Gazzetta n. 280 del 30 novembre 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 14 novembre 2017
Disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, ai sensi dell'articolo 24, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. (Ordinanza n. 42).

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei
territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani e' stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Richiamato l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonche' con l'Autorita' nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonche' delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'on. Paola De Micheli e' stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, modificato ed integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017, e, in particolare:
a) l'art. 2, comma 1, lettera f), il quale prevede che il Commissario straordinario sovraintende sull'attuazione delle misure di cui al titolo II, capo II, al fine di favorire il sostegno alle imprese che hanno sede nei territori interessati e il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;
b) l'art. 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;
c) l'art. 24 il quale prevede:
al comma 1 che, per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attivita' economiche gia' presenti nei territori dei comuni di cui all'art. 1, sono concessi a micro, piccole e medie imprese, danneggiate dagli eventi sismici di cui all'art. 1, finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30.000 euro. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento;
al comma 2 che, per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti nei territori dei comuni di cui all'art. 1, nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, dell'artigianato, dell'industria, dei servizi alle persone, del commercio e del turismo sono concessi a micro, piccole e medie imprese finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 600.000 euro. I finanziamenti sono rimborsati in 8 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento;
al comma 3, che i finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, per gli anni 2016 e 2017, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro di cui almeno il 70 per cento e' riservato agli interventi di cui al comma 1, a tal fine utilizzando le risorse disponibili sull'apposita contabilita' speciale del fondo per la crescita sostenibile, di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
al comma 4 che, alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalita' di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sentito il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato;
d) l'art. 25 il quale prevede:
al primo comma, per garantire ai territori dei comuni di cui all'art. 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, ampliamento di impianti esistenti e riconversione produttiva, l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
al secondo comma, il riconoscimento con decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale;
Visto il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 369 del 24 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e successive integrazioni;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005, recante l'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese (PMI);
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»
Visto l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3 e poi modificato dall'art. 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che da' facolta' alle Amministrazioni centrali dello Stato di stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia per la realizzazione delle attivita' proprie della societa', nonche' delle attivita' a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalita' pubbliche;
Vista la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che indica, al punto 2.1.1, la predetta Agenzia quale «ente strumentale dell'Amministrazione centrale»;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, in particolare:
a) l'art. 23, comma 3, che prevede che, per la gestione degli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di societa' in house ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) l'art. 27, comma 6, che prevede che per la definizione e l'attuazione degli interventi del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A.;
Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministero dello sviluppo economico, prot. 21958 del 3 ottobre 2016 con la quale si attesta che, in capo ad Invitalia S.p.a., sussistono le condizioni di cui all'art. 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che definisce i «Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico»;
Viste le risultanze del tavolo tecnico, istituito nel mese di dicembre 2016 dal Segretario generale del Ministero dello sviluppo economico per l'individuazione delle misure attuative degli interventi a sostegno delle imprese produttive dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, previsti dal capo II del titolo II del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e con particolare riguardo all'intervento disciplinato dall'art. 24 del medesimo decreto-legge, la proposta di individuare quale soggetto gestore dello stesso l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., anche in considerazione della specifica esperienza maturata nell'attuazione dei regimi di aiuto istituiti dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Vista l'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, recante la disciplina della «Riparazione immediata di edifici e unita' immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili»;
Vista l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attivita' economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»;
Vista l'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attivita' economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»;
Vista l'ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante "Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attivita' economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016" ed all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante "Delocalizzazione immediata e temporanea delle attivita' economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016" e all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, recante "Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"»;
Vista l'ordinanza n. 36 dell'8 settembre 2017, recante «Disciplina delle modalita' di partecipazione delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 all'attivita' di ricostruzione. Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, all'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017, all'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 ed all'ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017. Misure attuative dell'art. 18-decies del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45»;
Considerate l'entita' del risorse previste dall'art. 24, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, la percentuale delle risorse destinabili al finanziamento delle misure previste dal comma 1 e dal comma 2 del sopra menzionato art. 24, la gravita' dei danni subiti dal tessuto economico-produttivo esistente nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e l'esigenza di consentire al maggior numero delle micro, piccole e medie imprese di accedere all'agevolazione in parola;
Ritenuto quindi opportuno:
a) di disciplinare con la presente ordinanza i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione delle agevolazioni a micro, piccole e medie imprese danneggiate dagli eventi sismici di cui all'art. 1 del decreto-legge 189 del 2016 e s.m.i. quale misura di sostegno immediato per il ripristino ed il riavvio delle attivita' economiche gia' presenti nei territori dei comuni interessati da tali eventi sismici;
b) di destinare il novanta percento delle risorse previste dall'art. 24, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 al finanziamento, nella misura del cento per cento, dei programmi di investimento dell'importo massimo di 30.000 euro di cui al comma 1 del medesimo art. 24;
c) di ripartire le risorse disponibili secondo le proporzioni gia' individuate nelle riunioni della cabina di coordinamento del 2 marzo 2017 e del 13 luglio 2017 (Regione Abruzzo: 10%; Regione Lazio: 14%; Regione Marche: 62%; Regione Umbria: 14%);
d) di prevedere che la valutazione dei programmi di investimento e la concessione dell'agevolazione debbano avvenire nei limiti delle risorse disponibili per ciascuna Regione e secondo criteri di priorita' temporale nella presentazione delle domande di ammissione all'agevolazione;
e) di disciplinare, con successiva ordinanza, i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione dell'agevolazione di cui all'art. 24, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Ritenuto opportuno, al fine di evitare indebite sovracompensazioni, escludere la cumulabilita', in relazione ai medesimi costi, tra le agevolazioni disciplinate dalla presente ordinanza ed i contributi previsti dalle ordinanze commissariali n. 4 del 17 novembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016 e n. 13 del 9 gennaio 2017 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota del 5 settembre 2017, prot. n. CGRTS 0018473, con cui il Commissario straordinario del Governo ha tramesso al Ministero dello sviluppo economico lo schema di ordinanza;
Vista la nota del 7 settembre 2017, prot. n. 0020379, con cui il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato, per quanto di competenza, il proprio nulla osta all'approvazione dello schema di ordinanza trasmesso;
Vista l'intesa espressa dai Presidenti delle Regioni - Vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 10 agosto 2017, del 28 agosto 2017, del 7 settembre 2017 e del 28 settembre 2017;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti;

