Gazzetta n. 284 del 5 dicembre 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 173
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 216/2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 33;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, l'articolo 3, recante la delega per la disciplina sanzionatoria;
Visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE e in particolare l'articolo 68, che impone agli Stati membri di determinare le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento;
Visto il regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE;
Visto il regolamento (UE) n. 1035/2011 della Commissione del 17 ottobre 2011 che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 482/2008 e (UE) n. 691/2010;
Visto il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilita' e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonche' per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010;
Visto il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 390/2013 della Commissione del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete;
Visto il regolamento (UE) n. 139/2014, della Commissione del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilita' di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonche' sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni;
Visto il regolamento (UE) n. 340/2015 della Commissione del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, recante attuazione della direttiva 2006/23/CE, relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo;
Vista la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, e, in particolare, gli annessi 16 e 18;
Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, recante approvazione della predetta Convenzione, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, recante recepimento dell'ordinamento interno dei principi generali contenuti negli allegati alla Convenzione, ai sensi dell'articolo 687 del codice della navigazione, cosi' come integrato dall'articolo 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213;
Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96, e 15 marzo 2006, n. 151;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, (E.N.A.C.);
Visto il regolamento dell'E.N.A.C. sul trasporto aereo delle merci pericolose, adottato in via d'urgenza con provvedimento dispositivo 31 ottobre 2011, n. 50/GENDISP/DG, entrambi ratificati con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Ente 23 novembre 2011, n. 55;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, ferma l'applicazione delle norme penali, ha ad oggetto la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 216/2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, di seguito «regolamento», e dai relativi allegati e norme di attuazione.
2. Ai fini del presente decreto, per requisiti essenziali si intendono le condizioni specificate negli allegati al regolamento.
3. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento, il presente decreto si applica alle seguenti attivita':
a) progettazione, produzione, manutenzione e operazioni di prodotti aeronautici, parti e pertinenze;
b) operazioni di volo degli aeromobili;
c) progettazione, manutenzione e gestione degli aeroporti aperti al pubblico e che offrono servizi di trasporto aereo commerciale e in cui sono eseguite operazioni che utilizzano procedure strumentali di avvicinamento o partenza e che hanno una pista asfaltata di almeno 800 metri o servono unicamente il traffico di elicotteri;
d) progettazione, produzione e manutenzione degli equipaggiamenti aeroportuali;
e) progettazione, produzione, manutenzione e gestione di sistemi e componenti per la gestione del traffico aereo e per i servizi di navigazione aerea;
f) addestramento del personale e fornitura dei servizi di navigazione aerea.
4. Le sanzioni di cui al presente decreto si applicano alle violazioni commesse da coloro che sono soggetti alla sorveglianza dell'Autorita' nazionale competente di cui all'articolo 4 o dai soggetti che partecipano alle attivita' di cui al comma 3 sul territorio dello Stato italiano.

