Gazzetta n. 284 del 5 dicembre 2017 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148
Testo del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 242 del 16 ottobre 2017), coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie.".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Estensione della definizione agevolata dei carichi

1. I termini per il pagamento delle rate di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, (( sono fissati al 7 dicembre 2017 e il termine per il pagamento della rata di cui alla lettera b) dello stesso articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di aprile 2018 e' fissato nel mese di luglio 2018. ))
2. (( (Soppresso) )).
3. Al fine di consentire alle Universita' degli studi che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 125, di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 e' differito al mese di novembre 2018. Al relativo onere, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge n. 208 del 2015, e' incrementato di 8,3 milioni di euro nel 2018.
(( 4. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di seguito denominato « Decreto », per quanto non derogate da quelle dei commi da 5 a 10-ter del presente articolo, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione:
a) dal 2000 al 2016:
1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del Decreto;
2) compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell'alinea del comma 8 dell'articolo 6 del Decreto, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;
b) dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.
5. Ai fini della definizione di cui al comma 4, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volonta' di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, con le modalita' e in conformita' alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione nel proprio sito internet entro il 31 dicembre 2017. In tale dichiarazione il debitore assume l'impegno di cui al comma 2 dell'articolo 6 del Decreto.
6. Sulle somme dovute per la definizione prevista dal comma 4 si applicano, a decorrere dal 1° agosto 2018, gli interessi di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il pagamento delle stesse somme, salvo quanto previsto dal comma 8, puo' essere effettuato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.
7. L'agente della riscossione:
a) relativamente ai carichi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, entro il 31 marzo 2018 invia al debitore, con posta ordinaria, l'avviso previsto dal comma 3-ter dell'articolo 6 del Decreto;
b) entro il 30 giugno 2018 comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche' delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
8. In deroga a quanto previsto dai commi 6 e 7, limitatamente ai carichi di cui al comma 4, lettera a), numero 2), compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano pagate tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, e ai carichi di cui al comma 4, lettera a), numero 1):
a) l'agente della riscossione comunica al debitore:
1) entro il 30 giugno 2018, l'importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;
2) entro il 30 settembre 2018, le informazioni previste dal comma 7, lettera b);
b) il debitore e' tenuto a pagare:
1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l'importo ad esso comunicato ai sensi della lettera a), numero 1). Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilita' dell'istanza;
2) in due rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, l'80 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;
3) entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al restante 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.
9. Ai fini della definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo le disposizioni del comma 4-bis dell'articolo 6 del Decreto si applicano ai carichi non inclusi in piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista dal comma 5:
a) per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4, lettere a), numeri 1) e 2), e b), che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, e' sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data;
b) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della predetta dichiarazione e si producono gli effetti previsti dal comma 5, secondo periodo, dell'articolo 6 del Decreto.
10-bis. In deroga alle disposizioni dell'alinea dell'articolo 6, comma 8, del Decreto, la facolta' di definizione dei carichi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo puo' essere esercitata senza che risultino adempiuti versamenti relativi ai piani rateali in essere.
10-ter. Non si applicano le disposizioni del comma 13-ter dell'articolo 6 del Decreto.
10-quater. Le disposizioni dei commi da 4 a 10-ter si applicano anche alle richieste di definizione presentate ai sensi delle disposizioni del presente articolo, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10-quinquies. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « Le comunicazioni di inesigibilita' relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle societa' del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualita' di consegna partendo dalla piu' recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021 ».
10-sexies. All'articolo 6, comma 12, del Decreto, la parola: « 2019 » e' sostituita dalla seguente: « 2020 ». ))

11. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, dopo le parole « 2 aprile 1958, n. 377 » sono inserite le seguenti: « , per l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335. ». (( Al comma 8 del citato articolo 1 del Decreto e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per la tutela dell'integrita' dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nonche' nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa' da essi partecipate sono affidate a soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ».
11-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 96 milioni di euro per l'anno 2019. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 25,1 milioni di euro per l'anno 2019.
11-ter. Agli oneri derivanti dai commi da 4 a 10-sexies e 11-bis, si provvede, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2018 e a 96 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'applicazione dei commi da 4 a 10-sexies del presente articolo, e, quanto a 25,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11-quater. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del comma 1, del Decreto. Sono fatti salvi gli effetti gia' prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il
finanziamento di esigenze indifferibili), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 6. Definizione agevolata
1. Relativamente ai carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere
il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali
carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme
aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al
pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e
b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a
decorrere dal 1º agosto 2017, gli interessi nella misura di
cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo restando
che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute
deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per
cento nell'anno 2018, e' effettuato il pagamento, per
l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due
anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre
rate nel 2017 e di due rate nel 2018:
a) delle somme affidate all'agente della riscossione
a titolo di capitale e interessi;
b) di quelle maturate a favore dell'agente della
riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle
somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per
le procedure esecutive, nonche' di rimborso delle spese di
notifica della cartella di pagamento.
2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il
debitore manifesta all'agente della riscossione la sua
volonta' di avvalersene, rendendo, entro il 21 aprile 2017,
apposita dichiarazione, con le modalita' e in conformita'
alla modulistica che lo stesso agente della riscossione
pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica
altresi' il numero di rate nel quale intende effettuare il
pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1,
nonche' la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi
cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a
rinunciare agli stessi giudizi. Entro la stessa data del 21
aprile 2017 il debitore puo' integrare, con le predette
modalita', la dichiarazione presentata anteriormente a tale
data.
3. Entro il 15 giugno 2017, l'agente della riscossione
comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione
di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme
dovute ai fini della definizione, nonche' quello delle
singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna
di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate e'
fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate e'
fissata nei mesi di aprile e settembre.
3-bis. Ai fini di cui al comma 1, l'agente della
riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a
individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso
comma 1:
a) presso i propri sportelli;
b) nell'area riservata del proprio sito internet
istituzionale.
3-ter. Entro il 28 febbraio 2017, l'agente della
riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei
carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del
31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la
cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di cui
all'articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero
notificato l'avviso di addebito di cui all'articolo 30,
comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.
4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo
versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in
cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al
comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce
effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione
e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della
dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti
effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo
complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del
carico e non determinano l'estinzione del debito residuo,
di cui l'agente della riscossione prosegue l'attivita' di
recupero e il cui pagamento non puo' essere rateizzato ai
sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4-bis. Limitatamente ai carichi non inclusi in
precedenti piani di dilazione in essere alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, la preclusione della rateizzazione di cui al comma
4, ultimo periodo, non opera se, alla data di presentazione
della dichiarazione di cui al comma 1, erano trascorsi meno
di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di
pagamento ovvero dell'avviso di accertamento di cui
all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero dell'avviso di
addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo
decreto-legge n. 78 del 2010.
5. A seguito della presentazione della dichiarazione di
cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e
decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di
tale dichiarazione e, fermo restando quanto previsto dal
comma 8, sono altresi' sospesi, per i carichi oggetto della
domanda di definizione di cui al comma 1, fino alla
scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli
obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in
essere relativamente alle rate di tali dilazioni in
scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016. L'agente
della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai
sensi del presente articolo, non puo' avviare nuove azioni
esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e
ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche
gia' iscritti alla data di presentazione della
dichiarazione, e non puo' altresi' proseguire le procedure
di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione
che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito
positivo ovvero non sia stata presentata istanza di
assegnazione ovvero non sia stato gia' emesso provvedimento
di assegnazione dei crediti pignorati.
6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente
articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 19
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione
puo' essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente
eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione
resa ai sensi del comma 2;
b) mediante bollettini precompilati, che l'agente
della riscossione e' tenuto ad allegare alla comunicazione
di cui al comma 3, se il debitore non ha richiesto di
eseguire il versamento con le modalita' previste dalla
lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli dell'agente della
riscossione.
8. La facolta' di definizione prevista dal comma 1 puo'
essere esercitata anche dai debitori che hanno gia' pagato
parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione
emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute
relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purche',
rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti
tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31
dicembre 2016. In tal caso:
a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle
somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si
tiene conto esclusivamente degli importi gia' versati a
titolo di capitale e interessi compresi nei carichi
affidati, nonche', ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso
delle spese per le procedure esecutive e delle spese di
notifica della cartella di pagamento;
b) restano definitivamente acquisite e non sono
rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla
definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi
affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora
di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e
somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
c) il pagamento della prima o unica rata delle somme
dovute ai fini della definizione determina, limitatamente
ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale
dilazione ancora in essere precedentemente accordata
dall'agente della riscossione.
9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali
di cui al comma 8, computati con le modalita' ivi indicate,
ha gia' integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi
del comma 1, per beneficiare degli effetti della
definizione deve comunque manifestare la sua volonta' di
aderirvi con le modalita' previste dal comma 2.
9-bis. Sono altresi' compresi nella definizione
agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti
della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati
a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del
capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
9-ter. Nelle proposte di accordo o del piano del
consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono
estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli
interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui
all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito,
anche falcidiato, nelle modalita' e nei tempi eventualmente
previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del
piano del consumatore.
10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i
carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le risorse proprie tradizionali previste
dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e
l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE)
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della
Corte dei conti;
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie
dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di
condanna;
[e) le sanzioni amministrative per violazioni al
Codice della strada;]
e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate
per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi
relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti
previdenziali.
11. Per le sanzioni amministrative per violazioni del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo
si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli
di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689.
12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma
1, l'agente della riscossione e' automaticamente
discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire
agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture
patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote
discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette,
anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro
il 30 giugno 2020, l'elenco dei debitori che hanno
esercitato la facolta' di definizione e dei codici tributo
per i quali e' stato effettuato il versamento.
12-bis. All'articolo 1, comma 684, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «Le comunicazioni di inesigibilita' relative a
quote affidate agli agenti della riscossione dal 1º gennaio
2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che
hanno cessato o cessano di avvalersi delle societa' del
Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli
consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre
2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per
singole annualita' di consegna partendo dalla piu' recente,
entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019.».
13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione
di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura
concorsuale, nonche' in tutte le procedure di composizione
negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti
prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267.
13-bis. La definizione agevolata prevista dal presente
articolo puo' riguardare il singolo carico iscritto a ruolo
o affidato.
13-ter. Per i carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui
si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma
1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono prorogati di un anno i termini e le scadenze previsti
dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo.".
- Si riporta il testo vigente del comma 207
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2016):
"207. Al fine di accrescere l'attrattivita' e la
competitivita' del sistema universitario italiano a livello
internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei,
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e' istituito, in via
sperimentale, per finanziare chiamate dirette di studiosi
di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente
selezionati nel rispetto di criteri volti ad accertare
l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca
scientifica esclusivamente secondo le procedure di cui al
presente comma e ai commi da 208 a 211, un fondo speciale
denominato «Fondo per le cattedre universitarie del merito
Giulio Natta», al quale sono assegnati 38 milioni di euro
nell'anno 2016 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno
2017.".
- Si riporta il testo vigente del primo comma
dell'articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito):
"Art. 21. (Interessi per dilazione del pagamento)
Sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato o
sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, si applicano
gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo.
Omissis.".
- Si riporta il testo vigente del comma 684
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015), come
modificato dalla presente legge:
"684. Le comunicazioni di inesigibilita' relative alle
quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che
hanno cessato o cessano di avvalersi delle societa' del
Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle
entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli
consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre
2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per
singole annualita' di consegna partendo dalla piu' recente,
entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
regolate le modalita' per l'erogazione dei rimborsi
all'agente della riscossione, a fronte delle spese di cui
al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle
finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, concernenti le
procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno
2010, da corrispondere in quote costanti e tenuto conto dei
tempi di presentazione delle relative comunicazioni di
inesigibilita'."
- Si riporta il testo dei commi 8, 9-bis e 13
dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 193 del 2016,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Disposizioni in materia di soppressione di
Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato
1. - 7. Omissis.
8. L'ente e' autorizzato ad avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del
testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le
ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo
stesso ente puo' altresi' avvalersi, sulla base di
specifici criteri definiti negli atti di carattere generale
deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di
avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di
cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, ovvero puo' avvalersi ed essere rappresentato,
davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri
dipendenti delegati, che possono stare in giudizio
personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo
questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici,
l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, puo' assumere
direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio
davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi
l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546. Per la tutela dell'integrita' dei bilanci
pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nonche'
nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le
attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla
riscossione delle entrate degli enti locali e delle
societa' da essi partecipate sono affidate a soggetti
iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
8-bis - 9. Omissis.
9-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali sono individuate le modalita' di
utilizzazione, a decorrere dal 1º luglio 2017, delle
risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile
1958, n. 377, per l'armonizzazione della disciplina
previdenziale del personale proveniente dal gruppo
Equitalia con quella dell'assicurazione generale
obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri
direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335.
10. - 12. Omissis.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il
direttore dell'Agenzia delle entrate, presidente dell'ente,
stipulano annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione
di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, per individuare:
a) i servizi dovuti;
b) le risorse disponibili;
c) le strategie per la riscossione dei crediti
tributari, con particolare riferimento alla definizione
delle priorita', mediante un approccio orientato al
risultato piuttosto che al processo;
d) gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini
di economicita' della gestione, soddisfazione dei
contribuenti per i servizi prestati, e ammontare delle
entrate erariali riscosse, anche mediante azioni di
prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale;
e) gli indicatori e le modalita' di verifica del
conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera d);
f) le modalita' di vigilanza sull'operato dell'ente da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in
relazione alla garanzia della trasparenza,
dell'imparzialita' e della correttezza nell'applicazione
delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i
contribuenti;
g) la gestione della funzione della riscossione con
modalita' organizzative flessibili, che tengano conto della
necessita' di specializzazioni tecnico-professionali,
mediante raggruppamenti per tipologia di contribuenti,
ovvero sulla base di altri criteri oggettivi
preventivamente definiti, e finalizzati ad ottimizzare il
risultato economico della medesima riscossione;
h) la tipologia di comunicazioni e informazioni
preventive volte ad evitare aggravi moratori per i
contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con
l'amministrazione fiscale, in attuazione della legge 27
luglio 2000, n. 212, anche mediante l'istituzione di uno
sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione
di servizi, secondo criteri di trasparenza che consentano
al contribuente anche di individuare con certezza il debito
originario.
Omissis.".
- Si riporta il testo vigente del comma 200
dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014:
"200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.".
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica.):
"Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi.
1. - 4. Omissis.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1."
- Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 recante
"Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1910, n.
227.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 53 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali):
"Art. 53. Albo per l'accertamento e riscossione delle
entrate degli enti locali
1. Presso il Ministero delle finanze e' istituito
l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare
attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e
quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle
province e dei comuni.
2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione
periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la
revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
apposita commissione in cui sia prevista una adeguata
rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e
di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza
Stato-citta', sono definiti le condizioni ed i requisiti
per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il
possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la
sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di
cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed
emanate disposizioni in ordine alla composizione, al
funzionamento e alla durata in carica dei componenti della
commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle
modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti
per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai
casi di revoca e decadenza della gestione . Per i soggetti
affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e
riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali,
che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997,
puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore
a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai
requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.
4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la
gestione del servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicita'.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 6-ter del
citato decreto-legge n. 193 del 2016:
"Art. 6-ter. Definizione agevolata delle entrate
regionali e degli enti locali
1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie,
delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane e
dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di
ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle
disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto
14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al
2016, dagli enti stessi e dai concessionari della
riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali
possono stabilire, entro il termine fissato per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti
locali per l'esercizio 2017, con le forme previste dalla
legislazione vigente per l'adozione dei propri atti
destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione
delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti
territoriali, entro trenta giorni, danno notizia
dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante
pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti
territoriali stabiliscono anche:
a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non
puo' superare il 30 settembre 2018;
b) le modalita' con cui il debitore manifesta la sua
volonta' di avvalersi della definizione agevolata;
c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui
il debitore indica il numero di rate con il quale intende
effettuare il pagamento, nonche' la pendenza di giudizi
aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza
stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi
giudizi;
d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il
concessionario della riscossione trasmette ai debitori la
comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare
complessivo delle somme dovute per la definizione
agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle
stesse.
3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono
sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il
recupero delle somme oggetto di tale istanza.
4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo
versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui
e' stato dilazionato il pagamento delle somme, la
definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i
termini di prescrizione e di decadenza per il recupero
delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i
versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto
dell'importo complessivamente dovuto.
5. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6.
6. Per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle
disposizioni del presente articolo avviene in conformita' e
compatibilmente con le forme e con le condizioni di
speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 11 del
citato decreto-legge n. 50 del 2017:
"Art. 11. Definizione agevolata delle controversie
tributarie
1. Le controversie attribuite alla giurisdizione
tributaria in cui e' parte l'agenzia delle entrate pendenti
in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in
cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere
definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto
introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha
la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di
cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di
contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata
iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla
notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al
tributo e gli interessi di mora di cui all'articolo 30,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
1-bis. Ciascun ente territoriale puo' stabilire, entro
il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione
vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo alle
controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in
cui e' parte il medesimo ente.
2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli
interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi,
per la definizione e' dovuto il quaranta per cento degli
importi in contestazione. In caso di controversia relativa
esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si
riferiscono, per la definizione non e' dovuto alcun importo
qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito
anche con modalita' diverse dalla presente definizione.
3. Sono definibili le controversie il cui ricorso sia
stato notificato alla controparte entro la data di entrata
in vigore del presente decreto e per le quali alla data di
presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo
non si sia concluso con pronuncia definitiva.
4. Sono escluse dalla definizione le controversie
concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste
dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e
l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE)
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
5. Al versamento degli importi dovuti si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riduzione a tre del
numero massimo di rate. Non e' ammesso il pagamento rateale
se gli importi dovuti non superano duemila euro. Il termine
per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente
articolo o della prima rata, di importo pari al 40 per
cento del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre
2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori
criteri: a) per il 2017, la scadenza della seconda rata,
pari all'ulteriore quaranta per cento delle somme dovute,
e' fissata al 30 novembre; b) per il 2018, la scadenza
della terza e ultima rata, pari al residuo venti per cento
delle somme dovute, e' fissata al 30 giugno. Per ciascuna
controversia autonoma e' effettuato un separato versamento.
Il contribuente che abbia manifestato la volonta' di
avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo
6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,
nei termini previsti dal comma 2 della stessa disposizione,
puo' usufruire della definizione agevolata delle
controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al
predetto articolo 6. La definizione si perfeziona con il
pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente
articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi
da versare, la definizione si perfeziona con la sola
presentazione della domanda.
6. Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna
controversia autonoma e' presentata una distinta domanda di
definizione esente dall'imposta di bollo. Per controversia
autonoma si intende quella relativa a ciascun atto
impugnato.
7. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo
si scomputano quelli gia' versati per effetto delle
disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza
di giudizio nonche' quelli dovuti per la definizione
agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2016, n. 225. La definizione non da'
comunque luogo alla restituzione delle somme gia' versate
ancorche' eccedenti rispetto a quanto dovuto per la
definizione. Gli effetti della definizione perfezionata
prevalgono su quelli delle eventuali pronunce
giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata
in vigore del presente articolo.
8. Le controversie definibili non sono sospese, salvo
che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice,
dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del
presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino
al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente
avra' depositato copia della domanda di definizione e del
versamento degli importi dovuti o della prima rata, il
processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.
9. Per le controversie definibili sono sospesi per sei
mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle
pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono
dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino
al 30 settembre 2017.
10. L'eventuale diniego della definizione va notificato
entro il 31 luglio 2018 con le modalita' previste per la
notificazione degli atti processuali. Il diniego e'
impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo
giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in
cui la definizione della lite e' richiesta in pendenza del
termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale puo'
essere impugnata unitamente al diniego della definizione
entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo. Il
processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione
presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha
interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e
del diniego, qualora la controversia risulti non
definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le
spese del processo estinto restano a carico della parte che
le ha anticipate.
11. La definizione perfezionata dal coobbligato giova
in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la
controversia non sia piu' pendente, fatte salve le
disposizioni del secondo periodo del comma 7.
12. Con uno o piu' provvedimenti del direttore
dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di
attuazione del presente articolo. Tali modalita' di
attuazione devono garantire il riversamento alle regioni
dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie
relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF, in
coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
13. Qualora, a seguito del monitoraggio cui
all'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del
presente articolo non dovessero realizzarsi in tutto o in
parte, si applica l'articolo 17, commi da 12-bis a
12-quater della citata legge n. 196 del 2009. Nel caso di
realizzazione di ulteriori introiti rispetto alle maggiori
entrate previste, gli stessi possono essere destinati,
prioritariamente a compensare l'eventuale mancata
realizzazione dei maggiori introiti di cui ai commi 575 e
633 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232,
nonche', per l'eventuale eccedenza, al reintegro anche
parziale delle dotazioni finanziarie delle missioni e
programmi di spesa dei Ministeri, ridotte ai sensi
dell'articolo 13, da disporre con appositi decreti di
variazione di bilancio adottati dal Ministro dell'economia
e delle finanze.".
 

Parte di provvedimento in formato grafico

 
(( Art. 1-bis

Utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione
per spese di progettazione

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: « nonche' a interventi volti a favorire l'insediamento di attivita' di agricoltura nell'ambito urbano » sono aggiunte le seguenti: « e a spese di progettazione per opere pubbliche ». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 460 dell'articolo 1
della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"460. A decorrere dal 1º gennaio 2018, i proventi dei
titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati
esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione
e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere
di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di
complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle
periferie degradate, a interventi di riuso e di
rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni
abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree
verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e
riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai
fini della prevenzione e della mitigazione del rischio
idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione
del patrimonio rurale pubblico, nonche' a interventi volti
a favorire l'insediamento di attivita' di agricoltura
nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere
pubbliche.".
 
(( Art. 1-ter

Disposizioni relative alla trasmissione
dei dati delle fatture emesse e ricevute

1. Le sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.
2. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
a) e' in facolta' dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonche' alla tipologia dell'operazione ai fini dell'IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;
b) in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, e' in facolta' dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo nonche' l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.
4. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo.
6. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: « all'articolo 11, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 11, comma 2-bis ». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2-bis
dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in
materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto
e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3,
comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n.
662):
"Art. 11. Altre violazioni in materia di imposte
dirette e di imposta sul valore aggiunto
1. Sono punite con la sanzione amministrativa da euro
250 a euro 2.000 le seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla
legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o
dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi
nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in
materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non
veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al
contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui
alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi
altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di
finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.
2. Omissis.
2-bis. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati
delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si
applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna
fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per
ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro
il limite massimo di euro 500, se la trasmissione e'
effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza
stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel
medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta
dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 6
dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127 (Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di
controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso
distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9,
comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n.
23), come modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Fatturazione elettronica e trasmissione
telematica delle fatture o dei relativi dati
1. - 2. Omissis
3. Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1° gennaio
2017, i soggetti passivi possono optare per la trasmissione
telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le
fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni,
effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui
all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre
2007, n. 244. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno
solare in cui e' esercitata fino alla fine del quarto anno
solare successivo e, se non revocata, si estende di
quinquennio in quinquennio.
4. - 5. Omissis.
6. Ai contribuenti che esercitano l'opzione di cui al
comma 3 si applica, in caso di omissione della predetta
trasmissione ovvero di trasmissione di dati incompleti o
inesatti, la sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-bis,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 21 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica):
"Art. 21. Comunicazione dei dati delle fatture emesse e
ricevute
1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti
passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle
entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo
ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel
trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate
ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le
bollette doganali, nonche' i dati delle relative
variazioni. La comunicazione relativa al secondo trimestre
e' effettuata entro il 16 settembre (255) e quella relativa
all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. A decorrere
dal 1º gennaio 2017, sono esonerati dalla comunicazione i
soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601.
2. I dati, inviati in forma analitica secondo modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, comprendono almeno:
a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle
operazioni;
b) la data ed il numero della fattura;
c) la base imponibile;
d) l'aliquota applicata;
e) l'imposta;
f) la tipologia dell'operazione.
3. Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di
conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno
2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture
elettroniche nonche' per tutti i documenti informatici
trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui
all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Tempi e
modalita' di applicazione della presente disposizione,
anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5
del decreto 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli sono altresi' stabilite le modalita' di
conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi
pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e
attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori
interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso
ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le
esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria.".
- Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 6
dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
9 dicembre 1996, n. 695 (Regolamento recante norme per la
semplificazione delle scritture contabili):
"Art. 6. Adempimenti in materia di IVA
1. Per le fatture emesse nel corso del mese, di importo
inferiore a euro 300 puo' essere annotato con riferimento a
tale mese entro il termine di cui all'articolo 23, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, in luogo di ciascuna, un documento
riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri
delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo
imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta,
distinti secondo l'aliquota applicata.
2. - 5. Omissis.
6. Per le fatture relative ai beni e servizi
acquistati, di importo inferiore a euro 300, puo' essere
annotato, entro il termine di cui all'articolo 25, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, in luogo delle singole fatture, un
documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i
numeri, attribuiti dal destinatario, delle fatture cui si
riferisce, l'ammontare imponibile complessivo delle
operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo
l'aliquota.
Omissis.".
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione
1. Omissis.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
Omissis.".
- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto):
"Art. 34. Regime speciale per i produttori agricoli
1. - 5. Omissis.
6. I produttori agricoli che nell'anno solare
precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di
attivita', prevedono di realizzare un volume d'affari non
superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da
cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal
versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali
e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo
restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le
bollette doganali a norma dell'articolo 39. I cessionari e
i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi
nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con
le modalita' e nei termini di cui all'articolo 21,
indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le
aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione,
consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla
separatamente a norma dell'articolo 25. Le disposizioni del
presente comma cessano comunque di avere applicazione a
partire dall'anno solare successivo a quello in cui e'
stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non
sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri
beni. I produttori agricoli hanno facolta' di non avvalersi
delle disposizioni del presente comma. In tale caso,
l'opzione o la revoca si esercitano con le modalita'
stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive
modificazioni.
Omissis.".
 
Art. 2
Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e
contributivi e (( altri interventi )) nei territori colpiti da
calamita' naturali

1. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 9 settembre 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (provincia di Livorno) sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche' dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 ed il 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1.
3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilita' dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, e' applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
(( 3-bis. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 e' subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilita' della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti.
4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che non hanno i requisiti richiesti dal comma 3-bis, usufruiscono della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari dal 9 settembre 2017 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed effettuano gli adempimenti e i versamenti tributari oggetto di sospensione entro il 19 dicembre 2017.
4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 3-bis e 4.
4-ter. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 4, pari a complessivi 25 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. (Soppresso).
5-bis. Il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2017, e' prorogato al 30 settembre 2018. La sospensione e' subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilita', in tutto o in parte, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti. Gli adempimenti e i versamenti che scadono nel periodo di sospensione dal 21 agosto 2017 al 30 settembre 2018 sono effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano, oltre che ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, anche al comune di Forio. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato.
5-ter. I redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola di Ischia, purche' distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa', fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2018. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilita' dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2018. Ai fini del presente comma, il contribuente puo' dichiarare, entro il 28 febbraio 2018, la distruzione o l'inagibilita' totale o parziale del fabbricato all'autorita' comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalita' per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo.
6. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l'anno 2017 a carico dei comuni di cui ai commi 1 e 5-bis connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui ai medesimi commi 1 e 5-bis, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con la dotazione di 5,8 milioni di euro per l'anno 2017, da ripartire tra i predetti comuni con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Successivamente alla ripresa dei versamenti dal 17 ottobre 2018, l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione versa all'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari alle somme assegnate a favore di ciascun comune di cui ai commi 1 e 5-bis.
6-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 5-bis e 5-ter, pari ad euro 2.550.000 per l'anno 2017, ad euro 110.000 per l'anno 2018 e ad euro 60.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6-ter. Per gli interventi di ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, e' autorizzata la spesa di euro 20.000.000 per l'anno 2019 e di euro 10.000.000 per l'anno 2020, da iscrivere in apposito fondo.
6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-ter, pari a euro 20.000.000 per l'anno 2019 e a euro 10.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalita' di ripartizione del fondo di cui al comma 6-ter per l'erogazione, la ripartizione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati.
6-sexies. Al fine di sostenere la ripresa delle attivita' produttive danneggiate dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, e' concesso, nei limiti di spesa di complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, alle piccole e medie imprese ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della perdita di reddito dovuta alla sospensione parziale o totale dell'attivita' nei sei mesi successivi agli eventi sismici stessi.
6-septies. La perdita di reddito di cui al comma 6-sexies e' calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al 21 agosto 2017 con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni, ove disponibili, precedenti il verificarsi degli eventi sismici, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario e calcolata per lo stesso semestre dell'anno.
6-octies. I contributi di cui al comma 6-sexies sono concessi a condizione che venga attestato da un esperto indipendente con perizia giurata e asseverata il nesso causale diretto tra gli eventi sismici e la perdita di reddito.
6-novies. I contributi di cui al comma 6-sexies sono concessi nel rispetto, per i diversi settori produttivi, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014.
6-decies. I criteri, le procedure, le modalita' di concessione e di erogazione alle imprese e di calcolo dei contributi in conto capitale di cui ai commi da 6-sexies a 6-novies sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6-undecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 6-sexies a 6-novies, pari a complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))

7. All'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: « Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018.».
(( 7-bis. L'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori da parte del beneficiario dei contributi, di cui agli articoli 6, comma 13, e 12, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, avviene a seguito dell'approvazione definitiva del progetto da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione. ))
8. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2018.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 29 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
"Art. 29. Concentrazione della riscossione
nell'accertamento
1. Le attivita' di riscossione relative agli atti
indicati nella seguente lettera a) emessi a partire dal 1°
ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate
mediante le seguenti disposizioni:
a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle
Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul
valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione
delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad
adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso,
all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi
indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del
ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti
dall'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad
adempiere al pagamento e' altresi' contenuta nei successivi
atti da notificare al contribuente, anche mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in
cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli
avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi
provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi
dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 3-bis, e
dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, nonche' in caso di definitivita'
dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il
versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta
giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei
casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme
dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla
base degli atti ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi
decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e
devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi
trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la
riscossione delle somme richieste, in deroga alle
disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e' affidata
in carico agli agenti della riscossione anche ai fini
dell'esecuzione forzata, con le modalita' determinate con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di
concerto con il Ragioniere generale dello Stato.
L'esecuzione forzata e' sospesa per un periodo di
centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti
della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale
sospensione non si applica con riferimento alle azioni
cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra azione
prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La
predetta sospensione non opera in caso di accertamenti
definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche' in caso
di recupero di somme derivanti da decadenza dalla
rateazione. L'agente della riscossione, con raccomandata
semplice o posta elettronica, informa il debitore di aver
preso in carico le somme per la riscossione;
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo
esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla
notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione
delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale
comprensivo di interessi e sanzioni, puo' essere affidata
in carico agli agenti della riscossione anche prima dei
termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui
alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione,
successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a
dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la
riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera
b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa di
cui alla lettera b);
d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in
presenza di nuovi elementi, il competente ufficio
dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta
dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai
fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione,
acquisiti anche in fase di accertamento;
e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo
esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva
notifica della cartella di pagamento, procede ad
espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le
modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano la
riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione
forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla
lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con
le modalita' determinate con il provvedimento di cui alla
lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla
lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta dalla
notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
f) a partire dal primo giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste
con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli
interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo
alla notifica degli atti stessi; all'agente della
riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del
debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure
esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
g) ai fini della procedura di riscossione contemplata
dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme
vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono
effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i
riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono
effettuati alle somme affidate agli agenti della
riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la
dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo l'affidamento
del carico all'agente della riscossione e in caso di
ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica
l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602;
h) in considerazione della necessita' di razionalizzare
e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva,
assicurando il recupero di efficienza di tale fase
dell'attivita' di contrasto all'evasione, con uno o piu'
regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle
norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a
razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le
norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione
coattiva delle somme dovute a seguito dell'attivita' di
liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle
imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli
altri tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e
delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
2. All'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «con riguardo
all'imposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti:
«ed alle ritenute operate e non versate»;
b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito dai
seguenti: «La proposta di transazione fiscale, unitamente
con la documentazione di cui all'articolo 161, e'
depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma,
che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi
previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere
allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o
dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede
rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione
dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive
del patrimonio.»;
c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: «La
transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di
ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' revocata di
diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90
giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle
Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie.».
3. All'articolo 87 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 e'
aggiunto il seguente:
«2-bis. L'agente della riscossione cui venga comunicata
la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 125 o
126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la trasmette
senza ritardo all'Agenzia delle Entrate, anche in deroga
alle modalita' indicate nell'articolo 36 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva,
espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente
in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.».
4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, e' sostituito dal seguente:
«Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di
imposte
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte
sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o
sanzioni amministrative relativi a dette imposte di
ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila,
aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui
propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in
parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se
l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e'
superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da
un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un
pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica
nella documentazione presentata ai fini della procedura di
transazione fiscale elementi attivi per un ammontare
inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi
per un ammontare complessivo superiore ad euro
cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente
e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione
da un anno a sei anni.».
5. All'articolo 27, comma 7, primo periodo, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le
parole: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base
ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo,
le misure cautelari» sono sostituite dalle seguenti: «Le
misure cautelari, che, in base al processo verbale di
constatazione, al provvedimento con il quale vengono
accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione
della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono».
6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici
giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29
del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi
dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione
al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione
dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni
applicabili.
7. All'articolo 319-bis del codice penale, dopo le
parole: «alla quale il pubblico ufficiale appartiene» sono
aggiunte le seguenti: «nonche' il pagamento o il rimborso
di tributi». Con riguardo alle valutazioni di diritto e di
fatto operate ai fini della definizione del contesto
mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-ter del
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dall'articolo 48 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, dall'articolo 8 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, dagli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, nonche' al fine della definizione delle
procedure amichevoli relative a contribuenti individuati
previste dalle vigenti convenzioni contro le doppie
imposizioni sui redditi e dalla convenzione 90/436/CEE,
resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99, la
responsabilita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e'
limitata alle ipotesi di dolo.".
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
(Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre
1996, n. 662):
"Art. 6. Cause di non punibilita'
1. - 4. Omissis.
5. Non e' punibile chi ha commesso il fatto per forza
maggiore.
Omissis.".
Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio
2001, n. 42, S.O.
Il riferimento al testo del comma 5 dell'articolo 10
del decreto-legge n. 282 del 2004, e' riportato nelle Note
all'art. 1.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici):
"Art. 13. Anticipazione sperimentale dell'imposta
municipale propria
1. L'istituzione dell'imposta municipale propria e'
anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno
2012, ed e' applicata in tutti i comuni del territorio
nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed
alle disposizioni che seguono.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il
possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1,
lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504
del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive
modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.
L'imposta municipale propria non si applica al possesso
dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad
applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di
cui al comma 10. Per abitazione principale si intende
l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente
e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti
del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e
la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per
pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita' ad uso abitativo. I comuni possono considerare
direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
In caso di piu' unita' immobiliari, la predetta
agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita'
immobiliare. A partire dall'anno 2015 e' considerata
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una
sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE),
gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo
di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che
non risulti locata o data in comodato d'uso. L'imposta
municipale propria non si applica, altresi':
a) alle unita' immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti
alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al
richiesto requisito della residenza anagrafica;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad
alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito
di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare,
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile,
nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28,
comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per
il quale non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica.
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria
e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente
articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento:
0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti
in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come
abitazione principale, a condizione che il contratto sia
registrato e che il comodante possieda un solo immobile in
Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori
abitualmente nello stesso comune in cui e' situato
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica
anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile
concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, ad
eccezione delle unita' abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini
dell'applicazione delle disposizioni della presente
lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei
suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23;
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di
cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio
tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che
allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo
precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione
alla meta' della base imponibile, i comuni possono
disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta
del fabbricato, non superabile con interventi di
manutenzione.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e'
costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai
sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale D/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a
65 a decorrere dal 1º gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da
quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai
sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76
per cento. I comuni con deliberazione del consiglio
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare,
in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3
punti percentuali.
6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di
cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta,
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai
sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento.
7. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la
suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata e'
versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta
applicando l'aliquota di base e la seconda rata e' versata
a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero
anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il
versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i
fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in
un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il
10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento
del gettito derivante dal pagamento della prima rata
dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica
dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai
terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
dell'economia e delle finanze rispettivamente per i
fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
8-bis.
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino
allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa',
ovvero nel caso di immobili locati.
9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti
dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati.
10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
nonche' per le relative pertinenze, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad
abitazione principale da piu' soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I
comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel
rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta
detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati
dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP,
istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
11.
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le
modalita' stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate nonche', a decorrere dal 1°
dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale
si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17,
in quanto compatibili.
12-bis.
12-ter. I soggetti passivi devono presentare la
dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta, utilizzando il modello
approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La
dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi
sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare
dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresi'
disciplinati i casi in cui deve essere presentata la
dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo
37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai
fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto
compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo
dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di approvazione del modello di
dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle
relative istruzioni.
13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e
dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1°
gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1°
gennaio 2012". Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli
articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono
sostituite dalle seguenti "alla misura stabilita dagli
articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del
codice civile il riferimento alla "legge per la finanza
locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che
disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La
riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e
46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a
decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle
certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del
Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di
concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione
dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
191.
13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni nonche' i regolamenti dell'imposta municipale
propria devono essere inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I
comuni sono, altresi', tenuti ad inserire nella suddetta
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le
indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia
delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
Il versamento della prima rata di cui al comma 3
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni
dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della
seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti
pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a
effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si
applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
14. Sono abrogate, a decorrere dal 1º gennaio 2012, le
seguenti disposizioni:
a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad
applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle
regioni a Statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed
h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il
comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23;
d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14;
d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
14-bis. Le domande di variazione della categoria
catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente
posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, producono gli effetti
previsti in relazione al riconoscimento del requisito di
ruralita', fermo restando il classamento originario degli
immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' per l'inserimento negli atti catastali della
sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il
classamento originario degli immobili rurali ad uso
abitativo.
14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei
terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono
oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma
3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998,
n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano
entro il 30 novembre 2012, con le modalita' stabilite dal
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
14-quater. Nelle more della presentazione della
dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma
14-ter, l'imposta municipale propria e' corrisposta, a
titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della
rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto. Il
conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
dell'attribuzione della rendita catastale con le modalita'
di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del
soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la
violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni.
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni
nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato,
previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalita' di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e
delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo n. 446 del 1997.
16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31
dicembre" sono sostituite dalle parole: "20 dicembre".
All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
le parole da "differenziate" a "legge statale" sono
sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli
stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia delle
Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o con
istanze presentate entro la data di entrata in vigore del
presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
decennale del diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo,
come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo
decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della
Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del
gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle
disposizioni di cui al presente articolo. In caso di
incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio
dello Stato le somme residue. Con le procedure previste
dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le
regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le
Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il
recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito
stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior
gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo
complessivo della riduzione del recupero di cui al presente
comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per
l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a
2.162 milioni di euro.
18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi
1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per gli anni
2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma
4".
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano
applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
comma 4 dell'articolo 2, nonche' dal comma 10 dell'articolo
14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
e' esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di
compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore
aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in
misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione
del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i mutui
per l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
21.".
Si riporta il testo vigente del comma 639 dell'articolo
1 della citata legge n. 147 del 2013:
"639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa
si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di
servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le
unita' immobiliari destinate ad abitazione principale dal
possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore.".
Il riferimento al testo del comma 200 dell'articolo 1
della citata legge n. 190 del 2014 e' riportato nelle Note
all'art. 1.
Il Regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 del
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato e' pubblicato nella
G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.
Il Regolamento della Commissione (UE) n. 702/2014 del
25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle
zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione
(CE) n. 1857/2006 e' pubblicato nella G.U.U.E. 1 luglio
2014, n. L 193.
Il Regolamento della Commissione (UE) n. 1388/2014 del
16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune
categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel
settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre
2014, n. L 369.
- Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 13 dell'articolo
48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016):
"Art. 48. Proroga e sospensione di termini in materia
di adempimenti e versamenti tributari e contributivi,
nonche' sospensione di termini amministrativi
1. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (190), in
aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre
2016, e fermo restando che la mancata effettuazione di
ritenute ed il mancato riversamento delle stesse, relative
ai soggetti residenti nei predetti comuni, rispettivamente,
a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a
partire dal 26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016 sono
regolarizzati entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di
sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre
2016:
a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui
all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
successive modificazioni;
b).
c) il versamento dei contributi consortili di bonifica,
esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli
immobili agricoli ed extragricoli;
d) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per
finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti
ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
e) il pagamento dei canoni di concessione e locazione
relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di
proprieta' dello Stato e degli enti pubblici, ovvero
adibiti ad uffici statali o pubblici;
f) le sanzioni amministrative per le imprese che
presentano in ritardo, purche' entro il 31 maggio 2017, le
domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce
di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il
modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25
gennaio 1994, n. 70, nonche' la richiesta di verifica
periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della
relativa tariffa;
g) il pagamento delle rate dei mutui e dei
finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le
operazioni di credito agrario di esercizio e di
miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche,
nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla
Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi
interessi, con la previsione che gli interessi attivi
relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del
reddito d'impresa, nonche' alla base imponibile dell'IRAP,
nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione
si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di
locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o
divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni
immobili strumentali all'attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta
nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai
pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria
aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o
professionale;
h) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di
cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo
sviluppo della proprieta' coltivatrice;
i) il pagamento delle prestazioni e degli accertamenti
che sono effettuati dai servizi veterinari del Sistema
sanitario nazionale a carico dei residenti o titolari di
attivita' zootecniche e del settore alimentare coinvolti
negli eventi del sisma;
l) i termini relativi agli adempimenti e versamenti
verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di
professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale
che abbiano sede o operino nei Comuni di cui agli allegati
1 e 2, per conto di aziende e clienti non operanti nel
territorio, nonche' di societa' di servizi e di persone in
cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma
rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.
1.bis - 1. quater Omissis.
2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica,
dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas
naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonche'
per i settori delle assicurazioni e della telefonia, la
competente autorita' di regolazione, con propri
provvedimenti, introduce norme per la sospensione
temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a
decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di
cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, dei termini di
pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso
periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti
forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (190). Entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'autorita' di regolazione, con propri
provvedimenti disciplina altresi' le modalita' di
rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati
sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce
agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle
utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (190),
individuando anche le modalita' per la copertura delle
agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti
tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di
tipo perequativo.
3. - 12. Omissis.
13. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi
i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente
nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero
nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Non
si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria
gia' versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente
articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza
applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante
rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari
importo a decorrere dal mese di maggio 2018. Agli oneri
derivanti dalla sospensione di cui al presente comma,
valutati in 97,835 milioni di euro per il 2016 e in 344,53
milioni di euro per il 2017, si provvede ai sensi
dell'articolo 52. Agli oneri valutati di cui al presente
comma, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Omissis.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 6, comma
13, e 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 189 del
2016:
"Art. 6. Criteri e modalita' generali per la
concessione dei finanziamenti agevolati per la
ricostruzione privata
1. - 12. Omissis.
13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del
beneficiario dei contributi e' compiuta mediante procedura
concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla
migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo
le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui
all'articolo 30, comma 6, in numero non inferiore a tre.
Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della
documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, sono allegati alla domanda
di contributo.
Omissis."
"Art. 12. Procedura per la concessione e l'erogazione
dei contributi
1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma
4, l'istanza di concessione dei contributi e' presentata
dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2,
all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente
competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo
necessario in relazione alla tipologia dell'intervento
progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati,
oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del
titolo edilizio:
a) scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta
a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 113 del 17 maggio 2011, anche da parte del personale
tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato
di supporto al Comune appositamente formato, senza
ulteriori oneri per la finanza pubblica;
b) relazione tecnica asseverata a firma di
professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di
cui all'articolo 34, attestante la riconducibilita' causale
diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui
all'articolo 1;
c) progetto degli interventi proposti, con
l'indicazione delle attivita' di ricostruzione e
riparazione necessarie nonche' degli interventi di
miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel
suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da
cui risulti l'entita' del contributo richiesto;
d) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con
allegata documentazione relativa alla sua selezione e
attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui
all'articolo 30, comma 6.
Omissis.".
- Si riporta il testo vigente del comma 430
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"430. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo
rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal
differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi,
disposto ai sensi dell'articolo 9 della legge 27 luglio
2000, n. 212, con una dotazione di 5 milioni di euro per
l'anno 2016. Con apposito decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita'
attuative e di alimentazione del medesimo fondo. Al
relativo onere per l'anno 2016 si provvede mediante
riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.".
 
(( Art. 2-bis
Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e ulteriori
misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

1. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto».
2. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Gli Uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. Ferma restando la disposizione di cui al precedente periodo, i Comuni procedono allo svolgimento dell'attivita' istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonche' all'adozione dell'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l'attivita' di quest'ultimo »;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Con apposito provvedimento del Presidente della Regione-vice commissario puo' essere costituita presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione uno Sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti, che svolge le relative funzioni limitatamente alle competenze attribuite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dal presente decreto ».
3. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: « definire i criteri in base ai quali le Regioni » sono inserite le seguenti: « , su proposta dei Comuni, »;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi per gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo legittimamente eseguiti e conclusi in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite di euro 2,5 milioni complessivi, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3 ».
4. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I soggetti interessati, con comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in deroga all'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comunicano agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguire comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2, nonche' dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice, purche' le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati, entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori, provvedono a presentare la documentazione che non sia stata gia' allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica »;
b) al primo periodo del comma 4, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2018 »;
c) il secondo periodo del comma 4 e' sostituito dai seguenti: « Con ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario puo' disporre il differimento del termine previsto dal primo periodo, per una sola volta e comunque non oltre il 31 luglio 2018. Il mancato rispetto dei termini e delle modalita' di cui al presente comma determina l'inammissibilita' della domanda di contributo e, nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato ».
5. I tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, incaricati della compilazione della scheda AeDES, di cui all'articolo 8, comma 1, dello stesso decreto, provvedono entro la data del 31 marzo 2018 alla compilazione ed alla presentazione della scheda AeDES, corredata della relativa perizia giurata e della documentazione prevista dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016. L'inosservanza del termine di cui al precedente periodo o delle modalita' di redazione e presentazione della scheda AeDES previste dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, determina la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, il mancato riconoscimento al professionista del compenso per l'attivita' svolta e l'inammissibilita' della domanda di contributo prevista dall'articolo 8 del medesimo decreto-legge.
6. Dopo l'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis. (Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative). - 1. Per gli interventi di realizzazione di immobili in assenza di titolo abilitativo eseguiti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017 per impellenti esigenze abitative dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto, gli interessati possono provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa acquisizione, anche in deroga all'articolo 167 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del parere di compatibilita' paesaggistica, nonche' del nulla osta dell'Ente parco di cui all'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed alle leggi regionali, purche' sussistano le seguenti condizioni:
a) il richiedente sia proprietario o suo parente entro il terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di godimento su un immobile dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto;
b) il richiedente sia altresi' proprietario o suo parente entro il terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di godimento sull'area su cui e' stato realizzato l'immobile in assenza di titolo abilitativo;
c) l'area su cui e' stato realizzato l'immobile privo di titolo ricada in uno dei Comuni individuati negli allegati 1, 2 e 2-bis e risulti edificabile secondo le previsioni dello strumento urbanistico comunale, del piano paesaggistico e del piano di assetto del parco, se ricompresa all'interno del perimetro di un parco nazionale o regionale, vigenti alla data dell'evento sismico;
d) la volumetria dell'immobile realizzato in assenza di titolo abilitativo non sia superiore a quella dell'immobile dichiarato inagibile;
e) il richiedente abbia presentato, ovvero presenti contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, domanda di accesso a contributo ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto per la ricostruzione dell'immobile dichiarato inagibile;
f) il richiedente non disponga a qualsiasi titolo di altra unita' a uso abitativo libera e agibile nel medesimo Comune;
g) il nuovo edificio risulti adibito ad abitazione del richiedente e del suo nucleo familiare convivente sulla base delle risultanze anagrafiche o di un parente entro il terzo grado.
2. Nei casi di cui al comma 1, alla comunicazione sono allegati:
a) una perizia asseverata a firma di un tecnico abilitato che attesti la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 nonche' il rispetto delle norme vigenti, ivi comprese quelle in materia igienico-sanitaria e antisismica;
b) copia della scheda AeDES o della scheda FAST, di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, attestante i danni riportati dall'edificio distrutto o danneggiato dal sisma, nonche' della conseguente ordinanza di inagibilita';
c) dichiarazione sottoscritta dal richiedente attestante la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a), b), e), f) e g) del comma 1.
3. Nei casi di cui al comma 1, non si applica il termine massimo di novanta giorni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interessati sono obbligati a rimuovere le opere realizzate all'esito della concessione del contributo e una volta ultimati i lavori di ricostruzione dell'edificio distrutto o danneggiato dal sisma, ovvero, se antecedente, dell'assegnazione di una Soluzione abitativa in emergenza (Sae). L'inosservanza dell'obbligo di rimozione di cui al precedente periodo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge per la realizzazione di costruzioni senza il necessario titolo abilitativo.
4. Qualora l'immobile realizzato abbia le caratteristiche di un'opera precaria e facilmente amovibile, ferme restando le residue condizioni di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione del presente articolo non e' richiesta la conformita' alle previsioni dello strumento urbanistico comunale e del piano di assetto del parco.
5. In caso di valutazione negativa della compatibilita' urbanistica degli interventi di cui al comma 1, ovvero qualora il giudizio di compatibilita' paesaggistica sia negativo, si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a condizione che la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sia presentata al Comune territorialmente competente entro il 31 gennaio 2018. La presentazione della comunicazione comporta rinuncia al contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal richiedente a far data dalla presentazione medesima, salvo che il richiedente attesti che l'immobile non e' ancora utilizzabile a fini abitativi ».
7. All'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine stabilito dal Commissario straordinario con proprio provvedimento ».
8. L'articolo 13 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Interventi su edifici gia' interessati da precedenti eventi sismici). - 1. Per gli interventi sugli immobili ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo e gia' danneggiati per effetto dell'evento sismico del 2009, qualora questi siano stati gia' ammessi a contributo ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed i cui lavori di ripristino dell'agibilita' sismica non siano stati ultimati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il contributo aggiuntivo per i nuovi danni determinati dagli eventi sismici di cui al presente decreto e' in ogni caso richiesto ed erogato con le modalita' e le procedure di cui al medesimo decreto-legge n. 39 del 2009.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora il nuovo danno determinato dagli eventi sismici di cui al presente decreto sia di entita' inferiore rispetto al danno gia' riportato dall'immobile, il contributo ulteriore e' richiesto ed erogato con le modalita' e le procedure di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Qualora il nuovo danno sia di entita' prevalente rispetto a quello pregresso, le istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite e definite secondo le modalita' e le condizioni stabilite nel presente decreto.
3. Con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, sentiti gli Uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono stabiliti criteri tecnici per l'accertamento della prevalenza o meno dei danni ulteriori, nonche' le modalita' e le procedure per l'accesso ai contributi nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2 del presente articolo.
4. L'erogazione dei contributi aggiuntivi di cui al comma 1 ed al primo periodo del comma 2 da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione di cui al comma 3 e' posta a carico della contabilita' speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 3, ed e' oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione. Le modalita' di erogazione sono stabilite con provvedimento adottato dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, di concerto con l'Ufficio speciale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di euro 40 milioni per l'anno 2018, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3.
5. Per le attivita' di sostegno al sistema produttivo e allo sviluppo economico, per i medesimi Comuni di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni ricomprese nel capo II del presente titolo, secondo le modalita' ivi previste.
6. Per gli interventi non ancora finanziati su immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e, in Umbria, del 2009, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, che determini un'inagibilita' indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumita', si applicano, nel limite delle risorse disponibili anche utilizzando quelle gia' finalizzate per la predetta crisi sismica, le modalita' e le condizioni previste dal presente decreto».
9. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 1, le parole: « pubblici o paritari » sono sostituite dalle seguenti: « ad eccezione di quelli paritari » e le parole: « e degli immobili demaniali o di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storicoartistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « , degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprieta' pubblica e degli immobili di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed utilizzati per le esigenze di culto »;
b) la lettera c) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
«c) degli archivi, dei musei, delle biblioteche e delle chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a) »;
c) alla lettera a) del comma 2, le parole: «predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi » sono sostituite dalle seguenti: « predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici »;
d) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti sulle aree suscettibili di instabilita' dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi come individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), con priorita' per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture »;
e) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
«3-bis.1. In sede di approvazione dei piani di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 2 del presente articolo ovvero con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario puo' individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo, a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, possono applicarsi, fino alla scadenza della gestione commissariale di cui all'articolo 1, comma 4, ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le procedure previste dal comma 3-bis del presente articolo»;
f) dopo il comma 3-sexies e' inserito il seguente:
«3-septies. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 5 e 11 per gli interventi di ricostruzione privata, al finanziamento degli interventi di urbanizzazione e di consolidamento dei centri e nuclei abitati oggetto di pianificazione urbanistica ed interessati da gravi fenomeni di instabilita' dinamica in fase sismica che impediscono il recupero o la ricostruzione degli edifici destinati ad abitazione ed attivita' produttive gravemente danneggiati dal sisma, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4»;
g) al comma 4-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del presente decreto»;
h) al comma 5, le parole: « Conferenza permanente » sono sostituite dalle seguenti: « Conferenza permanente ovvero della Conferenza regionale, nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 16, ».
10. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 9 si applicano esclusivamente agli interventi non inseriti in uno dei programmi previsti dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, gia' approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
11. L'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali). - 1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:
a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;
b) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) l'Agenzia del demanio;
e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili in loro proprieta' di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente della Regione - vice commissario con apposito provvedimento puo' delegare lo svolgimento di tutta l'attivita' necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la funzione di soggetto attuatore e' svolta dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo».
12. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) approva, ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti predisposti dai soggetti di cui all'articolo 14, comma 4, e all'articolo 15, comma 1, del presente decreto»;
b) al comma 4, le parole: « e per quelli attuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), e dalle Diocesi ai sensi del medesimo articolo 15, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « per quelli attuati dai soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) ed e), e comma 2 ».
13. L'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Centrale unica di committenza). - 1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza.
2. La centrale unica di committenza e' individuata:
a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9;
b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
3. I soggetti attuatori di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 provvedono in proprio alla realizzazione degli interventi sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario straordinario, nei quali sono stabilite le necessarie forme di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti, anche al fine di assicurare l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 32.
4. Resta ferma la possibilita' per i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), e al comma 3 del medesimo articolo 15, di avvalersi, come centrale unica di committenza, anche dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
5. In deroga alle previsioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i soggetti aggregatori regionali di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo svolgono le funzioni di centrale unica di committenza con riguardo ai lavori, servizi e forniture, afferenti gli interventi previsti al comma 1.
6. Fermo l'obbligo della centrale unica di committenza di procedere all'effettuazione di tutta l'attivita' occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14, i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di remunerativita', con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto. Il Commissario straordinario con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, disciplina le modalita' di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie ».
14. All'articolo 32 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le modalita' e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordi tra il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni - vice commissari e le centrali uniche di committenza di cui all'articolo 18. Resta ferma, in ogni caso, la funzione di coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti con l'Autorita' nazionale anticorruzione, da attuare anche tramite l'istituzione di un'unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche di cui al comma 1. Con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma, nonche' le modalita' per il monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata, attraverso la banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli altri sistemi informatici connessi alle attivita' di ricostruzione».
15. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 14 si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
16. All'articolo 34, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « pubblica e » sono soppresse.
17. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: « Al personale della struttura e' riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennita' di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. »;
b) al comma 3-bis:
1) all'alinea, dopo le parole: « trattamento economico » sono inserite le seguenti: « fondamentale ed accessorio » e le parole: « viene corrisposto secondo le seguenti modalita' » sono sostituite dalle seguenti: « e' anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita' »;
2) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le universita' provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonche' dell'indennita' di amministrazione. Qualora l'indennita' di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;
b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennita' di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario»;
c) al comma 3-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il trattamento economico del personale dirigenziale di cui al presente comma e' corrisposto secondo le modalita' indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 3-bis. Il Commissario straordinario provvede al rimborso delle somme anticipate dalle amministrazioni statali di appartenenza del personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato alla struttura commissariale mediante versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate entro l'anno di competenza all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'amministrazione di appartenenza »;
d) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Commissario straordinario nomina con proprio provvedimento gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016 »;
e) al comma 7, lettera b), le parole: « , nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, » sono soppresse, le parole: « fino al 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 30 per cento » e le parole: « fino al 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 20 per cento »;
f) al comma 7, lettera c), le parole: « nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata » sono soppresse;
g) al comma 7-bis, dopo le parole: « al comma 7 » sono inserite le seguenti: « , lettere a), b) e c), »;
h) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con uno o piu' provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabilite le modalita' di liquidazione, di rimborso e di eventuale anticipazione alle amministrazioni di appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, delle necessarie risorse economiche ».
18. Al fine di consentire la rapida realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con apposita ordinanza commissariale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto, sono disciplinate la costituzione del fondo previsto dall'articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la ripartizione delle relative risorse. L'ordinanza di cui al precedente periodo e' adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
19. In deroga alle previsioni dell'articolo 157, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativamente agli interventi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le attivita' di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attivita' di supporto possono essere affidate anche al personale assunto secondo le modalita' previste dagli articoli 3 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Fermi restando le incompatibilita' e i divieti previsti dalla legislazione vigente, il personale di cui al precedente periodo puo' svolgere anche le funzioni di responsabile unico del procedimento ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
20. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: « e non rinnovabili » sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unita' di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3 »;
b) al comma 3-quater e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con uno o piu' provvedimenti adottati secondo le modalita' previste dal precedente periodo, e' disposta l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per il rinnovo fino alla data del 31 dicembre 2018 dei contratti previsti dal comma 3-bis ».
21. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 » ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con riguardo alle attivita' economiche nonche' per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una "zona rossa" istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti di cui al medesimo articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' fissato al 31 dicembre 2020 ».
22. Nei casi previsti dal comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilita' di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018, nelle ipotesi previste dal primo periodo del citato comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 244 del 2016, ovvero fino al 31 dicembre 2020, nelle ipotesi previste dal secondo periodo del medesimo comma 6, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30 giugno 2018, il Commissario straordinario del Governo e l'Associazione bancaria italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
23. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al quarto periodo, le parole: « con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico ».
24. Limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti, la sospensione prevista dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogato dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e' differita alla data del 31 maggio 2018. Non si fa luogo al rimborso o alla restituzione delle somme gia' versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
25. Le autorita' di regolazione di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplinano le modalita' di rateizzazione per un periodo non inferiore a 36 mesi delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del comma 24 nonche' del citato articolo 48 ed introducono agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individuando anche le modalita' per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
26. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: « dalla fine del periodo di sospensione » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° giugno 2018 ».
27. I Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel rispetto delle altre condizioni previste dall'articolo 3-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, possono stipulare anche con altri Comuni appartenenti a Regioni diverse convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni gia' in atto, anche se non posti in posizione di confine.
28. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « diritti reali di garanzia », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « diritti reali di godimento ».
29. All'articolo 44, comma 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « per la durata di un anno » sono sostituite dalle seguenti: « per la durata di due anni » ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto, i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di permessi e di licenze sono aumentati rispettivamente a 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti ».
30. All'articolo 67-ter, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: « Dal 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Dal 2023 ».
31. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Al fine di garantire un celere ripristino della funzionalita' degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, gli interventi di riparazione e ricostruzione possono essere attuati, fino alla data del 31 dicembre 2019 ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicando per l'affidamento di lavori, servizi e forniture le procedure di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici di cui all'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalita' stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
9-ter. Per la realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori si avvalgono del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna o di uno degli enti iscritti nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito presso l'Autorita' nazionale anticorruzione.
9-quater. Agli interventi di cui al comma 9-bis si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalita' e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al precedente periodo sono disciplinati mediante apposito accordo tra il presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione, i soggetti attuatori, il citato Provveditorato per le opere pubbliche e gli enti iscritti nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ».
32. Dal 1° maggio 2018, gli Uffici territoriali per la ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012 e del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012 sono soppressi. E' altresi' soppresso il Comitato di Area omogenea di cui all'articolo 4 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012. Tutte le competenze affidate agli Uffici territoriali per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012 sono trasferite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, istituito dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale in servizio, alla data del 1° maggio 2018, presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, assegnato alle aree omogenee ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, continua a svolgere le attivita' di competenza dei soppressi Uffici territoriali per la ricostruzione sotto la direzione e il coordinamento esclusivi del titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, che con propria determinazione provvede anche alla sistemazione logistica del suddetto personale. Il personale in servizio, alla data del 1° maggio 2018, presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, assunto a tempo determinato dai comuni, e' trasferito agli stessi comuni fino a scadenza dei contratti in essere. Nelle more della soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione, il titolare dell'Ufficio speciale adotta, esercitando il potere di coordinamento di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali necessari al fine di garantire lo svolgimento delle attivita' di competenza degli Uffici territoriali per la ricostruzione e gestire con gradualita' il processo di soppressione di detti Uffici. L'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere puo', tramite convenzioni con comuni, aprire sportelli in una o piu' sedi degli Uffici territoriali per la ricostruzione soppressi, cui affidare in tutto o in parte i compiti gia' di competenza degli Uffici territoriali medesimi.
33. E' istituita una sezione speciale dell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in cui confluisce l'elenco degli operatori economici di cui all'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla sezione speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali che regolano l'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. La tenuta della sezione speciale con i relativi adempimenti e' affidata alla Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
34. All'articolo 1, comma 492, lettera 0a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: « individuati ai sensi » sono inserite le seguenti: « dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ».
35. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unita', assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2, e' prorogato fino 31 dicembre 2020.
36. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la citta' dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
37. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 35 e 36, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000, comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.
38. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attivita' finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, e successive modificazioni, in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o ai rinnovi dei suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati, sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attivita' della ricostruzione, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualita', si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.
39. L'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e' abrogato.
40. Nei centri storici, come determinati ai sensi dell'articolo 2, lettera A), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o negli ambiti oggetto del piano di ricostruzione di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i comuni del cratere del sisma del 2009, diversi dall'Aquila, possono predisporre un programma coordinato di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica, ove i suddetti interventi non siano stati gia' eseguiti, finalizzati alla riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, alla messa in sicurezza del territorio e delle cavita' danneggiate o rese instabili dal sisma e al miglioramento della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi. Il programma di interventi e' predisposto e adottato dai comuni entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati. Il programma di interventi e' sottoposto alla verifica dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere per il parere di congruita' tecnico-economica. Gli interventi approvati sono oggetto di programmazione ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e sono attuati a valere sulle risorse destinate alla ricostruzione. L'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere dispone, con propria determinazione, i criteri per la valutazione della connessione e della complementarieta' agli interventi di ricostruzione pubblica.
41. Gli assegnatari di alloggi di societa' cooperativa a proprieta' indivisa situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, adibiti ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009, che hanno gia' beneficiato del contributo per l'acquisto di abitazione equivalente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, sono tenuti a cedere al comune i diritti inerenti la partecipazione alla ricostruzione del complesso edilizio della cooperativa. Restano a carico dell'assegnatario tutte le obbligazioni passive inerenti la sua qualita' di socio. Alla completa ricostruzione del complesso edilizio la proprieta' della quota passa al comune.
42. Per i titolari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le amministrazioni presso cui gli stessi abbiano prestato la loro attivita' possono bandire, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso, al suddetto personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile stipulato ai sensi del citato articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
b) in forza di uno o piu' contratti stipulati ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, abbia prestato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni continuativi di attivita' presso l'amministrazione che bandisce il concorso.
43. A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' cosi' ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualita' di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale.
44. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la continuita' delle procedure connesse all'attivita' di ricostruzione. Alle conseguenti attivita' e alle relative spese si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente. ))

