Gazzetta n. 283 del 4 dicembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 ottobre 2017
Differimento del termine di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento di contributi pubblici, ai sensi della sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante di cui al PSRN 2014 - 2020 - misura 17.1 colture vegetali anno 2015.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;
Visto il regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto l'art. 60, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 che prevede che siano ammissibili al FEASR solamente le spese sostenute per interventi decisi dall'autorita' di gestione del relativo programma;
Visto l'art. 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ai sensi del quale l'autorita' di gestione puo' designare uno o piu' organismi intermedi per provvedere alla gestione e all'esecuzione degli interventi di sviluppo rurale, pur rimanendo pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni e provvede affinche' l'organismo delegato possa disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del proprio incarico;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
Visto il regolamento (UE) n. 809/2014 di esecuzione della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita';
Visto l'accordo di partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) approvato dalla Commissione europea con decisione (C2015) 8312 del 20 novembre 2015, da ultimo modificato dalla decisione comunitaria dell'8 agosto 2017 C(2017) 6570, e cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nel quale, ai sensi dell'art. 65 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono stati individuati il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale quale autorita' di gestione e AGEA quale organismo pagatore;
Vista in particolare la sottomisura 17.1 del PSRN riguardante l'assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, di cui agli articoli 36 e 37 del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni - Codice in materia di protezione di dati personali;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del MIPAAF e la definizione delle loro attribuzioni nonche' dei relativi compiti;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4, del sopracitato decreto ministeriale 13 febbraio 2014, nel quale la Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) viene individuata come autorita' di gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall'Unione europea, supportata in tale funzione dagli uffici competenti per materia;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto in particolare il capo III del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015 riguardante la gestione del rischio in agricoltura;
Considerato che l'AGEA, ai sensi dei decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165, e 15 giugno 2000, n. 188, e' individuata quale organismo pagatore e, in quanto tale, cura l'erogazione degli aiuti DG DISR - DISR 06 - prot. uscita n. 0031641 del 23 dicembre 2016 previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1306 del 2013;
Visto il decreto n. 9618 del 28 aprile 2016 con il quale l'autorita' di gestione del PSRN ha delegato all'organismo pagatore AGEA le funzioni connesse alla trattamento, gestione ed istruttoria delle domande di sostegno della sottomisura 17.1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2016, registrato dalla Corte dei conti il 7 settembre 2016, registrazione n. 2302, di conferimento dell'incarico di direttore generale della direzione generale dello sviluppo rurale al dott. Emilio Gatto;
Visto l'avviso pubblico approvato con decreto n. 10875 dell'11 maggio 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, attraverso il quale l'autorita' di gestione del PSRN ha definito le modalita' per la presentazione, da parte degli agricoltori, di proposte per la concessione e pagamento di un contributo pubblico ai sensi della sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante di cui al Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 - misura 17.1 colture vegetali anno 2015;
Visto il decreto dell'autorita' di gestione n. 24212 del 13 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016, con il quale e' stato modificato l'art. 9 dell'avviso pubblico approvato con decreto 11 maggio 2016 citato, ed e' stato differito il termine per la presentazione delle domande di sostegno da 90 a 110 giorni a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al decreto 11 maggio 2016, ovvero entro 110 giorni dalla data di presentazione del PAI, qualora quest'ultima sia successiva alla pubblicazione dello stesso;
Visto il decreto dell'autorita' di gestione n. 31641 del 23 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2017, con il quale sono stati modificati gli articoli 9 e 12 dell'avviso pubblico di cui ai decreti 11 maggio 2016 e 13 ottobre 2016 citati, e sono stati differiti i termini per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento rispettivamente al 30 giugno 2017 e al 30 settembre 2017;
Visto il decreto dell'autorita' di gestione n. 18733 del 27 giugno 2017 con il quale, considerati i tempi impiegati per completare l'armonizzazione dei fascicoli degli organismi pagatori regionali con il fascicolo di coordinamento nazionale, sono stati ulteriormente differiti i termini per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento rispettivamente al 31 ottobre 2017 e al 31 gennaio 2018;
Considerata la revisione operata dall'Agenzia delle entrate ai codici fiscali relativi a cittadini nati in territori comunali oggetto di operazioni di fusione/accorpamento;
Tenuto conto che il Codice unico azienda agricola (CUAA), identificativo dei potenziali beneficiari, deriva direttamente dal codice fiscale del titolare dell'azienda e che la citata revisione operata dall'Agenzia delle entrate ha determinato, nel periodo tra la sottoscrizione delle polizze e la presentazione della domanda di sostegno, la variazione di alcuni CUUA;
Considerati i tempi necessari di aggiornamento del sistema per consentire la presentazione delle domande ai potenziali beneficiari ai quali per le motivazioni di cui sopra e' stato variato il CUAA a seguito di variazione del codice fiscale;
Considerati i tempi necessari per espletare le procedure connesse alle domande di riesame di cui all'art. 11 dell'avviso pubblico approvato con decreto 11 maggio 2016 citato;
Ritenuto necessario, pertanto, differire il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento al 30 giugno 2018 per consentire la presentazione delle domande di pagamento a tutti i potenziali beneficiari interessati dalla predetta attivita' di riesame delle domande di sostegno;
Ritenuto altresi' necessario provvedere alla modifica ed integrazione dell'art. 14, paragrafo 3 sulla cessione d'azienda, del citato avviso pubblico approvato con decreto 11 maggio 2016, per definire dettagliatamente le ipotesi di cessione per decesso dell'imprenditore agricolo, nonche' l'ipotesi di cessione d'azienda avvenuta successivamente al termine di scadenza della copertura assicurativa;
Tenuto conto dei tempi necessari ai potenziali beneficiari per espletare le procedure previste dalla predetta modifica ed integrazione dell'art. 14, paragrafo 3 sulla cessione d'azienda;
Ritenuto necessario, pertanto, differire il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno al 31 dicembre 2017 e delle relative domande di pagamento al 30 giugno 2018, per i casi rientranti nella cessione d'azienda o che sono stati interessati dall'aggiornamento del CUAA per le motivazioni citate;
Tenuto conto che il predetto differimento dei termini di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento non produce effetti discriminatori nei confronti dei potenziali beneficiari;

