocita' e alimentate a 25 kV in corrente alternata»;
b) il comma 2 sostituito dal seguente:
«2. La componente tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime tariffario speciale di cui al comma 1, e' ridotta, sulla parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh, di un importo fino a un massimo di 80 milioni di euro. I consumi elettrici rilevanti ai fini della determinazione della componente tariffaria compensativa sono calcolati sulla base del numero di treni per chilometro elettrico rilevato dalla societa' RFI».

Note all'art. 19:
La comunicazione della Commissione europea 2014/C
200/01, del 28 giugno 2014 (Disciplina in materia di aiuti
di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020)
e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
serie C 200 del 28 giugno 2014.
La decisione della Commissione europea C(2017) 3406,
del 23 maggio 2017, relativa al caso State Aid SA. 38635
(2014/NN) - Italy - Reductions of the renewable and
cogeneration surcharge for electro-intensive users in Italy
e' pubblicata sul sito internet della Commissione europea,
Direzione generale concorrenza, in data 15 giugno 2017.
L'articolo 39, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
(Misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147 e
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, cosi' recita:
"Art. 39. (Criteri di revisione del sistema delle
accise sull'elettricita' e sui prodotti energetici e degli
oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte
consumo di energia; regimi tariffari speciali per i grandi
consumatori industriali di energia elettrica)
1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, sono
definite, in applicazione dell'articolo 17 della Direttiva
2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, le imprese a
forte consumo di energia, in base a requisiti e parametri
relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo
dell'energia sul valore dell'attivita' d'impresa.
2. I decreti di cui al comma 1 sono finalizzati alla
successiva determinazione di un sistema di aliquote di
accisa sull'elettricita' e sui prodotti energetici
impiegati come combustibili rispondente a principi di
semplificazione ed equita', nel rispetto delle condizioni
poste dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27
ottobre 2003, che assicuri l'invarianza del gettito
tributario e non determini, comunque, nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
3. I corrispettivi a copertura degli oneri generali di
sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi
oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro 60
giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma
1, in modo da tener conto della definizione di imprese a
forte consumo di energia contenuta nei decreti di cui al
medesimo comma 1 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma
2, secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico.
Dalla data di entrata in vigore della rideterminazione e'
conseguentemente abrogato l'ultimo periodo del comma 11
dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79.
4. In attuazione dell'articolo 3, comma 13-bis, del
decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con
modificazioni in legge n. 44 del 26 aprile 2012, e
limitatamente ai periodi individuati dalla medesima norma,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta i
provvedimenti necessari a garantire che la componente
tariffaria compensativa riconosciuta ai soggetti di cui
alla citata norma, successivamente al loro passaggio al
libero mercato dell'energia elettrica, non risulti
inferiore a quella che sarebbe stata riconosciuta in caso
di permanenza sul mercato vincolato. Restano salvi gli
effetti delle decisioni della Commissione europea in
materia.".
L'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio
2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza energetica, che modifica le direttive
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e
2006/32/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio
2014, n. 165, cosi' recita:
"Art. 8. (Diagnosi energetiche e sistemi di gestione
dell'energia)
(Omissis).
3. Le imprese a forte consumo di energia che ricadono
nel campo di applicazione dell'articolo 39, comma 1 o comma
3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono
tenute, ad eseguire le diagnosi di cui al comma 1, con le
medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione
e a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli
interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse
o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi
alle norme ISO 50001.".
L'articolo 1, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3
(Misure urgenti per garantire la sicurezza di
approvvigionamento di energia elettrica nelle isole
maggiori), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio
2010, n. 20, e convertito, con modificazioni, dalla legge
22 marzo 2010, n. 41, come modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
"Art. 1. Garanzia di sicurezza del sistema elettrico
nazionale nelle isole maggiori
1. E' istituito per il triennio 2010, 2011 e 2012, un
nuovo servizio per la sicurezza, esclusivamente reso sul
territorio di Sicilia e di Sardegna, che garantisca, con la
massima disponibilita', affidabilita' e continuita', la
possibilita' di ridurre la domanda elettrica nelle citate
isole, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla
societa' Terna S.p.a. in ragione delle esigenze di gestione
del sistema elettrico nazionale.
2. Autorita' per l'energia elettrica e il gas con
propri provvedimenti, sentito il Ministero dello sviluppo
economico che agisce in forza delle attribuzioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, definisce le condizioni del servizio di cui al
comma 1 sulla base dei seguenti principi e criteri:
a) i soggetti che prestano il servizio sono i clienti
finali, con potenza disponibile alla riduzione istantanea
non inferiore ad una soglia standard per sito di consumo
che consenta la riduzione istantanea ed efficace del carico
con parametri minimi di disponibilita', affidabilita' e
continuita' comunicati da Terna; tali soggetti sono
selezionati tramite procedura concorrenziale;
b) i clienti finali selezionati non possono recedere
dall'obbligo di fornire il servizio per l'intero periodo
