Gazzetta n. 288 del 11 dicembre 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Torgiano» |
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Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 25 maggio 1968 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Torgiano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale e' stato approvato il disciplinare consolidato della DOP «Torgiano»; Visto il decreto miniseriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della DOP «Torgiano»; Esaminata la documentata domanda del 17 novembre 2016 e le successive integrazioni trasmesse, su istanza del Consorzio di tutela dei vini di Torgiano, dalla Regione Umbria, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Torgiano», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Umbria; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 17 ottobre 2017, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Torgiano»; Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Torgiano». Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta. |
| Allegato Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Torgiano»
Al disciplinare di produzione della DOC «Torgiano» sono apportate le seguenti modifiche: a) Art. 1 - e' inserita la tipologia: «Torgiano» Spumante Rose'; b) Art. 2 - e' modificata la base ampelografica della tipologia «Torgiano» Spumante come di seguito: «Torgiano» Spumante: Chardonnay, Pinot grigio, Pinot nero, Vermentino, Grechetto da soli o congiuntamente minimo 70%. Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca non aromatiche idonee alla coltivazione per la Regione Umbria fino ad un massimo del 30%, iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di vite per le uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare. c) Art. 2 - e' inserita la seguente descrizione della base ampelografica della nuova tipologia: «Torgiano» Spumante Rose': «Torgiano» Spumante Rose': Sangiovese minimo 50%. Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca e/o rossa non aromatiche idonee alla coltivazione per la Regione Umbria fino ad un massimo del 50%, iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di vite per le uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare. d) Art. 2 - e' modificata la base ampelografica della tipologia «Torgiano» Vin Santo come di seguito: «Torgiano» Vin Santo: Trebbiano Toscano dal 20% al 70%; Sangiovese massimo 10%. Altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per la Regione Umbria fino ad un massimo dell'80%,, iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di vite per le uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare. e) Art. 4 - e' integrato con le disposizioni tecnico-produttive relative alla nuova tipologia «Torgiano» Spumante Rose', prevedendo in particolare per detta tipologia una resa di uva ad Ha di 10 tonnellate, con un eventuale supero del 20%, una resa di uva in vino del 70%, con un eventuale supero del 5 %, ed un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,50 vol; f) Art. 5 - per la nuova tipologia «Torgiano» Spumante Rose' sono inserite le disposizioni relative alle operazioni di spumantizzazione, analogamente alla tipologia «Torgiano» Spumante; g) Art. 6 - sono inserite le seguenti variazioni alle caratteristiche al consumo per le tipologie di «Torgiano» Spumante e «Torgiano» Vin Santo: «Torgiano» Spumante: spuma: fine e persistente; odore: fruttato, fine; sapore: da dosaggio zero a extra dry, armonico con eventuale sentore di mela e biancospino; «Torgiano» Vin Santo: colore: giallo dorato, talvolta ambrato intenso e talvolta con tonalita' ramate; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% di cui almeno 3% da svolgere; acidita' volatile massima: 1,8 g/l; h) Art. 6 - sono inserite le caratteristiche al consumo per la nuova tipologia «Torgiano» Spumante Rose' di seguito indicate: «Torgiano» Spumante Rose': spuma: fine e persistente; colore: rosato piu' o meno intenso; odore: fruttato, fine; sapore: da dosaggio zero a extra dry, armonico con eventuale sentore di mela e biancospino; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. |
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