N O T E

Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
L'art. 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
gennaio 2013, n. 3, cosi' recita:
«Art. 33 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione
delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale,
fatte salve le norme penali vigenti, la legge di
delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la
data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per le violazioni di obblighi
contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare
o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione
europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea
pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa
legge di delegazione europea, per i quali non sono gia'
previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo e'
esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri competenti per
materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma
1, lettera d), della presente legge, a quelli specifici
contenuti nella legge di delegazione europea, qualora
indicati.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari con le
modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9
dell'articolo 31.».
- Il testo dell'articolo 3 della legge 9 luglio 2015,
n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2014), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, cosi'
recita:
«Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea). - Il Governo, fatte salve le norme penali
vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi
e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 1, lettera d),
della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di
obblighi contenuti in direttive europee attuate in via
regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione
europea pubblicati alla data di entrata in vigore della
presente legge, per le quali non sono gia' previste
sanzioni penali o amministrative.».
- Il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, recante
regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che
istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che
abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il
regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, e'
pubblicato nella G.U.C.E. 19 marzo 2008, n. L 79.
- Il regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica
il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli
aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di
navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 24 novembre 2009, n. L 309.
- Il regolamento (UE) n. 1035/2011 della Commissione
del 17 ottobre 2011 che stabilisce i requisiti comuni per
la fornitura di servizi di navigazione aerea, recante
modifica dei regolamenti (CE) n. 482/2008 e (UE) n.
691/2010, e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 ottobre 2011, n.
L 271.
- Il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione
del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e
le procedure amministrative relativamente agli equipaggi
dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n.
216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 25 novembre 2011, n. L 311.
- Il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione del
3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per
la certificazione di aeronavigabilita' e ambientale di
aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonche'
per la certificazione delle imprese di progettazione e di
produzione, e' pubblicato nella G.U.U.E. 21 agosto 2012, n.
L 224.
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della
Commissione del 26 settembre 2012, che stabilisce regole
dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti
servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica
il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i
regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n.
730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 13 ottobre 2012, n. L 281.
- Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione del
5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le
procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni
di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 25 ottobre 2012, n. L 296.
- Il regolamento (UE) n. 390/2013 della Commissione del
3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per
i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2013, n. L 128.
- Il regolamento (UE) n. 139/2014, della Commissione
del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e
le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai
sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E. 14
febbraio 2014, n. L 44.
- Il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione
del 26 novembre 2014, sul mantenimento
dell'aeronavigabilita' di aeromobili e di prodotti
aeronautici, parti e pertinenze, nonche' sull'approvazione
delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali
mansioni, e' pubblicato nella G.U.U.E. 17 dicembre 2014, n.
L 362.
- Il regolamento (UE) n. 340/2015 della Commissione del
20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le
procedure amministrative concernenti licenze e certificati
dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento
(CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012
della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011
della Commissione, e' pubblicato nella G.U.U.E. 6 marzo
2015, n. L 63.
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/373 della
Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti
comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico
aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete
di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza,
che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti
di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE)
2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011,
e' pubblicato nella G.U.U.E. 8 marzo 2017, n. L 62.
- Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118
(Attuazione della direttiva 2006/23/CE, relativa alla
licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2008, n. 158.
- Il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616
(Approvazione della Convenzione internazionale per
l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre
1944), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno
1948, n. 131, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio
1985, n. 461 (Recepimento dell'ordinamento interno dei
principi generali contenuti negli allegati alla
Convenzione, ai sensi dell'articolo 687 del codice della
navigazione, cosi' come integrato dall'articolo 1 della
legge 13 maggio 1983, n. 213), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 settembre 1985, numero 209.
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della
navigazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.
- Il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96
(Revisione della parte aeronautica del Codice della
navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre
2004, n. 265), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
giugno 2005, n. 131, S.O.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151
(Disposizioni correttive ed integrative al decreto
legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione
della parte aeronautica del codice della navigazione), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- Il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250,
istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile,
(E.N.A.C.), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
luglio 1997, n. 177.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 216/2008, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento, nonche' si intende per:
a) «organizzazione», una persona giuridica o un ente privo di personalita' giuridica;
b) «esercente», chi assume l'esercizio di un aeromobile a norma dell'articolo 874 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 874 del codice della
navigazione , di cui al citato regio decreto 30 marzo 1942,
n. 327, cosi' recita:
«Art. 874 (Dichiarazione di esercente). - Chi assume
l'esercizio di un aeromobile deve preventivamente farne
dichiarazione all'ENAC, nelle forme e con le modalita'
prescritte negli articoli da 268 a 270.
Quando l'esercizio non e' assunto dal proprietario, se
l'esercente non provvede, la dichiarazione puo' essere
fatta dal proprietario.».
 