Dispone:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini della presente ordinanza sono adottate le seguenti definizioni:
a) «decreto-legge n. 189/2016»: il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche e integrazioni recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»;
b) «Regolamenti di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale; il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
c) «Regolamenti de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
d) «Comune» o «Comuni»: il comune o i comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 189/2016;
e) «Regioni»: le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
f) «imprese beneficiarie»: le imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della presente ordinanza;
g) «unita' produttiva»: struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piu' immobili o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente;
h) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
i) «legge n. 241/1990»: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».
 
Art. 2

Ambito di applicazione
e finalita' dell'intervento

1. La presente ordinanza disciplina i termini, le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni previste dall'art. 24 del decreto-legge 189 del 2016 per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attivita' economiche operanti nel territorio dei comuni di cui all'art. 1 del medesimo decreto-legge.
2. Le agevolazioni, che assumono la forma di un finanziamento agevolato senza interessi, perseguono l'obiettivo di sostenere il ripristino e il riavvio delle attivita' economiche gia' presenti nei territori dei comuni di cui al comma 1.
 
Art. 3

Risorse finanziarie disponibili

1. Alla concessione degli aiuti di cui alla presente ordinanza si provvede con le risorse finanziarie previste dall'art. 24, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i., nel limite massimo di euro 9.000.000,00 a valere sull'apposita contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
2. Per quanto esposto nelle premesse, le risorse di cui all'art. 24, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016, nonche' ogni successivo rifinanziamento, sono ripartite tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria come di seguito indicato:
a) Regione Abruzzo: 10%;
b) Regione Lazio: 14%;
c) Regione Marche: 62%;
d) Regione Umbria: 14%.
 
