Gazzetta n. 282 del 2 dicembre 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO |
DECRETO 16 novembre 2017 |
Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al Codice IGF. (Decreto n. 875/2017). |
|
|
IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare Solas, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti; Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW' 78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione; Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995; Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW'95, di seguito nominato codice STCW) adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, come emendato; Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla conferenza delle parti alla Convenzione STCW'78 dal 21 al 25 giugno 2010; Vista la risoluzione MSC.396(95) che ha emendato il capitolo I regole I/1 e I/11 dell'annesso alla convenzione STCW, la Risoluzione MSC.397(95) che ha emendato il codice STCW capitolo V parte A, la regola V/3, paragrafi da 1 a 12, dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-V/3, paragrafi da 1 a 3 e le tabelle A-V/3-1 e A-V/3-2 del codice STCW, relative ai requisiti minimi obbligatori per l'addestramento e qualificazione di comandanti, ufficiali, comuni ed altro personale che presta servizio su navi soggette al codice IGF; Vista la regola I/6 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/6 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttori e dei valutatori; Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualita' dell'addestramento fornito; Vista la risoluzione MSC 285(86) linee guida provvisorie sull'utilizzo in sicurezza di gas naturali quali combustibili; Visto il codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili con basso punto di infiammabilita' di cui alla risoluzione MSC.391 (95) adottato l'11 giugno 2015 e successivi emendamenti Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare» con particolare riguardo ai contenuti dell'art.5; Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo a «Procedura d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»; Visto il decreto dirigenziale 1° aprile 2016 relativo a «Istituzione del corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti»; Visto il decreto dirigenziale 1° aprile 2016 relativo a «Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti»; Visto il decreto dirigenziale 2 maggio 2017 relativo a «Istituzione dei corsi antincendio di base e antincendio avanzato per il personale marittimo inclusa l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere»; Considerata la necessita' di dare piena attuazione alla sopra citata regola V/3, paragrafi da 1 a 12, dell'annesso alla Convenzione, alla corrispondente sezione A-V/3, paragrafi da 1 a 3 e alle tabelle A-V/3-1 e A-V/3-2 del codice STCW; Visto il parere della direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - divisione 3° - con nota prot. n. 0030730 del 16 novembre 2017.
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto istituisce il corso di formazione e di addestramento di base ed avanzato per il personale marittimo in servizio su navi soggette all'applicazione del codice IGF e su navi non soggette all'applicazione del predetto codice ma che utilizzano GNL (Gas naturale liquefatto) o altri combustibili con basso punto di infiammabilita' come definiti nel codice IGF. 2. Il corso definisce le conoscenze e l'addestramento necessari per acquisire le competenze in materia di gestione, funzionamento dei sistemi a gas o altri combustibili con basso punto di infiammabilita', nonche' la conoscenza degli aspetti di sicurezza, di emergenza e di protezione ambientale correlati alla movimentazione, allo stoccaggio e all'utilizzo degli stessi come combustibili, in conformita' a quanto previsto dalla regola V/3 dell'annesso alla Convenzione STCW'78, nella sua versione aggiornata e la corrispondente sezione A-V/3 del relativo codice. |
| Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato A1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato B Strutture, attrezzature e materiale didattico del corso di addestramento per il personale in servizio su navi soggette al codice IGF.
