Gazzetta n. 284 del 5 dicembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO PER LA COESIONE TERRITORIALE E IL MEZZOGIORNO
DECRETO 9 novembre 2017, n. 174
Regolamento concernente la misura incentivante «Resto al Sud» di cui all'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.


IL MINISTRO
PER LA COESIONE TERRITORIALE
E IL MEZZOGIORNO

di concerto con

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge del 3 agosto 2017, n.123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e, in particolare, l'allegato I al predetto regolamento, recante la definizione di microimpresa, piccola impresa e media impresa;
Visto il «Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto delle garanzie a favore delle PMI» (n. 182/2010) approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010;
Visto l'articolo 1 del citato decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, relativo alla «Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud"»;
Considerato che il citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 individua l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, quale Soggetto gestore della misura incentivante, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, amministrazione titolare di tale misura;
Considerato che il medesimo articolo 1, comma 15, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 demanda ad un decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, l'individuazione dei criteri di dettaglio per l'ammissibilita' alla misura, le modalita' di attuazione della stessa nonche' le modalita' di accreditamento dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo decreto-legge, e le modalita' di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresi' i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme;
Considerato che il citato articolo 1, comma 17, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 prevede che le risorse pubbliche destinate alla misura sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, e che la relativa gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, alla cui rendicontazione provvede la stessa Invitalia;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, in particolare, l'articolo 19, comma 5, che disciplina la facolta', per le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, di affidamento della relativa gestione a societa' a capitale interamente pubblico;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2153/17, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 ottobre 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota n. 958-P del 7 novembre 2017;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, aderente alla Convenzione di cui al comma 14, articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91;
b) «Capo Dipartimento»: Capo Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) «Codice dell'Amministrazione digitale»: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;
d) «Contributo a fondo perduto»: contributo erogato dal Soggetto gestore pari al trentacinque per cento del Finanziamento;
e) «Contributo in conto interessi»: contributo concesso in misura pari agli interessi da corrispondere sul Finanziamento bancario;
f) «Decreto-legge n. 91/2017»: decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;
g) «DSAN»: la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
h) «ESL»: equivalente sovvenzione lorda di un aiuto calcolato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea (2008/C 14/02), relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, ovvero secondo il metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto delle garanzie a favore delle PMI (n. 182/2010) approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010;
i) «Finanziamento»: l'insieme delle somme erogate per garantire la copertura finanziaria del cento per cento del Programma di spesa entro i limiti dell'investimento ammissibile;
j) «Finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo termine, pari al sessantacinque per cento del Finanziamento, concesso dalla Banca finanziatrice all'impresa beneficiaria per le spese oggetto della domanda di agevolazione che usufruisce del Contributo in conto interessi e della Garanzia;
k) «Fondo di Garanzia per le PMI»: fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
l) «Garanzia»: garanzia concessa a valere sul Fondo di Garanzia per le PMI a favore del Finanziamento bancario;
m) «PEC»: posta elettronica certificata;
n) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014 di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 91/2017;
o) «Progetto imprenditoriale»: il business plan presentato in sede di domanda di accesso alle agevolazioni che rappresenta i contenuti e le caratteristiche dell'attivita' imprenditoriale proposta;
p) «Programma di spesa»: rappresentazione quali-quantitativa degli investimenti e delle spese previste per l'attuazione del progetto imprenditoriale;
q) «Provvedimento di concessione»: provvedimento di concessione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi;
r) «Regolamenti de minimis»: il regolamento UE n. 1407/2013 e il regolamento UE n. 717/2014;
s) «Soggetto beneficiario»: impresa costituitasi ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 91/2017 e risultata assegnataria dell'agevolazione;
t) «Soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia che svolge gli adempimenti tecnici e amministrativi sulla base di appositi accordi convenzionali sottoscritti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102;
u) «Soggetto richiedente»: soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 91/2017, gia' costituiti o da costituirsi nelle forme giuridiche di cui al medesimo articolo 1, comma 6;
v) «Unita' produttiva»: struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piu' immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.

NOTE

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(GUUE).

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 recante «Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia»:
«Art. 13 (Albo). - 1. Fermo restando quanto previsto
dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione
dell'elenco dei soggetti vigilati, la Banca d'Italia
iscrive in un apposito albo le banche italiane e le
succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonche' le
succursali delle banche comunitarie stabilite nel
territorio della Repubblica.
2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza
l'iscrizione nell'albo»
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 14, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni
urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123,
«Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel
Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud"
1- 13 Omissis
14. Le modalita' di corresponsione del contributo a
fondo perduto e del contributo in conto interessi, nonche'
i casi e le modalita' per l'escussione della garanzia, sono
definite con il decreto di cui al comma 15. Le condizioni
tipo dei mutui di cui al comma 8, sono definite da apposita
convenzione che Invitalia e' autorizzata a stipulare con
l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).»


- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante
«Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112, del 16 maggio 2005.
- Il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante
«Disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2017, n. 123, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 141 del 20 giugno 2017
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»:
«Art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'
1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita'
personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R)"
- La Comunicazione della Commissione europea (2008/C
14/02) relativa revisione del metodo di fissazione dei
tassi di riferimento e di attualizzazione e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 14 del 19
gennaio 2008
- Linee guida per l'applicazione del «Metodo nazionale
per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore
delle PMI» (N 182/2010) notificato dal Ministero dello
Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea
con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010.

- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante misure di
razionalizzazione della finanza pubblica:
«100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
lire per il finanziamento di un fondo di garanzia
costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo
di assicurare una parziale assicurazione ai crediti
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
medie imprese;»
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante "Disposizioni
urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno",
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123:
«Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel
Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»
1- 5 (Omissis)
6. Le istanze di cui al comma 3 possono essere
presentate, fino ad esaurimento delle risorse di cui al
comma 16, dai soggetti di cui al comma 2 che siano gia'
costituiti al momento della presentazione o si
costituiscano, entro sessanta giorni, o entro centoventi
giorni in caso di residenza all'estero, dalla data di
comunicazione del positivo esito dell'istruttoria nelle
seguenti forme giuridiche: a) impresa individuale; b)
societa', ivi incluse le societa' cooperative. I soggetti
beneficiari della misura devono mantenere la residenza
nelle regioni di cui al comma 1 per tutta la durata del
finanziamento e le imprese e le societa' di cui al presente
comma devono avere, per tutta la durata del finanziamento,
sede legale e operativa in una delle regioni di cui al
comma 1.»
- Il Regolamento (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2013relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»(Testo rilevante
ai fini del SEE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.
- Il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione,
del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante «Disposizioni per
la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico
alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 3. Procedimenti e moduli organizzativi
1. (Omissis)
2. Ferma restando la concessione da parte del soggetto
competente, per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria o
di erogazione, tenuto conto della complessita' degli
adempimenti di natura tecnica o gestionale, possono essere
stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura
privatistica, con societa' o enti in possesso dei necessari
requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' in
relazione allo svolgimento delle predette attivita',
selezionati tramite le procedure di gara previste dal
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Gli oneri
derivanti dalle convenzioni in misura non superiore a
quanto determinato in sede di aggiudicazione della gara
sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni
si riferiscono: in ogni caso e' disposto il pagamento di
penali in caso di revoca di interventi dall'aggiudicatario
in misura percentuale sul valore dell'intervento, fatti
salvi esclusivamente i casi di accertata falsita' dei
documenti.
3. Omissis.»
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 5, del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 recante Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini, convertito con
modificazioni, con legge 3 agosto 2009, n. 102:
«Art. 19. Societa' pubbliche
1- 4 (Omissis)
5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne
direttamente la gestione, nel rispetto dei principi
comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale
interamente pubblico su cui le predette amministrazioni
esercitano un controllo analogo a quello esercitato su
propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi
esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello
Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento
degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle
risorse finanziarie dei fondi stessi.
Omissis.»

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni
urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123:
«Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel
Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»
1 Omissis
2. La misura e' rivolta ai soggetti di eta' compresa
tra i 18 ed i 35 anni che presentino i seguenti requisiti:
a) siano residenti nelle regioni di cui al comma 1 al
momento della presentazione della domanda o vi
trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla
comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al
comma 5, o entro centoventi giorni se residenti all'estero;
b) non risultino gia' titolari di attivita' di
impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto o beneficiari, nell'ultimo triennio, di
ulteriori misure a livello nazionale a favore
dell'autoimprenditorialita'.».
 
Art. 2

Oggetto e finalita'

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 91/2017, attua la misura incentivante «Resto al Sud», individua i criteri di dettaglio per l'ammissibilita' alla misura, le modalita' di attuazione della stessa, le modalita' di accreditamento dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 10 del presente regolamento, le modalita' di corresponsione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi, le modalita' di escussione della garanzia, nonche' la misura della garanzia relativa al prestito nella misura del 65 per cento del finanziamento, e le modalita' di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresi' i casi di revoca e di recupero delle agevolazioni concesse.
2. Con provvedimento del Capo Dipartimento, da adottare entro venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente regolamento e' fissato il termine di apertura per la presentazione delle domande di agevolazione, sono forniti ulteriori dettagli inerenti il processo di gestione complessiva della misura, l'elenco degli oneri informativi a carico delle imprese per la fruizione delle agevolazioni previste dal presente regolamento e sono pubblicati gli schemi per la presentazione delle domande, delle richieste di erogazione, nonche' l'articolazione dei criteri di valutazione in parametri, con indicazione dei punteggi assegnabili ai progetti imprenditoriali, incluse le soglie minime per l'accesso alle agevolazioni.
3. Gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla gestione della misura, sono svolti dal Soggetto gestore, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 91/2017.

Note all'art. 2:
Comma 1
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 15, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni
urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123:
«Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel
Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud"
1- 14 Omissis
15. Con decreto del Ministro per la coesione
territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuati i criteri di dettaglio
per l'ammissibilita' alla misura, le modalita' di
attuazione della stessa nonche' le modalita' di
accreditamento dei soggetti di cui al comma 4 e le
modalita' di controllo e monitoraggio della misura
incentivante, prevedendo altresi' i casi di revoca del
beneficio e di recupero delle somme.»
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni
urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123:
«Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel
Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud"
1- 2 Omissis
3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare
istanza di accesso alla misura, corredata da tutta la
documentazione relativa al progetto imprenditoriale,
attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, che opera come
soggetto gestore della misura, per conto della Presidenza
del Consiglio dei ministri, amministrazione titolare della
misura, con le modalita' stabilite da apposita convenzione.
Agli oneri derivanti dalla convenzione si provvede nel
limite massimo dell'uno per cento delle risorse destinate
alla misura ai sensi dei commi 16 e 17.»
 
Art. 3

Requisiti soggettivi

1. Le richieste di agevolazioni di cui al presente regolamento possono essere presentate dai soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 35 anni che siano in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) siano residenti nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017, al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni se residenti all'estero, dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui all'articolo 9 del presente decreto;
b) non risultino gia' titolari di attivita' di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 91/2017, o beneficiari, nell'ultimo triennio, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialita'.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni purche' risultino gia' costituiti, al momento della presentazione della domanda e comunque successivamente alla data del 21 giugno 2017, o si costituiscano, entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero, dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria, nelle seguenti forme giuridiche:
a) impresa individuale;
b) societa', ivi incluse le societa' cooperative.
3. I soggetti di cui al comma 1 risultati beneficiari delle agevolazioni devono mantenere la residenza nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017 per tutta la durata del finanziamento e le PMI di cui al comma 2 del presente articolo, risultate beneficiarie delle agevolazioni, devono mantenere, per tutta la durata del finanziamento, la sede legale e operativa nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017.
4. Le societa' di cui alla lettera b), del comma 2, del presente articolo possono essere costituite anche da soci persone fisiche che non abbiano i requisiti anagrafici di cui al comma 1, a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo, e che gli stessi non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soggetti richiedenti. I soci di cui al periodo precedente non possono accedere alle agevolazioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
5. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo si costituiscano in societa' cooperative, le medesime societa' possono essere destinatarie, nei limiti delle risorse disponibili, anche degli interventi di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
6. I soggetti di cui al comma 1 risultati beneficiari delle agevolazioni non devono essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto, a pena di decadenza del provvedimento di concessione.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni
urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123:
«Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel
Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud"
1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove
imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da parte di
giovani imprenditori, con la delibera CIPE di cui al comma
17 e' attivata una misura denominata: «Resto al Sud»."

- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 27
febbraio 1985, n. 49 recante provvedimenti per il credito
alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei
livelli di occupazione:
«Art. 17
1. E' istituito presso la Sezione speciale per il
credito alla cooperazione un fondo per gli interventi a
salvaguardia dei livelli di occupazione.
2. Al fine di salvaguardare e incrementare
l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie
imprese costituite nella forma di societa' cooperativa o di
piccola societa' cooperativa, ivi incluse quelle costituite
nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore
di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato partecipa al capitale sociale
di societa' finanziarie appositamente costituite,
utilizzando allo scopo le disponibilita' del Fondo di cui
al comma 1.
3. L'entita' delle partecipazioni e' determinata per
una quota pari al 5 per cento in relazione al numero delle
societa' finanziarie aventi i requisiti che hanno
presentato domanda di partecipazione e per una quota pari
al 50 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto
delle partecipazioni assunte nonche' dei finanziamenti e
delle agevolazioni erogate ai sensi dell'art. 12 della
legge 5 marzo 2001, n. 57. La restante quota e' determinata
in proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte
di ciascuna societa' finanziaria delle risorse conferite
dal Ministero di cui al comma 2 ai sensi della predetta
norma. Per l'attivita' di formazione e consulenza alle
cooperative nonche' di promozione della normativa, le
societa' finanziarie ammesse alla partecipazione sono
autorizzate ad utilizzare annualmente, in misura non
superiore all'1 per cento, risorse equivalenti agli
interventi previsti dall'art. 12 della citata legge 5 marzo
2001, n. 57, effettuati nell'anno precedente. Ad
integrazione del decreto previsto dal comma 6 del presente
articolo, il Ministero stabilisce le modalita' di
attuazione del presente comma.
4. Le societa' finanziarie di cui al comma 2, che
assumono la natura di investitori istituzionali, devono
essere ispirate ai principi di mutualita' di cui all'art.
26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni,
essere costituite in forma cooperativa, essere in possesso
dei requisiti, individuati con il decreto di cui al comma
6, di professionalita' ed onorabilita' previsti per i
soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione
e di controllo ed essere partecipate da almeno cinquanta
cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale e
comunque in non meno di dieci regioni.
5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le
societa' finanziarie possono assumere partecipazioni
temporanee di minoranza nelle cooperative, anche in piu'
soluzioni, con priorita' per quelle costituite da
lavoratori provenienti da aziende in crisi, e concedere
alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni
finanziarie in conformita' alla disciplina dell'Unione
europea in materia, per la realizzazione di progetti di
impresa.
5-bis. Le societa' finanziarie possono, altresi',
sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle
partecipazioni, prestiti subordinati, prestiti
partecipativi e gli strumenti finanziari di cui all'art.
2526 del codice civile, nonche' svolgere attivita' di
servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi
pubblici. In deroga a quanto previsto dall'art. 2522 del
codice civile, le societa' finanziarie possono intervenire
nelle societa' cooperative costituite da meno di nove soci.
6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono
fissati i termini di presentazione delle domande ed e'
approvato il relativo schema, nonche' sono individuate le
modalita' di riparto delle risorse sulla base dei criteri
di cui al comma 3, le condizioni e i limiti delle
partecipazioni al fine, in particolare, di garantire
l'economicita' delle iniziative di cui al comma 5.»
 
Art. 4

Avvio progetti imprenditoriali

I progetti imprenditoriali devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ovvero alla data di costituzione della societa' nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche ai sensi dell'articolo 3. A tal fine, per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile alle agevolazioni. La realizzazione dei progetti deve essere ultimata entro ventiquattro mesi dal provvedimento di concessione, salvo i casi in cui il Soggetto gestore accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al soggetto richiedente. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.
 