triennale, pena la corresponsione di una penale
proporzionata alla durata del periodo di mancato
adempimento dell'obbligo qualora l'inadempimento intervenga
nei primi 15 mesi di prestazione del servizio e comunque
non superiore all'intero corrispettivo annuale di cui alla
lettera c);
c) il prezzo del nuovo servizio non e' superiore al
doppio del prezzo di cui alla deliberazione della medesima
Autorita' 15 dicembre 2006, n. 289/06, previsto per il
servizio di interrompibilita' istantanea;
d) le quantita' massime richieste tramite procedura
concorrenziale sono rispettivamente pari a 500 MW in
Sicilia e 500 MW in Sardegna
3. In ogni sito di consumo, il servizio di cui al
presente articolo puo' essere prestato unicamente per quote
di potenza non impegnate:
a) in qualsiasi altro servizio remunerato volto alla
sicurezza del sistema elettrico;
b) in ogni altra prestazione che ne possa impedire o
limitare il pieno adempimento.
3-bis. I soggetti che prestano il servizio di cui al
presente articolo non possono altresi' avvalersi, per le
medesime quote di potenza, delle misure di cui all'articolo
32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99,
limitatamente al periodo in cui gli stessi si avvalgono
delle misure previste dal presente articolo e ferma
restando la titolarita', ai sensi della medesima
disposizione, delle eventuali assegnazioni ottenute o
successivamente incrementate, anche ai sensi dell'articolo
2, del presente decreto.
3-ter. Per esigenze di sicurezza nelle isole maggiori,
il servizio di cui al comma 1 e' prorogato, relativamente
alle utenze elettriche, fino al 31 dicembre 2017.
L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico provvede:
a) ad aggiornare le condizioni del servizio per il
nuovo biennio, per quantita' massime pari a 400 MW in
Sardegna e 200 MW in Sicilia e con l'assegnazione diretta
di una valorizzazione annua del servizio stesso pari a
170.000 Euro/MW;
b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in
tutto il territorio nazionale, la struttura delle
componenti tariffarie relative agli oneri generali di
sistema elettrico, applicate ai clienti dei servizi
elettrici per usi diversi da quelli domestici, almeno in
parte ai criteri che governano la tariffa di rete per i
servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore
alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi
livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre
che della diversa natura e delle peculiarita' degli oneri
rispetto alla tariffa.".
L'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91
(Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia
scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe
elettriche, nonche' per la definizione immediata di
adempimenti derivanti dalla normativa europea), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144 e
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116, come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 29. (Rimodulazione del sistema tariffario
elettrico delle Ferrovie dello Stato)
1. Il regime tariffario speciale al consumo della
societa' RFI-Rete ferroviaria italiana Spa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.
730, e' applicato a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai
servizi di trasporto ferroviari eserciti
sull'infrastruttura ferroviaria nazionale della societa'
RFI, con esclusione dei servizi di trasporto di passeggeri
effettuati sulle linee appositamente costruite per l'alta
velocita' e alimentate a 25 kV in corrente alternata.
2. La componente tariffaria compensativa annua,
riconosciuta in attuazione del regime tariffario speciale
di cui al comma 1, e' ridotta, sulla parte eccedente il
quantitativo di 3300 GWh, di un importo fino a un massimo
di 80 milioni di euro. I consumi elettrici rilevanti ai
fini della determinazione della componente tariffaria
compensativa sono calcolati sulla base del numero di treni
per chilometro elettrico rilevato dalla societa' RFI.
3. E' fatto divieto di traslare i maggiori oneri
derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo sui prezzi e sui pedaggi praticati
nell'ambito del servizio universale e del trasporto
ferroviario delle merci. La definizione dei pedaggi per
l'uso dell'infrastruttura ferroviaria non rientranti nel
servizio universale e nel trasporto ferroviario delle merci
tiene conto dei maggiori costi di gestione derivanti dalle
disposizioni del presente articolo secondo un criterio di
gradualita' valido per il primo triennio, in misura non
superiore al 50 per cento nell'anno 2015, non superiore al
70 per cento nell'anno 2016 e all'80 per cento nell'anno
2017. L'Autorita' per i trasporti vigila sull'osservanza
delle disposizioni di cui al primo periodo, anche mediante
accertamenti a campione, e sulla corretta applicazione
della norma sul mercato.".
Il D.P.R. 22 maggio1963, n. 730, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° giugno 1963, n. 144, reca "Norme
relative al trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia
Elettrica delle attivita' elettriche esercitate
direttamente dall'Amministrazione delle ferrovie dello
Stato ed alla fornitura dell'energia alla stessa
Amministrazione.".
I commi 11 e 11-bis, dell'articolo 11 del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del
Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo
2005, n. 62 e convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, cosi' recitano:
"Art. 11. Sostegno e garanzia dell'attivita' produttiva
(Omissis).
11. Al fine di consentire lo sviluppo e la
ristrutturazione produttiva delle imprese interessate,
l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le
forniture di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma
1, lettera c), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003,
n. 83, viene prorogata a tutto l'anno 2010 alle condizioni
tariffarie di cui al 31 dicembre 2004.
11-bis. La disposizione di cui al comma 11 non trova
applicazione con riferimento al regime, gia' senza limiti
temporali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, che continua ad
applicarsi alle condizioni in essere al 31 dicembre 2004
fatti salvi eventuali adeguamenti da apportarsi attraverso
lo strumento convenzionale di cui all'articolo 4 del citato
decreto del Presidente della Repubblica.".
 
