Gazzetta n. 278 del 28 novembre 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 20 novembre 2017
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 489).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1° settembre 2017, nonche' n. 484 del 29 settembre 2017, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 aprile 2017, n. 444, recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzioni di continuita', delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria nelle attivita' avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016, con il quale e' stato nominato il Commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi simici del 2016 e 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;
Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, che all'art. 16-sexies, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;
Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la continuita' delle
attivita' economiche e produttive

1. Al fine di garantire il ricollocamento temporaneo delle rivendite di tabacchi, gia' in esercizio al momento degli eventi sismici di cui in premessa, presso le aree individuate per la realizzazione delle strutture temporanee finalizzate a garantite la continuita' delle attivita' economiche e produttive di cui all'art. 3 della ordinanza n. 408 del 15 novembre 2016, non si applicano le disposizioni concernenti le distanze minime di cui all'art. 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, n. 38.
 
Art. 2
Ulteriori disposizioni per garantire la piena operativita' delle
strutture di protezione civile della Regione Abruzzo

1. Per le finalita' di cui all'art. 7, comma 4, della legge Regione Abruzzo n. 27 del 23 agosto 2016, e al fine di garantire fino al 28 febbraio 2018 la piena operativita' della Sala Operativa, del Centro funzionale e del Servizio prevenzione dei rischi, la regione Abruzzo provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 9, nel limite di spesa di euro 214.000,00.
 
Art. 3

Ulteriori disposizioni concernenti il decreto legislativo n. 50/2016
per attivita' e interventi urgenti

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016 provvedono con i poteri di cui agli articoli 3, comma 5, e 5 dell'ordinanza n. 394/2016 al fine di garantire la realizzazione delle seguenti iniziative:
a) l'adeguamento delle opere di urbanizzazione esterne alle aree ove sono state installate strutture abitative di emergenza (SAE) per l'assistenza alla popolazione o strutture modulari per garantire la continuita' di servizi pubblici o delle attivita' economiche e/o produttive;
b) ampliamento e messa in sicurezza delle aree adibite a servizi cimiteriali interessati dagli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, nonche' per la movimentazione dei feretri;
c) interventi finalizzati alla realizzazione di infrastrutture stradali alternative al servizio delle abitazioni agibili ma intercluse;
d) interventi di ripristino e/o implementazione dell'illuminazione pubblica, delle reti idriche e fognarie e di distribuzione locale dei gas.
 
Art. 4
Ulteriori disposizioni in materia di strutture abitative di emergenza
finalizzate a garantire la continuazione delle attivita' produttive

1. In ragione della specificita' del tessuto socio-economico e produttivo della frazione di Castelluccio di Norcia (PG), ed al fine di garantire la continuita' nel predetto territorio delle preesistenti attivita' economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, la regione Umbria e' autorizzata ad installare moduli provvisori ad uso collettivo, acquisiti mediante donazioni, in prossimita' delle predette attivita' produttive, destinati ad ospitare i nuclei familiari in cui sono presenti soggetti imprenditori o comunque esercenti le predette attivita' o alle dipendenze, anche senza il carattere della continuita'.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 394/2016, e con le risorse di cui all'art. 9 della presente ordinanza:
a) la Regione Umbria provvede a garantire il trasporto e il montaggio dei predetti moduli, nonche' la verifica di idoneita' e la predisposizione delle aree finalizzate all'installazione dei moduli provvisori;
b) il Comune di Norcia provvede all'individuazione e all'acquisizione, delle aree da destinare all'installazione dei moduli provvisori, anche avvalendosi di altre componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile.
 
Art. 5
Ulteriori disposizioni finalizzate a preservare il tessuto
socio-economico nei territori interessati dagli eventi sismici

1. Per garantire la continuita' dei servizi sanitari e delle attivita' economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici di cui in premessa, ai sensi degli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408/2016, nonche' per assicurare la ripresa delle attivita' di culto, sociali, aggregative e culturali nel territorio del Comune di Visso, la Regione Marche e' individuata quale soggetto attuatore per la realizzazione di un polo integrato provvisorio a cio' finalizzato.
2. Ai sensi del comma 1, la Regione Marche provvede, con i poteri di cui al comma 5, dell'art. 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394/2016, all'individuazione dell'area da destinare all'installazione dei moduli temporanei per le finalita' di cui al comma 1, d'intesa con il Comune di Visso che provvede all'acquisizione della stessa anche mediante la demolizione dei manufatti ivi presenti, all'espletamento delle necessarie opere di sistemazione idrogeologica-idraulica e di urbanizzazione, alla realizzazione delle opere di adeguamento della viabilita' e degli spazi pubblici, nonche' all'acquisizione, anche mediante donazioni, delle suddette strutture provvisorie.
3. La Regione Marche provvede all'approvazione del progetto di cui al comma 1 comprensivo della relativa quantificazione economica, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento della protezione civile.
 
Art. 6

Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la continuita'
dell'attivita' didattica

1. Al fine di garantire la continuita' dell'attivita' didattica, l'Universita' degli studi di Camerino, i cui laboratori, aule e strutture amministrative sono state danneggiate dagli eventi sismici di cui in premessa, e' autorizzata a provvedere, con i poteri di cui al comma 5 dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394/2016, alla realizzazione di strutture temporanee per la didattica e la ricerca su aree da individuare d'intesa con la Regione Marche, previo espletamento delle necessarie opere di sistemazione idrogeologica e di urbanizzazione.
2. La Regione Marche provvede alla preventiva approvazione del progetto di cui al comma 1 comprensivo della relativa quantificazione economica, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento della protezione civile.
 
Art. 7
Ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del
materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici

1. Al fine di consentire il rapido espletamento delle iniziative finalizzate al trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, i soggetti di cui all'art. 28, comma 6, del decreto-legge convertito n. 189/2016 individuati per il trasporto delle macerie, possono avvalersi anche di ditte autorizzate in conto proprio, anche in deroga all'art. 1, comma 3, della legge n. 298/1974 e dell'art. 1, comma 6, della legge 23 dicembre n. 454/1997.
 
Art. 8

Ulteriori disposizioni in materia di ripristino della funzionalita'
degli edifici scolastici

1. Al fine di ripristinare la sicurezza a tutela della pubblica incolumita' nei luoghi interessati, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a versare al Commissario straordinario per la ricostruzione, a titolo di anticipazione dei fondi erogati dal fondo sociale europeo e nel limite di cinque milioni di euro, le somme da rimborsare ai comuni per le attivita' direttamente finalizzate al pronto ripristino della funzionalita' degli edifici scolastici di cui all'ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 14 del 16 gennaio 2017, consistenti nella rimozione delle macerie, nella completa demolizione delle strutture pericolanti e nel conferimento in discarica dei medesimi edifici.
 
Art. 9
Disposizioni finanziarie

1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 citate in premessa.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 novembre 2017

Il Capo del Dipartimento: Borrelli
 
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