Art. 3

Esclusioni

1. Il presente decreto non si applica a:
a) prodotti, parti e pertinenze, personale e organizzazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento, impegnati in operazioni, attivita' e servizi militari, doganali, di polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta agli incendi, di guardia costiera o in servizi analoghi;
b) aeroporti o parti di aeroporti, equipaggiamenti, personale e organizzazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento, sottoposti al controllo e alla gestione militari;
c) ATM/ANS, inclusi sistemi e componenti, personale e organizzazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento, forniti o messi a disposizione dai militari;
d) aeromobili di cui all'Allegato II del regolamento;
e) soggetti che partecipano alle operazioni di volo degli aeromobili di cui all'Allegato II del regolamento, fatta eccezione per i soggetti che partecipano alle operazioni di volo degli aeromobili di cui all'Allegato II, lettera a), punto ii), lettere d) e h), del regolamento, se utilizzati per il trasporto aereo commerciale;
f) operazioni di volo degli aeromobili di cui all'Allegato II del regolamento, fatta eccezione per gli aeromobili di cui all'Allegato II, lettera a), punto ii), lettere d) e h), del regolamento, se utilizzati per il trasporto aereo commerciale.
2. Le esclusioni di cui al comma 1, lettere d), e) ed f), non operano con riferimento alle regole dell'aria di cui all'articolo 12.
3. Lo svolgimento di operazioni, attivita' e servizi militari di cui al comma 1 avviene garantendo un livello di sicurezza equivalente a quello previsto dal regolamento.
4. Nel caso di violazioni delle norme previste dal presente decreto da parte del personale militare, l'organismo di cui all'articolo 4 informa il Ministero della difesa, che procede secondo l'ordinamento di appartenenza.
 
Art. 4

Autorita' nazionale competente

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) e' l'Autorita' nazionale competente per l'applicazione del regolamento e per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto.
2. Si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. In caso di violazioni di lieve entita', da valutarsi rispetto alla capacita' delle medesime violazioni di ridurre la sicurezza o di mettere in serio pericolo la sicurezza del volo, l'E.N.A.C. diffida il trasgressore a regolarizzare le violazioni mediante il rispetto delle azioni correttive prescritte entro un termine stabilito, nonche' ad adoperarsi per elidere o attenuare le eventuali conseguenze dannose o pericolose dell'illecito. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, l'E.N.A.C. procede a norma delle disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Resta ferma la facolta' dell'E.N.A.C. di limitare, sospendere o revocare le certificazioni rilasciate.
4. L'E.N.A.C. assicura la sorveglianza continua dei certificati emessi, svolge indagini, esegue ispezioni e adotta ogni provvedimento finalizzato a impedire il perdurare di una violazione.

Note all'art. 4:
- Il Capo I delle sezioni I e II della citata legge 24
novembre 1981, n. 689, e' cosi' rubricato:
«Capo I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Sezione I Principi generali
Sezione II Applicazione».
 
Art. 5
Violazioni degli obblighi delle organizzazioni e delle persone
fisiche in materia di aeronavigabilita' e protezione ambientale
derivanti dagli articoli 5 e 6 del regolamento

1. Il presente articolo si applica alle organizzazioni e alle persone fisiche che esercitano attivita' di progettazione, costruzione, manutenzione o utilizzo di aeromobili, inclusi i prodotti, le parti e le pertinenze installati, o di addestramento del personale aeronautico in violazione degli articoli 5 e 6 del regolamento.
2. La persona fisica che esercita una delle attivita' di cui al comma 1 in mancanza delle certificazioni o approvazioni prescritte o con certificazioni o approvazioni scadute, sospese o revocate e' soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
3. E' soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro la persona fisica che esercita una delle attivita' di cui al comma 1 e viola le disposizioni inerenti i requisiti essenziali in materia di aeronavigabilita' e per la protezione ambientale di cui gli articoli 5 e 6 del regolamento concernenti, alternativamente:
a) la progettazione di aeromobili e delle relative modifiche, inclusi i prodotti, le parti e le pertinenze installati;
b) la produzione di aeromobili, inclusi i prodotti, le parti e le pertinenze installati;
c) la manutenzione di aeromobili, inclusi i prodotti, le parti e le pertinenze installati;
d) il mantenimento della aeronavigabilita';
e) la protezione ambientale di cui all'Annesso 16 alla Convenzione di Chicago;
f) il personale autorizzato a certificare;
g) l'aeronavigabilita' o la protezione ambientale.
4. L'organizzazione che esercita una delle attivita' di cui al comma 1 in mancanza delle certificazioni o approvazioni prescritte o con certificazioni o approvazioni scadute, sospese o revocate, e' soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
5. E' soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro l'organizzazione che esercita una delle attivita' di cui al comma 1 e che viola le disposizioni inerenti ai requisiti essenziali in materia di aeronavigabilita' e per la protezione ambientale di cui gli articoli 5 e 6 del regolamento concernenti, alternativamente:
a) la progettazione di aeromobili e delle relative modifiche, inclusi i prodotti, le parti e le pertinenze installati;
b) la produzione di aeromobili, inclusi i prodotti, le parti e le pertinenze installati;
c) la manutenzione di aeromobili, inclusi i prodotti, le parti e le pertinenze installati;
d) il mantenimento della aeronavigabilita';
e) la protezione ambientale di cui all'Annesso 16 alla Convenzione di Chicago;
f) il personale autorizzato a certificare;
g) l'addestramento del personale autorizzato a certificare;
h) le prescrizioni del regolamento in materia di aeronavigabilita' e protezione ambientale.
 