Art. 5

Procedura di accesso alle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore, www.invitalia.it, secondo le modalita' e gli schemi pubblicati con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2 del presente regolamento, e pubblicati dal Soggetto gestore in un'apposita sezione del suo sito. Le domande possono essere presentate a partire dalla data indicata dal provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2. Le domande devono essere firmate digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal legale rappresentante della PMI o dalla persona fisica in caso di PMI costituenda, e devono essere corredate dal progetto imprenditoriale di cui al comma 3 e dalla documentazione di cui al comma 4, fatta salva la successiva trasmissione della documentazione stessa prevista dal comma 5 nel caso di PMI costituenda. Le domande presentate secondo modalita' non conformi a quelle indicate dal presente comma non saranno prese in esame. Non e' possibile presentare, per il medesimo progetto imprenditoriale, piu' domande di agevolazione.
3. Il progetto imprenditoriale, da compilare utilizzando la procedura informatica di cui al comma 2, secondo le modalita' e gli schemi ivi indicati, deve contenere:
a) dati e profilo del soggetto richiedente;
b) descrizione dell'attivita' proposta;
c) analisi del mercato e relative strategie;
d) aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi;
e) aspetti economico-finanziari.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, congiuntamente alla domanda e al progetto imprenditoriale, devono essere trasmessi l'atto costitutivo, o documentazione equivalente in caso di ditta individuale, lo statuto, in caso di societa', nonche' l'attestazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
5. Nel caso di persone fisiche proponenti per conto di PMI costituenda, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, del presente regolamento, la domanda di agevolazione, deve essere accompagnata dal progetto imprenditoriale, mentre l'ulteriore documentazione di cui al comma 4 deve essere trasmessa elettronicamente tramite la medesima procedura informatica di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla comunicazione di esito positivo della valutazione, di cui all'articolo 9, comma 8, ovvero centoventi giorni nel caso in cui una delle persone fisiche, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, sia residente all'estero.
6. Al termine della procedura di compilazione del progetto imprenditoriale e dell'invio telematico della domanda di agevolazione e dei relativi allegati, alla stessa verra' assegnato un protocollo elettronico. La data di presentazione della domanda coincide con la data di invio telematico della medesima, come risultante dal predetto protocollo informatico.
7. In caso di documentazione illeggibile, errata e/o incompleta, il Soggetto gestore provvede a richiedere al soggetto richiedente, a mezzo PEC, adeguate integrazioni al fine di rendere completa la documentazione. Tali integrazioni dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre dieci giorni dalla data della richiesta, a pena di decadenza.
8. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo puo' essere comprovato con una dichiarazione sostitutiva di certificazioni di cui all'articolo 46, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e, ove richiesto, con DSAN, da rendere a mezzo PEC, utilizzando lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore. Il Soggetto gestore effettua controlli e verifiche a campione sulla veridicita' della documentazione trasmessa.
9. I soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie individuate dall'articolo 1, comma 16 del decreto-legge n. 91/2017.
10. Il Soggetto gestore pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei soggetti, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 91/2017 che con comunicazione si accreditano per fornire i servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale. La fornitura dei servizi di cui al presente comma avviene nel rispetto dei principi di gratuita', trasparenza, terzieta' e imparzialita', con l'adesione al disciplinare appositamente predisposto dal Soggetto gestore e pubblicato sul suo sito contestualmente alla pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante «Disposizioni per
la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico
alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 5. Procedura valutativa
1. La procedura valutativa si applica a progetti o
programmi organici e complessi da realizzare
successivamente alla presentazione della domanda; sono
tuttavia ammissibili, nei casi previsti dalle leggi
vigenti, anche le spese sostenute nell'anno antecedente
ovvero, nel caso di procedimento a graduatoria, a partire
dal termine di chiusura del bando procedente. Il soggetto
competente comunica i requisiti, le modalita' e le
condizioni concernenti i procedimenti di cui ai commi 2 e
3, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana almeno novanta giorni prima dell'invio
delle domande, e provvede a quanto disposto dall'art. 2,
comma 3.
2. Nel procedimento a graduatoria sono regolati
partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse
disponibili, i termini iniziali e finali per la
presentazione delle domande. La selezione delle iniziative
ammissibili e' effettuata mediante valutazione comparata,
nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei
parametri oggettivi predeterminati.
3. Nel procedimento a sportello e' prevista
l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle domande, nonche' la
definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura
quantitativa, connesse alle finalita' dell'intervento e
alle tipologie delle iniziative, per l'ammissibilita'
all'attivita' istruttoria. Ove le disponibilita'
finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande
presentate, la concessione dell'intervento e' disposta
secondo il predetto ordine cronologico.
4. La domanda di accesso agli interventi e' presentata
ai sensi dell'art. 4, comma 3, e contiene tutti gli
elementi necessari per effettuare la valutazione sia del
proponente, che dell'iniziativa per la quale e' richiesto
l'intervento.
5. L'attivita' istruttoria e' diretta a verificare il
perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole
normative, la sussistenza dei requisiti soggettivi del
richiedente, la tipologia del programma e il fine
perseguito, la congruita' delle spese sostenute. Qualora
l'attivita' istruttoria presupponga anche la validita'
tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, la stessa
e' svolta con particolare riferimento alla redditivita',
alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la
copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla
gestione, nonche' la sua coerenza con gli obiettivi di
sviluppo aziendale. A tale fine, ove i programmi siano
volti a realizzare, ampliare o modificare impianti
produttivi, sono utilizzati anche strumenti di simulazione
dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio
a quello di entrata a regime dell'iniziativa. Le attivita'
istruttorie e le relative decisioni sono definite entro e
non oltre sei mesi dalla data di presentazione della
domanda.»

- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante
«Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112, del 16 maggio 2005.
- Si riporta il testo dell'art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa
(Testo A)»:
«Art. 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
(R)»
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante «Disposizioni per
la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico
alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 2. Modalita' di attuazione
1. - 2. Omissis
3. I soggetti interessati hanno diritto agli interventi
esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie
previste dalla legge. Il soggetto competente comunica
tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento
delle risorse disponibili e restituisce agli istanti le cui
richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da
essi inviata a loro spese. Ove si rendano disponibili
ulteriori risorse finanziarie, il soggetto competente
comunica la data dalla quale e' possibile presentare le
relative domande, con avviso da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, almeno sessanta giorni
prima del termine iniziale.»
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 16, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni
urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123:
«Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel
Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud"
1- 15 Omissis
16. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma
141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'attuazione
del presente articolo saranno destinate le risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione
2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un
importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro, previa
rimodulazione delle assegnazioni gia' disposte con apposita
delibera del CIPE, nonche' eventuale riprogrammazione delle
annualita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi
dell'art. 23, comma 3, lettera b) della legge 31 dicembre
2009, n. 196, da ripartire in importi annuali massimi fino
a: 36 milioni di euro per l'anno 2017; 280 milioni di euro
per l'anno 2018; 462 milioni di euro per l'anno 2019; 308,5
milioni di euro per l'anno 2020; 92 milioni di euro per
l'anno 2021; 22,5 milioni di euro per l'anno 2022; 18
milioni di euro per l'anno 2023; 14 milioni di euro per
l'anno 2024; 17 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al presente
comma sono imputate alla quota delle risorse destinata a
sostenere interventi nelle regioni di cui al comma 1.»
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni
urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123:

«Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel
Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud"
1- 3 Omissis
4. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le universita', nonche'
le associazioni e gli enti del terzo settore di cui
all'art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106,
possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al
soggetto gestore di cui al comma 3, servizi di consulenza e
assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto
imprenditoriale ai soggetti di cui al comma 2. Le
amministrazioni pubbliche prestano i servizi di cui al
periodo precedente nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.»
 
