Gazzetta n. 278 del 28 novembre 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |
COMUNICATO |
Comunicato di rettifica riguardante la traduzione non ufficiale alla legge 27 giugno 2013, n. 77 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011». |
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Si ripubblica qui di seguito, nella nuova stesura, il testo dell'art. 48 della traduzione non ufficiale (nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013) alla legge 27 giugno 2013, n. 77 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 152 del 1° luglio 2013.
Traduzione non ufficiale
Articolo 48 - Divieto di ricorso obbligatorio a metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o a misure alternative alle pene. 1 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare il ricorso obbligatorio ai metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. 2 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a garantire che, se viene inflitto il pagamento di una multa, sia debitamente presa in considerazione la capacita' del condannato di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della vittima. |
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