Art. 6
Violazioni degli obblighi dei piloti, degli assistenti di volo e
degli allievi derivanti dagli articoli 7 e 8 del regolamento

1. Salvo che nel corso dell'addestramento, chiunque effettua attivita' di volo in mancanza della licenza, della abilitazione o certificazione ovvero del certificato o rapporto medico di idoneita' psicofisica idonei all'operazione da svolgere o con i predetti titoli scaduti, sospesi o revocati, in violazione degli articoli 7 e 8 del regolamento, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
2. Alla medesima sanzione di cui al comma 1 e' soggetto il pilota che effettua attivita' di volo con gli aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento o con i dispositivi di simulazione per addestramento, in violazione degli obblighi di cui all'articolo 7 del regolamento, ossia concernenti alternativamente:
a) la detenzione e la esibizione dei documenti;
b) la registrazione dei tempi di volo;
c) le specifiche competenze linguistiche;
d) l'attivita' di volo correntemente esercitata;
e) le prescrizioni relative all'eta';
f) il possesso dei requisiti specifici per la licenza di pilota di aeromobile leggero o privato, di aliante o di pallone libero, di pilota commerciale con equipaggio plurimo o di pilota di linea;
g) l'abilitazione al volo strumentale, le abilitazioni per classe e per tipo e le abilitazioni addizionali possedute;
h) i certificati di istruttore ed esaminatore;
i) il rispetto dei requisiti relativi alla idoneita' psicofisica;
l) le valutazioni aeromediche o la trasmissione di copia del certificato medico all'operatore che si avvale dei suoi servizi;
m) i requisiti essenziali per le licenze in materia di addestramento, esperienza e idoneita' psicofisica.
3. Sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 800 euro a 8.000 euro l'assistente di volo o l'allievo pilota che, alternativamente:
a) sia in difetto dei requisiti relativi alla idoneita' psicofisica;
b) non si sottopone alle prescritte valutazioni aeromediche o non fornisce copia del certificato medico all'operatore che si avvale dei suoi servizi;
c) viola le prescrizioni relative all'eta';
d) viola uno degli obblighi concernenti:
1) la detenzione e la esibizione dei documenti;
2) la registrazione dei tempi di volo;
3) le specifiche competenze linguistiche;
4) l'attivita' di volo correntemente esercitata, di addestramento iniziale e ricorrente;
e) non assicura la conformita' ai requisiti essenziali per gli attestati di equipaggio di cabina in materia di addestramento e di esperienza.
4. Il pilota, l'assistente di volo o l'allievo che omettono di informare un esaminatore o un centro aeromedico, certificato ai sensi del regolamento, di una variazione del proprio stato di salute o di essere sotto l'influenza di sostanze psicoattive o di farmaci che rischiano di renderlo inidoneo a svolgere in modo sicuro e adeguato i compiti inerenti alla licenza posseduta sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
 
Art. 7
Violazione degli obblighi del centro di addestramento per piloti,
assistenti di volo e allievi derivanti dall'articolo 7 del
regolamento

