Gazzetta n. 287 del 9 dicembre 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 30 novembre 2017
Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino. (Ordinanza n. 493).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 novembre 2017, con la quale e' dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino;
Considerato che il territorio della provincia di Pesaro e Urbino e' interessato da un lungo periodo di siccita', causato dalla eccezionale scarsita' di precipitazioni pluviometriche e nevose registrate a partire dall'autunno 2016, che ha determinato una rilevante riduzione dei deflussi superficiali e delle conseguenti riserve idriche;
Considerato, quindi, che tale prolungato periodo di siccita' ha provocato una situazione di grave emergenza idrica, con conseguenze sulle reti, in particolare quelle finalizzate al consumo idropotabile;
Tenuto conto che detta criticita' idrica ha reso necessaria l'attuazione di misure urgenti da parte degli Enti locali allo scopo di scongiurare gravi ripercussioni sulla vita sociale, economica e produttiva, nonche' un grave pregiudizio per la sanita' e l'igiene pubblica;
Considerato che il perdurare della situazione di siccita' e l'evoluzione della conseguente emergenza idrica puo' determinare gravi ripercussioni sulla vita sociale, economica e produttiva nonche' comportare un grave pregiudizio per la sanita' e l'igiene pubblica;
Ravvisata, pertanto, la necessita', in ragione dell'intensita' e dell'estensione della suddetta emergenza idrica, di intervenire con mezzi e poteri straordinari al fine di garantire l'espletamento dei necessari interventi urgenti finalizzati a contrastare il contesto di criticita' in rassegna;
Acquisita l'intesa della regione Marche;

Dispone:

Art. 1
Nomina del Commissario delegato
e Piano degli interventi

1. Al fine di fronteggiare la crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino di cui in premessa, il presidente della Regione Marche e' nominato commissario delegato.
2. Per l'espletamento degli interventi di cui al presente provvedimento, il commissario delegato di cui al comma 1, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi, anche in qualita' di soggetti attuatori, delle strutture organizzative e del personale della regione Marche, dei comuni, dell'Autorita' di ambito territoriale ottimale, dei gestori dei servizi idrici, dei consorzi di bonifica, nonche' delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, il commissario delegato predispone entro dieci giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, e nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, un piano degli interventi urgenti da realizzare per contrastare il contesto di criticita', da sottoporre alla preventiva approvazione del capo del Dipartimento della protezione civile.
4. Il piano di cui al comma 3 contiene gli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) e b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero:
a) gli interventi realizzati o da realizzare a cura dei soggetti di cui al comma 2 nella fase di prima emergenza volti a garantire l'approvvigionamento idropotabile della popolazione della provincia di Pesaro e Urbino anche mediante l'utilizzo di autobotti;
b) gli interventi urgenti finalizzati a scongiurare l'interruzione del servizio idropotabile ed a garantirne la piena funzionalita', anche attraverso l'interconnessione di reti acquedottistiche esistenti, l'installazione di nuovi sistemi di trattamento delle acque e l'attivazione di nuove fonti, nonche' la realizzazione di serbatoi per lo stoccaggio delle acque.
5. Il piano di cui al comma 4 deve, altresi', contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonche' l'indicazione delle relative stime di costo e del perseguimento delle finalita' idropotabili.
6. Il predetto piano potra' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2, previa approvazione del capo del Dipartimento della protezione civile.
7. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalita' con la situazione di emergenza in argomento. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale, da allegare al rendiconto complessivo del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 della presente ordinanza.
 
Art. 2
Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza necessarie a fronteggiare la crisi di approvvigionamento idropotabile di cui alla presente ordinanza si provvede, cosi' come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 2 novembre 2017, nel limite di euro 4.800.000,00.
2. Per l'espletamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 4, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al commissario delegato.
3. La regione Marche e' autorizzata a trasferire sulla contabilita' speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.
4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.
5. Il commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 3
Disposizioni finalizzate all'accelerazione dei procedimenti connessi
all'espletamento degli interventi urgenti

1. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita' ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.
2. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui al comma 1, il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.
3. Il commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti delle opere da realizzare, ricorrendo, ove necessario, a conferenze dei servizi, da indire entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilita' degli stessi progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente, o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza e' comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'assenso del ministero competente che si pronuncia entro sette giorni dalla richiesta.
4. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro quindici giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
 
Art. 4
Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attivita' di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 13, 50 e 95;
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266 nonche' dall'art. 239 all'art. 253;
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 13, 50 e 95;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155;
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 25;
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza.
2. Per l'espletamento delle attivita' previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63, 125 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
 
Art. 5
Oneri per prestazioni di lavoro straordinario

1. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, ivi compreso quello di posizione organizzativa, impiegato nella attivita' connesse all'emergenza di cui alla presente ordinanza, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto, puo' essere riconosciuta, per il periodo di durata dello stato di emergenza, e nel limite di venti unita' individuate dal commissario delegato o dai soggetti attuatori, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite complessivo di cinquanta ore mensili pro-capite.
2. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 2 ed, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, sono quantificate le somme a tal fine necessarie.
 
Art. 6
Disposizioni di carattere acceleratorio
per le verifiche di incidenza ambientale

1. Per l'attuazione degli interventi urgenti di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato o i soggetti attuatori verificano l'assoggettabilita' alla valutazione di incidenza ambientale, qualora ricadenti all'interno di siti di interesse comunitario (SIC) o zone di protezione speciale (ZTS). Il procedimento di verifica, da porre in essere nel quadro della normativa e dei provvedimenti statali e regionali specificamente applicabili, deve concludersi entro sette giorni, comprensivi anche della predetta valutazione, ove necessaria, che deve contenere l'indicazione delle eventuali misure di mitigazione ritenute necessarie per la realizzazione degli interventi da porre in essere anche in corso d'opera.
 
Art. 7
Relazione del commissario delegato

2. Il commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attivita' espletate ai sensi della presente ordinanza, nonche', allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 novembre 2017

Il capo del Dipartimento: Borrelli
 
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