Art. 20
Adeguamento della normativa nazionale alla comunicazione 2014/C
200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore
dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Sostegno alla produzione di
energia da fonti rinnovabili

1. Allo scopo di proseguire la politica di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in conformita' a quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020», all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale fino a un valore, da stabilire con i decreti di cui al comma 5, differenziato sulla base delle caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili, comunque non superiore a 5 MW elettrici per gli impianti eolici e a 1 MW elettrico per gli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili, ha diritto a un incentivo stabilito sulla base dei seguenti criteri:
a) l'incentivo e' diversificato per fonte e per scaglioni di potenza, al fine di favorire la riduzione dei costi;
b) l'incentivo riconosciuto e' quello applicabile alla data di entrata in esercizio sulla base del comma 5»;
b) al comma 4, lettera c), le parole: «a un contingente di potenza da installare per ciascuna fonte o tipologia di impianto» sono sostituite dalle seguenti: «a contingenti di potenza, anche riferiti a piu' tecnologie e specifiche categorie di interventi».

Note all'art. 20:
L'articolo 24 del decreto legislativo n. 28/2011
(Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71, come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
"Art. 24. Meccanismi di incentivazione
1. La produzione di energia elettrica da impianti
alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo
il 31 dicembre 2012 e' incentivata tramite gli strumenti e
sulla base dei criteri generali di cui al comma 2 e dei
criteri specifici di cui ai commi 3 e 4. La salvaguardia
delle produzioni non incentivate e' effettuata con gli
strumenti di cui al comma 8.
2. La produzione di energia elettrica dagli impianti di
cui al comma 1 e' incentivata sulla base dei seguenti
criteri generali:
a) l'incentivo ha lo scopo di assicurare una equa
remunerazione dei costi di investimento ed esercizio;
b) il periodo di diritto all'incentivo e' pari alla
vita media utile convenzionale delle specifiche tipologie
di impianto e decorre dalla data di entrata in esercizio
dello stesso;
c) l'incentivo resta costante per tutto il periodo di
diritto e puo' tener conto del valore economico
dell'energia prodotta;
d) gli incentivi sono assegnati tramite contratti di
diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile
dell'impianto, sulla base di un contratto-tipo definito
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti
di cui al comma 5;
e) fatto salvo quanto previsto dalla lettera i) del
presente comma e dalla lettera c) del comma 5, l'incentivo
e' attribuito esclusivamente alla produzione da nuovi
impianti, ivi inclusi quelli realizzati a seguito di
integrale ricostruzione, da impianti ripotenziati,
limitatamente alla producibilita' aggiuntiva, e da centrali
ibride, limitatamente alla quota di energia prodotta da
fonti rinnovabili;
f) l'incentivo assegnato all'energia prodotta da
impianti solari fotovoltaici e' superiore per gli impianti
ad alta concentrazione (400 soli) e tiene conto del maggior
rapporto tra energia prodotta e superficie utilizzata;
g) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili
l'incentivo tiene conto della tracciabilita' e della
provenienza della materia prima, nonche' dell'esigenza di
destinare prioritariamente:
i. le biomasse legnose trattate per via esclusivamente
meccanica all'utilizzo termico;
ii. i bioliquidi sostenibili all'utilizzo per i
trasporti;
iii. il biometano all'immissione nella rete del gas
naturale e all'utilizzo nei trasporti;
h) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, in
aggiunta ai criteri di cui alla lettera g), l'incentivo e'
finalizzato a promuovere:
i. l'uso efficiente di rifiuti e sottoprodotti, di
biogas da reflui zootecnici o da sottoprodotti delle
attivita' agricole, agro-alimentari, agro-industriali, di
allevamento e forestali, di prodotti ottenuti da
coltivazioni dedicate non alimentari, nonche' di biomasse e
bioliquidi sostenibili e biogas da filiere corte, contratti
quadri e da intese di filiera;
ii. la realizzazione di impianti operanti in
cogenerazione;
iii. la realizzazione e l'esercizio, da parte di
imprenditori agricoli, di impianti alimentati da biomasse e
biogas asserviti alle attivita' agricole, in particolare di
micro e minicogenerazione, nel rispetto della disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato, tenuto conto di
quanto previsto all'articolo 23, comma 1;
i) l'incentivo e' altresi' attribuito, per contingenti
di potenza, alla produzione da impianti oggetto di
interventi di rifacimento totale o parziale, nel rispetto
dei seguenti criteri:
i. l'intervento e' eseguito su impianti che siano in
esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della vita
utile convenzionale dell'impianto;
ii. l'incentivo massimo riconoscibile non puo' essere
superiore, per gli interventi di rifacimento parziale, al
25% e, per gli interventi di rifacimento totale, al 50%
dell'incentivo spettante per le produzioni da impianti
nuovi; nel caso degli impianti alimentati a biomassa, ivi
compresi quelli alimentati con la frazione biodegradabile
dei rifiuti, l'incentivo massimo riconoscibile non puo'
essere superiore, per gli interventi di rifacimento
parziale, all'80% e, per gli interventi di rifacimento
totale, al 90% dell'incentivo spettante per le produzioni
da impianti nuovi;
iii. l'incentivo in ogni caso non si applica alle opere
di manutenzione ordinaria e alle opere effettuate per
adeguare l'impianto a prescrizioni di legge;
iv. l'incentivo non si applica alle produzioni da
impianti che beneficiano di incentivi gia' attribuiti alla
data di entrata in vigore del presente decreto o attribuiti
ai sensi del presente articolo, per tutto il periodo per il
quale e' erogato l'incentivo in godimento.
3. La produzione di energia elettrica da impianti di
potenza nominale fino a un valore, da stabilire con i
decreti di cui al comma 5, differenziato sulla base delle
caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili, comunque
non superiore a 5 MW elettrici per gli impianti eolici e a
1 MW elettrico per gli impianti alimentati dalle altre
fonti rinnovabili, ha diritto a un incentivo stabilito
sulla base dei seguenti criteri:
a) l'incentivo e' diversificato per fonte e per
scaglioni di potenza, al fine di favorire la riduzione dei
costi;
b) l'incentivo riconosciuto e' quello applicabile alla
data di entrata in esercizio sulla base del comma 5.