Art. 4
Soggetto gestore - l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la ricezione, la valutazione e l'approvazione delle domande, l'adozione di provvedimenti, il controllo, l'erogazione ed il monitoraggio delle agevolazioni sono affidati all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia che assume le funzioni di soggetto gestore delle procedure previste dalla presente ordinanza.
2. Con apposita convenzione tra Commissario straordinario, il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, da stipularsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono regolati i reciproci rapporti e le modalita' di trasferimento al soggetto gestore delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, comma 1, e definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attivita', che sono posti a carico delle medesime risorse.
 
Art. 5

Soggetti beneficiari

1. Possono essere ammesse alle agevolazioni di cui alla presente ordinanza le micro, piccole e medie imprese di cui all'art. 2 del decreto del Ministero delle attivita' produttive del 18 aprile 2005, danneggiate dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni a far data dal 24 agosto 2016 ed aventi, altresi', i seguenti requisiti:
a) essere gia' presenti ed operanti nei territori dei comuni, alla data degli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016 o del 18 febbraio 2017;
b) nel caso di impresa iscritta al registro delle imprese, possedere una o piu' unita' produttive in uno dei comuni;
c) nel caso di impresa non iscritta nel registro delle imprese, essere effettivamente operanti ed esercitare l'attivita' in uno dei comuni, da documentare attraverso il certificato di attribuzione della partita IVA;
d) non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali alla data degli eventi sismici;
e) non essere incorse nell'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
f) non essere incorse nell'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi del libro I, titolo I, capo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
g) non trovarsi in nessuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
h) in caso di delocalizzazione dell'attivita', aver gia' effettuato la delocalizzazione in uno dei comuni.
2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al regolamento n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», le imprese operanti:
a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Le imprese operanti nei settori di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 possono beneficiare delle agevolazioni di cui al regolamento de minimis, per programmi di investimento relativi ad attivita' rientranti nel campo di applicazione del citato regolamento, esclusivamente qualora per dette attivita' dispongano di una contabilita' separata.
4. Le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3, potranno accedere alle agevolazioni previste dal regolamento de minimis settore agricolo.
5. Le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3, potranno accedere alle agevolazioni previste dal regolamento de minimis settore pesca.
6. Non possono accedere ai contributi di cui al presente decreto le imprese che:
a) hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
b) risultano in difficolta' secondo la definizione dei regolamenti di esenzione;
c) sono in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis della medesima legge.
7. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere concesse per attivita' connesse all'esportazione, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attivita' d'esportazione.
 
Art. 6

Programmi ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che prevedono programmi di spesa non superiori a 30.000 euro:
a) fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal regolamento de minimis, in tutti i settori della produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli, fornitura di servizi, commercio e turismo;
b) fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal regolamento de minimis settore agricolo nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
c) fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal regolamento de minimis settore pesca nel settore della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1379/2013.
2. Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata ad un solo dei programmi di spesa, come definiti ai punti a), b) e c) del comma precedente.
3. I programmi di spesa devono essere:
a) avviati successivamente alla data della dichiarazione di inagibilita';
b) realizzati entro 18 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissione di cui all'art. 11 comma 1, pena la revoca delle agevolazioni concesse. La data di ultimazione del programma coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.
 