1. Un'aula per lezioni teoriche dotata di sussidi didattici quali: sistema multimediale di proiezione (PC, video proiettore), televisore/monitor, flipchart (lavagna a fogli mobili). 2. Materiale di sostegno dell'insegnamento: a) manuale istruttore; b) proiezioni con videoproiettore; c) filmati audio-video relativi agli argomenti trattati; e) testi di riferimento IMO aggiornati; f) i regolamenti Reach, CLP e la scheda dati di sicurezza. 3. Dispensa/e su tutti gli argomenti del corso da fornire ai partecipanti redatte secondo le linee guida dei modelli di corso dell'IMO. Le stesse dovranno contenere una bibliografia delle fonti utilizzate e un sistema di citazioni di quest'ultime. 4. Predisposizione di lavori di gruppo, di esercizi teorici e di laboratorio e successiva discussione ed analisi: calcoli utilizzando le leggi sui gas perfetti; calcoli sulla concentrazione di gas - purging/gas freeing; familiarizzazione con i dispositivi di protezione individuale; combattere incendi da gas e prevenire pericoli dovuti all'esplosione; proprieta' dei gas criogenici e loro comportamento; rilevamento delle perdite di gas e relativi strumenti; Purging e gas freeing; Metodi di bonifica (cleaning methods). 5. Un'aula adibita a laboratorio con almeno la seguente strumentazione ed equipaggiamenti: analizzatori fissi e portatili, di atmosfere infiammabili e tossiche; gas detection sistem (rilevatori di gas fissi e mobili); rianimatori; Autorespiratori; Misuratore di ossigeno; estintori portatili a schiuma e a polvere chimica. banco prove esplosivita'; sonde di livello, strumenti per rilevare pressione, temperatura e livello; valvole di sicurezza (pressione/vuoto, a non ritorno, ad alta velocita' di scarico, di accesso di flusso, a chiusura rapida); tipi di tubi (single e double wall); double block and bleed valve; Pressure relief valve (PRV); valvole a comando remoto; scambiatori di calore/riscaldatore; air lock in rappresentazione reale o in video; Tank connection space (TCS) in rappresentazione reale o in video; sezioni in scala dei serbatoi di tipo «A», «B» e «C»; Si dovra' disporre di un'apparecchiatura che svolga le funzioni e i processi degli impianti di bordo al fine di rendere realistiche le condizioni operative di rifornimento, stoccaggio, movimentazione del combustibile e situazioni di emergenza (ESD) attraverso adeguati modelli matematico-informatici che permettano di: mostrare le corrette modalita' delle operazioni di buncheraggio (a mezzo truck, bettolina, onshore facility) tenendo anche conto delle diverse tipologie del combustibile stesso; strumentazione di rilievo per le funzioni essenziali; interblocchi a sequenza logica con segnalazioni, ottica ed acustica, di errore di manovra e di avaria; sistema di comando e controllo che permetta all'operatore di gestire l'impianto in esercizio (percorso del combustibile dal serbatoio fino alla combustione dello stesso); le risposte ai comandi dell'operatore dovranno essere date dall'apparecchiatura in modo automatico. L'apparecchiatura e la corretta rappresentazione delle funzioni richieste dovranno essere verificate, anche attraverso Factory Acceptance Test (FAT), da un Organismo riconosciuto dall'amministrazione fornendo evidenza documentale. |
| Allegato C
Composizione del corpo istruttori e direttore del corso
1) Il corpo docente e' composto da istruttori in possesso dei seguenti requisiti: a) laurea in Ingegneria navale o meccanica che abbia acquisito alternativamente: almeno tre anni di insegnamento in macchine marine; almeno due anni di esperienza lavorativa in cantieri navali; almeno due anni di esperienza lavorativa in un registro di classificazione IACS; almeno due anni di esperienza lavorativa presso Compagnie di navigazione esercenti navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti; b) laurea in Chimica o Ingegneria chimica o Fisica con esperienza di almeno un anno nel settore degli idrocarburi liquidi, gassosi e delle merci pericolose; c) Comandante/Primo ufficiale su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, in possesso di certificato di competenza in corso di validita', che abbia almeno 1 anno di navigazione negli ultimi 5 a livello manageriale, di cui almeno 3 mesi su navi cisterne soggette al codice IGC o su navi soggette al codice IGF come definito dal presente decreto; d) Direttore di macchina/Primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000kW, in possesso di certificato di competenza in corso di validita', che abbia almeno 1 anno di navigazione negli ultimi 5 a livello manageriale, di cui almeno 3 mesi su navi cisterna soggette al codice IGC o su navi soggette al codice IGF come definito dal presente decreto; e) un medico specializzato in medicina del lavoro. 