 


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 2 e 2-bis dell'articolo
2 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 2. Funzioni del Commissario straordinario e dei
vice commissari
1. Omissis.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi
generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa
intesa con i Presidenti delle Regioni interessate
nell'ambito della cabina di coordinamento di cui
all'articolo 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente
del Consiglio dei ministri.
2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione,
per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene,
mediante procedure negoziate con almeno cinque
professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 34 del presente decreto. Agli oneri derivanti
dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di
quelli previsti dall'articolo 2, comma 11, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le
risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente
decreto.
Omissis.".
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 3. Uffici speciali per la ricostruzione post
sisma 2016
1. Per la gestione della ricostruzione ogni Regione
istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un
ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la
ricostruzione post sisma 2016», di seguito «Ufficio
speciale per la ricostruzione». Il Commissario
straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui
all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di
convenzione. Le Regioni disciplinano l'articolazione
territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena
efficacia e operativita', nonche' la dotazione del
personale destinato agli stessi a seguito di comandi o
distacchi da parte delle stesse o di altre Regioni,
Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre
pubbliche amministrazioni. Le Regioni, le Province e i
Comuni interessati possono altresi' assumere personale,
strettamente necessario ad assicurare la piena
funzionalita' degli Uffici speciali per la ricostruzione,
con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di
contenimento della spesa di personale di cui all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo
1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016
e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e
2018. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e
quarto si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di
cui all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi
dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni di cui al
terzo ed al quarto periodo, nell'ambito delle risorse
disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse,
fino ad un massimo di complessivi 16 milioni di euro per
gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti
dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre
Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate,
per assicurare la funzionalita' degli Uffici speciali per
la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle
Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo
personale, con contratti a tempo determinato della durata
massima di due anni, con profilo professionale di tipo
tecnico-ingegneristico a supporto dell'attivita' del
Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e
dei Comuni interessati. L'assegnazione delle risorse
finanziarie previste dal quinto e dal sesto periodo del
presente comma e' effettuata con provvedimento del
Commissario straordinario. Le assunzioni a tempo
determinato sono effettuate con facolta' di attingere dalle
graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo
indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto
dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime
graduatorie. Le disposizioni del presente comma in materia
di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di
personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel
limite di un contingente massimo di quindici unita', si
applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi
previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio
e' compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli
allegati 1 e 2.
1-bis. Gli incarichi dirigenziali conferiti dalle
Regioni per le finalita' di cui al comma 1, quarto periodo,
non sono computati nei contingenti di cui all'articolo 19,
commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
1-ter. Le spese di funzionamento degli Uffici speciali
per la ricostruzione, diverse da quelle disciplinate dal
comma 1, sono a carico del fondo di cui all'articolo 4, nel
limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e
2018. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal
precedente periodo e' effettuata con provvedimento del
Commissario straordinario.
1-quater. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti
i limiti previsti dal comma 1-ter sono a carico delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
2. Ai fini di cui al comma 1, con provvedimento
adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono essere
assegnate agli uffici speciali per la ricostruzione, nel
limite delle risorse disponibili, unita' di personale con
professionalita' tecnico-specialistiche di cui all'articolo
50, comma 3.
3. Gli uffici speciali per la ricostruzione curano la
pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione,
l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di
contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla
ricostruzione privata. Provvedono altresi' alla diretta
attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione
di opere pubbliche e beni culturali, nonche' alla
realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui
all'articolo 42, esercitando anche il ruolo di soggetti
attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi
ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti
locali.
4. Gli Uffici speciali per la ricostruzione operano
come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei
Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli
abilitativi edilizi. Ferma restando la disposizione di cui
al precedente periodo, i Comuni procedono allo svolgimento
dell'attivita' istruttoria relativa al rilascio dei titoli
abilitativi edilizi, nonche' all'adozione dell'atto finale
per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, dandone
comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione
territorialmente competente e assicurando il necessario
coordinamento con l'attivita' di quest'ultimo.
5. Con apposito provvedimento del Presidente di Regione
Vicecommissario puo' essere costituita presso l'ufficio
speciale per la ricostruzione uno Sportello unico per le
attivita' produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni
coinvolti, che svolge relative funzioni limitatamente alle
competenze attribuite speciale per la ricostruzione dal
presente decreto.".
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 5. Ricostruzione privata
1. Ai fini dell'applicazione dei benefici e del
riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di
cui all'articolo 1, con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario
provvede a:
a) individuare i contenuti del processo di
ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato
distinguendo:
1) interventi di immediata riparazione per il
rafforzamento locale degli edifici residenziali e
produttivi che presentano danni lievi;
2) interventi di ripristino con miglioramento sismico o
ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle
abitazioni e attivita' produttive danneggiate o distrutte
che presentano danni gravi;
3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e
nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;
b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione,
la progettazione e la realizzazione degli interventi di
ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici
distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli
edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli
interventi strutturali con la tutela degli aspetti
architettonici, storici e ambientali, anche mediante
specifiche indicazioni dirette ad assicurare una
architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.
Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici
e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;
c) individuare le tipologie di immobili e il livello di
danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b)
sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e
definire le relative procedure e modalita' di attuazione;
d) individuare le tipologie di immobili e il livello di
danneggiamento per i quali i principi di cui alla lettera
b) sono utilizzabili per gli interventi di ripristino con
miglioramento sismico o di ricostruzione puntuale degli
edifici destinati ad abitazione o attivita' produttive
distrutti o che presentano danni gravi e definire le
relative procedure e modalita' di attuazione;
e) definire i criteri in base ai quali le Regioni, su
proposta dei Comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali,
i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di
essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli
interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici
attuativi;
f) stabilire i parametri da adottare per la
determinazione del costo degli interventi ed i costi
parametrici.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente
decreto, sulla base dei danni effettivamente verificatisi,
i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti,
sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di
intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei
Comuni di cui all'articolo 1:
a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli
immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per
servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture,
dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o
danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle
attivita' produttive, industriali, agricole, zootecniche,
commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi
comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai
soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o
associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale,
e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e
sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;
c) danni economici subiti da prodotti in corso di
maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei
prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di
perizia asseverata;
d) danni alle strutture private adibite ad attivita'
sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie,
ricreative, sportive e religiose;
e) danni agli edifici privati di interesse
storico-artistico;
f) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali
sgomberati dalle competenti autorita', per l'autonoma
sistemazione, per traslochi, depositi, e per l'allestimento
di alloggi temporanei;
g) delocalizzazione temporanea delle attivita'
economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati
dal sisma al fine di garantirne la continuita';
h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da
soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le
persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
i) interventi per far fronte ad interruzioni di
attivita' sociali, socio-sanitarie e socio-educative di
soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di
servizi alla persona, nonche' di soggetti privati, senza
fine di lucro.
2-bis. Con provvedimento adottato ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, sono definiti i criteri e le
modalita' per la concessione dei contributi per gli
interventi di al comma 2 legittimamente eseguiti e conclusi
in data anteriore all'entrata in vigore del presente
decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
comma si provvede, nel limite di Euro 2,5 milioni
complessivi, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3,
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
3. I contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e)
e g) del comma 2 sono erogati, con le modalita' del
finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento
lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni
di servizi e alle acquisizioni di beni necessari
all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
4. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui
al comma 3, i soggetti autorizzati all'esercizio del
credito operanti nei territori di cui all'articolo 1,
possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo
definiti con apposita convenzione stipulata con
l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia
dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a),
secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati
assistiti dalla garanzia dello Stato ai soggetti
danneggiati dall'evento sismico. Con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, adottati entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e
sono definiti i criteri e le modalita' di operativita'
delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente
comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze di cui
all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. In relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati,
in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito
di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in
misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo
ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,
nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione dei
medesimi finanziamenti. Le modalita' di fruizione del
credito di imposta sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il
credito di imposta e' revocato, in tutto o in parte,
nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto
di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il
finanziamento agevolato comunica con modalita' telematiche
all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti
beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a
ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole
rate.
6. I finanziamenti agevolati hanno durata massima
venticinquennale e possono coprire le eventuali spese gia'
anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al
credito bancario, successivamente ammesse a contributo. I
contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole
risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato
o ridotto impiego dello stesso, ovvero di suo utilizzo
anche parziale per finalita' diverse da quelle indicate nel
presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del
contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede
al beneficiario la restituzione del capitale, degli
interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di
tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto
finanziatore comunica al Commissario straordinario, per la
successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del
debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero
da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e
dei relativi interessi nonche' delle spese strettamente
necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati
spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono
riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui
all'articolo 4.
7. Il Commissario straordinario definisce, con propri
provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalita'
attuative del presente articolo, anche per garantire
uniformita' di trattamento e un efficace monitoraggio
sull'utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il
rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati.
8. Le disposizioni dei commi 3, 5 e 6 si applicano nei
limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal
Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17
giugno 2014, in particolare dall'articolo 50.
9. L'importo complessivo degli stanziamenti da
autorizzare e' determinato con la legge di bilancio in
relazione alla quantificazione dell'ammontare dei danni e
delle risorse necessarie per gli interventi di cui al
presente articolo.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 8. Interventi di immediata esecuzione
1. Al fine di favorire il rientro nelle unita'
immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e
di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici di
cui all'articolo 1, per gli edifici con danni lievi non
classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio
2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre
2014, oppure classificati non utilizzabili secondo
procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione
civile e che necessitano soltanto di interventi di
immediata riparazione, i soggetti interessati possono,
previa presentazione di apposito progetto e asseverazione
da parte di un professionista abilitato che documenti il
nesso di causalita' tra gli eventi sismici di cui
all'articolo 1 e lo stato della struttura, oltre alla
valutazione economica del danno, effettuare l'immediato
ripristino della agibilita' degli edifici e delle
strutture.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono emanate disposizioni operative per l'attuazione degli
interventi di immediata esecuzione di cui al comma 1. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo
provvede il Commissario straordinario, con proprio
provvedimento, nel limite delle risorse disponibili ai
sensi dell'articolo 5.
3. I soggetti interessati, con comunicazione di inizio
lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n 380, anche
in deroga all'articolo 146 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n 42, comunicano agli uffici speciali per la
ricostruzione di cui all'articolo 3, che ne danno notizia
agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori edilizi
di riparazione o ripristino, da eseguirsi comunque nel
rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti
di cui al comma 2, nonche' dei contenuti generali della
pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa
quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista
abilitato responsabile della progettazione, del direttore
dei lavori e della impresa esecutrice, purche' le
costruzioni non siano state interessate da interventi
edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i
relativi ordini di demolizione, allegando o
autocertificando quanto necessario ad assicurare il
rispetto delle vigenti disposizioni di settore con
particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di
sicurezza e sismica. I soggetti interessati entro il
termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori
provvedono a presentare la documentazione, che non sia
stata gia' allegata alla comunicazione di avvio dei lavori
di riparazione o ripristino, e che sia comunque necessaria
per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del
titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica.
4. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione
dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque
non oltre la data del 30 aprile 2018, gli interessati
devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione
la documentazione richiesta secondo le modalita' stabilite
negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina
dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2. Con
ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2, comma 2, il Commissario straordinario puo' disporre il
differimento del termine previsto dal primo periodo, per
una sola volta e comunque non oltra la data del 31 luglio
2018. Il mancato rispetto del termine e delle modalita' di
cui al presente comma determina l'inammissibilita' della
domanda di contributo e, nei soli casi caso di inosservanza
del termine previsti dai precedenti periodi, anche la
decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione
eventualmente percepito dal soggetto interessato.
5. I lavori di cui al presente articolo sono
obbligatoriamente affidati a imprese:
a) che risultino aver presentato domanda di iscrizione
nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, e fermo
restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresi'
prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive
modificazioni;
b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi
contributivi e previdenziali come attestato dal documento
unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato a norma
dell'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
c) per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, che
siano in possesso della qualificazione ai sensi
dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 34 del
citato decreto-legge n. 189 del 2016:
"Art. 34. Qualificazione dei professionisti
1. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel
conferimento degli incarichi di progettazione e direzione
dei lavori, e' istituito un elenco speciale dei
professionisti abilitati, di seguito denominato «elenco
speciale». Il Commissario straordinario adotta un avviso
pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di
interesse dei predetti professionisti, definendo
preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i
requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'iscrizione
nell'elenco speciale puo' comunque essere ottenuta soltanto
dai professionisti che presentano il DURC regolare.
L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario,
e' reso disponibile presso le Prefetture - uffici
territoriali del Governo di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata,
Fermo, Perugia, L'Aquila e Teramo nonche' presso tutti i
Comuni interessati dalla ricostruzione e gli uffici
speciali per la ricostruzione.
2. I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la
ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili
danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a
professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1.
3. Sino all'istituzione dell'elenco di cui al comma 1
possono essere affidati dai privati incarichi a
professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali
che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilita'
e professionalita' e non abbiano commesso violazioni in
materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio
del DURC.
4. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere
in corso ne' avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non
episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare,
socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a
partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di
riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, ne'
rapporti di coniugio, di parentela, di affinita' ovvero
rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76,
con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle
stesse. A tale fine, il direttore dei lavori produce
apposita autocertificazione al committente, trasmettendone
altresi' copia agli uffici speciali per la ricostruzione.
La struttura commissariale puo' effettuare controlli, anche
a campione, in ordine alla veridicita' di quanto
dichiarato.
5. Il contributo massimo, a carico del Commissario
straordinario, per tutte le attivita' tecniche poste in
essere per la ricostruzione pubblica e privata, e'
stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti
previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al
12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro
500.000. Per i lavori di importo superiore ad euro 2
milioni il contributo massimo e' pari al 7,5 per cento. Con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
sono individuati i criteri e le modalita' di erogazione del
contributo previsto dal primo e dal secondo periodo,
assicurando una graduazione del contributo che tenga conto
della tipologia della prestazione tecnica richiesta al
professionista e dell'importo dei lavori; con i medesimi
provvedimenti puo' essere riconosciuto un contributo
aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni
specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al
netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.
6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di
competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, con provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e' fissata una
soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto
dell'organizzazione dimostrata dai professionisti nella
qualificazione.
7. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi
da quelli previsti dall'articolo 8, con i provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti
i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di
incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di
organizzazione tecnico-professionale.".
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 11. Interventi su centri storici e su centri e
nuclei urbani e rurali
1. Entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione dei
centri e nuclei individuati ai sensi dell'articolo 5, comma
1, lettera e), i Comuni, anche con il supporto degli Uffici
speciali per la ricostruzione, assicurando un ampio
coinvolgimento delle popolazioni interessate, curano la
pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, predisponendo strumenti
urbanistici attuativi, completi dei relativi piani
finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli
interventi di:
a) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino
con miglioramento sismico degli edifici pubblici o di uso
pubblico, con priorita' per gli edifici scolastici,
compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi,
dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere
di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal
sisma;
b) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino
con miglioramento sismico degli edifici privati
residenziali e degli immobili utilizzati per le attivita'
produttive distrutti o danneggiati dal sisma;
c) ripristino e realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria connesse agli interventi da
realizzare nell'area interessata dagli strumenti
urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione
dati.
2. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma
1 rispettano i principi di indirizzo per la pianificazione
stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
2, comma 2. Mediante apposita ordinanza commissariale sono
disciplinate le modalita' di partecipazione e
coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di
pianificazione e sviluppo territoriale.
3. Negli strumenti urbanistici attuativi di cui al
comma 1, oltre alla definizione dell'assetto
planivolumetrico degli insediamenti interessati, sono
indicati i danni subiti dagli immobili e dalle opere, la
sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione
dei costi sulla base dei parametri di cui all'articolo 6,
le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso degli
immobili, la individuazione delle unita' minime
d'intervento (UMI) e i soggetti esecutori degli interventi.
Gli strumenti attuativi individuano altresi' i tempi, le
procedure e i criteri per l'attuazione del piano stesso.
4. Il Comune adotta con atto consiliare gli strumenti
urbanistici attuativi di cui al comma 1. Tali strumenti
sono pubblicati all'albo pretorio per un periodo pari a
quindici giorni dalla loro adozione; i soggetti interessati
possono presentare osservazioni e opposizioni entro il
termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione.
Decorso tale termine, il Comune trasmette gli strumenti
urbanistici adottati, unitamente alle osservazioni e
opposizioni ricevute, al Commissario straordinario per
l'acquisizione del parere espresso attraverso la Conferenza
permanente di cui all'articolo 16.
5. Acquisito il parere obbligatorio e vincolante della
Conferenza permanente, il comune approva definitivamente lo
strumento attuativo di cui al comma 1.
6. Gli strumenti attuativi di cui al comma 1 innovano
gli strumenti urbanistici vigenti. Ove siano ricompresi
beni paesaggistici all'articolo 136, comma 1, lettera c),
del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, se conformi alle previsioni e prescrizioni
di cui agli articoli 135 e 143 del predetto codice ed a
condizione che su di essi abbia espresso il proprio assenso
il rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo in seno alla Conferenza permanente,
gli strumenti attuativi costituiscono, quanto al territorio
in essi ricompreso, piani paesaggistici.
7. Nel caso in cui i predetti strumenti attuativi
contengano previsioni e prescrizioni di dettaglio, con
particolare riferimento alla conservazione degli aspetti e
dei caratteri peculiari degli immobili e delle aree
interessate dagli eventi sismici, nonche' alle specifiche
normative d'uso preordinate alla conservazione degli
elementi costitutivi e delle morfologie dei beni immobili,
delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei
materiali costruttivi originariamente utilizzati, la
realizzazione dei singoli interventi edilizi puo' avvenire
mediante segnalazione certificata di inizia attivita'
(SCIA), prodotta dall'interessato, con la quale si
attestano la conformita' degli interventi medesimi alle
previsioni dello strumento urbanistico attuativo, salve le
previsioni di maggior semplificazione del regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni.
8. I Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sulla base
della rilevazione dei danni prodotti dal sisma ai centri
storici e ai nuclei urbani e rurali e delle caratteristiche
tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto
edilizio, possono altresi', con apposita deliberazione del
Consiglio comunale, assunta entro il termine stabilito dal
Commissario straordinario con proprio provvedimento e
pubblicata sul sito istituzionale degli stessi, individuare
gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi
unitari. In tali aggregati edilizi la progettazione deve
tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla
contiguita' strutturale con gli edifici adiacenti, secondo
quanto previsto dalla vigente normativa tecnica per le
costruzioni. Con il medesimo provvedimento sono altresi'
perimetrate, per ogni aggregato edilizio, le UMI costituite
dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione
unitaria, in ragione della necessaria integrazione del
complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero,
nonche' della necessita' di soddisfare esigenze di
sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione
dell'assetto urbanistico.
9. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli
edifici privati o di proprieta' mista pubblica e privata,
anche non abitativi, di cui ai commi 1 e 8 i proprietari si
costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni
dall'invito loro rivolto dall'ufficio speciale per la
ricostruzione. La costituzione del consorzio e' valida con
la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno
il 51 per cento delle superfici utili complessive
dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20
agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non
abitativo.
10. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 9,
i Comuni si sostituiscono ai proprietari che non hanno
aderito al consorzio, per l'esecuzione degli interventi
mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non
puo' avere durata superiore a tre anni e per la quale non
e' dovuto alcun indennizzo. Per l'effettuazione degli
interventi sostitutivi, i Comuni utilizzano i contributi di
cui all'articolo 5 che sarebbero stati assegnati ai
predetti proprietari.
11. Il consorzio di cui al comma 9 ed i Comuni, nei
casi previsti dal comma 10, si rivalgono sui proprietari
nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni, di
ripristino e di ricostruzione per gli immobili privati di
cui all'articolo 6 siano superiori al contributo
ammissibile.".
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016 come modificato dalla
presente legge:
"Art. 14. Ricostruzione pubblica
1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, e' disciplinato il finanziamento, nei limiti delle
risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la
riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli
interventi volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi
pubblici, nonche' per gli interventi sui beni del
patrimonio artistico e culturale, compresi quelli
sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere
anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad
accrescere in maniera sostanziale la capacita' di
resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all'articolo
1, attraverso la concessione di contributi a favore:
a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo
per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, e
delle strutture edilizie universitarie, nonche' degli
edifici municipali, delle caserme in uso
all'amministrazione della difesa, degli immobili demaniali,
delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprieta'
pubblica e degli immobili di proprieta' di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente
dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed utilizzati
perle esigenze di culto.
a-bis) degli immobili di proprieta' pubblica,
ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31
dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione
delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori
interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto
2016;
b) delle opere di difesa del suolo e delle
infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la
difesa idraulica e per l'irrigazione;
c) degli archivi, dei musei, delle biblioteche e delle
chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di
cui alla lettera a);
d) degli interventi di riparazione e ripristino
strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree
cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di
consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.
2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli
interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, si provvede a:
a) predisporre e approvare un piano delle opere
pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di
urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli
interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di
detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non
imputabili a dolo o colpa degli operatori economici,
articolato per le quattro Regioni interessate, che
quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base
alla risorse disponibili;
a-bis) predisporre ed approvare piani finalizzati ad
assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento
dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie
per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale
attivita' scolastica, educativa o didattica, in ogni caso
senza incremento della spesa di personale, nei comuni di
cui all'articolo 1, comma 1, nonche' comma 2 limitatamente
a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o
danneggiati a causa degli eventi sismici. I piani sono
comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
b) predisporre e approvare un piano dei beni culturali,
articolato per le quattro Regioni interessate, che
quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base
alle risorse disponibili;
c) predisporre ed approvare un piano di interventi sui
dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti
sulle aree suscettibili di instabilita' dinamica in fase
sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli
strumenti urbanistici attuativi come individuate ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera d), con priorita' per
dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed
infrastrutture;
d) predisporre e approvare un piano per lo sviluppo
delle infrastrutture e il rafforzamento del sistema delle
imprese, articolato per le quattro Regioni interessate
limitatamente ai territori dei Comuni di cui agli allegati
1 e 2;
e).
f) predisporre e approvare un programma delle
infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare
nelle aree oggetto degli eventi sismici di cui all'articolo
1, con particolare attenzione agli impianti di depurazione
e di collettamento fognario; nel programma delle
infrastrutture ambientali e' compreso il ripristino della
sentieristica nelle aree protette, nonche' il recupero e
l'implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di
turismo lento nelle aree.
3. Qualora la programmazione della rete scolastica o la
riprogrammazione negli anni 2016, 2017 e 2018 preveda la
costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse
per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono
comunque destinabili a tale scopo.
3-bis. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei
piani previsti dalla lettera a-bis) del comma 2
costituiscono presupposto per l'applicazione della
procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per
gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture
da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e
6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel
rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e
rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri
di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto, sulla base del
progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici
iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista
dall'articolo 30 del presente decreto. In mancanza di un
numero sufficiente di operatori economici iscritti nella
predetta Anagrafe, l'invito previsto dal terzo periodo deve
essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno
degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali
del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti,
della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano
presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di
cui al citato articolo 30. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 30, comma 6. I lavori vengono affidati
sulla base della valutazione delle offerte effettuata da
una commissione giudicatrice costituita secondo le
modalita' stabilite dall'articolo 216, comma 12, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3-bis.1. In sede di approvazione dei piani di cui alle
lettere a), b), c), d) e f) del comma 2 del presente
articolo ovvero con apposito provvedimento adottato ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario
straordinario puo' individuare, con specifica motivazione,
gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono
un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei
territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016. Per la realizzazione degli
interventi di cui al precedente periodo, a cura di soggetti
attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, possono
applicarsi, fino alla scadenza della gestione commissariale
di cui all'articolo 1, comma 4, ed entro i limiti della
soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
le procedure previste dal comma 3-bis del presente
articolo.
3-ter. Ai fini del riconoscimento del contributo
relativo agli immobili di cui alla lettera a-bis) del comma
1, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria, in qualita' di vice commissari, procedono, sulla
base della ricognizione del fabbisogno abitativo dei
territori interessati dagli eventi sismici effettuata in
raccordo con i Comuni interessati, all'individuazione degli
edifici di proprieta' pubblica, non classificati agibili
secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17
maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non
utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da
ordinanza di protezione civile, che siano ripristinabili
con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018.
Ciascun Presidente di Regione, in qualita' di vice
commissario, provvede a comunicare al Commissario
straordinario l'elenco degli immobili di cui al precedente
periodo.
3-quater. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,
ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia
residenziale pubblica, nonche' gli enti locali delle
medesime Regioni, ove a tali fini da esse individuati,
previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti,
procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa
approvazione da parte del Presidente della Regione, in
qualita' di vice commissario, ai soli fini dell'assunzione
della spesa a carico delle risorse di cui all'articolo 4,
comma 4, del presente decreto, all'espletamento delle
procedure di gara relativamente agli immobili di loro
proprieta'.
3-quinquies. Gli Uffici speciali per la ricostruzione
provvedono, con oneri a carico delle risorse di cui
all'articolo 4, comma 3, e nei limiti delle risorse
disponibili, alla diretta attuazione degli interventi
relativi agli edifici pubblici di proprieta' statale,
ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31
dicembre 2018 e inseriti negli elenchi predisposti dai
Presidenti delle Regioni, in qualita' di vice commissari.
3-sexies. Con ordinanza del Commissario straordinario,
emessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2,
del presente decreto, sono definite le procedure per la
presentazione e l'approvazione dei progetti relativi agli
immobili di cui ai commi 3-ter e 3-quinquies. Gli immobili
di cui alla lettera a-bis) del comma 1, ultimati gli
interventi previsti, sono tempestivamente destinati al
soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni
dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi
dal 24 agosto 2016.
3-septies. Fermo restando quanto stabilito dagli
articoli 5 e 11 per gli interventi di ricostruzione
privata, al finanziamento degli interventi di
urbanizzazione e di consolidamento dei centri e nuclei
abitati oggetto di pianificazione urbanistica ed
interessati da gravi fenomeni di instabilita' dinamica in
fase sismica che impediscono il recupero o la ricostruzione
degli edifici destinati ad abitazione ed attivita'
produttive gravemente danneggiati dal sisma, si provvede
con le risorse di cui all'articolo 4.
4. Sulla base delle priorita' stabilite dal Commissario
straordinario d'intesa con i vice commissari nel cabina di
coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e in coerenza
con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni
culturali di cui al comma 2, lettere a) e b), i soggetti
attuatori oppure i Comuni, le unioni dei Comuni, le unioni
montane e le Province interessati provvedono a predisporre
ed inviare i progetti degli interventi al Commissario
straordinario.
4-bis. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la
predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli
atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in
conformita' agli indirizzi definiti dal Commissario
straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera
b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del
presente articolo possono procedere all'affidamento di
incarichi ad uno o piu' degli operatori economici indicati
all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del
2016, purche' iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 34 del presente decreto. L'affidamento degli
incarichi di cui al periodo precedente e' consentito
esclusivamente in caso di indisponibilita' di personale,
dipendente ovvero reclutato secondo le modalita' previste
dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del
presente decreto, in possesso della necessaria
professionalita' e, per importi inferiori a quelli di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, e' attuato mediante procedure negoziate con almeno
cinque professionisti iscritti nel predetto elenco
speciale. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo
2, comma 2-bis, del presente decreto.
5. Il Commissario straordinario, previo esame dei
progetti presentati dai soggetti di cui al comma 4 e
verifica della congruita' economica degli stessi, acquisito
il parere della Conferenza permanente ovvero della
Conferenza regionale, nei casi previsti dal comma 4
dell'articolo 16, del presente decreto approva
definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto
di concessione del contributo.
6. I contributi di cui al presente articolo, nonche' le
spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati in via
diretta.
7. A seguito del rilascio del provvedimento di
concessione del contributo, il Commissario straordinario
inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di
committenza di cui all'articolo 18 che provvede ad
espletare le procedure di gara per la selezione degli
operatori economici che realizzano gli interventi.
8. Ai fini dell'erogazione in via diretta dei
contributi il Commissario straordinario puo' essere
autorizzato, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, a stipulare appositi mutui di durata massima
venticinquennale, sulla base di criteri di economicita' e
di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a
carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per
gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio
d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i
soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria
ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli
istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
9. Per quanto attiene la fase di programmazione e
ricostruzione dei Beni culturali o delle opere pubbliche di
cui al comma 1 lettere a) e c) si promuove un Protocollo di
Intesa tra il Commissario straordinario, il Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo ed il
rappresentante delle Diocesi coinvolte, proprietarie dei
beni ecclesiastici, al fine di concordare priorita',
modalita' e termini per il recupero dei beni danneggiati.
Il Protocollo definisce le modalita' attraverso cui rendere
stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione
tra i soggetti contraenti, al fine di affrontare e
risolvere concordemente i problemi in fase di
ricostruzione.
10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al
presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
11. Il Commissario straordinario definisce, con propri
provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalita'
attuative del comma 6.".
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'articolo 16
del citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 16. Conferenza permanente e Conferenze regionali
1. - 2. Omissis.
3. La Conferenza, in particolare:
a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli
strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni
entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da
parte dei Comuni stessi;
a-bis) approva, ai sensi dell'articolo 27 del codice di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i
progetti predisposti dai soggetti di cui all'articolo 14,
comma 4, ed all'articolo 15, comma 1, del presente decreto;
b) approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e
dei lavori relativi a beni culturali di competenza del
Commissario straordinario, del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo e del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e acquisisce
l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che
e' resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo;
c) esprime parere obbligatorio e vincolante sul
programma delle infrastrutture ambientali.
4. Per gli interventi privati, per quelli attuati dai
soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) ed e),
e comma 2, del medesimo articolo 15, che necessitano di
pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni
culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle
aree protette regionali, sono costituite apposite
Conferenze regionali, presiedute dal Vice commissario
competente o da un suo delegato e composte da un
rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni
presenti nella Conferenza permanente di cui al comma 1. Al
fine di contenere al massimo i tempi della ricostruzione
privata la Conferenza regionale opera, per i progetti di
competenza, con le stesse modalita', poteri ed effetti
stabiliti al comma 2 per la Conferenza permanente ed
esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle
apposite ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2, per la
concessione dei contributi.
Omissis.".
- Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 32. Controllo dell'ANAC sulle procedure del
Commissario straordinario
1. Per gli interventi di cui all'articolo 14, si
applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114.
2. Le modalita' e gli interventi oggetto delle
verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordi
tra il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione,
il Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni
Vicecommissari e le centrali uniche di committenza di cui
all'articolo 18. Resta, in ogni caso, ferma la funzione di
coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti
con l'Autorita' Nazionale Anticorruzione, da attuarsi anche
tramite l'istituzione di un'unica piattaforma informatica
per la gestione del flusso delle informazioni e della
documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte
alle verifiche di cui al comma 1. Con i provvedimenti di
cui all'articolo 2, comma 2, sono disciplinate le modalita'
di attuazione del presente comma, nonche' le modalita' per
il monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata,
attraverso la banca dati di cui all'articolo 13 della legge
31 dicembre 2009, n. 196 e gli altri sistemi informatici
connessi alle attivita' di ricostruzione.
3. Per le finalita' del presente articolo, l'Unita'
Operativa Speciale di cui all'articolo 30, comma 1, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 opera fino alla
completa esecuzione dei contratti pubblici relativi agli
interventi previsti nell'accordo di cui al comma 2 e
comunque non oltre il termine previsto all'articolo 1,
comma 4.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
4 del citato decreto-legge n. 189 del 2016:
"Art. 4. Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate
1. - 2. Omissis.
3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su
cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui
al presente articolo destinate al finanziamento degli
interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di
opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di
strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento e
alle spese per l'assistenza alla popolazione. Sulla
contabilita' speciale confluiscono anche le risorse
derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della
realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa
dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla
contabilita' speciale possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi
sismici di cui all'articolo 1, ivi incluse quelle
rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea di
cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11
novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al
rimborso delle spese sostenute nella fase di prima
emergenza.
Omissis.".
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 34 del
citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 34. Qualificazione dei professionisti
1. - 4. Omissis.
5. Il contributo massimo, a carico del Commissario
straordinario, per tutte le attivita' tecniche poste in
essere per la ricostruzione privata, e' stabilito nella
misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali,
del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per
i lavori di importo inferiore ad euro 500.000. Per i lavori
di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo
massimo e' pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono
individuati i criteri e le modalita' di erogazione del
contributo previsto dal primo e dal secondo periodo,
assicurando una graduazione del contributo che tenga conto
della tipologia della prestazione tecnica richiesta al
professionista e dell'importo dei lavori; con i medesimi
provvedimenti puo' essere riconosciuto un contributo
aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni
specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al
netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.
Omissis.".
- Si riporta il testo dell'articolo 50 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 50. Struttura del Commissario straordinario e
misure per il personale impiegato in attivita' emergenziali
1. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle
proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia
amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle
risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna
della struttura anche in aree e unita' organizzative con
propri atti in relazione alle specificita' funzionali e di
competenza. Al personale della struttura e' riconosciuto il
trattamento economico accessorio corrisposto al personale
dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del
Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento
economico accessoria di provenienza risulti
complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale
spetta comunque l'indennita' di amministrazione della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Ferma restando la dotazione di personale gia'
prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di
ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque
unita' di personale, destinate a operare presso gli uffici
speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, a
supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura
commissariale centrale per funzioni di coordinamento e
raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di
cui all'articolo 2, comma 2.
3. Nell'ambito del contingente dirigenziale gia'
previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 settembre 2016, sono comprese un'unita' con
funzioni di livello dirigenziale generale e due unita' con
funzioni di livello dirigenziali non generale. Le
duecentoventicinque unita' di personale di cui al comma 2
sono individuate:
a) nella misura massima di cento unita' tra il
personale delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, delle quali dieci unita' sono individuate tra
il personale in servizio presso l'Ufficio speciale per la
ricostruzione dei comuni del cratere, istituito
dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134. Il personale di cui alla presente
lettera e' collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti. Per non pregiudicare l'attivita' di
ricostruzione nei territori del cratere abruzzese,
l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del
cratere e' autorizzato a stipulare, per il biennio
2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo
di dieci unita' di personale, a valere sulle risorse
rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario
per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di
comando di cui al primo periodo, attingendo dalle
graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite
in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67-ter,
commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, per le quali e' disposta la proroga di validita'
fino al 31 dicembre 2018. Decorso il termine di cui al
citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997,
senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato
il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo stesso si
intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione
di disponibilita' da parte degli interessati che prendono
servizio alla data indicata nella richiesta;
b) sulla base di apposite convenzioni stipulate con
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa S.p.A., o societa' da questa
interamente controllata, previa intesa con i rispettivi
organi di amministrazione;
c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con
Fintecna S.p.A. o societa' da questa interamente
controllata per assicurare il supporto necessario alle
attivita' tecnico-ingegneristiche.
3-bis. Il trattamento economico fondamentale e
accessorio del personale pubblico della struttura
commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti, e' anticipato dalle amministrazioni
di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita':
a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi
comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad
ordinamento autonomo e le universita', provvedono, con
oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del
trattamento economico fondamentale, nonche' dell'indennita'
di amministrazione. Qualora l'indennita' di amministrazione
risulti inferiore a quella prevista per il personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario
straordinario provvede al rimborso delle sole somme
eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo,
dall'amministrazione di provenienza;
b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle
di cui alla lettera a) il trattamento economico
fondamentale e l'indennita' di amministrazione sono a
carico esclusivo del Commissario straordinario;
c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto con
oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario.
3-ter. Al personale dirigenziale di cui al comma 3 sono
riconosciute una retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai
dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri
nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale,
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con provvedimento del Commissario
straordinario, di importo non superiore al 50 per cento
della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche
responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della
specifica qualificazione professionale posseduta, della
disponibilita' a orari disagevoli e della qualita' della
prestazione individuale. Restano ferme le previsioni di cui
al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b) e c) del
comma 7. Il trattamento economico del personale
dirigenziale di cui al presente comma e' corrisposto
secondo le modalita' indicate nelle lettere a), b) e c) del
comma 3-bis. Il Commissario straordinario provvede al
rimborso delle somme anticipate dalle amministrazioni
statali di appartenenza del personale dirigenziale e non
dirigenziale assegnato alla struttura commissariale
mediante versamento ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate entro l'anno di
competenza all'apposito capitolo dello stato di previsione
dell'amministrazione di appartenenza.
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter
si applicano anche al personale di cui all'articolo 2,
commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9
settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228
del 29 settembre 2016.
3-quinquies. Alle spese per il funzionamento della
struttura commissariale si provvede con le risorse della
contabilita' speciale prevista dall'articolo 4, comma 3.
4. Per la risoluzione di problematiche tecnico
contabili il commissario straordinario puo' richiedere, ai
sensi dell'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il supporto
di un dirigente generale della Ragioneria Generale dello
Stato con funzioni di studio. A tale fine, senza nuovi o
maggiori oneri, sono ridefiniti i compiti del dirigente
generale che, per il resto, mantiene le attuali funzioni.
5. Per la definizione dei criteri di cui all'articolo
5, comma 1, lettera b), il commissario straordinario si
avvale di un comitato tecnico scientifico composto da
esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica,
ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni
culturali e di ogni altra professionalita' che dovesse
rendersi necessaria, in misura massima di quindici unita'.
La costituzione e il funzionamento del comitato sono
regolati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
2, comma 2. Per la partecipazione al comitato tecnico
scientifico non e' dovuta la corresponsione di gettoni di
presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati.
Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per
missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui al
comma 8.
6. Per gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016,
ove provenienti da altra amministrazione pubblica, puo'
essere disposto il collocamento fuori ruolo nel numero
massimo di cinque unita'. Al fine di garantire l'invarianza
finanziaria, all'atto del collocamento fuori ruolo e per
tutta la sua durata, e' reso indisponibile, nella dotazione
organica dell'amministrazione di appartenenza, un numero di
posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il
Commissario straordinario nomina con proprio provvedimento
gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 settembre 2016.
7. Con uno o piu' provvedimenti del commissario
straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2 comma 2,
nei limiti delle risorse disponibili:
a) al personale non dirigenziale delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 lettera a), direttamente
impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 1, puo'
essere riconosciuta la corresponsione di compensi per
prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di
75 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia'
autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel
rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di
cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dal 1°
ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2016 nonche' 40 ore
mensili, oltre a quelle gia' autorizzate dai rispettivi
ordinamenti, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre
2018;
b) al personale dirigenziale ed ai titolari di
incarichi di posizione organizzativa delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3, lettera a), direttamente
impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 1, puo'
essere attribuito un incremento del 30 per cento della
retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi
ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego,
dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio
2017 e sino al 31 dicembre 2018, del 20 per cento della
retribuzione mensile di posizione, in deroga, per quanto
riguarda il personale dirigenziale, all'articolo 24 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) al personale di cui alle lettere a) e b) del
presente comma puo' essere attribuito un incremento fino al
30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei
risultati conseguiti su specifici progetti legati
all'emergenza e alla ricostruzione, determinati
semestralmente dal Commissario straordinario.
7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7, lettere a),
b) e c), si applicano anche ai dipendenti pubblici
impiegati presso gli uffici speciali di cui all'articolo 3.
8. All'attuazione del presente articolo si provvede, ai
sensi dell'articolo 52, nei limiti di spesa di 3 milioni di
euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori
oneri si fa fronte con le risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro
il limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2017 e 2018. Con uno o piu' provvedimenti del
Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo
2, comma 2, sono stabilite le modalita' di liquidazione, di
rimborso e di eventuale anticipazione alle amministrazioni
di appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis, 3-ter
e 3-quater, delle necessarie risorse economiche.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera
a), il Commissario straordinario puo' avvalersi, sulla base
di apposita convenzione, di strutture e personale delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
provvedono, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei
pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche
attivita' di controllo sulla ricostruzione privata, il
Commissario straordinario puo' stipulare apposite
convenzioni con il Corpo della guardia di finanza e con il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli eventuali
maggiori oneri finanziari si provvede con le risorse della
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3.
9-bis. Anche al fine di finanziare specifici progetti
di servizio civile nazionale volti a favorire la ripresa
della vita civile delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonche'
ad aumentare il numero dei volontari da avviare al Servizio
civile nazionale, la dotazione del Fondo nazionale per il
servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio
1998, n. 230, e' incrementata di euro 146,3 milioni per
l'anno 2016.
9-ter. All'onere di cui al comma 9-bis si provvede,
quanto a euro 139 milioni, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e,
quanto a euro 7,3 milioni, mediante corrispondente
riduzione della dotazione della seconda sezione del Fondo
previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge
6 giugno 2016, n. 106.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 113 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici):
"Art. 113. Incentivi per funzioni tecniche
1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla
direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione,
alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero
alle verifiche di conformita', al collaudo statico, agli
studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei
piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai
sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle
prestazioni professionali e specialistiche necessari per la
redazione di un progetto esecutivo completo in ogni
dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i
singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati
di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni
appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le
amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito
fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per
cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e
forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche
svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le
attivita' di programmazione della spesa per investimenti,
di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione
e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei
contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero
direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico
amministrativo ovvero di verifica di conformita', di
collaudatore statico ove necessario per consentire
l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a
base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
Tale fondo non e' previsto da parte di quelle
amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere
contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per
la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri
dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di
una centrale di committenza possono destinare il fondo o
parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La
disposizione di cui al presente comma si applica agli
appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e'
nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del
fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per
ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le
modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata integrativa del personale, sulla base di
apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo
i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del
procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
indicate al comma 2 nonche' tra i loro collaboratori. Gli
importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione.
L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione delle
risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a
fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non
conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione
dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile
di servizio preposto alla struttura competente, previo
accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti
dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel
corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse
amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per
cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le
quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non
svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il
presente comma non si applica al personale con qualifica
dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie
del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse
derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti
a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte
dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
progetti di innovazione anche per il progressivo uso di
metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione
elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
di implementazione delle banche dati per il controllo e il
miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento
informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte
delle risorse puo' essere utilizzato per l'attivazione
presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini
formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di
dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei
contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite
convenzioni con le Universita' e gli istituti scolastici
superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale
unica di committenza nell'espletamento di procedure di
acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di
altri enti, puo' essere riconosciuta, su richiesta della
centrale unica di committenza, una quota parte, non
superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma
2.".
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
157 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016:
"Art. 157. Altri incarichi di progettazione e connessi
1. - 2. Omissis
3. E' vietato l'affidamento di attivita' di
progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
collaudo, indagine e attivita' di supporto per mezzo di
contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da
quelle previste dal presente codice.".
- Si riporta il testo dell'articolo 50-bis del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 50-bis. Disposizioni concernenti il personale dei
Comuni e del Dipartimento della protezione civile
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3,
comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali
per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di
cui all'articolo 1, e del conseguente numero di
procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati
1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro
a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento
della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi
557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite
di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24
milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per
l'anno 2018, ulteriori unita' di personale con
professionalita' di tipo tecnico o
amministrativo-contabile, fino a settecento unita' per
ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa
fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e
di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi
dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per
l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le
risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 4, comma 3.
1-bis. Nei limiti delle risorse finanziarie previste
dal comma 1 e delle unita' di personale assegnate con i
provvedimenti di cui al comma 2, i Comuni di cui agli
allegati 1 e 2 possono, con efficacia limitata agli anni
2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione
lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale gia' in
essere con professionalita' di tipo tecnico o
amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della
spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
2. Con provvedimento del Commissario straordinario,
sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e
previa deliberazione della cabina di coordinamento della
ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono
determinati i profili professionali ed il numero massimo
delle unita' di personale che ciascun Comune e' autorizzato
ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Il
provvedimento e' adottato sulla base delle richieste che i
Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
3. Le assunzioni sono effettuate con facolta' di
attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per
assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali
compatibili con le esigenze. E' data facolta' di attingere
alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni,
disponibili nel sito del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Qualora nelle graduatorie suddette non risulti
individuabile personale del profilo professionale
richiesto, il Comune puo' procedere all'assunzione previa
selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di
criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'.
3-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure
previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di
compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente
connessi ai servizi sociali, all'attivita' di
progettazione, all'attivita' di affidamento dei lavori, dei
servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei
lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti,
nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di
cui agli allegati 1 e 2, in deroga ai vincoli di
contenimento della spesa di personale di cui all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere
contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e
continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
durata non superiore al 31 dicembre 2017. I contratti di
collaborazione coordinata e continuativa di cui al
precedente periodo possono essere rinnovati, anche in
deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del
presente articolo, per una sola volta e per una durata non
superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unita' di
personale che non sia stato possibile reclutare secondo le
procedure di cui al comma 3.
3-ter. I contratti previsti dal comma 3-bis possono
essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed
apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza
professionale, esclusivamente con esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria di tipo
amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini
e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio
della professione relativamente a competenze di tipo
tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche.
Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli
esperti, che, in ogni caso, non puo' essere superiore alle
voci di natura fissa e continuativa del trattamento
economico previsto per il personale dipendente appartenente
alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale
del comparto Regioni ed autonomie locali, si applicano le
previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla non
obbligatorieta' delle vigenti tariffe professionali fisse o
minime.
3-quater. Le assegnazioni delle risorse finanziarie,
necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal
comma 3-bis, sono effettuate con provvedimento del
Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle
Regioni - vice commissari, assicurando la possibilita' per
ciascun Comune interessato di stipulare contratti di lavoro
autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. Con
uno o piu' provvedimenti adottati secondo le modalita'
previste dal precedente periodo, e' disposta l'assegnazione
delle risorse finanziarie necessarie per il rinnovo fino
alla data del 31 dicembre 2018 dei contratti previsti dal
comma 3-bis.
3-quinquies. In nessun caso, il numero dei contratti
che i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sono autorizzati a
stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis, puo'
essere superiore a trecentocinquanta.
3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3,
3-bis, 3-ter e 3-quinquies si applicano anche alle Province
interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016. A tal fine, una quota pari al dieci per
cento delle risorse finanziarie e delle unita' di personale
complessivamente previste dai sopra citati commi e'
riservata alle Province per le assunzioni di nuovo
personale a tempo determinato, per le rimodulazioni dei
contratti di lavoro a tempo parziale gia' in essere secondo
le modalita' previste dal comma 1-bis, nonche' per la
sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo di
collaborazione coordinata e continuativa. Con provvedimento
del Commissario straordinario, sentito il Capo del
Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione
della cabina di coordinamento della ricostruzione,
istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i
profili professionali ed il numero massimo delle unita' di
personale che ciascuna Provincia e' autorizzata ad assumere
per le esigenze di cui al comma 1, sulla base delle
richieste da esse formulate entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione. Con
il medesimo provvedimento sono assegnate le risorse
finanziarie per la sottoscrizione dei contratti di lavoro
autonomo di collaborazione coordinata e continuativa
previsti dai commi 3-bis e 3-ter.
3-septies. Nei casi in cui con ordinanza sia stata
disposta la chiusura di uffici pubblici, in considerazione
di situazioni di grave stato di allerta derivante da
calamita' naturali di tipo sismico o meteorologico, le
pubbliche amministrazioni che hanno uffici situati
nell'ambito territoriale definito dalla stessa ordinanza
che ne abbia disposto la chiusura verificano se sussistono
altre modalita' che consentano lo svolgimento della
prestazione lavorativa da parte dei propri dipendenti,
compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile. In caso di
impedimento oggettivo e assoluto ad adempiere alla
prestazione lavorativa, per causa comunque non imputabile
al lavoratore, le stesse amministrazioni definiscono,
d'intesa con il lavoratore medesimo, un graduale recupero
dei giorni o delle ore non lavorate, se occorre in un arco
temporale anche superiore a un anno, salvo che il
lavoratore non chieda di utilizzare i permessi retribuiti,
fruibili a scelta in giorni o in ore, contemplati dal
contratto collettivo nazionale di lavoro, anche se relativi
a fattispecie diverse.
4. Al fine di far fronte all'eccezionalita'
dell'impegno conseguente al reiterarsi delle situazioni di
emergenza correlate agli eventi sismici di cui all'articolo
1, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri e' autorizzato ad assumere, con
contratti di lavoro a tempo determinato della durata di un
anno, fino ad un massimo di venti unita' di personale, con
professionalita' di tipo tecnico o amministrativo, per lo
svolgimento delle attivita' connesse alla situazione di
emergenza, con le modalita' e secondo le procedure di cui
al comma 3. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite
complessivo massimo di 140.000 euro per l'anno 2016 e di
960.000 euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52.
5. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della
protezione civile, adottate ai sensi dell'articolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga alla
normativa vigente e fino alla scadenza dello stato di
emergenza puo' essere autorizzata la proroga dei rapporti
di lavoro a tempo determinato, purche' nel rispetto del
limite massimo imposto dalle disposizioni dell'Unione
europea, dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, nonche' dei contratti per prestazioni di
carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche
presso le componenti e le strutture operative del Servizio
nazionale della protezione civile, direttamente impegnate
nella gestione delle attivita' di emergenza. Le
disposizioni del primo periodo si applicano ai rapporti in
essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11
novembre 2016, n. 205. Agli oneri derivanti
dall'applicazione delle ordinanze adottate in attuazione
del presente articolo si provvede esclusivamente a valere
sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei
bilanci delle amministrazioni interessate, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
- Si riporta il testo dei commi 2 e 6 dell'articolo 14
del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga
e definizione di termini), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 14. Proroga di termini relativi a interventi
emergenziali
1. - Omissis.
2. Il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti
danneggiati che dichiarino l'inagibilita' del fabbricato,
casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione
agli enti competenti; la proroga e' concessa con le
modalita' di cui al medesimo articolo 48, comma 2.
3. - 5-bis. Omissis.
6. Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1,
lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre
2016 e' prorogato al 31 dicembre 2018 limitatamente alle
attivita' economiche e produttive nonche' per i soggetti
privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione,
inagibile o distrutta. Con riguardo alle attivita'
economiche nonche' per i soggetti privati per i mutui
relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o
distrutta, localizzate in una ''zona rossa'' istituita
mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso
tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della
presente disposizione, il termine di sospensione dei
pagamenti di cui al medesimo articolo 48, comma 1, lettera
g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' fissato
al 31 dicembre 2020.
Omissis.".
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 5
del citato decreto-legge n. 8 del 2017, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 5. Misure urgenti per il regolare svolgimento
dell'attivita' educativa e didattica
1. Omissis.
1-bis. L'attivita' di progettazione relativa agli
appalti di cui al comma 1 puo' essere effettuata dal
personale, assegnato alla struttura commissariale centrale
e agli uffici speciali per la ricostruzione ai sensi degli
articoli 3, comma 1, e 50, commi 2 e 3, del decreto-legge
n. 189 del 2016, in possesso dei requisiti e della
professionalita' previsti dalle vigenti disposizioni di
legge. Nell'ambito della convenzione prevista dall'articolo
18, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 e'
disciplinato anche lo svolgimento dell'attivita' di
progettazione da parte del personale, anche dipendente,
messo a disposizione della struttura commissariale
dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia. Mediante apposita
convenzione e' altresi' disciplinato lo svolgimento da
parte del personale della societa' Fintecna Spa delle
stesse attivita' di cui al periodo precedente. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati,
sulla base di appositi criteri di remunerativita', con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il
Ministro dello sviluppo economico, si provvede con le
risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge
n. 189 del 2016. Alle attivita' di cui ai periodi
precedenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo
113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Omissis.".
Il riferimento al testo del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000 e' riportato nelle Note
all'art. 2.
Il testo del comma 2 dell'articolo 48 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016 e' riportato nelle Note
all'art. 2.
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 11 del
citato decreto-legge n. 8 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 11. Disposizioni urgenti in materia di
adempimenti e versamenti tributari e ambientali
01. - 1. Omissis.
2. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del
decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la notifica
delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle
somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
le attivita' esecutive da parte degli agenti della
riscossione e i termini di prescrizione e decadenza
relativi all'attivita' degli enti creditori, ivi compresi
quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017
fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei
versamenti tributari previste dall'articolo 48 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e
riprendono a decorrere dal 1° giugno 2018.
Omissis.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3-quater
del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88
(Disposizioni urgenti in materia di enti locali):
"Art. 3-quater. Deroga all'articolo 10, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
1. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,
appartenenti a regioni diverse, posti in posizione di
confine, che condividono analoghe condizioni territoriali,
ricompresi in sezioni regionali diverse dell'Agenzia
autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali, per assicurare e garantire lo svolgimento
delle mansioni delle segreterie comunali nel rispetto dei
criteri di economicita', efficienza ed efficacia, possono,
a condizione che non derivino nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, nell'ambito di piu' ampi
accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare
convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire
a convenzioni gia' in atto.".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 6 del
citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 6. Criteri e modalita' generali per la
concessione dei finanziamenti agevolati per la
ricostruzione privata
1. Omissis.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere
concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:
a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei
titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano
ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o
distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
113 del 17 maggio 2011, che, alla data del 24 agosto 2016
con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data
del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis,
risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi
dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei
titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano
ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o
distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 5 maggio 2011, che, alla data del 24 agosto 2016 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del
26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis,
risultavano concesse in locazione sulla base di un
contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero
concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a
proprieta' indivisa, e adibite a residenza anagrafica del
conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;
c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei
titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che
si sostituiscano ai proprietari delle unita' immobiliari
danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito
B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui
alle lettere a) e b);
d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei
titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano
ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli
stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni
degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e
classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011,
nei quali, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai
Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016
con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla
data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 2-bis, era presente un'unita' immobiliare di
cui alle lettere a) , b) e c);
e) dei titolari di attivita' produttive, ovvero di chi
per legge o per contratto o sulla base di altro titolo
giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a
sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle
unita' immobiliari, degli impianti e beni mobili
strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma, e che alla
data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 1, ovvero alla data del 24 agosto 2016 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del
26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis risultavano
adibite all'esercizio dell'attivita' produttiva o ad essa
strumentali.
Omissis.".
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 44
del citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 44. Disposizioni in materia di contabilita' e
bilancio
1. - 2. Omissis.
2-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo
82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7
aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni
di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata
individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa', e'
data facolta' di applicare l'indennita' di funzione
prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni
con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come
rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo
61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, per la durata di due anni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con oneri a carico del
bilancio comunale. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e
2-bis, del presente decreto, i limiti previsti dal comma 4
dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di
permessi e di licenze sono aumentati rispettivamente a 48
ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti.
Omissis.".
- Si riporta il testo dell'articolo 67-ter del citato
decreto-legge n. 83 del 2012, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 67-ter. Gestione ordinaria della ricostruzione
1. A decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione
e ogni intervento necessario per favorire e garantire il
ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite
dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla base del
riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e
seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare
prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi
diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi
pubblici, l'attrattivita' e lo sviluppo economico-sociale
dei territori interessati, con particolare riguardo al
centro storico monumentale della citta' dell'Aquila.
2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli
interessi delle popolazioni colpite dal sisma con
l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche,
in considerazione della particolare configurazione del
territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la
ricostruzione, uno competente sulla citta' dell'Aquila e
uno competente sui restanti comuni del cratere nonche' sui
comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo
1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77. Tali Uffici forniscono l'assistenza tecnica alla
ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la
qualita', effettuano il monitoraggio finanziario e
attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei
relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai
sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e successive modificazioni, garantendo gli standard
informativi definiti dal decreto ministeriale di cui
all'articolo 67-bis, comma 5, del presente decreto,
assicurano nei propri siti internet istituzionali
un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi ed
eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e di
sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai
profili della coerenza e della conformita' urbanistica ed
edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto
approvato attraverso controlli puntuali in corso d'opera,
nonche' della congruita' tecnica ed economica. Gli Uffici
curano, altresi', l'istruttoria finalizzata all'esame delle
richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili
privati sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati
dai comuni, anche mediante l'istituzione di una commissione
per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici
coinvolti nel procedimento amministrativo.
3. L'Ufficio speciale per i comuni del cratere,
costituito dai comuni interessati con sede in uno di essi,
ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa
intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente
della regione Abruzzo, con i presidenti delle province
dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore
individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto
uffici territoriali delle aree omogenee di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
marzo 2012, n. 4013. L'Ufficio speciale per la citta'
dell'Aquila e' costituito dal comune dell'Aquila, previa
intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente
della regione Abruzzo e con il presidente della provincia
dell'Aquila. Nell'ambito delle citate intese, da concludere
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono determinati
l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i
livelli istituzionali centrali, regionali e locali, gli
specifici requisiti e le modalita' di selezione dei
titolari nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, la dotazione di risorse strumentali e umane
degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unita', di
cui, per un triennio, nel limite massimo di 25 unita' a
tempo determinato, per ciascun Ufficio. Gli Uffici speciali
si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai
sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. A ciascuno dei titolari
degli Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed
esclusivo e' attribuito un trattamento economico
onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui, al
lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.
4. Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie
territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri
coordina le amministrazioni centrali interessate nei
processi di ricostruzione e di sviluppo al fine di
indirizzare e dare impulso, d'intesa con la regione Abruzzo
e gli enti locali, agli Uffici speciali di cui al comma 2,
in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni
di categoria presenti nel territorio.
5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente
agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il
giorno 6 aprile 2009, il comune dell'Aquila e i comuni del
cratere sono autorizzati, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad
assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013,
complessivamente 200 unita' di personale, previo
esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a
128 unita' assegnate al comune dell'Aquila e fino a 72
unita' assegnate alle aree omogenee. In deroga all'articolo
4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, l'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito
delle suindicate procedure selettive per assunzioni a tempo
indeterminato e' prorogata fino al 31 dicembre 2018, ed e'
equiparata all'efficacia delle graduatorie formatesi
all'esito delle procedure selettive di cui al comma 6 del
presente articolo. In considerazione delle suddette
assegnazioni di personale e' incrementata temporaneamente
nella misura corrispondente la pianta organica dei comuni
interessati. Dal 2023 il personale eventualmente risultante
in soprannumero e' assorbito secondo le ordinarie procedure
vigenti.
6. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente
agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il
giorno 6 aprile 2009, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e' autorizzato, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni, ad assumere a tempo
indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, fino a 100
unita' di personale, previo esperimento di procedure
selettive pubbliche. Tale personale e' temporaneamente
assegnato fino a 50 unita' agli Uffici speciali di cui al
comma 2, fino a 40 unita' alle province interessate e fino
a 10 unita' alla regione Abruzzo. Alla cessazione delle
esigenze della ricostruzione e dello sviluppo del
territorio coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009, tale
personale e' assegnato al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per finalita' connesse a calamita' e
ricostruzione, secondo quanto disposto con apposito
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. In considerazione delle
suddette assunzioni di personale e' corrispondentemente
incrementata la dotazione organica del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. E' fatto comunque salvo
quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95.
7. Le procedure concorsuali di cui ai commi 5 e 6 sono
bandite e gestite dalla Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni di cui al decreto interministeriale 25
luglio 1994, su delega delle amministrazioni interessate.
La Commissione giudicatrice e' designata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri.
8. Nell'ambito delle intese di cui al comma 3 sono
definiti, sentito il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, le categorie e i
profili professionali dei contingenti di personale di cui
ai commi 5 e 6, i requisiti per l'ammissione alle procedure
concorsuali, la possibilita' di una quota di riserva, in
misura non superiore al 50 per cento dei posti banditi, a
favore del personale che abbia maturato un'esperienza
professionale di almeno un anno, nell'ambito dei processi
di ricostruzione, presso la regione, le strutture
commissariali, le province interessate, il comune
dell'Aquila e i comuni del cratere a seguito di formale
contratto di lavoro, nonche' le modalita' di assegnazione
del personale agli enti di cui al comma 5. Gli uffici
periferici delle amministrazioni centrali operanti nel
territorio della regione Abruzzo interessati ai processi di
ricostruzione possono essere potenziati attraverso il
trasferimento, a domanda e previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza, del personale in
servizio, nei medesimi ruoli, presso altre regioni
qualunque sia il tempo trascorso dall'assunzione in
servizio nella sede dalla quale provengono, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. Nella prospettiva del contenimento dei costi per le
attivita' di selezione del personale di cui al comma 6, si
puo' prevedere nei bandi di concorso una quota di
iscrizione non superiore al valore dell'imposta di bollo
pari ad euro 16,00.".
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 11. Misure urgenti per la legalita', la
trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione
dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile
2009 nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni
industriali
1. I contratti tra privati stipulati ai sensi
dell'articolo 67-quater, comma 8, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, devono contenere, a pena di
nullita', le informazioni di cui alle lettere a), b), c),
d), e) ed f) del medesimo comma 8, l'attestazione SOA per
le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione
del contratto, nonche' sanzioni e penali, ivi compresa la
risoluzione del contratto, per il mancato rispetto dei
tempi di cui alla predetta lettera e), e per ulteriori
inadempimenti. Ai fini della certificazione antimafia di
cui all'articolo 67-quater, comma 8, lettera b), del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e'
consentito il ricorso all'autocertificazione ai sensi
dell'articolo 89 del codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159. I contributi sono corrisposti sotto
condizione risolutiva. Il committente garantisce la
regolarita' formale dei contratti e a tale fine trasmette,
per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione,
copia della documentazione ai comuni interessati per gli
idonei controlli, fermi restando i controlli antimafia di
competenza delle prefetture - Uffici territoriali del
Governo. Si applica l'articolo 76 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
1-bis. All'articolo 1, comma 436, primo periodo, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "si applica
nella misura del 50 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "non si applica limitatamente alle lettere a) e
b) e si applica nella misura del 50 per cento limitatamente
alla lettera c)".
2. Il direttore dei lavori non puo' avere in corso ne'
avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di
natura professionale, commerciale o di collaborazione,
comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori
di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto ne'
rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste
cariche societarie nella stessa. A tale fine il direttore
dei lavori produce apposita autocertificazione al
committente, trasmettendone, altresi', copia ai comuni
interessati per gli idonei controlli anche a campione.
3. I contratti gia' stipulati, ivi compresi i contratti
preliminari, sono adeguati prima dell'approvazione della
progettazione esecutiva alla previsione del comma 1. In
caso di mancata conferma della sussistenza dei requisiti
accertati da parte del direttore dei lavori, il committente
effettuera' una nuova procedura di selezione dell'operatore
economico e l'eventuale obbligazione precedentemente
assunta e' risolta automaticamente senza produrre alcun
obbligo di risarcimento a carico del committente. Le
obbligazioni precedentemente assunte si considerano non
confermate anche in mancanza della suddetta verifica nei
tempi previsti dal presente decreto.
4. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti
legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori
di cui all'articolo 7, comma 13, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3820 del 12
novembre 2009, e successive modificazioni, ai fini dello
svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi
delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri
adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione
delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti
dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, assumono la
qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi
dell'articolo 358 del codice penale.
5. Le certificazioni di conclusione lavori e di
ripristino dell'agibilita' sismica con redazione e consegna
dello stato finale devono essere consegnate entro 30 giorni
dalla chiusura dei cantieri. In caso di ritardo agli
amministratori di condominio, ai rappresentanti di
consorzio e ai commissari dei consorzi obbligatori si
applica la riduzione del 20% sul compenso per il primo mese
di ritardo e del 50% per i mesi successivi.
5-bis. Il termine per l'inizio dei lavori di
riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini
dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere,
indipendentemente dal reale avviamento del cantiere,
trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo.
La data di fine lavori e' indicata nell'atto con cui si
concede il contributo definitivo. Eventuali ritardi
imputabili a amministratori di condominio, rappresentanti
dei consorzi, procuratori speciali, rappresentanti delle
parti comuni sono sanzionati con una decurtazione del 2 per
cento, per ogni mese e frazione di mese di ritardo, del
compenso complessivo loro spettante. Il direttore dei
lavori, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione
di maturazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL),
trasmette gli atti contabili al beneficiario del
contributo, che provvede entro sette giorni a presentarli
presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici
territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione
di mese di ritardo e' applicata al direttore dei lavori una
decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti in
rapporto all'en-tita' del SAL consegnato con ritardo; per
ogni settimana e frazione di settimana di ritardo e'
applicata al beneficiario una decurtazione del 2 per cento
sulle competenze complessive. Le decurtazioni sono
calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica
della disponibilita' di cassa, devono nel termine massimo
di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad
eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica
amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei
lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo
le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri
interventi difformi, il direttore dei lavori e
l'amministratore di condominio, il rappresentante del
consorzio o il commissario certificano che i lavori
relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal
committente ed accludono le quietanze dei pagamenti
effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene
effettuata dal committente in relazione alle migliorie o
interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle
parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato.
Quattro mesi prima della data presunta della fine dei
lavori l'amministratore di condominio, il presidente del
consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori
presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali
ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per
cento per ogni mese e frazione di mese del compenso
complessivo loro spettante. Le societa' fornitrici dei
servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso
di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro
500 al giorno, da versare al comune. Tutta la
documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a
qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo
concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli
edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per
cinque anni.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1656 del
codice civile, le imprese affidatarie possono ricorrere al
subappalto per le lavorazioni della categoria prevalente
nei limiti della quota parte del trenta per cento dei
lavori. Sono nulle tutte le clausole che dispongano il
subappalto dei lavori in misura superiore o ulteriori
subappalti. E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare
al committente, copia dei contratti con il nome del
sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto dei
lavori affidati. Il contratto per la realizzazione dei
lavori di riparazione o ricostruzione non puo' essere
ceduto, sotto qualsiasi forma, anche riconducibile alla
cessione di ramo d'azienda, neanche parzialmente, a pena di
nullita'.
7. In caso di fallimento dell'affidatario dei lavori o
di liquidazione coatta dello stesso, nonche' nei casi
previsti dall'articolo 135, comma 1, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il contratto per la
realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione
s'intende risolto di diritto. La disposizione si applica
anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo,
ovvero di altra operazione atta a conseguire il
trasferimento del contratto a soggetto diverso
dall'affidatario originario da parte del soggetto esecutore
dei lavori di riparazione o ricostruzione salvo consenso
del committente.
7-bis. Al fine di evitare che la presenza di edifici
diruti possa rallentare o pregiudicare il rientro della
popolazione negli altri edifici e per favorire la
valorizzazione urbanistica e funzionale degli immobili
ricadenti nei borghi abruzzesi, le previsioni di cui
all'articolo 67-quater, comma 5, del decreto-legge 22
giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche ai centri
storici delle frazioni del comune dell'Aquila e degli altri
comuni del cratere, limitatamente agli immobili che in sede
di istruttoria non risultino, alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
gia' oggetto di assegnazione di alcuna tipologia di
contributo per la ricostruzione o riparazione dello stesso
immobile.
7-ter. Ferma restando l'erogazione delle risorse nei
limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente,
i comuni autorizzano la richiesta di eseguire i lavori di
riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati
dal sisma, in regime di anticipazione finanziaria da parte
dei proprietari o aventi titolo. L'esecuzione degli
interventi in anticipazione non modifica l'ordine di
priorita' definito dai comuni per l'erogazione del
contributo che e' concesso nei modi e nei tempi stabiliti,
senza oneri finanziari aggiuntivi. Il credito maturato nei
confronti dell'ente locale, a nessun titolo, puo' essere
ceduto o offerto in garanzia, pena la nullita' della
relativa clausola.
8. Al fine di garantire la massima trasparenza e
l'efficacia dei controlli antimafia e' prevista la
tracciabilita' dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136, relativi alle
erogazioni dei contributi a favore di soggetti privati per
l'esecuzione di tutti gli interventi di ricostruzione e
ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6
aprile 2009. La Corte dei conti effettua verifiche a
campione, anche tramite la Guardia di Finanza, sulla
regolarita' amministrativa e contabile dei pagamenti
effettuati e sulla tracciabilita' dei flussi finanziari ad
essi collegati. Nell'ambito dei controlli eseguiti dagli
Uffici speciali, ai sensi del comma 2, articolo 67-ter del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i
titolari degli Uffici speciali informano la Guardia di
Finanza e la Corte dei conti circa le irregolarita'
riscontrate.
9. Al fine di razionalizzare il processo di
ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati, ivi
compresi gli edifici di interesse artistico, storico,
culturale o archeologico sottoposti a tutela ai sensi della
parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, ciascuna delle amministrazioni, competenti per settore
di intervento, predispone un programma pluriennale degli
interventi nell'intera area colpita dal sisma, con il
relativo piano finanziario delle risorse necessarie,
assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di
ricostruzione approvati dai comuni, sentiti i sindaci dei
comuni interessati e la diocesi competente nel caso di
edifici di culto. Il programma e' reso operativo attraverso
piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili
e nell'osservanza dei criteri di priorita' e delle altre
indicazioni stabilite con delibera del CIPE e approvati con
delibera del predetto Comitato. In casi motivati
dall'andamento demografico e dai fabbisogni specifici, il
programma degli interventi per la ricostruzione degli
edifici adibiti all'uso scolastico danneggiati dal sisma
puo' prevedere, con le risorse destinate alla ricostruzione
pubblica, la costruzione di nuovi edifici.
9-bis. Al fine di garantire un celere ripristino della
funzionalita' degli immobili adibiti ad uso scolastico e
universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile
2009, gli interventi di riparazione e ricostruzione possono
essere attuati, fino alla data del 31 dicembre 2019 ed
entro i limiti della soglia di rilevanza comunitaria di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, applicando per l'affidamento di lavori, servizi e
forniture le procedure di cui all'articolo 63, commi 1 e 6,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto
dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione,
l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di
aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto, sulla base del
progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici
iscritti nell'elenco degli operatori economici di cui
all'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134. I lavori vengono affidati
sulla base della valutazione delle offerte effettuata da
una commissione giudicatrice costituita secondo le
modalita' stabilite dall'articolo 216, comma 12, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
9-ter. Per la realizzazione degli interventi di
riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso
scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i
soggetti attuatori si avvalgono del Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo
e la Sardegna o di uno degli Enti iscritti nell'Elenco dei
Soggetti Aggregatori di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito
presso l'ANAC.
9-quater. Agli interventi di cui al comma 9 -bis,
l'articolo 14, si applica l'articolo 30 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalita' e gli interventi
oggetto delle verifiche di' cui al precedente periodo sono
disciplinati mediante apposito accordo tra Presidente
dell'Autorita' nazionale anticorruzione, i soggetti
attuatori, il Provveditorato alle opere pubbliche del
Lazio, Abruzzo e Sardegna e gli Enti iscritti nell'Elenco
dei Soggetti Aggregatori di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
10.
11. Nel caso di edifici di interesse artistico,
storico, culturale o archeologico, sottoposti a tutela ai
sensi della parte seconda del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, i lavori non possono essere iniziati
senza la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 21,
comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Nel caso
di edifici sottoposti a tutela ai sensi della parte terza
del decreto legislativo n. 42 del 2004, i lavori non
possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione
paesaggistica di cui all'articolo 146 dello stesso decreto
legislativo.
11-bis. Le attivita' di riparazione o ricostruzione
finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli
edifici destinati alle attivita' di cui all'articolo 16,
lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono
considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di
ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri
edifici di cui al periodo precedente, che siano beni
culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' effettuata
dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, che assumono la
veste di "stazione appaltante" di cui all'articolo 3, comma
33, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163
del 2006, con le modalita' di cui all'articolo 197 del
medesimo codice. Per i lavori di ricostruzione o
riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al
primo periodo del presente comma, la cui esecuzione non
risalga ad oltre cinquanta anni, la funzione di stazione
appaltante di cui al periodo precedente e' svolta dai
competenti uffici territoriali del Provveditorato alle
opere pubbliche. Al fine della redazione del progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori, si
applicano gli articoli 90 e 91 del predetto codice di cui
al decreto legislativo n. 163 del 2006. In ogni caso, nel
procedimento di approvazione del progetto, e' assunto il
parere, obbligatorio e non vincolante, della diocesi
competente. La stazione appaltante puo' acquisire i
progetti preliminari, definitivi ed esecutivi eventualmente
gia' redatti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e depositati presso gli
uffici competenti, verificandone la conformita' a quanto
previsto dagli articoli 90 e 91 del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 163 del 2006, e valutarne la
compatibilita' con i principi della tutela, anche ai fini
del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 del
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, nonche' la rispondenza con le caratteristiche
progettuali ed economiche definite nel programma di cui al
comma 9 del presente articolo, e l'idoneita', anche
finanziaria, alla ristrutturazione e ricostruzione degli
edifici. Ogni eventuale ulteriore revisione dei progetti
che si ritenesse necessaria dovra' avvenire senza maggiori
oneri a carico della stazione appaltante. Dall'attuazione
delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
pubbliche amministrazioni interessate vi provvedono con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
11-ter. Al comma 8-quinquies dell'articolo 4 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo
il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Tale
modalita' di riparto puo' essere utilizzata dai comuni fino
al 31 marzo 2016. Dal 1º aprile 2016, i comuni ripartiscono
i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il
riscaldamento, l'energia elettrica e la produzione di acqua
calda sanitaria, in base agli effettivi consumi registrati
dai contatori installati o da installare negli edifici del
progetto CASE e nei MAP".
11-quater. Dalle disposizioni di cui al comma 11-ter
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane,
finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
12. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 7-bis del decreto-legge del 26 aprile 2013, n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2013, n. 71, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre
2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, una
quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli
stanziamenti annuali di bilancio, e' destinata, per gli
importi cosi' determinati in ciascun anno, nel quadro di un
programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi
di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse
territoriali, produttive e professionali endogene, di
ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento
dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei
cittadini e delle imprese, a: a) interventi di adeguamento,
riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione
produttiva; b) attivita' e programmi di promozione
turistica e culturale; c) attivita' di ricerca, innovazione
tecnologica e alta formazione; d) azioni di sostegno alle
attivita' imprenditoriali; e) azioni di sostegno per
l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e
piccole imprese; f) interventi e servizi di connettivita',
anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.
Tali interventi sono realizzati all'interno di un programma
di sviluppo predisposto dalla Struttura di missione di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
settembre 2014, n. 211. Il programma di sviluppo e'
sottoposto al CIPE per l'approvazione e l'assegnazione
delle risorse. Il programma individua tipologie di
intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del
monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere
ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle
risorse per la piu' efficace allocazione delle medesime.
13. Al comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, alla fine del primo periodo,
dopo le parole: "sui restanti comuni del cratere" sono
aggiunte le seguenti: "nonche' sui comuni fuori cratere per
gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77."
14. Al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, al terzo periodo, dopo la
parola: "titolari" sono aggiunte le seguenti: "nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri".
14-bis. All'articolo 67-ter, comma 2, ultimo periodo,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le
parole: "immobili privati" sono inserite le seguenti:
"sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati dai
comuni".
14-ter. All'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: "anni 2014 e
2015" sono inserite le seguenti: "nonche' per gli anni 2016
e 2017".
15. In relazione alle esigenze connesse alla
ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, e'
assegnato al comune de L'Aquila un contributo straordinario
di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sulle
risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e
successivi rifinanziamenti, e con le modalita' ivi
previste. Tale contributo e' destinato: a) per l'importo di
7 milioni di euro per fare fronte a oneri connessi al
processo di ricostruzione del comune de L'Aquila; b) per
l'importo di 1 milione di euro a integrare le risorse
stanziate per le finalita' di cui all'articolo 1, comma
448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; c) per l'importo
di 0,5 milione di euro a integrare le risorse di cui alla
lettera b) e da destinare ai comuni, diversi da quello de
L'Aquila, interessati dal suddetto sisma.
16. All'attuazione dei commi da 1 a 11 e da 13 a 14 di
cui al presente articolo, si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
16-bis. All'articolo 183, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera f), dopo le parole: "produce rifiuti"
sono inserite le seguenti: "e il soggetto al quale sia
giuridicamente riferibile detta produzione";
b) alla lettera o), dopo la parola: "deposito" sono
inserite le seguenti: "preliminare alla raccolta";
c) alla lettera bb), alinea, la parola: "effettuato" e'
sostituita dalle seguenti: "e il deposito preliminare alla
raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un
impianto di trattamento, effettuati" e dopo le parole:
"sono prodotti" sono inserite le seguenti: ", da intendersi
quale l'intera area in cui si svolge l'attivita' che ha
determinato la produzione dei rifiuti".
16-ter. All'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 46, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'autorita' competente conclude i procedimenti
avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7
luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei
procedimenti, le installazioni possono continuare
l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del
caso opportunamente aggiornate a cura delle autorita' che
le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione,
secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al
comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze,
in quanto necessari a garantire la conformita'
dell'esercizio dell'installazione con il titolo III-bis
della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni".
16-quater. All'articolo 33 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "Il Commissario straordinario del Governo, scelto
tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione,
di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, e'
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il presidente della regione interessata";
b) al comma 12, primo periodo, le parole: da:
"Bagnoli-Coroglio" fino a: "di cui al comma 6" sono
sostituite dalle seguenti: "il Soggetto Attuatore e'
individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti S.p.a., quale societa' in house dello Stato.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro la data del 30 settembre 2015,";
c) il comma 13 e' sostituito dai seguenti:
"13. Al fine di definire gli indirizzi strategici per
l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e
rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio,
assicurando il coinvolgimento dei soggetti interessati,
nonche' il coordinamento con ulteriori iniziative di
valorizzazione del predetto comprensorio, anche con
riferimento alla sua dotazione infrastrutturale, e'
istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, un'apposita cabina di regia, presieduta dal
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri all'uopo delegato e composta dal Commissario
straordinario, da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e
dei trasporti, nonche' da un rappresentante,
rispettivamente, della regione Campania e del comune di
Napoli. Alle riunioni della cabina di regia possono essere
invitati a partecipare il Soggetto Attuatore, nonche' altri
organismi pubblici o privati operanti nei settori connessi
al predetto programma.
13.1. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, la societa'
di cui al comma 12, unitamente al Soggetto Attuatore,
partecipa alle procedure di definizione del programma di
rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di
garantirne la sostenibilita' economico-finanziaria.
13.2. Ai fini della puntuale definizione della proposta
di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione
urbana, il Soggetto Attuatore, sulla base degli indirizzi
di cui al comma 13, acquisisce in fase consultiva le
proposte del comune di Napoli, con le modalita' e nei
termini stabiliti dal Commissario straordinario. Il
Soggetto Attuatore esamina le proposte del comune di
Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalita' del
redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua
sostenibilita' economico-finanziaria. Il comune di Napoli
puo' chiedere, nell'ambito della conferenza di servizi di
cui al comma 9, la rivalutazione delle sue eventuali
proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede
ai sensi del terzo periodo del comma 9.
d) il comma 13-ter e' abrogato.".
- Si riporta il testo dell'articolo 3 dell'Ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23
marzo 2012:
"Art. 3. Uffici territoriali per la ricostruzione
1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8
novembre 2011, n. 3978, al fine di accelerare e snellire il
processo di esame delle richieste di contributo per la
ricostruzione degli immobili privati ricompresi nei piani
di ricostruzione, i comuni che ricadono nelle aree omogenee
individuate con decreto del Commissario delegato devono
costituire entro il 30 giugno 2012 un Ufficio territoriale
per la ricostruzione, unico per tutta l'area omogenea.
2. Con decreto del Commissario per la ricostruzione da
emanarsi entro 30 giorni dalla presente ordinanza, saranno
definite le modalita' di costituzione degli Uffici e i
risparmi di spesa.".
- Si riporta il testo dei commi 1 e 6 dell'articolo 30
del citato decreto-legge n. 189 del 2016:
"Art. 30. Legalita' e trasparenza
1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e
coordinata, di tutte le attivita' finalizzate alla
prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della
criminalita' organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione
dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di
contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e
forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione
nei Comuni di cui all'articolo 1, e' istituita, nell'ambito
del Ministero dell'interno, una apposita Struttura di
missione, d'ora in avanti denominata «Struttura», diretta
da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi
dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n.
345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
1991, n. 410.
2. - 5. Omissis.
6. Gli operatori economici interessati a partecipare, a
qualunque titolo e per qualsiasi attivita', agli interventi
di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui
all'articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un
apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato
Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti
«Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione e' necessario che le
verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del
comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto,
subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito
liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono
comunque ammessi a partecipare alle procedure di
affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica,
previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione
sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della
domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso
degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di
invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai
sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti
ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario
comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei
concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche
finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui
al comma 2 con priorita' rispetto alle richieste di
iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al
comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che
consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi
celeri.
Omissis.".
- Si riporta il testo vigente del comma 9 dell'articolo
67-quater del citato decreto-legge n. 83 del 2012:
"Art. 67-quater. Criteri e modalita' della
ricostruzione
1. - 8. Omissis.
9. Al fine di garantire la massima trasparenza e
tracciabilita' nell'attivita' di riparazione e di
ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6
aprile 2009, e' istituito un elenco degli operatori
economici interessati all'esecuzione degli interventi di
ricostruzione. Gli Uffici speciali di cui al comma 2
dell'articolo 67-ter fissano i criteri generali e i
requisiti di affidabilita' tecnica per l'iscrizione
volontaria nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco e',
comunque, subordinata al possesso dei requisiti di cui
all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, e alle verifiche antimafia effettuate dalle
prefetture-uffici territoriali del Governo competenti. Gli
aggiornamenti periodici delle verifiche sono comunicati
dalle prefetture-uffici territoriali del Governo agli
Uffici speciali ai fini della cancellazione degli operatori
economici dall'elenco. Con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti
procedure anche semplificate per il riconoscimento dei
contributi alla ricostruzione privata, ulteriori requisiti
minimi di capacita' e di qualificazione dei professionisti
e delle imprese che progettano ed eseguono i lavori di
ricostruzione, sanzioni per il mancato rispetto dei tempi
di esecuzione, nonche' prescrizioni a tutela delle
condizioni alloggiative e di lavoro del personale impiegato
nei cantieri della ricostruzione.
Omissis.".
- Si riporta il testo del comma 492 dell'articolo 1
della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla
presente legge (art. 17-quater):
"492. L'ammontare dello spazio finanziario attribuito a
ciascun ente locale e' determinato, entro il 20 febbraio di
ciascun anno, con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
0a) investimenti dei comuni, individuati ai sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77, dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, finalizzati a fronteggiare gli
eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati
con avanzo di amministrazione o da operazioni di
indebitamento;
a) investimenti finanziati con avanzo di
amministrazione o mediante operazioni di indebitamento:
1) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente
all'anno di riferimento, a seguito dei processi di fusione
previsti dalla legislazione vigente; per ciascun esercizio
del triennio 2017-2019, sono considerati esclusivamente i
comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi
entro il 1º gennaio dell'esercizio di riferimento;
2) dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
b).
c) investimenti finalizzati all'adeguamento e al
miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo
di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del
progetto esecutivo redatto e validato in conformita' alla
vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;
d) investimenti finalizzati alla prevenzione del
rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla
bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale,
individuati come prioritari per il loro rilevante impatto
sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i
quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e
validato in conformita' alla vigente normativa, completo
del cronoprogramma della spesa.
d-bis) progettazione definitiva ed esecutiva di
investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione
infrastrutturale o al recupero degli immobili e delle
strutture destinati a servizi per la popolazione,
finanziati con avanzo di amministrazione.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 7-bis del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale
di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in
favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per
accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione
degli interventi per Expo 2015):
"Art. 7-bis. Rifinanziamento della ricostruzione
privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo
1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli
interventi per la ricostruzione privata nei territori della
regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile
2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e'
autorizzata la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione di
contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di
immobili, prioritariamente adibiti ad abitazione
principale, danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove
abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale
distrutta. Le risorse di cui al precedente periodo sono
assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE che
puo' autorizzare gli enti locali all'attribuzione dei
contributi in relazione alle effettive esigenze di
ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo
stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate,
ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli
stanziamenti annuali iscritti in bilancio. Per consentire
la prosecuzione degli interventi di cui al presente
articolo senza soluzione di continuita', il CIPE puo'
altresi' autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di 150
milioni di euro per l'anno 2013, delle risorse destinate
agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al punto
1.3 della delibera del CIPE n. 135/2012 del 21 dicembre
2012, in via di anticipazione, a valere sulle risorse di
cui al primo periodo del presente comma, fermo restando,
comunque, lo stanziamento complessivo di cui al citato
punto 1.3.
2. I contributi sono erogati dai comuni interessati
sulla base degli stati di avanzamento degli interventi
ammessi; la concessione dei predetti contributi prevede
clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di
mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro
utilizzo anche solo in parte per finalita' diverse da
quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di
revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione del
contributo. In caso di inadempienza, si procede con
l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono
riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate ai comuni interessati.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le misure
dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro
1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono
rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro
16,00.
4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
incrementata di 98,6 milioni di euro per l'anno 2013.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
98,6 milioni di euro per l'anno 2013 e a 197,2 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, si provvede
con le maggiori entrate derivanti dal comma 3 del presente
articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.".
Si riporta il testo vigente del comma 437 dell'articolo
1 della citata legge n. 190 del 2014:
"437. Al fine di assicurare la continuita' delle
attivita' di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano
e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6
aprile 2009, il CIPE, sulla base delle esigenze effettive
documentate dalle amministrazioni centrali e locali
istituzionalmente preposte alle attivita' della
ricostruzione, ivi compresi gli Uffici speciali per la
ricostruzione, puo' continuare a destinare quota parte
delle risorse statali stanziate allo scopo, anche al
finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza
qualificata.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 5
dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19
maggio 2009 e successive modificazioni (Ulteriori
interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi
sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6
aprile 2009. (Ordinanza n. 3771)e successive modificazioni:
"Art. 5.
1. I sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge n. 39 del 2009 possono richiedere ai propri
datori di lavoro l'esenzione dalle prestazioni lavorative,
per un periodo massimo di sessanta giorni, in deroga alle
disposizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
2. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti
dalla situazione emergenziale, il sindaco della citta'
dell'Aquila, i sindaci dei comuni di cui al comma 1 e la
provincia dell'Aquila sono autorizzati a stipulare,
rispettivamente, fino a cinque, a due ed a tre contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, con scadenza 31
dicembre 2010, con oneri a carico delle risorse ad essi
attribuite per fronteggiare l'emergenza.
2-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i
sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma 3, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, i cui territori sono
ricompresi nelle aree di competenza dei "Centri Operativi
Misti" costituiti con i decreti del Commissario delegato n.
1 del 9 aprile 2009, n. 4 del 17 aprile 2009 e n. 8 del 29
maggio 2009, sono autorizzati a stipulare un contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, con scadenza 31
dicembre 2010 con oneri a carico delle risorse ad essi
attribuite per fronteggiare l'emergenza.
3. Gli eventuali contratti di lavoro gia' stipulati dai
sindaci nel quadro degli interventi urgenti ed
indifferibili e per assicurare la prima assistenza alle
popolazioni colpite dagli eventi sismici ai sensi dell'art.
1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, rientrano nel
contingente complessivo di cui al presente articolo e sono
conseguentemente modificati quanto alla qualificazione
giuridica nei termini che precedono.".
. - Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444 (Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza,
di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi
destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e
spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al
verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della
revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17
della legge 6 agosto 1967, n. 765):
"Art. 2. Zone territoriali omogenee
Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n.
765:
A) le parti del territorio interessate da agglomerati
urbani che rivestono carattere storico, artistico o di
particolare pregio ambientale o da porzioni di essi,
comprese le aree circostanti, che possono considerarsi
parte integrante, per tali caratteristiche, degli
agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente
edificate, diverse dalle zone A): si considerano
parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta
degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un
ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali
la densita' territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi
insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la
edificazione preesistente non raggiunga i limiti di
superficie e densita' di cui alla precedente lettera B);
D) le parti del territorio destinate a nuovi
insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli,
escluse quelle in cui - fermo restando il carattere
agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprieta'
richieda insediamenti da considerare come zone C);
F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed
impianti di interesse generale.".
- Si riporta il testo vigente del comma 5-bis
dell'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese
di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione
civile):
"Art. 14. Ulteriori disposizioni finanziarie
1. - 5. Omissis.
5-bis. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1,
comma 2, predispongono, d'intesa con il presidente della
regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, d'intesa con il presidente della
provincia nelle materie di sua competenza, piani di
ricostruzione del centro storico delle citta', come
determinato ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444, definendo le linee di indirizzo strategico per
assicurarne la ripresa socio-economica e la
riqualificazione dell'abitato, nonche' per facilitare il
rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni
danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009. I piani
di ricostruzione approvati dai sindaci dei Comuni del
cratere sismico diversi dall'Aquila possono altresi'
comprendere interventi per la riqualificazione degli spazi
pubblici e della rete viaria, la messa in sicurezza del
territorio e delle cavita', danneggiate o rese instabili
dal sisma, nei centri storici dei medesimi comuni e il
miglioramento della dotazione di reti e servizi pubblici,
connessi e complementari agli interventi di ricostruzione
dei comuni del cratere ove i suddetti interventi di
ricostruzione non siano stati gia' eseguiti. L'attuazione
del piano avviene a valere sulle risorse di cui al comma 1.
Ove appartengano alla categoria di cui all'articolo 10,
comma 3, lettera a), del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, ovvero in caso di particolare interesse
paesaggistico attestato dal competente vice commissario
d'intesa con il sindaco, gli edifici civili privati possono
essere ricostruiti a valere sulle predette risorse nei
limiti definiti con ordinanza adottata ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, tenuto conto della situazione
economica individuale del proprietario. La ricostruzione
degli edifici civili privati di cui al periodo precedente
esclude l'applicazione dell'articolo 3.
Omissis.".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e 3 del
citato decreto-legge n. 39 del 2009:
"Art. 1. Modalita' di attuazione del presente decreto;
ambito oggettivo e soggettivo
1. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, necessarie per l'attuazione del
presente decreto sono emanate di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli
aspetti di carattere fiscale e finanziario.
2. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei
ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, adottate ai sensi del comma 1 del
presente articolo salvo quanto previsto dal comma 3, hanno
effetto esclusivamente con riferimento al territorio dei
comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella
regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base
dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal
Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una
intensita' MSC uguale o superiore al sesto grado,
identificati con il decreto del Commissario delegato 16
aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
89 del 17 aprile 2009. Le stesse ordinanze riguardano le
persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli
enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6
aprile 2009.
3. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, ad
eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono
riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori
dei comuni di cui al comma 2 del presente articolo, in
presenza di un nesso di causalita' diretto tra il danno
subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia
giurata"
"Art. 3. Ricostruzione e riparazione delle abitazioni
private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a
favore delle imprese
1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite
dal sisma del 6 aprile 2009 nei territori individuati ai
sensi dell'articolo 1 sono disposti, al netto di eventuali
risarcimenti assicurativi:
a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche
con le modalita', su base volontaria, del credito d'imposta
e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati
garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione
di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai
sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per
l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione
principale distrutta. Il contributo di cui alla presente
lettera e' determinato in ogni caso in modo tale da coprire
integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la
ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente.
L'equivalenza e' attestata secondo le disposizioni
dell'autorita' comunale, tenendo conto dell'adeguamento
igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio
sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento e' da
realizzare nell'ambito dello stesso comune. L'acquisto
dell'abitazione sostitutiva comporta il contestuale
trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione
distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma
dell'articolo 1128 del codice civile. Se la volumetria
dell'edificio ricostruito, in conseguenza dell'acquisto
dell'abitazione equivalente da parte di alcuno dei
condomini, e' inferiore rispetto a quella del fabbricato
demolito, i diritti di cui al quarto comma dell'articolo
1128 del codice civile sono proporzionalmente trasferiti di
diritto agli altri condomini; se tuttavia l'edificio e'
ricostruito con l'originaria volumetria a spese dei
condomini, i diritti di cui al citato quarto comma
dell'articolo 1128 del codice civile sono trasferiti a
coloro che hanno sostenuto tali spese. Gli atti pubblici e
le scritture private autenticate ricognitivi dei
trasferimenti al patrimonio comunale ovvero agli altri
condomini di cui ai periodi precedenti, nonche' quelli con
i quali vengono comunque riassegnate pro diviso agli
originari condomini o loro aventi causa le unita'
immobiliari facenti parte dei fabbricati ricostruiti,
costituiscono titolo per trasferire sugli immobili
ricostruiti, riacquistati o riassegnati, con le modalita'
di cui al secondo comma dell'articolo 2825 del codice
civile, le ipoteche e le trascrizioni pregiudizievoli
gravanti su quelli distrutti o demoliti. Non sono soggetti
all'imposta di successione ne' alle imposte e tasse
ipotecarie e catastali gli immobili demoliti o dichiarati
inagibili costituenti abitazione principale del de cuius;
 