Art. 7

Costi e spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese di investimento, inserite nel programma di spesa presentato, sostenute a partire dalla data di avvio del programma medesimo, come individuata ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera a), della presente ordinanza.
2. Fermi i limiti previsti dal precedente art. 6, il programma di spesa di importo pari o superiore ad Euro 10.000,00 puo' prevedere che una quota non superiore al 50% delle spese di investimento programmate sia destinata al finanziamento del circolante.
3. Ai fini dell'ammissione alle agevolazioni le spese di investimento, regolarmente documentate, devono riferirsi ad almeno una delle seguenti voci:
a) attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti ivi inclusi mezzi mobili purche' strettamente necessari e correttamente dimensionati in base al ciclo di produzione. Per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto;
b) beni immateriali ad utilita' pluriennale, ad eccezione di brevetti licenze e marchi;
c) lavori edili di manutenzione ordinaria entro il limite massimo del dieci per cento del valore degli investimenti ammessi.
4. Sono inoltre considerate ammissibili, nei limiti di al comma 2, le spese funzionali all'esercizio dell'iniziativa ammessa concernenti le seguenti voci:
a) materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti;
b) utenze e canoni di locazione per immobili;
c) acquisizione di garanzie assicurative funzionali all'attivita' finanziata.
5. Ai fini della relativa ammissibilita', i beni cui sono riferite le spese di cui al comma 3 devono:
a) essere utilizzati esclusivamente nell'unita' produttiva destinataria dell'aiuto;
b) essere direttamente collegati al ciclo produttivo e strettamente funzionali all'esercizio dell'attivita'.
c) essere nuovi di fabbrica.
6. Non sono ammissibili le spese relative a beni o servizi acquistati da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, o nella cui compagine sociale siano presenti soci o titolari di cariche nell'ambito del destinatario finale, coniugi o persone legate da un rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76.
7. Non sono ammissibili le spese relative a beni o servizi acquistati da fornitori con cui intercorrano rapporti di coniugio ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76.
8. L'insussistenza delle condizioni di inammissibilita' di cui ai precedenti commi 6 e 7 deve essere attestata tramite apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
9. Le spese sono ammesse al netto dell'IVA, ove detratta o detraibile.
10. I pagamenti delle spese ammesse alle agevolazioni devono essere effettuati in via definitiva, attraverso bonifici, carte di debito e di credito, ricevute bancarie, RID, assegni bancari non trasferibili comprovati da microfilmatura.
 
Art. 8

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse in forma di finanziamento agevolato senza interessi, della durata massima di 10 anni, oltre un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni a partire dalla data di accettazione del provvedimento di ammissione, di importo pari al 100% della spesa ammissibile ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7. L'agevolazione e' subordinata, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dalla disciplina comunitaria, ai sensi dei quali le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo, in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), di euro 200.000,00 per il regolamento de minimis, fatte salve le specifiche limitazioni dettate nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi, di euro 15.000,00 per il regolamento de minimis settore agricolo e di euro 30.000,00 per il regolamento de minimis settore pesca, nell'arco di tre esercizi finanziari per impresa unica.
2. Ai fini del calcolo dell'ammontare delle agevolazioni, in termini di ESL, si applica la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Pertanto, verra' utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, costituito applicando al tasso di base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html, una maggiorazione secondo il disciplinare di calcolo del rating reso disponibile sul sito del soggetto gestore www.invitalia.it
3. Il finanziamento agevolato non e' assistito da alcuna forma di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449.
4. Il finanziamento agevolato di cui al comma 1 e' rimborsato, secondo un piano di ammortamento a rate annuali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla prima delle precitate date successiva alla conclusione del periodo di preammortamento e comunque secondo i tempi previsti dal provvedimento di ammissione di cui all'art. 11, comma 1.
 
