Gazzetta n. 288 del 11 dicembre 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 28 novembre 2017 |
Modifica delle specifiche tecniche di cui all'articolo 10 del decreto 4 agosto 2015 concernente l'uso degli strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo tributario. |
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IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163; Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 163, il quale dispone che con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le regole tecniche-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo tributario; Visto il decreto direttoriale del 4 agosto 2015, recante le specifiche tecniche relative alla fase introduttiva del processo tributario telematico; Visto in particolare l'art. 14 del suddetto decreto 4 agosto 2015, che consente l'adeguamento delle regole tecniche all'evoluzione scientifica e tecnologica, con cadenza almeno biennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto; Rilevata la necessita' di modificare le specifiche tecniche di cui al comma 3 dell'art. 10 del decreto 4 agosto 2015; Acquisito il parere dell'Agenzia per l'Italia Digitale, espresso con determinazione n. 332 del 27 novembre 2017; Acquisito il parere del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, espresso con delibera n. 2216 del 14 novembre 2017;
Decreta:
Art. 1
All'art. 10 del decreto 4 agosto 2015 del direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, recante le specifiche tecniche relative alla fase introduttiva del processo tributario telematico, il comma 3 e' sostituito dal seguente comma: «3. La dimensione massima consentita di ogni singolo documento informatico e' di 10 MB; qualora il documento sia superiore alla dimensione massima e' necessario suddividerlo in piu' file. Il numero massimo di documenti informatici che possono essere trasmessi con un singolo invio telematico e' pari a cinquanta. La dimensione massima consentita per l'insieme dei documenti informatici trasmessi con un singolo invio telematico e' pari a 50 MB. Il sistema, prima della trasmissione degli atti e documenti, controlla e segnala all'utente l'eventuale superamento di uno o piu' dei predetti limiti». |
| Art. 2
Il presente decreto acquista efficacia il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 novembre 2017
Il direttore generale: Lapecorella |
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