b) l'intervento di Fintecna S.p.a. ovvero di societa'
controllata dalla stessa indicata, a domanda del soggetto
richiedente il finanziamento, per assisterlo nella stipula
del contratto di finanziamento di cui alla lettera a) e
nella gestione del rapporto contrattuale;
c).
d) l'esenzione da ogni tributo, con esclusione
dell'imposta sul valore aggiunto, e diritto degli atti e
delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti
di cui alla lettera a) inclusi quelli concernenti la
prestazione delle eventuali garanzie personali o reali,
nonche' degli atti conseguenti e connessi e degli atti di
cui alla lettera c), con la riduzione dell'ottanta per
cento degli onorari e dei diritti notarili;
e) la concessione di contributi, anche con le modalita'
del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione
di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione
principale, nonche' di immobili ad uso non abitativo
distrutti o danneggiati;
e-bis) nel caso di immobili condominiali,
l'assegnazione dei fondi necessari per riparare le parti
comuni direttamente all'amministratore che sara' tenuto a
preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e
con contabilita' separata tutte le spese relative alla
ricostruzione. In tali fasi l'amministratore si avvale
dell'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35
per cento delle quote condominiali; (28) (31)
f) la concessione di indennizzi a favore delle
attivita' produttive che hanno subito conseguenze
economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici;
g) la concessione, previa presentazione di una perizia
giurata, di indennizzi a favore delle attivita' produttive
per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili
distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate
distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di
beni mobili strumentali all'esercizio delle attivita' ivi
espletate;
h) la concessione di indennizzi per il ristoro di danni
ai beni mobili anche non registrati;
i) la concessione di indennizzi per i danni alle
strutture adibite ad attivita' sociali, culturali,
ricreative, sportive e religiose;
l) la non concorrenza dei contributi e degli indennizzi
erogati alle imprese ai sensi del presente comma ai fini
delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle
attivita' produttive, nonche' le modalita' della loro
indicazione nella dichiarazione dei redditi.
1-bis. Ferma l'integrale spettanza del contributo
diretto o del credito di imposta previsti dal presente
articolo, lo Stato, a domanda del soggetto debitore non
moroso, subentra per un importo non superiore a 150.000
euro nel debito derivante da finanziamenti preesistenti
garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale
distrutti, con la contestuale cessione alla Fintecna spa,
ovvero alla societa' controllata e da essa indicata, dei
diritti di proprieta' sui predetti immobili. Il prezzo
della cessione e' versato direttamente al soggetto che
aveva erogato il finanziamento per la parziale estinzione,
senza penali, del debito ed e' conseguentemente detratto
dal debito residuo nel quale lo Stato subentra; il subentro
avviene a valere sulle risorse stanziate dal comma 6 del
presente articolo. Il soggetto debitore che intenda
avvalersi della predetta facolta' presenta apposita domanda
a Fintecna spa ovvero alla societa' controllata e da essa
indicata. Il prezzo della cessione dei diritti di
proprieta' sui predetti immobili e' stabilito dall'Agenzia
del territorio. Al fine dell'attuazione delle disposizioni
contenute nel presente comma si fa riferimento alla
convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero dell'economia
e delle finanze prevista ai sensi del comma 3, ultimo
periodo, del presente articolo. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, i comuni approvano piani di recupero e
riutilizzazione delle aree acquisite da Fintecna spa,
ovvero dalla societa' controllata e da essa indicata, allo
scopo di favorire la ripresa delle attivita' economiche e
sociali. Entro tre anni dalla medesima data, i comuni
possono acquistare da Fintecna spa, ovvero dalla societa'
controllata e da essa indicata, i diritti di proprieta'
delle aree oggetto della cessione stessa non ancora
edificate; il prezzo e' pari a quello corrisposto dalla
societa', con la sola maggiorazione degli interessi legali.
1-ter. Il saldo dei contributi di cui al presente
articolo, limitatamente alla ricostruzione degli immobili
distrutti e alla riparazione degli immobili dichiarati
inagibili, e' vincolato alla documentazione che attesti che
gli interventi sono stati realizzati ai sensi del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
2. Per l'individuazione dell'ambito di applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo
quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3.
3. Per la realizzazione degli investimenti di interesse
nazionale di cui alla lettera a) del comma 1 le banche
operanti nei territori di cui all'articolo 1 possono
contrarre finanziamenti fino ad un massimo di 2.000 milioni
di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a),
secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti assistiti
da garanzia dello Stato, a favore di persone fisiche, per
la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad
abitazione principale ovvero per l'acquisto di nuove
abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta
nei territori sopra individuati. La garanzia dello Stato e'
concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze, con
uno o piu' decreti dirigenziali, per l'adempimento delle
obbligazioni principali ed accessorie assunte in relazione
a detti finanziamenti da parte delle persone fisiche cui e'
stato concesso il credito ai sensi del presente comma. La
garanzia dello Stato resta in vigore fino alla scadenza del
termine di rimborso di ciascun finanziamento. Le modalita'
di concessione della garanzia, il termine entro il quale
puo' essere concessa, nonche' la definizione delle
caratteristiche degli interventi finanziabili ai sensi del
comma 1, sono stabiliti con i decreti di cui al presente
comma. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della
garanzia concessa ai sensi del presente comma si provvede
ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
con imputazione all'unita' previsionale di base [3.2.4.2]
«garanzie dello Stato», iscritta nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine
dell'attuazione del comma 1, lettera b), e' autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009,
2010, 2011 e 2012 per la stipula di una convenzione tra
Fintecna spa ed il Ministero dell'economia e delle finanze.
3-bis. I finanziamenti contratti dalle banche ai sensi
del comma 3 sono assistiti dalla garanzia dello Stato,
incondizionata, esplicita, irrevocabile e a prima
richiesta, che resta in vigore fino alla scadenza del
termine di rimborso di ciascun finanziamento. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, e' concessa la garanzia dello Stato
di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le
modalita' di operativita' della stessa. La garanzia dello
Stato di cui al presente comma e' elencata nell'allegato
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
4. La realizzazione di complessi residenziali puo'
essere effettuata anche nell'ambito del «Piano casa» di cui
all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni.
5. Il contributo ed ogni altra agevolazione per la
ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano
per i beni alienati dopo la data del 6 aprile 2009. La
proprieta' degli immobili per i quali e' stato concesso il
contributo o ogni altra agevolazione per la ricostruzione
non puo' essere alienata per due anni dalla concessione del
contributo. Gli atti di compravendita stipulati in
violazione della presente disposizione sono nulli. La
concessione del contributo o dell'agevolazione, ad
eccezione del contributo per la riparazione dei danni di
lieve entita' di cui all'articolo 2, comma 11-bis, viene
trascritta nei registri immobiliari in esenzione da
qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di
concessione, senza alcun'altra formalita'.
5-bis. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136,
quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero
relativi ad un unico immobile composto da piu' unita'
immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei
condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del
valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto
comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti
devono essere approvati con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un
terzo del valore dell'edificio.
6. Al fine dell'attuazione dei commi 1, esclusa la
lettera b), e 2, con esclusione dei contributi che sono
concessi nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14,
comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 88.500.000 per
l'anno 2010, di euro 177.000.000 per l'anno 2011, di euro
265.500.000 per l'anno 2012, di euro 295.000.000 per
ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 240.300.000 per
l'anno 2015, di 185,6 milioni di euro per l'anno 2016, di
130,9 milioni di euro per l'anno 2017, di 112,7 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, di 78,9
milioni di euro per l'anno 2030, di 45,1 milioni di euro
per l'anno 2031 e di 11,3 milioni di euro per l'anno
2032.".
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
1 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3790 del 9 luglio 2009 (Ulteriori interventi urgenti
diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi
nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre
disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n.
3790):
"Art. 1.
1. Allo scopo di consentire l'avvio delle operazioni di
riparazione o ricostruzione in favore delle popolazioni le
cui unita' immobiliari ubicate nei territori dei comuni
individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n.
39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, hanno riportato danni tali da renderle
inagibili o distrutte (con esito di tipo E), e'
riconosciuto un contributo diretto per la copertura degli
oneri relativi alla riparazione con miglioramento sismico
di edifici danneggiati o per la ricostruzione di edifici
distrutti, in coerenza con gli indirizzi adottati dal
Commissario delegato, dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale, ovvero per l'acquisto di una nuova
abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta
tenuto conto dell'adeguamento igienico-sanitario e della
massima riduzione del rischio sismico. Il contributo
diretto verra' erogato con le modalita' ed i tempi che
saranno determinati dal CIPE ai sensi dell'art. 14, comma
1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con
modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, garantendo
la continuita' ed il completamento degli interventi di
riparazione o ricostruzione in via prioritaria delle prime
abitazioni. L'intervento di riduzione del rischio sismico
deve assicurare un livello di sicurezza dell'edificio di
cui fa parte l'unita' immobiliare fino all'80%
dell'adeguamento sismico. Il miglioramento sismico e'
ammesso a contributo solo nei casi in cui la struttura sia
danneggiata oppure abbia un livello di sicurezza inferiore
al 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata
ai sensi delle «Norme tecniche delle costruzioni» approvate
con decreto del Ministro delle infrastrutture del 14
gennaio 2008. Nel caso in cui il livello di sicurezza
iniziale sia superiore al 60% di quello corrispondente ad
una struttura adeguata, potranno essere messi a contributo,
entro tetti di spesa da stabilire, interventi di
miglioramento finalizzati all'eliminazione di eventuali
carenze locali. Qualora l'intervento di miglioramento
sismico consegua un livello di sicurezza superiore all'80%
dell'adeguamento sismico, il costo dell'intervento ammesso
a contributo e' valutato con riferimento ad un progetto,
basato sulle stesse tipologie d'intervento, che consegua al
massimo l'80%, oppure, in maniera semplificata, applicando
criteri di proporzionalita', ossia moltiplicando il costo
dell'intervento per 80% diviso la percentuale di sicurezza
conseguita.
Omissis.".
- Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'articolo
3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
"Art. 3-bis. Credito di imposta e finanziamenti bancari
agevolati per la ricostruzione
1. - 7. Omissis.
8. Per le strette finalita' connesse alla situazione
emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29
maggio 2012, per le annualita' dal 2012 al 2014 e'
autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro
flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da
parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura
commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna,
ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 74 del 2012, e delle prefetture delle
province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel
rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 9 del
presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile,
fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, puo'
essere prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le
assunzioni destinate agli enti locali, non operano i
vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di
cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente
periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non
costituite, dai comuni, con facolta' di attingere dalle
graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato,
approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e
vigenti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso
il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle
medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse
finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni e'
effettuata in base al riparto di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio
2012. Il riparto delle unita' di personale assunte con
contratti flessibili e' attuato nel rispetto delle seguenti
percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove
non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura
commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto
fra i comuni interessati nonche', per la regione
Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale,
avviene previa intesa tra le unioni ed i Commissari
delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono
stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra di loro
ai fini dell'applicazione della presente disposizione.
Omissis.".
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
6 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 (Attuazione
della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi
fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel
settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive
1999/35/CE e 2002/59/CE):
"Art. 6. Regime delle inchieste di sicurezza
1. Omissis.
2. Al fine di garantire il migliore conseguimento degli
obiettivi di cui all'articolo 1, nel rispetto della
normativa vigente, il personale preposto all'attivita'
investigativa ha obbligo di segretezza in relazione ad ogni
informazione assunta in occasione ed agli effetti
dell'inchiesta di sicurezza e, in particolare, sui fatti,
stati e condizioni di cui all'articolo 9.
Omissis.".
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
1° giugno 2012 recante "Sospensione, ai sensi dell'articolo
9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini
per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei
contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012,
verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo" e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 6 giugno 2012, n. 130.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012):
"Art. 1. Ambito di applicazione e coordinamento dei
presidenti delle regioni
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la ricostruzione,
l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei
territori dei comuni delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali
e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini
per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130
del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma
2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualita' di Commissari delegati.
3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1,
considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al
fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa
economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di
emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei
Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato fino al
31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario e'
disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e
4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Agli interventi di cui al presente decreto
provvedono i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i
poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni
vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri
adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della
citata legge.
5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli
interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle
province interessati dal sisma, adottando idonee modalita'
di coordinamento e programmazione degli interventi stessi,
nonche' delle strutture regionali competenti per materia. A
tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire
apposita struttura commissariale, composta da personale
dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di
comando o distacco, nel limite di quindici unita', i cui
oneri sono posti a carico delle risorse assegnate
nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui
all'articolo 2.
5-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, in qualita' di Commissari Delegati,
possono delegare le funzioni attribuite con il presente
decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle
Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi
gli interventi oggetto della presente normativa nonche'
alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto
di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, e'
possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di
deroga."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 67-septies
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure
urgenti per la crescita del Paese):
"Art. 67-septies. Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29
maggio 2012
1. Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l'articolo 10
del presente decreto si applicano anche ai territori dei
comuni di Ferrara, Mantova, nonche', ove risulti
l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati
eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio,
Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo
Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone,
Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio,
Argenta.
1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3,
10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, e successive modificazioni, e dall'articolo 3-bis
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si
applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso
causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia,
Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena,
Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro
Piacentino. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per
la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del
29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1 e al comma
1-bis, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.".
 
(( Art. 2-ter
Contributi alle aziende agropastorali della regione Sardegna
interessate da eventi climatici avversi nel 2017

1. Ai fini di perseguire il ripristino del potenziale produttivo e di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti del settore agropastorale della regione Sardegna, colpito nel corso del 2017 da emergenze climatiche e fenomeni atmosferici acuti, alla regione Sardegna e' assegnato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per l'anno 2018 da erogare a titolo di concorso all'attivita' di indennizzo per le aziende agropastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel corso del 2017.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))


Riferimenti normativi

- Il riferimento al testo dell'articolo 1, comma 200
della citata legge n. 190 del 2014 e' riportato nelle note
all'art. 1.
- Il riferimento al testo del comma 5 dell'articolo 10
del citato decreto-legge n. 282 del 2004 e' riportato nelle
note all'art. 1.
 
Art. 3

Estensione Split payment a tutte
le societa' controllate dalla P.A.

1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
a) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
b) societa' controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e societa' di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);
c) societa' partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e societa' di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
d) societa' quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 puo' essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario. ».
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione delle norme di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dalla medesima data.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 17-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), come modificato dalla presente legge:
"Art. 17-ter. Operazioni effettuate nei confronti di
pubbliche amministrazioni e altri enti e societa'
1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di
servizi effettuate nei confronti di amministrazioni
pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni
e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non
sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in
materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni
caso versata dai medesimi secondo modalita' e termini
fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti
soggetti:
0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e
locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche
di servizi alla persona;
0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche
di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo
di dotazione non inferiore al 70 per cento;
a) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359,
primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
b) societa' controllate direttamente o indirettamente,
ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice
civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da
enti e societa' di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);
c) societa' partecipate, per una percentuale
complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e
societa' di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
d) societa' quotate inserite nell'indice FTSE MIB della
Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze di cui al comma 1 puo' essere individuato
un indice alternativo di riferimento per il mercato
azionario.
1-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano fino al termine di scadenza della misura speciale
di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai
sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.
1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i
cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono
rilasciare un documento attestante la loro riconducibilita'
a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del
presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di
tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime
di cui al presente articolo.
1-quinquies. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di
demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e
alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei
diritti collettivi di uso civico.
2.".
 