Art. 9

Procedura di accesso

1. Le agevolazioni di cui all'art. 8 sono concesse alle imprese beneficiarie dal soggetto gestore sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 123/1998.
2. Le domande di agevolazione, corredate dei programmi di spesa e della documentazione indicata al successivo comma 5, devono essere presentate al soggetto gestore nei termini indicati dal Commissario straordinario con proprio provvedimento, adottato entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione prevista dal comma 2 del precedente art. 4. Il provvedimento commissariale di cui al precedente periodo viene pubblicato, oltreche' sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, anche sui siti istituzionali dei Presidenti di Regioni - Vicecommissari e del soggetto gestore.
3. Entro dieci giorni dalla sottoscrizione della convenzione prevista dal comma 2 del precedente art. 4, il soggetto gestore rende disponibili, in un'apposita sezione del sito internet www.invitalia.it, gli schemi e le informazioni necessarie per la presentazione delle domande da parte delle imprese proponenti.
4. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere presentate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito di cui al comma 3 secondo le modalita' e gli schemi indicati. Le domande devono essere firmate digitalmente, nel rispetto di quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal legale rappresentante e devono essere corredate della documentazione indicata nella domanda medesima. Al termine della procedura di compilazione del programma di spesa e dell'invio telematico della domanda e degli allegati, alla stessa e' assegnato un protocollo elettronico.
5. Alla domanda di cui al precedente comma 4, oltre al programma di spesa, deve essere allegata la seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e redatta secondo lo schema reso disponibile dal soggetto gestore nel sito di cui al comma 3, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante:
il possesso dei requisiti di cui all'art. 5;
la concessione o l'assenza di altri aiuti, ai sensi del regolamento de minimis, del regolamento de minimis settore agricolo o del regolamento de minimis settore pesca durante l'esercizio finanziario in corso al momento della domanda ed i due precedenti;
la concessione o l'assenza di altre agevolazioni pubbliche previste a livello comunitario, nazionale e regionale, con riguardo ai medesimi costi ammissibili ai sensi della presente ordinanza;
la concessione o l'assenza, con riguardo ai medesimi costi ammissibili ai sensi della presente ordinanza, dei contributi previsti dalle ordinanze commissariali n. 4 del 17 novembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016 e n. 13 del 9 gennaio 2017 e successive modifiche ed integrazioni;
la classificazione del soggetto proponente quale micro, piccola e media impresa;
l'insussistenza delle cause di inammissibilita' di cui ai commi 6 e 7 del precedente art. 7;
b) scheda AEDES con esito B, C o E attestante l'inagibilita', anche temporanea e/o parziale degli edifici in cui e' condotta l'attivita' economica.
6. Il programma di spesa, da compilare utilizzando la procedura informatica di cui al comma 4, secondo le modalita' e gli schemi ivi indicati, deve contenere:
a) i dati ed il profilo del soggetto proponente;
b) la descrizione dell'attivita' svolta;
c) l'indicazione del comune ove sara' ubicata l'attivita';
d) l'indicazione del titolo di disponibilita' della sede, gia' acquisito o da acquisire entro i termini di realizzazione dell'investimento come indicati dall'art. 6, comma 3, lettera b) della presente ordinanza;
e) la descrizione delle spese di investimento, come indicate dall'art. 7, comma 1, 2 e 3 della presente ordinanza;
f) la descrizione delle eventuali spese connesse funzionali all'esercizio dell'attivita' come definite dal comma 4 dell'art. 7 della presente ordinanza.
7. Nel caso in cui uno o piu' allegati alla domanda risultino illeggibili, errati o incompleti, il Soggetto gestore provvede a darne comunicazione all'istante a mezzo PEC assegnando un termine massimo di 10 giorni per la regolarizzazione o l'integrazione della domanda. Qualora l'istante non proceda alla regolarizzazione o all'integrazione della domanda entro il termine di cui al precedente periodo, il Soggetto gestore provvede a respingere la domanda.
8. Il soggetto gestore provvede alla valutazione dei progetti proposti secondo l'ordine cronologico di presentazione ed alla concessione dell'agevolazione entro i limiti delle disponibilita' finanziarie assegnate a ciascuna Regione.
9. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 10 e 11, il soggetto gestore monitora costantemente il fabbisogno finanziario complessivo determinato dalle domande di agevolazione presentate e sospende la valutazione dei progetti proposti qualora tale fabbisogno sopravanzi significativamente le risorse finanziarie assegnate alla misura, dandone tempestiva comunicazione al Commissario straordinario e tramite il proprio sito internet, alle imprese.
10. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, le domande istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni sino a concorrenza delle risorse disponibili, condizionatamente alla verifica, da parte del soggetto gestore, della capacita' del proponente di assicurare comunque la sostenibilita' economica e finanziaria del progetto imprenditoriale.
11. Qualora le risorse finanziarie assegnate ad una o piu' regione eccedano i costi e le spese indicate nei programmi di investimento da realizzare nell'ambito della regione medesima ed ammissibili a finanziamento ai sensi della presente ordinanza, il soggetto gestore e' autorizzato ad utilizzare detta eccedenza per la concessione delle agevolazione in favore dei programmi di investimento da realizzarsi nelle altre Regioni, non finanziati integralmente ovvero non valutati per insufficienza delle risorse disponibili.
12. Nelle ipotesi di cui al comma 11, il soggetto gestore ripartisce le risorse disponibili, sulla base di una proporzione coerente con le percentuali di cui al precedente art. 3, comma 2. Il soggetto gestore, secondo l'ordine cronologico di presentazione dei progetti, utilizza le risorse individuate ai sensi del precedente periodo per il finanziamento integrale dei progetti gia' valutati positivamente ed ammessi all'agevolazione e, in subordine, per la valutazione degli altri progetti proposti.
 