2) Gli istruttori di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) in possesso dei requisiti specifici di cui sopra, sono riconosciuti idonei ed accreditati per un periodo di anni 5. 3) Sono ritenuti idonei gli istruttori gia' accreditati ai sensi dei decreti dirigenziali 1° aprile 2016 «Istituzione del corso di addestramento di base e avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, per un periodo di anni 5 dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4) Ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori di cui al comma 1), per essere ammessi a far parte del corpo istruttori devono attenersi alle disposizioni di cui al decreto 17 dicembre 2015 «Istituzione del corso di formazione per formatore». 5) Ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino il simulatore per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformita' al modello di corso n. 6.10 dell'IMO e sull'uso del particolare simulatore utilizzato all'interno del corso. 6) Il direttore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, con comprovata esperienza di almeno 2 anni nell'ambito della formazione, deve attenersi alle disposizioni del decreto 17 dicembre 2015 «Istituzione del corso di formazione per formatore». Deve essere nominato anche uno o piu' sostituti del direttore del corso che sostituisca lo stesso in caso di impedimento/indisponibilita'. |
| Allegato D
Valutazione della prova pratica
Per la valutazione della prova pratica dovra' essere utilizzata la seguente scala tassonomica. La prova si intende superata se il candidato raggiunge il giudizio di almeno «sufficiente» che corrisponde al voto di 6 (sei) nella scala numerica decimale.
SCALA TASSONOMICA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA ===================================================================== | | | Voto nella | | | | scala | | Descrizione | Giudizio | decimale | +===============================+=====================+=============+ |A. Non comprende cio' che deve | | | |eseguire; Esegue solo in minima| | | |parte la prova; Non e' in | | | |grado di portare a termine la | | | |prova; | Insufficiente | 1-5 | +-------------------------------+---------------------+-------------+ |B. Comprende cio' che deve | | | |eseguire; Completa la prova in | | | |modo corretto; Impiega il | | | |giusto tempo; | Sufficiente | 6 | +-------------------------------+---------------------+-------------+ |C. Comprende ed esegue la prova| | | |in modo corretto e nel tempo | | | |stabilito; Dimostra abilita' | | | |personali nell'esecuzione della| | | |prova, sa fronteggiare | | | |imprevisti; | Buono | 7 | +-------------------------------+---------------------+-------------+ |D. Oltre a comprendere ed | | | |eseguire la prova in modo | | | |corretto, senza commettere | | | |errori dimostra sicurezza e | | | |prontezza nella sua | | | |esecuzione, buone abilita' | | | |manuali o corporee. | Distinto | 8 | +-------------------------------+---------------------+-------------+ |E. Oltre a comprendere ed | | | |eseguire la prova in modo | | | |corretto, senza commettere | | | |errori dimostra sicurezza e | | | |prontezza nella sua esecuzione,| | | |buone abilita' manuali o | | | |corporee; Dimostra di saper | | | |fronteggiare con padronanza | | | |anche situazioni nuove con | | | |prontezza di spirito e di | | | |riflessi. | Ottimo | 9-10 | +-------------------------------+---------------------+-------------+ |
| Allegato E
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato F
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato G
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato H
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato L
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato M
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato N
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato P
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica: a) ai comandanti, agli ufficiali, ai comuni e ad ogni altro personale che presta servizio a bordo di navi soggette all'applicazione del codice IGF; b) ai comandanti, agli ufficiali, ai comuni e ad ogni altro personale che presta servizio a bordo di navi non soggette all'applicazione del predetto codice ma che utilizzano GNL o altri combustibili con basso punto di infiammabilita' come definiti nel codice IGF. 2. Prima di essere destinati a specifici compiti a bordo di una nave soggetta al presente decreto, tutti i marittimi devono ricevere una formazione adeguata in relazione alle loro capacita', compiti e responsabilita'. 3. Tutti i marittimi che prestano servizio a bordo di una nave soggetta al presente decreto, devono ricevere una appropriata e specifica familiarizzazione alla nave e alle sue caratteristiche, attrezzature, installazioni, equipaggiamenti e alle procedure pertinenti e rilevanti in relazione ai loro compiti e responsabilita' in condizioni di normalita' e di emergenza come specificato alla regola I/14, paragrafo 1.5 dell'annesso alla Convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata e all'art. 15 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71. |