4. La produzione di energia elettrica da impianti di
potenza nominale superiore ai valori minimi stabiliti per
l'accesso ai meccanismi di cui al comma 3 ha diritto a un
incentivo assegnato tramite aste al ribasso gestite dal
GSE. Le procedure d'asta sono disciplinate sulla base dei
seguenti criteri:
a) gli incentivi a base d'asta tengono conto dei
criteri generali indicati al comma 2 e del valore degli
incentivi, stabiliti ai fini dell'applicazione del comma 3,
relativi all'ultimo scaglione di potenza, delle specifiche
caratteristiche delle diverse tipologie di impianto e delle
economie di scala delle diverse tecnologie;
b) le aste hanno luogo con frequenza periodica e
prevedono, tra l'altro, requisiti minimi dei progetti e di
solidita' finanziaria dei soggetti partecipanti, e
meccanismi a garanzia della realizzazione degli impianti
autorizzati, anche mediante fissazione di termini per
l'entrata in esercizio;
c) le procedure d'asta sono riferite a contingenti di
potenza, anche riferiti a piu' tecnologie e specifiche
categorie di interventi;
d) l'incentivo riconosciuto e' quello aggiudicato sulla
base dell'asta al ribasso;
e) le procedure d'asta prevedono un valore minimo
dell'incentivo comunque riconosciuto dal GSE, determinato
tenendo conto delle esigenze di rientro degli investimenti
effettuati.
5. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e, per i profili di competenza, con
il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e la
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le
modalita' per l'attuazione dei sistemi di incentivazione di
cui al presente articolo, nel rispetto dei criteri di cui
ai precedenti commi 2, 3 e 4. I decreti disciplinano, in
particolare:
a) i valori degli incentivi di cui al comma 3 per gli
impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1°
gennaio 2013 e gli incentivi a base d'asta in applicazione
del comma 4, ferme restando le diverse decorrenze fissate
ai sensi dei decreti attuativi previsti dall'articolo 7 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 nonche' i
valori di potenza, articolati per fonte e tecnologia, degli
impianti sottoposti alle procedure d'asta;
b) le modalita' con cui il GSE seleziona i soggetti
aventi diritto agli incentivi attraverso le procedure
d'asta;
c) le modalita' per la transizione dal vecchio al nuovo
meccanismo di incentivazione. In particolare, sono
stabilite le modalita' con le quali il diritto a fruire dei
certificati verdi per gli anni successivi al 2015, anche da
impianti non alimentati da fonti rinnovabili, e' commutato
nel diritto ad accedere, per il residuo periodo di diritto
ai certificati verdi, a un incentivo ricadente nella
tipologia di cui al comma 3, in modo da garantire la
redditivita' degli investimenti effettuati;
d) le modalita' di calcolo e di applicazione degli
incentivi per le produzioni imputabili a fonti rinnovabili
in centrali ibride;
e) le modalita' con le quali e' modificato il
meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti, anche
in esercizio, che accedono a tale servizio, al fine di
semplificarne la fruizione;
f) le modalita' di aggiornamento degli incentivi di cui
al comma 3 e degli incentivi a base d'asta di cui al comma
4, nel rispetto dei seguenti criteri:
i. la revisione e' effettuata, per la prima volta,
decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del
provvedimento di cui alla lettera a) e, successivamente,
ogni tre anni;
ii. i nuovi valori riferiti agli impianti di cui al
comma 3 si applicano agli impianti che entrano in esercizio
decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
di determinazione dei nuovi valori;
iii. possono essere introdotti obiettivi di potenza da
installare per ciascuna fonte e tipologia di impianto, in
coerenza con la progressione temporale di cui all'articolo
3, comma 3;
iv. possono essere riviste le percentuali di
cumulabilita' di cui all'articolo 26;
g) il valore minimo di potenza di cui ai commi 3 e 4,
tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle
diverse tipologie di impianto, al fine di aumentare
l'efficienza complessiva del sistema di incentivazione;
h) le condizioni in presenza delle quali, in seguito ad
interventi tecnologici sugli impianti da fonti rinnovabili
non programmabili volti a renderne programmabile la
produzione ovvero a migliorare la prevedibilita' delle
immissioni in rete, puo' essere riconosciuto un incremento
degli incentivi di cui al presente articolo. Con il
medesimo provvedimento puo' essere individuata la data a
decorrere dalla quale i nuovi impianti accedono agli
incentivi di cui al presente articolo esclusivamente se
dotati di tale configurazione. Tale data non puo' essere
antecedente al 1° gennaio 2018;
i) fatto salvo quanto previsto all'articolo 23, comma
3, ulteriori requisiti soggettivi per l'accesso agli
incentivi.
6. I decreti di cui al comma 5 sono adottati entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
definisce le modalita' con le quali le risorse per
l'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo e
all'articolo 25, comma 4, trovano copertura nel gettito
della componente A3 delle tariffe dell'energia elettrica.
8. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 13 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 in materia di
partecipazione al mercato elettrico dell'energia prodotta
da fonti rinnovabili, entro il 31 dicembre 2012, sulla base
di indirizzi stabiliti dal Ministro dello sviluppo
economico, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
provvede a definire prezzi minimi garantiti, ovvero
integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al
mercato elettrico, per la produzione da impianti a fonti
rinnovabili che continuano ad essere eserciti in assenza di
incentivi e per i quali, in relazione al perseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 3, la salvaguardia
della produzione non e' assicurata dalla partecipazione al
mercato elettrico. A tale scopo, gli indirizzi del Ministro
dello sviluppo economico e le conseguenti deliberazioni
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas mirano ad
assicurare l'esercizio economicamente conveniente degli
impianti, con particolare riguardo agli impianti alimentati
da biomasse, biogas e bioliquidi, fermo restando, per
questi ultimi, il requisito della sostenibilita'.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sono definiti specifici
incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili
mediante impianti che facciano ricorso a tecnologie
avanzate e non ancora pienamente commerciali, compresi gli
impianti sperimentali di potenza fino a 5 MW alimentati da
fluidi geotermici a media ed alta entalpia.".
 
