IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto l'art. 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per: il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale; gli importi versati dai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale; Visto l'art. 58, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1306/2013 dove dispone che gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno tendenti a minimizzare i rischi di causare un danno finanziario all'Unione; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi; Visto l'art. 127, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, che al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare); Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamita' naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi; Visto in particolare l'art. 2 comma 5-ter del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, dove stabilisce che se, dalle rilevazioni dei prezzi effettuate secondo i criteri stabiliti al punto precedente, si riscontrano scostamenti dei valori dei singoli prodotti relativamente all'ultimo anno superiori al 50% rispetto al biennio precedente, gli stessi prezzi unitari possono essere stabiliti sulla base delle sole rilevazioni di mercato dell'ultimo anno; Considerato il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014, pubblicato nel sito internet del Ministero, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensita' di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014 - 2020 e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014; Considerato il Programma di sviluppo rurale nazionale approvato dalla Commissione europea con decisione n. (C2015)8312 del 20/11/2015, ed in particolare la sottomisura 17.1 assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante e la sottomisura 17.2 Fondi di mutualizzazione per le avversita' atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali; Considerato il decreto 12 gennaio 2015, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015, relativo alla semplificazione della Gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il Capo III, riguardante la gestione dei rischio e s.m.i.; Considerate le lettere b) ed f), dell'allegato B del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015 e s.m.i., che definiscono rispettivamente gli elementi del Piano assicurativo individuale (PAI) e del Piano di mutualizzazione individuale, propedeutici alla stipula delle polizze assicurative agricole agevolate e ai fini dell'adesione ai fondi di mutualizzazione, agevolabili ai sensi delle sottomisure 17.1 e 17.2 del programma nazionale di sviluppo rurale citato, per la cui elaborazione sono necessari, tra l'altro, i prezzi unitari massimi stabiliti dal presente decreto; Considerato il decreto 30 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio 2017, con il quale e' stato approvato il piano assicurativo agricolo 2017; Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017, con i quali sono stati individuati i prezzi unitari massimi di alcune produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2017; Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2017 con il quale ad integrazione del decreto 29 dicembre 2016 sono stati individuati i prezzi unitari massimi di ulteriori produzioni agricole applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2017; Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2017, con il quale ad integrazione decreti 29 dicembre 2016 e 28 marzo 2017 sono stati individuati i prezzi unitari massimi di produzioni agricole applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2017; Esaminata la comunicazione del 12 settembre 2017, pervenuta da parte dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) della presenza di alcuni errori di codifica di area e di ID varieta' presenti negli allegati ai decreti 29 dicembre 2016 e 31 maggio 2017; Ritenuto necessario provvedere all'aggiornamento dei dati riguardanti le codifiche di area, di codice e di ID varieta' di alcuni prodotti presenti negli allegati ai decreti n. 31908 del 29 dicembre 2016 e n. 15125 del 31 maggio 2017;
Decreta:
Art. 1 Modifica dei codici Area e ID varieta' di alcuni prodotti agricoli assicurabili con polizze agevolabili e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno 2017
1. I dati relativi alla codifica di area ed all'ID varieta' di alcuni prodotti elencati nei decreti n. 31908 del 29 dicembre 2016 e n. 15125 del 31 maggio 2017, sono aggiornati secondo le specifiche riportate in allegato al presente decreto. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 ottobre 2017
Il Ministro: Martina
Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 862 |