| Art. 3
Conseguimento dell'addestramento di base
1. Il personale marittimo responsabile di specifici compiti di sicurezza relativi alla cura, all'utilizzo di gas quale combustibile di bordo ovvero per interventi nei casi di emergenza, deve essere in possesso di un certificato di addestramento di base per poter prestare servizio a bordo di una nave soggetta al presente decreto. 2. Ogni candidato per ottenere il certificato di addestramento di base di cui al comma 1, oltre ad aver completato favorevolmente i corsi relativi all'addestramento di base (Basic training) e antincendio avanzato, deve soddisfare i seguenti ulteriori requisiti: a) aver completato favorevolmente l'addestramento di base per il personale in servizio su navi soggette al presente decreto in accordo alle disposizioni di cui alla sezione A-V/3, paragrafo 1 del codice STCW e riportate al successivo art. 5; oppure b) essere in possesso di un certificato di addestramento di base o avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti di cui alla regola V/1-2, paragrafo 2 e 5, o di cui alla regola V/1-2, paragrafo 4 e 5. |
| Art. 4
Conseguimento dell'addestramento avanzato
1. I comandanti, gli ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilita' per la cura e l'utilizzo dei gas come combustibile e dei relativi sistemi di buncheraggio a bordo delle navi soggette al presente decreto, devono essere in possesso di un certificato di addestramento avanzato per poter prestare servizio a bordo di tali unita'. 2. Ogni candidato per ottenere il certificato di addestramento avanzato di cui al comma 1, deve soddisfare i seguenti requisiti: 2.1 essere in possesso di un certificato di addestramento di base di cui all'art. 3; 2.2 aver completato favorevolmente l'addestramento avanzato in accordo alle disposizioni di cui alla sezione A-V/3, paragrafo 2 del codice STCW come riportate al successivo art. 6; e 2.3 aver effettuato almeno un mese di navigazione su navi alimentate a GNL o altro combustibile a basso punto di infiammabilita' come definiti nel codice IGF ed aver partecipato ad almeno tre operazioni di buncheraggio. Due delle tre operazioni di buncheraggio possono essere sostituite con operazioni di buncheraggio effettuate attraverso l'utilizzo dell'apparecchiatura indicata nell'allegato B. 3. In alternativa a quanto indicato al punto 2., ogni candidato per ottenere il certificato di addestramento avanzato di cui al comma 1, deve essere in possesso del certificato di addestramento avanzato (CoP) per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti di cui alla sezione A-V/1-2, paragrafo 2, e dimostrare inoltre: 3.1 aver effettuato almeno un mese di navigazione su navi alimentate a GNL o altro combustibile a basso punto di infiammabilita' come definiti nel codice IGF ed aver partecipato ad almeno tre operazioni di buncheraggio. Due delle tre operazioni di buncheraggio possono essere sostituite con operazioni di buncheraggio effettuate attraverso l'utilizzo dell'apparecchiatura indicata nell'allegato B. 3.2 In alternativa a quanto indicato al punto 3.1 occorre dimostrare di: 1. aver partecipato alla conduzione di tre operazioni di caricazione e discarica a bordo di navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti; e 2. aver effettuato un periodo di tre mesi di navigazione nei cinque anni precedenti su una o piu' delle seguenti tipologie di navi: navi soggette al codice IGF; navi cisterna abilitate al trasporto come carico di combustibile previsti dal codice IGF; navi che usano gas o altro combustibile a basso punto di infiammabilita' per la propulsione. 4. Per le navi di nuova costruzione, il requisito di cui ai commi 2.3 e 3.1 del presente articolo, si intende assolto mediante le prove di navigazione (con alimentazione della propulsione a GNL) e delle attivita' di buncheraggio effettuate (in cantiere) durante la fase di allestimento della nave. In questo caso sara' cura della Societa' di gestione/armatore fornire l'evidenza documentale relativa alla avvenuta familiarizzazione del personale con gli impianti e le operazioni connesse da parte del costruttore dell'impianto/cantiere. |
| Art. 5
Organizzazione dell'addestramento di base
