Gazzetta n. 289 del 12 dicembre 2017 (vai al sommario)
LEGGE 22 novembre 2017, n. 175
Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Principi

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21, 33 e 36 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 167, e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, di cui alla legge 19 febbraio 2007, n. 19:
a) promuove e sostiene lo spettacolo, nella pluralita' delle sue diverse espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identita' nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonche' quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale;
b) riconosce il valore formativo ed educativo dello spettacolo, anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale, e il valore delle professioni artistiche e la loro specificita', assicurando altresi' la tutela dei lavoratori del settore;
c) riconosce l'utilita' sociale dello spettacolo, anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106.
2. La Repubblica promuove e sostiene le attivita' di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalita' artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile, e in particolare:
a) le attivita' teatrali;
b) le attivita' liriche, concertistiche, corali;
c) le attivita' musicali popolari contemporanee;
d) le attivita' di danza classica e contemporanea;
e) le attivita' circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonche' le attivita' di spettacolo viaggiante;
f) le attivita' a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralita' dei linguaggi artistici;
g) i carnevali storici e le rievocazioni storiche.
3. La Repubblica riconosce altresi':
a) il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale;
b) il valore delle espressioni artistiche della canzone popolare d'autore;
c) la peculiarita' del linguaggio espressivo del teatro di figura, sia nelle forme tradizionali sia nelle interpretazioni contemporanee;
d) la tradizione dei corpi di ballo italiani;
e) l'apporto degli artisti di strada alla valorizzazione dei contesti urbani e extra-urbani;
f) l'attivita' dei centri di sperimentazione e di ricerca, di documentazione e di formazione nelle arti dello spettacolo.
4. L'intervento pubblico a sostegno delle attivita' di spettacolo favorisce e promuove, in particolare:
a) la qualita' dell'offerta, la pluralita' delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, riconoscendo il confronto e la diversita' come espressione della contemporaneita';
b) la qualificazione delle competenze artistiche e tecniche, nonche' l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo;
c) le attivita' di spettacolo realizzate con il diretto coinvolgimento dei giovani fin dall'infanzia;
d) il teatro e altre forme dello spettacolo per ragazzi, incentivando la produzione qualificata e la ricerca;
e) l'accesso alla fruizione delle arti della scena, intese come opportunita' di sviluppo culturale per tutti i cittadini, con particolare attenzione alle nuove generazioni di pubblico, fin dall'infanzia;
f) il riequilibrio territoriale e la diffusione nel Paese dell'offerta e della domanda delle attivita' di spettacolo, anche con riferimento alle aree geograficamente disagiate;
g) lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione, promozione e formazione tra i diversi soggetti e le strutture operanti nel settore dello spettacolo, anche con riferimento alle residenze artistiche, al fine di assicurare, anche in collaborazione con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, un'offerta di qualita' su tutto il territorio nazionale e favorire la collaborazione con il sistema dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado;
h) la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, prevedendo forme di partenariato culturale, anche attraverso gli organismi preposti alla promozione all'estero, e favorendo la circolazione delle opere con specifico riguardo alle produzioni di giovani artisti;
i) la trasmissione dei saperi, la formazione professionale e il ricambio generazionale, al fine di valorizzare il potenziale creativo dei nuovi talenti;
l) la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico, nonche' della tradizione della scena e dei suoi mestieri;
m) l'iniziativa dei singoli soggetti, volta a reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico;
n) le attivita' di spettacolo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale, tali da consentire una reciproca azione di valorizzazione tra il luogo e l'attivita';
o) le modalita' di collaborazione tra Stato ed enti locali per l'individuazione di immobili pubblici non utilizzati o che versino in stato di abbandono o di degrado o di beni confiscati da concedere, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, per le attivita' di cui al comma 2.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(GUUE).

Note all'art. 1:
- Si riportano i testi degli articoli 9, 21, 33 e 36
della Costituzione:
«Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione.».
«Art. 21. - Tutti hanno diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni o
censure.
Si puo' procedere a sequestro soltanto per atto
motivato dell'Autorita' giudiziaria (24) nel caso di
delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo
autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la
legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia
possibile il tempestivo intervento dell'Autorita'
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica puo'
essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che
devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore,
fare denunzia all'Autorita' giudiziaria. Se questa non lo
convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro
s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge puo' stabilire, con norme di carattere
generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento
della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli
e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.
