Gazzetta n. 289 del 12 dicembre 2017 (vai al sommario) |
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
DELIBERA 29 novembre 2017 |
Modifiche al «Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line», adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modifiche. (Delibera n. 20204). |
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LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; Vista la delibera del 26 giugno 2013, n. 18592, con la quale e' stato adottato il Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line, in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visto l'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante «Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che ha esteso alle PMI innovative, agli organismi di investimento collettivo del risparmio e alle societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative la possibilita' di effettuare offerte di capitale di rischio tramite i portali on-line; Vista la delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016, con la quale e' stato modificato il Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line, in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha esteso la disciplina sulle offerte effettuate tramite portali on-line, contenuta nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a tutte le piccole e medie imprese come definite dalla disciplina dell'Unione europea; Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 502 convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96; Visto il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129 di attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari che contiene rilevanti modifiche alle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line; Visto in particolare il comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129 che prevede che le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, oggetto di modifica si applicano dal 3 gennaio 2018; Visto l'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante la revisione della disciplina in materia di impresa sociale, che ha esteso le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line anche all'offerta di strumenti di capitale da parte delle imprese sociali; Visto in particolare il comma 9 dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, in base al quale l'efficacia delle disposizioni contenute nel menzionato articolo e' subordinata, ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea; Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 50-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in base al quale la Consob determina con regolamento «i principi e i criteri relativi: a) alla formazione del registro e alle relative forme di pubblicita'; b) alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel registro, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro; c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilita'; d) alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali»; Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 100-ter, il quale stabilisce che la Consob determini la disciplina applicabile alle offerte al pubblico condotte attraverso uno o piu' portali per la raccolta di capitali, «al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della piccola e media impresa o dell'impresa sociale cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta»; Considerata la necessita' di rivedere il predetto Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line, al fine di garantire l'adeguamento dello stesso alle modifiche introdotte a livello legislativo; Valutate le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 6 luglio 2017;
Delibera:
Art. 1 Modifiche al Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line, adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modifiche 1. Il Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line, adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, ai sensi degli articoli 50-quinquies e 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, e' modificato come segue: 1) Nella Parte I, al comma 1 dell'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche: a. alla lettera c) prima del n. 1 e' aggiunto il n. 01: «le piccole e medie imprese, come definite dall'art. 2, paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del Regolamento (UE) n. 2017/1129 del 14 giugno 2017;»; b. alla lettera c), nn. 3) e 4), le parole «start-up innovative e in PMI innovative» sono sostituite dalle parole «piccole e medie imprese»; c. dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente lettera: «e-bis) «soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini»: le banche, le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche e, con riferimento agli ordini riguardanti azioni o quote di OICR, i relativi gestori;»; d. la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) «offerta»: l'offerta al pubblico condotta attraverso uno o piu' portali per la raccolta di capitali di rischio, ai sensi dell'art. 100-ter, comma 1, del testo unico;». 2) Nella Parte II, Titolo I, sono apportate le seguenti modifiche: a. all'art. 4, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Al registro e' annessa una sezione speciale ove sono annotate le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche autorizzate in Italia, i gestori di cui all'art. 1, comma 1, lettera q-bis), del Testo Unico, limitatamente all'offerta di quote o azioni di OICR che investono prevalentemente in piccole e medie imprese e le banche, autorizzati ai relativi servizi di investimento, che comunicano alla Consob, prima dell'avvio dell'operativita', lo svolgimento dell'attivita' di gestione di un portale secondo quanto previsto dall'Allegato 1.»; b. all'art. 5, comma 1, lettera e) la parola: «comunitari» e' sostituita dalla parola: «UE». 