1. Il corso di addestramento di base di cui all'art. 3, ha una durata non inferiore alle 24 ore, articolate in tre giorni, di cui 6 ore per lo svolgimento dell'attivita' pratica. 2. Al corso possono essere ammessi i marittimi di cui all'art. 3, comma 1, in numero non superiore a 20 e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata, al numero degli istruttori e delle attrezzature disponibili. 3. Il corso e' svolto da istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo il programma contenuto nell'allegato A del presente decreto. 4. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma 3, gli istituti, enti o societa', fermo restando ogni altra autorizzazione, nulla osta o altro documento autorizzativo previsto da altre Amministrazioni nel rispetto delle norme di legge in vigore, devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato B al presente decreto e devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualita', conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacita' professionale da conseguire. 5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneita' di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato C al presente decreto. |
| Art. 6
Organizzazione dell'addestramento avanzato
1. Il corso di addestramento avanzato di cui all'art. 4, ha una durata non inferiore alle 40 ore, articolate in cinque giorni, di cui 12 ore per lo svolgimento dell'attivita' pratica. 2. Al corso possono essere ammessi i marittimi di cui all'art. 4, comma 1, in numero non superiore a 20 e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata, al numero degli istruttori e delle attrezzature disponibili. 3. Il corso e' svolto da istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo il programma contenuto nell'allegato A1 del presente decreto. 4. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma 3, gli istituti, enti o societa', fermo restando ogni altra autorizzazione, nulla osta o altro documento autorizzativo previsto da altre amministrazioni nel rispetto delle norme di legge in vigore, devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato B al presente decreto e devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualita', conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacita' professionale da conseguire. 5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneita' di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato C al presente decreto. |
| Art. 7
Accertamento delle competenze e rilascio dell'attestato per l'addestramento di base
1. Al completamento del corso di addestramento di base, ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verra' svolto al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale ovvero da un sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e da due membri costituiti dal direttore del corso e da un istruttore che svolge anche le funzioni di segretario. 2. L'esame di cui al comma 1., relativo agli argomenti indicati nell'allegato A, si articola in una prova scritta (test di 30 domande a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta), della durata non superiore a 60 minuti, ed una prova pratica nella quale il candidato dovra' dimostrare di aver acquisito l'abilita' pratica, nello svolgimento di compiti di sicurezza relativi all'utilizzo di gas quale combustibile di bordo e per interventi nei casi di emergenza. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta e' assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione sara' espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato D e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame e' superato se entrambe le prove avranno esito favorevole. 3. Al candidato che supera l'esame, e' rilasciato un attestato, secondo il modello indicato nell'allegato E del presente decreto. |
| Art. 8
Accertamento delle competenze e rilascio dell'attestato per l'addestramento avanzato
1. Al completamento del corso di addestramento avanzato, ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verra' svolto al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale ovvero da un sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e da due membri costituiti dal direttore del corso e da un istruttore che svolge anche le funzioni di segretario. 2. L'esame di cui al comma 1., relativo agli argomenti indicati nell'allegato A1, si articola in una prova scritta (test di 30 domande a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta), della durata non superiore a 60 minuti, ed una prova pratica nella quale il candidato dovra' dimostrare di aver acquisito l'abilita' pratica, nello svolgimento delle operazioni d'imbarco, stoccaggio, utilizzo di gas come combustibile e dei relativi sistemi di buncheraggio. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta e' assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione sara' espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato D e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame e' superato se entrambe le prove avranno esito favorevole. 3. Al candidato che supera l'esame, e' rilasciato un attestato, secondo il modello indicato nell'allegato F del presente decreto. |