Art. 10

Istruttoria delle domande

1. Le domande di agevolazione sono presentate al soggetto gestore che procede all'istruttoria delle stesse, nell'ordine cronologico di presentazione, sulla base della verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'adeguatezza e della coerenza del programma di spesa presentato rispetto all'attivita' da svolgere.
2. Fermo quanto previsto dal comma 7 del precedente art. 9, nel caso in cui le domande non soddisfino i requisiti di accesso e/o il programma di spesa presentato risulti inadeguato o incoerente rispetto all'attivita' da svolgere, il soggetto gestore invia, tramite PEC, all'indirizzo indicato dal soggetto proponente nella domanda di agevolazione, una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Le controdeduzioni e le eventuali osservazioni da parte dell'istante devono essere inviate tramite PEC entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. In particolare, il soggetto gestore provvede a respingere la domanda in caso di:
a) insussistenza dei presupposti soggettivi di cui all'art. 5 della presente ordinanza;
b) presentazione di programmi di spesa non aventi le caratteristiche di cui all'art. 6 della presente ordinanza;
c) indicazione di spese o di costi non ammissibili a finanziamento ai sensi dell'art. 7 della presente ordinanza;
d) superamento dei limiti previsti dall'art. 8 della presente ordinanza;
e) presentazione di domande oltre i termini di cui al comma 2 dell'art. 9 della presente ordinanza;
f) presentazione di domande secondo modalita' diverse da quelle previste dal comma 4 dell'art. 9 della presente ordinanza;
g) presentazione di domande prive dei contenuti e degli allegati previsti dai commi 5 e 6 dell'art. 9 della presente ordinanza.
 
Art. 11

Concessione delle agevolazioni

1. Il soggetto gestore adotta il provvedimento di ammissione o di non ammissione all'agevolazione entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, dandone comunicazione all'istante tramite PEC inviata all'indirizzo indicato nella domanda di agevolazione. Il termine di cui al precedente periodo puo' essere sospeso, per una sola volta, nelle ipotesi di cui all'art. 10, comma 7, della presente ordinanza.
2. Il provvedimento di ammissione individua l'iniziativa ammessa e l'ammontare delle agevolazioni, regola i tempi e le modalita' per l'attuazione dell'iniziativa e per l'erogazione delle agevolazioni, riporta gli obblighi del destinatario finale e i motivi di revoca delle agevolazioni. Unitamente al provvedimento di ammissione, il soggetto gestore provvede a trasmettere all'istante il piano di ammortamento del finanziamento e la dichiarazione, da completare a cura del beneficiario dell'agevolazione, di accettazione del provvedimento di ammissione e del piano di ammortamento del finanziamento e di assunzione di tutti gli obblighi previsti dagli articoli 13, commi 3 e 4, e 14 della presente ordinanza.
3. A pena di decadenza, il beneficiario dell'agevolazione, entro il termine di 7 giorni dalla comunicazione del provvedimento di ammissione all'agevolazione, provvede ad inviare a mezzo PEC al Soggetto gestore la dichiarazione di accettazione di cui al precedente comma 2.
4. In caso di omesso o ritardato invio della dichiarazione prevista dal comma 3, nonche' in caso di invio dichiarazione incompleta, il soggetto Gestore provvede a comunicare al beneficiario l'intervenuta decadenza ed a disimpegnare le relative risorse economiche.
5. Per tutto quanto non previsto e specificamente disciplinato nel presente articolo e nei precedenti articoli 9 e 10, si applicano le previsioni della legge n. 241/1990.
 
Art. 12

Erogazione delle agevolazioni

1. L'erogazione delle agevolazioni avviene in un'unica soluzione mediante bonifico bancario, entro 30 giorni dall'invio della dichiarazione prevista dal comma 3 del precedente art. 11.
2. Il piano di ammortamento inizia a decorrere al termine del periodo di preammortamento di cui all'art. 8 comma 1.
 