Art. 4

Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari
e in materia di audiovisivo

1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( 0a) al comma 1, le parole: « alle imprese e ai lavoratori autonomi » sono sostituite dalle seguenti: « alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali » e dopo le parole: « quotidiana e periodica » sono inserite le seguenti: « anche on line »; ))
a) il primo, secondo e terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: « Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per l'anno 2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 62,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. »;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Ai fini della prima applicazione del comma 1, una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualita' 2018, e' destinata al riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purche' il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.».
2. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 2013, n. 112, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) legge 12 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo"; » e la lettera e) e' soppressa.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 57-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 57-bis. Incentivi fiscali agli investimenti
pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle
emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di
sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione
1. A decorrere dall'anno 2018, alle imprese, ai
lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che
effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla
stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle
emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o
digitali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli
analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di
informazione nell'anno precedente, e' attribuito un
contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75
per cento del valore incrementale degli investimenti
effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di
microimprese, piccole e medie imprese e start up
innovative, nel limite massimo complessivo di spesa
stabilito ai sensi del comma 3. Il credito d'imposta e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, previa istanza diretta al Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio
dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa
europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabiliti le modalita' e i criteri
di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma,
con particolare riguardo agli investimenti che danno
accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure
di concessione e di utilizzo del beneficio, alla
documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e
alle modalita' finalizzate ad assicurare il rispetto del
limite di spesa di cui al comma 3. Agli eventuali
adempimenti europei, nonche' a quelli relativi al Registro
nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Dipartimento
per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
2. Per favorire la realizzazione di progetti
innovativi, anche con lo scopo di rimuovere stili di
comunicazione sessisti e lesivi dell'identita' femminile, e
idonei a promuovere la piu' ampia fruibilita' di contenuti
informativi multimediali e la maggiore diffusione dell'uso
delle tecnologie digitali, e' emanato annualmente, con
decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un
bando per l'assegnazione di finanziamenti alle imprese
editrici di nuova costituzione.
3. Per la concessione del credito di imposta di cui al
comma 1 e' autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per
l'anno 2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri
derivanti dal periodo precedente, pari a 62,5 milioni di
euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da
imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di
euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo
economico. Le risorse destinate al riconoscimento del
credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente
capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella
contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate -
fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si
provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. I
finanziamenti da assegnare ai sensi del comma 2 sono
concessi, mediante utilizzo delle risorse del medesimo
Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione,
nel limite massimo di spesa, che costituisce tetto
all'erogazione del beneficio, stabilito annualmente con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 198 del
2016, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo
destinata agli interventi di competenza della Presidenza
del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-bis. Ai fini della prima applicazione del comma 1,
una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota
di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri
dello stanziamento relativo all'annualita' 2018, e'
destinata al riconoscimento del credito d'imposta
esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali
sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, di cui
al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre
2017, purche' il loro valore superi almeno dell'1 per cento
l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari
effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di
informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.
4. Le amministrazioni interessate provvedono allo
svolgimento delle attivita' amministrative inerenti alle
disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica."
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 9 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 ottobre 2013, n. 112
(Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il
rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo), come modificato dalla presente legge:
"Art. 9. Disposizioni urgenti per assicurare la
trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema
di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al
cinema
1. - 5. Omissis.
6. Sono tenute esenti dall'imposta di bollo, come
prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le
istanze presentate a partire dalla data di entrata in
vigore del presente decreto presso le competenti direzioni
generali del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo ai sensi dei seguenti provvedimenti:
a) legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Istituzione
del Fondo unico per lo spettacolo";
b) decreti del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996,
n. 261, e del Ministro per i beni e le attivita' culturali
12 luglio 2005 recanti "Vigilanza antincendio nei luoghi di
spettacolo e intrattenimento";
c) legge 12 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina
del cinema e dell'audiovisivo;
d) legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive
modificazioni, recante "Revisione dei film";
e) (Soppressa).
Omissis.".
 
Art. 5

Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l'anno 2018

1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole « e' incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « e' incrementata di 1,14 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019»;
2) alla lettera c), le parole « 350 milioni di euro per l'anno 2019 e ciascuno degli anni successivi; » sono sostituite dalle seguenti: « 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 718 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015), come modificato dalla presente
legge:
"718. Fermo restando quanto previsto dal comma 207, e
fatta salva l'adozione dei provvedimenti normativi di cui
al comma 719:
a) l'aliquota IVA del 10 per cento e' incrementata di
1,14 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori
0,86 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 e di
un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio
2020;
b) l'aliquota IVA del 22 per cento e' incrementata di
tre punti percentuali dal 1º gennaio 2018 e di ulteriori
0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019; la medesima
aliquota e' ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere
dal 1° gennaio 2020 rispetto all'anno precedente ed e'
fissata al 25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2019, con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con
piombo, nonche' l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato
come carburante, di cui all'allegato I del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in
misura tale da determinare maggiori entrate nette non
inferiori a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 350
milioni di euro per ciascuno degli anni successivi il
provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione nel
sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli."
 
(( Art. 5-bis
Modifica all'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504

1. All'articolo 39-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il termine per la conclusione dei procedimenti, che decorre dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore, e' di quarantacinque giorni sia per i procedimenti di cui al comma 1 che per i provvedimenti di cui al comma 2». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 39-quater del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), come modificato dalla presente legge:
"Art. 39-quater. Tariffe di vendita
1. L'inserimento di ciascun prodotto di cui agli
articoli 39-bis e 39-ter, commi 1, 2 e 4, nelle tariffe di
vendita risultanti dalle tabelle di ripartizione previste
dall'articolo 39-quinquies e' stabilito con provvedimento
del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato.
2. I prezzi di vendita al pubblico e le relative
variazioni sono stabiliti in conformita' a quelli richiesti
dai fabbricanti e dagli importatori. Le richieste sono
corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun
prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti
economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta.
3. La vendita al pubblico delle sigarette e' ammessa
esclusivamente in pacchetti confezionati con dieci o venti
pezzi.
4. Il termine per la conclusione dei procedimenti, che
decorre dalla data di ricevimento della richiesta
presentata dal fabbricante o dall'importatore, e' di
quarantacinque giorni sia per i procedimenti di cui al
comma 1 che per i provvedimenti di cui al comma 2.
5.".
 
(( Art. 5-ter

Decorrenza di disposizioni fiscali contenute
nel codice del terzo settore

1. All'articolo 99, comma 3, del codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, le parole: « Fino all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma 2, lettera h), » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma 2, lettera h), ». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 99 del
decreto legislativo agosto 2017, n. 117 (Codice del Terzo
settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 99. Modifiche normative
1. Omissis.
3. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino all'abrogazione
di cui all'articolo 102, comma 2, lettera h), all'articolo
14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 dopo le
parole: «Le liberalita' in denaro o in natura erogate da
persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito
delle societa'» sono soppresse le seguenti «in favore di
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui
all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, nonche' quelle erogate in favore di
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro
nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della
legge 7 dicembre 2000, n. 383,»."
 
(( Art. 5-quater
Detrazione fiscale per contributi associativi versati alle societa'
di mutuo soccorso

1. All'articolo 83, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, le parole: « per un importo superiore a 1.300 euro » sono sostituite dalle seguenti: « per un importo non superiore a 1.300 euro ».m ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 83 del
citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 83. Detrazioni e deduzioni per erogazioni
liberali
1. - 4. Omissis.
5. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19
per cento dei contributi associativi per un importo non
superiore a 1.300 euro versati dai soci alle societa' di
mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al
fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di
malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in
caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.
Omissis.".
 
(( Art. 5-quinquies

Detraibilita' degli alimenti a fini medici speciali

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: « per protesi dentarie e sanitarie in genere » sono inserite le seguenti: « , nonche' dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanita' 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti ». La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018 e a 11,4 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 8,6 milioni di euro nell'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi), come modificato dalla presente legge :
"Art. 15. Detrazione per oneri
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19
per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se
non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni
dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un
anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a
4.000 euro. L'acquisto della unita' immobiliare deve essere
effettuato nell'anno precedente o successivo alla data
della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene
conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario
contratto e' estinto e ne viene stipulato uno nuovo di
importo non superiore alla residua quota di capitale da
rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.
In caso di acquisto di unita' immobiliare locata, la
detrazione spetta a condizione che entro tre mesi
dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di
intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e
che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia
adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
si intende quella nella quale il contribuente o i suoi
familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non
oltre il periodo di imposta nel corso del quale e' variata
la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni
dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si
tiene conto, altresi', delle variazioni dipendenti da
ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a
condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa
concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione
spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di
mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 4.000 euro
e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi,
oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La
detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle
stesse condizioni, anche con riferimento alle somme
corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e
dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova
costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a
titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari
contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e'
intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo'
fruire della detrazione unicamente per la propria quota di
interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
le quote;
b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque
denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
in dipendenza dell'acquisto dell'unita' immobiliare da
adibire ad abitazione principale per un importo non
superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita';
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250
mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle
indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle
spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per
protesi dentarie e sanitarie in genere, nonche' dalle spese
sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici
speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale
di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della
sanita' 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli
destinati ai lattanti. Ai fini della detrazione la spesa
sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere
certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la
specificazione della natura, qualita' e quantita' dei beni
e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Le
spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento,
alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e
per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare
l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei
soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari
per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente
periodo, con ridotte o impedite capacita' motorie
permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli
di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere
b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se
prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette
limitazioni permanenti delle capacita' motorie. Tra i
veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli
dotati di solo cambio automatico, purche' prescritto dalla
commissione medica locale di cui all'articolo 119 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi
necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi
i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle
caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle
caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo
di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro
automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato
cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo
veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque
milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto
veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della
spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va
detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito,
alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in
quattro quote annuali costanti e di pari importo. La
medesima ripartizione della detrazione in quattro quote
annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle
altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui
queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire
30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del
contribuente anche le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i
quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono
deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che
concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste a
carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi che, pur essendo versati da altri,
concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di
ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire
750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000.
Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita'
delle predette spese;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di
interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai
sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte
di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per
ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione
universitaria presso universita' statali e non statali, in
misura non superiore, per le universita' non statali, a
quella stabilita annualmente per ciascuna facolta'
universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca da emanare entro il 31
dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e
contributi dovuti alle universita' statali;
e-bis) le spese per la frequenza di scuole
dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola
secondaria di secondo grado del sistema nazionale di
istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000,
n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non
superiore a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno
2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere
dall'anno 2019 per alunno o studente. Per le erogazioni
liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento
dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui
alla lettera iocties), che non e' cumulabile con quello di
cui alla presente lettera;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di morte o di invalidita' permanente non inferiore
al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta'
di recesso dal contratto, per un importo complessivamente
non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2013, nonche' a euro 530 a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro
1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi
per oggetto il rischio di non autosufficienza nel
compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei
predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di
invalidita' permanente. A decorrere dal periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 e'
elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni
aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla
tutela delle persone con disabilita' grave come definita
dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della
medesima legge. Con decreto del Ministero delle finanze,
sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle
quali devono rispondere i contratti che assicurano il
rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi
di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini
del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in
relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la
detrazione in sede di ritenuta;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza del Ministero per i beni
culturali e ambientali, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni
senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e
mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
ambientali da' immediata comunicazione al competente
ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle
violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali (96), di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o
che organizzano e realizzano attivita' culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose
indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n.
1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni
effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di
mostre e di esposizioni di rilevante interesse
scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi
e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonche'
per ogni altra manifestazione di rilevante interesse
scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali,
ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la
catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni
culturali. Le iniziative culturali devono essere
autorizzate, previo parere del competente comitato di
settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali
(95), che deve approvare la previsione di spesa ed il conto
consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali
stabilisce i tempi necessari affinche' le erogazioni
liberali fatte a favore delle associazioni legalmente
riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano
utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e
controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini
possono, per causa non imputabile al donatario, essere
prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non
integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e
degli enti locali territoriali, nel caso di attivita' o
manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e
sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attivita'
culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per
i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo
di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento
delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco
nominativo dei soggetti erogatori, nonche' l'ammontare
delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno
precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore
normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad
un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita' di
cui alla lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato;
i-bis).
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo
complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a
1.500 euro, in favore delle societa' e associazioni
sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento
di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio
postale ovvero secondo altre modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
i-quater).
i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a
210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e
l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra 5 e 18
anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre
strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica
sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive;
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti
di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9
dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni
relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli atti di
assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti
per il diritto allo studio, universita', collegi
universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di
lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di
laurea presso una universita' ubicata in un comune diverso
da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100
chilometri, o 50 chilometri per gli studenti residenti in
zone montane o disagiate, per unita' immobiliari situate
nello stesso comune in cui ha sede l'universita' o in
comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633
euro. La disposizione di cui al periodo precedente si
applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31
dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018. Alle medesime
condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta
per i canoni derivanti da contratti di locazione e di
ospitalita' ovvero da atti di assegnazione in godimento
stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in
cui l'immobile e' situato, dagli studenti iscritti a un
corso di laurea presso un'universita' ubicata nel
territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno
degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis;
i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per
un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di
acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per
un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da
contratti di locazione finanziaria su unita' immobiliari,
anche da costruire, da adibire ad abitazione principale
entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di eta'
inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non
superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del
contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa;
la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera
b);
i-sexies.2) le spese di cui alla lettera i-sexies.1),
alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori
alla meta' di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di
eta' non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non
superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del
contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa;
i-septies) le spese, per un importo non superiore a
2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo
non supera 40.000 euro;
i-octies) le erogazioni liberali a favore degli
istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e
paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema
nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
62, e successive modificazioni, nonche' a favore degli
istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e delle universita', finalizzate all'innovazione
tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e
all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione
spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni
sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241;
i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45,
comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero
secondo altre modalita' stabilite con apposito decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24
per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere
dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 30.000 euro annui, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei
Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione
e' consentita a condizione che il versamento di tali
erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale
ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire
all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci
controlli, che possono essere stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
Omissis.".
Il riferimento al testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge n. 282 del 2004 e' riportato nelle Note
all'art. 1.
Il riferimento al testo dell'articolo 1, comma 200
della legge n. 190 del 2014 e' riportato nelle Note
all'art. 1.
Riferimenti normativi: art. 5-sexies
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 104 del
citato decreto legislativo n. 117 del 2017:
"Art. 104. Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82,
83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1,
lettere e), f) e g) si applicano in via transitoria a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di
entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X
secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli
appositi registri, alle organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di
Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7
dicembre 2000, n. 383.
2. Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto
dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro
unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo
di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione
europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non
prima del periodo di imposta successivo di operativita' del
predetto Registro.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.".
Il citato decreto legislativo n. 117 del 2017 e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2017, n. 179, S.O.
Il riferimento al testo dell'articolo 99, comma 3 del
citato decreto legislativo n. 117 del 2017 e' riportato
nelle Note all'art. 5-ter.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 102 del
citato decreto legislativo n. 117 del 2017:
"Art. 102. Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni salvo quanto
previsto ai commi 2, 3 e 4:
a) la legge 11 agosto 1991, n. 266, e la legge 7
dicembre 2000, n. 383;
b) gli articoli 2, 3, 4 e 5, della legge 15 dicembre
1998, n. 438;
c) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 14 settembre 2010, n. 177;
d) il decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997,
recante «Modalita' per la costituzione dei fondi speciali
per il volontariato presso le regioni»;
e) l'articolo 100, comma 2, lettera l), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
f) l'articolo 15, comma 1, lettera i-quater), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) l'articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Omissis.".
 
(( Art. 5-sexies
Interpretazione autentica dell'articolo 104 del decreto legislativo 2
agosto 2017, n. 117

1. L'articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell'applicabilita' delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017. Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuita' fino al 31 dicembre 2017. ))

 
(( Art. 5-septies
Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l'emersione
di redditi prodotti all'estero

1. Le attivita' depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, da soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o che hanno prestato la propria attivita' lavorativa in via continuativa all'estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse, con il versamento del 3 per cento del valore delle attivita' e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.
2. Il comma 1 del presente articolo si applica anche alle somme ed alle attivita' derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attivita' lavorativa in via continuativa.
3. L'istanza di regolarizzazione puo' essere trasmessa fino al 31 luglio 2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il versamento puo' essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata.
4. Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attivita' oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle norme di cui ai commi precedenti.
6. Il presente articolo non si applica alle attivita' ed alle somme gia' oggetto di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187. Non si da' luogo al rimborso delle somme gia' versate. ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 4
del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227
(Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e
per l'estero di denaro, titoli e valori):
"Art. 4. Dichiarazione annuale per gli investimenti e
le attivita'
1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le
societa' semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta,
detengono investimenti all'estero ovvero attivita' estere
di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi
imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione
annuale dei redditi. Sono altresi' tenuti agli obblighi di
dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo
che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti
esteri e delle attivita' estere di natura finanziaria,
siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e
dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, e successive modificazioni.
Omissis.".
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986:
"Art. 6. Classificazione dei redditi
1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti
categorie:
a) redditi fondiari;
b) redditi di capitale;
c) redditi di lavoro dipendente;
d) redditi di lavoro autonomo;
e) redditi di impresa;
f) redditi diversi.
Omissis.".
Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 30 luglio 1997, n. 241 e successive
modificazioni (Norme di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni) e successive modificazioni:
"Art. 17. (Oggetto)
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche
presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a
5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
decimo giorno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis).
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.".
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente):
"Art. 3. (Efficacia temporale delle norme tributarie)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.".
Si riporta il testo dell'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi):
"Art. 43. (Termine per l'accertamento)
1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui e' stata presentata la
dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione
o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di
accertamento puo' essere notificato entro il 31 dicembre
del settimo anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti l'accertamento puo' essere integrato o
modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso
devono essere specificamente indicati, a pena di nullita',
i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
"Art. 57. Termine per gli accertamenti
1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli
accertamenti previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma
dell'articolo 55 devono essere notificati, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione
o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di
accertamento dell'imposta a norma del primo comma
dell'articolo 55 puo' essere notificato entro il 31
dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
3. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza
d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione
annuale, se tra la data di notifica della richiesta di
documenti da parte dell'ufficio e la data della loro
consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni,
il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si e'
formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, e'
differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra
il sedicesimo giorno e la data di consegna.
4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere
integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso
devono essere specificamente indicati, a pena di nullita',
i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto.".
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
(Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
"Art. 20. Decadenza e prescrizione
1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 16,
ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione o nel
diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli
tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi
esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni
irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3.
Omissis.".
La legge 15 dicembre 2014, n. 186 recante "Disposizioni
in materia di emersione e rientro di capitali detenuti
all'estero nonche' per il potenziamento della lotta
all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di
autoriciclaggio" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 17 dicembre
2014, n. 292.
Il decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187
recante "Misure urgenti per la finanza pubblica" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 2015, n. 227.
 
(( Art. 5-octies
Norma interpretativa dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79

1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpreta nel senso che le somme derivanti dall'applicazione del comma 1 del medesimo articolo 12 affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione al fine di incentivare le attivita' di cui al citato comma 1, per essere assegnate sulla base di criteri individuati in sede di contrattazione integrativa, che tengano conto del raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure
urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica) come
sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24
dicembre 2003, n. 350:
"Art. 12. Disposizioni per il potenziamento
dell'amministrazione finanziaria e delle attivita' di
contrasto dell'evasione fiscale
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla
base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad
attivita' di controllo fiscale, dei risparmi di spesa
conseguenti a controlli che abbiano determinato il
disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi
o di crediti d'imposta, delle maggiori entrate realizzate
con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai
sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, nonche' sulla base dei risparmi di spesa per
interessi, calcolati rispetto alle previsioni definitive di
bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del
debito pubblico e con l'attivita' di controllo e di
monitoraggio dell'andamento della finanza pubblica e dei
flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi
programmatici, determina con proprio decreto le misure
percentuali da applicare su ciascuna di tali risorse, per
l'amministrazione economica e per quella finanziaria in
relazione a quelle di rispettiva competenza, per gli anni
2004 e 2005, per le finalita' di cui al comma 2 e per il
potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria,
in misura tale da garantire la neutralita' finanziaria
rispetto al previgente sistema. Con effetto dall'anno 2006,
le predette percentuali sono determinate ogni anno in
misura tale da destinare alle medesime finalita' un livello
di risorse non superiore a quello assegnato per il 2004,
ridotto del 10 per cento.
2. Le somme derivanti dall'applicazione del comma 1,
secondo modalita' determinate con il decreto ivi indicato,
affluiscono ad appositi fondi destinati al personale
dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio
presso gli Uffici adibiti alle attivita' di cui al citato
comma che hanno conseguito gli obiettivi di produttivita'
definiti, anche su base monetaria. In sede di
contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le
modalita' di erogazione dei fondi determinando le risorse
finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in
relazione all'apporto recato dagli Uffici medesimi alle
attivita' di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto
della specificita' dei compiti e delle funzioni inerenti
alle esigenze operative dell'amministrazione finanziaria,
vengono individuate, sentite le organizzazioni sindacali,
le modalita' e i criteri di conferimento delle eventuali
reggenze degli uffici di livello dirigenziale non generale
e definiti i relativi aspetti retributivi in conformita'
con la disciplina introdotta dal contratto collettivo
nazionale di lavoro inerente alle medesime funzioni. Con lo
stesso decreto sono altresi' individuate le condizioni per
il conferimento delle reggenze, per motivate esigenze
funzionali, anche a dipendenti appartenenti alle qualifiche
funzionali nona e ottava, in assenza di personale di
qualifica dirigenziale da utilizzare allo scopo.
4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato
in lire 53 miliardi per l'anno 1997, in lire 77 miliardi
per l'anno 1998 e in lire 92 miliardi per l'anno 1999, si
provvede con quota parte del maggior gettito derivante dal
presente decreto."
 
Art. 6

Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145
e disposizioni in materia contabile

1. Alla legge 21 luglio 2016, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: « 2-bis. Le deliberazioni trasmesse dal Governo alle Camere, di cui al comma 2, sono corredate della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. »;
(( 1-bis) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « dell'economia e delle finanze, » sono inserite le seguenti: « da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2, »; ))
2) al comma 4, le parole « al fabbisogno finanziario di cui al medesimo comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « alle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 4 » e la parola « mensili », ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: « trimestrali »;
3) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: « 4-bis. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare l'avvio delle missioni di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche. »;
b) all'articolo 3:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: « e con il Ministro dell'interno per la parte di competenza » sono sostituite dalle seguenti: « , con il Ministro dell'interno per la parte di competenza e con il Ministro dell'economia e delle finanze » ed al terzo periodo, dopo la parola « missioni », sono inserite le seguenti: « , verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, »;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: « 1-bis. Ai fini della prosecuzione delle missioni in corso per l'anno successivo, la relazione di cui al comma 1 e' corredata della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. »;
c) all'articolo 4:
(( 01) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « dell'economia e delle finanze, » sono inserite le seguenti: « da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 1 dell'articolo 3, »; ))
1) al comma 4, la parola « mensili », ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: « trimestrali »;
2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: « 4-bis. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare la prosecuzione delle missioni in corso, come risultante dalle deliberazioni parlamentari di cui all'articolo 3, comma 1, entro dieci giorni dalla data di adozione di tali deliberazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle spese quantificate nella relazione tecnica di cui all'articolo 3, comma 1-bis, a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo. ».
(( c-bis) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « nelle missioni internazionali, » sono inserite le seguenti: « nonche' al personale militare impiegato nei dispositivi preposti alle funzioni operative di comando e controllo delle stesse missioni, anche se ubicati in territorio nazionale, ».
1-bis. All'articolo 538-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: « di assicurazione e di trasporto » sono soppresse;
b) al comma 1, dopo le parole: « di trasporto » sono inserite le seguenti: « , l'approvvigionamento di carbo-lubrificanti, la manutenzione di mezzi, sistemi d'arma e apparati di telecomunicazione ». ))

2. All'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole « 1º gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1º gennaio 2019 »;
b) al comma 4, le parole « durata massima di 12 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « durata massima di 24 mesi ».
3. All'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ».
4. All'articolo 48, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ».
(( 4-bis. Al fine di contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalita' per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicita'. ))
5. Al fine di garantire la prosecuzione delle missioni internazionali per l'ultimo trimestre del 2017, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 e' incrementato di euro 140 milioni per l'esercizio 2017. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.
(( 5-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11-bis, primo periodo, le parole da: « nella misura del 50 per cento » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 25 per cento all'incentivazione della produttivita' e al fabbisogno formativo del personale amministrativo della giustizia amministrativa, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e nella misura del 75 per cento alle spese di funzionamento degli uffici della giustizia amministrativa »;
b) al comma 11-bis, secondo periodo, le parole: « magistratura amministrativa » sono sostituite dalle seguenti: « magistratura e di quello amministrativo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 »;
c) al comma 12, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: « Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente. Il Presidente del Consiglio di Stato comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari risultati maggiormente produttivi nella riduzione delle pendenze, con riferimento anche agli obiettivi fissati nei programmi di gestione di cui al comma 1 »;
d) al comma 13, primo periodo, le parole: « gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e » sono sostituite dalle seguenti: « l'organo di autogoverno della magistratura »;
e) al comma 13 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici della giustizia amministrativa, tenendo conto della produttivita' e delle dimensioni di ciascun ufficio». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 21
luglio 2016, n. 145 (Disposizioni concernenti la
partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. Deliberazione e autorizzazione della
partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali
1. La partecipazione dell'Italia alle missioni
internazionali e' deliberata dal Consiglio dei ministri,
previa comunicazione al Presidente della Repubblica. Ove se
ne ravvisi la necessita', puo' essere convocato, ai sensi
dell'articolo 8, comma 2, del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, il Consiglio supremo di difesa.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono trasmesse
dal Governo alle Camere, che tempestivamente le discutono
e, con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei
rispettivi regolamenti, autorizzano per ciascun anno la
partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali,
eventualmente definendo impegni per il Governo, ovvero ne
negano l'autorizzazione. Nel trasmettere alle Camere le
deliberazioni di cui al comma 1, il Governo indica, per
ciascuna missione, l'area geografica di intervento, gli
obiettivi, la base giuridica di riferimento, la
composizione degli assetti da inviare, compreso il numero
massimo delle unita' di personale coinvolte, nonche' la
durata programmata e il fabbisogno finanziario per l'anno
in corso, cui si provvede a valere sul fondo di cui
all'articolo 4, comma 1. Qualora il Governo intenda
avvalersi della facolta' di cui all'articolo 19, comma 2,
per prevedere l'applicazione ad una specifica missione
delle norme del codice penale militare di guerra, presenta
al Parlamento un apposito disegno di legge.
2-bis. Le deliberazioni trasmesse dal Governo alle
Camere, di cui al comma 2, sono corredate della relazione
tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri,
verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, della difesa,
dell'interno e dell'economia e delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti
di indirizzo di cui al comma 2, le risorse del fondo di cui
all'articolo 4, comma 1, sono destinate a soddisfare il
fabbisogno finanziario di cui al comma 2 del presente
articolo. Gli schemi dei decreti di cui al precedente
periodo, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono
trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari, che e' reso entro venti giorni
dall'assegnazione. Il Governo, qualora non intenda
conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i
testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle
Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni
dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine,
i decreti possono essere comunque adottati.
4. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3,
per il finanziamento delle missioni di cui al comma 2, le
amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere
spese trimestrali determinate in proporzione alle risorse
iscritte sul fondo di cui all'articolo 4. A tale scopo, su
richiesta delle amministrazioni competenti, sono
autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da
estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle
risorse di cui al comma 3.
4-bis. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma
3, per assicurare l'avvio delle missioni di cui al comma 2,
entro dieci giorni dalla data di presentazione delle
deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il
Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle
amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una
somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte
sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese
quantificate nelle relazioni tecniche.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
6. Per gli anni successivi a quello in corso alla data
di autorizzazione delle missioni di cui al comma 2, ai fini
del finanziamento e della prosecuzione delle missioni
stesse, ivi inclusa la proroga della loro durata, nonche'
ai fini dell'eventuale modifica di uno o piu' caratteri
delle missioni medesime, si provvede ai sensi dell'articolo
3."
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata
legge n. 145 del 2016, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 3. Sessione parlamentare sull'andamento delle
missioni autorizzate
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo, su
proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro
della difesa , con il Ministro dell'interno per la parte di
competenza e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
presenta alle Camere, per la discussione e le conseguenti
deliberazioni parlamentari, una relazione analitica sulle
missioni in corso, anche ai fini della loro prosecuzione
per l'anno successivo, ivi inclusa la proroga della loro
durata come definita ai sensi dell'articolo 2, nonche' ai
fini dell'eventuale modifica di uno o piu' caratteri delle
singole missioni, nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili nel fondo di cui all'articolo 4, comma 1. Tale
relazione, anche con riferimento alle missioni concluse
nell'anno in corso, precisa l'andamento di ciascuna
missione e i risultati conseguiti, anche con riferimento
esplicito alla partecipazione delle donne e all'adozione
dell'approccio di genere nelle diverse iniziative per
attuare la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e le risoluzioni
successive, nonche' i Piani d'azione nazionali previsti per
l'attuazione delle stesse. La relazione analitica sulle
missioni, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, deve essere
accompagnata da un documento di sintesi operativa che
riporti espressamente per ciascuna missione i seguenti
dati: mandato internazionale, durata, sede, personale
nazionale e internazionale impiegato e scadenza, nonche' i
dettagli attualizzati della missione. La relazione e'
integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti
pervenire dai comandi internazionali competenti con
particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito
di ciascuna missione, dai contingenti italiani. Con la
medesima relazione, il Governo riferisce sullo stato degli
interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei
processi di pace e di stabilizzazione.
1-bis. Ai fini della prosecuzione delle missioni in
corso per l'anno successivo, la relazione di cui al comma 1
e' corredata della relazione tecnica sulla quantificazione
dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Sono abrogati:
a) l'articolo 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231;
b) l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio
2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2011, n. 130;
c) l'articolo 10-bis del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 13;
d) l'articolo 1-bis del decreto-legge 10 ottobre 2013,
n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
dicembre 2013, n. 135;
e) l'articolo 3-bis del decreto-legge 16 gennaio 2014,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo
2014, n. 28."
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della citata
legge n. 145 del 2016, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 4. Fondo per il finanziamento delle missioni
internazionali
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito
fondo, destinato al finanziamento della partecipazione
italiana alle missioni di cui all'articolo 2, la cui
dotazione e' stabilita annualmente dalla legge di
stabilita' ovvero da appositi provvedimenti legislativi.
2. Gli importi del fondo di cui al comma 1 destinati
alle politiche di cooperazione allo sviluppo per il
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione sono
impiegati nel quadro della programmazione triennale di cui
all'articolo 12, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n.
125, e nel rispetto delle procedure di cui al capo IV della
medesima legge 11 agosto 2014, n. 125.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, della difesa,
dell'interno e dell'economia e delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti
di indirizzo di cui al comma 1 dell'articolo 3, le risorse
del fondo di cui al comma 1, tenuto conto degli importi di
cui al comma 2, sono ripartite tra le missioni
internazionali indicate nella relazione di cui all'articolo
3, comma 1, come risultante a seguito delle relative
deliberazioni parlamentari. Gli schemi dei decreti di cui
al precedente periodo, corredati di relazione tecnica
esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini
dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, che e'
reso entro venti giorni dall'assegnazione. Il Governo,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei
necessari elementi integrativi di informazione e
motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni
competenti per materia e per i profili finanziari sono
espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della
nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
essere comunque adottati.
4. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3,
per la prosecuzione delle missioni in atto le
amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere
spese trimestrali determinate in proporzione alle risorse
da assegnare a ciascuna missione ai sensi del comma 3. A
tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti,
sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da
estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle
risorse di cui al comma 3.
4-bis. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma
3, per assicurare la prosecuzione delle missioni in corso,
come risultante dalle deliberazioni parlamentari di cui
all'articolo 3, comma 1, entro dieci giorni dalla data di
adozione di tali deliberazioni, il Ministro dell'economia e
delle finanze, su richiesta delle amministrazioni
interessate, dispone l'anticipazione di una somma non
superiore al 75 per cento delle spese quantificate nella
relazione tecnica di cui all'articolo 3, comma 1-bis, a
valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 1 del
presente articolo.
5. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
e' soppresso e le relative risorse confluiscono nel fondo
di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 6 della
citata legge n. 145 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 6. Compenso forfetario di impiego e retribuzione
per lavoro straordinario
1. Al personale militare delle unita' navali impiegate
nelle missioni internazionali, nonche' al personale
militare impiegato nei dispositivi preposti alle funzioni
operative di comando e controllo delle stesse missioni,
anche se ubicati in territorio nazionale, quando non e'
prevista la corresponsione dell'indennita' di missione ai
sensi dell'articolo 5, e' corrisposto il compenso
forfetario di impiego ovvero la retribuzione per lavoro
straordinario in deroga, rispettivamente, ai limiti
stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai
limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3,
della legge 8 agosto 1990, n. 231. Il compenso forfetario
di impiego e' corrisposto ai volontari in ferma prefissata
di un anno o in rafferma annuale in misura pari a quella
stabilita per i volontari in ferma prefissata quadriennale.
Omissis.".
- Si riporta il testo dell'articolo 538-bis del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni
(Codice dell'ordinamento militare), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 538-bis. Contratti relativi alle missioni
internazionali
Al fine di garantire, senza soluzione di continuita' a
partire dal 1° gennaio di ciascun anno, i servizi di
assicurazione e di trasporto, l'approvvigionamento di
carbo-lubrificanti, la manutenzione di mezzi, sistemi
d'arma e apparati di telecomunicazione finanziati dai
provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni
internazionali delle Forze armate, il Ministero della
difesa e' autorizzato ad avviare, nell'anno precedente il
finanziamento, le procedure di affidamento dei relativi
contratti fino alla fase di stipulazione compresa, mentre
resta fermo che puo' procedere all'approvazione dei
contratti e all'impegno delle relative spese solo al
momento del perfezionamento delle procedure contabili di
allocazione delle risorse finanziarie derivanti dai
menzionati provvedimenti di autorizzazione e proroga delle
missioni internazionali sui pertinenti capitoli del
relativo stato di previsione della spesa.".
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 93 (Riordino della
disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento
della funzione del bilancio di cassa, in attuazione
dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.
196), come modificato dalla presente legge:
"Art. 9. Sperimentazione ed entrata in vigore
1. Le modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, al
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, al regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e al regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, introdotte dagli articoli 2, 5, 6 e 7
del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal
1° gennaio 2017.
1-bis. Le modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n.
196, introdotte dall'articolo 1, commi 1, 3 e 4, acquistano
efficacia dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tali disposizioni, nell'anno 2016, si applicano
esclusivamente ai fini della definizione del disegno di
legge di bilancio.
2. Le disposizioni dell'articolo 34 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, come sostituito dall'articolo 3 del
presente decreto, acquistano efficacia dal 1° gennaio 2019,
salvo il comma 3 del medesimo articolo 34, le cui
disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.
3. Fino alla decorrenza dei termini indicati ai commi 1
e 2 del presente articolo, la legge 31 dicembre 2009, n.
196, il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, il
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e il regio decreto
23 maggio 1924, n. 827, continuano ad applicarsi nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 34 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, come sostituito dall'articolo 3
del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato avvia, a partire dal 1° ottobre 2016, una
sperimentazione della durata massima di 24 mesi. I termini
e le modalita' di attuazione della sperimentazione, nonche'
le tipologie di spesa interessate, sono definiti con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare, sentita la Corte dei conti, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il
Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle
Commissioni parlamentari competenti per materia e alla
Corte dei conti un rapporto sulla sperimentazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare."
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 (Disposizioni in
materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1,
comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n.
244), come modificato dalla presente legge:
"Art. 12. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
decreto, valutati in euro 198.324.008 per l'anno 2017, a
euro 365.441.497 per l'anno 2018, a euro 376.196.103 per
l'anno 2019, a euro 391.159.254 per l'anno 2020, a euro
392.093.761 per l'anno 2021, a euro 397.651.176 per l'anno
2022, a euro 398.654.773 per l'anno 2023, a euro
396.238.900 per l'anno 2024, a euro 392.551.316 per l'anno
2025 e a euro 388.841.811 a decorrere dall'anno 2026, si
provvede:
a) quanto a euro 59.500.000 a decorrere dall'anno 2017,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
b) quanto a euro 59.500.000 per l'anno 2017, mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto
residui relative all'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24
dicembre 2003, n. 350 che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato;
c) quanto a euro 6.824.008 per l'anno 2017, a euro
233.441.497 per l'anno 2018, a euro 244.196.103 per l'anno
2019, a euro 259.159.254 per l'anno 2020, a euro
260.093.761 per l'anno 2021, a euro 265.651.176 per l'anno
2022, a euro 266.654.773 per l'anno 2023, a euro
264.238.900 per l'anno 2024, a euro 260.551.316 per l'anno
2025 e a euro 256.841.811 a decorrere dall'anno 2026,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11
dicembre 2016, n. 232;
d) quanto a euro 72.500.000 a decorrere dall'anno 2017,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 31
dicembre 2012, n. 244.
Omissis.".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 48 del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, (Disposizioni in
materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 48. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente
decreto, valutati in 472.504.405 euro per l'anno 2017, a
636.974.172 euro per l'anno 2018, in 623.006.300 euro per
l'anno 2019, in 610.542.118 euro per l'anno 2020, in
611.315.107 euro per l'anno 2021, in 607.362.855 euro per
l'anno 2022, in 608.128.792 euro per l'anno 2023, in
611.630.569 euro per l'anno 2024, a 615.496.631 euro per
l'anno 2025 e in 619.357.068 euro a decorrere dall'anno
2026, si provvede:
a) quanto a 88.687.620 euro per l'anno 2017 e a
87.631.296 euro a decorrere dall'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge
24 dicembre 2003, n. 350;
b) quanto a 63.485.000 euro per l'anno 2017, mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto
residui relative all'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24
dicembre 2003, n. 350 che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato;
c) quanto a 319.357.893 euro per l'anno 2017, a
547.766.476 euro per l'anno 2018, a 533.798.604 euro per
l'anno 2019, a 521.334.422 euro per l'anno 2020, a
522.107.411 euro per l'anno 2021, a 518.155.159 euro per
l'anno 2022, a 518.921.096 euro per l'anno 2023, a
522.422.873 euro per l'anno 2024, a 526.288.935 euro per
l'anno 2025 e a 530.149.372 euro a decorrere dall'anno
2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11
dicembre 2016, n. 232;
d) quanto a 973.892 euro per l'anno 2017 e a 1.576.400
euro a decorrere dall'anno 2018, a valere sulle risorse di
cui all'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre
2015, n. 208.
Omissis.".
- Si riporta il testo dell'articolo 37 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 37. Disposizioni per l'efficienza del sistema
giudiziario e la celere definizione delle controversie
1. - 11. Omissis.
11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e' stabilita la ripartizione in quote delle
risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, secondo
periodo, per essere destinate, per un terzo, all'assunzione
di personale di magistratura amministrativa e, per la
restante quota nella misura del 25 per cento
all'incentivazione della produttivita' e al fabbisogno
formativo del personale amministrativo della giustizia
amministrativa, anche in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e all'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e nella misura del 75
per cento alle spese di funzionamento degli uffici della
giustizia amministrativa. La riassegnazione prevista dal
comma 10, secondo periodo, e' effettuata al netto delle
risorse utilizzate per le assunzioni del personale di
magistratura e di quello amministrativo di cui all'articolo
9 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.
12. Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia
comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile
di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i
quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti
procedimenti civili in numero ridotto di almeno il 10 per
cento rispetto all'anno precedente. Il Presidente del
Consiglio di Stato comunica alla Presidenza del Consiglio
dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari
risultati maggiormente produttivi nella riduzione delle
pendenze, con riferimento anche agli obiettivi fissati nei
programmi di gestione di cui al comma 1. Relativamente ai
giudici tributari, l'incremento della quota variabile del
compenso di cui all'articolo 12, comma 3-ter, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e'
altresi' subordinato, in caso di pronuncia su una istanza
cautelare, al deposito della sentenza di merito che
definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data di
tale pronuncia. Per l'anno 2011 la percentuale indicata al
primo periodo del presente comma e' ridotta al cinque per
cento.
13. Il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio
superiore della magistratura, e l'organo di autogoverno
della magistratura tributaria provvedono al riparto delle
somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari che
hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato
di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui al comma
11 e tenuto anche conto delle dimensioni e della
produttivita' di ciascun ufficio. Il Presidente del
Consiglio di Stato, sentito l'organo di autogoverno della
magistratura amministrativa, provvede al riparto delle
risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici della
giustizia amministrativa, tenendo conto della produttivita'
e delle dimensioni di ciascun ufficio.
Omissis.".
 
(( Art. 6-bis
Risorse per l'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di
Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonche' per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, in favore del Ministero dell'interno e' autorizzata la spesa complessiva di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, da destinare:
a) quanto a 3,5 milioni di euro per l'anno 2017, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonche' per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti;
b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2017, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonche' per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. ))

 
Art. 7

Disposizioni in materia di personale
delle Forze di polizia e di personale militare

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il comma 10 e' sostituito dal seguente: « 10. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3, della legge, le risorse finanziarie corrispondenti ai risparmi di spesa non utilizzati ai sensi del comma 7, lettera b), sono destinati, nella misura del 50 per cento, all'attuazione della revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1, della legge. ».
2. Le risorse finanziarie corrispondenti alle facolta' assunzionali del Corpo forestale dello Stato, non impiegate per le finalita' di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, pari a 31.010.954 euro a decorrere dall'anno 2017, sono destinate:
a) alla revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), mediante incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per 30.120.313 euro per l'anno 2017, per 15.089.182 euro per il 2018 e per 15.004.387 euro a decorrere dal 2019;
b) all'autorizzazione ad assumere, a decorrere dal 1º dicembre 2017, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle dotazioni organiche, nei rispettivi ruoli iniziali, 137 unita' per l'Arma dei carabinieri, 123 unita' per la Polizia di Stato e 48 unita' per la Polizia Penitenziaria, a decorrere dal 1º novembre 2017, 40 marescialli per il Corpo della Guardia di finanza, a decorrere dal 1º febbraio 2018, 22 allievi finanzieri per il Corpo della Guardia di finanza, per un importo di 543.996 euro per il 2017, di 11.334.180 euro per l'anno 2018 e di 16.006.567 euro a decorrere dal 2019;
c) all'autorizzazione all'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2017, quale anticipazione delle ordinarie facolta' assunzionali relative all'anno 2018, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 169 unita' nella Polizia di Stato, 54 unita' nell'Arma dei carabinieri e 57 unita' nella Polizia Penitenziaria, per un importo di 346.645 euro per l'anno 2017 e di 4.587.592 euro per l'anno 2018.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con provvedimenti dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e della difesa, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' attuative del comma 2, lettere b) e c) del presente articolo, anche attraverso l'ampliamento dei posti dei concorsi gia' banditi e ancora in atto o conclusi nel 2017. Per la Polizia di Stato e il Corpo di polizia penitenziaria, in via eccezionale, le modalita' attuative possono comprendere, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del medesimo articolo in favore di volontari delle Forze armate, approvate nel 2017. Con i medesimi provvedimenti possono essere altresi' definite le modalita' attuative per le assunzioni nelle rispettive forze di polizia, in aggiunta alle facolta' assunzionali, autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio del 4 agosto 2017, in attuazione dell'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel rispetto delle riserve di legge per il personale delle Forze armate.
4. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, nonche' il presidio del territorio, anche al fine della salvaguardia delle professionalita' esistenti, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2018, secondo i principi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti di spesa di 3.066.000 euro annui, il personale operaio che, con contratto a tempo determinato, ha svolto nell'anno 2017 le attivita' di cui alla medesima legge n. 124 del 1985. Ai relativi oneri si provvede, a decorrere dal 2018, ai sensi dell'articolo 20.
(( 4-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 4:
a) l'Arma dei carabinieri e' autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente di personale ivi previsto, nel numero di 45 unita' per l'anno 2018, 30 unita' per l'anno 2019 e 30 unita' per l'anno 2020. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Ai predetti oneri si provvede, quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del presente decreto, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporaneamente, qualora disponibili, al personale assunto a tempo indeterminato di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetto alle medesime strutture ».
4-ter. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme in materia di bilinguismo, al personale di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' riservata un'aliquota di posti pari all'1 per cento, con arrotondamento all'unita' superiore, del totale dei posti messi a concorso ai sensi del comma 2, per ciascun ruolo, dalle rispettive Forze di polizia. ))

5. All'articolo 18, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, dopo le parole: « ha facolta' di pernottare in caserma » sono inserite le seguenti: « a titolo gratuito ».
6. Agli oneri derivanti dalle minori entrate conseguenti all'applicazione del comma 5, valutati in euro 144.000 per l'anno 2017 e in euro 346.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
7. Al fine di assicurare la necessaria continuita' nell'esercizio delle funzioni di comando anche per le esigenze della sicurezza nazionale, all'articolo 1094, comma 3, al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole « durano in carica non meno di due anni » sono sostituite dalle seguenti: « durano in carica tre anni senza possibilita' di proroga o rinnovo. Al termine del mandato, qualora il personale, di cui al primo periodo, non abbia raggiunto i limiti di eta' previsti per il grado, puo' esserne disposto, a domanda, il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di eta', con riconoscimento, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, del trattamento pensionistico e dell'indennita' di buonuscita che sarebbero spettati in caso di permanenza in servizio fino al limite di eta', compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio. ».
8. Nei casi in cui dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 trova applicazione il riconoscimento dei benefici previdenziali ivi previsti per effetto del mancato raggiungimento dei limiti di eta' previsti per il grado, il Ministero della difesa comunica l'ammontare dei predetti maggiori oneri al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla copertura finanziaria dei conseguenti maggiori oneri previdenziali mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
9. All'articolo 4, quarto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a tre anni e non e' prorogabile ne' rinnovabile. Il Comandante generale, qualora nel corso del triennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di eta', e' richiamato d'autorita' fino al termine del mandato. ».
10. In fase di prima attuazione, i mandati in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 9, se di durata inferiore a tre anni comprese le proroghe, sono estesi fino alla durata di tre anni complessivi. Restano fermi i mandati in corso di durata pari o superiore a tre anni comprese le proroghe.
(( 10-bis. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle dipendenze di organismi militari della Comunita' atlantica o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro la medesima data, avviene, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici delle amministrazioni riceventi collocate nel territorio provinciale o regionale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione e' incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilita' del predetto fondo.
10-ter. All'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate, nei limiti di spesa previsti dallo stesso comma, le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « data del 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « data del 31 ottobre 2017 »;
b) al primo periodo, le parole: « adottati entro il 31 dicembre 2012 » sono sostituite con le seguenti: « adottati entro il 31 dicembre 2017 »;
10-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 10-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 616 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
10-quinquies. Dopo l'articolo 1917 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' inserito il seguente:
«Art. 1917-bis (Trattamento previdenziale a seguito del passaggio tra ruoli). - 1. A far data dall'entrata in vigore dei decreti legislativi 29 maggio 2017, nn. 94 e 95, il personale militare iscritto ai fondi di cui all'articolo 1913 che transita tra ruoli e' iscritto al nuovo fondo di previdenza con decorrenza dalla data di iscrizione al fondo di provenienza. L'intero importo dei contributi versati e' trasferito al pertinente fondo di destinazione. A tal fine, il diritto alla liquidazione dell'indennita' supplementare e' riconosciuto computando il numero di anni complessivi di servizio prestato nei diversi ruoli ».
10-sexies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017, riferite all'anno 2017 e non utilizzate per le finalita' ivi previste, gia' destinate alla contrattazione collettiva del pubblico impiego ai sensi del predetto articolo 1, comma 1, lettera b), sono destinate ad incrementare le risorse per il pagamento del compenso per lavoro straordinario con riferimento alle ore di lavoro straordinario effettuale dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione degli eventi G7 svoltisi durante l'anno 2017. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia
di razionalizzazione delle funzioni di polizia e
assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 12. Contingenti del personale del Corpo forestale
dello Stato
1. In conseguenza delle disposizioni di cui agli
articoli 7, 8, 9 e 10 le dotazioni organiche dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di
finanza, rideterminate ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
lettera a), della legge, sono incrementate delle unita'
corrispondenti al numero complessivo, per ruolo di
appartenenza, di cui alla tabella A allegata al presente
decreto. Un contingente, indicato nella stessa tabella, e'
assegnato, con corrispondente incremento della dotazione
organica, al Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali per le esigenze connesse allo svolgimento delle
attivita' di cui all'articolo 11, sulla base dei criteri di
cui al comma 2.
2. Il Capo del Corpo forestale dello Stato, con propri
provvedimenti adottati entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e pubblicati sul
Bollettino ufficiale del medesimo Corpo, individua, per
ruolo di appartenenza, sulla base dello stato matricolare e
della ulteriore documentazione attestante il servizio
prestato, l'Amministrazione, tra quelle indicate al comma
1, presso la quale ciascuna unita' di personale e'
assegnata:
a) tenendo conto dell'impiego, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nelle unita' dedicate
all'assolvimento delle funzioni trasferite a ciascuna delle
medesime Amministrazioni, e in particolare:
1) per le funzioni attribuite all'Arma dei
carabinieri ai sensi dell'articolo 7:
tutto il personale assegnato negli uffici, nei
reparti e negli enti attraverso i quali sono esercitate le
funzioni trasferite, ivi compreso quello in servizio presso
le sezioni di polizia giudiziaria delle Procure della
Repubblica, il quale permane nelle medesime sezioni per
l'assolvimento delle specifiche funzioni in materia di
illeciti ambientali e agroalimentari;
2) per le competenze attribuite al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 9:
centri operativi antincendio boschivo (COAB);
nuclei operativi speciali e di protezione civile (NOS);
linee volo dedicate o impiegate per le specifiche
attivita', nella consistenza indicata nella tabella A di
cui al comma 1;
centro operativo aereo unificato (COAU);
3) per le funzioni attribuite alla Polizia di Stato
ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a):
aliquote in servizio presso la direzione
investigativa antimafia (DIA);
4) per le funzioni attribuite al Corpo della
Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 10, comma 1,
lettera b):
servizio di soccorso alpino-forestale (SAF);
squadre nautiche e marittime (SNEM);
5) per le attivita' a cui provvede il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi
dell'articolo 11:
servizio centrale certificazione CITES;
unita' organizzative dirigenziali per i rapporti
internazionali e raccordo nazionale e per i rapporti con le
regioni e attivita' di monitoraggio, di cui al decreto
ministeriale del 12 gennaio 2005;
b) tenendo altresi' conto dei seguenti criteri:
1) per il personale dei ruoli direttivi e dirigenti,
servizio svolto nelle unita' dedicate di cui alla lettera
a), numero 2), per almeno sei mesi nel quinquennio
antecedente la data di entrata in vigore del presente
provvedimento, nonche' specializzazioni possedute o
particolari incarichi ricoperti;
2) per le competenze attribuite al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 9, l'anzianita'
nella specializzazione di direttore delle operazioni di
spegnimento (DOS) e, a parita' di anzianita' nella
specializzazione, la minore eta' anagrafica;
3) per le funzioni attribuite alla Polizia di Stato ai
sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), la frequenza
dello specifico corso di formazione per lo svolgimento di
attivita' di ordine pubblico in assetto e la minore eta'
anagrafica;
4) per le esigenze connesse allo svolgimento delle
attivita' a cui provvede il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 11,
l'impiego presso unita' amministrative, contabili e
logistiche dell'Ispettorato generale del Corpo forestale
dello Stato;
c) qualora, in base ai criteri sopra specificati, le
unita' assegnate alle Amministrazioni di cui al comma 1
siano in numero inferiore ai contingenti stabiliti nella
tabella A, tenendo altresi' conto, fino alla concorrenza
dei medesimi contingenti, delle attivita' svolte in via
prevalente negli ultimi cinque anni.
3. Nello stesso termine di cui al comma 2, ai fini
della determinazione del contingente limitato di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), della
legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
ricognizione dei posti disponibili e tenuto conto del
rispettivo fabbisogno, sono individuate, preferibilmente
tra quelle che svolgono funzioni attinenti alle
professionalita' del personale da ricollocare, le
Amministrazioni statali, verso le quali e' consentito il
transito di cui al comma 4, con conseguente attribuzione al
personale interessato dell'assegno ad personam di cui allo
stesso articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo
periodo della legge. Con il medesimo decreto sono definiti
i criteri da applicare alle procedure di mobilita' e le
tabelle di equiparazione. Con successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con le
medesime modalita' di cui al primo periodo, sono
individuate le risorse finanziarie da trasferire alle
amministrazioni destinatarie.
4. Il personale del Corpo forestale dello Stato, nei
venti giorni successivi alla pubblicazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 3,
primo periodo, puo' presentare domanda per il transito in
altra amministrazione statale tra quelle individuate dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 3, primo periodo, e con le modalita' ivi indicate.
Nella medesima domanda puo' essere indicato se, in caso di
mancato accoglimento della stessa, si intende rimanere
assegnati all'Amministrazione di destinazione individuata
con il provvedimento di cui al comma 2 e, in tal caso, il
mancato accoglimento della domanda determina la
definitivita' del provvedimento di assegnazione. In caso di
mancata indicazione per rimanere assegnato
all'Amministrazione di destinazione, il mancato
accoglimento della domanda determina gli effetti di cui al
comma 6.
5. Al personale assegnato al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali compete, a decorrere dall'effettivo
transito, l'assegno ad personam di cui all'articolo 8,
comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della
legge.
6. Nel caso in cui, alla data del 15 novembre 2016, il
personale che ha presentato la domanda di cui al comma 4,
non sia stato ricollocato in altra amministrazione statale
tra quelle individuate dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 3, primo periodo, e
non abbia optato per la riassegnazione ai sensi del comma
4, secondo periodo, si procede, previo esame congiunto con
le organizzazioni sindacali, a definire altre forme di
ricollocazione. In caso di mancato ulteriore assorbimento
entro il 31 dicembre 2016, il predetto personale cessa di
appartenere al comparto sicurezza e difesa e nei suoi
confronti si applicano le disposizioni dell'articolo 33,
comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al
personale ricollocato ai sensi del presente comma e'
attribuito il trattamento economico previsto dall'articolo
30, comma 2-quinquies, del citato decreto legislativo n.
165 del 2001.
7. Qualora, successivamente ai provvedimenti di
assegnazione di cui ai commi 2 e 4, secondo periodo, il
numero delle unita' di personale trasferito risulti
inferiore alle dotazioni organiche determinate ai sensi del
comma 1, si puo' ricorrere esclusivamente:
a) alle risorse finanziarie corrispondenti alle
facolta' assunzionali del Corpo forestale dello Stato
previste a legislazione vigente non esercitate, al netto di
quelle indicate in nota alla tabella A di cui al comma 1.
La ripartizione di tali facolta' assunzionali e' effettuata
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti i ministri interessati;
b) ai risparmi di spesa corrispondenti al minor
trattamento economico spettante al personale transitato ai
sensi del comma 4, accertati mediante decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
destinati alle amministrazioni interessate sulla base della
ripartizione prevista dal presente comma.
8. Le residue quote delle dotazioni organiche indicate
nella tabella A di cui al comma 1, eventualmente non
interessate dall'applicazione del comma 7, sono rese
indisponibili sino al verificarsi della cessazione dal
servizio del personale trasferito ai sensi dei commi 4 e 6.
9. Con decreto emanato annualmente dal Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti i ministri
interessati, sono accertate e assegnate alle
amministrazioni di cui al comma 1, ai fini delle assunzioni
previste a legislazione vigente in relazione alle quote di
dotazioni organiche indisponibili di cui al comma 8, le
risorse finanziarie che si rendono disponibili all'atto
delle cessazioni dal servizio previste al medesimo comma 8,
nonche' definite le modalita' di attuazione dello stesso
comma per l'individuazione delle dotazioni organiche da
rendere indisponibili. Le restanti risorse finanziarie che
si rendono disponibili all'atto delle cessazioni dal
servizio previste al comma 8, sono destinate secondo le
modalita' previste dal successivo comma 10.
10. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8,
comma 1, lettera a), numero 3, della legge, le risorse
finanziarie corrispondenti ai risparmi di spesa non
utilizzati ai sensi del comma 7, lettera b), sono
destinati, nella misura del 50 per cento, all'attuazione
della revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1, della legge.
11. In relazione alle eventuali modifiche che possono
intervenire fino alla data del 1° gennaio 2017, la tabella
A di cui al comma 1 e' aggiornata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.".
Si riporta il testo vigente del comma 155 dell'articolo
3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004):
"Art. 3. (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici)
1. - 154. Omissis
155. E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per
l'anno 2004, 42 milioni di euro per l'anno 2005 e 38
milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a
provvedimenti normativi volti al riallineamento, con
effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2003, delle
posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della
Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e
dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai
sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, con quelle del personale dell'Arma dei
carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi
dell'articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198. E' altresi' autorizzata la spesa di 73 milioni di euro
per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a
provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e
delle carriere del personale non direttivo e non dirigente
delle Forze armate e delle Forze di polizia. (87) E'
altresi' autorizzata la spesa di 944.958 euro per l'anno
2016, di 973.892 euro per l'anno 2017 e di 1.576.400 euro
annui a decorrere dall'anno 2018, da destinare a
provvedimenti normativi diretti all'equiparazione,
nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di
carriera e nel trattamento giuridico ed economico, del
personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ai
corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di
cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. In ogni
caso, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 8
della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente del comma 9-bis
dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
"Art. 66. Turn over
1. - 9. Omissis.
9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a
una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal
servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di
unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento
per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento
nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno
2016.
Omissis.".
- Si riporta il testo degli articoli 703 e 2199 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare):
"Art. 703. Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere
iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le
riserve di posti per i volontari in ferma prefissata sono
cosi determinate:
a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;
b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
c) Polizia di Stato: 45 per cento;
d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento;
f).
1-bis. I posti riservati di cui al comma 1,
eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati
idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
concorso.
2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano
nei confronti dei volontari in rafferma biennale.
3. Con decreto interministeriale del Ministro della
difesa e dei Ministri interessati sono stabilite le
modalita' attuative riguardanti l'immissione dei volontari
nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco."
"Art. 2199. Concorsi per il reclutamento nelle carriere
iniziali delle Forze di polizia
1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in
materia di assunzioni del personale e fatte salve le
riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13,
comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, fino
al 31 dicembre 2015, in deroga all'articolo 703, per il
reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i posti
messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una
programmazione quinquennale scorrevole predisposta
annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e
trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa,
sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno
o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in
congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi
ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.
2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda di
partecipazione al concorso per una sola delle
amministrazioni di cui al comma 1. Il presente comma non si
applica ai volontari in ferma prefissata in congedo.
3. Le procedure di selezione sono determinate da
ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro della difesa, e si concludono con la formazione
delle graduatorie di merito. Nella formazione delle
graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli
di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e
attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e'
stata fatta domanda di accesso nonche' delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata
annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette
procedure e' di esclusiva competenza delle singole
amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente
collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:
a) una parte e' immessa direttamente nelle carriere
iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle
graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti
misure minime percentuali:
1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri
dell'Arma dei carabinieri;
2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
Corpo della guardia di finanza;
3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti
della Polizia di Stato;
4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo forestale dello Stato;
5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
b) la restante parte viene immessa nelle carriere
iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio
nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma
prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle
seguenti misure massime percentuali:
1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri
dell'Arma dei carabinieri;
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
Corpo della Guardia di finanza;
3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti
della Polizia di Stato;
4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.
5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti
di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere
completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno
e la ferma prefissata quadriennale.
6. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei
concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma
prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le
singole Forze armate e le modalita' di incorporazione sono
stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base
delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e
tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle
preferenze espresse dai candidati.
7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei
volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a
decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai
volontari di cui al comma 1 e' rideterminato in misura
percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri interessati, previa delibera del
Consiglio dei Ministri. Con le medesime modalita' sono
rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal Governo
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al
fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31
dicembre 2018, in relazione all'andamento dei reclutamenti
dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, alle
eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle
singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i
posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e
2017, nella misura del 50 per cento e, per l'anno 2018,
nella misura del 75 per cento dell'aliquota riservata per
il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di
polizia, ai sensi dell'articolo 703, per l'accesso,
mediante concorso pubblico, nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia, nonche' per la parte restante, nella
misura del 70 per cento all'immissione diretta a favore dei
volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
annuale in servizio e nella misura del 30 per cento a
favore dei volontari in ferma prefissata di un anno in
congedo ovvero in ferma quadriennale in servizio o in
congedo. Sono fatti salvi i posti riservati ai volontari in
ferma prefissata quadriennale gia' vincitori di concorso.
Gli eventuali posti relativi ai volontari, non ricoperti
per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono
devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell'altra
aliquota e quelli non coperti nell'anno di riferimento sono
portati in aumento per le medesime aliquote riservate ai
volontari di quelli previsti per l'anno successivo.
7-ter. Per le immissioni relative ai volontari di cui
al comma 7-bis, i concorrenti devono avere completato la
ferma prefissata di un anno.
7-quater. Nei concorsi relativi all'accesso nella
carriera iniziale dell'Arma dei carabinieri, in riferimento
ai posti destinati ai carabinieri da formare nelle
specializzazioni relative alla sicurezza e tutela
ambientale, forestale e agroalimentare, di cui all'articolo
708, comma 1-bis, la riserva a favore dei volontari in
ferma prefissata delle Forze armate e' determinata:
a) per l'anno 2018, nella misura del 55 per cento;
b) per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nella misura
del 45 per cento.".
- Si riporta il testo vigente del comma 365
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019):
"365. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480
milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita':
a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal
2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti
dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico
del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva
relativa al triennio 2016-2018 in applicazione
dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale
dipendente dalle amministrazioni statali in regime di
diritto pubblico;
b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno
2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito
delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le
agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli
62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli
enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte
a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di
particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi
fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonche'
nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono
autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del
finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire
la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8,
comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto
2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31
dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017,
proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1,
comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la
disciplina e le modalita' ivi previste. Al riordino delle
carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari
condizioni di impiego professionale del personale medesimo
nelle attivita' di soccorso pubblico, rese anche in
contesti emergenziali, sono altresi' destinati una quota
parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del
predetto personale aventi carattere di certezza,
continuita' e stabilita', per un importo massimo annuo di
5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa
corrente gia' conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e
dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni
passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al
personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla
copertura dei rischi aeronautici, nonche' una quota parte
del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di
prima applicazione, le risorse destinate alle finalita' di
cui al precedente periodo sono determinate in misura non
inferiore a 10 milioni di euro.".
La legge 5 aprile 1985, n. 124 recante " Disposizioni
per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 aprile 1985, n. 87.
Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato decreto
legislativo n. 177 del 2016, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 13. Trasferimento di risorse logistiche,
strumentali e finanziarie del Corpo forestale dello Stato
1. Con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e finanze e degli altri Ministri
interessati, da adottarsi entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
individuati le risorse finanziarie, i beni immobili in uso
ascritti al demanio o al patrimonio indisponibile dello
Stato, gli strumenti, i mezzi, gli animali, gli apparati,
le infrastrutture e ogni altra pertinenza del Corpo
forestale dello Stato che sono trasferiti all'Arma dei
carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla
Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza, e
sono stabilite le relative modalita' di trasferimento.
1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico,
ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei
carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del
presente decreto sono attribuiti al personale dell'Arma dei
carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze.
Possono essere concessi temporaneamente, qualora
disponibili, sempre a titolo gratuito, al personale assunto
a tempo indeterminato, di cui alla legge 5 aprile 1985, n.
124, addetto alle medesime strutture.
2. All'esito delle procedure di trasferimento del
personale del Corpo forestale dello Stato, le pertinenti
risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
destinate al trattamento economico del personale
interessato sono trasferite ai relativi capitoli di
bilancio delle amministrazioni statali competenti.
3. Al fine di garantire la continuita' nel
perseguimento dei compiti gia' svolti dal Corpo forestale
dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato, con propri decreti:
a) ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio
per trasferire le risorse finanziarie iscritte nello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali, ai relativi capitoli di bilancio
delle Amministrazioni statali competenti ai fini di
consentire lo svolgimento delle attivita' preliminari al
trasferimento del Corpo forestale dello Stato;
b) a provvedere alla riassegnazione ai pertinenti
programmi degli stati di previsione delle Amministrazioni
di cui agli articoli 7, 9, 10 e 11 in relazione alle
funzioni, ai compiti e alle attivita' alle stesse
trasferiti, delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtu'
di accordi di programma, convenzioni e intese per il
raggiungimento di finalita' comuni in materia di lotta
contro gli incendi boschivi, sicurezza pubblica,
monitoraggio e protezione dell'ambiente, divulgazione ed
educazione ambientale e tutela delle riserve naturali
statali gia' affidate al Corpo medesimo, ivi compresa la
salvaguardia della biodiversita' anche attraverso la
vivaistica sperimentale per la conservazione delle risorse
genetiche forestali nazionali.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
altresi' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di
previsione del Ministero della difesa delle somme versate
all'entrata del bilancio dello Stato:
a) dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
nonche' dai corrispondenti organismi pagatori regionali a
titolo di rimborso all' Arma dei carabinieri per i
controlli effettuati ai sensi del Regolamento n.
907/2014/UE;
b) dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a valere
sulle somme gia' di pertinenza del Corpo forestale dello
Stato e detenute dalla Cassa medesima, individuate d'intesa
con il Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, ha facolta' di stipulare, nelle materie oggetto
delle funzioni gia' svolte dal Corpo forestale dello Stato
e trasferite all'Arma dei carabinieri, specifiche
convenzioni con le regioni per l'affidamento di compiti
propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro
approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. II Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
- Si riporta il testo dell'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 (Norme
di attuazione dello Statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari):
"Art. 33. 1. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
norme del presente decreto da parte delle Forze di polizia
indicate all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n.
121, nel reclutamento del personale deve essere riservata,
in base al fabbisogno di personale occorrente per
l'espletamento dei compiti di istituto, una aliquota di
posti per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della
lingua italiana e di quella tedesca. Tale requisito
risulta, per ciascun livello, dal possesso del
corrispondente attestato previsto dall'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, e successive modificazioni. Ai suddetti candidati non
e' richiesto il requisito di cui all'articolo 2199, commi 1
e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Nelle corrispondenti prove selettive viene applicata
la disposizione dell'art. 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive
modificazioni.
3. Gli arruolati a norma del comma 1 vengono destinati
nei comandi e uffici della provincia di Bolzano o in quelli
aventi competenza regionale e non possono essere trasferiti
ad altra sede se non a domanda o per motivate esigenze di
servizio, fermo quanto previsto dall'articolo 3 del
presente decreto.
4. Ove non venga coperta l'aliquota di cui al comma 1,
per il personale destinato a prestare servizio in provincia
di Bolzano debbono essere organizzati corsi di preparazione
linguistica alle prove d'esame per il conseguimento
dell'attestato di cui al comma 1.
5. Il Ministero dell'interno seguira' la direttiva
politica di mantenere in provincia di Bolzano i cittadini
dei diversi gruppi linguistici della provincia che
entrassero a far parte delle forze dell'ordine, fatte salve
eventuali sanzioni disciplinari individuali che comportino
il trasferimento.".
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 18
della legge 15/12/1990, n. 395 recante "Ordinamento del
Corpo di polizia penitenziaria", come modificato dalla
presente legge:
"Art. 18. Disposizioni relative all'obbligo di
residenza e casi di permanenza in caserma o di
reperibilita'.
1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve
risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio o il reparto
cui e' destinato.
2. Il capo dell'ufficio o il direttore dell'istituto,
per rilevanti ragioni, puo' autorizzare il dipendente che
ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando cio' sia
conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro
suo dovere.
3. Dell'eventuale diniego e' data comunicazione scritta
all'interessato. Il provvedimento deve essere motivato.
4. Il personale del Corpo ha facolta' di pernottare in
caserma a titolo gratuito, compatibilmente con la
disponibilita' di locali.
5. Per esigenze relative all'ordine ed alla sicurezza,
il direttore dell'istituto puo' disporre, con provvedimento
motivato, sentito il comandante del reparto, che tutto il
personale del reparto o parte di esso permanga in caserma o
assicuri la reperibilita' per l'intera durata
dell'esigenza.
6. Il comandante del reparto ha l'obbligo di alloggiare
nell'alloggio di servizio, del quale usufruisce a titolo
gratuito.
7. Il comandante del reparto che non usufruisce
dell'alloggio di servizio deve assicurare la
reperibilita'.".
Si riporta il testo dell'articolo 1094 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), come modificato dalla presente legge:
"Art. 1094 Attribuzione dei gradi di vertice
1. L'ufficiale generale o ammiraglio nominato Capo di
stato maggiore della difesa e' promosso, con decorrenza
dalla data della nomina, al grado di generale o ammiraglio.
2. La promozione al grado di generale o ammiraglio puo'
essere conferita esclusivamente all'ufficiale generale o
ammiraglio di cui al comma 1.
3. Gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capi di
stato maggiore della difesa o di Forza armata, il
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il
Segretario generale del Ministero della Difesa, durano in
carica tre anni senza possibilita' di proroga o rinnovo. Al
termine del mandato, qualora il personale, di cui al primo
periodo, non abbia raggiunto i limiti di eta' previsti per
il grado, puo' esserne disposto, a domanda, il collocamento
in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per
raggiungimento dei limiti di eta', con riconoscimento, in
aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, del
trattamento pensionistico e dell'indennita' di buonuscita
che sarebbero spettati in caso di permanenza in servizio
fino al limite di eta', compresi gli eventuali aumenti
periodici e i passaggi di classe di stipendio.
4. Gli ufficiali generali o ammiragli di cui al comma
3, se raggiunti dai limiti di eta', sono richiamati
d'autorita' fino al termine del mandato.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 616 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010:
"Art. 616. Fondo per l'efficienza dello strumento
militare
1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa
e' istituito un fondo, in conto spese per il funzionamento,
con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello
strumento militare, mediante interventi di sostituzione,
ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di
mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti
e scorte, assicurando l'adeguamento delle capacita'
operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle
componenti militari, anche in funzione delle missioni
internazionali.
2. Il fondo di cui al comma 1 e', altresi', alimentato
con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od
organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi
corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale
corrispettivo direttamente collegato alle prestazioni rese
dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni
internazionali. A tale fine non si applica l'articolo 1,
comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Il Ministro della difesa e' autorizzato con propri
decreti, da comunicare al Ministero dell'economia e delle
finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio.".
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 23
aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del corpo della Guardia di
finanza), come modificato dalla presente legge:
"Art. 4. Il Comandante generale della Guardia di
finanza e' scelto fra i generali di Corpo d'armata in
servizio permanente effettivo del medesimo Corpo o
dell'Esercito ed e' nominato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della difesa.
Il Comandante generale presiede a tutte le attivita'
concernenti l'organizzazione, il personale, l'impiego, i
servizi tecnici, logistici e amministrativi, i mezzi e gli
impianti della Guardia di finanza. Prende accordi con gli
stati maggiori delle Forze armate per quanto e' necessario
in relazione all'addestramento militare e al concorso dei
reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di
emergenza. Ha rapporti col Comandante generale dei
carabinieri, col Capo della polizia e con tutti gli altri
organi centrali dell'Amministrazione dello Stato per
assicurare il coordinamento con essi dell'attivita' della
Guardia di finanza.
Il Comandante generale e' coadiuvato nell'esercizio
delle sue funzioni ed e' sostituito, in caso di assenza o
d'impedimento, dal Comandante in seconda, che attende
anche, in particolare, alla trattazione degli affari che
gli vengono delegati dal Comandante generale.
Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a
tre anni e non e' prorogabile ne' rinnovabile. Il
Comandante generale, qualora nel corso del triennio debba
cessare dal servizio permanente effettivo per
raggiungimento dei limiti di eta', e' richiamato
d'autorita' fino al termine del mandato. Al termine del
mandato e' disposto il collocamento in congedo da
equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento
dei limiti di eta', con applicazione delle disposizioni
dell'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, o successive
modificazioni.".
La legge 9 marzo 1971, n. 98 recante "Provvidenze per
il personale dipendente da organismi militari operanti nel
territorio nazionale nell'ambito della Comunita' atlantica"
e' pubblicata nella Gazz. Uff. 27 marzo 1971, n. 77.
- Si riporta il testo dei commi 100 e 101 dell'articolo
2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008):
"100. Al fine di favorire l'assunzione nelle pubbliche
amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9
marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano
prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla
data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi
militari della Comunita' atlantica, o di quelli dei singoli
Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio
nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di
provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi
militari degli organismi medesimi adottati entro il 31
dicembre 2006, e' istituito, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, uno specifico fondo con una
dotazione di 7,250 milioni di euro a decorrere dall'anno
2008. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere
disposte nei limiti delle disponibilita' del predetto
fondo.
101. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono fissati i criteri e le procedure per
l'assunzione del personale di cui al comma 100, nonche' per
l'assegnazione delle risorse finanziarie alle
amministrazioni interessate.".
- Si riporta il testo del comma 482 dell'articolo 1
della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"482. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei
cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98,
che, come personale civile, abbiano prestato servizio
continuativo, per almeno un anno alla data del 31 ottobre
2017, alle dipendenze di organismi militari della Comunita'
atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne
fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano
stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di
soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli
organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2017,
avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle
amministrazioni riceventi, con le modalita' previste dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del
3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma
101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione
prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della
giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale
dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente
comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui
all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la
cui dotazione e' incrementata di 1 milione di euro a
decorrere dall'anno 2014. Le assunzioni di cui al presente
comma possono essere disposte nei limiti delle
disponibilita' del predetto fondo.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 616 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010:
"Art. 616. Fondo per l'efficienza dello strumento
militare
1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa
e' istituito un fondo, in conto spese per il funzionamento,
con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello
strumento militare, mediante interventi di sostituzione,
ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di
mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti
e scorte, assicurando l'adeguamento delle capacita'
operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle
componenti militari, anche in funzione delle missioni
internazionali.
2. Il fondo di cui al comma 1 e', altresi', alimentato
con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od
organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi
corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale
corrispettivo direttamente collegato alle prestazioni rese
dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni
internazionali. A tale fine non si applica l'articolo 1,
comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Il Ministro della difesa e' autorizzato con propri
decreti, da comunicare al Ministero dell'economia e delle
finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio.".
 
