Gazzetta n. 282 del 2 dicembre 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
DECRETO 14 settembre 2017, n. 171 |
Regolamento recante modifiche al decreto 6 dicembre 2001, n. 469, in materia di mantenimento in cattivita' di esemplari di delfini appartenenti alla specie Tursiops Truncatus. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 dicembre 2001, n. 469 «Regolamento recante disposizioni in materia di mantenimento in cattivita' di esemplari di delfini appartenenti alla specie Tursiops Truncatus, in applicazione dell'articolo 17, comma 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93»; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 140 del 19 giugno 2015, recante modifiche agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, con il quale le disposizioni contenute nel numero 3 «Riproduzione» della lettera A e della lettera B dell'allegato al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 dicembre 2001, n. 469, sono state inserite negli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73; Ritenuto necessario modificare la lettera A, numero 3 «Riproduzione» e la lettera B dell'allegato al decreto del Ministro dell'ambiente 6 dicembre 2001, n. 469, a seguito delle predette modifiche degli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2017; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 4 luglio 2017, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1
1. Il numero 3 della lettera A dell'allegato al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 dicembre 2001, n. 469, e' cosi' sostituito: «3. Riproduzione: le disposizioni concernenti la riproduzione degli esemplari di delfini appartenenti alla specie Tursiops Truncatus sono contenute nell'allegato 1, lettera H, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 - Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici». 2. La lettera B dell'allegato al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 dicembre 2001, n. 469, e' cosi' sostituita: «B. Requisiti minimi necessari per il mantenimento in cattivita' di esemplari di delfini appartenenti alla specie Tursiops Truncatus. Le disposizioni concernenti i requisiti minimi necessari per il mantenimento in cattivita' di esemplari di delfini appartenenti alla specie Tursiops Truncatus sono contenute nell'allegato 1, lettera H, e nell'allegato 2, lettera C, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 - Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 settembre 2017
Il Ministro: Galletti Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Reg. n. 1, foglio n. 4540
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).». - Il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 (Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2005, n. 100. - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 dicembre 2001, n. 469 (Regolamento recante disposizioni in materia di mantenimento in cattivita' di esemplari di delfini appartenenti alla specie Tursiops Truncatus, in applicazione dell'art. 17, comma 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2002, n. 15.
Note all'art. 1: - Per i riferimenti al decreto 6 dicembre 2001, n. 469, modificato dal presente regolamento, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, si veda nelle note alle premesse. |
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