Gazzetta n. 281 del 1 dicembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 14 novembre 2017
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Quartirolo Lombardo», registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996.


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la Denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo»;
Considerato che, e' stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;
Considerato che, con regolamento (UE) n. 2009/2017 della Commissione del 7 novembre 2017, e' stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 2009/2017 della Commissione del 7 novembre 2017.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 14 novembre 2017

Il dirigente: Polizzi
 
Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE PROTETTA «QUARTIROLO LOMBARDO»
Art. 1.
Denominazione

E' riconosciuta la denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo» al formaggio prodotto nell'area geografica di cui all'art. 2, avente i requisiti fissati dal presente disciplinare.
 
Art. 2.
Zona di produzione

La zona di provenienza del latte e di produzione del formaggio «Quartirolo Lombardo» comprende il territorio amministrativo delle Provincie di Brescia, Bergamo, Como, Lecco, Cremona, Milano, Lodi, Monza e della Brianza, Pavia e Varese.
 
Art. 3.
Descrizione del prodotto

Il «Quartirolo Lombardo» e' un formaggio molle da tavola prodotto con latte vaccino, crudo o pastorizzato, derivante da almeno due mungiture. Il latte della prima mungitura deve essere utilizzato intero; il latte della seconda mungitura o delle successive puo' essere utilizzato intero o parzialmente scremato. Il latte e' ottenuto da vacche allevate esclusivamente nella zona di produzione di cui all'art. 2, ottenuto nel rispetto del processo produttivo di cui all'art. 4.
Il formaggio DOP «Quartirolo Lombardo» presenta le seguenti caratteristiche:
A. forma: parallelepipeda quadrangolare a facce piane con scalzo diritto;
B. dimensioni: lato delle facce da 18 a 22 centimetri, altezza dello scalzo da 4 a 8 centimetri con leggere variazioni in piu' o in meno in entrambe le caratteristiche in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;
C. peso: variabile da 1,5 kg a 3,5 kg;
D. crosta: sottile e morbida, bianco rosata nel formaggio di prima stagionatura (fresco) e grigioverde-rossastra in quello maturo (stagionato);
E. pasta - struttura: unita, leggermente grumosa eventualmente con piccoli distacchi, friabile (senza corona giallognola sotto la crosta) che diventa piu' compatta, morbida e fondente con il progredire della stagionatura. Colore da bianco a bianco paglierino che puo' divenire piu' intenso per il formaggio maturo (stagionato);
F. Sapore: caratteristico, leggermente acidulo-aromatico nel formaggio in prima stagionatura (fresco) e piu' aromatico in quello maturo (stagionato);
G. Grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 30% per il prodotto ottenuto con latte parzialmente scremato.
 
Art. 4.
Metodo di ottenimento

Per la produzione del formaggio DOP «Quartirolo Lombardo» e' utilizzato il latte vaccino, crudo o pastorizzato, di vacche allevate nella zona di origine.
Almeno il 50% della sostanza secca degli alimenti, su base annuale, proviene dalla zona di origine. L'alimentazione delle bovine e' costituita da cereali, foraggi secchi e verdi ed insilati. Puo' essere integrata da mangimi concentrati e/o nuclei proteici. E' consentito l'uso di integratori minerali e vitaminici.
La coagulazione e' effettuata con caglio di vitello ad una temperatura compresa fra i 35 e 44 °C onde ottenere la coagulazione entro 25 minuti; e' consentita l'aggiunta di latto-innesto derivante da precedenti lavorazioni, effettuate esclusivamente nello stesso caseificio nel quale avviene la lavorazione del latte, oppure di fermenti selezionati. La prima rottura della cagliata e' seguita da un riposo piu' o meno lungo in rapporto all'evoluzione dell'acidita' del siero di spurgo, quindi si ha una seconda rottura dalla quale i grumi caseari risultano delle dimensioni di una nocciola all'incirca. Dopo la rottura la cagliata mista a siero viene posta in apposite forme dove, nel corso della stufatura a 24 - 30 °C, si struttura a formaggio. La stufatura, durante la quale avvengono diversi rivoltamenti, e' protratta da un minimo di 4 ore ad un massimo di 24 ore a temperatura decrescente in rapporto alle caratteristiche di acidificazione e di prosciugamento della pasta.
La salatura e' effettuata a secco oppure in salamoia, con durata variabile in relazione al peso, in locali freschi.
La stagionatura avviene in celle idonee ad una temperatura di 2 - 8 °C e ad un'umidita' relativa dell'80 - 95%.
Il periodo di maturazione si protrae da 2 a 30 giorni dalla data di produzione per il tipo «fresco», dopo 30 giorni il prodotto viene posto in commercio come «Quartirolo Lombardo» «maturo» («stagionato»).
Durante la maturazione, con frequenza regolare, le forme sono sottoposte a rivoltamenti e spugnature con soluzione di acqua e sale. Non e' consentito alcun trattamento di crosta.
Il formaggio DOP «Quartirolo Lombardo» puo' essere immesso sul mercato in forme intere od in porzioni di forma.
 