Art. 6

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente regolamento le spese, di cui all'articolo 4, necessarie alle finalita' del programma di spesa, sostenute dal soggetto beneficiario e relative all'acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie:
a) opere edili relative a interventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria connessa all'attivita' del soggetto beneficiario nel limite massimo del trenta per cento del programma di spesa;
b) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;
c) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della telecomunicazione (TIC) connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
d) spese relative al capitale circolante inerente allo svolgimento dell'attivita' d'impresa nella misura massima del venti per cento del programma di spesa; sono ammissibili le spese per materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti, utenze e canoni di locazione per immobili, eventuali canoni di leasing, acquisizione di garanzie assicurative funzionali all'attivita' finanziata.
2. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente regolamento le spese:
a) relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback, fatta eccezione dei canoni di leasing maturati entro il termine di ultimazione del progetto imprenditoriale di cui all'articolo 4;
b) per l'acquisto di beni di proprieta' di uno o piu' soci dell'impresa richiedente le agevolazioni e, nel caso di soci persone fisiche, anche dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado;
c) riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature;
d) effettuate mediante il cosiddetto «contratto chiavi in mano»;
e) relative a commesse interne;
f) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
g) notarili, imposte, tasse;
h) relative all'acquisto di automezzi, fatta eccezione per quelli strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al Programma di spesa o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti;
i) di importo unitario inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00);
j) relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle societa', nonche' agli organi di gestione e di controllo delle societa' stesse.
 
Art. 7

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse tenuto conto di quanto disciplinato dal decreto-legge n. 91/2017 e, con riferimento agli specifici settori in cui operano i soggetti beneficiari, nel rispetto dei massimali in termini di ESL previsti dai Regolamenti de minimis. La verifica del rispetto dei massimali de minimis tiene conto anche dell'agevolazione, in termini di ESL, derivante dalla concessione della garanzia.
2. Ciascun soggetto richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 50.000 euro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da piu' soggetti richiedenti, gia' costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, l'importo massimo del finanziamento e' pari a 50.000 euro per ciascun soggetto richiedente fino ad un ammontare massimo complessivo di 200.000 euro. Per le attivita' imprenditoriali nel settore della pesca e dell'acquacoltura l'importo complessivo degli aiuti de minimis non puo' superare, per ciascuna impresa beneficiaria delle agevolazioni di cui al presente decreto, 30.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi del regolamento UE n. 717/2014.
3. Il finanziamento, a copertura del cento per cento delle spese ammissibili, e' cosi' articolato:
a) trentacinque per cento come contributo a fondo perduto erogato dal Soggetto gestore;
b) sessantacinque per cento sotto forma di finanziamento bancario, concesso da istituti di credito in base alle modalita' ed alle condizioni economiche definite dalla Convenzione di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 91/2017 assistito da un contributo in conto interessi erogato dal Soggetto gestore e dalla garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le PMI sulla base dei criteri e delle modalita' previste dal decreto istitutivo della Sezione specializzata di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge n. 91/2017.
4. Il finanziamento bancario di cui al comma 3, lettera b) e' rimborsato entro otto anni dall'erogazione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento.
5. La garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le PMI e' rilasciata nella misura dell'80 per cento dell'importo del finanziamento bancario. L'eventuale escussione della garanzia prestata avviene secondo le modalita' previste dalle vigenti «Condizioni per l'ammissibilita' e disposizioni operative» del Fondo di Garanzia per le PMI. Sulla restante quota del finanziamento bancario non coperta dal Fondo di Garanzia per le PMI, le modalita' per il conferimento di garanzie, di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 91/2017, sono individuate dalla Convenzione di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 91/2017.
6. La concessione del finanziamento bancario costituisce la condizione per l'adozione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 10, comma 1, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 91/2017.
7. Ai fini del calcolo dell'ammontare del contributo in conto interessi, in termini di ESL, si applica la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
8. Ai fini del calcolo dell'ammontare delle agevolazioni relative alla garanzia, in termini di ESL, si applica il «Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto delle garanzie a favore delle PMI» (n. 182/2010) approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010, ovvero i successivi metodi di calcolo dell'elemento di aiuto per gli aiuti concessi sotto forma di garanzia eventualmente notificati dalle Autorita' italiane e approvati dalla Commissione europea vigenti alla data di concessione della garanzia.

Note all'art. 7:- Per i riferimenti de Regolamento UE n.
717/2014, si veda nelle premesse al regolamento.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 14, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni
urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123:
«Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel
Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud"
1- 13 (Omissis)
14. Le modalita' di corresponsione del contributo a
fondo perduto e del contributo in conto interessi, nonche'
i casi e le modalita' per l'escussione della garanzia, sono
definite con il decreto di cui al comma 15. Le condizioni
tipo dei mutui di cui al comma 8, sono definite da apposita
convenzione che Invitalia e' autorizzata a stipulare con
l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).»
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 9, lettera b),
del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante
«Disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2017, n. 123:
«Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel
Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud"
1- 8 (Omissis)
9. Il prestito di cui alla lettera b) del comma 8
beneficia:
a) Omissis.
b) di una garanzia nella misura stabilita dal decreto
di cui al comma 15 per la restituzione dei prestiti erogati
dagli istituti di credito. A tal fine, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, e' istituita una sezione
specializzata presso il Fondo centrale di garanzia per le
piccole e medie imprese (PMI), di cui all'art. 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla
quale e' trasferita quota parte delle risorse di cui al
comma 16. Il decreto di cui al periodo precedente definisce
altresi' i criteri e le modalita' di accesso alla Sezione
specializzata, istituita presso il Fondo centrale di
garanzia per le PMI.»
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 13 e 14, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni
urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123:
«Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel
Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud"
1- 12 (Omissis)
13. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 8 e'
condizionata alla costituzione nelle forme e nei termini di
cui al comma 6 e al conferimento in garanzia dei beni
aziendali oggetto dell'investimento, ovvero alla
prestazione di altra idonea garanzia, al soggetto che eroga
il finanziamento. I soggetti beneficiari della misura, di
cui al comma 2, sono tenuti ad impiegare il contributo a
fondo perduto esclusivamente ai fini dell'attivita' di
impresa. In caso di societa' di cui al comma 6, lettera b),
le quote versate e le azioni sottoscritte dai beneficiari
della misura, di cui al comma 2, non sono riscattabili se
non dopo la completa restituzione del finanziamento e, in
ogni caso, non prima di 5 anni da quando versate e
sottoscritte.
14. Le modalita' di corresponsione del contributo a
fondo perduto e del contributo in conto interessi, nonche'
i casi e le modalita' per l'escussione della garanzia, sono
definite con il decreto di cui al comma 15. Le condizioni
tipo dei mutui di cui al comma 8, sono definite da apposita
convenzione che Invitalia e' autorizzata a stipulare con
l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).»
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 «Disposizioni urgenti
per la crescita economica nel Mezzogiorno», convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante

«Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel
Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud"
1- 4 Omissis
5. Il soggetto gestore di cui al comma 3 provvede alla
relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilita'
tecnico-economica del progetto, entro sessanta giorni dalla
presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di
tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che
possono essere richieste ai proponenti, una sola volta.»
- La Comunicazione della Commissione europea (2008/C
14/02) relativa revisione del metodo di fissazione dei
tassi di riferimento e di attualizzazione e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 14 del 19
gennaio 2008
- Linee guida per l'applicazione del «Metodo nazionale
per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore
delle PMI» (N 182/2010) notificato dal Ministero dello
Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea
con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010.
 
Art. 8

Cumulo delle agevolazioni

Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono cumulabili esclusivamente con altre agevolazioni concesse all'impresa a titolo di de minimis, nei limiti dei massimali previsti dai Regolamenti de minimis. Il Soggetto gestore provvede agli adempimenti relativi agli obblighi di interrogazione e di alimentazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui alla legge 29 luglio 2015, n. 115 e del decreto interministeriale 31 maggio 2017, fermo restando l'obbligo dei soggetti proponenti, fino alla data di cui all'articolo 14, comma 6, del predetto decreto interministeriale, di dichiarare, in sede di presentazione della domanda di agevolazione, gli aiuti eventualmente gia' percepiti nell'esercizio finanziario in corso alla data della domanda e nei due esercizi finanziari precedenti.

Note all'art. 8:
- La legge 29 luglio 2015, n. 115 recante «Disposizioni
per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge
europea 2014» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 178 del 3 agosto 2015.
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 6, del
decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115, recante
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art.
52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
successive modifiche e integrazioni», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017:
«Art. 14 (Verifiche relative agli aiuti de minimis)
1-5 Omissis.
6. A decorrere dal 1° luglio 2020, il controllo del
massimale relativo agli aiuti de minimis e agli aiuti de
minimis SIEG gia' concessi avviene esclusivamente
attraverso il Registro nazionale aiuti. Fino a tale data il
Soggetto concedente e' tenuto a effettuare il predetto
controllo, oltre che sulla base delle informazioni
desumibili dalla Visura Aiuti de minimis, anche sulla base
delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate
dai soggetti beneficiari relativamente agli aiuti de
minimis e agli aiuti de minimis SIEG concessi nei due
esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario
in corso.»
 
Art. 9

Valutazione istruttoria

1. Le richieste di agevolazione, corredate dalla documentazione di cui all'articolo 5, comma 2, sono valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione di cui all'articolo 5 comma 1. Il Soggetto gestore termina l'istruttoria entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Nel caso di richiesta di integrazione della documentazione, ai sensi del comma 7, da parte del Soggetto gestore, sono sospesi i termini di cui al periodo precedente, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi di comunicazione dei motivi ostativi di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il procedimento di valutazione comprende la verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni, regolata dal successivo comma 3, e l'esame di merito, regolato dal seguente comma 4.
3. La verifica dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni riguarda la sussistenza di quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento relativamente alle caratteristiche dei soggetti richiedenti e alle caratteristiche dell'iniziativa oggetto della domanda.
4. L'esame di merito e' basato sui seguenti criteri di valutazione:
a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci rispetto alla specifica attivita' prevista dal progetto imprenditoriale anche con riguardo a titoli e certificazioni possedute;
b) capacita' dell'iniziativa di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e organizzativo;
c) potenzialita' del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa e relative strategie di marketing;
d) sostenibilita' tecnico-economica dell'iniziativa, con particolare riferimento all'equilibrio economico, nonche' alla pertinenza e coerenza del programma di spesa;
e) verifica della sussistenza dei requisiti per la concedibilita' della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI.
5. Con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, e' fissata l'articolazione dei suddetti criteri di valutazione in parametri, con indicazione dei punteggi assegnabili ai progetti imprenditoriali, nonche' le soglie minime per l'accesso alle agevolazioni.
6. Nel caso in cui la documentazione prodotta non soddisfi i requisiti di accesso e/o uno o piu' criteri di valutazione, il Soggetto gestore invia una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Il Soggetto gestore, in ogni fase dell'istruttoria, puo' richiedere via PEC al soggetto richiedente, una sola volta, i chiarimenti o le integrazioni necessari rispetto ai dati e documenti forniti. I chiarimenti e le integrazioni devono essere trasmesse dal soggetto richiedente via PEC entro venti giorni dalla richiesta, pena la decadenza. Nel caso di cui ai periodi precedenti, i termini previsti per lo svolgimento delle attivita' istruttorie da parte del Soggetto gestore sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni.
8. All'esito del procedimento istruttorio di cui ai commi 3 e 4 o della procedura di cui al comma 6, il Soggetto gestore individua i soggetti beneficiari, e comunica a mezzo PEC ai soggetti richiedenti l'esito della valutazione.
9. In caso di esito positivo della valutazione il Soggetto gestore richiede:
a) con riferimento ai soggetti richiedenti eventualmente non residenti nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 91/2017, la documentazione attestante l'avvenuto trasferimento della residenza in una delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 91/2017, da far pervenire al Soggetto gestore entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di esito della valutazione, ovvero entro centoventi giorni per i soggetti che trasferiscano la residenza dall'estero, pena la decadenza della domanda;
b) con riferimento ai soggetti richiedenti eventualmente non ancora costituiti nelle forme di cui all'articolo 3 comma 2, la documentazione indicata all'articolo 5, comma 4 del presente regolamento da far pervenire al Soggetto gestore entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di esito della valutazione, pena la decadenza della domanda;
c) la documentazione attestante l'avvenuta concessione del finanziamento bancario, di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), al soggetto beneficiario da parte di una banca finanziatrice, da far pervenire al Soggetto gestore entro 180 giorni dalla ricezione della comunicazione di esito della valutazione, pena la decadenza della domanda.
10. Verificata la completezza della documentazione presentata, il Soggetto gestore procede all'adozione del provvedimento di concessione di cui al successivo articolo 10.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 10-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»:
«Art. 10-bis Comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile
del procedimento o l'autorita' competente, prima della
formale adozione di un provvedimento negativo, comunica
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano
all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci
giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti
hanno il diritto di presentare per iscritto le loro
osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La
comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini
per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a
decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o,
in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo
periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali
osservazioni e' data ragione nella motivazione del
provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai
procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti
a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti
previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che
ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o
ritardi attribuibili all'amministrazione."
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni
urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123:
«Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel
Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud"
1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove
imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da parte di
giovani imprenditori, con la delibera CIPE di cui al comma
17 e' attivata una misura denominata: "Resto al Sud".»
 