Art. 13

Monitoraggio, controlli e ispezioni

1. Entro novanta giorni dalla conclusione del programma di spesa, il soggetto gestore, effettua il sopralluogo, verifica l'operativita' dell'iniziativa finanziata e le spese rendicontate. In particolare, in sede di sopralluogo il soggetto gestore provvede a verificare:
a) l'esistenza di fatture e/o documenti di spesa aventi forza probatoria equivalente;
b) l'esistenza, la consistenza e la coerenza delle spese sostenute rispetto al programma presentato in sede di domanda di ammissione alle agevolazioni;
c) l'installazione e funzionalita' dei beni (attrezzature, macchinari, impianti);
d) la correttezza delle modalita' di pagamento delle spese sostenute;
e) il titolo di disponibilita' della sede oggetto dell'iniziativa, regolarmente registrato, e documentazione attestante la corretta destinazione d'uso;
f) la documentazione amministrativo/contabile necessaria per lo svolgimento dell'attivita'.
2. Il soggetto gestore puo' effettuare controlli e ispezioni anche a campione sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione ed il mantenimento delle agevolazioni, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati. Per ogni iniziativa finanziata, ed entro il termine di conclusione del programma di spesa, il Soggetto gestore, effettua almeno una verifica intermedia, anche mediante sopralluogo, volta a constatare lo stato di realizzazione del programma di spesa agevolato.
3. Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati il soggetto beneficiario, a partire dalla data di conclusione del programma di spesa, invia al soggetto gestore, con cadenza annuale e fino al terzo esercizio successivo, una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati ed il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate. La dichiarazione contiene anche le informazioni necessarie alla richiesta della certificazione di vigenza. La mancata trasmissione di tale dichiarazione puo' comportare l'avvio del procedimento di revoca totale delle agevolazioni.
4. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici disposte dal soggetto gestore allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal soggetto gestore, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni. Il provvedimento di ammissione contiene specifiche indicazioni riguardanti le modalita', i tempi e gli obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle suddette attivita' di verifica.
5. Qualora in sede di monitoraggio le spese sostenute risultassero inferiori a quanto erogato il soggetto gestore provvede a richiede la restituzione da parte del beneficiario degli importi eccedenti.
 
Art. 14

Obblighi a carico dei beneficiari

1. In caso di ammissione alle agevolazioni previste dalla presente ordinanza, il beneficiario e' obbligato a pena di decadenza:
a) ad inviare la dichiarazione di cui al comma 3 dell'art. 11 della presente ordinanza;
b) a mantenere l'attivita' di impresa per almeno 3 anni dalla data di ultimazione del programma di spesa;
c) a presentare annualmente una dichiarazione attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati e il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate e contenente le informazioni per richiedere il certificato di vigenza, fino allo scadere del termine di cui al punto b);
d) a rimborsare le rate del finanziamento agevolato secondo le scadenze previste dal piano di ammortamento;
e) non trasferire altrove, o alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimenti, beni mobili e/o i diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di ultimazione del programma di spesa;
f) sottoporsi ai controlli disciplinati dal precedente art. 13 assicurando la massima collaborazione per lo svolgimento degli stessi.
 
