Gazzetta n. 288 del 11 dicembre 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 29 novembre 2017 |
Gestione commissariale della «Cooperativa Luce - societa' cooperativa sociale», in Corropoli e nomina del commissario governativo. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni; Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della societa' cooperativa «Cooperativa Luce - societa' cooperativa sociale» con sede in Corropoli (TE) conclusa in data 12 dicembre 2016 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 8 maggio 2017 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile. Tenuto conto che dalle risultanze ispettive e' emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di trenta giorni le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva ma che, in sede di accertamento, talune gravi irregolarita' risultavano non sanate e piu' precisamente: non risulta redatto, approvato e depositato presso la D.T.L. competente il regolamento interno di cui all'art. 6, della legge n. 142/01; non risulta effettuato il versamento ai fondi mutualistici del 3% sull'utile d'esercizio riferito all'anno 2015 ai sensi dell'art. 11, legge n. 59/92; non risulta versata la sanzione di € 42,00 dovuta per ritardato pagamento del contributo di revisione relativo al biennio 2015/2016; non e' stata fornita alcuna documentazione attestante il possesso da parte dei tre soci di requisiti coerenti con l'attivita' svolta dall'ente ai sensi dell'art. 2537 del codice civile ne' e' stato documentato lo scambio mutualistico di tali soci con la cooperativa, in quanto nessuno di loro risulta svolgere alcun tipo di attivita' lavorativa; Vista la nota 347456, trasmessa in data 24 agosto 2017, con la quale e' stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile, che e' risultata correttamente consegnata nella casella di posta elettronica certificata della cooperativa; Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito della comunicazione di avvio del procedimento; Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione commissariale disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico; Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga; Tenuto conto, altresi', che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestivita' nel subentro nella gestione affinche' il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilita' all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificita' della procedura come sopra illustrata; Considerato che non si provvede alla preliminare acquisizione del parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78 a tutt'oggi non ricostituito ne' operativo atteso che le ragioni che rendono urgente il subentro del commissario governativo nella gestione dell'ente non risultano conciliabili con i tempi del rinnovo del comitato medesimo; Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae del dott. Carlo Volpe;
Decreta:
Art. 1
L'amministratore unico della societa' cooperativa «Cooperativa Luce - societa' cooperativa sociale» con sede in Corropoli (TE), codice fiscale n. 01909480673, costituita in data 27 settembre 2014, e' revocato. |
| Art. 2
Il dott. Carlo Volpe nato ad Pescara il 10 aprile 1962 (C.F.: VLP CRL 62D10 G482V), domiciliato in Osimo (AN), via San Gennaro, e' nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data del presente decreto. |
| Art. 3
Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia. |
| Art. 4
Il compenso spettante al commissario governativo sara' determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzella Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale. Roma, 29 novembre 2017
Il direttore generale: Moleti |
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