Gazzetta n. 281 del 1 dicembre 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 23 novembre 2017
Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione della Repubblica islamica dell'Iran e della Repubblica d'Iraq in conseguenza dell'evento sismico verificatosi il giorno 12 novembre 2017. (Ordinanza n. 490).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale e' stato istituito il meccanismo unionale di protezione civile;
Considerato che, l'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (OCHA) ha attivato il sistema di coordinamento internazionale;
Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del meccanismo unionale, partecipa alle attivita' di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita';
Vista la nota n. 3184 del 13 novembre 2017 con la quale l'Ambasciata d'Italia a Baghdad ha richiesto la disponibilita' dello Stato italiano a predisporre aiuti umanitari in favore della popolazione della Repubblica islamica dell'Iran e della Repubblica d'Iraq, colpita dell'evento sismico del 12 novembre 2017, che ha causato vittime, dispersi, sfollati, la distruzione di centri abitati oltre ad aver provocato una gravissima situazione sanitaria e socio economica;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2017 con cui e' stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 12 novembre 2017 che ha interessato il territorio della Repubblica islamica dell'Iran e della Repubblica d'Iraq;
Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente;
Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione calamitosa verificatasi nell'area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle strutture e delle componenti di protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Sentito il Ministero degli affari esteri;

Dispone:

Art. 1
Iniziative urgenti di protezione civile

1. Al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a contrastare la grave emergenza determinatasi nel territorio della Repubblica islamica dell'Iran e della Repubblica d'Iraq a seguito dell'evento sismico di cui in premessa, il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, interviene per garantire il soccorso e l'assistenza della popolazione a supporto delle autorita' competenti delle Repubbliche interessate anche in raccordo con l'Emergency Response and Coordination Center (ERCC) della Commissione europea (DG-ECHO), nonche' con gli organismi internazionali interessati.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile coordina l'invio, nei territori colpiti dall'evento sismico, di propri team nonche' eventualmente di risorse appartenenti ad altre amministrazioni, le quali assicurano l'espletamento degli interventi di prima assistenza e soccorso alla popolazione, unitamente alla donazione di ventiquattro tende autostabili, anche secondo le necessita' rappresentate dalle strutture dell'Unione europea, dall'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (OCHA), nonche' dalle autorita' competenti delle Repubbliche interessate.
 
Art. 2
Disposizioni concernenti la gestione operativa e la donazione delle
attrezzature per il soccorso e l'assistenza alla popolazione
1. Il Dipartimento della protezione civile utilizza, in via d'urgenza e ove necessario, polizze assicurative gia' stipulate al fine di garantire idonea copertura al personale dipendente di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente provvedimento.
2. Il personale del Dipartimento della protezione civile di cui al comma 1 e' autorizzato, ove necessario, ad utilizzare la carta di credito dipartimentale, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 e del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 settembre 2012 n. 4499 di rep., per far fronte a spese urgenti ed impreviste connesse ad acquisti di beni e servizi, anche in assenza della prescritta previa autorizzazione.
3. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuita', dell'attivita' di assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico di cui in premessa, il Dipartimento della Protezione civile dona, in favore della popolazione della Repubblica islamica dell'Iran e della Repubblica d'Iraq, con le modalita' di cui al comma 4, le tende autostabili di cui al comma 2 dell'art. 1, per il reintegro delle quali si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 5.
4. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla donazione dei beni di cui al comma 3 al Governo regionale del Kurdistan per il tramite del Consolato d'Italia in Iraq, il quale riceve formalmente i beni consegnati dal responsabile della squadra operativa di cui all'art. 1, comma 2, previa sottoscrizione di apposito verbale.
 
Art. 3
Disposizioni finalizzate a garantire il pronto ed efficace concorso
negli interventi di soccorso ed assistenza
1. Al personale non dirigenziale del Dipartimento della protezione civile impiegato sul territorio colpito dall'evento calamitoso di cui in premessa, puo' essere autorizzata la corresponsione, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto, di una speciale indennita' operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a 300 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego.
2. Al personale non dirigenziale del Dipartimento della protezione civile impiegato nelle attivita' di cui alla presente ordinanza sul territorio nazionale, anche con compiti di supporto, puo' essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 30 ore mensili pro-capite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti ordinariamente previsti, fino alla conclusione delle attivita' operative di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 5 della presente ordinanza.
 
Art. 4
Deroghe

1. Per l'espletamento degli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a derogare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria, alle seguenti disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 45;
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 4, 5, 6;
decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, art. 14;
leggi ed altre disposizioni strettamente connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza.
 
Art. 5
Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, si provvede, nel limite massimo di euro 1.000.000,00, a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2017.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2017

Il Capo del Dipartimento: Borrelli
 
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