Art. 5.
Legame con l'ambiente geografico

I fattori naturali sono connessi con le condizioni climatiche della zona geografica delimitata, situata tra la pianura a sinistra del fiume Po e le vallate prealpine tra Bergamo e Lecco.
Nell'alta Pianura Padana irrigua, il clima continentale e quindi la marcata alternanza stagionale, favoriscono l'abbondanza e la qualita' dei foraggi destinati all'alimentazione delle lattifere. Dall'alimentazione dipende la produzione di un latte adatto sia alla produzione del formaggio fresco, che all'affinamento delle caratteristiche di quello maturo (stagionato). Proprio le caratteristiche organolettiche del latte utilizzato, in aggiunta al fattore umano depositario di un'antica cultura casearia tramandata di generazione in generazione, che si avvale di strumenti e tecnologie fortemente caratterizzate dai luoghi, fanno si' che il «Quartirolo Lombardo» a fine lavorazione assuma quel gusto caratteristico, lievemente acidulo ed aromatico nel formaggio in prima stagionatura (fresco) e dal sapore piu' aromatico ed intenso per il «Quartirolo Lombardo» maturo (stagionato). La tipicita' e la tradizione del formaggio DOP «Quartirolo Lombardo» si intrecciano con il ciclo stagionale e le usanze agricole nell'allevamento del bestiame e nel processo di trasformazione e stagionatura.
E' imprescindibile l'importanza delle conoscenze tradizionali del casaro, che si tramandano da secoli: sono fondamentali non soltanto nella fase della trasformazione del latte, ma altresi' nelle fasi successive della stufatura, della salatura e della stagionatura, che avviene tuttora in locali tipici tradizionali.
 
Art. 6.
Elementi che comprovano l'origine

Gli operatori sono iscritti in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo ed assicurano, mediante registrazioni documentali in autocontrollo, soggette alla verifica dell'organismo di controllo, la prova dell'origine per quanto riguarda gli alimenti, le materie prime e il prodotto che provengono dalla zona di origine, documentando per ogni fase le partite in entrata, le partite in uscita e la correlazione tra le stesse.
La forma di formaggio DOP «Quartirolo Lombardo» deve recare apposto all'atto della sua immissione sul mercato un marchio all'origine: la marchiatura avviene durante la stufatura nel corso di uno dei rivoltamenti, dopo la messa in forma della cagliata, prima della salatura, affinche' la relativa impronta risulti evidente, e si ottiene mediante matrici di materiale plastico ad uso alimentare, impresse solo su una faccia piana e recanti il numero di identificazione del caseificio, distribuite dal Consorzio di tutela incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a tutti i produttori iscritti nell'elenco dell'organismo di controllo.
Il marchio all'origine del formaggio DOP «Quartirolo Lombardo» e' costituito dalla figura di seguito riprodotta (Immagine 1), che riporta al suo interno le seguenti lettere:
a. in alto a sinistra la lettera Q;
b. in alto a destra la lettera L;
c. in basso a sinistra la lettera L;
d. in basso a destra la lettera Q.
Nel centro risulta il numero di identificazione del caseificio produttore.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 7.
Etichettatura

Il formaggio DOP «Quartirolo Lombardo» puo' essere immesso sul mercato in forme intere o in porzioni di forma.
Al momento della sua immissione sul mercato, ogni incarto e/o confezione di formaggio «Quartirolo Lombardo» DOP, in forme intere e/o in porzioni, deve recare la denominazione «Quartirolo Lombardo», eventualmente accompagnata dalla dicitura «fresco» per il prodotto immesso sul mercato con maturazione da 2 a 30 giorni, oppure la denominazione «Quartirolo Lombardo» accompagnata dalla dicitura «maturo» o «stagionato» per il prodotto stagionato oltre i 30 giorni.
Deve inoltre recare il logo di seguito riprodotto (Immagine 2), che riporta al suo interno le seguenti lettere:
in alto a sinistra la lettera Q;
in alto a destra la lettera L;
in basso a sinistra la lettera L;
in basso a destra la lettera Q.

Parte di provvedimento in formato grafico

Il logo e' seguito dagli estremi del Regolamento relativo alla registrazione della DOP «Quartirolo Lombardo», segnatamente «Regolamento (CE) n. 1107/96».
 
Art. 8.
Controlli

Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto conformemente a quanto stabilito dal regolamento UE n. 1151/2012 dall'Organismo di controllo Certiprodop S.r.l. - sede legale: via del Macello n. 26, Crema; Uffici amministrativi: via Giuseppe di Vittorio, n. 2 - 26013 Crema (Cremona), telefono: 0373/259662 - fax 0373/253530 - e-mail: info@certiprodop.it.
 
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