Art. 21
Adeguamento alla normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01
della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore
dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di
gas naturale

1. Al fine di consentire, in modo conforme ai criteri di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020», la rideterminazione dell'applicazione al settore industriale dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito e' destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definite le imprese a forte consumo di gas naturale, in base a requisiti e parametri relativi ai livelli minimi di consumo, all'incidenza del costo del gas naturale sul valore dell'attivita' d'impresa e all'esposizione delle imprese alla concorrenza internazionale. Le imprese che ne fanno richiesta, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente periodo, sono inserite in un apposito elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.
2. Entro centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, su indirizzo adottato dal Ministro dello sviluppo economico, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il Sistema idrico provvede alla rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas, il cui gettito e' destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, e dei criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali, tenendo conto della definizione delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma l, nel rispetto dei requisiti e dei limiti stabiliti nella citata comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01 e applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di gas a livello settoriale. Il sistema risultante dalla rideterminazione dei corrispettivi di cui al comma 1 assicura il rispetto dei limiti di cumulo degli aiuti di' Stato stabiliti dalle norme europee e l'invarianza del gettito tributario e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari a garantire che tutti i consumi di gas superiori a 1 milione di Smc/anno per usi non energetici non siano assoggettati all'applicazione dei corrispettivi tariffari stabiliti per la copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito e' destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione. I provvedimenti di cui al presente comma assicurano l'invarianza del gettito tributario e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 21:
La comunicazione della Commissione europea 2014/C
200/01 del 28 giugno 2014 (Disciplina in materia di aiuti
di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020)
e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
serie C 200 del 28 giugno 2014.
 
Art. 22
Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 9, le parole: «individuato l'ufficio di» sono sostituite dalle seguenti: «individuata la»;
b) all'articolo 29, comma 7, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea che delegano alla Commissione europea il potere di adottare gli atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
c) all'articolo 31, comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici».

Note all'art. 22:
Il testo dell'articolo 2, comma 9, della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 2. Comitato interministeriale per gli affari
europei
(Omissis).
9. Per lo svolgimento delle attivita' istruttorie e di
sostegno al funzionamento del CIAE e del Comitato tecnico
di valutazione, di cui all'articolo 19, nell'ambito del
Dipartimento per le politiche europee e' individuata la
Segreteria del CIAE.".
Il testo dell'articolo 29, comma 7, della citata legge
24 dicembre 2012, n. 234 , come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
"Art. 29. Legge di delegazione europea e legge europea
(Omissis).
7. Il disegno di legge di delegazione europea e'
corredato di una relazione illustrativa, aggiornata al 31
dicembre dell'anno precedente, in cui il Governo:
a) da' conto delle motivazioni che lo hanno indotto
all'inclusione delle direttive dell'Unione europea in uno
degli allegati, con specifico riguardo all'opportunita' di
sottoporre i relativi schemi di atti normativi di
recepimento al parere delle competenti Commissioni
parlamentari;
b) riferisce sullo stato di conformita'
dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e
sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando
conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di
giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali
inadempienze e violazioni da parte della Repubblica
italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione
europea;
c) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione
europea recepite o da recepire in via amministrativa;
d) da' partitamente conto delle ragioni dell'eventuale
omesso inserimento delle direttive dell'Unione europea il
cui termine di recepimento e' gia' scaduto e di quelle il
cui termine di recepimento scade nel periodo di
riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio
della delega legislativa;
e) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione
europea recepite con regolamento ai sensi dell'articolo 35,
nonche' l'indicazione degli estremi degli eventuali
regolamenti di recepimento gia' adottati;
e-bis) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione
europea che delegano alla Commissione europea il potere di
adottare gli atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea;
f) fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali
nelle singole regioni e province autonome si e' provveduto
a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie
di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali
di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e
dalle province autonome. L'elenco e' predisposto dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome e
trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le politiche europee in tempo utile e,
comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni anno."
Il testo dell'articolo 31, comma 6, della citata legge
24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
"Art. 31. Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea
(Omissis).
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.".
 
Art. 23
Disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE
relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli
ascensori nonche' per l'esercizio degli ascensori

1. Al fine di assicurare l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonche' per l'esercizio degli ascensori, il certificato di abilitazione previsto dall'articolo 15, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e' valido in tutto il territorio nazionale ed e' rilasciato dal prefetto in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica innanzi a un'apposita commissione esaminatrice, dal medesimo nominata e composta da cinque funzionari, in possesso di adeguate competenze tecniche, dei quali almeno uno, oltre al presidente, con laurea in ingegneria, designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dello sviluppo economico, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da un'azienda sanitaria locale, ovvero da un'agenzia regionale per la protezione ambientale, qualora le disposizioni regionali di attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscano a tale agenzia le competenze in materia. La commissione e' presieduta dal funzionario designato dal Ministero del lavoro o delle politiche sociali. Alla prova teorico-pratica sono presenti almeno tre membri della commissione, compreso il presidente. Al presidente e ai componenti della commissione non spetta alcun compenso.
2. La data e la sede delle sessioni di esame e' determinata dal prefetto. Il prefetto del capoluogo di regione, tenuto conto del numero e della provenienza delle domande pervenute, previe intese con gli altri prefetti della regione, puo' disporre apposite sessioni di esame per tutte le domande presentate nella regione allo scopo di razionalizzare le procedure finalizzate al rilascio del certificato di abilitazione.
3. Gli articoli 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, sono abrogati.
4. Il Governo e' autorizzato a modificare, con apposito regolamento, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, sulla base delle disposizioni del presente articolo. Alla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi del presente comma sono abrogati i commi 1 e 2 del presente articolo.