(( Art. 7-bis
Riduzione della dotazione organica della banda musicale del Corpo di
polizia penitenziaria

1. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla riduzione della dotazione organica degli orchestrali della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria fissandola in un numero non superiore a 55 posti. Con il medesimo regolamento si provvede, altresi', alla modifica delle tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.
2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta riduzione dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e, per gli effetti della medesima disposizione, sono conseguentemente rideterminate le piante organiche del personale del Corpo di polizia penitenziaria assegnato agli istituti penitenziari.
3. Il personale attualmente addetto alla banda musicale mantiene le funzioni, il regime di progressione in carriera, il trattamento economico e lo stato giuridico in conformita' a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.
4. Gli orchestrali ritenuti non piu' idonei per la parte di appartenenza, all'esito di specifiche valutazioni disposte a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 2006, sono immediatamente destinati agli ordinari compiti istituzionali connessi alla qualifica rivestita, anche in posizione di sovrannumero. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17. Regolamenti.
1. Omissis.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
Il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre
2006, n. 276 recante "Regolamento concernente disposizioni
relative alla banda musicale del Corpo di polizia
penitenziaria" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 7 novembre
2006, n. 259.
 
Art. 8
Monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica e
finanziamento Fondo occupazione

1. A seguito dell'attivita' di monitoraggio e verifica relativa alla misura di salvaguardia prevista dall'articolo 1 commi da 214 a 218 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 i benefici di cui al citato comma 214 sono riconosciuti nel limite di 16.294 soggetti e nel limite massimo di 112,2 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 179,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 152,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 121,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 86,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 53,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 27,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,1 milioni di euro per l'anno 2026, di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2030. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della predetta legge n. 232 del 2016, sono corrispondentemente rideterminati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.908,4 milioni di euro per l'anno 2017, 1.438,0 milioni di euro per l'anno 2018, 914,1 milioni di euro per l'anno 2019, 540,2 milioni di euro per l'anno 2020, 316,0 milioni di euro per l'anno 2021, 189,8 milioni di euro per l'anno 2022, 63,6 milioni di euro per l'anno 2023, 27,8 milioni di euro per l'anno 2024, 7,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,1 milioni di euro per l'anno 2026, di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2030, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo complessivo in 153.389 soggetti.
2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2017, 137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020, 139,8 milioni di euro per l'anno 2021, 84,7 milioni di euro per l'anno 2022, 18,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, per 24,8 milioni di euro per l'anno 2017, 137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020, 139,8 milioni di euro per l'anno 2021, 84,7 milioni di euro per l'anno 2022, 18,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,8 milioni di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 221, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e per 175,2 milioni di euro per l'anno 2017, 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2030, ai sensi dell'articolo 20.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dei commi da 214 a 218
dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016:
"214. Le disposizioni in materia di requisiti di
accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme
restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 212 del
presente articolo, le salvaguardie ivi indicate, continuano
ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti
per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) nel limite di 11.000 soggetti, ai lavoratori
collocati in mobilita' o in trattamento speciale edile ai
sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi
governativi o non governativi, stipulati entro il 31
dicembre 2011, ovvero da aziende cessate o interessate
dall'attivazione, precedente alla data di licenziamento,
delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il
concordato preventivo, la liquidazione coatta
amministrativa, l'amministrazione straordinaria o
l'amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione
della documentazione attestante la data di avvio della
procedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti
accordi, cessati dall'attivita' lavorativa entro il 31
dicembre 2014 e che perfezionano, anche mediante il
versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi
dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di
mobilita' o del trattamento speciale edile, i requisiti
vigenti prima della data di entrata in vigore del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il
versamento volontario di cui alla presente lettera, anche
in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, puo' riguardare
anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di
autorizzazione stessa e puo' comunque essere effettuato
solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al
termine di fruizione dell'indennita' di mobilita' o del
trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera.
Eventuali periodi di sospensione dell'indennita' di
mobilita', ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della
legge n. 223 del 1991 e dell'articolo 3 del decreto-legge
n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 451 del 1994, intervenuti entro la data di entrata in
vigore della presente legge per svolgere attivita' di
lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato,
ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione
nella lista, si considerano rilevanti ai fini del
prolungamento del periodo di fruizione dell'indennita'
stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle
salvaguardie di cui al presente comma;
b) nel limite di 9.200 soggetti, ai lavoratori di cui
all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27
dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti
utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della
data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, entro l'ottantaquattresimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto-legge n. 201 del 2011;
c) nel limite di 1.200 soggetti, ai lavoratori di cui
all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27
dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti
utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della
data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, entro il settantaduesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto-legge n. 201 del 2011;
d) nel limite di 7.800 soggetti, ai lavoratori di cui
all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge
27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti
utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della
data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, entro l'ottantaquattresimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto-legge n. 201 del 2011;
e) nel limite di 700 soggetti, ai lavoratori di cui
all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli
con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5,
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e sostegno della maternita' e della paternita',
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i
quali perfezionano i requisiti utili a comportare la
decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore
del decreto-legge n. 201 del 2011, entro
l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata
in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
f) nel limite di 800 soggetti, con esclusione del
settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di
stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo
determinato e ai lavoratori in somministrazione con
contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º
gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo
indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a
comportare la decorrenza del trattamento pensionistico,
secondo la disciplina vigente prima della data di entrata
in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, entro il settantaduesimo mese successivo alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201
del 2011.
215. Per i lavoratori di cui al comma 214, lettera a),
che siano gia' stati autorizzati ai versamenti volontari in
data antecedente a quella di entrata in vigore della
presente legge e per i quali siano decorsi i termini di
pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti
relativi ai trentasei mesi successivi alla fine del periodo
di fruizione dell'indennita' di mobilita' o del trattamento
speciale edile come specificato nel medesimo comma 214.
216. Ai fini della presentazione delle istanze da parte
dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza
di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, si applicano per ciascuna categoria di
lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste
nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei
requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti
prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da
ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS
provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento
inoltrate dai lavoratori di cui al comma 214 del presente
articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e
del regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del
2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di
lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet,
in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti
disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i
dati raccolti a seguito dell'attivita' di monitoraggio,
avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle
respinte e le relative motivazioni. Qualora dal
monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico
delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in
via prospettica, determinati ai sensi dei commi 214 e 218,
primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in
esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad
usufruire dei benefici previsti dai commi da 214 a 218 del
presente articolo.
217. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio
svolto dall'INPS ai sensi del comma 216 del presente
articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione
della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge
10 ottobre 2014, n. 147.
218. I benefici di cui al comma 214 sono riconosciuti
nel limite di 30.700 soggetti e nel limite massimo di 137
milioni di euro per l'anno 2017, di 305 milioni di euro per
l'anno 2018, di 368 milioni di euro per l'anno 2019, di 333
milioni di euro per l'anno 2020, di 261 milioni di euro per
l'anno 2021, di 171 milioni di euro per l'anno 2022, di 72
milioni di euro per l'anno 2023, di 21 milioni di euro per
l'anno 2024, di 9 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3
milioni di euro per l'anno 2026. Conseguentemente,
all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, gli importi indicati al quarto periodo, come
modificati ai sensi del comma 212 del presente articolo,
sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui
al precedente periodo, per una rideterminazione pari a
243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di
euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno
2015, 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.933,2
milioni di euro per l'anno 2017, 1.575,6 milioni di euro
per l'anno 2018, 1.102,8 milioni di euro per l'anno 2019,
721,1 milioni di euro per l'anno 2020, 455,8 milioni di
euro per l'anno 2021, 274,5 milioni di euro per l'anno
2022, 81,9 milioni di euro per l'anno 2023, 21 milioni di
euro per l'anno 2024, 9 milioni di euro per l'anno 2025 e 3
milioni di euro per l'anno 2026, cui corrisponde la
rideterminazione del limite numerico massimo in 167.795
soggetti.".
- Si riporta il testo vigente del comma 235
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013):
"235. Qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione
dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, attuativi
delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 15,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, del decreto ministeriale di
cui al comma 232 del presente articolo e delle ulteriori
modifiche apportate al comma 14 dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni, e al comma 2-ter dell'articolo 6
del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, vengano
accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere
pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione
vigente per l'attuazione dei predetti decreti del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e pari, ai sensi del
comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214
del 2011, dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95
del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135
del 2012, e del comma 234 del presente articolo
complessivamente a 309 milioni di euro per l'anno 2013, a
1.354 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.395 milioni di
euro per l'anno 2015, a 2.877 milioni di euro per l'anno
2016, a 2.421 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.420
milioni di euro per l'anno 2018, a 656 milioni di euro per
l'anno 2019, a 172 milioni di euro per l'anno 2020, a 49
milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per
l'anno 2022, tali economie sono destinate ad alimentare il
fondo di cui al primo periodo del presente comma.".
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
(Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale):
"Art. 18. Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali
1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto
attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi
assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota
delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Omissis.".
- Si riporta il testo vigente del comma 221
dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016:
"221. Le risorse residue dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, come conseguenti dai commi
da 212 a 219 del presente articolo, concorrono alla
copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure in
materia pensionistica previste dalla presente legge, e,
conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, sono soppressi i primi tre periodi e
gli ultimi due periodi. Qualora dall'attivita' di
monitoraggio di cui al comma 216 del presente articolo
dovessero venire accertate, anche in via prospettica,
economie rispetto ai limiti di spesa di cui al comma 218,
primo periodo, del presente articolo, le stesse
confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".
 
(( Art. 8-bis

Regime fiscale per i lavoratori rimpatriati

1. In deroga alle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, l'opzione esercitata ai sensi del medesimo comma 4 produce effetti per il quadriennio 2017-2020. Per il periodo d'imposta 2016 restano applicabili le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di restituzione delle maggiori imposte eventualmente versate per l'anno 2016.
2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 13,4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (Disposizioni recanti
misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle
imprese):
"Art. 16. Regime speciale per lavoratori impatriati
1. I redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo
prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la
residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo
2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, concorre alla formazione del reddito complessivo
limitatamente al cinquanta per cento del suo ammontare al
ricorrere delle seguenti condizioni:
a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei
cinque periodi di imposta precedenti il predetto
trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per
almeno due anni;
b) l'attivita' lavorativa viene svolta presso
un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di
un rapporto di lavoro instaurato con questa o con societa'
che direttamente o indirettamente controllano la medesima
impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa societa' che controlla l'impresa;
c) l'attivita' lavorativa e' prestata prevalentemente
nel territorio italiano;
d) i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono
in possesso di requisiti di elevata qualificazione o
specializzazione come definiti con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.
1-bis. Le condizioni di cui al comma 1, lettere b) e
d), non si applicano ai lavoratori autonomi.
2. Il criterio di determinazione del reddito di cui al
comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le cui
categorie vengono individuate tenendo conto delle
specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e
professionali con il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui al comma 3. Il criterio di
determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica
anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti
all'Unione europea, con i quali sia in vigore una
convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di
informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma
di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attivita'
di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori
dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno
svolto continuativamente un'attivita' di studio fuori
dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o piu',
conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione
post lauream.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in cui e' avvenuto il
trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai
sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro
periodi successivi. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
adottate le disposizioni di attuazione del presente
articolo anche relativamente alle disposizioni di
coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in
materia, nonche' relativamente alle cause di decadenza dal
beneficio.
4. Il comma 12-octies dell'articolo 10 del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e'
abrogato. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in
Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello
successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei
limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa
possono optare, con le modalita' definite con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, per il regime agevolativo di cui al presente
articolo.
5. All'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 238, le parole: «nati dopo il 1°
gennaio 1969» sono abrogate.".
La legge 30 dicembre 2010, n. 238 recante "Incentivi
fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia" e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 13 gennaio 2011, n. 9.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 44 del
citato decreto-legge n. 78 del 2010:
"Art. 44. Incentivi per il rientro in Italia di
ricercatori residenti all'estero
1. Ai fini delle imposte sui redditi e' escluso dalla
formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il
novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e
dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio
universitario o equiparato e non occasionalmente residenti
all'estero, abbiano svolto documentata attivita' di ricerca
o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o
privati o universita' per almeno due anni continuativi e
che vengono a svolgere la loro attivita' in Italia,
acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel
territorio dello Stato.
2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla
formazione del valore della produzione netta dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui
il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio
dello Stato e nei tre periodi d'imposta successivi sempre
che permanga la residenza fiscale in Italia.
3-bis. All'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n.
264, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. La prova di ammissione ai corsi svolti in
lingua straniera e' predisposta direttamente nella medesima
lingua.».
Il regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» e' pubblicato nella G.U.U.E. 24
dicembre 2013, n. L 352.
Il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e'
pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.
Il riferimento al testo del comma 5 dell'articolo 10
del decreto-legge n. 282 del 2004 e' riportato nelle Note
all'art. 1.
 
Art. 9

Fondo garanzia PMI

1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.
2. All'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: «2-ter: Per l'anno 2017, le entrate di cui al comma 1, incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate, per l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. ».
2-bis. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: « con l'intervento » sono inserite le seguenti: « della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 100
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
" 100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
lire per il finanziamento di un fondo di garanzia
costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo
di assicurare una parziale assicurazione ai crediti
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
medie imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di
lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia
istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.".
- Si riporta il testo dell'articolo 148 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001), come modificato dalla presente legge:
"Art. 148. (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato)
1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative
irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei
consumatori.
2. Le entrate di cui al comma 1 possono essere
riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per essere destinate alle iniziative di
cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni
parlamentari.
2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui
al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri
derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al
contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.
2-ter. Per l'anno 2017, le entrate di cui al comma 1,
incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate, per
l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662."
- Si riporta i l testo del comma 5 dell'articolo 11 del
citato decreto-legge n. 185 del 2008, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 11. Potenziamento finanziario Confidi anche con
addizione della garanzia dello Stato
1. - 4. Omissis.
5. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 potra'
essere incrementata mediante versamento di contributi da
parte delle banche, delle Regioni e di altri enti e
organismi pubblici, ovvero con l'intervento della Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e della SACE S.p.a., secondo
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico.
Omissis.".
 
(( Art. 9-bis

Accesso al credito e partecipazione
dei professionisti ai confidi

1. Ai commi 1 e 8 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo la parola: « professionisti » sono aggiunte le seguenti: « , anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 ». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 1 e 8 dell'articolo 13
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni (Disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici), come modificato dalla presente legge:
"Art. 13. (Disciplina dell'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi)
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
"confidi", i consorzi con attivita' esterna nonche' quelli
di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti,
anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto
stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio
2013, n. 4, le societa' cooperative, le societa' consortili
per azioni, a responsabilita' limitata o cooperative, che
svolgono l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi; per
"attivita' di garanzia collettiva dei fidi",
l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte
dalle imprese consorziate o socie per la prestazione
mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a
favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli
altri soggetti operanti nel settore finanziario; per
"confidi di secondo grado", i consorzi con attivita'
esterna nonche' quelli di garanzia collettiva dei fidi tra
liberi professionisti, le societa' cooperative, le societa'
consortili per azioni, a responsabilita' limitata o
cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da
imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre
imprese; per "piccole e medie imprese", le imprese che
soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie
imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle
attivita' produttive e del Ministro delle politiche
agricole e forestali; per "testo unico bancario", il
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni e integrazioni; per "elenco speciale",
l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico
bancario; per "riforma delle societa'", il decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
2. - 7. Omissis.
8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese
industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da
imprese artigiane e agricole, come definite dalla
disciplina comunitaria, nonche' da liberi professionisti,
anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto
stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio
2013, n. 4.
Omissis.".
 
Art. 10

Anticipazione risorse Fondo solidarieta'
dell'Unione europea

1. Al comma 1 dell'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: « fino a 700 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « fino a 1 miliardo di euro ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 20-ter
del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016 e del 2017), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 20-ter. Disposizioni finanziarie
1. Al fine di assicurare la tempestiva attivazione
degli interventi a favore delle aree del centro Italia
colpite dal sisma, nelle more dell'accredito dei contributi
dell'Unione europea a carico del Fondo di solidarieta' di
cui al regolamento (CE) n. 2012/2002, come modificato dal
regolamento (UE) n. 661/2014, il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti
finanziari con l'Unione europea, su richiesta della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
protezione civile, attestante le esigenze di cassa
derivanti dalle spese conseguenti all'effettivo avanzamento
degli interventi ammissibili al contributo del Fondo di
solidarieta' europeo, dispone le occorrenti anticipazioni
di risorse, fino a 1 miliardo di euro, a valere sulle
disponibilita' finanziarie del Fondo di rotazione di cui
alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
Omissis.".
 
Art. 11

Fondo imprese

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera: « c-bis) interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione. »;
b) dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente: «3-ter. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore di imprese di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano rilevanti difficolta' finanziarie ai fini della continuazione delle attivita' produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, (( da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, )) sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalita' e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti. L'erogazione puo' avvenire anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo. ».
2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), la dotazione del Fondo crescita sostenibile di cui all'articolo 23, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementata di 300 milioni di euro per l'esercizio 2018.
(( 2-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: « Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17 ».
2-ter. In sede di prima applicazione, per gli anni 2017 e 2018, il requisito del limite di eta' di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 23 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure
urgenti per la crescita del Paese), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 23. Fondo per la crescita sostenibile
1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la
crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione
nel rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella
finanza pubblica e di equita' sociale, in un quadro di
sviluppo di nuova imprenditorialita', con particolare
riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e di
progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra
le diverse aree territoriali del Paese.
2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione
di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo).
Il Fondo e' destinato, sulla base di obiettivi e
priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento
comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con
un impatto significativo in ambito nazionale sulla
competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare
riguardo alle seguenti finalita':
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della
competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il
consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e
sviluppo delle imprese;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il
riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza
nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di
programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle
imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche
in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE -
Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
c-bis) interventi in favore di imprese in crisi di
grande dimensione;
c-bis) la definizione e l'attuazione dei piani di
valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla
criminalita' organizzata.
3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, sono individuate le
priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto
previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 ad eccezione del credito d'imposta. Le
predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive
del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i
termini, le modalita' e le procedure, anche in forma
automatizzata, per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero
dello sviluppo economico puo' avvalersi, sulla base di
apposita convenzione, di societa' in house ovvero di
societa' o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli
oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al
presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 3,
comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e
dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto
2009, n. 102.
3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo possono
essere periodicamente aggiornati con la medesima procedura
di cui al comma 3 sulla base del monitoraggio
dell'andamento degli incentivi relativi agli anni
precedenti.
3-ter. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera
c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore di
imprese di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano
rilevanti difficolta' finanziarie ai fini della
continuazione delle attivita' produttive e del mantenimento
dei livelli occupazionali. Con uno o piu' decreti del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto della
disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalita' e
criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei
predetti finanziamenti. L'erogazione puo' avvenire anche
mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro
l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo.
4. Il Fondo puo' operare anche attraverso le due
distinte contabilita' speciali gia' intestate al Fondo
medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti
agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o
dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in
bilancio per gli altri interventi. Per ciascuna delle
finalita' indicate al comma 2 e' istituita un'apposita
sezione nell'ambito del Fondo.
5.
6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul
Fondo possono essere assistiti da garanzie reali e
personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
per le anticipazioni dei contributi.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge
indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 11 del presente articolo.
8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati
nonche' le somme restituite o non erogate alle imprese, a
seguito dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione
delle agevolazioni concesse ai sensi delle disposizioni
abrogate ai sensi del precedente comma, cosi' come
accertate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate nel medesimo importo alla
contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte
agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione
dei procedimenti di cui al comma 11.
9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai
sensi del comma 7, le disponibilita' esistenti sulle
contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
sviluppo economico e presso l'apposita contabilita'
istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera
f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
nel medesimo importo, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero
dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato
di previsione dello stesso Ministero per la successiva
assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette
disponibilita' sono accertate al netto delle risorse
necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per
garantire la definizione dei procedimenti di cui al
successivo comma 11. Le predette contabilita' speciali
continuano ad operare fino al completamento dei relativi
interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti
derivanti dalle programmazioni comunitarie gia' approvate
dalla UE alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni
volte a promuovere la coesione e il riequilibrio economico
e sociale tra le diverse aree del Paese, le disponibilita'
accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del
presente articolo, rivenienti da contabilita' speciali o
capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate
alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il
vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella
di entrata in vigore del presente decreto-legge sono
disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione
delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione,
dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e
dalle norme di semplificazione recate dal presente
decreto-legge.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 1
del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123
(Disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno), come modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel
Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»
1. - Omissis.
2. La misura e' rivolta ai soggetti di eta' compresa
tra i 18 ed i 35 anni che presentino i seguenti requisiti:
a) siano residenti nelle regioni di cui al comma 1 al
momento della presentazione della domanda o vi
trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla
comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al
comma 5, o entro centoventi giorni se residenti all'estero;
b) non risultino gia' titolari di attivita' di impresa
in esercizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto o beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori
misure a livello nazionale a favore
dell'autoimprenditorialita'
3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare
istanza di accesso alla misura, corredata da tutta la
documentazione relativa al progetto imprenditoriale,
attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, che opera come
soggetto gestore della misura, per conto della Presidenza
del Consiglio dei ministri, amministrazione titolare della
misura, con le modalita' stabilite da apposita convenzione.
Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico
delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e
17.
Omissis.".
Il citato decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 20 giugno 2017, n. 141.
 
(( Art. 11-bis
Modifica all'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
in materia di semplificazioni e riduzioni dei costi d'impresa

1. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
« 1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici ». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 36 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 36. Class action. Sottoscrizione dell'atto di
trasferimento di partecipazioni societarie
1. Anche al fine di individuare e coordinare specifici
strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma
specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
all'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, le parole «decorsi centottanta giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «decorso un anno».
1-bis. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma
dell'articolo 2470 del codice civile puo' essere
sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della
normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione
dei documenti informatici, ed e' depositato, entro trenta
giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella
cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, a cura di
un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma
2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Resta salva
la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al
presente comma.
1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli
articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile
possono essere sottoscritti con firma digitale, nel
rispetto della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione dei documenti informatici.".
 
Art. 12

Procedura di cessione Alitalia

1. Il termine per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' esteso sino al 30 aprile 2018, al fine di consentire il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e dalle altre societa' del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria in corso di svolgimento.
2. Allo scopo di garantire l'adempimento delle (( obbligazioni di trasporto )) assunte dalla amministrazione straordinaria fino alla data di cessione del complesso aziendale senza soluzione di continuita' del servizio di trasporto aereo e assicurare la regolare prosecuzione dei servizi di collegamento aereo nel territorio nazionale e per il territorio nazionale esercitati dalle societa' di cui al precedente comma 1 nelle more dell'esecuzione della procedura di cessione dei complessi aziendali, nonche' allo scopo di consentire la definizione ed il perseguimento del programma della relativa procedura di amministrazione straordinaria, l'ammontare del finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' incrementato di 300 milioni di euro, da erogarsi nell'anno 2018. Tale importo puo' essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria ed e' restituito entro il termine dell'esercizio. La durata del finanziamento, per la quota erogata nel 2017, e' prorogata fino al 30 settembre 2018. L'organo commissariale provvede al pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso della procedura di amministrazione straordinaria per far fronte alle indilazionabili esigenze gestionali delle predette societa' e per il perseguimento delle finalita' di cui al programma dell'amministrazione straordinaria, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
(( 2-bis. Al fine di assicurare il diritto alla mobilita' e gli obiettivi di continuita' territoriale, i cessionari che subentrano nella gestione delle rotte gravate da oneri di servizio pubblico sono tenuti a garantirne la prosecuzione, alle medesime condizioni, nelle more della conclusione della gara. ))
3. A seguito dell'autorizzazione all'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali di Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e dalle altre societa' del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria, l'organo commissariale delle predette societa' puo' esercitare la facolta' di cui all'articolo 50, comma 1 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 sino alla data di efficacia della cessione dei predetti complessi aziendali; sino a tale data non trova applicazione quanto previsto dal comma 3 della medesima disposizione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Nell'ambito delle procedure di cessione dei complessi aziendali delle societa' di cui al primo periodo del presente comma, trovano applicazione le disposizioni dettate per le imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 50 del
citato decreto-legge n. 50 del 2017:
"Art. 50. Misure urgenti per assicurare la continuita'
del servizio svolto dall'Alitalia Spa
1. Al fine di evitare l'interruzione del servizio
svolto dalla societa' Alitalia - Societa' Aerea Italiana -
Spa in amministrazione straordinaria, per i collegamenti
aerei nel territorio nazionale e con il territorio
nazionale, ivi compresi quelli con oneri di servizio
pubblico ai sensi della vigente normativa europea, tenuto
conto delle gravi difficolta' di ordine sociale e dei gravi
disagi per gli utenti che tale interruzione determinerebbe,
e' disposto un finanziamento a titolo oneroso di 600
milioni di euro, della durata di sei mesi, da erogare con
decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze entro cinque
giorni dall'apertura della procedura di amministrazione
straordinaria a favore dell'Alitalia - Societa' Aerea
Italiana - Spa in amministrazione straordinaria, da
utilizzare per le indilazionabili esigenze gestionali della
societa' stessa e delle altre societa' del gruppo
sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria,
anche relative alla continuita' dei sistemi di regolazione
internazionale dei rapporti economici con i vettori, nelle
more dell'esecuzione di un programma predisposto ai sensi
degli articoli 27 e 54 del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, e conforme alla normativa europea. Il
relativo stanziamento e' iscritto nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico. Il finanziamento e'
concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a
sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la
data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed e'
restituito entro sei mesi dalla erogazione, in
prededuzione, con priorita' rispetto a ogni altro debito
della procedura. Le somme corrisposte in restituzione del
finanziamento per capitale e interessi sono versate, nel
2017, all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, per un importo pari a 300 milioni di euro, al
fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, e per l'importo eccedente al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla
legge 27 ottobre 1993, n. 432.
2. Le procedure conseguenti all'invito per la raccolta
di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione
della procedura di amministrazione straordinaria,
pubblicato dai Commissari straordinari ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 maggio 2017,
n. 55, sono svolte assicurando il rispetto dei principi di
trasparenza, parita' di trattamento e non discriminazione e
devono essere espletate nel termine di sei mesi (159) dalla
concessione del finanziamento di cui al comma 1 del
presente articolo.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 111-bis del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa):
"Art. 111-bis. (Disciplina dei crediti prededucibili)
I crediti prededucibili devono essere accertati con le
modalita' di cui al capo V, con esclusione di quelli non
contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti
durante l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti a
seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei
soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25; in questo
ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il
procedimento di cui all'articolo 26.
I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il
capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della
liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto
conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione
di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di
pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori
garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del
pagamento.
I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento
che sono liquidi, esigibili e non contestati per
collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai
di fuori del procedimento di riparto se l'attivo e'
presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari
di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal
comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato.
Se l'attivo e' insufficiente, la distribuzione deve
avvenire secondo i criteri della graduazione e della
proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato dalla
legge.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 50 del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30
luglio 1998, n. 274):
"Art. 50. (Contratti in corso).
1. Salvo quanto previsto dal comma 4, il commissario
straordinario puo' sciogliersi dai contratti, anche ad
esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non
interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di
apertura dell'amministrazione straordinaria.
2. Fino a quando la facolta' di scioglimento non e'
esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione.
3. Dopo che e' stata autorizzata l'esecuzione del
programma, l'altro contraente puo' intimare per iscritto al
commissario straordinario di far conoscere le proprie
determinazioni nel termine di trenta giorni dalla ricezione
dell'intimazione, decorso il quale il contratto si intende
sciolto.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano:
a) ai contratti di lavoro subordinato, in rapporto ai
quali restano ferme le disposizioni vigenti;
b) se sottoposto ad amministrazione straordinaria e' il
locatore, ai contratti di locazione di immobili, nei quali
il commissario straordinario subentra, salvo patto
contrario.".
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39
(Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di
grandi imprese in stato di insolvenza):
"2. Con proprio decreto il Ministro delle attivita'
produttive provvede, valutati i requisiti di cui
all'articolo 1 all'ammissione immediata dell'impresa alla
procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina
del commissario straordinario, con le modalita' di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in
conformita' ai criteri fissati dal medesimo Ministro. Per
le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici
essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento
industriale di interesse strategico nazionale ai sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2012, n. 231, l'ammissione immediata alla procedura di
amministrazione straordinaria, la nomina del commissario
straordinario e la determinazione del relativo compenso,
ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in
deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro dello sviluppo economico, con le modalita' di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto
compatibili, e in conformita' ai criteri fissati dal
medesimo decreto. Tale decreto puo' prescrivere il
compimento di atti necessari al conseguimento delle
finalita' della procedura.
Omissis.".
 
(( Art. 12-bis
Disposizioni finalizzate ad ottimizzare le attivita' connesse al
controllo del traffico aereo e a garantire l'efficienza e la
sicurezza in volo

1. Al fine di ottimizzare le attivita' connesse al controllo del traffico aereo e di garantire l'efficienza e la sicurezza in volo:
a) al comma 2 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, dopo la parola: « aerea » sono inserite le seguenti: « e ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, »;
b) all'articolo 10 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2013, i commi 3 e 4 sono abrogati.
2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 121.000 euro per l'anno 2018, 196.000 euro per l'anno 2019, 316.000 euro per l'anno 2020, 627.000 euro per l'anno 2021, 973.000 euro per l'anno 2022, 1.300.000 euro per l'anno 2023, 1.450.000 euro per l'anno 2024 e 2.510.000 euro a decorrere dall'anno 2025 alla cui copertura, pari a 121.000 euro per l'anno 2018 e a 2.510.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157
(Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico di categorie di personale iscritto
presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP, in attuazione
dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 10. Perdita del titolo abilitante
1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e
di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia,
vigenti prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento, continuano ad applicarsi nei confronti dei
lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo
svolgimento della specifica attivita' lavorativa per
raggiunti limiti di eta' e i cui ordinamenti di settore,
che disciplinano il rilascio ed il rinnovo di tale titolo,
non ne prevedano l'elevazione. Qualora tali limiti di eta'
possano essere elevati, la deroga trova applicazione solo
nel caso in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di
idoneita', non abbia ottenuto il rinnovo del titolo
abilitante da parte dell'Autorita' competente.
2. Ai lavoratori iscritti al Fondo di previdenza del
personale di volo dipendente da aziende di navigazione
aerea e ai lavoratori appartenenti ai profili professionali
di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248,
per i quali viene meno il titolo abilitante allo
svolgimento della specifica attivita' lavorativa per
raggiunti limiti di eta', si applicano, al ricorrere delle
condizioni di cui al comma 1, i requisiti di accesso e di
decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia
vigenti al 31 dicembre 2011.
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
5. L'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 149, e' abrogato.".
 
(( Art. 12-ter

Societa' di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 91 e' sostituito dal seguente:
«91. A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla societa' di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attivita' aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla medesima societa' di gestione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, quantificati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in euro 4.815.995,10, rimangono nelle disponibilita' della societa' di gestione ». ))

 
Art. 13

Norme in materia di trasparenza societaria

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 120:
1) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. In occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento del relativo capitale, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1-bis, il soggetto che effettua le comunicazioni di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo deve dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi. Nella dichiarazione sono indicati sotto la responsabilita' del dichiarante:
a) i modi di finanziamento dell'acquisizione;
b) se agisce solo o in concerto;
c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonche' se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della societa' e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera;
d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui e' parte;
e) se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente.
(( La CONSOB puo' individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non e' dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della societa' di cui sono state acquistate le azioni.
La dichiarazione e' trasmessa alla societa' di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB, nonche' e' oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalita' e i termini stabiliti con il regolamento della CONSOB emanato in attuazione del comma 4, lettere c) e d). ))

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 185, se nel termine di sei mesi dalla comunicazione della dichiarazione intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata deve essere senza ritardo indirizzata alla societa' e alla CONSOB e portata alla conoscenza del pubblico secondo le medesime modalita'. La nuova dichiarazione fa decorrere nuovamente il termine di sei mesi citato nel primo periodo del presente comma. »;
2) al comma 5, dopo le parole « le comunicazioni previste dal comma 2 » sono aggiunte le seguenti: « o la dichiarazione prevista dal comma 4-bis »;
b) all'articolo 193, comma 2, le parole « rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis ».
(( 1-bis. All'articolo 10, comma 7, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: « e possono essere rinnovati per una sola volta » sono sostituite dalle seguenti: « e possono essere rinnovati per due volte ».
1-ter. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte della CONSOB dei compiti di cui al presente articolo, le delibere di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, sono adottate entro il 31 ottobre 2018. In ogni caso, le funzioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono esercitate dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari, anche in assenza delle citate delibere, a decorrere dal 1° dicembre 2018. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 120 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52), come modificato dalla presente legge:
"Art. 120. Obblighi di comunicazione delle
partecipazioni rilevanti
1. Ai fini della presente sezione, per capitale di
societa' per azioni si intende quello rappresentato da
azioni con diritto di voto. Nelle societa' i cui statuti
consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno
previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale
si intende il numero complessivo dei diritti di voto.
2. Coloro che partecipano in un emittente azioni
quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in
misura superiore al tre per cento del capitale ne danno
comunicazione alla societa' partecipata e alla CONSOB. Nel
caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia e' pari al
cinque per cento.
2-bis. La CONSOB puo', con provvedimento motivato da
esigenze di tutela degli investitori nonche' di efficienza
e trasparenza del mercato del controllo societario e del
mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di
tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per
societa' ad elevato valore corrente di mercato e ad
azionariato particolarmente diffuso.
[3. Gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come
Stato membro d'origine che partecipano in misura superiore
al dieci per cento del capitale in una societa' con azioni
non quotate o in una societa' a responsabilita' limitata,
anche estere, ne danno comunicazione alla societa'
partecipata e alla CONSOB. ]
4. La CONSOB, tenuto anche conto delle caratteristiche
degli investitori, stabilisce con regolamento:
a) le variazioni delle partecipazioni indicate nel
comma 2 che comportano obbligo di comunicazione;
b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni,
avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente
detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o
e' attribuito a soggetto diverso dal socio nonche' a quelle
di maggiorazione dei diritti di voto;
c) il contenuto e le modalita' delle comunicazioni e
dell'informazione del pubblico, nonche' le eventuali
deroghe per quest'ultima;
d) i termini per la comunicazione e per l'informazione
del pubblico;
d-bis) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai
possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti
previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice
civile;
d-ter) i casi in cui la detenzione di strumenti
finanziari derivati determina obblighi di comunicazione;
d-quater) le ipotesi di esenzione dall'applicazione
delle presenti disposizioni.
4-bis. In occasione dell'acquisto di una partecipazione
in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10
per cento, 20 per cento e 25 per cento del relativo
capitale, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma
1-bis, il soggetto che effettua le comunicazioni di cui ai
commi 2 e seguenti del presente articolo deve dichiarare
gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei
sei mesi successivi. Nella dichiarazione sono indicati
sotto la responsabilita' del dichiarante:
a) i modi di finanziamento dell'acquisizione;
b) se agisce solo o in concerto;
c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli
nonche' se intende acquisire il controllo dell'emittente o
comunque esercitare un'influenza sulla gestione della
societa' e, in tali casi, la strategia che intende adottare
e le operazioni per metterla in opera;
d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali
accordi e patti parasociali di cui e' parte;
e) se intende proporre l'integrazione o la revoca degli
organi amministrativi o di controllo dell'emittente.
La CONSOB puo' individuare con proprio regolamento i
casi in cui la suddetta dichiarazione non e' dovuta,
tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che
effettua la dichiarazione o della societa' di cui sono
state acquistate le azioni.
La dichiarazione e' trasmessa alla societa' di cui sono
state acquistate le azioni e alla CONSOB, nonche' e'
oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalita' e
i termini stabiliti con il regolamento della CONSOB emanato
in attuazione del comma 4, lettere c) e d).
Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo
185, se nel termine di sei mesi dalla comunicazione della
dichiarazione intervengono cambiamenti delle intenzioni
sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova
dichiarazione motivata deve essere senza ritardo
indirizzata alla societa' e alla CONSOB e portata alla
conoscenza del pubblico secondo le medesime modalita'. La
nuova dichiarazione fa decorrere nuovamente il termine di
sei mesi citato nel primo periodo del presente comma.
5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od
agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le
comunicazioni previste dal comma 2 o la dichiarazione
prevista dal comma 4-bis non puo' essere esercitato. In
caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5.
L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Consob
entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.
6. Il comma 2 non si applica alle partecipazioni
detenute, per il tramite di societa' controllate, dal
Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi
obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle societa'
controllate."
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 193 del
citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 193. Informazione societaria e doveri dei
sindaci, dei revisori legali e delle societa' di revisione
legale
1. - 1.quinquies. Omissis.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di
omissione delle comunicazioni delle partecipazioni
rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente
dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis, e 122, commi
1, 2 e 5, nonche' di violazione dei divieti previsti dagli
articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4,
nei confronti di societa', enti o associazioni, si applica
una delle seguenti sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto
responsabile della violazione e la natura della stessa,
quando questa sia connotata da scarsa offensivita' o
pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con
eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle,
quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per
cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro
dieci milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 1-bis.
Omissis.".
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 10
della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 10. Consiglio
1. - 6. Omissis.
7. Il consiglio dura in carica cinque anni che
decorrono dalla data dell'insediamento e i suoi componenti
operano senza vincolo di mandato e possono essere rinnovati
per due volte.".
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
10 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129
(Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai
mercati degli strumenti finanziari e che modifica la
direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, cosi', come
modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di
adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti
finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012,
cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016):
"Art. 10. Disposizioni transitorie e finali
1. - 2. Omissis.
3. La data di avvio dell'operativita' dell'Albo unico
dei consulenti finanziari e la data di avvio
dell'operativita' dell'Organismo di vigilanza e tenuta
dell'Albo unico dei consulenti finanziari, di cui
all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, sono stabilite dalla Consob con
proprie delibere ai sensi dell'articolo 1, comma 41, ultimo
periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di
stabilita' 2016).
Omissis.".
Si riporta il testo vigente del comma 36 dell'articolo
1 della citata legge n. 208 del 2015:
"36. Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari
attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito
denominato «decreto legislativo n. 58 del 1998», sono
trasferite all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4,
del predetto decreto legislativo, che assume anche le
funzioni dell'organismo di cui agli articoli 18-bis, comma
6, e 18-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo
nonche' la denominazione di «organismo di vigilanza e
tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari». Tale
organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri
stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamento e sotto la
vigilanza della medesima. I riferimenti all'organismo di
tenuta dell'albo dei consulenti finanziari nonche' alla
CONSOB, contenuti negli articoli 18-bis, comma 6, 31, comma
7, 55 e 196, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del
1998, si intendono sostituiti da riferimenti all'organismo
di cui al primo periodo del presente comma. I commi 2, 3, 4
e 5 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58 del
1998 sono abrogati. Resta ferma la vigente regolamentazione
degli obblighi previdenziali degli iscritti all'albo di cui
al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n.
58 del 1998.".
 
(( Art. 13-bis

Disposizioni in materia di concessioni autostradali

1. Per il perseguimento delle finalita' di cui ai protocolli di intesa stipulati in data 14 gennaio 2016, rispettivamente, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio scandinavo mediterraneo e sottoscrittrici del predetto protocollo e tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto interessate allo sviluppo del Corridoio mediterraneo, tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi Corridoi, il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia e' assicurato come segue:
a) le funzioni di concedente sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale e sono stipulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto gli appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016, che potranno anche avvalersi di societa' in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;
c) le convenzioni di cui alla lettera b) devono prevedere che eventuali debiti delle societa' concessionarie uscenti e il valore di subentro delle concessioni scadute restino a carico dei concessionari subentranti.
2. Entro trenta giorni dalla data dell'affidamento di cui al comma 4, la Societa' Autobrennero Spa provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla predetta data nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, senza alcuna compensazione a carico del subentrante. Le ulteriori quote annuali da accantonare ai sensi del medesimo articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997 sono versate dal concessionario dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena con le modalita' di cui al periodo precedente entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento. Le risorse versate ai sensi del presente comma sono utilizzate per le finalita' di cui al citato articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997, nell'ambito del contratto di programma - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa.
3. Il concessionario dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena subentrante assicura un versamento annuo di 70 milioni di euro, a partire dalla data dell'affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione, che e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato su un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, sono in ogni caso considerate le somme gia' erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Gli atti convenzionali di concessione sono stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i concessionari autostradali delle infrastrutture di cui al comma 1, dopo l'approvazione del CIPE, previo parere dell'Autorita' di regolazione dei trasporti sullo schema di convenzione. I medesimi concessionari mantengono tutti gli obblighi previsti a legislazione vigente.
5. All'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il terzo e il quarto periodo sono soppressi. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 13 dell'articolo 55
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 55. (Disposizioni varie).
1. - 12. Omissis.
13. A decorrere dal 1° gennaio 1998 la societa'
titolare della concessione di costruzione e gestione
dell'autostrada del Brennero e' autorizzata ad accantonare,
in base al proprio piano finanziario ed economico, una
quota anche prevalente dei proventi in un fondo destinato
al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il
Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie
nonche' dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture
connesse fino al nodo stazione di Verona. Tale
accantonamento nonche' il successivo utilizzo sono
effettuati in esenzione di imposta. A decorrere dal 1°
gennaio 1998 il canone di concessione in favore dello Stato
e' aumentato in misura tale da produrre un aumento dei
proventi complessivi dello Stato compreso tra il 20 e il
100 per cento rispetto ai proventi del 1997.
Omissis.".
 