Art. 10

Provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione individua l'iniziativa ammessa e l'ammontare delle agevolazioni, regola i tempi e le modalita' per l'attuazione dell'iniziativa e per l'erogazione delle agevolazioni, riporta gli obblighi del soggetto beneficiario, i motivi di revoca e le eventuali condizioni da rispettare per il perfezionamento del provvedimento stesso o per l'erogazione delle agevolazioni concesse. Il Soggetto gestore trasmette al soggetto beneficiario, con comunicazione via PEC all'indirizzo indicato nella domanda di agevolazione, il provvedimento di concessione.
2. Il soggetto beneficiario, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, restituisce, a pena di decadenza, il provvedimento di concessione controfirmato digitalmente e trasmesso a mezzo PEC. In caso di mancata restituzione nei termini previsti, il Soggetto gestore comunica la decadenza del provvedimento e procede al disimpegno delle agevolazioni.
 
Art. 11

Erogazione delle agevolazioni

1. L'erogazione del contributo a fondo perduto avviene su richiesta del soggetto beneficiario firmata digitalmente dal legale rappresentante, mediante presentazione di stati avanzamento lavori (SAL) in numero non superiore a due. Le richieste dovranno essere inviate utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore, www.invitalia.it, secondo le modalita' e gli schemi pubblicati con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2; tali schemi sono, inoltre, resi disponibili dal Soggetto gestore, in un'apposita sezione del suo sito. Il mancato utilizzo dei predetti schemi nonche' l'invio della richiesta con modalita' diverse da quelle indicate, costituiscono motivo di improcedibilita' della richiesta.
2. La prima richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto puo' avvenire soltanto successivamente all'avvenuta erogazione del finanziamento bancario da parte della banca finanziatrice. La richiesta, inoltre, deve riguardare almeno il cinquanta per cento del programma di spesa, ed avviene mediante la presentazione di documenti di spesa di pari valore anche non quietanzati e di una dichiarazione attestante la presenza dei beni presso l'unita' produttiva.
3. Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione di cui al comma 2 la documentazione attestante almeno:
a) la disponibilita' dei locali idonei all'attivita';
b) l'avanzamento contabile del programma d'investimento;
c) la dichiarazione, mediante autodichiarazione, dell'inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico dell'impresa medesima;
d) l'avvenuta erogazione del finanziamento bancario.
4. Successivamente all'esito positivo della verifica della documentazione di cui al comma 3, il Soggetto gestore, entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione, procede all'erogazione al soggetto beneficiario del contributo a fondo perduto in maniera proporzionale al valore della spesa ammissibile presentata.
5. La richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto relativa al SAL a saldo deve essere presentata entro tre mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca dell'agevolazione.
6. Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione del SAL a saldo, oltre alla documentazione richiamata al comma 3, la documentazione attestante la prova dei pagamenti di tutte le spese relative al programma di spesa nonche' l'autocertificazione attestante il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l'espletamento degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell'attivita'. Il Soggetto gestore potra', inoltre, richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, se pertinente e necessaria ai fini istruttori.
7. L'erogazione del saldo del contributo a fondo perduto e' in ogni caso subordinata all'esito positivo della verifica della documentazione di cui al comma precedente e del sopralluogo di verifica degli investimenti realizzati e delle spese sostenute di cui al programma di spesa.
8. Successivamente all'esito positivo della verifica della documentazione di cui al comma 6 e del sopralluogo di cui al comma 7, il Soggetto gestore, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione, procede all'erogazione del contributo a fondo perduto in maniera proporzionale al valore della spesa presentata.
9. L'erogazione del contributo in conto interessi avverra' in corrispondenza della scadenza delle singole rate previste dal piano di ammortamento del finanziamento bancario concesso dalla banca finanziatrice al soggetto beneficiario. Il Soggetto gestore, verificate tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede all'erogazione del contributo in conto interessi maturato, nei trenta giorni precedenti la scadenza della singola rata. L'importo e' erogato alla banca finanziatrice, sulla base di apposito mandato irrevocabile all'incasso conferito dal soggetto beneficiario, le cui modalita' operative saranno definite nella Convenzione di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 91/2017.
10. Qualora, a seguito della presentazione di una richiesta di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli gia' presentati dal soggetto beneficiario, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione prodotta, il Soggetto gestore puo' richiederli via PEC al soggetto beneficiario, assegnando un termine per la loro presentazione, non superiore a trenta giorni. In tal caso i termini per l'erogazione decorrono dalla data di ricevimento della documentazione e/o delle precisazioni e chiarimenti richiesti.
11. In caso di parziale realizzazione del programma di spesa, la quota di agevolazioni e' commisurata alle spese sostenute e ritenute ammissibili ed e' subordinata alla verifica da parte del Soggetto gestore dell'organicita' e della funzionalita' dell'intervento realizzato.

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 14, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni
urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123:
«Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel
Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud"
1- 13 Omissis
14. Le modalita' di corresponsione del contributo a
fondo perduto e del contributo in conto interessi, nonche'
i casi e le modalita' per l'escussione della garanzia, sono
definite con il decreto di cui al comma 15. Le condizioni
tipo dei mutui di cui al comma 8, sono definite da apposita
convenzione che Invitalia e' autorizzata a stipulare con
l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).»
 