Art. 15

Revoca delle agevolazioni

1. Il soggetto gestore procede alla revoca delle agevolazioni concesse, con contestuale richiesta di restituzione degli importi erogati, maggiorati delle penalita' previste dall'art. 9 del decreto legislativo n. 123/98, nelle seguenti ipotesi:
a) mancata ultimazione del programma di investimento entro il termine stabilito. Nel caso previsto dal precedente periodo, il soggetto gestore dispone una revoca parziale e limitata all'entita' del finanziamento afferente le spese effettuate successivamente alla scadenza del termine di ultimazione del programma, soltanto laddove dalle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 13 risulti che le spese sostenute entro il termine di ultimazione del programma di investimento corrispondono a quelle indicate nel programma medesimo e sono idonee a configurare gli estremi di un programma organico e funzionale;
b) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione dell'investimento. Nel caso previsto dal precedente periodo, il soggetto gestore puo' disporre una revoca parziale e limitata al solo importo della spesa relativa al bene od al diritto trasferito od utilizzato per finalita' diverse da quelle indicate nel programma di investimenti assentito soltanto allorquando il programma di investimenti mantenga, nonostante il recupero dell'agevolazione concessa, la propria organicita' e funzionalita';
c) cessazione dell'attivita' dell'impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;
d) mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'art. 13;
e) accertamento, in sede di verifiche e/o ispezioni, della mancanza dei requisiti di ammissibilita', della non corrispondenza degli investimenti effettuati a quelli indicati nel programma assentito ovvero della sussistenza di violazioni o di gravi irregolarita' nell'adempimento degli obblighi di cui ai precedenti articoli 13, comma 1, e 14;
f) utilizzo delle somme erogate per finalita' diverse da quelle previste dal provvedimento di ammissione;
g) avvenuto riconoscimento, anche in data successiva alla comunicazione del provvedimento di ammissione di cui al precedente art. 11, dei contributi previsti dalle ordinanze commissariali n. 4 del 17 novembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016 e n. 13 del 9 gennaio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, con riguardo agli stessi costi ammissibili ai sensi della presente ordinanza;
h) qualora il soggetto beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita';
i) qualora risulti l'effettuazione nei confronti dei soggetti beneficiari di accertamenti finalizzati all'adozione di una misura di prevenzione ai sensi del libro I, titolo I, capo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
j) qualora il soggetto beneficiario, i soci, le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonche' da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente beneficiario delle agevolazioni siano stati rinviati a giudizio ed abbiano riportato condanne anche non passate in giudicato per i reati previsti dalla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., cui possa conseguire l'applicazione nei confronti dell'ente della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2001;
k) in caso di applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2001;
l) il soggetto beneficiario non provveda al rimborso delle rate del finanziamento agevolato secondo i termini indicati nel piano di ammortamento. Nel caso previsto dal precedente periodo, il provvedimento di revoca e' adottato in caso di omessa restituzione da parte del soggetto beneficiario di almeno 3 (tre) rate, anche non consecutive, del finanziamento erogato ed e' limitata alle rate del finanziamento non restituite ed ancora da restituire secondo il piano di ammortamento;
m) il soggetto beneficiario sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalita' liquidatoria o a procedure esecutive;
n) il soggetto beneficiario non rispetti gli obblighi di cui all'art. 14;
o) il soggetto beneficiario rinunci al finanziamento ovvero ne effettui la cessione in favore di terzi;
p) negli ulteriori casi previsti dal provvedimento di ammissione alle agevolazioni.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il soggetto gestore puo' disporre la revoca parziale dei contributi erogati, laddove ritenga che la violazione commessa dal beneficiario non pregiudichi, nel complesso, il perseguimento delle finalita' dell'iniziativa ed il rispetto dei vincoli agevolativi nazionali e comunitari vigenti.
 
Art. 16

Cumulo degli aiuti

1. Le agevolazioni previste dalla presente ordinanza sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche previste a livello comunitario, nazionale e regionale, se riguardano costi ammissibili diversi.
2. Le agevolazioni previste dalla presente ordinanza sono cumulabili sugli stessi costi ammissibili con altre agevolazioni pubbliche previste da norme comunitarie, nazionali, regionali, che siano qualificate come aiuti di stato ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' con contributi pubblici concessi ai sensi dei regolamenti de minimis, purche' il cumulo non comporti il superamento delle intensita' di aiuto piu' elevate o importi di aiuti piu' elevati applicabili in base ai regolamenti di esenzione o ad altre decisioni della Commissione.
3. Le agevolazioni previste dalla presente ordinanza sono altresi' cumulabili con altre provvidenze pubbliche che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Trattato CE.
4. Le agevolazioni previste dalla presente ordinanza non sono cumulabili sugli stessi costi ammissibili con i contributi previsti dalle ordinanze commissariali n. 4 del 17 novembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016 e n. 13 del 9 gennaio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 17

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.
2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.
Roma, 14 novembre 2017

Il Commissario: De Micheli

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2017, reg.ne n. 1-2189
 
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