Note all'art. 23:
La direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e
ai componenti di sicurezza per ascensori, e' pubblicata
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 29 marzo
2014, n. L 96.
Il testo dell'articolo 15, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162
(Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva
2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di
sicurezza degli ascensori, nonche' per l'esercizio degli
ascensori),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1999, n.
134, cosi' recita:
"Art. 15. Manutenzione.
1. Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo
normale funzionamento, il proprietario o il suo legale
rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di
tutto il sistema degli ascensori, dei montacarichi e degli
apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di
ascensore la cui velocita' di spostamento non supera 0,15
m/s a persona munita di certificato di abilitazione o a
ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario
dotato di specializzazione equivalente che debbono
provvedere a mezzo di personale abilitato.
Il certificato di abilitazione e' rilasciato dal
prefetto, in seguito all'esito favorevole di una prova
teorico - pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita
commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8,
9, e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 24
dicembre 1951, n. 1767. ".
Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni
urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e
istituzione della Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente), pubblicato nella Gazzetta ufficiale 4
dicembre 1993, n. 285, e' stato convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61,
pubblicata nellaGazzetta Ufficiale 27 gennaio 1994, n. 21.
Il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre
1951, n. 1767 (Approvazione del regolamento per
l'esecuzione della L. 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente
l'impianto e l'esercizio di ascensori e di montacarichi in
servizio privato) e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale 17
marzo 1952, n. 66.
 
Art. 24
Termini di conservazione dei dati
di traffico telefonico e telematico

1. In attuazione dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, al fine di garantire strumenti di indagine efficace in considerazione delle straordinarie esigenze di contrasto del terrorismo, anche internazionale, per le finalita' dell'accertamento e della repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico nonche' dei dati relativi alle chiamate senza risposta, di cui all'articolo 4-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, e' stabilito in settantadue mesi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 132, commi 1 e 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Note all'art. 24:
La direttiva 2017/541/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il
terrorismo e che sostituisce la decisione quadro
2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione
2005/671/GAI del Consiglio, e' pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea 31 marzo 2017, n. L 88.
Il testo dell'articolo 51, comma 3-quater, del codice
di procedura penale, approvato dal decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988 n. 447, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250, cosi' recita:
"Art. 51. Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale.
(Omissis).
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le
funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.".
Il testo dell'articolo 407, comma 2, del codice di
procedura penale, approvato dal citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 447, cosi'
recita:
"Art. 407. Termini di durata massima delle indagini
preliminari.
(Omissis).
2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422
del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi
aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2,
e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli
575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello
stesso codice penale ;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306,
secondo comma, del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle
ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale
nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600,
600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601,
602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo
609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonche'
dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni;
b) notizie di reato che rendono particolarmente
complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti
tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone
sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti
all'estero;
d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il
collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
dell'articolo 371.".
Il testo dell'articolo 4-bis, commi 1 e 2, del
decreto-legge 18 febbraio 2015 n. 7 (Misure urgenti per il
contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale,
nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze
armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo
sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e
partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e
di stabilizzazione), pubblicato nella Gazzetta ufficiale 19
febbraio 2015, n. 41 e convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015 n. 43, pubblicata
nellaGazzetta Ufficiale 20 aprile 2015, n. 91, cosi'
recita:
"Art. 4-bis. Disposizioni in materia di conservazione
dei dati di traffico telefonico e telematico
1. I dati relativi al traffico telefonico o telematico,
esclusi comunque i contenuti di comunicazione, detenuti
dagli operatori dei servizi di telecomunicazione alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nonche' quelli relativi al traffico
telefonico o telematico effettuato successivamente a tale
data, sono conservati, in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, fino al 30 giugno 2017, per le finalita' di
accertamento e di repressione dei reati di cui agli
articoli 51, comma 3-qua-ter, e 407, comma 2, lettera a),
del codice di procedura penale.
2. I dati relativi alle chiamate senza risposta,
effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, trattati
temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico oppure di
una rete pubblica di comunicazione, sono conservati fino al
30 giugno 2017.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessano di
applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2017.".
Il testo dell'articolo 132, commi 1 e 1-bis, del
decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, cosi' recita:
"Art. 132. (Conservazione di dati di traffico per altre
finalita')
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123,
comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono
conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data
della comunicazione, per finalita' di accertamento e
repressione di reati, mentre, per le medesime finalita', i
dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i
contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal
fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione.
1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta,
trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure
di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per
trenta giorni.".
 
Art. 25
Trattamento economico del personale estraneo alla pubblica
amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni
del Servizio europeo di azione esterna.

1. Dopo il comma l dell'articolo 17 della legge 21 luglio 2016, n. 145, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. L'indennita' di missione corrisposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna e' calcolata ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 5.
1-ter. La corresponsione del trattamento di missione previsto dal comma 1-bis e' subordinata all'effettiva autorizzazione della partecipazione del personale di cui al medesimo comma alle iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna con le procedure previste dagli articoli 2 e 3».