(( Art. 13-ter

Modifica delle disposizioni sulla confisca,
a tutela della trasparenza societaria

1. Il comma 1 dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e' sostituito dal seguente:
«1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonche' dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, dall'articolo 2635 del codice civile, dall'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del presente decreto, dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, o per taluno dei delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, e' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica. In ogni caso il condannato non puo' giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono e' ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale quando le condotte ivi descritte riguardano tre o piu' sistemi. ))

 
Art. 14
Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 in materia di
revisione della disciplina della Golden Power e di controllo degli
investimenti extra UE

1. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente « 8-bis. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme le invalidita' previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente articolo e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. »;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole « I pareri di cui al comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « e, nel caso di operazione posta in essere da un soggetto esterno all'Unione europea, 1-ter »;
2) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: « 1-ter. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, (( con il Ministro della difesa )) e con il Ministro degli affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono individuati ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, i settori ad alta intensita' tecnologica tra cui:
a) le infrastrutture critiche o sensibili, tra cui immagazzinamento e gestione dati, infrastrutture finanziarie;
b) tecnologie critiche, compresa l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, le tecnologie con potenziali applicazioni a doppio uso, la sicurezza in rete, la tecnologia spaziale o nucleare;
c) sicurezza dell'approvvigionamento di input critici;
d) accesso a informazioni sensibili o capacita' di controllare le informazioni sensibili.
Con i medesimi regolamenti sono individuati altresi' la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni. »;
3) al comma 2, dopo le parole « Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da o nei confronti di una societa' che detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del comma 1 » sono aggiunte le seguenti « o 1-ter »;
4) al comma 5 primo periodo, dopo le parole « gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « nonche' di quelli di cui al comma 1-ter »;
5) al comma 6, primo periodo, dopo le parole « comporti una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato di cui al comma 3 » sono aggiunte le seguenti: « ovvero un pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico »; dopo l'ultimo capoverso e' inserito il seguente: « Per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico e' possibile prendere in considerazione la circostanza che l'investitore straniero e' controllato dal governo di un paese terzo, non appartenente all'Unione europea, anche attraverso finanziamenti significativi. »;
6) al comma 7 le parole « di cui ai commi 3 e 6 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi precedenti » e dopo la lettera b) e' inserita la seguente: « b-bis) per le operazioni di cui al comma 5 e' valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi di cui al comma 3, anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico; »;
c) all'articolo 3, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: « 8-bis. Per quanto non previsto dal presente decreto, alle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Non si applica in ogni caso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. ».
2. Il presente articolo si applica solo alle procedure avviate in data successiva alla sua entrata in vigore.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (Norme in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei
settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche'
per le attivita' di rilevanza strategica nei settori
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Poteri speciali nei settori della difesa e
della sicurezza nazionale
1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, adottati su proposta, per i rispettivi ambiti
di competenza, del Ministro della difesa o del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, il Ministro degli affari esteri, il Ministro
dello sviluppo economico e, rispettivamente, con il
Ministro dell'interno o con il Ministro della difesa,
previa comunicazione alle Commissioni parlamentari
competenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuate le attivita' di rilevanza strategica per
il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le
attivita' strategiche chiave, in relazione alle quali con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da
trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari
competenti, possono essere esercitati i seguenti poteri
speciali in caso di minaccia di grave pregiudizio per gli
interessi essenziali della difesa e della sicurezza
nazionale:
a) imposizione di specifiche condizioni relative alla
sicurezza degli approvvigionamenti, alla sicurezza delle
informazioni, ai trasferimenti tecnologici, al controllo
delle esportazioni nel caso di acquisto, a qualsiasi
titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attivita'
di rilevanza strategica per il sistema di difesa e
sicurezza nazionale;
b) veto all'adozione di delibere dell'assemblea o degli
organi di amministrazione di un'impresa di cui alla lettera
a), aventi ad oggetto la fusione o la scissione della
societa', il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o
di societa' controllate, il trasferimento all'estero della
sede sociale, il mutamento dell'oggetto sociale, lo
scioglimento della societa', la modifica di clausole
statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo
2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato
dall'articolo 3 del presente decreto, le cessioni di
diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o
immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionino
l'impiego;
c) opposizione all'acquisto, a qualsiasi titolo, di
partecipazioni in un'impresa di cui alla lettera a) da
parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti
pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora
l'acquirente venga a detenere, direttamente o
indirettamente, anche attraverso acquisizioni successive,
per interposta persona o tramite soggetti altrimenti
collegati, un livello della partecipazione al capitale con
diritto di voto in grado di compromettere nel caso
specifico gli interessi della difesa e della sicurezza
nazionale. A tale fine si considera altresi' ricompresa la
partecipazione detenuta da terzi con i quali l'acquirente
ha stipulato uno dei patti di cui all'articolo 122 del
testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero
di quelli di cui all'articolo 2341-bis del codice civile.
1-bis. I decreti di cui al comma 1 volti ad individuare
le attivita' di rilevanza strategica per il sistema di
difesa e di sicurezza nazionale stabiliscono la tipologia
di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai
quali non si applica la disciplina di cui al presente
articolo.
2. Al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio
agli interessi essenziali della difesa e della sicurezza
nazionale derivante dalle delibere di cui alla lettera b)
del comma 1, il Governo considera, tenendo conto
dell'oggetto della delibera, la rilevanza strategica dei
beni o delle imprese oggetto di trasferimento, l'idoneita'
dell'assetto risultante dalla delibera o dall'operazione a
garantire l'integrita' del sistema di difesa e sicurezza
nazionale, la sicurezza delle informazioni relative alla
difesa militare, gli interessi internazionali dello Stato,
la protezione del territorio nazionale, delle
infrastrutture critiche e strategiche e delle frontiere,
nonche' gli elementi di cui al comma 3.
3. Al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio
per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza
nazionale, derivante dall'acquisto delle partecipazioni di
cui alle lettere a) e c) del comma 1, il Governo, nel
rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza,
considera, alla luce della potenziale influenza
dell'acquirente sulla societa', anche in ragione della
entita' della partecipazione acquisita:
a) l'adeguatezza, tenuto conto anche delle modalita'
di finanziamento dell'acquisizione, della capacita'
economica, finanziaria, tecnica e organizzativa
dell'acquirente nonche' del progetto industriale, rispetto
alla regolare prosecuzione delle attivita', al mantenimento
del patrimonio tecnologico, anche con riferimento alle
attivita' strategiche chiave, alla sicurezza e alla
continuita' degli approvvigionamenti, oltre che alla
corretta e puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali
assunti nei confronti di pubbliche amministrazioni,
direttamente o indirettamente, dalla societa' le cui
partecipazioni sono oggetto di acquisizione, con specifico
riguardo ai rapporti relativi alla difesa nazionale,
all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale;
b) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni
ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che
facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra
l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi
di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano
le norme del diritto internazionale o che hanno assunto
comportamenti a rischio nei confronti della comunita'
internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o
hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche
o con soggetti ad esse comunque collegati.
4. Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui al
comma 1, lettera b), l'impresa notifica alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri una informativa completa sulla
delibera o sull'atto da adottare in modo da consentire il
tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non
deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per
l'impresa l'obbligo di notifica al pubblico ai sensi
dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni. Entro quindici giorni dalla notifica il
Presidente del Consiglio dei Ministri comunica l'eventuale
veto. Qualora si renda necessario richiedere informazioni
all'impresa, tale termine e' sospeso, per una sola volta,
fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono
rese entro il termine di dieci giorni. Le richieste di
informazioni successive alla prima non sospendono i
termini. Decorsi i predetti termini l'operazione puo'
essere effettuata. Il potere di cui al presente comma e'
esercitato nella forma di imposizione di specifiche
prescrizioni o condizioni ogniqualvolta cio' sia
sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi
essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Le
delibere o gli atti adottati in violazione del presente
comma sono nulli. Il Governo puo' altresi' ingiungere alla
societa' e all'eventuale controparte di ripristinare a
proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni di
cui al presente comma e' soggetto a una sanzione
amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore
dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento
del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte
nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il
bilancio.
5. Ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui
al comma 1, lettere a) e c), chiunque acquisisce una
partecipazione in imprese che svolgono attivita' di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza
nazionale notifica l'acquisizione entro dieci giorni alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmettendo nel
contempo le informazioni necessarie, comprensive di
descrizione generale del progetto di acquisizione,
dell'acquirente e del suo ambito di operativita', per le
valutazioni di cui al comma 3. Nel caso in cui
l'acquisizione abbia a oggetto azioni di una societa'
ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la
notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga
a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione
superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2,
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni, e sono
successivamente notificate le acquisizioni che determinano
il superamento delle soglie del 3 per cento, 5 per cento,
10 per cento, 15 per cento, 20 per cento e 25 per cento. Il
potere di imporre specifiche condizioni di cui al comma 1,
lettera a), o di opporsi all'acquisto ai sensi del comma 1,
lettera c), e' esercitato entro quindici giorni dalla data
della notifica. Qualora si renda necessario richiedere
informazioni all'acquirente, tale termine e' sospeso, per
una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni.
Eventuali richieste di informazioni successive alla prima
non sospendono i termini, decorsi i quali l'acquisto puo'
essere effettuato. Fino alla notifica e, successivamente,
comunque fino al decorso del termine per l'imposizione di
condizioni o per l'esercizio del potere di opposizione, i
diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso
da quello patrimoniale, connessi alle azioni che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi.
Qualora il potere sia esercitato nella forma
dell'imposizione di condizioni di cui al comma 1, lettera
a), in caso di eventuale inadempimento o violazione delle
condizioni imposte all'acquirente, per tutto il periodo in
cui perdura l'inadempimento o la violazione, i diritti di
voto, o comunque i diritti aventi contenuto diverso da
quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
tali azioni o quote, nonche' le delibere o gli atti
adottati con violazione o inadempimento delle condizioni
imposte, sono nulli. L'acquirente che non osservi le
condizioni imposte e' altresi' soggetto, salvo che il fatto
costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria
pari al doppio del valore dell'operazione e comunque non
inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato
nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il
bilancio. In caso di esercizio del potere di opposizione il
cessionario non puo' esercitare i diritti di voto e
comunque quelli aventi contenuto diverso da quello
patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la
partecipazione rilevante, e dovra' cedere le stesse azioni
entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il
tribunale, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ordina la vendita delle suddette azioni secondo
le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice
civile. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate
con il voto determinante di tali azioni sono nulle.
6. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza strategica
per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, individuate
con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui al comma 1, si riferiscono a societa' partecipate,
direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia
e delle finanze, il Consiglio dei Ministri delibera, ai
fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al medesimo
comma, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Le notifiche di cui ai commi 4 e 5 sono
immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze.
7. I decreti di individuazione delle attivita' di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e di
sicurezza nazionale di cui al comma 1 sono aggiornati
almeno ogni tre anni.
8. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il
Ministro dello sviluppo economico, sono emanate
disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con
riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, delle modalita' organizzative per lo
svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei
poteri speciali previsti dal presente articolo. Il parere
di cui al primo periodo e' espresso entro il termine di
venti giorni dalla data di trasmissione dello schema di
regolamento alle Camere. Decorso tale termine, il
regolamento puo' essere comunque adottato. Fino
all'adozione del medesimo regolamento, le competenze
inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali,
di cui al comma 1, e le attivita' conseguenti, di cui ai
commi 4 e 5, sono attribuite al Ministero dell'economia e
delle finanze per le societa' da esso partecipate, ovvero,
per le altre societa', al Ministero della difesa o al
Ministero dell'interno, secondo i rispettivi ambiti di
competenza.
8-bis. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme le
invalidita' previste dalla legge, chiunque non osservi gli
obblighi di notifica di cui al presente articolo e'
soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al
doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore
all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle
imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia
stato approvato il bilancio."
"Art. 2. Poteri speciali inerenti agli attivi
strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni
1. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con
il Ministro degli affari esteri, oltre che con i Ministri
competenti per settore, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, sono individuati le reti e gli
impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare
l'approvvigionamento minimo e l'operativita' dei servizi
pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza
strategica per l'interesse nazionale nei settori
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonche'
la tipologia di atti o operazioni all'interno di un
medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di
cui al presente articolo. I regolamenti di cui al primo
periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e sono aggiornati almeno ogni tre anni.
1-bis. I pareri di cui al comma 1 e, nel caso di
operazione posta in essere da un soggetto esterno
all'Unione europea, 1-ter sono espressi entro il termine di
venti giorni dalla data di trasmissione degli schemi di
regolamento alle Camere. Decorso tale termine, i
regolamenti possono essere comunque adottati. Qualora i
pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti
rechino identico contenuto, il Governo, ove non intenda
conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo schema
di regolamento, indicandone le ragioni in un'apposita
relazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti
sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data
di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento puo'
essere comunque adottato.
1-ter. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa
e con il Ministro degli affari esteri, oltre che con i
Ministri competenti per settore, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, sono individuati ai
fini della verifica in ordine alla sussistenza di un
pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, i settori ad
alta intensita' tecnologica tra cui:
a) le infrastrutture critiche o sensibili, tra cui
immagazzinamento e gestione dati, infrastrutture
finanziarie;
b) tecnologie critiche, compresa l'intelligenza
artificiale, la robotica, i semiconduttori, le tecnologie
con potenziali applicazioni a doppio uso, la sicurezza in
rete, la tecnologia spaziale o nucleare;
c) sicurezza dell'approvvigionamento di input critici;
d) accesso a informazioni sensibili o capacita' di
controllare le informazioni sensibili.
Con i medesimi regolamenti sono individuati altresi' la
tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo
gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al
presente articolo. I regolamenti di cui al primo periodo
sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione e sono aggiornati
almeno ogni tre anni.
2. Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da
una societa' che detiene uno o piu' degli attivi
individuati ai sensi del comma 1 o 1-ter, che abbia per
effetto modifiche della titolarita', del controllo o della
disponibilita' degli attivi medesimi o il cambiamento della
loro destinazione, comprese le delibere dell'assemblea o
degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la
fusione o la scissione della societa', il trasferimento
all'estero della sede sociale, il mutamento dell'oggetto
sociale, lo scioglimento della societa', la modifica di
clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi
dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero
introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da
ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto, il
trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano
compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a
titolo di garanzia, e' notificato, entro dieci giorni e
comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri dalla societa' stessa. Sono
notificate nei medesimi termini le delibere dell'assemblea
o degli organi di amministrazione concernenti il
trasferimento di societa' controllate che detengono i
predetti attivi.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio
dei Ministri, da trasmettere contestualmente alle
Commissioni parlamentari competenti, puo' essere espresso
il veto alle delibere, atti e operazioni di cui al comma 2,
che diano luogo a una situazione eccezionale, non
disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di
settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi
pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle
reti e degli impianti e alla continuita' degli
approvvigionamenti.
4. Con la notifica di cui al comma 2, e' fornita al
Governo una informativa completa sulla delibera, atto o
operazione in modo da consentire l'eventuale tempestivo
esercizio del potere di veto. Dalla notifica non deriva per
la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per la
societa' l'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi
dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni. Entro quindici giorni dalla notifica, il
Presidente del Consiglio dei Ministri comunica l'eventuale
veto. Qualora si renda necessario richiedere informazioni
alla societa', tale termine e' sospeso, per una sola volta,
fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono
rese entro il termine di dieci giorni. Le richieste di
informazioni successive alla prima non sospendono i
termini. Fino alla notifica e comunque fino al decorso dei
termini previsti dal presente comma e' sospesa l'efficacia
della delibera, dell'atto o dell'operazione rilevante.
Decorsi i termini previsti dal presente comma l'operazione
puo' essere effettuata. Il potere di veto di cui al comma 3
e' espresso nella forma di imposizione di specifiche
prescrizioni o condizioni ogniqualvolta cio' sia
sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi
pubblici di cui al comma 3. Le delibere o gli atti o le
operazioni adottati o attuati in violazione del presente
comma sono nulli. Il Governo puo' altresi' ingiungere alla
societa' e all'eventuale controparte di ripristinare a
proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni di
cui al comma 2 e al presente comma e' soggetto a una
sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del
valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per
cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese
coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato
approvato il bilancio.
5. L'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un
soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in
societa' che detengono gli attivi individuati come
strategici ai sensi del comma 1 nonche' di quelli di cui al
comma 1-ter, di rilevanza tale da determinare
l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione
dell'assunzione del controllo della societa' la cui
partecipazione e' oggetto dell'acquisto, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'
notificato dall'acquirente entro dieci giorni alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente ad ogni
informazione utile alla descrizione generale del progetto
di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di
operativita'. Nel computo della partecipazione rilevante si
tiene conto della partecipazione detenuta da terzi con cui
l'acquirente ha stipulato uno dei patti previsti
dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, o previsti dall'articolo 2341-bis del codice
civile. Per soggetto esterno all'Unione europea si intende
qualsiasi persona fisica o giuridica, che non abbia la
residenza, la dimora abituale, la sede legale o
dell'amministrazione ovvero il centro di attivita'
principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi
stabilito.
6. Qualora l'acquisto di cui al comma 5 comporti una
minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali
dello Stato di cui al comma 3 ovvero un pericolo per la
sicurezza o per l'ordine pubblico, entro quindici giorni
dalla notifica di cui al medesimo comma 5, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su conforme
deliberazione del Consiglio dei Ministri, da trasmettere
contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti,
l'efficacia dell'acquisto puo' essere condizionata
all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti
a garantire la tutela dei predetti interessi. In casi
eccezionali di rischio per la tutela dei predetti
interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione degli
impegni di cui al primo periodo, il Governo puo' opporsi,
sulla base della stessa procedura, all'acquisto. Fino alla
notifica e, successivamente, fino al decorso del termine
per l'eventuale esercizio del potere di opposizione o
imposizione di impegni, i diritti di voto o comunque quelli
aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi
alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione
rilevante sono sospesi. Decorsi i predetti termini,
l'operazione puo' essere effettuata. Qualora il potere sia
esercitato nella forma dell'imposizione di impegni
all'acquirente, in caso di inadempimento, per tutto il
periodo in cui perdura l'inadempimento medesimo, i diritti
di voto o comunque i diritti aventi contenuto diverso da
quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
tali azioni o quote, o comunque le delibere o gli atti
adottati con violazione o inadempimento delle condizioni
imposte, sono nulli. L'acquirente che non adempia agli
impegni imposti e' altresi' soggetto, salvo che il fatto
costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria
pari al doppio del valore dell'operazione, e comunque non
inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato
nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il
bilancio. In caso di esercizio del potere di opposizione
l'acquirente non puo' esercitare i diritti di voto e
comunque quelli aventi contenuto diverso da quello
patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la
partecipazione rilevante, e dovra' cedere le stesse azioni
entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il
tribunale, su richiesta del Governo, ordina la vendita
delle suddette azioni secondo le procedure di cui
all'articolo 2359-ter del codice civile. Le deliberazioni
assembleari eventualmente adottate con il voto determinante
di tali azioni sono nulle. Per determinare se un
investimento estero possa incidere sulla sicurezza o
sull'ordine pubblico e' possibile prendere in
considerazione la circostanza che l'investitore straniero
e' controllato dal governo di un paese terzo, non
appartenente all'Unione europea, anche attraverso
finanziamenti significativi.
7. I poteri speciali di cui ai commi precedenti sono
esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e
non discriminatori. A tale fine il Governo considera, avuto
riguardo alla natura dell'operazione, i seguenti criteri:
a) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni
ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che
facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra
l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi
di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano
le norme del diritto internazionale o che hanno assunto
comportamenti a rischio nei confronti della comunita'
internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o
hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche
o con soggetti ad esse comunque collegati;
b) l'idoneita' dell'assetto risultante dall'atto
giuridico o dall'operazione, tenuto conto anche delle
modalita' di finanziamento dell'acquisizione e della
capacita' economica, finanziaria, tecnica e organizzativa
dell'acquirente, a garantire:
1) la sicurezza e la continuita' degli
approvvigionamenti;
2) il mantenimento, la sicurezza e l'operativita' delle
reti e degli impianti;
b-bis) per le operazioni di cui al comma 5 e' valutata,
oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi di
cui al comma 3, anche il pericolo per la sicurezza o per
l'ordine pubblico.
8. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza strategica
individuate con i regolamenti di cui al comma 1 si
riferiscono a societa' partecipate, direttamente o
indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle
finanze, il Consiglio dei Ministri delibera, ai fini
dell'esercizio dei poteri speciali di cui ai commi 3 e 6,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, per i rispettivi
ambiti di competenza. Le notifiche di cui ai commi 2 e 5
sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri al Ministero dell'economia e delle
finanze.
9. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentite le Autorita' indipendenti di settore,
ove esistenti, sono emanate disposizioni di attuazione del
presente articolo, anche con riferimento alla definizione,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalita'
organizzative per lo svolgimento delle attivita'
propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti
dal presente articolo. Il parere sullo schema di
regolamento e' espresso entro il termine di venti giorni
dalla data della sua trasmissione alle Camere. Decorso tale
termine, il regolamento puo' essere comunque adottato.
Qualora i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari
competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non
intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo
schema di regolamento, indicandone le ragioni in
un'apposita relazione. I pareri definitivi delle
Commissioni competenti sono espressi entro il termine di
venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale
termine, il regolamento puo' essere comunque adottato. Fino
all'adozione del medesimo regolamento, le competenze
inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali,
di cui ai commi 3 e 6, e le attivita' conseguenti, di cui
ai commi 4 e 6, sono attribuite al Ministero dell'economia
e delle finanze per le societa' da esso partecipate,
ovvero, per le altre societa', al Ministero dello sviluppo
economico o al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza."
"Art. 3. Abrogazioni e norme generali e transitorie
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1,
comma 1, lettera c), e dall'articolo 2, comma 6,
l'acquisto, a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto
esterno all'Unione europea quale definito dall'articolo 2,
comma 5, ultimo periodo, di partecipazioni in societa' che
detengono uno o piu' degli attivi individuati come
strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e
dell'articolo 2, comma 1, e' consentito a condizione di
reciprocita', nel rispetto degli accordi internazionali
sottoscritti dall'Italia o dall'Unione europea.
2. L'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474, e successive modificazioni, i commi da 228 a
231 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2004, cessano di avere
efficacia, con riferimento ai singoli settori, a decorrere
dalla data di entrata in vigore dei decreti, relativi a
ciascun settore, di cui all'articolo 1, comma 1, e dei
regolamenti, relativi a ciascun settore, di cui
all'articolo 2, comma 1, del presente decreto. Le predette
disposizioni sono comunque abrogate a decorrere dalla data
di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti ovvero dei
regolamenti di cui al primo periodo che completano
l'individuazione dei settori. Gli amministratori senza
diritto di voto eventualmente nominati ai sensi del
predetto articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 474 del 1994,
e successive modificazioni, e in carica alla data della sua
abrogazione cessano alla scadenza del mandato.
3. Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di
entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1, comma
1, le disposizioni attributive dei poteri speciali
contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 28 settembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1999, e nei
decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica in data 8 novembre 1999 e le
clausole statutarie incompatibili con la disciplina
stabilita dal presente decreto in materia di poteri
speciali.
4. Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2,
comma 1, le disposizioni attributive dei poteri speciali
contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 5 ottobre 1995, in data 21 marzo 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo
1997, in data 17 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1999, e in data 23 marzo
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4
aprile 2006, e nei decreti del Ministro del tesoro in data
5 ottobre 1995, in data 16 ottobre 1995, in data 21 marzo
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25
marzo 1997, e in data 24 marzo 1997, pubblicato nella
stessa Gazzetta Ufficiale, nonche' nei decreti del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
in data 17 settembre 1999, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1999, e del Ministro
dell'economia e delle finanze in data 17 settembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre
2004, e in data 1° aprile 2005. Cessano altresi' di avere
efficacia a partire dalla stessa data le clausole in
materia di poteri speciali presenti negli statuti
societari.
5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Le societa' operanti nei settori di cui
all'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "Le
societa' operanti nei settori della difesa e della
sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti, delle
comunicazioni e degli altri pubblici servizi";
b) le parole: "per le societa' di cui all'articolo 2"
sono sostituite dalle seguenti: "per le societa' operanti
nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dei
trasporti, delle comunicazioni, dell'energia e degli altri
pubblici servizi".
6. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera c) e'
inserita la seguente:
"c-bis) i provvedimenti adottati nell'esercizio dei
poteri speciali inerenti alle attivita' di rilevanza
strategica nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni;".
7. All'articolo 133, comma 1, del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera
z-quater) e' aggiunta, in fine, la seguente:
"z-quinquies) le controversie relative all'esercizio
dei poteri speciali inerenti alle attivita' di rilevanza
strategica nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni;".
8. All'articolo 135, comma 1, del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, la lettera h) e'
sostituita dalla seguente:
"h) le controversie relative all'esercizio dei poteri
speciali inerenti alle attivita' di rilevanza strategica
nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei
settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni;".
8-bis. Per quanto non previsto dal presente decreto,
alle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Non si applica in ogni caso il pagamento in misura ridotta
di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.".
 
Art. 15

Incremento contratto di programma RFI

1. E' autorizzata la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma - parte investimenti 2017 - 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.
(( 1-bis. All'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « e i relativi eventuali aggiornamenti » sono soppresse;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Per gli eventuali aggiornamenti ai contratti di cui al comma 1 che non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette una informativa al Parlamento. Nel caso di modifiche sostanziali si procede, invece, nei modi e nei termini di cui ai commi 1 e 2. Per sostanziali si intendono le modifiche che superano del 15 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma di cui al comma 1, con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi al singolo programma o progetto di investimento».
1-ter. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione delle parti interessate, definisce la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria sulla base di un finanziamento sostenibile del sistema ferroviario. In sede di prima applicazione, tale strategia e' definita nel Documento di economia e finanza, nell'Allegato concernente fabbisogni e progetti di infrastrutture, sino all'approvazione del primo documento pluriennale di pianificazione di cui all'articolo 201 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, che definisce, tra l'altro, la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria».
1-quater. I contratti di servizio in ambito di obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri sul territorio nazionale sono stipulati fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa ferroviaria individuata sulla base della vigente normativa di settore, previa acquisizione del parere del CIPE sullo schema di contratto proposto dall'Amministrazione. Tali contratti sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1-quinquies. Al fine di garantire la continuita' dei servizi essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro, e' attribuito alla regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di 40 milioni di euro, di cui 35 milioni di euro per l'anno 2017 e 5 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte alla situazione finanziaria della Societa' GTT S.p.A..
1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 1-quinquies, sono portati in prededuzione dalla quota spettante alla medesima regione Piemonte a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.
1-septies. Al fine di attuare la misura di sostegno al trasporto ferroviario merci di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 14
luglio 1993, n. 238 (Disposizioni in materia di
trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei
contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.a.),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 1. 1. Il Ministro dei trasporti trasmette al
Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle
commissioni permanenti competenti per materia, prima della
stipulazione con le Ferrovie dello Stato S.p.a., i
contratti di programma, corredati dal parere, ove previsto,
del Comitato interministeriale per la programmazione
economica nel trasporto (CIPET), ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera m), della legge 4 giugno 1991, n. 186.
2. Le commissioni parlamentari competenti esprimono un
parere motivato sui contratti di cui al comma 1 nel termine
perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione.
2-bis. Per gli eventuali aggiornamenti ai contratti di
cui al comma 1 che non comportino modifiche sostanziali e
siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle
risorse finanziarie recate dalla legge di bilancio o da
altri provvedimenti di legge, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti trasmette una informativa al
Parlamento. Nel caso di modifiche sostanziali si procede,
invece, nei modi e nei termini di cui ai commi 1 e 2. Per
sostanziali si intendono le modifiche che superano del 15
per cento le previsioni riportate nei contratti di
programma di cui al comma 1, con riferimento ai costi e ai
fabbisogni sia complessivi che relativi al singolo
programma o progetto di investimento.
3. Il Ministro dei trasporti riferisce annualmente a
ciascuna delle due Camere sullo stato di attuazione dei
contratti di programma.".
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 15 luglio 2015, n. 112 (Attuazione della
direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio
ferroviario europeo unico (Rifusione), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina:
a) le regole relative all'utilizzo ed alla gestione
dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi
ferroviari nazionali e internazionali ed alle attivita' di
trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie operanti
in Italia;
b) i criteri che disciplinano il rilascio, la proroga o
la modifica delle licenze per la prestazione di servizi di
trasporto ferroviario da parte delle imprese ferroviarie
stabilite in Italia;
c) i principi e le procedure da applicare nella
determinazione e nella riscossione dei canoni dovuti per
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria ed anche
nell'assegnazione della capacita' di tale infrastruttura.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle reti ferroviarie locali e regionali isolate
adibite al trasporto passeggeri ed alle imprese ferroviarie
che esercitano unicamente servizi di trasporto urbano,
extraurbano o regionale su tali reti;
b) alle reti ferroviarie adibite unicamente alla
prestazione di servizi passeggeri urbani e suburbani ed
alle imprese ferroviarie che esercitano unicamente servizi
di trasporto urbano ed extraurbano su tali reti;
c) alle infrastrutture ferroviarie private adibite
unicamente alle operazioni merci del proprietario delle
stesse infrastrutture ed alle imprese ferroviarie che
effettuano solo servizi di trasporto merci su tali
infrastrutture.
3. In deroga al comma 2, lettere a) e b), se l'impresa
ferroviaria e' controllata, direttamente o indirettamente,
da un'impresa o altra entita' che effettua o integra
servizi di trasporto ferroviario diversi dai servizi
urbani, suburbani o regionali, a siffatta impresa
ferroviaria si applica quanto previsto agli articoli 4, 5,
11 e 16.
4. Le reti ferroviarie rientranti nell'ambito di
applicazione del presente decreto e per le quali sono
attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di
programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono regolate, con
particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed
alla gestione di tali infrastrutture, all'attivita' di
trasporto per ferrovia, al diritto di accesso
all'infrastruttura ed alle attivita' di ripartizione ed
assegnazione della capacita' di infrastruttura, sulla base
dei principi della direttiva 2012/34/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio
ferroviario europeo e del presente decreto.
5. Per le reti di cui al comma 4, le funzioni
dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37, sono
svolte dall'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui
all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sulla base dei principi stabiliti dalla
direttiva 2012/34/UE e dal presente decreto.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti emana, previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, un decreto ministeriale,
con il quale sono individuate le reti ferroviarie di cui al
comma 4. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al
primo periodo, si applica il decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti del 5 agosto 2005. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede,
altresi', con cadenza periodica, almeno quinquennale, ad
apportare le necessarie modifiche al decreto di cui al
primo periodo, per tener conto dell'evoluzione del mercato
di settore. Le esclusioni di infrastrutture ferroviarie
locali che non rivestono importanza strategica per il
funzionamento del mercato ferroviario sono preventivamente
notificate alla Commissione europea secondo le modalita' di
cui all'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 2012/34/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'ambito
dell'attivita' istruttoria di aggiornamento del decreto
ministeriale.
7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
previa consultazione delle parti interessate, definisce la
strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria sulla
base di un finanziamento sostenibile del sistema
ferroviario. In sede di prima applicazione, tale strategia
e' definita nel Documento di economia e finanza,
nell'Allegato concernente fabbisogni e progetti di
infrastrutture, sino all'approvazione del primo documento
pluriennale di pianificazione di cui all'articolo 201 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive
modificazioni, che definisce, tra l'altro, la strategia di
sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria.
8. Le disposizioni del presente decreto non
pregiudicano la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le
procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di
energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e
servizi postali.".
- Si riporta il testo vigente del comma 294
dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014:
"294. Ai fini del rispetto degli obblighi derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea e di quelli che
derivano dall'applicazione del regolamento (CE) n.
1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007, a partire dall'annualita' 2015 le risorse
destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore
del trasporto di merci su ferro non possono essere
superiori a 100 milioni di euro annui. Dette risorse sono
attribuite al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria
nazionale che provvede a destinarle alla compensazione
degli oneri per il traghettamento ferroviario delle merci,
dei servizi ad esso connessi e del canone di utilizzo
dell'infrastruttura dovuto dalle imprese ferroviarie per
l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli
transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle
regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. La predetta
compensazione si applica entro il 30 aprile successivo a
ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 ed e' determinata
proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese
ferroviarie. Il vigente contratto di programma - parte
servizi e le relative tabelle sono aggiornati con il
contributo di cui al presente comma e con le risorse
stanziate dalla presente legge per l'anno 2015. Con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono
disciplinate le modalita' di calcolo e di attuazione delle
misure di cui al presente comma.".
 
(( Art. 15-bis

Disposizioni per facilitare l'affidamento
dei contratti di tesoreria

1. Al comma 9 dell'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La convenzione di tesoreria di cui al comma 1 puo' prevedere un limite piu' basso. L'importo dell'anticipazione specificata in convenzione e' da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere ». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 69 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42), come modificato dalla presente legge:
"Art. 69. Servizio di tesoreria della regione
1. - 8. Omissis.
9. Le Regioni possono contrarre anticipazioni
unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze
di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento
dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del
titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
e perequativa". Le anticipazioni devono essere estinte
nell'esercizio finanziario in cui sono contratte. La
convenzione di tesoreria di cui al comma 1 puo' prevedere
un limite piu' basso. L'importo dell'anticipazione
specificata in convenzione e' da ritenersi vincolante sia
per la regione che per l'istituto tesoriere.
Omissis.".
 
(( Art. 15-ter

Interventi per la tutela e il miglioramento
della sicurezza ferroviaria e marittima

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera b), dopo le parole: « alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonche' alle imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti » sono aggiunte le seguenti: « , fino al 30 giugno 2019 »;
b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Entro il 31 dicembre 2018, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) individua le norme tecniche e gli standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonche' ai gestori del servizio che operano su tali reti, tenendo conto delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto, fermo restando quanto previsto dai trattati internazionali per le reti isolate transfrontaliere. A decorrere dal 30 giugno 2019, alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonche' ai gestori del servizio che operano su tali reti si applicano in materia di sicurezza le disposizioni adottate ai sensi del presente comma. Nel rilasciare le autorizzazioni di propria competenza, l'ANSF valuta le misure mitigative o compensative proposte dai gestori del servizio sulla base di una analisi del rischio che tenga conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto ».
2. A seguito dell'estensione dei compiti attribuiti all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) in materia di reti ferroviarie regionali ed al fine di garantire il corretto espletamento delle necessarie ed indifferibili attivita', essenziali per garantire un adeguato presidio della sicurezza ferroviaria, agli operatori ferroviari, in applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2016, nonche' per gestire le significative modifiche all'attuale quadro regolatorio in materia di sicurezza e interoperabilita' ferroviaria derivanti dal cosiddetto « IV pacchetto ferroviario », l'ANSF medesima e' autorizzata, in deroga alla normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato tramite concorso pubblico di 20 unita' complessive di personale nel biennio 2018-2019, da inquadrare nel livello iniziale di ciascuna categoria/area.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2018 l'ANSF e' autorizzata all'assunzione di 11 funzionari e 9 collaboratori, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n. 101 del 2013, in relazione alle specifiche professionalita' necessarie per garantire il presidio della sicurezza ferroviaria.
4. A decorrere dall'anno 2018 la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a effettuare le investigazioni anche su:
a) gli incidenti sulle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario e adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonche' gli incidenti che si verificano sui sistemi di trasporto ad impianti fissi, applicando i criteri e le procedure di investigazione definiti al capo V del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;
b) gli incidenti nelle vie d'acqua interne nazionali, applicando i criteri e le procedure di investigazione stabiliti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165;
c) gli incidenti su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 966.971 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. All'articolo 18 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'ANSF in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 per il mancato adeguamento alle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate dall'ANSF entro il termine prescritto. Per ogni giorno di ritardo, successivo al primo, nell'adeguamento alle misure di sicurezza, si applica un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento della sanzione da applicare ». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle
direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 2. Ambito di applicazione.
1. Il presente decreto si applica all'intero sistema
ferroviario italiano con l'esclusione di quanto previsto al
comma 4 del presente articolo.
2. Il presente decreto riguarda i requisiti di
sicurezza del sistema ferroviario, compresa la sicurezza
della gestione dell'infrastruttura e della circolazione, e
l'interazione fra le imprese ferroviarie e i gestori
dell'infrastruttura.
3. Restano ferme le norme vigenti e le conseguenti
competenze degli Organi statali interessati per quanto
riguarda le rispettive materie di competenza inerenti la
sicurezza, con particolare riferimento ai compiti del
Ministero dell'interno in materia di prevenzione incendi e
soccorso tecnico urgente, ai compiti del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, ai compiti del Ministero
delle infrastrutture in materia di norme tecniche
costruttive delle opere civili, vigilanza e ispezioni su
sede ed opere d'arte relative all'infrastruttura
ferroviaria nella fase realizzativa della stessa.
4. Il presente decreto non si applica:
a) alle metropolitane, tram e altri sistemi di
trasporto leggero su rotaia;
b) alle reti funzionalmente isolate dal resto del
sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi
passeggeri locali, urbani o suburbani, nonche' alle imprese
ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti, fino
al 30 giugno 2019;
c) all'infrastruttura ferroviaria privata utilizzata
esclusivamente dal proprietario dell'infrastruttura per le
sue operazioni di trasporto di merci;
c-bis) alle ferrovie storiche, museali e turistiche che
operano su una propria rete, comprese le officine di
manutenzione, i veicoli e il personale che vi lavora.
4-bis. Entro il 31 dicembre 2018, l'Agenzia nazionale
per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) individua le norme
tecniche e gli standard di sicurezza applicabili alle reti
funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario
nonche' ai gestori del servizio che operano su tali reti,
tenendo conto delle caratteristiche delle tratte
ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto,
fermo restando quanto previsto dai trattati internazionali
per le reti isolate transfrontaliere. A decorrere dal 30
giugno 2019, alle reti funzionalmente isolate dal resto del
sistema ferroviario nonche' ai gestori del servizio che
operano su tali reti si applicano in materia di sicurezza
le disposizioni adottate ai sensi del presente comma. Nel
rilasciare le autorizzazioni di propria competenza, l'ANSF
valuta le misure mitigative o compensative proposte dai
gestori del servizio sulla base di una analisi del rischio
che tenga conto delle caratteristiche della tratta
ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto.".
- Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 3-quinquies
dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni):
"Art. 4. Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego
1. - 2. Omissis.
3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e' subordinata alla verifica:
a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa
amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle
proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica,
salve comprovate non temporanee necessita' organizzative
adeguatamente motivate;
b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di
idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e
approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle
professionalita' necessarie anche secondo un criterio di
equivalenza.
3-bis - 3.quater Omissis.
3-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il
reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali
comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge
mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi
di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I concorsi
unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche
avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto
di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui
al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa
ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni
interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della
funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno,
verifica le vacanze riguardanti le sedi delle
amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali
vacanze risultino riferite ad una singola regione, il
concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme
restando le norme generali di partecipazione ai concorsi
pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001, e successive modificazioni, nel rispetto del regime
delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla
normativa vigente, possono assumere personale solo
attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte
presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al
loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote
annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui
ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di
corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70.
Omissis.".
Il capo V (Indagini sugli incidenti e sugli
inconvenienti) del citato decreto legislativo n. 162 del
2007 comprende gli articoli da 18 a 24.
Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165 recante
"Attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i
principi fondamentali in materia di inchieste sugli
incidenti nel settore del trasporto marittimo e che
modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 6 ottobre 2011, n. 233.
- Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge 7
luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea - Legge europea 2015-2016), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 18. Disposizioni sanzionatorie per i gestori
delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli
operatori del settore nei casi di inosservanza delle norme
e delle raccomandazioni dell'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie
1. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari
delle disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie (ANSF) in materia di sicurezza
ferroviaria sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000 qualora:
a) riguardino la gestione della circolazione
ferroviaria, il funzionamento e la manutenzione degli
elementi del sistema ferroviario;
b) riguardino i requisiti e la qualificazione del
personale impiegato in attivita' di sicurezza della
circolazione ferroviaria;
c) riguardino i certificati e le autorizzazioni di
sicurezza rilasciati a norma degli articoli 14 e 15 del
decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.
1-bis. Le inosservanze da parte degli operatori
ferroviari delle disposizioni adottate dall'ANSF in materia
di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria sono
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
20.000 a euro 200.000 per il mancato adeguamento alle
misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate
dall'ANSF entro il termine prescritto. Per ogni giorno di
ritardo, successivo al primo, nell'adeguamento alle misure
di sicurezza, si applica un'ulteriore sanzione
amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento della
sanzione da applicare.
2. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari
degli obblighi di fornire all'ANSF assistenza tecnica,
informazioni o documentazione sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000.
3. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione
delle relative sanzioni sono effettuati dall'ANSF, secondo
le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto applicabili.
L'ANSF e il Ministero dell'interno - Dipartimento della
pubblica sicurezza possono stipulare una convenzione per le
attivita' di accertamento delle violazioni e di irrogazione
delle relative sanzioni. Qualora il comportamento
sanzionabile arrechi pregiudizio alla sicurezza del sistema
ferroviario, l'ANSF puo' adottare le misure cautelari della
sospensione totale o parziale dell'efficacia del titolo, o
inibire la circolazione dei veicoli o l'utilizzo del
personale sino alla cessazione delle condizioni che hanno
comportato l'applicazione della misura stessa.
4. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali previste a legislazione vigente, il personale
dell'ANSF incaricato dalla stessa di espletare gli
accertamenti previsti assume nell'esercizio di tali
funzioni la qualifica di pubblico ufficiale.
5. Per le procedure conseguenti all'accertamento delle
violazioni, le impugnazioni e la tutela giurisdizionale si
applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689. A tale fine il direttore dell'ANSF nomina un
dirigente competente ad irrogare le sanzioni. Avverso
l'accertamento e' ammesso il ricorso al direttore dell'ANSF
entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notifica
del provvedimento sanzionatorio.
6. La riscossione delle sanzioni e' effettuata ai sensi
dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. I proventi delle sanzioni sono devoluti allo
Stato.".
Riferimenti normativi: art. 15-quater
Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
"8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
- Si riporta il testo vigente del comma 140
dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016:
"140. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito
fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di
euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno
2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032,
per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di
pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di
procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei
settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilita',
mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione
e accessibilita' delle stazioni ferroviarie; b)
infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle
opere di collettamento, fognatura e depurazione; c)
ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico,
risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica,
compresa quella scolastica; f) attivita' industriali ad
alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g)
informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h)
prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la
riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie
delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche.
L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo e' disposto
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri interessati, in
relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni
centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le
quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti
possono essere adottati anche in mancanza del predetto
parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli
interventi da finanziare e i relativi importi, indicando,
ove necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi,
sulla base di criteri di economicita' e di contenimento
della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con
oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e
prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica.".
 
(( Art. 15-quater
Interventi di emergenza per infrastrutture stradali insistenti sul
fiume Po

1. Al fine di realizzare gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po, e' autorizzata la spesa fino a 35 milioni di euro per l'anno 2017. Le risorse sono trasferite alle province interessate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7002 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi dell'ANAS Spa sulle strade riclassificate statali. Le somme non utilizzate per le finalita' del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sui capitoli di provenienza. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. ))

 
(( Art. 15-quinquies

Modifica all'articolo 703 del codice della navigazione

1. Il quinto comma dell'articolo 703 del codice della navigazione e' sostituito dai seguenti:
«Alla scadenza naturale della concessione, il concessionario subentrante ha l'obbligo di corrispondere al concessionario uscente il valore di subentro. Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, tale valore, per gli immobili e gli impianti fissi insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per intervenuto ampliamento dello stesso sedime aeroportuale, realizzati dal concessionario uscente con proprie risorse, inseriti nel contratto di programma e approvati dall'ENAC, e' pari al valore delle opere alla data di subentro, al netto degli ammortamenti e di eventuali contributi pubblici, limitatamente alla quota di detti beni ascritta ai servizi soggetti a regolazione tariffaria rilevabile dalla contabilita' analitica regolatoria certificata presentata dal concessionario uscente per l'annualita' immediatamente precedente.
Gli immobili e gli impianti fissi insistenti alla data del subentro sul sedime aeroportuale, realizzati dal concessionario uscente con proprie risorse e destinati allo svolgimento di attivita' di natura commerciale, come tali non soggette a regolazione tariffaria, restano di proprieta' del demanio dello Stato, senza che sia dovuto alla societa' concessionaria alcun rimborso.
Il concessionario uscente e' obbligato a proseguire nell'amministrazione dell'esercizio ordinario dell'aeroporto alle stesse condizioni fissate all'atto di concessione sino al subentro del nuovo concessionario, previo pagamento del relativo valore di subentro dovuto dallo stesso, salvo diversa e motivata determinazione dell'ENAC, in ordine al corretto svolgimento del servizio.
In caso di subingresso nella concessione ovvero quando la concessione cessa prima del termine di scadenza, il concessionario che subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario il valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili, come indicato nei periodi precedenti riguardanti la scadenza naturale della concessione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile.
La disciplina in materia di valore di subentro, rimborsi ed indennizzi di cui al presente articolo non trova applicazione qualora meccanismi per la determinazione di valore di subentro, rimborsi e indennizzi siano gia' previsti nelle convenzioni di gestione aeroportuale vigenti, che restano in tal caso immodificate ». ))

 
Art. 16

Disposizioni contabili urgenti
per l'Associazione Croce Rossa italiana

1. Al fine di garantire l'effettiva messa in liquidazione dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 5, le parole « per l'anno 2016 » sono soppresse;
b) all'articolo 4:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'Ente individua con propri provvedimenti i beni mobili ed immobili da trasferire in proprieta' all'Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprieta', producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresi', titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprieta' all'Associazione nonche' per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonche' di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprieta' dei beni all'Associazione. »;
(( 1-bis) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. I residui attivi e passivi accertati a carico dei singoli comitati territoriali, afferenti ai rapporti tra comitato centrale e comitati territoriali antecedenti la data di privatizzazione dei comitati stessi, si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili »; ))

2) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;
c) all'articolo 6, comma 4, terzo periodo, le parole « , quinto periodo » sono soppresse;
d) all'articolo 8, comma 2:
1) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: « A far data dal 1º gennaio 2018, l'Ente e' posto in liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma. Gli organi deputati alla liquidazione di cui all'articolo 198 del citato regio decreto sono rispettivamente l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) quale commissario liquidatore e l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) quale comitato di sorveglianza. Detti organi, nominati dal Ministro della salute, restano in carica per 3 anni e possono essere prorogati, per motivate esigenze, per ulteriori 2 anni. La gestione separata di cui all'articolo 4, comma 2, si conclude al 31 dicembre 2017 con un atto di ricognizione della massa attiva e passiva del Presidente dell'Ente. La massa attiva e passiva, cosi' individuate confluiscono nella procedura di cui al presente comma. Il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attivita' connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato, secondo le medesime modalita' di cui al presente comma, con provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di personale gia' individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine del 1º aprile 2018 sotto indicato, operante per il trasferimento anche in sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse ad altra amministrazione, e' differito fino a dichiarazione di cessata necessita' da parte del commissario liquidatore. Resta fermo, all'atto dell'effettivo trasferimento, il divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo professionale. Entro il 31 dicembre 2017, i beni mobili ed immobili necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione sono trasferiti alla stessa. »;
2) al secondo periodo, le parole « Alla medesima data » sono sostituite dalle seguenti: « Alla conclusione della liquidazione, » e le parole « salvo quelli relativi al personale rimasto dipendente dell'Ente, che restano in carico alla gestione liquidatoria », sono soppresse.
(( 2-bis) al quinto periodo, le parole: « 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° aprile 2018 ».
1-bis. Al fine di garantire la ricollocazione del personale dipendente dall'Associazione della Croce rossa italiana (CRI) risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, ed appartenente all'area professionale e medica, il medesimo personale puo' essere collocato in mobilita', a domanda, nel rispetto della disponibilita' in organico e delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della dirigenza delle professionalita' sanitarie del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco, nell'ambito della dirigenza medica dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Poverta' limitatamente al personale appartenente all'area medica di seconda fascia di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area VI per il quadriennio 2002-2005, nonche' nell'ambito della dirigenza medica e della professione infermieristica dell'Istituto superiore di sanità-Centro nazionale per i trapianti (CNT) e Centro nazionale sangue (CNS), e delle qualifiche di ricercatore e tecnologo degli enti di ricerca.
1-ter. Il personale della CRI, di cui al comma 1-bis, che abbia svolto compiti e funzioni nell'ambito della sanita' pubblica puo' essere inquadrato nelle amministrazioni di destinazione anche se e' in possesso di specializzazione in disciplina diversa da quella ordinariamente richiesta per il predetto inquadramento. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 2, comma 5, 4, 6,
comma 4, e 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.
178 (Riorganizzazione dell'Associazione italiana della
Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4
novembre 2010, n. 183), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2. Riordino della CRI fino alla liquidazione
1. - 4. Omissis.
5. Le risorse finanziarie a carico del bilancio dello
Stato, diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 6,
che sarebbero state erogate alla CRI nell'anno 2014,
secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia,
nonche' risorse finanziarie, di pari ammontare a quelle
determinate per l'anno 2014, salvo quanto disposto
dall'articolo 6, comma 6, sono attribuite all'Ente e
all'Associazione, con decreti del Ministro della salute,
del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
della difesa, ciascuno in relazione alle proprie
competenze, ripartendole tra Ente e Associazione in
relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi
affidati, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. I decreti del Ministro della difesa
tengono conto delle esigenze dei corpi ausiliari.".
"Art. 4. Patrimonio
1. Il Commissario e successivamente il Presidente
nazionale, fino al 31 dicembre 2015, con il parere conforme
di un comitato nominato con la stessa composizione e
modalita' di designazione e nomina di quello di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera a) nonche', dalla predetta
data fino al 31 dicembre 2017, l'Ente:
a) redigono, almeno entro il 31 dicembre 2015, e di
seguito aggiornano lo stato di consistenza patrimoniale e
l'inventario dei beni immobili di proprieta' o comunque in
uso della CRI, nonche' elaborano e aggiornano un piano di
valorizzazione degli immobili per recuperare le risorse
economiche e finanziarie per il ripiano degli eventuali
debiti accumulati anche a carico di singoli comitati, con
riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato
approvato e alle esigenze di bilancio di previsione a
decorrere dall'anno 2013;
b) identificano i beni immobili, non pervenuti
all'attuale CRI con negozi giuridici modali, da mantenere
all'Ente a garanzia di potenziali debiti per procedure
giurisdizionali in corso, fino alla definizione della
posizione debitoria;
c) dismettono, nella fase transitoria e in deroga alla
normativa vigente in materia economico-finanziaria e di
contabilita' degli enti pubblici non economici, nei limiti
del debito accertato anche a carico dei bilanci dei singoli
comitati e con riferimento ai conti consuntivi consolidati
e alle esigenze di bilancio di previsione a decorrere
dall'anno 2013, gli immobili pervenuti alla CRI, a
condizione che non provengano da negozi giuridici modali e
che non siano necessari al perseguimento dei fini statutari
e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse
pubblico dell'Associazione;
d) trasferiscono all'Associazione, a decorrere dal 1°
gennaio 2016, i beni pervenuti alla CRI attraverso negozi
giuridici modali e concedono in uso gratuito, con spese di
manutenzione ordinaria a carico dell'usuario, alla medesima
data quelli necessari allo svolgimento dei fini statutari e
dei compiti istituzionali;
e) compiono le attivita' necessarie per ricavare
reddito, attraverso negozi giuridici di godimento, dagli
immobili non necessari allo svolgimento dei compiti
istituzionali e di interesse pubblico;
f) esercitano la rinuncia a donazioni modali di
immobili non piu' proficuamente utilizzabili per il
perseguimento dei fini statutari;
g) restituiscono, sentite le amministrazioni pubbliche
titolari dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili in
godimento, i beni stessi ove non necessari allo svolgimento
dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;
h) trasferiscono all'Associazione, a decorrere dal 1°
gennaio 2016 e con le modalita' di cui all'articolo 2,
comma 3, lettera a), i beni mobili acquistati con i
contributi del Ministero della difesa per l'esercizio dei
compiti affidati al Corpo militare volontario e al Corpo
delle infermiere volontarie, nonche' i beni mobili
acquisiti con contributi pubblici e finalizzati
all'esercizio dei compiti elencati all'articolo 1, comma 4.
1-bis. L'Ente individua con propri provvedimenti i beni
mobili ed immobili da trasferire in proprieta'
all'Associazione ai sensi del presente decreto. I
provvedimenti hanno effetto traslativo della proprieta',
producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del
codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I
provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono,
altresi', titolo idoneo ai fini del discarico inventariale
dei beni mobili da trasferire in proprieta'
all'Associazione nonche' per l'assunzione in consistenza da
parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente
comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse
previste per la trascrizione, nonche' di ogni imposta o
tassa connessa con il trasferimento della proprieta' dei
beni all'Associazione.
2. Sino al 31 dicembre 2017 il Commissario, e
successivamente il Presidente dell'Ente, provvede al
ripiano dell'indebitamento pregresso della CRI mediante
procedura concorsuale disciplinata dal presente articolo. A
tale fine accerta la massa passiva risultante dai debiti
insoluti per capitale, interessi e spese accertati anche a
carico dei bilanci dei singoli comitati e con riferimento
all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato, ed
istituisce apposita gestione separata, nella quale
confluiscono esclusivamente i predetti debiti la cui causa
giuridica si sia verificata in data anteriore al 31
dicembre 2011 anche se accertata successivamente.
Nell'ambito di tale gestione separata e', altresi', formata
la massa attiva con l'impiego del ricavato dall'alienazione
degli immobili prevista dal comma 1, lettera c) per il
pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici
stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni
previsti dalla legge. Fino alla conclusione delle procedure
di cui al presente comma non possono essere intraprese o
proseguite azioni esecutive, atti di sequestro o di
pignoramento presso il conto di tesoreria della CRI o
dell'Ente ovvero presso terzi, per la riscossione coattiva
di somme liquidate ai sensi della normativa vigente in
materia. Tutti gli atti esecutivi sono nulli.
2-bis. I residui attivi e passivi accertati a carico
dei singoli comitati territoriali, afferenti ai rapporti
tra comitato centrale e comitati territoriali antecedenti
la data di privatizzazione dei comitati stessi, si
intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione
delle relative partite contabili.
3.(Abrogato).
4. (Abrogato).
5. (Abrogato).
6. (Abrogato).
7. Per quanto non disposto dal presente articolo si
applicano le norme sulla liquidazione coatta amministrativa
di cui al titolo V del regio decreto n. 267 del 1942, e
successive modificazioni in quanto compatibili,
intendendosi che le funzioni del comitato di cui
all'articolo 198 dello stesso regio decreto sono svolte dal
comitato di cui al comma 1 fino al 31 dicembre 2015 e da
quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) sino al
31 dicembre 2017."
"Art. 6. Personale
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato su proposta del Ministro della salute,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
della difesa e per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, sentito il Presidente della CRI, sono
stabiliti i criteri e le modalita' di equiparazione fra i
livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo
relativo al personale civile con contratto a tempo
indeterminato della CRI e quelli del personale di cui
all'articolo 5 gia' appartenente al Corpo militare, nonche'
tra i livelli delle due predette categorie di personale e
quelli previsti dai contratti collettivi dei diversi
comparti della Pubblica amministrazione, previa informativa
alle organizzazioni sindacali.
2. Alla data del 1° gennaio 2016 il personale della CRI
e quindi dell'Ente e' utilizzato temporaneamente
dall'Associazione, mantenendo il proprio stato giuridico e
il proprio trattamento economico a carico dell'Ente. Entro
i successivi 90 giorni l'Associazione definisce un organico
provvisorio di personale valido fino al 31 dicembre 2017.
Il predetto organico e' valutato in sede di adozione dei
decreti di cui all'articolo 2, comma 5, sentite le
organizzazioni sindacali, al fine di garantire fino al 1°
gennaio 2018 l'esercizio da parte dell'Associazione dei
suoi compiti istituzionali in modo compatibile con le
risorse a cio' destinate. A decorrere dalla data di
determinazione dell'organico dell'Associazione e fino al 31
dicembre 2017, il personale della CRI puo' esercitare
l'opzione tra la risoluzione del contratto con l'Ente e la
contestuale assunzione, se in possesso dei requisiti
qualitativi richiesti e nei limiti dell'organico, da parte
dell'Associazione ovvero la permanenza in servizio presso
l'Ente. Per l'esercizio delle convenzioni l'Associazione
impiega prioritariamente, secondo il proprio contratto
collettivo di appartenenza, personale civile e militare
gia' utilizzato dalla CRI con rapporto a tempo
indeterminato o determinato nella diretta fornitura dei
servizi oggetto delle convenzioni medesime.
3. Al personale a tempo indeterminato rimasto in
servizio presso l'Ente, non impiegato nelle convenzioni ed
eccedente l'organico dell'Associazione, si applicano, salvo
quanto previsto al presente articolo, le disposizioni
vigenti sugli strumenti utilizzabili per la gestione di
eccedenze di personale nelle pubbliche amministrazioni. La
mobilita' puo' in ogni caso aver luogo anche con
riferimento ad amministrazioni con sede in province diverse
rispetto a quella di impiego, con preferenza per le
amministrazioni aventi sede nella provincia di impiego.
4. Il Presidente nazionale, entro il 30 giugno 2016,
determina sentite le organizzazioni sindacali e previe
intese con il Ministero della difesa, l'organico a regime
con una proiezione pluriennale, tenendo conto delle risorse
finanziarie disponibili, dello sviluppo dell'attivita'
dell'Associazione e delle competenze necessarie, nonche'
dell'esigenza di garantire assoluta continuita'
all'attivita' di cui all'articolo 5, comma 6, mediante
un'aliquota dedicata di personale iscritto o che si iscrive
nei Corpi ausiliari; tale personale assicura la
funzionalita' e il pronto impiego dei servizi alle Forze
Armate resi dai Corpi ausiliari, in condizioni di impiego
sia ordinarie che straordinarie e secondo moduli
disciplinari assimilabili a quelli dell'ordinamento
militare. Il Presidente, sentite le organizzazioni
sindacali, entro la medesima data bandisce altresi' una
procedura finalizzata all'assunzione graduale, nell'ambito
delle disponibilita' finanziarie, da parte
dell'Associazione ovvero da soggetti da essa costituiti,
anche con contratti part-time o di solidarieta', del
personale rimasto a quella data in servizio presso l'Ente,
che aveva un rapporto a tempo indeterminato con la CRI alla
data di entrata in vigore del presente decreto e che alla
data del 31 dicembre 2017 sia ancora in servizio e debba
rimanere in servizio piu' di due anni per essere collocato
a riposo, nonche' di quello di cui all'articolo 6, comma 9,
terzo periodo. Restano in ogni caso fermi i limiti di
importo del finanziamento pubblico di cui all'articolo 8,
comma 2 e l'assenza di ulteriori oneri per la finanza
pubblica. La procedura condiziona alla verifica della
professionalita' richiesta per le attivita'
dell'associazione l'assunzione del personale gia' assunto
dalla CRI non a seguito di concorso pubblico e che non
abbia seguito eventuali percorsi di riqualificazione.
5. Al fine di coordinare e supportare il processo di
mobilita' del personale e' istituita, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, una sede di
confronto presso il Dipartimento della funzione pubblica
alla quale partecipano rappresentanti dello stesso
Dipartimento, dei Ministeri della salute, dell'economia e
delle finanze e della difesa, della CRI e quindi dell'Ente
e dell'Associazione, delle Regioni, delle organizzazioni
sindacali del personale della CRI. Nella medesima sede si
svolge un confronto circa il contratto collettivo cui
aderisce l'Associazione. Gli organi della CRI e quindi
dell'Ente assicurano la circolazione delle informazioni
presso i dipendenti dei posti offerti in mobilita' e
operano attivamente nella ricerca di idonee soluzioni di
impiego anche attraverso attivita' di riqualificazione.
6. Al personale civile e militare della CRI e quindi
dell'Ente, compreso quello di cui all'articolo 8, comma 2,
assunto da altre amministrazioni si applica l'articolo 5,
comma 5, terzo periodo. I processi di mobilita' previsti
dall'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre
2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2015, n. 11, si applicano al personale risultante
eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, per ciascun
profilo professionale nell'ambito territoriale regionale.
7. Gli enti e le aziende del Servizio sanitario
nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di
rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in
prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con
procedure di mobilita', anche in posizione di sovrannumero
e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con
funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori
senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato
servizio in attivita' convenzionate con gli enti medesimi
per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali assunzioni
sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri alla
finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento
delle relative risorse occorrenti al trattamento economico
del personale assunto, derivanti dalla quota di
finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata
annualmente alla CRI e quindi all'Ente. Le spese per il
trattamento economico del personale trasferito al Servizio
sanitario nazionale non sono considerate ai fini del
rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 2, comma
71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli enti e alle
aziende sopradette e' fatto divieto di assunzione del
personale corrispondente fino al totale assorbimento del
personale della CRI ovvero dell'Ente sopradetto.
7-bis. I rapporti con gli enti previdenziali derivanti
dalle procedure di mobilita' del personale della CRI ovvero
dell'Ente sono definiti in sede di applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, con relativo
trasferimento della quota corrispondente dell'attivo
patrimoniale.
8. In applicazione dell'articolo 4, comma 89, della
legge 12 novembre 2011, n. 183 le Regioni subentrano per
tre anni al Ministero della salute nella convenzione con la
CRI e quindi con l'Associazione e l'Ente per il pronto
soccorso aeroportuale, previo trasferimento alle regioni
delle relative risorse.
9. I contratti di lavoro a tempo determinato relativi
al personale della CRI, vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto e stipulati per attivita' in
regime convenzionale ovvero per attivita' integralmente
finanziate con fondi privati, permangono in vigore fino al
31 dicembre 2015 ovvero, se scaduti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, possono essere prorogati non
oltre il 31 dicembre 2015. A decorrere dal 1° gennaio 2016
i predetti contratti, ove stipulati per convenzioni per le
quali l'Associazione subentra alla CRI alla medesima data,
proseguono con l'Ente e sono prorogati fino alla scadenza
delle convenzioni, se precedente al 31 dicembre 2017
ovvero, se successiva, fino all'eventuale assunzione da
parte dell'Associazione. Il Commissario e successivamente
il Presidente, fino al 31 dicembre 2015 ovvero fino alla
conclusione delle procedure di cui all'articolo 5, comma 6
puo' richiamare in servizio, nei limiti delle
disponibilita' di bilancio, per il tempo strettamente
necessario all'esigenza per la quale la chiamata e'
effettuata, il personale appartenente al Corpo militare
che, per effetto di richiami ai sensi dell'articolo 1668
del codice dell'ordinamento militare, e' in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto ed e'
continuativamente e senza soluzione di continuita' in
servizio almeno a far data dal 1° gennaio 2007."
"Art. 8. Norme transitorie e finali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono abrogati il
decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1, fatto
salvo l'articolo 2, nonche' il decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, e il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97.
Fino alla predetta data si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005.
Restano ferme per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 le
disposizioni vigenti in materia di contributi a carico del
bilancio dello Stato in favore della CRI. Le disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 6, si applicano alla CRI per
gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, nonche' per quanto
riguarda l'erogazione dei fondi, di cui al secondo periodo
del predetto comma, di competenza dell'anno 2011.
2. A far data dal 1° gennaio 2018, l'Ente e' posto in
liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al
presente comma. Gli organi deputati alla liquidazione di
cui all'articolo 198 del citato regio decreto sono
rispettivamente l'organo di cui all'articolo 2, comma 3,
lettera c) quale commissario liquidatore e l'organo di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera b) quale comitato di
sorveglianza. Detti organi, nominati dal Ministro della
salute, restano in carica per 3 anni e possono essere
prorogati, per motivate esigenze, per ulteriori 2 anni. La
gestione separata di cui all'articolo 4, comma 2, si
conclude al 31 dicembre 2017 con un atto di ricognizione
della massa attiva e passiva del Presidente dell'Ente. La
massa attiva e passiva, cosi' individuate confluiscono
nella procedura di cui al presente comma. Il commissario
liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le
attivita' connesse alla gestione liquidatoria, del
personale individuato, secondo le medesime modalita' di cui
al presente comma, con provvedimento del Presidente
dell'Ente nell'ambito del contingente di personale gia'
individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico alla
gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato
ad altra amministrazione, il termine del 1° aprile 2018
sotto indicato, operante per il trasferimento anche in
sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse ad
altra amministrazione, e' differito fino a dichiarazione di
cessata necessita' da parte del commissario liquidatore.
Resta fermo, all'atto dell'effettivo trasferimento, il
divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per
tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo
professionale. Entro il 31 dicembre 2017, i beni mobili ed
immobili necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei
compiti istituzionali e di interesse pubblico
dell'Associazione sono trasferiti alla stessa. Alla
conclusione della liquidazione, i beni mobili e immobili
rimasti di proprieta' dell'Ente sono trasferiti
all'Associazione, che subentra in tutti i rapporti attivi e
passivi. Il personale gia' individuato nella previsione di
fabbisogno ai sensi dell'articolo 3, comma 4, come
funzionale alle attivita' propedeutiche alla gestione
liquidatoria verra' individuato con specifico provvedimento
del presidente nazionale della CRI ovvero dell'Ente entro
il 30 marzo 2016 e successivamente aggiornato. Detto
personale non partecipa alle procedure previste
dall'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre
2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2015, n. 11. Il 1º gennaio 2018 il suddetto
personale viene trasferito, con corrispondente
trasferimento delle risorse finanziarie, presso pubbliche
amministrazioni che presentano carenze in organico nei
corrispondenti profili professionali ovvero anche in
sovrannumero. Il personale, ad eccezione di quello
funzionale alle attivita' propedeutiche alla gestione
liquidatoria di cui al precedente capoverso, ove non
assunto alla data del 1° gennaio 2018 dall'Associazione, e'
collocato in disponibilita' ai sensi del comma 7
dell'articolo 33 e dell'articolo 34 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Il personale della CRI ovvero
dell'Ente, nelle more della conclusione delle procedure di
cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2015, n. 11, previa convenzione tra le
parti, puo' prestare temporaneamente la propria attivita'
presso altre pubbliche amministrazioni per garantire fini
di interesse pubblico di cui all'articolo 1, comma 4, anche
con oneri a carico del finanziamento pubblico della CRI
ovvero dell'Ente, che rimane esclusivamente responsabile
nei confronti del lavoratore del trattamento economico e
normativo. L'assunzione ai sensi dell'articolo 6, comma 4,
determina la cessazione dello stato di disponibilita'. Il
finanziamento e' attribuito tenuto conto dei compiti di
interesse pubblico da parte dell'Associazione mediante
convenzioni annuali tra Ministero della salute, Ministero
dell'economia e delle finanze, Ministero della difesa e
Associazione. Il finanziamento annuale dell'Associazione
non puo' superare l'importo complessivamente attribuito
all'Ente e Associazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5,
per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2017 e
del 20 per cento a decorrere dall'anno 2018. In sede di
prima applicazione le convenzioni sono stipulate entro il
1° aprile 2018. Nelle convenzioni sono stabilite procedure
di verifica dell'utilizzo dei beni pubblici trasferiti
all'Associazione. Per l'assolvimento di compiti di
interesse pubblico, con particolare riguardo alle attivita'
in continuita' con quanto previsto dall'articolo 5, comma
6, ai servizi resi dai Corpi ausiliari, alla protezione
civile e alla formazione alle emergenze, l'Associazione,
con la partecipazione dei Corpi ausiliari, costituisce una
fondazione anche con soggetti pubblici e privati, che puo'
essere destinataria di beni di cui al presente comma e che
impiega in distacco il personale di cui all'aliquota
dedicata prevista al comma 4, primo periodo, dell'articolo
6, nonche' altro personale dell'Associazione con esperienza
nel settore delle emergenze. Il Ministero della difesa puo'
stipulare la convenzione di cui al quarto periodo del
presente comma direttamente con la fondazione.
3. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge
29 dicembre 2011, n 216, convertito con modificazioni dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14 e' prorogato fino alla data
dell'elezione del Presidente nazionale e comunque non oltre
il 31 gennaio 2013. Sono fatti salvi gli atti compiuti dal
Commissario dal 1° ottobre 2012 fino alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
4. Fino al 31 dicembre 2015 la CRI continua ad
esercitare i compiti istituzionali di cui all'articolo 1,
comma 4, applicando le disposizioni del presente decreto e
quelle di cui alla disciplina vigente sulla medesima CRI
compatibili con il decreto medesimo.
5. Il Ministro della salute informa il Parlamento con
relazioni semestrali sugli adempimenti previsti dal
presente decreto.".
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 3
del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178
(Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce
Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4
novembre 2010, n. 183):
"Art. 3. Disposizioni sui tempi e sulle modalita' di
applicazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2
1. - 3. Omissis.
4. A far data dal 1° gennaio 2016 l'Associazione
subentra in tutte le convenzioni in essere con la CRI alla
predetta data e ad essa sono trasferiti i beni mobili e le
risorse strumentali necessari all'erogazione dei servizi in
convenzione, salvo quelli di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera h). Il Ministro della salute, con proprio decreto,
su proposta del Presidente nazionale, sulla base degli
statuti provvisori approvati per l'Ente e l'Associazione,
determina gli altri rapporti attivi e passivi della CRI,
cui succede l'Associazione dal 1° gennaio 2016. Il
Presidente nazionale, sulla base di quanto disposto dagli
articoli 1 e 2, in data antecedente al 1° gennaio 2016
definisce le linee operative provvisorie per l'Ente e
l'Associazione, predispone lo schema di fabbisogno
quantitativo e qualitativo di personale per entrambi i
soggetti. Predispone inoltre, sentite le Organizzazioni
sindacali, un piano di utilizzazione provvisorio del
personale, sia a tempo indeterminato che a tempo
determinato della CRI, da parte dell'Ente e dell'
Associazione.".
 