1. Il responsabile del centro di addestramento per piloti, assistenti di volo e allievi che opera in mancanza del certificato di approvazione rilasciato dall'E.N.A.C. e relative specifiche o con il predetto titolo scaduto, sospeso o revocato, in violazione dell'articolo 7 del regolamento, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
2. E' soggetto alla medesima sanzione di cui al comma 1 il responsabile del centro di addestramento per piloti, assistenti di volo e allievi che opera non rispettando le previsioni concernenti i requisiti essenziali per le licenze di pilotaggio richiamate dall'articolo 7 del regolamento e riguardanti alternativamente:
a) le generalita';
b) le conoscenze teoriche;
c) la dimostrazione e il mantenimento delle conoscenze teoriche;
d) l'abilita' pratica;
e) la dimostrazione e il mantenimento dell'abilita' pratica;
f) la competenza linguistica;
g) i dispositivi di simulazione per addestramento;
h) i corsi di addestramento;
i) gli istruttori e gli esaminatori;
l) la disponibilita' dei mezzi necessari per adempiere agli obblighi associati all'attivita';
m) la realizzazione e il mantenimento di un sistema di gestione relativo alla sicurezza e al livello di addestramento;
n) la definizione, con altre pertinenti organizzazioni, degli accordi necessari a garantire il permanere della conformita' ai requisiti suddetti;
o) le corrispondenti norme di attuazione in materia di centri di addestramento per piloti, assistenti di volo e allievi.
 
Art. 8
Violazione degli obblighi dell'esaminatore aeromedico e delle
organizzazioni che esercitano funzione di centro aeromedico
derivanti dall'articolo 7 del regolamento

1. Chiunque esercita la funzione di esaminatore aeromedico in mancanza della qualificazione o dell'abilitazione all'esercizio professionale o del certificato o con i titoli scaduti, sospesi o revocati, in violazione dell'articolo 7 del regolamento, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
2. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro l'esaminatore aeromedico che viola le disposizioni in materia di idoneita' medica di cui all'articolo 7 del regolamento, riguardanti alternativamente:
a) le prescrizioni in materia di riservatezza;
b) gli obblighi di garanzia di comunicazione, informazione e conservazione dei documenti;
c) le prescrizioni relative alla formazione specifica obbligatoria in materia di medicina aeronautica;
d) non dispone di strutture adeguate, nonche' di procedure, documentazione e attrezzature operative idonee per l'effettuazione delle visite aeromediche;
e) non attua le azioni per la correzione delle non conformita' rispetto ai requisiti applicabili, registrate e comunicate dall'E.N.A.C. nel corso di attivita' ispettive;
f) non attua le prescrizioni del regolamento in materia di certificazione aeromedica.
3. L'organizzazione che esercita la funzione di centro aeromedico in difetto del certificato o con il certificato scaduto, sospeso o revocato e' soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
4. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro il centro aeromedico che, alternativamente:
a) viola le prescrizioni in materia di riservatezza ovvero gli obblighi di garanzia di comunicazione, informazione e conservazione dei documenti;
b) difetta dei mezzi necessari per adempiere agli obblighi associati ai rispettivi privilegi ovvero non realizza e mantiene un sistema di gestione relativo alla sicurezza e al livello di valutazione medica e non cerca di migliorare costantemente tale sistema ovvero non definisce con altre pertinenti organizzazioni gli accordi necessari a garantire il permanere della conformita' ai detti requisiti;
c) non dispone di strutture adeguate, nonche' di procedure, documentazione e attrezzature operative idonee per l'effettuazione delle visite aeromediche;
d) non attua le azioni per la correzione delle non conformita' rispetto ai requisiti applicabili, registrate e comunicate dall'E.N.A.C. nel corso di attivita' ispettive;
e) non assicura la conformita' della certificazione aeromedica alle prescrizioni del Regolamento.
 
