Gazzetta n. 285 del 6 dicembre 2017 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 22 novembre 2017 |
Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, dei medicinali per uso umano «Entecavir Accord», «Entecavir Mylan» e «Lacosamide Accord», approvati con procedura centralizzata. (Determina n. 1923/2017). |
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IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera c); Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012; Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui e' stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini; Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini e' stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n.189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5; Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; Visto il regolamento (CE) No 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE; Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 ottobre 2017 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° settembre al 30 settembre 2017 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate; Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 8 - 10 novembre 2017;
Determina:
Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano, di nuova autorizzazione equivalenti/generici/biosimilari, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura: ENTECAVIR ACCORD; ENTECAVIR MYLAN; LACOSAMIDE ACCORD; descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita'. Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale. Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilita' entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-ter, del decreto-legge 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potra' essere ulteriormente commercializzato. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 22 novembre 2017
Il direttore generale: Melazzini |
| Allegato
Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti. Generico / Equivalente di nuova registrazione ENTECAVIR ACCORD Codice ATC - Principio attivo: J05AF10 - Entecavir. Titolare: Accord Healthcare Limited. Codice procedura: EMEA/H/C/004458. GUUE 27 ottobre 2017. Indicazioni terapeutiche «Accord» e' indicato per il trattamento dell'infezione cronica da virus dell'epatite B (HBV) (vedere paragrafo 5.1) in adulti con: malattia epatica compensata ed evidenza di replicazione virale attiva, livelli persistentemente elevati dell'alanina aminotransferasi sierica (ALT) ed evidenza istologica di infiammazione attiva e/o fibrosi; malattia epatica scompensata (vedere paragrafo 4.4). Sia per la malattia epatica compensata che scompensata, questa indicazione si basa su dati clinici in pazienti mai trattati prima con nucleosidici con infezione da virus dell'epatite B HBeAg positivi e HBeAg negativi. Per quanto riguarda i pazienti con epatite B refrattari alla lamivudina vedere i paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1. «Entecavir Accord» e' indicato anche per il trattamento dell'infezione cronica da virus dell'epatite B (HBV) in pazienti pediatrici da 2 anni in su e al di sotto dei 18 anni , mai trattati prima con nucleosidici, con malattia epatica compensata che hanno evidenza di replicazione virale attiva e livelli 2 persistentemente elevati dell'alanina aminotransferasi sierica (ALT) o evidenza istologica, da moderata a severa, di infiammazione attiva e/o fibrosi. Per quanto riguarda la decisione di iniziare il trattamento nei pazienti pediatrici, vedere paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1 Modo di somministrazione La terapia deve essere iniziata da un medico con esperienza nel trattamento dell'infezione cronica da virus dell'epatite B. «Entecavir Accord» e' disponibile solo sotto forma di compresse rivestite con film da 0,5 mg e 1 mg. Per i pazienti con difficolta' di deglutizione o per i quali si consiglia una riduzione della dose possono essere disponibili altre formulazioni piu' adatte contenenti entecavir. «Entecavir Accord» deve essere assunto oralmente. Confezioni autorizzate: EU/1/17/1211/001 A.I.C.: 045675016 /E In base 32: 1CKWJ8 0,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse; EU/1/17/1211/002 A.I.C.: 045675028 /E In base 32: 1CKWJN 0,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU) - 30 x 1 compresse (dose unitaria); EU/1/17/1211/003 A.I.C.: 045675030 /E In base 32: 1CKWJQ 0,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU) - 90 x 1 compresse (dose unitaria); EU/1/17/1211/004 A.I.C.: 045675042 /E In base 32: 1CKWK2 1 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse; EU/1/17/1211/005 A.I.C.: 045675055 /E In base 32: 1CKWKH 1 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU) - 30 x 1 compresse (dose unitaria); EU/1/17/1211/006 A.I.C.: 045675067 /E In base 32: 1CKWKV 1 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU) - 90 x 1 compresse (dose unitaria). Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR). I requisiti per la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107c(7) della direttiva 2001/83/EC e negli aggiornamenti successivi pubblicati sul sito web dei medicinali europei. Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale piano di gestione del rischio (RMP) Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attivita' e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2. dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP. Il RMP aggiornato deve essere presentato: su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali; ogni volta che il sistema di gestione del rischio e' modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio). Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo, gastroenterologo, internista (RNRL). Generico / Equivalente di nuova registrazione ENTECAVIR MYLAN Codice ATC - Principio attivo: J05AF10 - Entecavir. Titolare: Mylan S.A.S. Codice procedura: EMEA/H/C/4377. GUUE 27 ottobre 2017. Indicazioni terapeutiche «Entecavir Mylan» e' indicato per il trattamento dell'infezione cronica da virus dell'epatite B (HBV) (vedere paragrafo 5.1) in adulti con: malattia epatica compensata ed evidenza di replicazione virale attiva, livelli persistentemente elevati dell'alanina aminotransferasi sierica (ALT) ed evidenza istologica di infiammazione attiva e/o fibrosi; malattia epatica scompensata (vedere paragrafo 4.4). Sia per la malattia epatica compensata che scompensata, questa indicazione si basa su dati clinici in pazienti mai trattati prima con nucleosidici con infezione da virus dell'epatite B HBeAg positivi e HBeAg negativi. Per quanto riguarda i pazienti con epatite B refrattari alla lamivudina vedere i paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1. «Entecavir Mylan» e' indicato anche per il trattamento dell'infezione cronica da virus dell'epatite B (HBV) in pazienti pediatrici dai 2 anni in su e al di sotto dei 18 anni, mai trattati prima con nucleosidi, con malattia epatica compensata e con evidenza di replicazione virale attiva e livelli persistentemente elevati dell'alanina aminotransferasi sierica (ALT) o evidenza istologica di infiammazione da moderata a severa e/o di fibrosi. Per quanto riguarda la decisione di iniziare il trattamento nei pazienti pediatrici, vedere paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1 Modo di somministrazione La terapia deve essere iniziata da un medico con esperienza nel trattamento dell'infezione cronica da virus dell'epatite B. «Entecavir Mylan» e' disponibile esclusivamente sotto forma di compresse rivestite con film da 0,5 e da 1 mg. Per i pazienti che non sono in grado di inghiottire compresse, o per coloro a cui e' raccomandata una riduzione della dose, possono essere disponibili altri prodotti contenenti entecavir con una formulazione piu' adatta. «Entecavir Mylan» deve essere assunto per via orale. Confezioni autorizzate: EU/1/17/1227/001 A.I.C.: 045672019 /E In base 32: 1CKTLM 0,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse; EU/1/17/1227/002 A.I.C.: 045672021 /E In base 32: 1CKTLP 0,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (OPA/ALU/PVC-ALU) - 30 compresse; EU/1/17/1227/003 A.I.C.: 045672033 /E In base 32: 1CKTM1 0,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (OPA/ALU/PVC-ALU) - 30 X 1 compresse (monodose); EU/1/17/1227/004 A.I.C.: 045672045 /E In base 32: 1CKTMF 0,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 90 compresse; EU/1/17/1227/005 A.I.C.: 045672058 /E In base 32: 1CKTMU 0,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (OPA/ALU/PVC-ALU) - 90 X 1 compresse (monodose); EU/1/17/1227/006 A.I.C.: 045672060 /E In base 32: 1CKTMW 1 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse; EU/1/17/1227/007 A.I.C.: 045672072 /E In base 32: 1CKTN8 1 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (OPA/ALU/PVC-ALU) - 30 compresse; EU/1/17/1227/008 A.I.C.: 045672084 /E In base 32: 1CKTNN 1 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (OPA/ALU/PVC-ALU) - 30 X 1 compresse (monodose); EU/1/17/1227/009 A.I.C.: 045672096 /E In base 32: 1CKTP0 1 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 90 compresse; EU/1/17/1227/010 A.I.C.: 045672108 /E In base 32: 1CKTPD 1 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (OPA/ALU/PVC-ALU) - 90 X 1 compresse (monodose). Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR); I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali. Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale piano di gestione del rischio (RMP). Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP. Il RMP aggiornato deve essere presentato: su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali; ogni volta che il sistema di gestione del rischio e' modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio). Quando le date per la presentazione di uno PSUR e l'aggiornamento di un RMP coincidono, essi possono essere presentati contemporaneamente. Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo, gastroenterologo, internista (RNRL). Generico / Equivalente di nuova registrazione LACOSAMIDE ACCORD. Codice ATC - Principio attivo: N03AX18 - Lacosamide. Titolare: Accord Healthcare Limited. Codice procedura EMEA/H/C/4443. GUUE 27 ottobre 2017. Indicazioni terapeutiche «Lacosamide Accord» e' indicato come monoterapia e come terapia aggiuntiva nel trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria in pazienti adulti ed adolescenti (16-18 anni) con epilessia. Modo di somministrazione Le compresse rivestite con film di Lacosamide sono per uso orale. Lacosamide puo' essere assunta con o senza cibo. Confezioni autorizzate: EU/1/17/1230/001 A.I.C.: 045678012 /E In base 32: 1CKZFW 50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) - 14 compresse; EU/1/17/1230/002 A.I.C.: 045678024 /E In base 32: 1CKZG8 50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVCDC/ALU) - 56 compresse; EU/1/17/1230/003 A.I.C.: 045678036 /E In base 32: 1CKZGN 50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVCDC/ALU) - 60 compresse; EU/1/17/1230/004 A.I.C.: 045678048 /E In base 32: 1CKZH0 50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVCDC/ALU) - 168 compresse; EU/1/17/1230/005 A.I.C.: 045678051 /E In base 32: 1CKZH3 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVCDC/ALU) - 14 compresse; EU/1/17/1230/006 A.I.C.: 045678063 /E In base 32: 1CKZHH 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVCDC/ALU) - 56 compresse; EU/1/17/1230/007 A.I.C.: 045678075 /E In base 32: 1CKZHV 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVCDC/ALU) - 60 compresse; EU/1/17/1230/008 A.I.C.: 045678087 /E In base 32: 1CKZJ7 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVCDC/ALU) - 168 compresse; EU/1/17/1230/009 A.I.C.: 045678099 /E In base 32: 1CKZJM 150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVCDC/ALU) - 14 compresse; EU/1/17/1230/010 A.I.C.: 045678101 /E In base 32: 1CKZJP 150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVCDC/ALU) - 56 compresse; EU/1/17/1230/011 A.I.C.: 045678113 /E In base 32: 1CKZK1 150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVCDC/ALU) - 60 compresse; EU/1/17/1230/012 A.I.C.: 045678125 /E In base 32: 1CKZKF 150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVCDC/ALU) - 168 compresse; EU/1/17/1230/013 A.I.C.: 045678137 /E In base 32: 1CKZKT 200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVCDC/ALU) - 14 compresse; EU/1/17/1230/014 A.I.C.: 045678149 /E In base 32: 1CKZL5 200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVCDC/ALU) - 56 compresse; EU/1/17/1230/015 A.I.C.: 045678152 /E In base 32: 1CKZL8 200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVCDC/ALU) - 60 compresse; EU/1/17/1230/016 A.I.C.: 045678164 /E In base 32: 1CKZLN 200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVCDC/ALU) - 168 compresse; EU/1/17/1230/017 A.I.C.: 045678176 /E In base 32: 1CKZM0 50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVCDC/ALU) - 14 X 1 compresse (dose unitaria); EU/1/17/1230/018 A.I.C.: 045678188 /E In base 32: 1CKZMD 50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVCDC/ALU) - 56 X 1 compresse (dose unitaria); EU/1/17/1230/019 A.I.C.: 045678190 /E In base 32: 1CKZMG 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVCDC/ALU) - 14 x 1 compresse (dose unitaria); EU/1/17/1230/020 A.I.C.: 045678202 /E In base 32: 1CKZMU 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVCDC/ALU) - 56 x 1 compresse (dose unitaria); EU/1/17/1230/021 A.I.C.: 045678214 /E In base 32: 1CKZN6 150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVCDC/ALU) - 14 x 1 compresse (dose unitaria); EU/1/17/1230/022 A.I.C.: 045678226 /E In base 32: 1CKZNL 150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVCDC/ALU) - 56 x 1 compresse (dose unitaria); EU/1/17/1230/023 A.I.C.: 045678238 /E In base 32: 1CKZNY 200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVCDC/ALU) - 14 x 1 compresse (dose unitaria); EU/1/17/1230/024 A.I.C.: 045678240 /E In base 32: 1CKZP0 200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVCDC/ALU) - 56 x 1 compresse (dose unitaria); EU/1/17/1230/025 A.I.C.: 045678253 /E In base 32: 1CKZPF 50/100/150/200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVCDC/ALU) - confezione di inizio trattamento: 14 compresse + 14 compresse + 14 compresse + 14 compresse. Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR). I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali. Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale piano di gestione del rischio (RMP). Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attivita' e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP. Il RMP aggiornato deve essere presentato: su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali; ogni volta che il sistema di gestione del rischio e' modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio). Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR). |
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