Art. 17
Disposizioni urgenti in materia di finanziamento della bonifica
ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio
e del Comune di Matera

1. Ai fini della continuazione degli interventi del programma di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio, di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono assegnati al Soggetto Attuatore 27 milioni di euro per l'anno 2017.
2. Per interventi urgenti di bonifica ambientale e rigenerazione urbana strumentali o complementari agli interventi di cui all'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono trasferiti al Comune di Matera 3 milioni di euro per l'anno 2017.
3. Ai relativi oneri si provvede per 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite definitivamente all'erario.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 33 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive):
"Art. 33. Bonifica ambientale e rigenerazione urbana
delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio
Bagnoli - Coroglio
1. Attengono alla tutela dell'ambiente di cui all'art.
117, secondo comma, lettera s) della Costituzione nonche'
ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art.
117, secondo comma, lettera m) della Costituzione le
disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla
rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse
nazionale contenute nei commi seguenti, e tra queste, in
particolare, le disposizioni relative alla disciplina del
procedimento di bonifica, al trasferimento delle aree,
nonche' al procedimento di formazione, approvazione e
attuazione del programma di riqualificazione ambientale e
di rigenerazione urbana, finalizzato al risanamento
ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e dei
beni immobili pubblici, al superamento del degrado
urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi
personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della
sicurezza urbana. Esse hanno l'obiettivo prioritario di
assicurare la programmazione, realizzazione e gestione
unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di
rigenerazione urbana in tempi certi e brevi.
2. Sulla base dei principi di sussidiarieta' ed
adeguatezza le funzioni amministrative relative al
procedimento di cui ai seguenti commi sono attribuite allo
Stato per assicurarne l'esercizio unitario, garantendo
comunque la partecipazione degli enti territoriali
interessati alle determinazioni in materia di governo del
territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi di
cui al comma 1.
3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali
si applicano le disposizioni del presente articolo sono
individuate con deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alla
seduta del Consiglio dei Ministri partecipano i Presidenti
delle Regioni interessate. In relazione a ciascuna area di
interesse nazionale cosi' individuata e' predisposto uno
specifico programma di risanamento ambientale e un
documento di indirizzo strategico per la rigenerazione
urbana finalizzati, in particolare:
a) a individuare e realizzare i lavori di messa in
sicurezza e bonifica dell'area;
b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione
urbana dell'area;
c) a valorizzare eventuali immobili di proprieta'
pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;
d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali
per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti
pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli
impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione
primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e
privati, e il relativo fabbisogno finanziario, cui si fa
fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello
Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione
vigente.
4. Alla formazione, approvazione e attuazione del
programma di risanamento ambientale e del documento di
indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al
precedente comma 3, sono preposti un Commissario
straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai
fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia
e tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto attuatore
procedono anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del
decreto legislativo n. 152 del 2006, per i soli profili
procedimentali e non anche con riguardo ai criteri, alle
modalita' per lo svolgimento delle operazioni necessarie
per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e
comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in
armonia con i principi e le norme comunitarie e, comunque,
nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia
per la progettazione sia per l'esecuzione, previste dal
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
5. Il Commissario straordinario del Governo, scelto tra
persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di
comprovata esperienza gestionale e amministrativa, e'
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il presidente della regione interessata.
Allo stesso sono attribuiti compiti di coordinamento degli
interventi infrastrutturali d'interesse statale con quelli
privati da effettuare nell'area di rilevante interesse
nazionale di cui al comma 1, nonche' i compiti di cui ai
commi successivi. Agli eventuali oneri del Commissario si
fa fronte nell'ambito delle risorse del bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. Il Soggetto Attuatore e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri nel rispetto dei
principi europei di trasparenza e di concorrenza. Ad esso
compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di
risanamento e rigenerazione di cui al comma 3, con le
risorse disponibili a legislazione vigente per la parte
pubblica. Lo stesso opera altresi' come stazione appaltante
per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di
realizzazione delle opere infrastrutturali. In via
straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad
evidenza pubblica di cui al presente articolo i termini
previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad
esclusione di quelli processuali, sono dimezzati.
7. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi di
cui al comma 1, le aree di interesse nazionale di cui al
medesimo comma sono trasferite al Soggetto attuatore,
secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6.
8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 6, trasmette al Commissario straordinario di Governo
la proposta di programma di risanamento ambientale e
rigenerazione urbana di cui al comma 3, corredata dallo
specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base
dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal
cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui
all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del
2006, da uno studio di fattibilita' territoriale e
ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e
dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonche' da
un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilita'
degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle
fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore
fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del
programma. La proposta di programma e il documento di
indirizzo strategico dovranno altresi' contenere la
previsione urbanistico-edilizia degli interventi di
demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione e
mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili,
comprensivi di eventuali premialita' edificatorie, la
previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico di
cui al comma 3 e di quelle che abbiano ricaduta a favore
della collettivita' locale anche fuori del sito di
riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli
interventi con particolare riferimento al rispetto del
principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del
possibile ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche
interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali
per finalita' di pubblico interesse.
9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la
proposta di cui al comma 8, convoca immediatamente una
conferenza di servizi al fine di ottenere tutti gli atti di
assenso e di intesa da parte delle amministrazioni
competenti. La durata della conferenza, cui partecipa
altresi' il Soggetto Attuatore, non puo' superare il
termine di 30 giorni dalla sua indizione, entro il quale
devono essere altresi' esaminati il progetto di bonifica,
il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art.
242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la
valutazione ambientale strategica e la valutazione di
impatto ambientale. Se la Conferenza non raggiunge un
accordo entro il termine predetto, provvede il Consiglio
dei Ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di
legge. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipa il
Presidente della Regione interessata.
10. Il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, e' adottato dal Commissario
straordinario del Governo, entro 10 giorni (181) dalla
conclusione della conferenza di servizi o dalla
deliberazione del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9,
ed e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli
effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le
intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento
degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni
interessate. Costituisce altresi' variante urbanistica
automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilita'
delle opere e di urgenza e indifferibilita' dei lavori. Il
Commissario straordinario del Governo vigila
sull'attuazione del programma ed esercita i poteri
sostitutivi previsti dal programma medesimo.
11. Considerate le condizioni di estremo degrado
ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio
Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrate ai
sensi dell'articolo 36-bis, comma 3, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del
23 agosto 2014, le stesse sono dichiarate con il presente
provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli
effetti di cui ai precedenti commi.
12. In riferimento al predetto comprensorio il Soggetto
Attuatore e' individuato nell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale societa' in
house dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da emanare entro la data del 30 settembre
2015, e' trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a
carico del medesimo, la proprieta' delle aree e degli
immobili di cui e' attualmente titolare la societa' Bagnoli
Futura S.p.A. in stato di fallimento. La trascrizione del
decreto di trasferimento al Soggetto Attuatore produce gli
effetti di cui all'articolo 2644, secondo comma, del codice
civile. Alla procedura fallimentare della societa' Bagnoli
Futura Spa e' riconosciuto un importo corrispondente al
valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti,
rilevato dall'Agenzia del demanio alla data del
trasferimento della proprieta'. Tale importo e' versato dal
Soggetto Attuatore alla curatela fallimentare entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, facendo comunque salvi gli effetti di
eventuali opposizioni del Commissario straordinario del
Governo, del Soggetto Attuatore, della curatela
fallimentare o di terzi interessati, da proporre, nelle
forme e con le modalita' di cui all'articolo 54 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, entro centoventi giorni dalla data di
pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge
20 giugno 2017, n. 91, ovvero, se successiva, dalla data
della conoscenza della predetta rilevazione; per
l'acquisizione della provvista finanziaria necessaria al
suddetto versamento e anche al fine di soddisfare ulteriori
fabbisogni per interventi necessari all'attuazione del
programma di cui al comma 8, il Soggetto Attuatore e'
autorizzato a emettere su mercati regolamentati strumenti
finanziari di durata non superiore a quindici anni.
L'emissione degli strumenti finanziari di cui al presente
comma non comporta l'esclusione dai limiti relativi al
trattamento economico stabiliti dall'articolo 23-bis del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Dalla
trascrizione del decreto di trasferimento e alla consegna
dei suddetti titoli, tutti i diritti relativi alle aree e
agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla
procedura fallimentare della societa' Bagnoli Futura Spa,
sono estinti e le relative trascrizioni cancellate. La
trascrizione del predetto decreto, da effettuare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, e gli altri atti previsti dal
presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di
registro, di bollo e da ogni altro onere e imposta. Il
Soggetto Attuatore ha diritto all'incasso delle somme
rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli
immobili ad esso trasferiti, secondo le modalita' indicate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro novanta giorni dalla comunicazione della
determinazione del valore suddetto da parte dell'Agenzia
del demanio. Restano fermi gli eventuali obblighi a carico
dei creditori fallimentari o dei loro aventi causa a titolo
di responsabilita' per i costi della bonifica.
13. Al fine di definire gli indirizzi strategici per
l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e
rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio,
assicurando il coinvolgimento dei soggetti interessati,
nonche' il coordinamento con ulteriori iniziative di
valorizzazione del predetto comprensorio, anche con
riferimento alla sua dotazione infrastrutturale, e'
istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, un'apposita cabina di regia, presieduta dal
Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri da lui designato e composta dal Commissario
straordinario, da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e
dei trasporti, nonche' da un rappresentante,
rispettivamente, della regione Campania e del comune di
Napoli. Alle riunioni della cabina di regia possono essere
invitati a partecipare il Soggetto Attuatore, nonche' altri
organismi pubblici o privati operanti nei settori connessi
al predetto programma.
13.
13.2 Ai fini della puntuale definizione della proposta
di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione
urbana, il Soggetto Attuatore, sulla base degli indirizzi
di cui al comma 13, acquisisce in fase consultiva le
proposte del comune di Napoli, con le modalita' e nei
termini stabiliti dal Commissario straordinario. Il
Soggetto Attuatore esamina le proposte del comune di
Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalita' del
redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua
sostenibilita' economico-finanziaria. Il comune di Napoli
puo' chiedere, nell'ambito della conferenza di servizi di
cui al comma 9, la rivalutazione delle sue eventuali
proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede
ai sensi del terzo periodo del comma 9.
13-bis. Il programma di rigenerazione urbana,
predisposto secondo le finalita' di cui al comma 3 del
presente articolo, deve garantire la piena compatibilita' e
il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito
della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri
14 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
108 del 12 maggio 2014.
13-ter.
13-quater. Il Commissario straordinario di Governo,
all'esito della procedura di mobilita' di cui all'articolo
1, commi 563 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, verifica i fabbisogni di personale necessari per le
attivita' di competenza del Soggetto Attuatore e assume
ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare i livelli
occupazionali dei lavoratori facenti capo alla societa'
Bagnoli Futura Spa alla data della dichiarazione di
fallimento.".
- Si riporta il testo vigente del comma 1-bis
dell'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno):
"Art. 7. Valorizzazione dei Contratti istituzionali di
sviluppo - CIS
1. Omissis.
1-bis. Per la realizzazione di interventi urgenti
previsti per la citta' di Matera designata "Capitale
europea della cultura 2019", su richiesta del comune di
Matera, si procede, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, alla sottoscrizione di un apposito Contratto
istituzionale di sviluppo, che prevede come soggetto
attuatore l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.. Le risorse
finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi
ricompresi nel Contratto sono trasferite annualmente, sulla
base dello stato di avanzamento dei lavori e previo nulla
osta del soggetto coordinatore degli interventi individuato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
19 giugno 2017, ad una contabilita' speciale intestata al
soggetto attuatore. Il soggetto attuatore presenta il
rendiconto della contabilita' speciale di cui e' titolare
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale
del bilancio presso il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, secondo le modalita' di cui agli
articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123. Dall'attuazione delle disposizioni contenute
nel presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 19 del
decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (Attuazione della
direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE
al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario
per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra):
"Art. 19. Messa all'asta delle quote
1. A decorrere dall'anno 2013, la messa all'asta della
quantita' di quote determinata con decisione della
Commissione europea, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo
2, della direttiva 2003/87/CE, e' disciplinata dal
regolamento sulle aste. A tale fine il GSE svolge il ruolo
di responsabile per il collocamento di cui al regolamento
sulle aste e pone in essere a questo scopo tutte le
attivita' necessarie, propedeutiche, connesse e
conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire
alla Piattaforma d'Asta di trattenere le risorse necessarie
per il pagamento del Sorvegliante d'Asta, in conformita' al
citato regolamento e agli eventuali indirizzi e norme dei
Ministeri competenti.
2. I proventi delle aste sono versati al GSE in un
apposito conto corrente dedicato "Trans-European Automated
Real-time Gross Settlement Express Transfer System"
("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i
relativi interessi maturati su un apposito conto acceso
presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento
del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri
interessati. Detti proventi sono successivamente versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, ad
appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di
destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai
sensi e per gli effetti della direttiva 2009/29/CE, degli
stati di previsione interessati. Le somme di cui al primo
ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a
gestione separata e non sono pignorabili.
3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 si
provvede, previa verifica dell'entita' delle quote
restituite e dei corrispondenti proventi derivanti dalla
messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro
il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione
delle aste, nella misura del 70 per cento a favore del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e del 30 per cento a favore del Ministero dello
sviluppo economico.
4. Un'apposita convenzione fra il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e
il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
qualita' di "responsabile del collocamento", in coerenza
con il regolamento n. 1031/2011, ivi compresa la gestione
del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si
provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi del
comma 6, lettera i).
5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singole
aste e' riassegnato con i decreti di cui al comma 3 ad
apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al comma
5 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010,
n. 111, sino a concorrenza dei crediti previsti dal comma 3
dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 72 del 2010. A
seguito del completamento dei rimborsi di tali crediti la
quota di detti proventi e' riassegnata, ai sensi
dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, al Fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
2003, n. 398, e successive modificazioni.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il 50 per
cento dei proventi delle singole aste e' destinato alle
seguenti attivita' per misure aggiuntive rispetto agli
oneri complessivamente derivanti a carico della finanza
pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto:
a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche
contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e
le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, cosi'
come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui
cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4), favorire
l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e
finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo e progetti
dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e
all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la
partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del
Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e
delle piattaforme tecnologiche europee;
b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di
rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il 20 per
cento di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare
altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso
un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e
sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di
incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per
il 2020;
c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e
ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei
Paesi in via di sviluppo che avranno ratificato l'accordo
internazionale sui cambiamenti climatici, trasferire
tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi
del cambiamento climatico in tali Paesi;
d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella
Comunita';
d-bis) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri
e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti
nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche
mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il
monitoraggio, il controllo e il contrasto
dell'inquinamento;
e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico
ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso
dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi
terzi;
f) incoraggiare il passaggio a modalita' di trasporto
pubblico a basse emissioni;
g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza
energetica e delle tecnologie pulite nei settori
disciplinati dal presente decreto;
h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza
energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un
sostegno finanziario per affrontare le problematiche
sociali dei nuclei a reddito medio-basso;
i) coprire le spese amministrative connesse al sistema
per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto
serra nella Comunita' istituito ai sensi della direttiva
2003/87/CE, diverse dai costi di cui alla direttiva
2003/87/CE, diverse dai costi di cui all'articolo 41;
i-bis) compensare i costi come definiti dal paragrafo
26 delle linee guida di cui alla comunicazione della
Commissione europea (C(2012) 3230 final), con priorita' di
assegnazione alle imprese accreditate della certificazione
ISO 50001.
7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo
economico presentano, a norma della decisione n.
280/2004/CE, alla Commissione europea una relazione
sull'utilizzo dei proventi e sulle azioni adottate in
conformita' con il comma 5.
8. Al fine di consentire alla Commissione europea la
predisposizione della relazione sul funzionamento del
mercato del carbonio di cui all'articolo 10, comma 5, della
direttiva 2003/87/CE, il Comitato, se necessario, trasmette
alla Commissione europea ogni informazione pertinente
almeno due mesi prima l'approvazione della citata
relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di
riservatezza di cui al regolamento aste, il Comitato puo'
richiedere le informazioni necessarie alla Segreteria
tecnica ed al GSE relativamente alla sua funzione di
responsabile per il collocamento.".
 
(( Art. 17-bis
Disposizioni in materia di competenze dei comuni relativamente ai
siti di importanza comunitaria

1. All'articolo 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire ai comuni l'acquisizione delle risorse provenienti dall'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, la competenza per i provvedimenti ivi previsti e' esercitata dal comune nel cui territorio devono essere eseguiti gli interventi previsti dal citato comma 1, anche quando il sito ricade nel territorio di piu' comuni, assicurando l'adeguata competenza nell'effettuazione delle valutazioni». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 57 della legge 28
dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale
per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 57. Semplificazione delle procedure in materia di
siti di importanza comunitaria
1. Al fine di semplificare le procedure relative ai
siti di importanza comunitaria, come definiti dall'articolo
2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e
successive modificazioni, fatta salva la facolta' delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di
riservarsi, con apposita norma, la competenza esclusiva,
sono effettuate dai comuni con popolazione superiore a
20.000 abitanti, nel cui territorio ricade interamente il
sito, le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi
minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con
incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al
20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte
esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di
pertinenze e volumi tecnici. L'autorita' competente al
rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi di
cui al presente comma provvede entro il termine di sessanta
giorni.
1-bis. Al fine di consentire ai comuni l'acquisizione
delle risorse provenienti dall'esercizio delle funzioni
previste dal comma 1, la competenza per i provvedimenti ivi
previsti e' esercitata dal comune nel cui territorio devono
essere eseguiti gli interventi previsti dal citato comma 1,
anche quando il sito ricade nel territorio di piu' comuni,
assicurando l'adeguata competenza nell'effettuazione delle
valutazioni.
2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 8, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive
modificazioni, si applicano esclusivamente ai piani."
 
(( Art. 17-ter

Disposizioni in materia di 5 per mille

1. All'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dall'anno 2018, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, puo' essere destinata, a scelta del contribuente, a sostegno degli enti gestori delle aree protette. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di accesso al contributo, di formazione degli elenchi degli enti ammessi nonche' di riparto ed erogazione delle somme ». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 6
dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 16. Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni
fiscali.
1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare
al conseguimento dei fini istitutivi:
a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
c) i contributi ed i finanziamenti a specifici
progetti;
d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in
denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n.
512 , e successive modificazioni e integrazioni;
e) gli eventuali redditi patrimoniali;
f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i
proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre
entrate derivanti dai servizi resi;
g) i proventi delle attivita' commerciali e
promozionali;
h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza
delle norme regolamentari;
i) ogni altro provento acquisito in relazione
all'attivita' dell'Ente parco.
1-bis. A decorrere dall'anno 2018, per ciascun
esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni
dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una
quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, puo' essere destinata, a
scelta del contribuente, a sostegno degli enti gestori
delle aree protette. Con decreto di natura non
regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite le modalita' di accesso al
contributo, di formazione degli elenchi degli enti ammessi
nonche' di riparto ed erogazione delle somme.
2. Le attivita' di cessione di materiale divulgativo,
educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonche'
le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente
parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina
del commercio.
3. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono
soggette alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
La registrazione dei corrispettivi si effettua in base
all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1979, n. 24, senza l'obbligo dell'uso dei registratori di
cassa.
4. L'Ente parco ha l'obbligo di pareggio del
bilancio.".
 
(( Art. 17-quater

Sostegno alla progettazione degli enti locali

1. All'articolo 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi per opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Per gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2 per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per l'anno 2019 »;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per gli anni 2018 e 2019, il contributo di cui al comma 1 non puo' essere superiore all'importo della progettazione individuato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, e successive modificazioni, ai fini della determinazione dei corrispettivi »;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare. A decorrere dal 2018:
a) la richiesta deve contenere le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico di immobili pubblici e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, in caso di contributo per la relativa progettazione;
b) ciascun comune puo' inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualita';
c) la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo comune o in altro strumento di programmazione »;
d) al comma 3, alinea, dopo le parole: « tenendo conto » sono inserite le seguenti: « , per l'anno 2017, »;
e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. A decorrere dal 2018 l'ordine di priorita' ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo e' il seguente:
a) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici costruiti con calcestruzzo prima del 1971 o in muratura portante. In tal caso il finanziamento riguarda anche le spese di verifica della vulnerabilita' sismica, da effettuare contestualmente alla progettazione;
b) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici sulla base di verifica della vulnerabilita' sismica gia' effettuata;
c) progettazione per interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico »;
f) al comma 4, dopo le parole: « del comma 3 » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2017 e alle lettere a), b) e c) del comma 3-bis per gli anni 2018 e 2019 »;
g) al secondo periodo del comma 5, le parole: « banca dati l'ultimo » sono sostituite dalle seguenti: « banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo »;
h) al comma 10, dopo la parola: « statali » sono inserite le seguenti: « e dello stesso Comune »;
i) al comma 11, le parole: « a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni di euro per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti:
« a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 30 milioni di euro per l'anno 2019 »;
l) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico ».
2. La rubrica del titolo III del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' sostituita dalla seguente: « Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico».
3. All'articolo 1, comma 492, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale o al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, finanziati con avanzo di amministrazione ».
4. Al fine di migliorare la capacita' di programmazione e progettazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, anche mediante il ricorso ai contratti di partenariato pubblico-privato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' stipulare apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti SpA, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disciplina le attivita' di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo del Fondo istituito dall'articolo 202, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con oneri posti a carico del medesimo Fondo.
5. Al fine di garantire la coerenza dei progetti di fattibilita' delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari con i Piani Strategici delle Citta' Metropolitane e con i Piani urbani per la mobilita' sostenibile (PUMS), le risorse assegnate a valere sul Fondo istituito dall'articolo 202, comma 1, lettera a),del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere utilizzate anche per la predisposizione di connessi strumenti di programmazione. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 41-bis del citato
decreto-legge n. 50 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 41-bis. Fondo per la progettazione definitiva ed
esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in
sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico
1. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati
ai comuni, compresi, alla data di presentazione della
richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1
ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi
soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di
progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad
interventi per opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di
euro per l'anno 2017. Per gli anni 2018 e 2019 i contributi
di cui al periodo precedente sono assegnati ai comuni
compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2 per spese di
progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad
interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di
immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal
dissesto idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro
per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per l'anno 2019.
1-bis. Per gli anni 2018 e 2019, il contributo di cui
al comma 1 non puo' essere superiore all'importo della
progettazione individuato ai sensi del decreto del Ministro
della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, e successive
modificazioni, ai fini della determinazione dei
corrispettivi.
2. I comuni comunicano le richieste di contributo al
Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15
settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno
degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le
informazioni riferite al livello progettuale per il quale
si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP)
valido dell'opera che si intende realizzare. A decorrere
dal 2018:
a) la richiesta deve contenere le informazioni
necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli
interventi di miglioramento e adeguamento antisismico di
immobili pubblici e di messa in sicurezza del territorio
dal dissesto idrogeologico, in caso di contributo per la
relativa progettazione;
b) ciascun comune puo' inviare fino ad un massimo di
tre richieste di contributo per la stessa annualita';
c) la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della
pianificazione comunale, a un intervento compreso negli
strumenti programmatori del medesimo comune o in altro
strumento di programmazione.
3. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun
comune e' determinato, entro il 15 novembre per l'anno 2017
e il 30 settembre per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con
decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto, per
l'anno 2017, del seguente ordine prioritario:
a) progettazione esecutiva dei comuni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti;
b) progettazione definitiva dei comuni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti;
c) progettazione per investimenti riferiti ad
interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico
degli immobili pubblici a seguito di verifica di
vulnerabilita';
d) progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad
interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico
degli immobili pubblici;
e) progettazione definitiva per investimenti riferiti
ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico
degli immobili pubblici.
3-bis. A decorrere dal 2018 l'ordine di priorita' ai
fini della determinazione dell'ammontare del contributo e'
il seguente:
a) progettazione per investimenti riferiti ad
interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico
degli immobili pubblici costruiti con calcestruzzo prima
del 1971 o in muratura portante. In tal caso il
finanziamento riguarda anche le spese di verifica della
vulnerabilita' sismica, da effettuare contestualmente alla
progettazione;
b) progettazione per investimenti riferiti ad
interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico
degli immobili pubblici sulla base di verifica della
vulnerabilita' sismica gia' effettuata;
c) progettazione per interventi di messa in sicurezza
del territorio dal dissesto idrogeologico.
4. Ferme restando le priorita' di cui alle lettere a),
b), c), d) ed e) del comma 3 per l'anno 2017 e alle lettere
a), b) e c) del comma 3-bis per gli anni 2018 e 2019,
qualora l'entita' delle richieste pervenute superi
l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione e'
effettuata a favore dei comuni che presentano la maggiore
incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio
precedente rispetto al risultato di amministrazione
risultante dal rendiconto della gestione del medesimo
esercizio.
5. Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato
di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo
del risultato di amministrazione allegato al rendiconto
della gestione trasmesso ai sensi dell'articolo 18, comma
2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla
banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono
considerate le richieste di contributo pervenute dai comuni
che, alla data di presentazione della richiesta medesima,
non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati i
documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere
b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016,
riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato.
Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai
sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al
primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto
consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.
6. Il comune beneficiario del contributo di cui al
comma 1 e' tenuto ad affidare la progettazione, anche con
le modalita' di cui al comma 8, entro tre mesi decorrenti
dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3. In
caso contrario, il contributo e' recuperato dal Ministero
dell'interno secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
7. Il monitoraggio delle attivita' di progettazione di
cui al presente articolo e dei relativi adempimenti e'
effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle
opere pubbliche della banca dati delle pubbliche
amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, classificato come "Sviluppo
capacita' progettuale dei comuni". L'affidamento della
progettazione ai sensi del comma 6 del presente articolo e'
verificato tramite il predetto sistema attraverso le
informazioni correlate al relativo codice identificativo di
gara (CIG).
8. Al fine di sostenere le attivita' di progettazione
da parte dei comuni di cui al comma 1, gli stessi possono
avvalersi, nell'ambito di una specifica convenzione, con
oneri a carico del contributo concesso ai sensi del
presente articolo, del supporto della societa' Invitalia
Spa o della societa' Cassa depositi e prestiti Spa o di
societa' da essa controllate.
9. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un
controllo a campione sulle attivita' di progettazione
oggetto del contributo di cui al comma 1.
10. Gli interventi la cui progettazione risulta
finanziata ai sensi del presente articolo sono
prioritariamente considerati ai fini di eventuali
finanziamenti statali e dello stesso Comune nell'ambito
delle risorse allo scopo finalizzate.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
5 milioni di euro per l'anno 2017, a 25 milioni di euro per
l'anno 2018 e a 30 milioni di euro per l'anno 2019, si
provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi
anni, delle risorse del Fondo di cui all'articolo 41, comma
2, per l'accelerazione delle attivita' di ricostruzione a
seguito di eventi sismici.".
- Il riferimento al testo del comma 492 dell'articolo 1
della legge n. 232 del 2016 e' riportato nelle Note
all'art. 2-bis.
- Si riporta il testo vigente del comma 826
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"826. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha la
qualifica di istituto nazionale di promozione, come
definito dall'articolo 2, numero 3), del citato regolamento
(UE) 2015/1017, relativo al FEIS, secondo quanto previsto
nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della
Commissione, del 22 luglio 2015.".
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
202 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016:
"Art. 202. Finanziamento e riprogrammazione delle
risorse per le infrastrutture prioritarie
1. Al fine di migliorare la capacita' di programmazione
e riprogrammazione della spesa per la realizzazione delle
infrastrutture di preminente interesse nazionale e in
coerenza con l'articolo 10, commi 2 e 4, del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono istituiti, nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti:
a) il Fondo per la progettazione di fattibilita' delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo
sviluppo del Paese, nonche' per la project review delle
infrastrutture gia' finanziate;
b) il Fondo da ripartire per la realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo
sviluppo del Paese.
Omissis.".
 
(( Art. 17-quinquies

Disposizioni in materia di enti locali

1. Al comma 2-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, dopo le parole: « Comune di Campomarino (Campobasso) » sono inserite le seguenti: « e del comune di San Salvo (Chieti) ». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 6
del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140
(Disposizioni urgenti in materia di enti locali), come
modificato dalla presente legge:
"6. Disposizioni finanziarie a favore dei Comuni
sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento
di tipo mafioso e di comuni colpiti da eventi calamitosi.
1. - 2. Omissis.
2-bis. La fascia demaniale marittima compresa nel
territorio del comune di Campomarino (Campobasso) e del
comune di San Salvo (Chieti) e' delimitata, con effetti
retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita
sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
L'attuazione in via amministrativa della ridefinizione
della predetta linea di demarcazione e' delegata
all'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.".
 
Art. 18
Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attivita' di
ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza

1. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attivita' di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' accantonata per l'anno 2017, (( la somma di 32,5 milioni di euro, )) previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di intesa sul riparto per le disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017. La somma di cui al periodo precedente e' cosi' ripartita:
a) 9 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificita' e innovativita' nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico;
b) 12,5 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio.
(( b-bis) 11 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialita' neuro-riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attivita' di ricerca scientifica traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e neurologico. ))
2. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le strutture di cui al comma 1.
(( 2-bis. L'articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si interpreta nel senso che i servizi prestati e i titoli acquisiti dal personale degli enti e degli istituti ivi previsti, il quale, a seguito dell'adeguamento dei rispettivi ordinamenti del personale alle disposizioni del medesimo decreto legislativo, sia stato assunto a seguito di procedura concorsuale, sono equiparati ai servizi prestati e ai titoli acquisiti presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, anche per quel che concerne la possibilita' di ottenere la mobilita' dai medesimi enti ed istituti verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e da queste verso gli enti e gli istituti stessi. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dei commi 34 e 34-bis
dell'articolo 1 della citata legge n. 662 del 1996:
"34. Ai fini della determinazione della quota
capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario
nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai
seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei
consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi di mortalita'
della popolazione, indicatori relativi a particolari
situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire
i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori
epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del
Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, puo' vincolare
quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di
specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con
priorita' per i progetti sulla tutela della salute
materno-infantile, della salute mentale, della salute degli
anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione, e
in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie,
nonche' alla realizzazione degli obiettivi definiti dal
Patto per la salute purche' relativi al miglioramento
dell'erogazione dei LEA. Nell'ambito della prevenzione
delle malattie infettive nell'infanzia le regioni,
nell'ambito delle loro disponibilita' finanziarie, devono
concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non
obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia,
antiparotite e antihaemophulius influenza e tipo B quando
queste vengono richieste dai genitori con prescrizione
medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini
extracomunitari non residenti sul territorio nazionale.
34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel
comma 34 le regioni elaborano specifici progetti sulla
scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ed approvate con
Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro della sanita', individua
i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a
tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi
del comma 34. Le regioni impegnate nei Piani di rientro
individuano i progetti da realizzare in coerenza con gli
obiettivi dei Programmi operativi. La predetta modalita' di
ammissione al finanziamento e' valida per le linee
progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino
all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra
le regioni le quote vincolate del Fondo sanitario nazionale
ai sensi del comma 34 all'atto dell'adozione della propria
delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni
a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo
sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare
le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34,
il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad
erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo
complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre
l'erogazione del restante 30 per cento e' subordinata
all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, dei progetti
presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione
illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente.
Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti
comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione
della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche
a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno
successivo, dell'anticipazione del 70 per cento gia'
erogata. A decorrere dall'anno 2013, il predetto acconto
del 70 per cento e' erogato a seguito dell'intervenuta
intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote vincolate
per il perseguimento degli obiettivi di carattere
prioritario e di rilievo nazionale indicati nel comma 34.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 15-undecies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 15-undecies. (Applicabilita' al personale di
altri enti)
1. Gli enti e istituti di cui all'articolo 4, comma 12,
nonche' gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto privato adeguano i propri
ordinamenti del personale alle disposizioni del presente
decreto. A seguito di tale adeguamento, al personale dei
predetti enti e istituti si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, anche per quanto
attiene ai trasferimenti da e verso le strutture
pubbliche.".
 
(( Art. 18-bis
Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie per i farmaci
erogati dal Servizio sanitario nazionale

1. All'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo, le parole: « non superiore a lire 750 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a euro 450.000 »;
b) al quinto periodo, le parole: « non superiore a lire 500 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a euro 300.000 ».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal 1° gennaio 2018.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 40 dell'articolo 1
della citata legge n. 662 del 1996, come modificato dalla
presente legge:
"40. A decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza
sul prezzo di vendita al pubblico delle specialita'
medicinali collocate nelle classi a) e b), di cui
all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i
grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per
cento, al 3 per cento e al 30,35 per cento sul prezzo di
vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore
aggiunto (IVA). Il Servizio sanitario nazionale, nel
procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto
dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo
al lordo dei ticket e al netto dell'IVA pari al 3,75 per
cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di
vendita al pubblico e' inferiore a lire 50.000, al 6 per
cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di
vendita al pubblico e' compreso tra lire 50.000 e lire
99.999, al 9 per cento per le specialita' medicinali il cui
prezzo di vendita al pubblico e' compreso tra lire 100.000
e lire 199.999, al 12,5 per cento per le specialita'
medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' compreso
tra euro 103,29 e euro 154,94 e al 19 per cento per le
specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico
e' superiore a euro 154,94. Il Ministero della salute,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative delle farmacie pubbliche e private,
sottopone a revisione annuale gli intervalli di prezzo e i
limiti di fatturato, di cui al presente comma. Per le
farmacie rurali che godono dell'indennita' di residenza ai
sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e
successive modificazioni, con un fatturato annuo in regime
di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non
superiore a euro 450.000, restano in vigore le quote di
sconto di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28
dicembre 1995, n. 549. Per le farmacie con un fatturato
annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto
dell'IVA non superiore a euro 300.000, le percentuali
previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al
60 per cento.".
- Il riferimento al testo del comma 5 dell'articolo 10
del decreto-legge n. 282 del 2004 e' riportato nelle note
all'art. 1.
 
(( Art. 18-ter
Misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali
per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di
istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di
formazione professionale regionale e alle scuole private non
paritarie

1. Nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono gia' state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono applicabili a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 e dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019, nel rispetto delle modalita' operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
2. Nelle medesime regioni e province autonome, le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili gia' per l'anno scolastico e il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro il 10 marzo 2018. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dei commi da 1 a 4
dell'articolo 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017,
n. 119 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative
alla somministrazione di farmaci):
"Art. 3-bis. Misure di semplificazione degli
adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del
sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per
l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale
e alle scuole private non paritarie, a decorrere dall'anno
2019.
1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 nonche'
dall'inizio del calendario dei servizi educativi per
l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione
professionale regionale 2019/2020, i dirigenti scolastici
delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i
responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei
centri di formazione professionale regionale e delle scuole
private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle
aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro
il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico
o per il calendario successivi di eta' compresa tra zero e
sedici anni e minori stranieri non accompagnati.
2. Le aziende sanitarie locali territorialmente
competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli
elenchi di cui al comma 1, completandoli con l'indicazione
dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi
vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero,
omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a
quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non
abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione
all'azienda sanitaria locale competente.
3. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli
elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni
del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei
servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione
professionale regionale e delle scuole private non
paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilita'
genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori
indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10
luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle
vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il
differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto
dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della
formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria
locale territorialmente competente.
4. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle
istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i
responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei
centri di formazione professionale regionale e delle scuole
private non paritarie trasmettono la documentazione di cui
al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale
mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che,
qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia
gia' attivata in ordine alla violazione del medesimo
obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza
e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo
1, comma 4.
Omissis.".
 
(( Art. 18-quater

Produzione e trasformazione di cannabis per uso medico

1. Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di cannabis in osservanza delle norme di buona fabbricazione (Good manufacturing practices-GMP) secondo le direttive dell'Unione europea, recepite con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, provvede alla coltivazione e alla trasformazione della cannabis in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni e per la conduzione di studi clinici.
2. Per assicurare la disponibilita' di cannabis a uso medico sul territorio nazionale, anche al fine di garantire la continuita' terapeutica dei pazienti gia' in trattamento, l'Organismo statale per la cannabis di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2015, puo' autorizzare l'importazione di quote di cannabis da conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie.
3. Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuati, con decreto del Ministro della salute, uno o piu' enti o imprese da autorizzare alla coltivazione nonche' alla trasformazione, con l'obbligo di operare secondo le Good agricultural and collecting practices (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento.
4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e sociosanitario sia realizzato anche attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle potenzialita' terapeutiche delle preparazioni di origine vegetale a base di cannabis nelle diverse patologie e in particolare sul trattamento del dolore.
5. Al fine di agevolare l'assunzione di medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti, lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze provvede allo sviluppo di nuove preparazioni vegetali a base di cannabis per la successiva distribuzione alle farmacie, che le dispensano dietro ricetta medica non ripetibile.
6. Le preparazioni magistrali a base di cannabis prescritte dal medico per la terapia contro il dolore ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38, nonche' per gli altri impieghi previsti dall'allegato tecnico al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2015, sono a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Il medico puo' altresi' prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
7. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 1.600.000 per l'anno 2017 e per le finalita' di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2017. Ai relativi oneri, pari a complessivi 2.300.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))


Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante
"Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive
direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario
concernente i medicinali per uso umano, nonche' della
direttiva 2003/94/CE" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 21
giugno 2006, n. 142, S.O.
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
8 della legge 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per
garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del
dolore):
"Art. 8. Formazione e aggiornamento del personale
medico e sanitario in materia di cure palliative e di
terapia del dolore
1. Omissis.
2. In sede di attuazione dei programmi obbligatori di
formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, la Commissione nazionale per la
formazione continua, costituita ai sensi dell'articolo 2,
comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede
che l'aggiornamento periodico del personale medico,
sanitario e socio-sanitario, impegnato nella terapia del
dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie
croniche e degenerative e nell'assistenza nel settore delle
cure palliative, e in particolare di medici ospedalieri,
medici specialisti ambulatoriali territoriali, medici di
medicina generale e di continuita' assistenziale e pediatri
di libera scelta, si realizzi attraverso il conseguimento
di crediti formativi su percorsi assistenziali
multidisciplinari e multiprofessionali.
Omissis.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 16-bis
della citata legge n. 502 del 2010:
"Art. 16-bis. (Formazione continua)
1. Ai sensi del presente decreto, la formazione
continua comprende l'aggiornamento professionale e la
formazione permanente. L'aggiornamento professionale e'
l'attivita' successiva al corso di diploma, laurea,
specializzazione, formazione complementare, formazione
specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per
tutto l'arco della vita professionale le conoscenze
professionali. La formazione permanente comprende le
attivita' finalizzate a migliorare le competenze e le
abilita' cliniche, tecniche e manageriali ed i
comportamenti degli operatori sanitari al progresso
scientifico e tecnologico con l'obiettivo di garantire
efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla
assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale.
2. La formazione continua consiste in attivita' di
qualificazione specifica per i diversi profili
professionali, attraverso la partecipazione a corsi,
convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o
private accreditate ai sensi del presente decreto, nonche'
soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici
controllati e ad attivita' di ricerca, di sperimentazione e
di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 e'
sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia,
in misura prevalente, in programmi finalizzati agli
obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del
Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le
modalita' indicate dalla Commissione di cui all'art.
16-ter.
2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri
operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai
programmi di formazione continua di cui ai commi 1 e 2,
sono esonerati da tale attivita' formativa limitatamente al
periodo di espletamento del mandato parlamentare di
senatore o deputato della Repubblica nonche' di consigliere
regionale.".
- Si riporta il testo vigente del comma 357
dell'articolo 2 della citata legge n. 244 del 2007:
"357. Il sistema nazionale di educazione continua in
medicina (ECM) e' disciplinato secondo le disposizioni di
cui all'accordo stipulato in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano in data 1º agosto 2007,
recante il riordino del sistema di formazione continua in
medicina. In particolare, la gestione amministrativa del
programma di ECM e il supporto alla Commissione nazionale
per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, sono trasferiti all'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, istituita dall'articolo 5 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive
modificazioni, che, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, assume la denominazione di
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, organo
tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, che
svolge attivita' di ricerca e di supporto nei confronti del
Ministro della salute, delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione nazionale
per la formazione continua, che svolge le funzioni e i
compiti indicati nel citato accordo del 1º agosto 2007, e'
costituita con decreto del Ministro della salute nella
composizione individuata nel predetto accordo. Concorrono,
altresi', alla piena realizzazione del nuovo sistema di ECM
gli ulteriori organismi previsti dal citato accordo,
secondo le competenze da esso attribuite.".
La citata legge n. 38 del 2010 e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 19 marzo 2010, n. 65.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94
(Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni
cliniche in campo oncologico e altre misure in materia
sanitaria):
"Art. 5. Prescrizione di preparazioni magistrali.
1. Fatto salvo il disposto del comma 2, i medici
possono prescrivere preparazioni magistrali esclusivamente
a base di principi attivi descritti nelle farmacopee dei
Paesi dell'Unione europea o contenuti in medicinali
prodotti industrialmente di cui e' autorizzato il commercio
in Italia o in altro Paese dell'Unione europea. La
prescrizione di preparazioni magistrali per uso orale puo'
includere principi attivi diversi da quelli previsti dal
primo periodo del presente comma, qualora questi siano
contenuti in prodotti non farmaceutici per uso orale,
regolarmente in commercio nei Paesi dell'Unione europea;
parimenti, la prescrizione di preparazioni magistrali per
uso esterno puo' includere principi attivi diversi da
quelli previsti dal primo periodo del presente comma,
qualora questi siano contenuti in prodotti cosmetici
regolarmente in commercio in detti Paesi. Sono fatti in
ogni caso salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal
Ministero della sanita' per esigenze di tutela della salute
pubblica.
2. E' consentita la prescrizione di preparazioni
magistrali a base di principi attivi gia' contenuti in
specialita' medicinali la cui autorizzazione all'immissione
in commercio sia stata revocata o non confermata per motivi
non attinenti ai rischi di impiego del principio attivo.
3. Il medico deve ottenere il consenso del paziente al
trattamento medico e specificare nella ricetta le esigenze
particolari che giustificano il ricorso alla prescrizione
estemporanea. Nella ricetta il medico dovra' trascrivere,
senza riportare le generalita' del paziente, un riferimento
numerico o alfanumerico di collegamento a dati d'archivio
in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da
parte dell'autorita' sanitaria, di risalire all'identita'
del paziente trattato.
4. Le ricette di cui al comma 3, in originale o in
copia, sono trasmesse mensilmente dal farmacista
all'azienda unita' sanitaria locale o all'azienda
ospedaliera, che le inoltrano al Ministero della sanita'
per le opportune verifiche, anche ai fini dell'eventuale
applicazione dell'articolo 25, comma 8, del decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 non si applicano
quando il medicinale e' prescritto per indicazioni
terapeutiche corrispondenti a quelle dei medicinali
industriali autorizzati a base dello stesso principio
attivo.
6. La violazione, da parte del medico o del farmacista,
delle disposizioni del presente articolo e' oggetto di
procedimento disciplinare ai sensi del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.
233.".
 
(( Art. 18-quinquies

Debiti sanitari della regione Sardegna

1. Ai fini della copertura dei debiti sanitari accertati al 31 dicembre 2016, la regione Sardegna puo' far richiesta di utilizzo delle risorse generate da economie, riprogrammazioni di sanzioni e riduzioni di interventi finanziati con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 1/2011 dell'11 gennaio 2011, relativi al territorio della regione medesima. Il Governo, con delibera del CIPE, per gli anni 2018 e 2019, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, provvede alla relativa autorizzazione. ))


Riferimenti normativi

- La delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) n. 1/2011 dell'11 gennaio
2011 recante "Obiettivi, criteri e modalita' di
programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e
selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi
2000-2006 e 2007-2013. (Deliberazione n. 1/2011) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile
2011.
 
Art. 19

Liberalizzazione in materia di collecting diritti d'autore

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15-bis, comma 2-ter, terzo periodo, dopo le parole: « Societa' italiana degli autori e degli editori » sono aggiunte le seguenti: « e gli altri organismi di gestione collettiva », e la parola « remuneri » e' sostituita dalla seguente: « remunerino »;
b) all'articolo 180:
1) al primo comma, dopo le parole: « Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) », sono aggiunte le seguenti: « ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 »;
2) al terzo comma, le parole: « dell'ente » sono sostituite dalle seguenti: « della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) » e la parola: « esso » e' sostituita dalla seguente: « essa ».
2. Per gli organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 180, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, stabiliti in Italia, l'esercizio dell'attivita' di intermediazione e' in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
3. Al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: « Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni » sono aggiunte le seguenti: « definisce con proprio provvedimento »;
b) all'articolo 20, comma 2, le parole: « organismi di gestione collettiva ed » sono soppresse.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 15-bis, comma
2-ter, e 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio), come modificato dalla presente legge:
"Art. 15-bis
1. - 2-bis Omissis.
2-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti i criteri e le modalita' delle forme
di esenzione o di riduzione di cui al comma 2-bis,
prevedendo adeguati meccanismi di controllo, anche
attraverso forme di responsabilizzazione degli
organizzatori, che assicurino il rispetto delle condizioni
che legittimano la riduzione o l'esenzione. Con il decreto
di cui al presente comma possono altresi' essere
individuati ulteriori eventi o ricorrenze particolari che
permettano l'applicazione di forme di esenzione o di
riduzione dalla corresponsione dei diritti d'autore. Il
decreto di cui al presente comma prevede misure atte a
garantire che, nelle fattispecie previste, la Societa'
italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di
gestione collettiva, in coerenza con le risultanze di
bilancio, remunerino in forma compensativa i titolari dei
diritti d'autore. Il decreto di cui al presente comma puo'
essere sottoposto a revisione triennale."
"Art. 180
L'attivita' di intermediario, comunque attuata, sotto
ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione,
mandato, rappresentanza ed anche di cessione per
l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione,
di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la
comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione
meccanica e cinematografica di opere tutelate, e' riservata
in via esclusiva alla Societa' italiana degli autori ed
editori (S.I.A.E.) ed agli altri organismi di gestione
collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n.
35.
Tale attivita' e' esercitata per effettuare:
1) la concessione, per conto e nell'interesse degli
aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per la
utilizzazione economica di opere tutelate;
2) la percezione dei proventi derivanti da dette
licenze ed autorizzazioni;
3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi
diritto.
L'attivita' della Societa' italiana degli autori ed
editori (S.I.A.E.) si esercita altresi' secondo le norme
stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali
essa ha una rappresentanza organizzata.
La suddetta esclusivita' di poteri non pregiudica la
facolta' spettante all'autore, ai suoi successori o agli
aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro
riconosciuti da questa legge.
Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del
secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso
riservata all'autore. I limiti e le modalita' della
ripartizione sono determinati dal regolamento.
Quando, pero', i diritti di utilizzazione economica
dell'opera possono dar luogo a percezioni di proventi in
paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati
o residenti nella Repubblica, ed i titolari di tali diritti
non provvedono, per qualsiasi motivo, alla percezione dei
proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilita', e'
conferito alla Societa' italiana degli autori ed editori
(S.I.A.E.) il potere di esercitare i diritti medesimi per
conto e nell'interesse dell'autore e dei suoi successori o
aventi causa.
I proventi di cui al precedente comma riscossi dalla
Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.),
detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a
disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre
anni; trascorso questo termine senza che siano stati
reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla
Confederazione nazionale professionisti ed artisti, per
scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori
e musicisti.".
Il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 recante
"Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione
collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e
sulla concessione di licenze multiterritoriali per i
diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato
interno" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 27 marzo 2017, n.
72.
- Si riporta il testo degli articoli 8, comma 3, e 20,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 35 del 2017,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 8. Requisiti degli organismi di gestione
collettiva e delle entita' di gestione indipendente che
svolgono attivita' di amministrazione e di intermediazione
dei diritti connessi al diritto d'autore
1. - 2. Omissis.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a segnalare
l'inizio dell'attivita' secondo le modalita' previste
dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni all'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, autorita' di vigilanza ai sensi
dell'articolo 40, trasmettendo altresi' alla suddetta
amministrazione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, attestante il possesso dei requisiti
previsti al precedente comma 1, insieme ad una copia del
proprio statuto. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni definisce con proprio provvedimento le
modalita' per accertare il possesso dei requisiti di cui al
presente articolo.
Omissis."
"Art. 20. Diritti gestiti nel quadro di accordi di
rappresentanza
1. Gli organismi di gestione collettiva non operano
alcuna discriminazione nei confronti dei titolari dei
diritti di cui gestiscono i diritti nel quadro di un
accordo di rappresentanza, in particolare per quanto
concerne le tariffe applicabili, le spese di gestione,
nonche' le condizioni per la riscossione dei proventi dei
diritti e per la distribuzione degli importi dovuti ai
titolari dei diritti.
2. La riscossione dei diritti sul territorio nazionale
da parte di entita' di gestione indipendenti stabiliti
all'estero e' disciplinata dagli accordi di rappresentanza
di cui alla presente Sezione.".
 