La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a
reprimere le violazioni.».
«Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne
e' l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.».
«Art. 36. - Il lavoratore ha diritto ad una
retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del
suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se' e
alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa e'
stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a
ferie annuali retribuite, e non puo' rinunziarvi.».
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, C
326, 26 ottobre 2012.
- La legge 27 settembre 2007, n. 167, recante «Ratifica
ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del
patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17
ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione,
la scienza e la cultura (UNESCO)» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2007, n. 238.
- La legge 19 febbraio 2007, n. 19, recante «Ratifica
ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la
promozione delle diversita' delle espressioni culturali,
fatta a Parigi il 20 ottobre 2005» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2007, n. 53, S.O.
- La legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al
Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa
sociale e per la disciplina del servizio civile universale»
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2016, n.
141.
 
Art. 2

Deleghe al Governo

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e di quelle regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in materia di attivita', organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, nonche' per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attivita' circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto piu' efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a migliorare la qualita' artistico-culturale delle attivita', incentivandone la produzione, l'innovazione, nonche' la fruizione da parte della collettivita', con particolare riguardo all'educazione permanente, in conformita' alla raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale intervenuta nelle materie oggetto di delega;
b) razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato, mantenendo o prevedendo, tra l'altro, tra le attribuzioni statali:
1) la gestione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;
2) la determinazione dei criteri per l'erogazione e delle modalita' per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo con decreti non aventi natura regolamentare, da emanare sentito il Consiglio superiore dello spettacolo istituito dall'articolo 3 della presente legge e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
3) l'armonizzazione degli interventi dello Stato con quelli degli enti pubblici territoriali anche attraverso lo strumento dell'accordo di programma;
4) la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo e delle opere di giovani artisti e compositori emergenti di cui al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, attraverso appositi spazi di programmazione nelle piattaforme radiotelevisive anche mediante specifici obblighi di trasmissione nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a.;
5) l'attivazione di un tavolo programmatico tra Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ed ENIT - Agenzia nazionale del turismo, finalizzato all'inserimento delle attivita' di spettacolo nei percorsi turistici in tutto il territorio nazionale;
6) la promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo, anche mediante le nuove tecnologie, attraverso misure rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e agli enti o istituti di alta formazione;
7) la promozione dell'integrazione e dell'inclusione, attraverso attivita' formative, nonche' mediante la pratica e la fruizione delle attivita' di spettacolo anche in contesti disagiati;
8) l'individuazione, d'intesa con la Conferenza unificata, di strumenti di accesso al credito agevolato anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo;
c) indicazione esplicita delle disposizioni abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
d) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
e) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu' estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;
f) riconoscimento dell'importanza di assicurare la piu' ampia fruizione dello spettacolo, tenendo conto altresi' delle specifiche esigenze delle persone con disabilita', secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali applicabili in materia.
3. Con particolare riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del seguente criterio direttivo specifico: revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale, anche tramite scorporo dal Fondo unico per lo spettacolo delle risorse ad esse destinate, in coerenza con le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e con i principi di riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonche' sulla base dei seguenti ulteriori parametri:
a) rafforzamento della responsabilita' del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria delle singole fondazioni;
b) revisione delle modalita' di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico prevedendo in particolare, nei casi di responsabilita' accertata per lo scorretto svolgimento delle funzioni relative alla gestione economico-finanziaria, che al sovrintendente sia preclusa la possibilita' di essere nominato per lo stesso ruolo o ruoli affini, anche in altre fondazioni;
c) realizzazione di coproduzioni nazionali e internazionali;
d) promozione e diffusione della cultura lirica, con particolare riguardo alle aree disagiate;
e) risultati artistici e gestionali del triennio precedente.
