IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, da parte degli enti locali e dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; Visto l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio; Viste le richieste in data 27 ottobre dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) ed in data 20 novembre 2017 dell'Unione province d'Italia (U.P.I) di differimento del predetto termine per tutti gli enti locali, in coerenza con le esigenze di attuazione dei provvedimenti legislativi in itinere e con l'obiettivo di evitare la necessita' di ulteriori successive proroghe; Considerato che gli enti locali in sede di predisposizione dei bilanci di previsione 2018/2020, non dispongono ancora in maniera completa di dati certi in ordine alle risorse finanziarie disponibili, in quanto la legge di bilancio per l'anno 2018, che disciplina tale aspetto, e' tuttora in corso di approvazione; Ritenuto pertanto necessario e urgente differire il termine della deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2018/2020; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 23 novembre 2017, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Articolo unico
Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali e' differito al 28 febbraio 2018. 2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1. Roma, 29 novembre 2017
Il Ministro: Minniti |