Gazzetta n. 280 del 30 novembre 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 18 ottobre 2017 |
Ripartizione delle risorse del Fondo di euro 150.000.000,00, a favore dei Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ed in particolare gli articoli 9, 11, 14 e 19; Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 che ha disposto con l'art. 17, comma 1 l'introduzione dell'art. 10-ter al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225; Visto, in particolare, l'art. 12, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, che prevede, quale misura urgente a favore dei comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, l'istituzione di un Fondo iscritto nella missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose»; Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2017, n. 188); Considerato che l'art. 16, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 autorizza, quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2018 sul fondo di cui al comma 2, dell'art. 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225; Considerato che il medesimo art. 16, comma 4, stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono definite le modalita' di ripartizione delle risorse tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni richiedente protezione accolto nei centri del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e di 500 euro per ognuno di quelli ospitati nelle altre strutture e comunque nei limiti della disponibilita' del fondo; Considerato che al fine di consentire la ripartizione del Fondo, occorre individuare le modalita' di ripartizione che tengano conto delle diverse misure di accoglienza che insistono sui territori comunali quali strutture realizzate ai sensi degli articoli 9, 11, 14 e 19 del decreto legislativo 142 del 18 agosto 2015, nell'anno 2017, punti di crisi (hotspot) e porti di sbarco;
Decreta:
Art. 1
Modalita' di ripartizione del Fondo
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono definite le modalita' di ripartizione del Fondo iscritto nella missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose». 2. A valere sulla disponibilita' del Fondo, per l'anno 2018, la dotazione di 150 milioni e' ripartita a favore dei comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale secondo i seguenti criteri: a) 60% del Fondo pari a 90 milioni di euro per i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale nelle strutture realizzate ai sensi degli articoli 9, 11 e 19, comma 1 e 3-bis del decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015; b) 20% del Fondo pari a 30 milioni di euro per i comuni che accolgono richiedenti protezione nelle strutture realizzate ai sensi dell'art. 14 e 19, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015; c) 14% del Fondo pari a 21 milioni di euro per i comuni che accolgono minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale nelle strutture realizzate ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015; d) 2% del Fondo pari a 3 milioni di euro per i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale nei punti di crisi (hotspot) di cui all'art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; e) 4% del Fondo pari a 6 milioni di euro per i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale in quanto interessati da numerosi eventi di sbarco. Le risorse di cui alle precedenti lettere a) b) c) d) ed e) possono essere rimodulate tra loro sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al successivo art. 2, nei limiti delle disponibilita' del Fondo. 3. Per l'erogazione delle risorse si tiene conto dei seguenti criteri: per la quota di cui alle lettere a) e c), sono considerate le presenze al 13 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge 3 agosto 2017, n. 123, nelle strutture realizzate ai sensi degli articoli 9, 11, 19, commi 1, 3 e 3-bis del decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015. Il finanziamento e' riconosciuto fino ad un massimo di 500 euro a migrante presente; per la quota di cui alla lettera b) e' considerato il numero dei posti attivi alla data del 13 agosto 2017, delle strutture di accoglienza del Sistema di protezione di richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) di cui agli articoli 14 e 19, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, considerando i comuni ove sono collocate le strutture di accoglienza SPRAR. Il finanziamento e' riconosciuto fino ad un massimo di 700 euro a posto; per la quota di cui alla lettera d) per i punti di crisi e' presa in considerazione la media delle presenze registrate nel periodo 1° gennaio 2017 - 13 agosto 2017. Il finanziamento e' riconosciuto fino ad un massimo di 500 euro a migrante; per la quota di cui alla lettera e) il finanziamento erogato e' pari a 25 euro a migrante sbarcato quale somma forfettaria dello Stato ai maggiori oneri dei Comuni. 4. L'accesso da parte dei comuni alle quote di cui ai punti a), b), c), d) ed e) del precedente comma e' da intendersi anche cumulativo. 5. I finanziamenti concessi in conformita' al presente decreto sono erogati nei limiti delle disponibilita' del Fondo. |
| Art. 2
Modalita' di erogazione e monitoraggio
1. Il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione eroga le risorse del Fondo ai comuni interessati sulla base: dei dati gia' disponibili e di quelli attestati dalle Prefetture competenti relativi alle presenze nelle strutture realizzate ai sensi degli articoli 9, 11, 19, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015 e nei punti di crisi, nonche' sulla base dei dati relativi ai posti attivi nel Sistema di protezione di richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) attestati dal Servizio centrale istituito ai sensi dell'art. 1-sexies, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; dei dati attestati dal rappresentante legale del comune che accoglie minori stranieri non accompagnati nelle strutture di cui all'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015 trasmessi alle Prefetture competenti per territorio. |
| Art. 3
Disposizioni finali
1. Alle attivita' di cui al presente decreto si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. Roma, 18 ottobre 2017
Il Ministro dell'interno Minniti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2017 Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne prev. n. 2264 |
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