4. Con particolare riferimento ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attivita' circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicita', imprenditorialita' e sinergia tra i diversi enti e soggetti operanti in ciascun settore o nell'ambito di settori diversi, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, sostenendo la capacita' di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale, adeguando il quadro delle disposizioni legislative alla pluralita' dei linguaggi e delle espressioni dello spettacolo contemporaneo;
b) riconoscimento del ruolo dell'associazionismo nell'ambito della promozione delle attivita' di spettacolo;
c) miglioramento e responsabilizzazione della gestione;
d) ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalita' di collaborazione nelle produzioni;
e) previsione, ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo, che i decreti non aventi natura regolamentare di cui al comma 2, lettera b), numero 2), definiscano i seguenti criteri:
1) l'adozione di regole tecniche di riparto sulla base dell'esame comparativo di appositi programmi di attivita' pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo, corredati di programmi per ciascuna annualita';
2) la valorizzazione della qualita' delle produzioni;
3) la definizione di categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori della danza, della musica, del teatro, delle attivita' circensi, degli spettacoli viaggianti, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche;
4) l'adozione di misure per favorire la mobilita' artistica e la circolazione delle opere a livello europeo e internazionale;
5) il finanziamento selettivo di progetti predisposti da giovani di eta' inferiore ai trentacinque anni;
6) l'erogazione di contributi per manifestazioni e spettacoli all'estero;
7) l'attivazione di piani straordinari, di durata pluriennale, per la ristrutturazione e l'aggiornamento tecnologico di teatri o strutture e spazi stabilmente destinati allo spettacolo, con particolare riferimento a quelli ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;
8) il sostegno ad azioni di riequilibrio territoriale e diffusione, anche tramite la realizzazione di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con gli enti territoriali, mediante i circuiti di distribuzione che includano anche i piccoli centri urbani;
f) in relazione al settore delle attivita' musicali di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, revisione e riassetto della disciplina al fine di assicurare:
1) l'interazione tra i diversi organismi operanti nel settore, con particolare riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico-orchestrali e ai complessi strumentali;
2) l'estensione delle misure di sostegno alle attivita' musicali popolari contemporanee quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, nonche' quali elementi di coesione sociale e di aggregazione e strumenti centrali per lo sviluppo dell'offerta turistico-culturale;
3) la definizione delle figure che afferiscono all'organizzazione e alla produzione di musica popolare contemporanea e dei criteri e requisiti per l'esercizio della suddetta attivita';
4) la valorizzazione delle musiche della tradizione popolare italiana, anche in chiave contemporanea, con progetti artistico-culturali di valenza regionale e locale;
5) il progressivo superamento dello strumento del contrassegno SIAE di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, per quanto concerne la registrazione di opere musicali;
g) in relazione al settore della danza:
1) revisione della normativa in materia di promozione delle attivita' di danza, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, con l'introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle opere di ricostruzione del repertorio coreutico classico e contemporaneo, alla produzione artistica e alla sperimentazione;
2) introduzione di una normativa relativa all'istituzione delle scuole di danza e al controllo e vigilanza sulle medesime nonche', al fine di regolamentare e garantire le professionalita' specifiche nell'insegnamento della danza in questi contesti, individuazione di criteri e requisiti finalizzati all'abilitazione di tale insegnamento tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale;
h) revisione delle disposizioni nei settori delle attivita' circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;
i) introduzione di norme, nonche' revisione di quelle vigenti in materia, volte all'avvicinamento dei giovani alle attivita' di spettacolo e finalizzate a creare un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni, con riserva di un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per la promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado in coerenza con l'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con l'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60;
l) riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attivita', il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto, quanto agli aspetti retributivi, dell'articolo 36 della Costituzione e dell'articolo 2099 del codice civile, tenuto conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificita' contrattuali e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative;
m) fermo restando quanto previsto dai decreti adottati in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, introduzione di disposizioni volte a semplificare gli iter autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attivita' di pubblico spettacolo, ivi inclusa, di concerto con le altre amministrazioni competenti, l'autorizzazione di pubblica sicurezza;
n) sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilita' e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
o) sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonche' degli spettacoli di musica popolare contemporanea, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica e collaborazioni intersettoriali.
5. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo di cui all'articolo 3 della presente legge e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
6. Dal decreto o dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
7. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 24, comma 3-bis, del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante
«Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il
territorio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno
2016, n. 146.
«Art. 24 (Misure urgenti per il patrimonio e le
attivita' culturali e turistiche). - 1.-3. (Omissis).