Art. 9
Violazione degli obblighi dell'esercente persona fisica, del pilota
responsabile del volo o dell'organizzazione riguardanti le
operazioni di volo derivanti dall'articolo 8 del regolamento

1. Sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro esercente persona fisica o il pilota responsabile del volo che violano le disposizioni inerenti i requisiti essenziali per l'esercizio degli aeromobili di cui all'articolo 8 del regolamento concernenti, alternativamente:
a) le generalita';
b) la preparazione del volo;
c) le condizioni e le operazioni di volo;
d) le prestazioni e le limitazioni operative dell'aeromobile;
e) gli strumenti, i dati e gli equipaggiamenti;
f) l'aeronavigabilita' continua;
g) i membri di equipaggio.
2. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono l'esercente persona fisica o il pilota responsabile del volo che violano le corrispondenti norme di attuazione in materia di requisiti tecnici e procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo.
3. L'esercente persona fisica o il pilota responsabile del volo che viola le disposizioni inerenti ai requisiti essenziali per l'esercizio degli aeromobili concernenti i requisiti supplementari per le operazioni di volo di aeromobili a scopo commerciale o di aeromobili a motore complessi, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
4. La persona fisica che partecipa a qualsiasi titolo alle operazioni di volo in violazione delle disposizioni dell'Annesso 18 alla Convenzione di Chicago in materia di trasporto di merci pericolose e' soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
5. L'organizzazione che svolge attivita' aeronautiche in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
 
Art. 10
Violazioni degli obblighi del gestore aeroportuale e del fornitore di
servizi di gestione di piazzale derivanti dall'articolo 8-bis del
regolamento

1. Il gestore aeroportuale che, in violazione dell'articolo 8-bis del regolamento, opera in mancanza del certificato ovvero con il certificato scaduto, sospeso o revocato, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
2. E' soggetto alla medesima sanzione di cui al comma 1 il gestore aeroportuale che opera in violazione delle prescrizioni relative al certificato di aeroporto, delle procedure o delle specifiche contenute nel manuale di aeroporto ovvero che violano le disposizioni inerenti i requisiti essenziali di cui all'articolo 8-bis del regolamento concernenti alternativamente:
a) le caratteristiche fisiche;
b) le infrastrutture e gli equipaggiamenti;
c) le operazioni e la gestione;
d) le aree limitrofe all'aeroporto.
3. Il fornitore di servizi di gestione di piazzale che commette una delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
 
Art. 11
Violazione degli obblighi del fornitore di servizi ATM/ANS e del
relativo personale derivanti dall'articolo 8-ter del regolamento

1. Il fornitore di servizi ATM/ANS che, in violazione dell'articolo 8-ter del regolamento, opera in assenza del certificato o con il certificato scaduto, sospeso o revocato, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
2. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro il fornitore di servizi ATM/ANS che viola le disposizioni generali inerenti ai requisiti essenziali di cui all'articolo 8-ter del regolamento, riguardanti alternativamente:
a) i servizi di navigazione aerea e, in particolare, i requisiti specifici concernenti:
1) la fornitura del servizio di informazioni aeronautiche;
2) la fornitura del servizio di meteorologia aeronautica;
3) la fornitura dei servizi di traffico aereo;
4) la fornitura dei servizi di comunicazione, navigazione o sorveglianza;
5) la gestione dei flussi di traffico aereo;
6) la struttura dello spazio aereo;
7) il sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e i servizi di rete;
b) i sistemi e componenti della rete europea di gestione del traffico aereo e, in particolare, i requisiti specifici concernenti:
1) la progettazione, la produzione, la installazione, l'utilizzo e la manutenzione di tali sistemi;
2) l'integrita' e l'affidabilita' di tali sistemi e componenti;
3) la continuita' del livello di servizio;
c) la qualificazione dei controllori e degli allievi controllori del traffico aereo e, in particolare, i requisiti concernenti:
1) il grado di istruzione e la maturita' sul piano fisico e mentale;
2) le conoscenze teoriche;
3) le capacita' pratiche;
4) le competenze linguistiche;
5) i dispositivi di simulazione per l'addestramento;
6) i corsi di addestramento;
7) gli istruttori o i valutatori.
3. Il personale del fornitore di servizi che opera in difetto della licenza o della qualificazione, del certificato di idoneita' psicofisica ovvero con i predetti titoli scaduti, sospesi o revocati, ovvero in violazione delle istruzioni fornite dal fornitore di servizi, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
 
Art. 12
Violazione delle regole dell'aria derivanti dall'articolo 8-ter del
regolamento

1. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro il personale impegnato nella condotta del volo, nella fornitura dei servizi di traffico aereo o meteorologici e il personale di terra impegnato in operazioni di aeromobili che viola le disposizioni relative alle regole dell'aria di cui all'articolo 8-ter del regolamento concernenti alternativamente:
a) l'applicabilita' e la conformita';
b) le regole generali e la prevenzione delle collisioni;
c) i segnali;
d) l'orario;
e) i piani di volo;
f) le condizioni meteorologiche di volo a vista e le regole del volo a vista, del volo a vista speciale e del volo strumentale;
g) la classificazione degli spazi aerei;
h) i servizi del traffico aereo;
i) il servizio di controllo del traffico aereo;
l) il servizio informazioni di volo;
m) il servizio di allarme;
n) l'interferenza e le situazioni di emergenza e intercettazione;
o) i servizi attinenti alla meteorologia relativamente a osservazioni da aeromobile e riporti mediante comunicazioni in fonia.
2. L'operatore aeronautico, il fornitore di servizi di navigazione aerea e il gestore aeroportuale, impegnati in operazioni di aeromobili, che violano le disposizioni di cui al comma 1, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
 
Art. 13
Violazione degli obblighi del controllore o dello studente
controllore del traffico aereo derivanti dall'articolo 8-quater del
regolamento

1. Chiunque esercita la funzione di controllore del traffico aereo in mancanza della licenza, della abilitazione o della specializzazione ovvero di un certificato o rapporto di idoneita' psicofisica idonei all'operazione da svolgere o con un titolo scaduto, sospeso o revocato, in violazione dell'articolo 8-quater del regolamento, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
2. Il controllore del traffico aereo che fornisce il servizio di controllo del traffico aereo in difformita' dalle abilitazioni o specializzazioni riportate nella licenza, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
3. Il controllore del traffico aereo che omette di informare un esaminatore o un centro aeromedico, certificato ai sensi del regolamento, di una variazione del proprio stato di salute o di essere sotto l'influenza di sostanze psicoattive o di farmaci, in modo da mettere a rischio lo svolgimento con modalita' adeguate e in condizioni di sicurezza dei compiti inerenti alla licenza posseduta, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
4. Lo studente controllore del traffico aereo che commette una delle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 800 euro a 8.000 euro.
 
Art. 14
Violazione degli obblighi delle organizzazioni di addestramento per
controllori del traffico aereo derivanti dall'articolo 8-quater del
regolamento

1. Le organizzazioni di addestramento per controllori del traffico aereo che, in violazione dell'articolo 8-quater del regolamento, operano in difetto del certificato ovvero con il certificato scaduto, sospeso o revocato, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
2. Sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro le organizzazioni di addestramento per controllori del traffico aereo che violano le disposizioni generali relative ai requisiti essenziali di cui all'articolo 8-quater del regolamento, riguardanti le disposizioni concernenti alternativamente:
a) il possesso dei mezzi necessari per la fornitura del tipo di servizio;
b) la elaborazione, la tenuta, l'aggiornamento e il rispetto dei manuali operativi;
c) il sistema di gestione basato sui rischi;
d) l'addestramento del personale e relativi programmi;
e) l'interfaccia con altri soggetti che partecipano alla fornitura dei servizi;
f) la elaborazione e la tenuta di piani di emergenza per situazioni anomale e di emergenza;
g) la elaborazione e la tenuta del programma di prevenzione degli incidenti e degli inconvenienti e di un programma di sicurezza;
h) la verifica del rispetto dei requisiti di sicurezza dei sistemi e componenti utilizzati.
 
Art. 15

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'E.N.A.C. provvede ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono versati all'entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere successivamente trasferiti all'E.N.A.C., ai fini del miglioramento della sicurezza del volo.
 
Art. 16

Aggiornamento degli importi delle sanzioni

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 1° dicembre, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente decreto sono aggiornati, ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', rilevato dall'ISTAT nel biennio precedente. Gli aggiornamenti si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.
 
Art. 17

Relazione informativa

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, l'E.N.A.C. trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sull'applicazione del presente decreto nonche' sulle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 novembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Delrio, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze

Alfano, Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale

Pinotti, Ministro della difesa

Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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