| Art. 9
Rilascio del certificato di addestramento di base e avanzato e mantenimento delle competenze
1. Il certificato di addestramento di base, come da modello in allegato G, e il certificato di addestramento avanzato, come da modello in allegato H, e' rilasciato dall'Ufficio di iscrizione del marittimo previa acquisizione dell'attestato di superamento del relativo corso nonche' della verifica dei requisiti richiesti. 2. I certificati di cui al comma 1, hanno validita' quinquennale. 3. Per ottenere il rinnovo, entro la data di scadenza del certificato occorre dimostrare di aver mantenuto il livello di addestramento richiesto, mediante: a) la frequenza di un corso di aggiornamento (refresher training) secondo le modalita' di cui al successivo art. 10; oppure b) aver effettuato almeno tre mesi di navigazione negli ultimi cinque anni su una o piu' delle seguenti tipologie di navi: navi soggette al codice IGF; navi cisterna che trasportano come carico combustibili previsti dal codice IGF; navi che usano gas o altro combustibile a basso punto di infiammabilita' per la propulsione. 4. Il rinnovo del certificato e' effettuato dall'Ufficio di iscrizione del marittimo: a) nel caso di cui al punto 3 lettera a) mediante l'annotazione sul retro del certificato di addestramento di base o avanzato, dell'estensione di validita' di ulteriori cinque anni, previa acquisizione di copia dell'attestato di aggiornamento dell'addestramento (refresher training) come da modello allegato M per il base e P per l'avanzato; b) nel caso di cui al punto 3 lettera b) mediante l'evidenza documentale che attesti il periodo di navigazione. |
| Art. 10
Aggiornamento dell'addestramento di base e avanzato (refresher training)
1. L'aggiornamento dell'addestramento di base (refresher training), della durata di almeno 8 ore, e' effettuato presso gli istituti, enti o societa' riconosciuti idonei allo svolgimento del corso di addestramento di base, secondo il programma di cui all'allegato L. Allo stesso possono essere ammessi un numero massimo di 20 (venti) persone e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata, al numero degli istruttori e delle attrezzature disponibili. 2. I soggetti di cui al comma 1 che intendono svolgere il corso di aggiornamento devono darne comunicazione, volta per volta, al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, nonche' alla Capitaneria di porto competente per territorio secondo le disposizioni in vigore relative all'organizzazione dei corsi di addestramento. 3. Al termine del corso di aggiornamento, il direttore del corso, responsabile dell'aggiornamento stesso, redige un verbale dei partecipanti al corso e rilascia un attestato come da modello allegato M ai corsisti risultati idonei. 4. L'aggiornamento dell'addestramento avanzato (refresher training), della durata di almeno 12 ore, e' effettuato presso gli istituti, enti o societa' riconosciuti idonei allo svolgimento del corso di addestramento avanzato, secondo il programma di cui all'allegato N. Allo stesso possono essere ammessi un numero massimo di 20 (venti) persone. 5. I soggetti di cui al comma 4 che intendono svolgere il corso di aggiornamento devono darne comunicazione, volta per volta, al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, nonche' alla Capitaneria di porto competente per territorio secondo le disposizioni in vigore relative all'organizzazione dei corsi di addestramento. 6. Al termine del corso di aggiornamento, il direttore del corso, responsabile dell'aggiornamento stesso, redige un verbale dei partecipanti al corso e rilascia un attestato come da modello allegato P ai corsisti risultati idonei. |
| Art. 11
Disposizioni transitorie
1. I comandanti, gli ufficiali, i comuni ed ogni altro personale impiegato sulle navi non soggette all'applicazione del codice IGF, ma che utilizzano GNL o altro combustibile con basso punto di infiammabilita' come definiti nel codice IGF, gia' in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, conseguono le certificazioni di cui agli articoli 3 e 4 entro il 30 giugno 2019. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 novembre 2017
Il Comandante generale: Melone |
|
|
|