3-bis. Al fine di garantire il consolidamento e la
stabilizzazione del risanamento economico-finanziario di
cui al comma 1, nonche' di prevenire il verificarsi di
ulteriori condizioni di crisi gestionale e di bilancio nel
settore, con uno o piu' regolamenti da adottare, entro il
30 giugno 2017, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, il Governo
provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, alla revisione dell'assetto ordinamentale e
organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla
legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando o
abrogando le disposizioni legislative vigenti in materia,
secondo i seguenti criteri e principi:
a) individuazione di modelli organizzativi e
gestionali efficaci, idonei a garantire la stabilita'
economico-finanziaria;
b) individuazione dei requisiti che devono essere
posseduti dalle fondazioni lirico-sinfoniche, alla data del
31 dicembre 2018, al fine dell'inquadramento di tali enti,
alternativamente, come "fondazione lirico-sinfonica" o
"teatro lirico-sinfonico", con conseguente revisione delle
modalita' di organizzazione, gestione e funzionamento,
secondo principi di efficienza, efficacia, sostenibilita'
economica e valorizzazione della qualita';
c) previsione, tra i requisiti di cui alla lettera
b), anche della dimostrazione del raggiungimento
dell'equilibrio economico-finanziario, della capacita' di
autofinanziamento e di reperimento di risorse private a
sostegno dell'attivita', della realizzazione di un numero
adeguato di produzioni e coproduzioni, del livello di
internazionalizzazione, della specificita' nella storia e
nella cultura operistica e sinfonica italiana;
d) definizione delle modalita' attraverso le quali
viene accertato il possesso dei requisiti e disposta
l'attribuzione della qualifica conseguente;
e) previsione che, nell'attuazione di quanto previsto
alla lettera b), l'eventuale mantenimento della
partecipazione e della vigilanza dello Stato nelle forme e
nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente con
riferimento agli enti di cui al decreto legislativo 29
giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003,
n. 310, trovi applicazione esclusivamente con riguardo alle
fondazioni lirico-sinfoniche.».
- Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,
recante «Disposizioni per la trasformazione degli enti che
operano nel settore musicale in fondazioni di diritto
privato» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio
1996, n. 161.
- La legge 11 novembre 2003, n. 310, recante
«Costituzione della "Fondazione lirico-sinfonica
Petruzzelli e Teatri di Bari", con sede in Bari, nonche'
disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni
lirico-sinfoniche e attivita' culturali» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2003, n. 267.
- La raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, L 394, 30 dicembre
2006.
- Si riportano i testi degli articoli 117 e 118 della
Costituzione:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di Governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
«Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali.
Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».
- La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante «Nuova
disciplina degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio
1985, n. 104.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art.17dellalegge 8
giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati
altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2, del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante
«Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il
rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto
2013, n. 186:
«Art. 7 (Misure urgenti per la promozione della musica
di giovani artisti e compositori emergenti, nonche' degli
eventi di spettacolo dal vivo di portata minore). - 1.
(Omissis).
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 e'
riconosciuto esclusivamente per opere prime o seconde, a
esclusione delle demo autoprodotte, di nuovi talenti
definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o
artisti-interpreti. Nel caso di gruppi di artisti, il
gruppo puo' usufruire del credito d'imposta solo se nella
stessa annualita' piu' della meta' dei componenti non ne
abbiano gia' usufruito.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 583, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, S.O.:
«583. Al fine di ridurre il debito fiscale delle
fondazioni lirico-sinfoniche e di favorire le erogazioni
liberali assoggettate all'agevolazione fiscale di cui
all'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,
n. 106, e' autorizzata la spesa, in favore di tali enti, di
10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di
15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Con decreto
del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, da emanare entro centocinquanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
le regole tecniche di ripartizione delle risorse di cui al
precedente periodo, anche in modo da erogare
prioritariamente a ciascun ente una quota pari, o comunque
proporzionalmente commisurata, all'ammontare dei rispettivi
contributi provenienti da soggetti privati, dalle regioni e
dagli enti locali.».
- La legge 14 agosto 1967, n. 800, recante «Nuovo
ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali»
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 1967,
n. 233.