3) Nella Parte II, Titolo II, sono apportate le seguenti modifiche: a. Il Titolo II e' denominato come segue: «Iscrizione e cancellazione dal registro»; b. dopo l'art. 7 e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 7-bis (Requisiti patrimoniali dei gestori). - 1. Ai fini dell'iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso, i gestori devono aderire a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'art. 59 del Testo Unico. 2. In alternativa a quanto stabilito dal comma 1, i gestori possono stipulare un'assicurazione a copertura della responsabilita' per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attivita' professionale, che preveda: a) per ciascuna richiesta di indennizzo, una copertura di almeno ventimila euro e b) per l'importo totale delle richieste di indennizzo, una copertura di almeno un milione di euro all'anno per i gestori che effettuano direttamente la verifica prevista dall'art. 13, comma 5-bis, e di almeno cinquecentomila euro all'anno per gli altri gestori. 3. Il venir meno dei requisiti patrimoniali indicati al comma 1 comporta la decadenza dell'autorizzazione, a meno che tali requisiti non siano ricostituiti entro il termine massimo di due mesi. 4. Durante il periodo previsto al comma 3 il gestore non pubblica nuove offerte e quelle in corso sono sospese fino alla ricostituzione dei requisiti prescritti.»; c. All'art. 11-bis, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi: «3. I gestori che intendono rinunciare all'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' presentano apposita istanza alla Consob. 4. Nel caso di cui al precedente comma, la Consob, nel corso dell'istruttoria, puo' chiedere elementi informativi: a) alla societa' richiedente; b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la societa' richiedente; c) a qualunque altro soggetto, anche estero. 5. Il termine di conclusione del procedimento e' sospeso dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi fino alla data di ricezione degli stessi. 6. La Consob delibera entro il termine di sessanta giorni lavorativi dalla data di avvio del procedimento, salvo quanto previsto dal precedente comma.»; d. all'art. 12, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) nel caso in cui l'autorizzazione sia stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;»; e. all'art. 12, comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) nei casi previsti dal comma 1, lettere b) e c), siano rientrati in possesso dei requisiti indicati all'art. 50-quinquies, comma 3, del Testo Unico, ovvero abbiano corrisposto il contributo di vigilanza dovuto;»; f. all'art. 12, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma: «3. I commi 4, 5 e 6 dell'art. 11-bis) si applicano anche ai casi previsti dal comma 1, lettere a), b), e c).». 4) Nella Parte II, Titolo III sono apportate le seguenti modifiche: a. all'art. 13, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il gestore opera con diligenza, correttezza e trasparenza, evitando che gli eventuali conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento dell'attivita' di gestione di portali incidano negativamente sugli interessi degli investitori e degli offerenti e assicurando la parita' di trattamento dei destinatari delle offerte che si trovino in identiche condizioni. In particolare, il gestore elabora, attua e mantiene un'efficace politica sui conflitti di interesse, formulata per iscritto, che consenta di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse lesivo di uno piu' investitori, e che definisca le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti. Solo quando le procedure e le misure elaborate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi degli investitori sia evitato, il gestore, come misura estrema, comunica chiaramente agli stessi la natura generale e/o le fonti di tali conflitti e le misure adottate per mitigare i relativi rischi. L'eccessivo ricorso da parte del gestore a tali comunicazioni agli investitori e' da considerarsi una carenza della politica sui conflitti di interesse. Il gestore valuta e riesamina periodicamente, almeno una volta all'anno, la politica sui conflitti di interesse elaborata e adotta misure adeguate per rimediare ad eventuali carenze.»; b. all'art. 13, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi: «1-bis. Il gestore che intende condurre sul proprio portale offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione o emessi da soggetti controllanti, controllati o sottoposti a comune controllo , adotta misure idonee per l'efficace gestione del conflitto che insorge in relazione a questo tipo di attivita'. Tali misure includono l'astensione dal condurre tali offerte, laddove i conflitti di interesse non possano essere gestiti adeguatamente, in modo da evitare effetti negativi per gli investitori. 1-ter. Tra le misure di cui al comma 1-bis, rientrano almeno: a) l'adozione, da parte del gestore, di adeguati presidi operativi e procedurali volti ad assicurare che gli strumenti oggetto delle offerte siano compatibili con le caratteristiche, le esigenze e gli obiettivi di un determinato mercato di riferimento; b) l'effettuazione della due diligence dell'operazione, da parte di un soggetto terzo indipendente; c) l'effettuazione, da parte dei soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini, della valutazione di adeguatezza degli strumenti finanziari oggetto delle offerte, anche nel caso in cui il gestore esegua direttamente la verifica prevista dal comma 5-bis). 