Gazzetta n. 288 del 11 dicembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 29 novembre 2017
Gestione commissariale della «Decima II - societa' cooperativa edilizia a r.l.», in Roma e nomina del commissario governativo.


IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali

Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;
Visto l'art. 12, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria disposta nei confronti della societa' cooperativa edilizia «Decima II - Societa' cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Roma (RM) conclusa in data 5 agosto 2016 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 18 ottobre 2017, nonche' dei successivi supplementi ispettivi conclusi, rispettivamente in data 27 febbraio 2017 e in data 21 giugno 2017, con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Tenuto conto che dalle risultanze ispettive e' emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva ma che, sia in sede di accertamento che al termine dei due supplementi di verifica, talune gravi irregolarita' risultavano non sanate, e piu' precisamente: la cooperativa non ha esibito il registro del revisore legale aggiornato, in contrasto con le previsioni di cui agli articoli 2214 e 2421 del codice civile, applicabili al caso di specie in forza del rinvio di cui all'art. 2519 del codice civile; l'organo amministrativo ha mostrato un atteggiamento reticente di fronte alle richieste di esibizione del libro soci e del libro dei verbali delle adunanze da parte dei soci, non consentendo quindi a questi ultimi il pieno e democratico esercizio in seno alla cooperativa dei diritti e delle prerogative derivanti dalla loro qualita', in contrasto con le previsioni dell'art. 2476 del codice civile.
Vista la nota 397562, trasmessa in data 25 settembre 2017, con la quale e' stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Vista la nota pervenuta in data 3 novembre 2017, acquisita da questo ufficio con il numero di protocollo 491626 con la quale l'ente richiedeva un nuovo invio della comunicazione di avvio del 25 settembre 2017;
Vista la nota ministeriale n. 496646 trasmessa in data 8 novembre 2017 con la quale questo ufficio rappresentava che la nota pervenuta in data 3 novembre 2017 risultava assolutamente fuori temine rispetto alla citata comunicazione di avvio, risultata regolarmente consegnata nella casella di posta certificata della cooperativa, che qualsiasi eventuale chiarimento andava chiesto entro i termini, e concedeva, eccezionalmente ed a fini di trasparenza e leale collaborazione, ulteriori cinque giorni per rinvio di controdeduzioni;
Preso atto che anche questa nota e' risultata correttamente consegnata nella casella di posta elettronica certificala della cooperativa e che in ordine alla stessa non sono pervenute controdeduzioni;
Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;
Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;
Tenuto conto, altresi', che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestivita' nel subentro nella gestione affinche' il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;
Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilita' all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificita' della procedura come sopra illustrala;
Considerato che non si provvede alla preliminare acquisizione del parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78 a tutt'oggi non ricostituito ne' operativo atteso che le ragioni che rendono urgente il subentro del commissario governativo nella gestione dell'ente non risultano conciliabili con i tempi del rinnovo del comitato medesimo;
Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae dell'avv. Agostino Mazzeo;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio di amministrazione della societa' cooperativa «Decima II - societa' cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Roma (RM), codice fiscale n. 02359030588, costituita in data 29 novembre 1974, e' revocato.
 
Art. 2

L'avv. Agostino Mazzeo nato a Pisa il 5 giugno 1980 (C.F.: MZZGTN80H05G702U), domiciliato in Roma, via Antonio Gramsci n. 7 e' nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data del presente decreto.
 
Art. 3

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.
 
Art. 4

Il compenso spettante al commissario governativo sara' determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.
Roma, 29 novembre 2017

Il direttore generale: Moleti
 
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