- Si riporta il testo dell'art. 181-bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166:
«Art. 181-bis. - 1. Ai sensi dell'art. 181 e agli
effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Societa'
italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un
contrassegno su ogni supporto contenente programmi per
elaboratore o multimediali nonche' su ogni supporto
contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la
fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate
nell'art. 1, primo comma, destinati ad essere posti
comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a
fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo
delle riproduzioni di cui all'art. 68 potra' essere
adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le
associazioni delle categorie interessate.
2. Il contrassegno e' apposto sui supporti di cui al
comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle
opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del
richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti
dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti
connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica,
anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai
fini dell'apposizione.
3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi
relativi ai diritti di cui alla presente legge, il
contrassegno, secondo modalita' e nelle ipotesi previste
nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di
apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie
interessate, puo' non essere apposto sui supporti
contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal
decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati
esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che
tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di
immagini in movimento tali da costituire opere
fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non
realizzate espressamente per il programma per elaboratore,
ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento
dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a
concorrenza all'utilizzazione economica delle opere
medesime. In tali ipotesi la legittimita' dei prodotti,
anche ai fini della tutela penale di cui all'art. 171-bis,
e' comprovata da apposite dichiarazioni identificative che
produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del
contrassegno sono individuati da un regolamento di
esecuzione da emanare con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, sentite
la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei
termini piu' idonei a consentirne la agevole
applicabilita', la facile visibilita' e a prevenire
l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla
data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta
operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle
caratteristiche e della collocazione del contrassegno
determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e
gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei
richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la
SIAE e le categorie interessate, e' determinata con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
5. Il contrassegno deve avere, comunque,
caratteristiche tali da non poter essere trasferito su
altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere
la identificazione del titolo dell'opera per la quale e'
stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del
titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresi'
l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola
opera riprodotta o registrata nonche' della sua
destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra
forma di distribuzione.
6. L'apposizione materiale del contrassegno puo' essere
affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da
questi delegato, i quali assumono le conseguenti
responsabilita' a termini di legge. I medesimi soggetti
informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attivita'
svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai
fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori
dei casi in cui esista apposita convenzione tra il
produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di dare
alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio
nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui
al comma 4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente
possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia
sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del
comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE.
8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale,
il contrassegno e' considerato segno distintivo di opera
dell'ingegno.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge
13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162:
«7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di
posti dell'organico dell'autonomia, in relazione
all'offerta formativa che intendono realizzare, nel
rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto
della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di
flessibilita', nonche' in riferimento a iniziative di
potenziamento dell'offerta formativa e delle attivita'
progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi
formativi individuati come prioritari tra i seguenti:
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
nonche' alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated learning;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche
e scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e
nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte,
nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e
privati operanti in tali settori;
d) sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace,
il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture,
il sostegno dell'assunzione di responsabilita' nonche'
della solidarieta' e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento
delle conoscenze in materia giuridica ed
economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialita';
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati
alla conoscenza e al rispetto della legalita', della
sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attivita' culturali;
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai
media di produzione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo
di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione
fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto
allo studio degli studenti praticanti attivita' sportiva
agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
con particolare riguardo al pensiero computazionale,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei
media nonche' alla produzione e ai legami con il mondo del
lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e
delle attivita' di laboratorio;
l) prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e
la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi
del territorio e delle associazioni di settore e
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il
diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
il 18 dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunita'
attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunita'
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le
imprese;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del
numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento
del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario
rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
89;
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel
secondo ciclo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali
alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti;
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano
come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da
organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e
il terzo settore, con l'apporto delle comunita' di origine,
delle famiglie e dei mediatori culturali;
s) definizione di un sistema di orientamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante «Norme sulla
promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione
del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno
della creativita', a norma dell'art. 1, commi 180 e 181,
lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, S.O:
«Art. 5 (Piano delle arti). - 1. Il "Piano delle arti"
e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, nel limite delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, incluse quelle recate dal presente decreto. Il
Piano e' adottato, con cadenza triennale, anche valutate le
proposte dei soggetti del sistema di cui all'art. 4, e'
attuato in collaborazione con questi ultimi e prevede
azioni di monitoraggio sulla relativa attuazione.
