Gazzetta n. 281 del 1 dicembre 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 2017
Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unita' di personale in favore dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate; b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalita' necessarie anche secondo un criterio di equivalenza;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016;
Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale, nel fissare il regime di turn-over applicabile alle pubbliche amministrazioni a partire dall'anno 2014, stabilisce, all'ultimo periodo, che ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle universita' si applica la normativa di settore;
Visto l'art. 16-ter, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, secondo cui, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi anche allo svolgimento del Giubileo straordinario del 2015-2016, e' autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, di 1.050 unita' nella Polizia di Stato, di 1.050 unita' nell'Arma dei carabinieri, di 400 unita' nel Corpo della Guardia di finanza, per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere sulle facolta' assunzionali relative, rispettivamente, agli anni 2016 e 2017 previste dall'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con le modalita' e le decorrenze nella disposizione medesima previste;
Visto l'art. 16-ter, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2015, secondo cui le residue facolta' assunzionali relative all'anno 2017, previste ai sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui al comma 1, possono essere effettuate in data non anteriore, al 1° dicembre 2017, fatta eccezione per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi;
Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui le assunzioni previste, tra l'altro, dall'art. 3, comma 1, del medesimo decreto-legge sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri;
Visto l'art. 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 3, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2017) e in particolare l'art. 1, comma 368, nel quale tra l'altro, si dispone che sono altresi' prorogate, fino al 31 dicembre 2017, le graduatorie vigenti del personale dei Corpi di cui all'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l'art. 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, il quale prevede tra i principi e criteri direttivi della delega conferita al Governo, tra l'altro, la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e l'eventuale assorbimento in altra Forza di polizia;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 recante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016);
Viste le note con le quali le amministrazioni hanno richiesto l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unita' di personale, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2016 e specificando gli oneri sostenuti per le assunzioni effettuate in base alla normativa speciale sopra richiamata e gli oneri da sostenere per le assunzioni relative all'anno 2017;
Considerato che le richieste pervenute sono state valutate con esito favorevole rispetto al regime delle assunzioni, nonche' rispetto alle dotazioni organiche vigenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione on. le dott.ssa Maria Anna Madia;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicate nelle Tabelle A, B, C, D e E allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, sono autorizzate, ai sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, a valere sulle risorse per le assunzioni relative all'anno 2017, derivanti dai risparmi da cessazioni dell'anno 2016, ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione e' indicato il limite massimo delle unita' di personale e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all'anno 2017.
2. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' autorizzato a bandire le procedure concorsuali indicate nella Tabella F che e' parte integrante del presente decreto.
3. Le predette amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 aprile 2018, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione, dovranno, altresi', fornire dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
4. All'onere derivante dalle assunzioni di cui ai comma 1 e 2 si provvede nell'ambito delle disponibilita' dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Arma dei carabinieri), del Ministero dell'interno (Polizia di Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco), del Ministero della giustizia (Corpo di Polizia penitenziaria) e del Ministero dell'economia e delle finanze (Guardia di finanza).
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unita' di personale appartenenti a categorie e professionalita' diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando i limiti previsti nelle tabelle allegate, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP.
 
Art. 3

1. Le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento possono essere effettuate nel rispetto delle decorrenze previste dalle disposizioni di legge richiamate in premessa.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 ottobre 2017

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2171
 
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