Gazzetta n. 281 del 1 dicembre 2017 (vai al sommario) |
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
DELIBERA 22 novembre 2017 |
Aggiornamento della delibera n. 17297 del 28 aprile 2010, recante «Disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti vigilati». (Delibera n. 20197). |
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LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e le successive modificazioni; Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 58/1998, che prevede che la Consob possa, per le materie di propria competenza, chiedere ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti; Visto il proprio Regolamento n. 16190 del 29 ottobre 2007 recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 58/98 in materia di intermediari; Visto il Regolamento adottato congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla Consob del 29 ottobre 2007 in materia di organizzazione e procedure di intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio; Visto il Protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia e la Consob del 31 ottobre 2007 ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 58/98; Visto il Protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia e la Consob dell'8 settembre 2009 per disciplinare lo scambio dati tra le due Autorita'; Vista la Delibera n. 17297 del 28 aprile 2010, contenente «Disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti vigilati» e il relativo «Manuale degli obblighi informativi dei soggetti vigilati»; Vista la Delibera n. 19548 del 17 marzo 2016, concernente, tra l'altro, modifiche alla Delibera n. 17297 del 28 aprile 2010; Considerato che il recepimento della Direttiva 2011/61/EU (AIFMD) ha introdotto in Italia nuove categorie di soggetti gestori (SICAF, GEFIA UE, di cui all'art. 1, lett. q-bis del TUF) e nuovi obblighi di segnalazione (art. 45 TUF «Obblighi relativi all'acquisizione di partecipazioni rilevanti o di controllo di societa' non quotate» e Annex IV del Regolamento EU n. 231/2013); Considerato che alcuni degli attuali obblighi segnaletici in capo ai gestori rappresentano una duplicazione rispetto a quelli che vengono acquisiti dalla Banca d'Italia, ovvero possono essere reperiti da altri database/informazioni a disposizione della Consob; Considerato che e' opportuno alleggerire gli oneri amministrativi a carico dei gestori del private equity e del venture capital alla luce della valenza strategica che tali gestori assumono nello sviluppo di canali di finanziamento alternativi a quello bancario per le imprese di medio-piccola dimensione; Considerata la rilevanza assunta dallo svolgimento dell'attivita' di commercializzazione di cui agli articoli 76-bis e 77 del Regolamento Intermediari da parte degli intermediari gestori; Considerato che e' opportuno estendere alle SICAF italiane autogestite gli obblighi previsti in capo alle SICAV italiane autogestite dalla delibera n. 17297 del 28 aprile 2010 nonche' le segnalazioni relative agli OICR immobiliari previste dalla medesima delibera; Considerato che e' opportuno estendere le segnalazioni relative agli OICR di diritto italiano gestiti da gestori italiani anche agli OICR di diritto italiano gestiti da Societa' di gestione UE e da GEFIA UE; Ritenuto che, tutto cio' premesso, sia necessario procedere ad una revisione degli obblighi di cui alla citata delibera n. 17297/2010 con riferimento agli obblighi segnaletici a carico degli intermediari gestori
Delibera:
Sono modificati gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti vigilati secondo i termini e le modalita' descritti nell'unito «Manuale degli obblighi informativi dei soggetti vigilati». La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (1) e nel Bollettino della Consob ed entra in vigore il 1° gennaio 2018. Le disposizioni previste dal «Manuale degli obblighi informativi dei soggetti vigilati» cosi' come modificato dalla presente delibera si applicano dal 1° gennaio 2018, con le seguenti eccezioni: le disposizioni relative alla segnalazione sulla commercializzazione di OICR da parte di SGR, SICAV e SICAF e alle sottoscrizioni in assenza di commercializzazione (allegato II.19), e le disposizioni derivanti dall'introduzione delle comunicazioni di cui all'art. 45, commi 1 e 2 del TUF (I.14.DE.l; I.14.DS.v; I.15.DE.i; I.15.DS.n e Allegato II.28) si applicano dal 1° aprile 2018; le disposizioni relative alle segnalazioni sui fondi immobiliari (allegato II.22 e II.24) e le disposizioni relative alle comunicazioni di inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei singoli servizi ed attivita' (allegato II.26) si applicano dal 1° luglio 2018.
Roma, 22 novembre 2017
Il Presidente: Vegas
(1) Vedi S.O. n. 104 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 120 del 25.5.2010. La Delibera n. 17297 del 28.4.2010 e' stata modificata con delibera n. 19548 del 17.3.2016, pubblicata nella G.U. n. 69 del 23 marzo 2016 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2016; in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. |
| MANUALE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI VIGILATI
Delibera Consob n. 17297 del 28 aprile 2010, aggiornata con delibera n. 19548 del 17 marzo 2016 e con delibera n. 20197 del 22 novembre 2017
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| PARTE I - OBBLIGHI INFORMATIVI
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| PARTE II - ALLEGATI
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ALLEGATO TECNICO
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