2. Il Piano delle arti reca le seguenti misure:
a) sostegno alle istituzioni scolastiche e alle reti
di scuole, per realizzare un modello organizzativo
flessibile e innovativo, quale laboratorio permanente di
conoscenza, pratica, ricerca e sperimentazione del sapere
artistico e dell'espressione creativa;
b) supporto alla diffusione, nel primo ciclo di
istruzione, dei poli a orientamento artistico e
performativo, di cui all'art. 11 del presente decreto, e,
nel secondo ciclo, di reti di scuole impegnate nella
realizzazione dei "temi della creativita'";
c) sviluppo delle pratiche didattiche dirette a
favorire l'apprendimento di tutti gli alunni e le alunne e
di tutti gli studenti e le studentesse, valorizzando le
differenti attitudini di ciascuno anche nel riconoscimento
dei talenti attraverso una didattica orientativa;
d) promozione da parte delle istituzioni scolastiche,
delle reti di scuole, dei poli a orientamento artistico e
performativo, di partenariati con i soggetti di cui
all'art. 4, per la co-progettazione e lo sviluppo dei temi
della creativita' e per la condivisione di risorse
laboratoriali, strumentali e professionali anche
nell'ambito di accordi quadro preventivamente stipulati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, nonche' dal Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
e) promozione della partecipazione delle alunne e
degli alunni e delle studentesse e degli studenti a
percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e
ambientale dell'Italia e delle opere di ingegno di qualita'
del Made in Italy;
f) potenziamento delle competenze pratiche e
storico-critiche, relative alla musica, alle arti, al
patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media
di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni;
g) potenziamento delle conoscenze storiche,
storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e
linguistico-letterarie relative alle civilta' e culture
dell'antichita';
h) agevolazioni per la fruizione, da parte delle
alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti,
di musei e altri istituti e luoghi della cultura, mostre,
esposizioni, concerti, spettacoli e performance teatrali e
coreutiche;
i) incentivazione di tirocini e stage artistici di
studentesse e studenti all'estero e promozione
internazionale di giovani talenti, attraverso progetti e
scambi tra istituzioni formative artistiche italiane e
straniere, con particolare riferimento ai licei musicali,
coreutici e artistici.».
- Per il testo dell'art. 36 della Costituzione si veda
nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 2099 del codice civile:
«Art. 2099 (Retribuzione). - La retribuzione del
prestatore di lavoro puo' essere stabilita a tempo o a
cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata,
con le modalita' e nei termini in uso nel luogo in cui il
lavoro viene eseguito.
In mancanza di accordo tra le parti, la retribuzione e'
determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del
parere delle associazioni professionali.
Il prestatore di lavoro puo' anche essere retribuito in
tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai
prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 7 agosto
2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2015, n. 187:
«Art. 5 (Segnalazione certificata di inizio attivita',
silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione
preventiva). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi per la precisa
individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione
certificata di inizio attivita' o di silenzio assenso, ai
sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241, nonche' di quelli per i quali e' necessaria
l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali e'
sufficiente una comunicazione preventiva, sulla base dei
principi e criteri direttivi desumibili dagli stessi
articoli, dei principi del diritto dell'Unione europea
relativi all'accesso alle attivita' di servizi e dei
principi di ragionevolezza e proporzionalita', introducendo
anche la disciplina generale delle attivita' non
assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa,
compresa la definizione delle modalita' di presentazione e
dei contenuti standard degli atti degli interessati e di
svolgimento della procedura, anche telematica, nonche'
degli strumenti per documentare o attestare gli effetti
prodotti dai predetti atti, e prevedendo altresi' l'obbligo
di comunicare ai soggetti interessati, all'atto della
presentazione di un'istanza, i termini entro i quali
l'amministrazione e' tenuta a rispondere ovvero entro i
quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad
accoglimento della domanda.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'interno in relazione alle
autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, previa intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del medesimo decreto
legislativo n. 281 del 1997 e previo parere del Consiglio
di Stato, che e' reso nel termine di trenta giorni dalla
data di trasmissione di ciascuno schema di decreto
legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque
procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e'
successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari e della Commissione
parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel
termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale il decreto legislativo puo' essere
comunque adottato. Se il termine previsto per il parere
cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza
medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei
necessari elementi integrativi di informazione e
motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono
esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine
di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere
adottati.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e della procedura di cui al presente articolo,
uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O:
«Art. 12 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di
rapporti politici, economici, sociali e culturali con
l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela
degli interessi italiani in sede internazionale; di
analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in
materia di politica internazionale e di cooperazione allo
sviluppo; di rapporti con gli altri Stati e con le
organizzazioni internazionali; di stipulazione e di
revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e
di coordinamento delle relative attivita' di gestione; di
studio e di risoluzione delle questioni di diritto
internazionale, nonche' di contenzioso internazionale; di
rappresentanza della posizione italiana in ordine
all'attuazione delle disposizioni relative alla politica
estera e di sicurezza comune previste dal Trattato
sull'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni
politiche ed economiche estere dell'Unione europea; di
emigrazione e tutela delle collettivita' italiane e dei
lavoratori all'estero; di cura delle attivita' di
integrazione europea in relazione alle istanze ed ai
processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione
europea.