1-quater. Nei casi previsti dal comma 1-bis), il gestore fornisce adeguata informativa ai clienti sull'esistenza dei conflitti di interesse e sui presidi dallo stesso adottati per la gestione di tali conflitti, anche attraverso un'apposita avvertenza, facilmente comprensibile da parte di un investitore ragionevole, redatta con l'utilizzo di un linguaggio chiaro e conciso ed in carattere di dimensione leggibile»; c. all'art. 13, al comma 3 e al comma 5, dopo le parole «investitori professionali» sono aggiunte le parole: «o dalle altre categorie di investitori indicate all'art. 24, comma 2»; d. all'art. 14, comma 1, lettera a), dopo le parole: «direzione e controllo;» sono aggiunte le parole: «al sistema di indennizzo cui ha aderito il gestore o all'assicurazione a copertura della responsabilita' professionale stipulata dal medesimo;»; e. all'art. 14, comma 1, lettera c), le parole: «le banche e le imprese di investimento» sono sostituite dalle parole: « i soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini»; f. all'art. 14, comma 1, lettera f), le parole: «del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche» sono sostituite dalle parole: «della normativa applicabile in materia»; g. all'art. 14, comma 1, la lettera g) e' sostituita dalla seguente «g) alle misure predisposte per identificare, prevenire o gestire i conflitti di interesse;»; h. all'art. 14, comma 1, lettera m), la parola: «emittenti» e' sostituita dalla parola: «offerenti»; i. all'art. 15, comma 1, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti: «d) il trattamento fiscale di tali investimenti, con particolare riguardo alla temporaneita' dei benefici ed alle ipotesi di decadenza dagli stessi, nel caso di start-up innovative e PMI innovative; e) le deroghe al diritto societario previste dall'art. 26 del decreto nonche' al diritto fallimentare previste dall'art. 31 del decreto;»; la lettera e-bis e' eliminata; j. all'art. 15, al comma 2, dopo le parole «investitori professionali» sono aggiunte le parole: «o dalle altre categorie di investitori indicate all'art. 24, comma 2»; k. all'art. 16, al comma 1, lettera b), le parole: «delle banche o delle imprese di investimento che curano il perfezionamento degli ordini» sono sostituite dalle parole: « dei soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini»; l. all'art. 16, al comma 1, lettera d-bis) le parole: «start-up innovative e di PMI innovative» sono sostituite dalle parole: «piccole e medie imprese»; m. all'art. 17, comma 2, le parole: «Le banche e le imprese di investimento» sono sostituite dalle parole: «I soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini»; n. all'art. 17, comma 3, le parole: «Le banche e le imprese di investimento che ricevono gli ordini» sono sostituite dalle parole: «I soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini»; o. all'art. 17, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il gestore del portale assicura che, per ciascuna offerta, la provvista necessaria al perfezionamento degli ordini sia costituita nel conto indisponibile destinato all'offerente acceso presso i soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini, previsto dall'art. 25. Il gestore comunica a tali ultimi soggetti, presso i quali e' versata la provvista, le informazioni relative al perfezionamento dell'offerta. I relativi fondi sono trasferiti all'offerente successivamente al perfezionamento medesimo.»; p. all'art. 20, comma 1, lettera b), le parole: «alle banche o alle imprese di investimento» sono sostituite dalle parole: « ai soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini»; q. all'art. 22, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La Consob, in caso di necessita' e urgenza, puo' disporre in via cautelare la sospensione dell'attivita' del gestore per un periodo non superiore a novanta giorni qualora sussistano fondati elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti cautelari, la Consob valuta, altresi', le modalita' di attuazione della condotta illecita e la reiterazione della violazione.»; r. all'art. 23, comma 1, le parole: «50-quinquies, comma 7, primo periodo» sono sostituite dalle parole: «190-quater»; s. all'art. 23, comma 1, lettera a), dopo le parole: «la sospensione» sono aggiunte le parole: «da uno a quattro mesi»; t. all'art. 23, comma 1, lettera b), n. 1), le parole: «societa' diverse» sono sostituite dalle parole: «soggetti diversi»; u. all'art. 23, comma 1, lettera b), nn. 5) e 6), le parole: «a banche e imprese di investimento» sono eliminate; v. all'art. 23, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma: «2. Per ciascuna delle violazioni individuate nel comma 1, lettere a) e b), la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, puo' disporre, rispettivamente, la sanzione immediatamente superiore o inferiore.». 5) Nella Parte III sono apportate le seguenti modifiche: a. all'art. 24, comma 1, le parole: «della start-up innovativa o della PMI innovativa» sono sostituite dalle parole: «piccole e medie imprese»; b. all'art. 24, comma 1, lettera a), le parole: «il periodo in cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 25, commi 2 e 4, del decreto e comunque per» sono eliminate; c. all'art. 24, comma 2, le parole: «dell'innovazione» sono sostituite dalle parole: «delle piccole e medie imprese»; d. all'art. 24, comma 2, punto i) le parole: «start-up innovative o PMI innovative» sono sostituite dalle parole: «piccole e medie imprese»; le parole: «quindici mila» sono sostituite dalla parola: «quindicimila»; e. all'art. 24, comma 2, punto ii) le parole: «una start-up innovativa o PMI innovativa diversa» sono sostituite dalle parole: «piccole e medie imprese diverse»; f. all'art. 24, comma 2-bis, le parole «dell'innovazione», sono sostituite dalle parole «delle piccole e medie imprese»; dopo le parole: «amministratore di» le parole: «start-up innovativa o PMI innovative ricoperte» sono sostituite dalle parole: «piccole e medie imprese»; dopo le parole: «certificazione della» le parole: «start-up o PMI