Decreta:

Art. 1
Differimento termine di presentazione delle domande di sostegno e di
pagamento - assicurazioni colture vegetali anno 2015 - PSRN
2014-2020 - sottomisura 17.1

I termini stabiliti all'art. 9 e all'art. 12 dell'avviso pubblico dell'11 maggio 2016 e successivo decreto 27 giugno 2017, citati nelle premesse, ai sensi della sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante di cui al Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 - misura 17.1 - colture vegetali, anno 2015, sono differiti come segue:
domande di sostegno interessate dalla procedura di cui all'art. 11 dell'avviso pubblico 11 maggio 2016: termine per la presentazione della domanda di pagamento: 30 giugno 2018;
nei casi di cui al successivo art. 2 del presente decreto e nei casi afferenti potenziali beneficiari ai quali e' stato variato il CUAA:
termine per la presentazione delle domande di sostegno: 31 dicembre 2017;
termine per la presentazione delle domande di pagamento: 30 giugno 2018.
 
Art. 2

Modifica art. 14, paragrafo 3, dell'avviso pubblico
dell'11 maggio 2016 - sottomisura 17.1 - anno 2015

Il paragrafo 3 dell'art. 14 dell'avviso pubblico dell'11 maggio 2016, citato in premessa, e' sostituito dal seguente:
«3. CESSIONE DI AZIENDE.
Ai sensi dell'art. 8 del regolamento (UE) 809/2014, per cessione d'azienda si intende "la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unita' di produzione considerate".
La cessione d'azienda nella sua totalita' puo' avvenire:
A. entro il termine ultimo di scadenza della copertura assicurativa (o, se antecedente, la data in cui il prodotto non e' piu' in campo) e dopo la presentazione della Manifestazione di Interesse, di cui all'art. 8, e/o domanda di sostegno. Il contributo per il quale il cedente ha presentato domanda e' erogato al cessionario se:
a) il cessionario provvede ad informare l'autorita' competente dell'avvenuta cessione e a chiedere la concessione del sostegno allegando alla domanda oltre la documentazione probante l'avvenuta cessione, il PAI volturato e la presentazione di richiesta di subentro alla manifestazione di interesse, nonche', ove pertinente, alla domanda di sostegno;
b) il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente avviso;
c) sono soddisfatte tutte le condizioni per la concessione del sostegno;
d) il cessionario ha volturato la contraenza della polizza/certificato ed ha pagato il premio assicurativo, nel caso di pagamento dovuto successivamente alla cessione.
Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del regolamento (UE) n. 809/2014, successivamente alla comunicazione all'autorita' competente della cessione dell'azienda e della presentazione della richiesta di sostegno da parte del cessionario:
i. tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorita' competente per effetto della manifestazione di interesse e/o della domanda di sostegno sono conferiti al cessionario;
ii. tutte le operazioni necessarie per la concessione del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme dell'Unione europea e nazionali;
iii. l'azienda ceduta e' considerata, nel caso che il cessionario percepisca altri contributi pubblici ai sensi del presente bando, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda l'anno di domanda in questione;
B. successivamente al termine di scadenza della copertura assicurativa e dopo la presentazione di una manifestazione di interesse. Il sostegno puo' essere erogato al cedente e nessun aiuto sara' dovuto al cessionario, qualora il cedente presenti:
a) domanda di sostegno, informando l'autorita' competente dell'avvenuta cessione successivamente al termine di scadenza della copertura assicurativa e che nulla e' dovuto al cessionario;
b) domanda di pagamento e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente avviso;
c) siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente avviso.
Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi sopra elencati di cui alla lettera A), punti i., ii., iii., rimangono in capo al cedente;
C. successione «mortis causa».
Qualora un'azienda venga ceduta, a seguito di successione "mortis causa", in caso di pluralita' di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi.
In caso di cessione d'azienda avvenuta successivamente alla manifestazione di interesse ma prima della presentazione della domanda di pagamento, l'erede beneficia del sostegno qualora: adempia agli obblighi previsti alla lettera A) punti a), b), c) e, se del caso, d), di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi suelencati di cui alla lettera A), punti i., ii., iii., permangono in capo all'erede. I controlli sugli atti amministrativi presentati dall'erede, tra cui la verifica dei requisiti di ammissibilita' soggettivi ai sensi dell'art. 3, verranno svolti con riferimento ai requisiti dell'azienda del decujus.
In caso di cessione avvenuta dopo la presentazione della domanda di pagamento, l'erede provvede alla presentazione di una comunicazione relativa all'avvenuta successione per attivare il pagamento della domanda del decujus e percepire il relativo contributo.
Le modalita' attuative e operative per la comunicazione della cessione di aziende, nonche' eventuali ulteriori disposizioni operative, sono definite dall'organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.».
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 ottobre 2017

Il direttore generale: Gatto

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2017 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 1-893
 
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