Note all'art. 25:
Il testo dell'articolo 17, della legge 21 luglio 2016,
n. 145 (Disposizioni concernenti la partecipazione
dell'Italia alle missioni internazionali), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° agosto 2016, n. 178, come modificato
dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 17. Personale civile
1. Al personale civile che partecipa alle missioni
internazionali si applicano le disposizioni della presente
legge in quanto compatibili.
1-bis. L'indennita' di missione corrisposta dal
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale al personale estraneo alla pubblica
amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e
missioni del Servizio europeo di azione esterna e'
calcolata ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 5.
1-ter. La corresponsione del trattamento di missione
previsto dal comma 1-bis e' subordinata all'effettiva
autorizzazione della partecipazione del personale di cui al
medesimo comma alle iniziative e missioni del Servizio
europeo di azione esterna con le procedure previste dagli
articoli 2 e 3.".
Il testo dell'articolo 5, della citata legge 21 luglio
2016, n. 145 , cosi' recita:
"Art. 5. Indennita' di missione
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio,
nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi
interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il
rientro nel territorio nazionale per la fine della
missione, al personale che partecipa alle missioni
internazionali e' corrisposta, nell'ambito delle risorse
del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, per tutta la
durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga,
agli assegni e alle indennita' a carattere fisso e
continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio
decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di cui al comma
2 del presente articolo, al netto delle ritenute, detraendo
eventuali indennita' e contributi corrisposti allo stesso
titolo agli interessati direttamente dagli organismi
internazionali.
2. L'indennita' di missione di cui al comma 1 e'
calcolata sulla diaria giornaliera prevista per la
localita' di destinazione, nella misura del 98 per cento o
nella misura intera, incrementata del 30 per cento, se il
personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e
alloggio gratuiti.
3. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3,
nell'ambito delle risorse ivi previste, puo' essere
stabilito per quali teatri operativi, in ragione del
disagio ambientale, l'indennita' di cui al comma 1 e'
calcolata, nelle misure di cui al comma 2, sulla diaria
giornaliera prevista per una localita' diversa da quella di
destinazione, facente parte dello stesso continente.
4. Durante i periodi di riposo e di recupero previsti
dalle normative di settore, fruiti fuori del teatro di
operazioni e in costanza di missione, al personale e'
corrisposta un'indennita' giornaliera pari alla diaria di
missione estera percepita.
5. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di
missione i volontari delle Forze armate in ferma breve e in
ferma prefissata sono equiparati alla categoria dei
graduati.
6. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
7. Il personale militare impiegato dall'ONU nell'ambito
delle missioni internazionali con contratto individuale
conserva il trattamento economico fisso e continuativo e
percepisce l'indennita' di missione di cui al presente
articolo, con spese di vitto e di alloggio poste a carico
dell'Amministrazione della difesa. Eventuali retribuzioni o
altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo
stesso titolo, con esclusione di indennita' e di rimborsi
per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione
della difesa, al netto delle ritenute, fino a concorrenza
dell'importo corrispondente alla somma del trattamento
economico fisso e continuativo e dell'indennita' di
missione di cui al presente articolo, al netto delle
ritenute, e delle spese di vitto e di alloggio.".
 
Art. 26
Autorita' nazionale competente per la certificazione e la
sorveglianza degli aeroporti nonche' del personale e delle
organizzazioni che operano in essi, ai sensi del regolamento (UE)
n. 139/2014

1. L'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC) svolge le funzioni di autorita' competente nazionale ai sensi del regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014. Sono fatte salve le competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Note all'art. 26:
Il regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del
12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le
procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi
del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea 14 febbraio 2014, n. L 44.
Il testo dell'articolo 26, del decreto legislativo 8
marzo 2016, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative
alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio
2003, n. 229), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile
2006, n. 80, cosi' recita:
"Art. 26.Servizio di salvataggio e antincendio negli
aeroporti e soccorso portuale.
1. Negli aeroporti civili e militari aperti al
trasporto aereo commerciale, il Corpo nazionale esercita la
funzione di Autorita' competente per gli aspetti di
certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e
antincendio, in accordo con l'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC) e nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa comunitaria e nazionale.
2. Negli aeroporti indicati nell'allegata tabella A,
che costituisce parte integrante del presente decreto
legislativo, ferme restando le previsioni dell'articolo 1,
comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, e dell'articolo 2della legge 2
dicembre 1991, n. 384, il Corpo nazionale assicura il
servizio di salvataggio e antincendio nel rispetto delle
disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali
nonche' degli appositi accordi con il gestore aeroportuale
previsti dalle medesime disposizioni. Nei restanti
aeroporti, ove previsto dalle norme dell'aviazione civile,
il servizio e' fornito dal gestore o da altro soggetto
autorizzato.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
apportate le modificazioni all'elencazione degli aeroporti
individuati ai sensi del comma 2, sentito l'Ente nazionale
per l'aviazione civile (ENAC).
4. Negli aeroporti di cui al comma 2, ove il servizio
sia fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato, il
Corpo nazionale provvede alla disciplina dei servizi di
salvataggio e antincendio, con riferimento alla
certificazione ed alla sorveglianza, agli equipaggiamenti e
alle dotazioni dei medesimi servizi, nonche' alla
disciplina dei requisiti di qualificazione e di idoneita'
del personale addetto, secondo quanto previsto dal codice
della navigazione e nel rispetto della normativa
comunitaria e nazionale.
5. Il Corpo nazionale assicura, con personale, mezzi e
materiali propri, il servizio di soccorso pubblico e di
contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a
terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e
galleggianti, assumendone la direzione tecnica, nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore
vigente, dal codice della navigazione e dagli accordi
internazionali, e fatto salvo il potere di coordinamento e
le responsabilita' degli altri servizi portuali di
sicurezza, di polizia e di soccorso che fanno capo al
comandante del porto. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e previo parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla
classificazione dei porti ai fini dell'espletamento del
servizio e se ne disciplinano le modalita'.
6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 5,
continuano ad applicarsi, per quanto attiene al soccorso
portuale, le disposizioni della legge 13 maggio 1940, n.
690.".
 
Art. 27
Interventi di cooperazione allo sviluppo
con finanziamento dell'Unione europea

1. Per realizzare e monitorare interventi di cooperazione allo sviluppo con il finanziamento dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari possono, nei limiti del suddetto finanziamento, avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale non appartenente alla pubblica amministrazione, per la durata degli interventi, alle medesime condizioni previste per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113. Per gli interventi nei Paesi in cui l'Agenzia ha proprie sedi, il presente comma si applica fino al subentro dell'Agenzia nella responsabilita' per gli interventi stessi.
2. Il controllo della rendicontazione degli interventi di cui al comma 1 puo' essere effettuato da un revisore legale o da una societa' di revisione legale individuati nel rispetto del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con oneri a carico del finanziamento dell'Unione europea.