(( Art. 19-bis

Disposizioni in materia di uscita dei minori
di 14 anni dai locali scolastici

1. I genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'eta' di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilita' connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilita' connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attivita' scolastiche. ))


Riferimenti normativi

- La legge 4 maggio 1983, n. 184 recante "Diritto del
minore ad una famiglia" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 17
maggio 1983, n. 133, S.O.
 
(( Art. 19-ter

Incarichi presso gli enti di previdenza di diritto privato

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano agli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui organi di governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 5 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
"Art. 5. Riduzione di spese delle pubbliche
amministrazioni
1. - 8. Omissis.
9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001 (115), nonche' alle pubbliche amministrazioni
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di
studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette
amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai
medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o
cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui
al primo periodo e degli enti e societa' da esse
controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi
elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli
incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi
precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per
i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando
la gratuita', la durata non puo' essere superiore a un
anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna
amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali
rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati
dall'organo competente dell'amministrazione interessata.
Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
presente comma nell'ambito della propria autonomia.
Omissis.".
- Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 recante
"Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza"
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 1994, n. 196.
Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 recante
"Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela
previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
attivita' autonoma di libera professione" e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 2 marzo 1996, n. 52, S.O.
 
(( Art. 19-quater

Banca dati nazionale degli operatori economici

1. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e l'implementazione delle nuove funzionalita' della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2017 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2018. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a stipulare una convenzione con l'Autorita' nazionale anticorruzione utilizzando parte delle risorse di cui al primo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro per l'anno 2017 e a 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 81 del
citato decreto legislativo n. 50 del 2016:
"Art. 81. Documentazione di gara
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e
88, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti
di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e
finanziario, per la partecipazione alle procedure
disciplinate dal presente codice e per il controllo in fase
di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti
requisiti, e' acquisita esclusivamente attraverso la Banca
dati centralizzata gestita dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati
nazionale degli operatori economici.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita
l'ANAC e l'AGID, sono indicati i dati concernenti la
partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai
quali e' obbligatoria l'inclusione della documentazione
nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali
e' prevista l'inclusione e le modalita' di presentazione, i
termini e le regole tecniche per l'acquisizione,
l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Con
il medesimo decreto si provvede alla definizione delle
modalita' relative alla progressiva informatizzazione dei
documenti necessari a comprovare i requisiti di
partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonche'
alla definizione dei criteri e delle modalita' relative
all'accesso e al funzionamento nonche'
all'interoperabilita' tra le diverse banche dati coinvolte
nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre 2016, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo
con ANAC, definisce le modalita' di subentro nelle
convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere
pregiudizio all'attivita' di gestione dati attribuite
all'ANAC dal presente codice. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al presente comma, si applica
l'articolo 216, comma 13.
3. Costituisce oggetto di valutazione della performance
il rifiuto, ovvero l'omessa effettuazione di quanto
necessario a garantire l'interoperabilita' delle banche
dati, secondo le modalita' individuate con il decreto di
cui al comma 2, da parte del soggetto responsabile delle
stesse all'interno dell'amministrazione o organismo
pubblico coinvolti nel procedimento. A tal fine, l'ANAC,
debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, effettua le dovute segnalazioni all'organo
di vertice dell'amministrazione o organismo pubblico.
4. Gli esiti dell'accertamento dei requisiti generali
di qualificazione, costantemente aggiornati, con
riferimento al medesimo partecipante nei termini di
efficacia di ciascun documento, possono essere utilizzati
anche per gare diverse.".
 
(( Art. 19-quinquies

Adeguamento della disciplina sulla circolazione
e vendita di sigarette elettroniche

1. All'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole da: « In attesa » fino a: « altresi' » sono sostituite dalle seguenti: « La vendita dei prodotti contenenti nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis e' effettuata in via esclusiva »;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Per gli esercizi di vicinato ad attivita' prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis gia' attivi prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, area Monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, le modalita' e i requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto e' consentita la prosecuzione dell'attivita' agli esercizi indicati nel primo periodo del presente comma ».
2. All'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 11, la parola: « transfrontaliera » e' soppressa;
b) al comma 12, le parole da: « , in difetto » fino alla fine del comma sono soppresse.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 62-quater del
citato decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 62-quater. Imposta di consumo sui prodotti
succedanei dei prodotti da fumo
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prodotti
contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il
consumo dei tabacchi lavorati nonche' i dispositivi
meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio,
che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta
di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo
di vendita al pubblico.
1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione
costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad
imposta di consumo in misura pari al cinquanta per cento
dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di
sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un
chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi
dell'articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo
convenzionale determinata sulla base di apposite procedure
tecniche, definite con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del
tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione
conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti
delle sigarette, per il consumo di un campione composto da
almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio,
di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e
tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre
dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10
watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli e' indicata la misura dell'imposta di consumo,
determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo
marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli e' rideterminata, per i prodotti di
cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in
riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato
delle sigarette. Dalla data di entrata in vigore del
presente comma cessa di avere applicazione l'imposta
prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad
avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle
obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione
previsto dal medesimo comma.
1-ter. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 e'
obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e
a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, prima della loro commercializzazione, la
denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la
quantita' di prodotto delle confezioni destinate alla
vendita al pubblico nonche' gli altri elementi informativi
previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
2. La commercializzazione dei prodotti di cui ai commi
1 e 1-bis, e' assoggettata alla preventiva autorizzazione
da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei
confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi
requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali
di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999,
n. 67.
3. Il soggetto di cui al comma 2 e' tenuto alla
preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi
stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia
dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono
stabiliti il contenuto e le modalita' di presentazione
dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2,
le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al
pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonche' le
modalita' di prestazione della cauzione di cui al comma 3,
di tenuta dei registri e documenti contabili, di
liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in
caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi
che effettuano la vendita al pubblico, in conformita', per
quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi
lavorati.
5. La vendita dei prodotti contenenti nicotina di cui
ai commi 1 e 1-bis e' effettuata in via esclusiva per il
tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge
22 dicembre 1957, n. 1293, ferme le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, adottato in
attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in
materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti
ivi disciplinati.
5-bis. Per gli esercizi di vicinato ad attivita'
prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina di cui
ai commi 1 e 1-bis gia' attivi prima della data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono stabilite con
decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, area Monopoli, da adottare entro il 31 marzo
2018, le modalita' e i requisiti per l'autorizzazione e
l'approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai
commi 1 e 1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto e'
consentita la prosecuzione dell'attivita' agli esercizi
indicati nel primo periodo del presente comma.
6. La commercializzazione dei prodotti di cui ai commi
1 e 1-bis e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione
finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto
applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 50.
7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade
in caso di perdita di uno o piu' requisiti soggettivi di
cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di
cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in
materia di liquidazione e versamento dell'imposta di
consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto e'
disposta la revoca dell'autorizzazione.".
- Si riporta il testo dei commi 11 e 12 dell'articolo
21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6
(Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri relative alla
lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti
del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la
direttiva 2001/37/CE), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 21. Sigarette elettroniche
1. - 10. Omissis.
11. E' vietata la vendita a distanza di sigarette
elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica ai
consumatori che acquistano nel territorio dello Stato.
12. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fermi i
poteri dell'autorita' e della polizia giudiziaria ove il
fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di
connettivita' alla rete Internet ovvero ai gestori di altre
reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori
che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di
telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l'accesso,
attraverso le predette reti, offerenti prodotti da
inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide
contenenti nicotina ai sensi dell'articolo 62-quater, comma
1-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Omissis.".
- Il riferimento al testo del comma 5 dell'articolo 10
del citato decreto-legge n. 282 del 2004 e' riportato nelle
note all'art. 1.
 
(( Art. 19-sexies

Assegnazione di immobili conferiti a fondi comuni
di investimento immobiliare

1. All'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « L'Agenzia del demanio puo' assegnare i predetti immobili, laddove non necessari per soddisfare le esigenze istituzionali di amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, agli enti pubblici anche territoriali, entro il 31 dicembre 2019 per il Fondo immobili pubblici e il 31 dicembre 2020 per il Fondo Patrimonio Uno ». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2-ter dell'articolo 4
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410
(Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di
sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 4. Conferimento di beni immobili a fondi comuni
di investimento immobiliare.
1. - 2-bis. Omissis.
2-ter. Gli immobili in uso governativo, conferiti o
trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione
all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li
hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni
rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate
dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di
parametri di mercato. L'Agenzia del demanio puo' assegnare
i predetti immobili, laddove non necessari per soddisfare
le esigenze istituzionali di amministrazioni statali di cui
all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, agli enti pubblici anche territoriali, entro il 31
dicembre 2019 per il Fondo immobili pubblici e il 31
dicembre 2020 per il Fondo Patrimonio Uno. I contratti di
locazione possono prevedere la rinuncia al diritto di cui
all'ultimo comma dell'articolo 27 della legge 27 luglio
1978, n. 392. Il fondo previsto dal comma 1, quinto
periodo, dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, puo' essere incrementato anche con
quota parte delle entrate derivanti dal presente articolo.
Omissis.".
 
(( Art. 19-septies

Disposizioni per garantire l'autonomia
del Garante del contribuente

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018:
a) i commi 404 e 405 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati;
b) il comma 4 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e' sostituito dal seguente:
«4. Per ogni Garante il compenso mensile lordo e' fissato in euro 2.788,87. Al Garante del contribuente che risiede in un comune diverso da quello in cui ha sede l'organo compete il rimborso delle spese di trasferta previsto dalle norme vigenti per la partecipazione alle relative sedute. Analogo trattamento compete per gli accessi in uffici finanziari situati in comuni diversi da quelli in cui ha la residenza il Garante ».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 474.000 euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Agli oneri valutati di cui al comma 2 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13 della citata
legge n. 212 del 2000, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 13. (Garante del contribuente)
1. Presso ogni direzione regionale delle entrate e
direzione delle entrate delle province autonome e'
istituito il Garante del contribuente.
2. Il Garante del contribuente, operante in piena
autonomia, e' organo monocratico scelto e nominato dal
presidente della commissione tributaria regionale o sua
sezione distaccata nella cui circoscrizione e' compresa la
direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, tra gli
appartenenti alle seguenti categorie:
a) magistrati, professori universitari di materie
giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in
attivita' di servizio;
[b) dirigenti dell'amministrazione finanziaria e
ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza, a
riposo da almeno due anni, scelti in una terna formata, per
ciascuna direzione regionale delle entrate,
rispettivamente, per i primi, dal direttore generale del
Dipartimento delle entrate e, per i secondi, dal Comandante
generale della Guardia di finanza;]
c) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri
collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per
ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi
ordini di appartenenza.
3. L'incarico ha durata quadriennale ed e' rinnovabile
tenendo presenti professionalita', produttivita' ed
attivita' gia' svolta.
4. Per ogni Garante il compenso mensile lordo e'
fissato in euro 2.788,87. Al Garante del contribuente che
risiede in un comune diverso da quello in cui ha sede
l'organo compete il rimborso delle spese di trasferta
previsto dalle norme vigenti per la partecipazione alle
relative sedute. Analogo trattamento compete per gli
accessi in uffici finanziari situati in comuni diversi da
quelli in cui ha la residenza il Garante.
5. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate
al Garante del contribuente dagli uffici delle direzioni
regionali delle entrate presso le quali lo stesso e'
istituito.
6. Il Garante del contribuente, anche sulla base di
segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da
qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti
disfunzioni, irregolarita', scorrettezze, prassi
amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro
comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di
fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria,
rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici
competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e
attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti
amministrativi di accertamento o di riscossione notificati
al contribuente. Il Garante del contribuente comunica
l'esito dell'attivita' svolta alla direzione regionale o
compartimentale o al comando di zona della Guardia di
finanza competente nonche' agli organi di controllo,
informandone l'autore della segnalazione.
7. Il Garante del contribuente rivolge raccomandazioni
ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del
contribuente e della migliore organizzazione dei servizi.
8. Il Garante del contribuente ha il potere di accedere
agli uffici finanziari e di controllare la funzionalita'
dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente
nonche' l'agibilita' degli spazi aperti al pubblico.
9. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al
rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 della
presente legge.
10. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al
rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta.
11. Il Garante del contribuente individua i casi di
particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore
ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un
pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei
loro rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al
direttore regionale o compartimentale o al comandante di
zona della Guardia di finanza competente e all'ufficio
centrale per l'informazione del contribuente, al fine di un
eventuale avvio del procedimento disciplinare. Prospetta al
Ministro delle finanze i casi in cui possono essere
esercitati i poteri di rimessione in termini previsti
dall'articolo 9.
12. Ogni sei mesi il Garante del contribuente presenta
una relazione sull'attivita' svolta al Ministro delle
finanze, al direttore regionale delle entrate, ai direttori
compartimentali delle dogane e del territorio nonche' al
comandante di zona della Guardia di finanza, individuando
gli aspetti critici piu' rilevanti e prospettando le
relative soluzioni.
13. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente
alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al
funzionamento del Garante del contribuente, all'efficacia
dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni
segnalate nonche' ai provvedimenti adottati a seguito delle
segnalazioni del Garante stesso.
13-bis. Con relazione annuale, il Garante fornisce al
Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei
rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica
fiscale.".
- Si riporta il testo vigente dei commi da 12 a
12-quater dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n.
196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica):
"Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi
1. - 11. Omissis.
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi
che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al
fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti
dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.
12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli
scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al
comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con
proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla
riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero competente, nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5
dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma
12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti negli stati di previsione della
spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei
decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, da
rendere entro il termine di sette giorni dalla data della
trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di
apposita relazione che espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le
Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al
terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via
definitiva.
12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel
corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis,
si provvede ai sensi del comma 13.
12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in
corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le
previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi
dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando
prioritariamente misure di carattere normativo correttive
della maggiore spesa.
Omissis.".
 
(( Art. 19-octies

Disposizioni in materia di riscossione

1. All'articolo 1, comma 13, lettera f), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: « da parte dell'agenzia » sono sostituite dalle seguenti: « da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ».
2. All'articolo 26, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: « municipale » sono aggiunte le seguenti: « ; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie piu' formalita', le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attivita' svolta mediante relazione datata e sottoscritta ».
3. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: « e gli enti pubblici non economici » sono sostituite dalle seguenti: « , gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate-Riscossione ».
4. I termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate possono essere prorogati con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, adottato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficolta' per la loro regolare tempestiva esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti stessi.
5. La proroga dei termini disposta ai sensi del comma 4 deve garantire un termine congruo, comunque non superiore a sessanta giorni, per l'effettuazione degli adempimenti medesimi.
6. All'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo il comma 4-ter e' aggiunto il seguente:
«4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici e', in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza ». ))


Riferimenti normativi

- Il testo modificato del comma 13 dell'articolo 1 del
citato decreto-legge n. 193 del 2016 e' riportato nelle
note all'art. 1.
- Si riporta il testo del primo comma dell'articolo 26
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602
del 1973, come modificato dalla presente legge:
"Art. 26. (Notificazione della cartella di pagamento)
La cartella e' notificata dagli ufficiali della
riscossione o da altri soggetti abilitati dal
concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero,
previa eventuale convenzione tra comune e concessionario,
dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale;
in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della
notifica sono necessarie piu' formalita', le stesse possono
essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a
trenta giorni, da soggetti diversi, tra quelli sopra
indicati, ciascuno dei quali certifica l'attivita' svolta
mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica puo'
essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con
avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e'
notificata in plico chiuso e la notifica si considera
avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento
sottoscritto da una delle persone previste dal secondo
comma o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione,
l'ufficio o l'azienda.
Omissis.".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 14 del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
(Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e
contabile a completamento della manovra di finanza pubblica
per l'anno 1997), come modificato dalla presente legge:
"14. Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche
amministrazioni.
1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici
non economici e l'ente Agenzia delle entrate-Riscossione
completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti
giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia
esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di
danaro entro il termine di centoventi giorni dalla
notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine
il creditore non puo' procedere ad esecuzione forzata ne'
alla notifica di atto di precetto.
Omissis.".
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 (Disposizioni tributarie
urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e
dell'occupazione, nonche' per ridurre gli adempimenti a
carico del contribuente), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 7. Semplificazione di adempimenti e riduzione di
sanzioni per irregolarita' formali.
1.-2. Omissis.
3. In caso di irregolarita' nella compilazione dei
documenti di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n.
627, la pena pecuniaria non si applica se il trasgressore
versa all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto
competente una somma pari a un centesimo del massimo della
suddetta pena entro sessanta giorni successivi alla data
della consegna o della notifica del verbale di
constatazione.
4. Nell'articolo 39, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, sono soppresse le parole da: «e' ammesso»
fino alla fine del comma.
4-bis. Omissis.
4-ter. A tutti gli effetti di legge, la tenuta di
qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici e'
considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti
cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi
all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle
relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre
tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed
ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi
supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla
richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro
presenza.
4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma
precedente, la tenuta dei registri di cui agli articoli 23
e 25 del decreto le presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 con sistemi elettronici e', in ogni caso,
considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti
cartacei, nei termini di legge, se in sede di acceso,
ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui
predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito
della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro
presenza.".
 
(( Art. 19-novies

Disposizioni in materia di assicurazione
professionale obbligatoria

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: « a se' e » sono soppresse. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 12
della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina
dell'ordinamento della professione forense), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 12. Assicurazione per la responsabilita' civile e
assicurazione contro gli infortuni
1. Omissis.
2. All'avvocato, all'associazione o alla societa' tra
professionisti e' fatto obbligo di stipulare, anche per il
tramite delle associazioni e degli enti previdenziali
forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni
derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti
in conseguenza dell'attivita' svolta nell'esercizio della
professione anche fuori dei locali dello studio legale,
anche in qualita' di sostituto o di collaboratore esterno
occasionale.
Omissis.".
 
(( Art. 19-decies

Regime di sostegno alla cogenerazione
per teleriscaldamento

1. Gli interventi su unita' di cogenerazione che non rientrano nella definizione di rifacimento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, ma che comportano un incremento della producibilita' termica finalizzato al mantenimento o raggiungimento di un assetto di sistema di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e che si abbinano ad un'estensione della rete in termini di aumento della capacita' di trasporto, accedono al regime di sostegno di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, secondo i valori di rendimento fissati nel regolamento delegato (UE) 2015/2402 della Commissione, del 12 ottobre 2015. Il Ministro dello sviluppo economico definisce criteri e modalita' di accesso al regime di sostegno con apposito decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione
della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE):
"Art. 2. Definizioni
1. Omissis.
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) Accredia: organismo nazionale italiano di
accreditamento, designato ai sensi del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010;
a-bis) aggregatore: un fornitore di servizi che, su
richiesta, accorpa una pluralita' di unita' di consumo,
ovvero di unita' di consumo e di unita' di produzione, per
venderli o metterli all'asta in mercati organizzati
dell'energia;
b) ammodernamento sostanziale di un impianto: un
ammodernamento il cui costo di investimento e' superiore al
50% dei costi di investimento di una nuova analoga unita';
b-bis) audit energetico o diagnosi energetica:
procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata
conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio
o gruppo di edifici, di una attivita' o impianto
industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati,
a individuare e quantificare le opportunita' di risparmio
energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in
merito ai risultati;
c) auditor energetico: persona fisica o giuridica che
esegue diagnosi energetiche;
d) CEI: comitato elettrotecnico italiano;
d-bis) cliente finale: cliente che acquista energia,
anche sotto forma di vettore energetico, per uso proprio;
e) coefficiente di edificazione: rapporto tra la
superficie lorda coperta degli immobili e la superficie del
terreno di un determinato territorio;
f) condominio: edificio con almeno due unita'
immobiliari, di proprieta' in via esclusiva di soggetti che
sono anche comproprietari delle parti comuni;
g) consumo di energia finale: tutta l'energia fornita
per l'industria, i trasporti, le famiglie, i servizi e
l'agricoltura, con esclusione delle forniture al settore
della trasformazione dell'energia e alle industrie
energetiche stesse;
h) consumo di energia primaria: il consumo interno
lordo di energia, ad esclusione degli usi non energetici;
i) contatore di fornitura: apparecchiatura di misura
dell'energia consegnata. Il contatore di fornitura puo'
essere individuale, nel caso in cui misuri il consumo di
energia della singola unita' immobiliare, o condominiale,
nel caso in cui misuri l'energia, con l'esclusione di
quella elettrica, consumata da una pluralita' di unita'
immobiliari, come nel caso di un condominio o di un
edificio polifunzionale;
l);
m) conto termico: sistema di incentivazione della
produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed
interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28
dicembre 2012, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2
gennaio 2013;
n) contratto di rendimento energetico o di prestazione
energetica (EPC): accordo contrattuale tra il beneficiario
o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore
di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica,
verificata e monitorata durante l'intera durata del
contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o
servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di
miglioramento dell'efficienza energetica stabilito
contrattualmente o di altri criteri di prestazione
energetica concordati, quali i risparmi finanziari;
o) criteri ambientali minimi (CAM): criteri ambientali
minimi per categorie di prodotto, adottati con decreto del
Ministro dell'ambiente ai sensi del PAN GPP;
p) edificio polifunzionale: edificio destinato a scopi
diversi e occupato da almeno due soggetti che devono
ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata;
q) ENEA: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile;
r) energia termica: calore per riscaldamento e/o
raffreddamento, sia per uso industriale che civile;
s) energia: tutte le forme di prodotti energetici,
combustibili, energia termica, energia rinnovabile, energia
elettrica o qualsiasi altra forma di energia, come definiti
all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n.
1099/2008 del Parlamento e del Consiglio del 22 ottobre
2008;
t) esercente l'attivita' di misura del gas naturale:
soggetto che eroga l'attivita' di misura di cui
all'articolo 4, comma 17 della deliberazione dell'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 11
del 2007, e successive modificazioni;
u) esercente l'attivita' di misura dell'energia
elettrica: soggetto che eroga l'attivita' di misura di cui
all'articolo 4, comma 6 della deliberazione dell'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 11
del 2007, e successive modificazioni;
v) grande impresa: impresa che occupa piu' di 250
persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro
o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di
euro;
z) GSE: Gestore dei servizi energetici S.p.A.;
aa) immobili della pubblica amministrazione centrale:
edifici o parti di edifici di proprieta' della pubblica
amministrazione centrale, e da essa occupati;
bb) interfaccia di comunicazione: dispositivo fisico o
virtuale che permette la comunicazione fra due o piu'
entita' di tipo diverso;
cc) microimpresa, piccola impresa e media impresa o
PMI: impresa che occupa meno di 250 persone, il cui
fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui
totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
Per le imprese per le quali non e' stato approvato il primo
bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta
della contabilita' ordinaria o dalla redazione del
bilancio, o per le quali non e' stata presentata la prima
dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente
il numero degli occupati ed il totale dell'attivo
patrimoniale risultanti alla stessa data;
dd) Piano d'azione nazionale per l'efficienza
energetica (PAEE): documento redatto ai sensi dell'articolo
17 che individua gli orientamenti nazionali per il
raggiungimento degli obiettivi di miglioramento
dell'efficienza energetica e dei servizi energetici;
ee) Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei
consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN
GPP): Piano predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma
1126, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e approvato con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 11
aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107
dell'8 maggio 2008, cosi' come modificato dal decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 102 del 3 maggio 2013;
ff) pubblica amministrazione centrale: autorita'
governative centrali di cui all'allegato IV del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
gg) rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento (o
teleraffrescamento): qualsiasi infrastruttura di trasporto
dell'energia termica da una o piu' fonti di produzione
verso una pluralita' di edifici o siti di utilizzazione,
realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a
consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti
dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per
l'approvvigionamento di energia termica per il
riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di
lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua
calda sanitaria;
hh) ripartizione regionale della quota minima di
energia da produrre mediante energie rinnovabili (Burden
Sharing): suddivisione tra Regioni degli impegni per
raggiungere una quota minima di energia rinnovabile di cui
al decreto 15 marzo 2012 del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la
Conferenza Unificata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
n. 78 del 2 aprile 2012;
ii) riscaldamento e raffreddamento efficienti:
un'opzione di riscaldamento e raffreddamento che, rispetto
a uno scenario di riferimento che rispecchia le condizioni
abituali, riduce in modo misurabile l'apporto di energia
primaria necessaria per rifornire un'unita' di energia il
50 per cento di calore di scarto; erogata nell'ambito di
una pertinente delimitazione di sistema in modo efficiente
in termini di costi, come valutato nell'analisi
costi-benefici di cui al presente decreto, tenendo conto
dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il
trasporto e la distribuzione;
ll) riscaldamento e raffreddamento individuali
efficienti: un'opzione di fornitura individuale di
riscaldamento e raffreddamento che, rispetto al
teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, riduce
in modo misurabile l'apporto di energia primaria non
rinnovabile necessaria per rifornire un'unita' di energia
erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di
sistema o richiede lo stesso apporto di energia primaria
non rinnovabile ma a costo inferiore, tenendo conto
dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il
trasporto e la distribuzione;
mm) servizio energetico: la prestazione materiale,
l'utilita' o il vantaggio derivante dalla combinazione di
energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano
efficacemente l'energia, che possono includere le attivita'
di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla
prestazione del servizio, la cui fornitura e' effettuata
sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha
dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza
energetica e a risparmi energetici primari verificabili e
misurabili o stimabili;
nn) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che
consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera
fornita alle singole unita' immobiliari (utenze) servite da
un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o
teleraffreddamento, ai fini della proporzionale
suddivisione delle relative spese;
oo) sistema di gestione dell'energia: insieme di
elementi che interagiscono o sono intercorrelati
all'interno di un piano che stabilisce un obiettivo di
efficienza energetica e una strategia atta a conseguirlo;
pp) sistema di misurazione intelligente: un sistema
elettronico in grado di misurare il consumo di energia
fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo
convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando
una forma di comunicazione elettronica;
qq) sistema di termoregolazione: sistema tecnico che
consente all'utente di regolare la temperatura desiderata,
entro i limiti previsti dalla normativa vigente, per ogni
unita' immobiliare, zona o ambiente;
qq-bis) sotto-contatore: contatore dell'energia, con
l'esclusione di quella elettrica, che e' posto a valle del
contatore di fornitura di una pluralita' di unita'
immobiliari per la misura dei consumi individuali o di
edifici, a loro volta formati da una pluralita' di unita'
immobiliari, ed e' atto a misurare l'energia consumata
dalla singola unita' immobiliare o dal singolo edificio;
rr) Strategia energetica nazionale (SEN): documento di
analisi e strategia energetica approvato con decreto 8
marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 73 del 27
marzo 2013;
ss) superficie coperta utile totale: la superficie
coperta di un immobile o di parte di un immobile in cui
l'energia e' utilizzata per il condizionamento del clima
degli ambienti interni;
tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti:
sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa,
in alternativa, almeno:
a) il 50 per cento di energia derivante da fonti
rinnovabili;
b) il 50 per cento di calore di scarto;
c) il 75 per cento di calore cogenerato;
d) il 50 per cento di una combinazione delle
precedenti;
uu) tonnellata equivalente di petrolio (Tep): unita' di
misura dell'energia pari all'energia rilasciata dalla
combustione di una tonnellata di petrolio grezzo, il cui
valore e' fissato convenzionalmente pari a 41,86 GJ;
vv) UNI: Ente nazionale italiano di unificazione.".
- Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2
dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.
20 (Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione
della cogenerazione basata su una domanda di calore utile
nel mercato interno dell'energia, nonche' modifica alla
direttiva 92/42/CEE):
"Art. 6. Regime di sostegno alla cogenerazione ad alto
rendimento.
1. Al fine di assicurare che il sostegno alla
cogenerazione sia basato sulla domanda di calore utile e
simultaneamente sui risparmi di energia primaria, alla
cogenerazione ad alto rendimento si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 2,
11, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79. La cogenerazione ad alto rendimento accede ai benefici
derivanti dall'applicazione dei provvedimenti attuativi
dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del
1999 e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
alla cogenerazione abbinata al teleriscaldamento.
Omissis.".
- Il regolamento delegato (UE) 2015/2402 della
Commissione, del 12 ottobre 2015, che rivede i valori di
rendimento di riferimento armonizzati per la produzione
separata di energia elettrica e di calore in applicazione
della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione
2011/877/UE della Commissione e' pubblicato nella G.U.U.E.
19 dicembre 2015, n. L 333.
 
(( Art. 19-undecies

Misure per favorire la candidatura di Milano
come sede dell'Agenzia EMA

1. Al fine di favorire il percorso di candidatura della citta' di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), e' autorizzato, in favore della regione Lombardia, un contributo pari a un milione di euro per l'anno 2017 per la realizzazione delle attivita' di progettazione degli interventi connessi al trasferimento nonche' per le attivita' di promozione della candidatura medesima. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. ))

 
(( Art. 19-duodecies

Modifica alla tabella A allegata
alla legge n. 93 del 1994

1. Alla tabella A allegata alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, dopo la voce: « Istituto del nastro azzurro » e' aggiunta, in fine, la seguente: « Associazione nazionale partigiani cristiani (ANPC) ». ))

 
(( Art. 19-terdecies

Modifiche al decreto legislativo n. 159 del 2011
in materia di documentazione antimafia

1. Al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 83, comma 3-bis, dopo le parole: « fondi europei » sono aggiunte le seguenti: « per un importo superiore a 5.000 euro »;
b) all'articolo 91, comma 1-bis, dopo le parole: « fondi europei » sono aggiunte le seguenti: « per un importo superiore a 5.000 euro ». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 83, comma 3-bis, e
91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 83. Ambito di applicazione della documentazione
antimafia
1. - 3. Omissis.
3-bis. La documentazione di cui al comma 1 e' sempre
prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e
zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di
sostegno previsti dalla politica agricola comune, a
prescindere dal loro valore complessivo, nonche' su tutti i
terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che
usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a
5.000 euro."
"Art. 91. Informazione antimafia
1. Omissis.
1-bis. L'informazione antimafia e' sempre richiesta
nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali
che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro
valore complessivo, nonche' su tutti i terreni agricoli, a
qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi
europei per un importo superiore a 5.000 euro.
Omissis.".
 
(( Art. 19-quaterdecies
Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n.
247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali
degli avvocati

1. Dopo l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis. (Equo compenso e clausole vessatorie). - 1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attivita' di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonche' di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e' disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.
2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantita' e alla qualita' del lavoro svolto, nonche' al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.
4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equita' del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.
5. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:
a) nella riserva al cliente della facolta' di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
b) nell'attribuzione al cliente della facolta' di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
c) nell'attribuzione al cliente della facolta' di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attivita' professionale oggetto della convenzione;
f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.
6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.
7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalita' con le quali le medesime sono state svolte.
8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullita' opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.
9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullita' di una o piu' clausole delle convenzioni di cui al comma 1 e' proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.
10. Il giudice, accertate la non equita' del compenso e la vessatorieta' di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullita' della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.
11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile ».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-bis sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
3. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attivita', garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della
legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del
lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a
favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi
del lavoro subordinato):
"Art. 1. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai
rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro
quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro
autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi
dell'articolo 2222 del codice civile.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del
presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli
imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'):
"Art. 9. Disposizioni sulle professioni regolamentate
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni
regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel
caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale,
il compenso del professionista e' determinato con
riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro
vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni
successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche
stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse
professionali e agli archivi precedentemente basati sulle
tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio
finanziario, anche di lungo periodo, delle casse
previdenziali professionali. Ai fini della determinazione
dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure
di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi
all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II,
titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto
di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti
relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti; con il medesimo decreto sono altresi' definite
le classificazioni delle prestazioni professionali relative
ai predetti servizi. I parametri individuati non possono
condurre alla determinazione di un importo a base di gara
superiore a quello derivante dall'applicazione delle
tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore
del presente decreto.
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto continuano ad applicarsi,
limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali,
fino alla data di entrata in vigore dei decreti
ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il
centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
4. Il compenso per le prestazioni professionali e'
pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento
del conferimento dell'incarico professionale. Il
professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in
forma scritta o digitale, al cliente il grado di
complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni
utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve
altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i
danni provocati nell'esercizio dell'attivita'
professionale. In ogni caso la misura del compenso e'
previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in
forma scritta o digitale, con un preventivo di massima,
deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va
pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci
di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al
tirocinante e' riconosciuto un rimborso spese
forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di
tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la
determinazione del compenso del professionista, rinviano
alle tariffe di cui al comma 1.
6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle
professioni regolamentate non puo' essere superiore a
diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio puo'
essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione
quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento
della laurea di primo livello o della laurea magistrale o
specialistica. Analoghe convenzioni possono essere
stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso
pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea.
Le disposizioni del presente comma non si applicano alle
professioni sanitarie, per le quali resta confermata la
normativa vigente.
7. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola:
«regolamentate» sono inserite le seguenti: «secondo i
principi della riduzione e dell'accorpamento, su base
volontaria, fra professioni che svolgono attivita'
similari»;
b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo
sono soppressi;
c) la lettera d) e' abrogata.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."
 
(( Art. 19-quinquiesdecies
Misure urgenti per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia,
reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di cadenza
di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo di durata inferiore a un mese e non rinnovabile, su base mensile o di multipli del mese.
1-ter. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1-bis entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-quater. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni garantisce la pubblicazione dei servizi offerti e delle tariffe generali di cui al comma 1-bis, in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate.
1-quinquies. In caso di violazione del comma 1-bis l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la cessazione della condotta e il rimborso delle eventuali somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni »;
b) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: « La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater e' sanzionata dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'articolo 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L'inottemperanza agli ordini impartiti ai sensi del comma 1-quinquies e' sanzionata applicando l'articolo 98, comma 11, del medesimo codice »;
c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Il periodo mensile o suoi multipli di cui al comma 1-bis costituisce standard minimo nelle condizioni generali di contratto e nella Carta dei servizi. Nel caso di variazione dello standard da parte dell'operatore e tenendo conto delle tempistiche di cui al comma 1-ter, si applica un indennizzo forfetario pari ad euro 50, in favore di ciascun utente interessato dalla illegittima fatturazione, maggiorato di euro 1 per ogni giorno successivo alla scadenza del termine assegnato dall'Autorita' ai sensi del comma 1-quinquies. L'Autorita' vigila sul rispetto della presente disposizione nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 14, e commi 11 e 12, della legge 31 luglio 1997, n. 249 ».
2. All'articolo 98, comma 11, del citato codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: « da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 240.000,00 ad euro 5.000.000,00 ».
3. All'articolo 71 del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico forniscono informazioni chiare e trasparenti in merito alle caratteristiche dell'infrastruttura fisica utilizzata per l'erogazione dei servizi. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni definisce le caratteristiche tecniche e le corrispondenti denominazioni delle diverse tipologie di infrastruttura fisica, individuando come infrastruttura in fibra ottica completa l'infrastruttura che assicura il collegamento in fibra fino all'unita' immobiliare del cliente. Costituisce pratica commerciale scorretta, ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ogni comunicazione al pubblico dell'offerta di servizi di comunicazione elettronica che non rispetti le caratteristiche tecniche definite dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40 (Misure urgenti per la tutela
dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove
imprese, la valorizzazione dell'istruzione
tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Ricarica nei servizi di telefonia mobile,
trasparenza e liberta' di recesso dai contratti con
operatori telefonici, televisivi e di servizi internet
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza
delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un
adeguato livello di conoscenza sugli effettivi prezzi del
servizio, nonche' di facilitare il confronto tra le offerte
presenti sul mercato, e' vietata, da parte degli operatori
di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni
elettroniche, l'applicazione di costi fissi e di contributi
per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in
forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico
telefonico o del servizio richiesto. E' altresi' vietata la
previsione di termini temporali massimi di utilizzo del
traffico o del servizio acquistato. Ogni eventuale clausola
difforme e' nulla e non comporta la nullita' del contratto,
fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte
promozionali comportanti prezzi piu' favorevoli per il
consumatore. Gli operatori di telefonia mobile adeguano la
propria offerta commerciale alle predette disposizioni
entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
1-bis. I contratti di fornitura nei servizi di
comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, prevedono la
cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei
servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere
temporaneo di durata inferiore a un mese e non rinnovabile,
su base mensile o di multipli del mese.
1-ter. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e
di comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla
tecnologia utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui
al comma 1-bis entro il termine di centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-quater. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni garantisce la pubblicazione dei servizi
offerti e delle tariffe generali di cui al comma 1-bis, in
modo da assicurare che i consumatori possano compiere
scelte informate.
1-quinquies. In caso di violazione del comma 1-bis
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ordina
all'operatore la cessazione della condotta e il rimborso
delle eventuali somme indebitamente percepite o comunque
ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il
termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a
trenta giorni.
2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti
operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci
che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli
consumatori un adeguato confronto.
2-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
determina le modalita' per consentire all'utente, a sua
richiesta, al momento della chiamata da un numero fisso o
cellulare e senza alcun addebito, di conoscere
l'indicazione dell'operatore che gestisce il numero
chiamato.
3. I contratti per adesione stipulati con operatori di
telefonia e di reti televisive e di comunicazione
elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata,
devono prevedere la facolta' del contraente di recedere dal
contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore
senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza
spese non giustificate da costi dell'operatore e non
possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta
giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la
facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni del
presente comma i rapporti contrattuali gia' stipulati alla
data di entrata in vigore del presente decreto entro i
successivi sessanta giorni. In ogni caso, le spese relative
al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro
operatore sono commisurate al valore del contratto e ai
costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi
sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire
il servizio, e comunque rese note al consumatore al momento
della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di
sottoscrizione del contratto, nonche' comunicate, in via
generale, all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione
di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica.
3-bis. Le modalita' utilizzabili dal soggetto
contraente che intenda recedere da un contratto stipulato
con operatori di telefonia e di reti televisive e di
comunicazione elettronica, nonche' in caso di cambio di
gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione
e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento
dell'attivazione o dell'adesione al contratto. In ogni
caso, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di
comunicazioni elettroniche devono consentire la
possibilita' per consumatori e utenti di comunicare il
recesso o il cambio di gestore con modalita' telematiche.
3-ter. Il contratto stipulato con operatori di
telefonia e di reti televisive e di comunicazione
elettronica, ove comprenda offerte promozionali aventi ad
oggetto la fornitura sia di servizi che di beni, non puo'
avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di
risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi
informativi e i medesimi limiti agli oneri per il
consumatore di cui al comma 3, terzo periodo, e comunque
gli eventuali relativi costi devono essere equi e
proporzionati al valore del contratto e alla durata residua
della promozione offerta.
3-quater. E' fatto obbligo ai soggetti gestori dei
servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai
fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di
servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la
prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni
caso, e' fatto divieto agli operatori di telefonia e di
comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilita' per
il consumatore o per l'utente di ricevere servizi in
abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi,
senza il previo consenso espresso e documentato
all'attivazione di tale tipologia di servizi.
4. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e stabilisce le modalita' attuative delle
disposizioni di cui al comma 2 e al comma 3-quater. La
violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis,
1-ter, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater e' sanzionata
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
applicando l'articolo 98, comma 16, del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo
1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.
L'inottemperanza agli ordini impartiti ai sensi del comma
1-quinquies e' sanzionata applicando l'articolo 98, comma
11, del medesimo codice.
4-bis. Il periodo mensile o suoi multipli di cui al
comma 1-bis costituisce standard minimo nelle condizioni
generali di contratto e nella Carta dei servizi. Nel caso
di variazione dello standard da parte dell'operatore e
tenendo conto delle tempistiche di cui al comma 1-ter, si
applica un indennizzo forfetario pari ad euro 50, in favore
di ciascun utente interessato dalla illegittima
fatturazione, maggiorato di euro 1 per ogni giorno
successivo alla scadenza del termine assegnato
dall'Autorita' ai sensi del comma 1-quinquies. L'Autorita'
vigila sul rispetto della presente disposizione nell'ambito
delle competenze di cui all'articolo 1, comma 6, lettera
a), numero 14, e commi 11 e 12, della legge 31 luglio 1997,
n. 249.".
- Si riporta il testo del comma 11 dell'articolo 98 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 98. Sanzioni
1. - 10. Omissis.
11. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini ed alle
diffide, impartiti ai sensi del Codice dal Ministero o
dall'Autorita', gli stessi, secondo le rispettive
competenze, comminano una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 240.000,00 ad euro 5.000.000,00. Se
l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati
dall'Autorita' in ordine alla violazione delle disposizioni
relative ad imprese aventi significativo potere di mercato,
si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e
non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo
stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente
alla notificazione della contestazione, relativo al mercato
al quale l'inottemperanza si riferisce.
Omissis.".
- Si riporta il testo dell'articolo 71 del citato
decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 71. Trasparenza e pubblicazione delle
informazioni
1. L'Autorita' assicura che le imprese che forniscono
reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi
accessibili al pubblico di comunicazione elettronica
pubblichino informazioni trasparenti, comparabili, adeguate
e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, a
eventuali commissioni per la risoluzione del contratto e a
informazioni sulle condizioni generali vigenti in materia
di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti finali
e ai consumatori, conformemente alle disposizioni
dell'allegato n. 5. Tali informazioni sono pubblicate in
forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile.
L'Autorita' puo' precisare ulteriori prescrizioni relative
alla forma in cui tali informazioni devono essere
pubblicate.
1-bis. Le imprese che forniscono reti pubbliche di
comunicazione elettronica o servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico forniscono informazioni
chiare e trasparenti in merito alle caratteristiche
dell'infrastruttura fisica utilizzata per l'erogazione dei
servizi. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni definisce le
caratteristiche tecniche e le corrispondenti denominazioni
delle diverse tipologie di infrastruttura fisica,
individuando come infrastruttura in fibra ottica completa
l'infrastruttura che assicura il collegamento in fibra fino
all'unita' immobiliare del cliente. Costituisce pratica
commerciale scorretta, ai sensi del codice del consumo, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ogni
comunicazione al pubblico dell'offerta di servizi di
comunicazione elettronica che non rispetti le
caratteristiche tecniche definite dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni.
2. L'Autorita' promuove la fornitura di informazioni
che consentano agli utenti finali e ai consumatori di
valutare autonomamente il costo di modalita' di uso
alternative, anche mediante guide interattive. Ove tali
servizi non siano disponibili sul mercato a titolo gratuito
o a un prezzo ragionevole, l'Autorita' provvede affinche'
vengano resi disponibili o affida l'incarico a terzi.
Questi ultimi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente
le informazioni pubblicate dalle imprese che forniscono
reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico per vendere o rendere disponibili tali guide
interattive o tecniche analoghe.
2-bis. Fermo restando le disposizioni di cui al
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40,
l'Autorita' puo' imporre alle imprese che forniscono reti
pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico di, tra
l'altro:
a) fornire ai contraenti informazioni sulle tariffe in
vigore riguardo a ogni numero o servizio soggetto a
particolari condizioni tariffarie; per singole categorie di
servizi l'Autorita' puo' esigere che tali informazioni
siano fornite immediatamente prima della connessione al
numero chiamato;
b) informare i contraenti di eventuali modifiche
all'accesso ai servizi di emergenza o alle informazioni
sulla localizzazione del chiamante nell'ambito del servizio
al quale si sono abbonati;
c) informare i contraenti di ogni modifica alle
condizioni che limitano l'accesso o l'utilizzo di servizi e
applicazioni, ove siano ammesse dalla legislazione
nazionale in conformita' del diritto dell'Unione europea;
d) fornire informazioni sulle procedure poste in essere
dal fornitore per misurare e strutturare il traffico in un
collegamento di rete nel rispetto del diritto alla
protezione dei dati personali dell'utente onde evitare la
saturazione della rete e il superamento dei limiti di
capienza, che indichino anche le eventuali ripercussioni
sulla qualita' del servizio riconducibili a tali procedure;
e) informare i contraenti del loro diritto a decidere se
far inserire o meno i loro dati personali in un elenco e
delle tipologie di dati di cui trattasi in materia di
protezione dei dati personali e tutela della vita privata
nel settore delle comunicazioni elettroniche; nonche';
f) comunicare regolarmente ai contraenti disabili le
informazioni dettagliate su prodotti e servizi destinati a
loro.
2-ter. Qualora lo ritenga opportuno, l'Autorita' puo',
prima di imporre un obbligo, promuovere misure di
auto-regolamentazione o co-regolamentazione.
2-quater. Le imprese di cui al comma 2-bis diffondono,
all'occorrenza, informazioni gratuite di pubblico interesse
agli attuali e nuovi contraenti tramite gli stessi canali
normalmente utilizzati dalle imprese per le loro
comunicazioni con i contraenti. In tal caso, dette
informazioni sono fornite dall'Autorita' in forma
standardizzata e riguardano fra l'altro:
a) gli utilizzi piu' comuni dei servizi di
comunicazione elettronica per attivita' illegali e per la
diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli che
possono attentare al rispetto degli altrui diritti e
liberta'. Rientrano in questa categoria le violazioni del
diritto d'autore e dei diritti connessi e le informazioni
sulle conseguenze giuridiche di tali atti; nonche';
b) i mezzi di protezione contro i rischi per la
sicurezza personale, per la vita privata e per i dati
personali nella fruizione di servizi di comunicazione
elettronica.".
 
Art. 20

Disposizioni finanziarie

1. In applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 750 milioni di euro per l'anno 2018.
2. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2018.
4. All'articolo 11, comma 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole « e 80 milioni di euro per il 2018 » sono soppresse.
5. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 6, comma 5, 7, comma 4, 8, 9, 11, 12, 15 e dai commi 2, 3 del presente articolo e dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) e l) del presente comma, pari a 1.175,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.425 milioni di euro per l'anno 2018, a 354,566 milioni di euro per l'anno 2019, a 162,566 milioni di euro per l'anno 2020, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,089 milioni di euro per l'anno 2022, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2023, a 9,866 milioni di euro per l'anno 2024, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,866 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,14 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,866 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,266 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,166 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,066 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031 e, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 1.487,873 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:
a) quanto a 1.092,879 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto;
b) quanto a 37,677 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione del fondo da ripartire per la destinazione dell'extra gettito sui canoni di abbonamento alla televisione agli interventi di cui all'articolo 1, comma 160, lettere a), b) e c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dello sviluppo economico, versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite definitivamente all'erario;
d) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo delle somme versate entro il 30 settembre 2017 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo definitivamente all'erario;
e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.898,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 359,185 milioni di euro per l'anno 2019, a 142,913 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,325 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,727 milioni di euro per l'anno 2023, a 1,482 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,236 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 96,085 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.504,213 milioni di euro per l'anno 2018, a 449,561 milioni di euro per l'anno 2019, a 233,289 milioni di euro per l'anno 2020, a 90,701 milioni di euro per l'anno 2021, a 90,376 milioni di euro per l'anno 2022, a 91,103 milioni di euro per l'anno 2023, a 91,858 milioni di euro per l'anno 2024, a 90,612 milioni di euro per l'anno 2025, a 90,376 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e a 1,487 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto;
f) quanto a 334 milioni di euro mediante versamento, nell'anno 2018, all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui sul capitolo 7400 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191;
g) quanto a 200 milioni di euro mediante versamento, nell'anno 2018, all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte nell'anno 2017 in conto competenza sul capitolo 7400 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191;
h) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 2,83 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
i) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2017, in termini di fabbisogno, mediante corrispondente versamento delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2016, n. 151 da detenere sul predetto conto sino al termine dell'esercizio.
6. All'articolo 1, comma 634, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo le parole: « si provvede mediante » sono inserite le seguenti: « l'eventuale maggior gettito, rispetto a quello previsto per l'esercizio 2017, derivante dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e dalla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero la ».
7. Con riferimento alle risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, utilizzate quanto a 30 milioni di euro a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 18 a valere sulla quota destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e quanto a 30 milioni di euro ai sensi del comma 5, lettera c) del presente articolo a valere sulla quota destinata al Ministero dello sviluppo economico, i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30 del 2013 dispongono negli esercizi successivi gli opportuni conguagli, al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto articolo 19 e del vincolo di destinazione a investimenti con finalita' ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009.
(( 7-bis. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. ))
8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
(( 8-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: « 100 chilometri » sono inserite le seguenti: « , o 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate, »;
b) le parole: « e comunque in una provincia diversa, » sono soppresse;
c) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018 ».
8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 13,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 7,8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8-quater. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 5,9 milioni di euro nell'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 8-bis. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 4
dell'articolo 21 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di
termini):
"Art. 21. Rilascio di concessioni in materia di giochi
1. - 2. Omissis.
3. La selezione concorrenziale per l'aggiudicazione
della concessione e' basata sul criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, nell'ambito della quale
valore prioritario e' attribuito ai seguenti criteri:
a) rialzo delle offerte rispetto ad una base
predefinita che assicuri, comunque, entrate
complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro
nell'anno 2009 e a 300 milioni di euro nell'anno 2010,
indipendentemente dal numero finale dei soggetti
aggiudicatari;
b) offerta di standard qualitativi che garantiscano la
piu' completa sicurezza dei consumatori in termini di non
alterabilita' e non imitabilita' dei biglietti, nonche' di
sicurezza del sistema di pagamento delle vincite;
c) capillarita' della distribuzione attraverso una rete
su tutto il territorio nazionale, esclusiva per
concessionario, costituita da un numero non inferiore a
10.000 punti vendita, da attivare entro il 31 dicembre
2010, fermo restando il divieto, a pena di nullita', di
clausole contrattuali che determinino restrizioni alla
liberta' contrattuale dei fornitori di beni o servizi.
4. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente
rinnovabili per non piu' di una volta, hanno la durata
massima di nove anni, suddivisi in due periodi
rispettivamente di cinque e quattro anni. La prosecuzione
della concessione per il secondo periodo e' subordinata
alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da
parte dell'Amministrazione concedente, da esprimere entro
il primo semestre del quinto anno di concessione.
Omissis.".
- Si riporta il testo vigente del comma 431
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014):
"431. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo
denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale»
cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le
seguenti risorse:
a) l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla
razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo
49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al
netto della quota gia' considerata nei commi da 427 a 430,
delle risorse da destinare a programmi finalizzati al
conseguimento di esigenze prioritarie di equita' sociale e
ad impegni inderogabili;
b) l'ammontare di risorse permanenti che, in sede di
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza,
si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle
previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso e
a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente
derivanti dall'attivita' di contrasto dell'evasione
fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attivita' di
recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai
comuni.".
- Si riporta il testo del comma 11 dell'articolo 11 del
citato decreto-legge n. 8 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 11. Disposizioni urgenti in materia di
adempimenti e versamenti tributari e ambientali
1. - 10-bis. Omissis
11. Agli oneri, in termini di fabbisogno di cassa,
derivanti dai commi 3 e 4, pari a 380 milioni di euro per
l'anno 2017 e a 180 milioni di euro per l'anno 2018 e
seguenti si provvede mediante versamento, su conti correnti
fruttiferi appositamente aperti presso la tesoreria
centrale remunerati secondo il tasso riconosciuto sulle
sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica, delle
somme gestite presso il sistema bancario dal Gestore dei
Servizi Energetici per un importo pari a 300 milioni di
euro per il 2017 e 100 milioni di euro per il 2018 e dalla
Cassa per i servizi energetici e ambientali per un importo
pari a 80 milioni di euro per il 2017.
Omissis.".
- Si riporta il testo del comma 160 dell'articolo 1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2016):
"160. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali
maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento
alla televisione rispetto alle somme gia' iscritte a tale
titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono
riversate all'Erario per una quota pari al 33 per cento del
loro ammontare per l'anno 2016 e del 50 per cento per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere destinate: a)
all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia reddituale
prevista dall'articolo 1, comma 132, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, ai fini della esenzione dal
pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di
soggetti di eta' pari o superiore a settantacinque anni; b)
al finanziamento, fino ad un importo massimo di 125 milioni
di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; c)
al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui
all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, e successive modificazioni. Le somme di cui al
presente comma sono ripartite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, che stabilisce altresi' le
modalita' di fruizione dell'esenzione di cui alla lettera
a), ferma restando l'assegnazione alla societa'
RAI-Radiotelevisione italiana Spa della restante quota
delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone
di abbonamento. Le quote delle entrate del canone di
abbonamento gia' destinate dalla legislazione vigente a
specifiche finalita' sono attribuite sulla base
dell'ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio
di previsione per l'anno 2016, ovvero dell'ammontare
versato al predetto titolo nell'esercizio di riferimento,
se inferiore alla previsione per il 2016. Le somme di cui
al presente comma non impegnate in ciascun esercizio
possono esserlo in quello successivo.".
- Il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo n.
30 del 2013 e' riportato nelle Note all'art. 17.
- Il testo del comma 1 dell'articolo 148 della legge n.
388 del 2000 e' riportato nelle Note all'art. 9.
- Si riporta il testo vigente del comma 6-bis
dell'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191
(Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi
aziendali del Gruppo ILVA):
"Art. 1. Accelerazione procedimento di cessione e
disposizioni finanziarie
1. - 6. Omissis.
6-bis. I commissari del Gruppo ILVA, al fine esclusivo
dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle
misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
dell'impresa in amministrazione straordinaria, come
eventualmente modificato e integrato per effetto della
procedura di cui al comma 8, sono autorizzati a contrarre
finanziamenti statali, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea in materia, per un ammontare fino a 800
milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016
e fino a 200 milioni di euro nel 2017. I finanziamenti
statali di cui al periodo precedente sono erogati secondo
modalita' stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. I relativi importi sono
iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico. Sugli importi erogati
maturano interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi
pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di
erogazione, maggiorato di uno spread pari al 4,1 per cento.
I predetti importi sono rimborsati nell'anno 2018, ovvero
successivamente, secondo la procedura di ripartizione
dell'attivo stabilita nel presente comma. I commissari del
Gruppo ILVA devono tenere conto, ai fini
dell'aggiudicazione con la procedura di cui al comma 2,
degli impegni assunti dai soggetti offerenti e
dell'incidenza di essi sulla necessita' di ricorrere ai
finanziamenti di cui al primo periodo da parte
dell'amministrazione straordinaria. I criteri di scelta del
contraente utilizzati dai commissari del Gruppo ILVA sono
indicati in una relazione da trasmettere alle Camere entro
il 30 luglio 2016. I crediti maturati dallo Stato per
capitale e interessi sono soddisfatti, nell'ambito della
procedura di ripartizione dell'attivo della societa', in
prededuzione, ma subordinatamente al pagamento,
nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri
creditori della procedura di amministrazione straordinaria,
nonche' dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo
2751-bis, numero 1), del codice civile. E', comunque, fatto
obbligo di promuovere le azioni di rivalsa, le azioni di
responsabilita' e di risarcimento nei confronti dei
soggetti che hanno, anche indirettamente, cagionato i danni
ambientali e sanitari, nonche' danni al Gruppo ILVA e al
suo patrimonio. I finanziamenti statali concessi ai sensi
del presente comma e non erogati cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni
emesse ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 marzo 2015, n. 20.
Omissis.".
- Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del citato
decreto-legge n. 282 del 2004 e' riportato nelle Note
all'art. 1.
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
2 del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151
(Disposizioni urgenti per il completamento della procedura
di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA):
"Art. 2. Finanziamenti ad imprese strategiche
1. Omissis.
2. Agli oneri di cui al comma 1 in termini di
fabbisogno, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2016, si
provvede mediante versamento, per un corrispondente
importo, delle somme gestite presso il sistema bancario
dalla cassa per i servizi energetici e ambientali su un
conto corrente di tesoreria centrale fruttifero
appositamente aperto remunerato secondo il tasso
riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di
tesoreria unica. La giacenza da detenere a fine anno sul
conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo e'
estinta o ridotta corrispondentemente alle somme rimborsate
ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del citato
decreto-legge n. 191 del 2015, cosi' come modificato dal
comma 1 del presente articolo. Fermo restando quanto
previsto dal periodo precedente, la giacenza da detenere a
fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo
periodo e' ridotta a 100 milioni di euro a decorrere dal
2017.
Omissis.".
- Si riporta il testo del comma 634 dell'articolo 1
della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"634. Qualora dal monitoraggio effettuato sulla base
delle istanze presentate alla data del 31 luglio 2017, ai
sensi dell'articolo 5-octies del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, introdotto dall'articolo 7, comma 1,
del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, risulti che il
gettito atteso dai conseguenti versamenti non consenta la
realizzazione integrale dell'importo di cui al comma 633
del presente articolo, alla compensazione dell'eventuale
differenza si provvede mediante l'eventuale maggior
gettito, rispetto a quello previsto per l'esercizio 2017,
derivante dalla definizione agevolata dei carichi affidati
agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016,
di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre
2016, n. 225 e dalla definizione agevolata delle
controversie tributarie, di cui all'articolo 11 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero la
riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di
previsione della spesa disposta, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 agosto 2017.
Lo schema del decreto di cui al periodo precedente e'
trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni
dalla data della trasmissione. Qualora le Commissioni non
si esprimano entro il termine di cui al periodo precedente,
il decreto puo' essere adottato in via definitiva.".
- La Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva
2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema
comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a
effetto serra e' pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2009,
n. L 140.
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante
"Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 24 ottobre
2001, n. 248.
- Il testo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e'
riportato nelle note all'art. 5-quinquies.
 
Art. 21

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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