Art. 12

Variazioni

1. Non sono consentite variazioni relative alla localizzazione dell'unita' produttiva ed all'attivita' imprenditoriale che comportino modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale approvato ed individuato nel provvedimento di concessione, pena la revoca delle agevolazioni. Per modifica sostanziale si intende la modifica di un elemento che e' stato oggetto di specifica valutazione in sede di istruttoria, oppure che rileva ai fini della coerenza complessiva del progetto o sugli aspetti indicati nel provvedimento di concessione.
2. Eventuali variazioni riguardanti i componenti del soggetto beneficiario, limitatamente a quelle riguardanti i soggetti privi dei requisiti di cui all'articolo 3, nonche' eventuali variazioni che non comportino modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale ammesso, devono in ogni caso essere comunicate a mezzo PEC dal soggetto beneficiario con adeguata motivazione al Soggetto gestore, che ha trenta giorni dalla ricezione della comunicazione per verificarne l'ammissibilita'.
 
Art. 13

Revoche

1. Il Soggetto gestore dispone la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse qualora:
a) sia verificata l'assenza di uno o piu' requisiti del soggetto beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso soggetto beneficiario e non sanabili;
b) I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, successivamente all'ottenimento del provvedimento di concessione risultino titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto prima della completa restituzione del finanziamento bancario;
c) I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, successivamente all'ottenimento del provvedimento di concessione, trasferiscano la residenza al di fuori delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017, prima della completa restituzione del finanziamento bancario;
d) il soggetto beneficiario non porti a conclusione il programma di spesa ammesso alle agevolazioni, entro il prescritto termine di ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di concessione, salvo i casi in cui il Soggetto gestore accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al soggetto beneficiario;
e) il soggetto beneficiario trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi cinque anni dal completamento del programma di spesa e comunque prima della completa restituzione del finanziamento bancario;
f) il soggetto beneficiario cessi volontariamente, alieni o conceda in locazione o trasferisca l'attivita', prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento del programma di spesa e comunque prima della completa restituzione del finanziamento bancario;
g) fallimento, messa in liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie del soggetto beneficiario prima che siano decorsi cinque anni dal completamento del programma di spesa e comunque prima della completa restituzione del finanziamento bancario;
h) il soggetto beneficiario non consenta i controlli del Soggetto gestore sulla realizzazione del programma di spesa di cui all'articolo 11, comma 7 ed all'articolo 14 del presente regolamento;
i) il soggetto beneficiario apporti variazioni relative alla localizzazione dell'unita' produttiva ed all'attivita' imprenditoriale che comportino modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale approvato ed individuato nel provvedimento di concessione;
j) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico del soggetto beneficiario, come specificati dal presente regolamento ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo.
2. La revoca totale delle agevolazioni comporta la decadenza del provvedimento di concessione. In tal caso il soggetto beneficiario non ha diritto a ricevere le quote di contributi eventualmente non ancora erogate ed e' tenuto alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti.
3. In caso di revoca parziale, il Soggetto gestore procede alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti e i maggiori importi di cui il soggetto beneficiario abbia eventualmente goduto sono detratti dalle eventuali erogazioni successive ovvero sono recuperati.
4. La revoca, totale o parziale, e' disposta dal Soggetto gestore che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.
5. Il Soggetto gestore provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni. Gli importi dovuti per effetto di revoca totale o parziale delle agevolazioni sono versati sul conto corrente intestato a Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 17, del decreto-legge n. 91/2017.

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni
urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123:
«Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel
Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud"
1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove
imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da parte di
giovani imprenditori, con la delibera CIPE di cui al comma
17 e' attivata una misura denominata: "Resto al Sud".»

- Il decreto del Presidente della Repubblica del 29
settembre 1973, n. 603 recante «Modifiche ed integrazioni
al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione
delle imposte dirette approvato con D.P.R. 15 maggio 1963,
n. 858» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268, del
16 ottobre 1973.
- Il decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46
recante «Riordino della disciplina della riscossione
mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della L. 28 settembre
1998, n. 337» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53,
del 5 marzo 1999.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 17, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni
urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123:
«Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel
Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud"
1- 16 (Omissis)
17. Il CIPE con apposita delibera assegna, a valere sul
Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione
2014-2020, le risorse per l'attuazione della misura nei
limiti di quanto indicato al comma 16, individuando la
ripartizione in annualita' e gli importi da assegnare
distintamente al contributo a fondo perduto di cui al comma
8, lettera a) al contributo in conto interessi di cui al
comma 9 lettera a) e al finanziamento della sezione
specializzata del Fondo centrale di garanzia di cui al
comma 9 lettera b). Le risorse destinate alle misure di cui
al comma 8, lettera a) ed al comma 9, lettera a) sono
accreditate su un apposito conto corrente infruttifero
intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale
dello Stato. La gestione realizzata da Invitalia ha natura
di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'art. 9 della legge 25
novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il
soggetto gestore della misura.»
 
Art. 14

Vigilanza, controlli e ispezioni

1. In ogni fase del procedimento, il Soggetto gestore, puo' effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonche' lo stato di attuazione degli interventi finanziati.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dal soggetto beneficiario nei limiti e nelle modalita' di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il soggetto beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.
 
Art. 15

Attivita' di monitoraggio della misura

1. L'Agenzia per la Coesione territoriale, nell'ambito delle proprie competenze, garantisce il monitoraggio delle agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari. Il Soggetto gestore fornisce i dati sull'andamento della misura all'Agenzia per la Coesione territoriale.
2. I risultati dell'attivita' di monitoraggio sono trasmessi dall'Agenzia per la Coesione territoriale alla Presidenza del Consiglio con cadenza semestrale anche al fine di valutare l'opportunita' di rifinanziamento della misura.
 
Art. 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento sara' trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 novembre 2017

Il Ministro per la coesione
territoriale e il Mezzogiorno
De Vincenti

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Padoan

Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2232
 
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