Gazzetta n. 280 del 30 novembre 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 22 novembre 2017 |
Modalita' di individuazione del maggior gettito afferente al territorio della Regione Valle d'Aosta da riservare all'erario. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, concernente «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»; Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici»; Visto l'art. 1, comma 508, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che, al fine di assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilita' del debito pubblico, in attuazione dell'art. 97, primo comma, della Costituzione, le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2014, per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilita', sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato ai sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114; Visto l'art. 1, comma 508, secondo periodo, della legge n. 147 del 2013, il quale dispone che con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i presidenti delle giunte regionali interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione; Visto l'art. 1, comma 510, primo periodo della legge n. 147 del 2013 il quale prescrive che in applicazione dell'art. 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690, per la regione Valle d'Aosta si provvede per ciascun esercizio finanziario all'individuazione del maggior gettito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Presidente della giunta regionale; Visto l'art. 1, comma 510, secondo periodo della legge n. 147 del 2013 il quale stabilisce che in caso di mancata intesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 508, e fino alla conclusione dell'intesa stessa, per la regione Valle d'Aosta si provvede in via amministrativa con i medesimi criteri individuati per le altre autonomie speciali; Visti la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo «Statuto speciale per la Valle d'Aosta», nonche' gli articoli da 2 a 6 della legge 26 novembre 1981, n. 690, concernente la «Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta», nella quale sono indicate le quote delle entrate tributarie spettanti alla regione; Visto, in particolare l'art. 8 della legge n. 690 del 1981, il quale dispone che il provento derivante alla regione Valle d'Aosta da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi ad essa devoluti, disposte successivamente alla entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n. 1065, ove sia destinato per legge, ai sensi dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, per la copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale, e' riversato allo Stato e che il suo ammontare e' determinato per ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della giunta regionale; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante disposizioni relative alla modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2001, avente ad oggetto l'approvazione del nuovo modello «F23» per il pagamento di tasse, imposte, sanzioni ed altre entrate; Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e le relative disposizioni di attuazione, che disciplinano il versamento unitario delle imposte, tasse, contributi e premi, con eventuale compensazione dei crediti; Visto il regolamento approvato con decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 1998, recante norme per l'individuazione della Struttura di gestione, prevista dall'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' la determinazione delle modalita' per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti, alla quale e' affidato il compito di ripartire in favore degli enti destinatari le somme riscosse attraverso il sistema del versamento unificato; Visto il decreto interministeriale del 15 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 1998, recante norme per la determinazione delle modalita' tecniche di ripartizione fra gli enti destinatari dei versamenti unitari delle somme a ciascuno di essi spettanti; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 giugno 2013, prot. 2013/75075, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 19 giugno 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto l'approvazione delle nuove versioni dei modelli di versamento «F24», «F24 Accise» e «F24 Semplificato», per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015, prot. 2015/154279, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 1° dicembre 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto, tra l'altro, l'approvazione della nuova versione del modello «F24 enti pubblici» (F24 EP), che utilizzano gli enti pubblici, alcune amministrazioni statali ed altre pubbliche amministrazioni per il versamento dei tributi erariali; Ritenuta la necessita' di contabilizzare separatamente e far affluire all'Erario gli incrementi di imposta derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ivi compreso il maggior gettito afferente al territorio della regione Valle d'Aosta; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 settembre 2014, applicabile anche alla Regione Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 1, comma 510 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il mancato raggiungimento della prescritta intesa, con il quale sono state stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito relativo all'anno 2014 da riservare all'Erario, attraverso separata contabilizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale e' stato previsto che con successivi decreti per ciascun esercizio finanziario dal 2015 al 2018 sono determinate le incidenze percentuali degli incrementi di gettito dei tributi da riservare all'Erario in applicazione dei predetti decreti-legge e sono, altresi', individuati gli appositi capitoli ed articoli di entrata sui quali devono essere separatamente contabilizzate tali entrate; Vista l'intesa della Regione Valle d'Aosta espressa con nota prot. 14452 del 24 ottobre 2017;
Decreta:
Art. 1
1. Nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportate le previsioni degli incrementi di gettito dei tributi per l'anno 2017, distinte per capitolo/articolo di imputazione del bilancio dello Stato, derivanti dal: a) decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; b) decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 2. Nell'allegata tabella A sono raffrontate, per ciascuno dei due citati provvedimenti, le previsioni di cui al comma 1 con quelle complessive di competenza dei medesimi capitoli/articoli di entrata del bilancio dello Stato, al fine di: a) determinare le incidenze percentuali degli incrementi di gettito derivanti dai provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo rispetto al gettito complessivo previsto per i citati capitoli/articoli; b) individuare gli appositi capitoli/articoli di entrata sui quali devono essere separatamente contabilizzate tali maggiori entrate, riservate all'Erario, secondo le disposizioni del presente decreto. 3. Nell'allegata tabella B, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportate le entrate derivanti dai provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, distinte per capitolo/articolo di imputazione del bilancio dello Stato, riservate interamente all'Erario. Per tali fattispecie, le percentuali di riserva sono determinate nella misura fissa del 100%. |
| Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
1. In fase di ripartizione del gettito relativo alle entrate erariali riscosse nell'anno 2017, attraverso il sistema del versamento unificato «modello F24», di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed il «modello F24 enti pubblici» (F24 EP), di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015, la Struttura di gestione individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, imputa e contabilizza separatamente le somme corrispondenti alle percentuali riportate negli allegati A e B agli appositi capitoli ed articoli di entrata del bilancio dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) e comma 3, del presente decreto per la definitiva acquisizione all'Erario delle somme medesime, ivi comprese quelle afferenti al territorio della Regione Valle d'Aosta. |
| Art. 3
1. In fase di ripartizione del gettito relativo alle entrate erariali riscosse nell'anno 2017, attraverso il «modello F23», di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 novembre 2001, gli agenti della riscossione imputano e contabilizzano separatamente le somme corrispondenti alle percentuali riportate nell'allegato A agli appositi capitoli ed articoli di entrata del bilancio dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del presente decreto per la definitiva acquisizione all'Erario delle somme medesime, ivi comprese quelle afferenti al territorio della Regione Valle d'Aosta. |
| Art. 4
1. Nel computo delle spettanze da attribuire per l'anno 2017, alla Regione Valle d'Aosta, effettuato secondo le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, sono escluse le somme contabilizzate agli appositi capitoli ed articoli di entrata di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), e comma 3, del presente decreto. |
| Art. 5
1. Con successivo decreto ministeriale sono determinate le incidenze percentuali degli incrementi di gettito dei tributi derivanti dai provvedimenti di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto per l'anno 2018 e sono, altresi', individuati gli appositi capitoli ed articoli di entrata sui quali devono essere separatamente contabilizzate tali entrate. |
| Art. 6
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 novembre 207
Il Ministro: Padoan |
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