innovativa» sono sostituite dalle parole: «piccola e media impresa»; g. all'art. 24, dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma: «2-ter. Le soglie di cui al comma 2 sono ridotte al 3% per le offerte effettuate da piccole e medie imprese in possesso della certificazione del bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato, relativi agli ultimi due esercizi precedenti l'offerta, redatti da un revisore contabile o da una societa' di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.»; h. all'art. 25, comma 1, le parole: «le banche o le imprese di investimento a cui sono trasmessi gli ordini» sono sostituite dalle parole: « i soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini»; i. all'art. 25, comma 2, dopo le parole «investitori professionali» sono aggiunte le parole: «o dalle altre categorie di investitori indicate all'art. 24, comma 2»; dopo le parole: «sia rilevato» e' aggiunta la parola: «un». 6) All'allegato n. 1 sono apportate le seguenti modifiche: a. nel titolo le parole: «Allegato n. 1» sono sostituite dalla parole: «Allegato 1»; b. al punto A. numero 2, lettera b), dopo le parole: «del soggetto» le parole: «per il tramite il quale si detiene la partecipazione indiretta per le partecipazioni indirette;» sono sostituite dalle parole: «tramite il quale si detiene la partecipazione indiretta»; c. al punto B. numero 1, le parole: «banche e le imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento» sono sostituite dalle parole: «SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche autorizzate in Italia, i gestori di cui all'art. 1, comma 1, lettera q-bis) del Testo Unico, limitatamente all'offerta di quote o azioni di OICR che investono prevalentemente in piccole e medie imprese e le banche, autorizzati ai relativi servizi di investimento»; 7) All'allegato n. 2 sono apportate le seguenti modifiche: a. al punto A. numero 2, le parole: «delle start up innovative e delle PMI innovative» sono sostituite dalle parole: «dell'offerente»; b. al punto A. numero 3 le parole: «dalle start up innovative e dalle PMI innovative» sono sostituite dalle parole: «dall'offerente»; c. al punto A. numero 5 le parole: «la start up innovativa o la PMI innovativa» sono sostituite dalle parole: «l'offerente»; d. al punto B. il numero 5 e' sostituito dal seguente: «le modalita' per la trasmissione degli ordini raccolti dagli investitori ai soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini;»; 8) All'allegato 3 sono apportate le seguenti modifiche: a. al punto numero 1 dopo la parola: «anche» e' eliminata la parola «indiretto»; dopo la parola: «emessi da» sono inserite le parole: «piccole e medie imprese»; b. al punto numero 3, lettera a), le parole: « start up innovative e PMI innovative» sono sostituite ovunque ricorrano dalle parole: «piccole e medie imprese»; al primo trattino, dopo le parole: «posizione finanziaria netta.» sono eliminate le parole: «nonche' il giudizio del revisore.»; c. il punto numero 3, lettera b) e' sostituito dal seguente: «b) descrizione dell'organo amministrativo e del curriculum vitae degli amministratori;»; d. al punto numero 3, lettera d), le parole: «start up innovative o dalle PMI innovative» sono sostituite dalle parole: «piccole e medie imprese»; e. al punto numero 4, lettera c), le parole: «a banche e imprese di investimento» sono sostituite dalle parole: «ai soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini;»; f. al punto numero 4, dopo la lettera c-bis) e' aggiunta la seguente lettera: «c-ter) trattamento fiscale degli investimenti, con particolare riguardo alla temporaneita' dei benefici ed alle ipotesi di decadenza dagli stessi, nel caso di start-up innovative e PMI innovative;»; g. al punto numero 4, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «indicazione dei soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini di sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta e descrizione delle modalita' e della tempistica per l'esecuzione dei medesimi, nonche' della sussistenza di eventuali conflitti di interesse in capo a tali soggetti;»; h. dopo il punto numero 5 sono aggiunti i seguenti punti: «6. Informazioni sull'organo di controllo Descrizione dell'organo di controllo ove presente, con l'indicazione dei dati anagrafici dei componenti. 7. Informazioni sulla revisione contabile Descrizione, ove presente, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti con indicazione dei relativi dati anagrafici e descrizione dei giudizi rilasciati con riferimento agli ultimi due esercizi. 8. Informazioni sui consulenti legali o finanziari e sui pareri di esperti Indicazione di eventuali consulenti legali e/o finanziari di cui si e' avvalso l'offerente in relazione all'offerta. Se nel documento d'offerta viene inserito un parere attribuito ad una persona in qualita' di esperto, indicazione del nome, dell'indirizzo e della qualifica di tale persona e dei suoi eventuali interessi rilevanti nell'offerente. In caso di informazioni provenienti da terzi, conferma che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l'offerente sappia o sia in grado di accertare, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Indicazione delle fonti delle informazioni.» |
| Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il 3 gennaio 2018 ad eccezione delle disposizioni contenute nell'art. 1 che riguardano l'adesione dei gestori a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori o in alternativa la stipula di un'assicurazione a copertura della responsabilita' per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attivita' professionale, che si applicano decorsi sei mesi dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 novembre 2017
Il Presidente: Vegas |
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