Note all'art. 27:
Il testo dell'articolo 6, comma 2, della legge 11
agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 agosto 2014, n. 199, cosi' recita:
"Art. 6. Partecipazione ai programmi dell'Unione
europea
(Omissis).
2. L'Italia contribuisce altresi' all'esecuzione di
programmi europei di aiuto allo sviluppo, anche
partecipando alla gestione centralizzata indiretta, di
norma mediante l'Agenzia di cui all'articolo 17.".
Il testo dell'articolo 11, comma 1, del decreto del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale del 22 luglio 2015 n. 113 (Regolamento
recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
luglio 2015, n. 175, cosi' recita:
"Art. 11. Realizzazione degli interventi di
cooperazione all'estero
1. L'Agenzia realizza e monitora in loco le iniziative
di cooperazione mediante:
a) il proprio personale destinato alle sedi all'estero;
b) l'invio in missione di dipendenti propri o di altre
amministrazioni pubbliche;
c) personale non appartenente alla pubblica
amministrazione mediante l'invio in missione o la stipula
di contratti di diritto privato a tempo determinato,
disciplinati dal diritto locale, nel rispetto dei principi
fondamentali dell'ordinamento italiano.".
Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti pubblici) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91.
 
Art. 28
Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29:
1) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4, il titolare puo' avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualita' di responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di cui al comma 2. I titolari stipulano con i predetti responsabili atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalita' perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalita' di trattamento; i predetti atti sono adottati in conformita' a schemi tipo predisposti dal Garante»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ai sensi del comma 4-bis e alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2, delle proprie istruzioni e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 4-bis»;
b) al capo III del titolo VII della parte II, dopo l'articolo 110 e' aggiunto il seguente:
«Art. 110-bis. (Riutilizzo dei dati per finalita' di ricerca scientifica o per scopi statistici). - 1. Nell'ambito delle finalita' di ricerca scientifica ovvero per scopi statistici puo' essere autorizzato dal Garante il riutilizzo dei dati, anche sensibili, ad esclusione di quelli genetici, a condizione che siano adottate forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati ritenute idonee a tutela degli interessati.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati nell'ambito del riutilizzo dei dati, anche sotto il profilo della loro sicurezza».

Note all'art. 28:
Il testo dell'articolo 29 del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
"Art. 29. Responsabile del trattamento
1. Il responsabile e' designato dal titolare
facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile e' individuato tra
soggetti che per esperienza, capacita' ed affidabilita'
forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il
profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono
essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante
suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono
analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
4-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3
e 4, il titolare puo' avvalersi, per il trattamento di
dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che,
in qualita' di responsabili del trattamento, forniscano le
garanzie di cui al comma 2. I titolari stipulano con i
predetti responsabili atti giuridici in forma scritta, che
specificano la finalita' perseguita, la tipologia dei dati,
la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del
responsabile del trattamento e le modalita' di trattamento;
i predetti atti sono adottati in conformita' a schemi tipo
predisposti dal Garante.

5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi
alle condizioni stabilite ai sensi del comma 4-bis e alle
istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite
verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza
delle disposizioni di cui al comma 2, delle proprie
istruzioni e di quanto stabilito negli atti di cui al comma
4-bis. "."
 
Art. 29
Disposizioni in materia di funzionamento
del Garante per la protezione dei dati personali

1. Al fine di assicurare il regolare esercizio dei poteri di controllo affidati al Garante per la protezione dei dati personali e per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attivita' di cooperazione fra autorita' di protezione di dati dell'Unione europea, e' attribuito, a decorrere dall'anno 2018, un contributo aggiuntivo pari a 1.400.000 euro. Per le finalita' di cui al primo periodo, il ruolo organico di cui all'articolo 156, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come incrementato in attuazione dell'articolo 1, comma 542, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successivamente dall'articolo 1, comma 268, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' incrementato di 25 unita'; e' autorizzata a questo fine la spesa di euro 887.250 per l'anno 2017 e di euro 2.661.750 annui a decorrere dall'anno 2018.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 887.250 per l'anno 2017 e a euro 4.061.750 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 29:
L'articolo 156, comma 2, del citato decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, cosi' recita:
"Art. 156. (Ruolo organico e personale)
(Omissis).
2. Il ruolo organico del personale dipendente e'
stabilito nel limite di cento unita'.".
L'articolo 1, comma 542, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n.
299, cosi' recita:
"542. Al fine di perseguire il migliore espletamento
dei propri compiti istituzionali e, in particolare, di
quelli di vigilanza e di controllo, il Garante per la
protezione dei dati personali e' autorizzato ad
incrementare la propria dotazione organica in misura non
superiore al 25 per cento della consistenza attualmente
prevista dall'articolo 156, comma 2, del codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei limiti della
dotazione prevista nella Tabella C allegata alla presente
legge.".
L'articolo 1, comma 268, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n.
302, cosi' recita:
"268. Al fine di non disperdere la professionalita'
acquisita dal personale con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato assunto a seguito di superamento di
apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami,
nonche' per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti
dalla partecipazione alle attivita' di cooperazione fra
autorita' di protezione di dati dell'Unione europea, il
ruolo organico di cui all'articolo 156, comma 2, del codice
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come
incrementato in attuazione dell'articolo 1, comma 542,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di
dodici unita', previa contestuale riduzione nella medesima
misura del contingente di cui al comma 5 del predetto
articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo n.
196 del 2003.".
 
Art. 30
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, con esclusione degli articoli 6, 7, 8, 10, 11 e 29, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla medesima legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 novembre 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, Il Guardasigilli: Orlando
 
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