2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Ministero
degli affari esteri assicura la coerenza delle attivita'
internazionali ed europee delle singole amministrazioni con
gli obiettivi di politica internazionale.
3. Restano attribuite alla Presidenza del Consiglio dei
ministri le funzioni ad essa spettanti in ordine alla
partecipazione dello Stato italiano all'Unione europea,
nonche' all'attuazione delle relative politiche.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e
finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2009, n. 303, S.O:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 2.Le
leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di
copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.».
 
Art. 3

Consiglio superiore dello spettacolo

1. Al fine di assicurare la migliore e piu' efficace attuazione della presente legge, e' istituito il Consiglio superiore dello spettacolo, di seguito denominato «Consiglio superiore».
2. Il Consiglio superiore svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonche' nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attivita' di spettacolo. In particolare, il Consiglio superiore:
a) svolge attivita' di analisi del settore dello spettacolo, nonche' attivita' di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, con particolare riferimento agli effetti delle misure di sostegno previste dalla normativa vigente, utilizzando anche i dati resi disponibili, a richiesta, dalle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministero»;
b) formula proposte in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione dello spettacolo, ai relativi interventi normativi e regolamentari, nonche' all'attivita' di indirizzo e vigilanza, attribuita al Ministero;
c) esprime pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dello spettacolo e su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la suddetta materia;
d) esprime pareri e contribuisce a definire la posizione del Ministero in merito ad accordi internazionali nel settore dello spettacolo, nonche' in materia di rapporti con le istituzioni dell'Unione europea o internazionali e con le altre istituzioni nazionali aventi attribuzioni nel medesimo settore;
e) esprime parere in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attivita' e sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari;
f) organizza consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti sull'andamento del settore dello spettacolo, nonche' sull'evoluzione delle professioni, sul loro contesto tecnico, giuridico, economico e sociale, nonche' sulle condizioni di formazione e di accesso alle medesime professioni;
g) formula proposte, tenendo conto delle analisi effettuate ai sensi della lettera a) e a seguito di apposite consultazioni organizzate ai sensi della lettera f), in merito ai contenuti delle disposizioni applicative inerenti il riparto del Fondo unico per lo spettacolo;
h) emana le linee guida cui deve attenersi il Ministero nella redazione di relazioni analitiche e descrittive inerenti l'attivita' nel settore dello spettacolo, nonche' nelle relative analisi d'impatto;
i) esprime parere sui documenti d'analisi realizzati dal Ministero.
3. Il Consiglio superiore e' composto da:
a) undici personalita' del settore dello spettacolo di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacita' anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata;
b) quattro membri scelti dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria e dagli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, maggiormente rappresentativi del settore dello spettacolo.
4. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalita' di cui al comma 3, lettera a). Il Ministero provvede alla comunicazione dei nominativi del presidente e dei componenti del Consiglio superiore alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il curriculum vitae dei soggetti nominati.
5. Il Consiglio superiore adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento. I pareri del Consiglio superiore sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; nei casi di urgenza, il termine e' ridotto a dieci giorni. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Presso il Consiglio superiore opera una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Ministero nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono stabiliti il regime di incompatibilita' dei componenti e le modalita' di svolgimento dei compiti del Consiglio superiore. Ai componenti del Consiglio superiore non spettano gettoni di presenza, compensi, indennita' ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previsto dalla normativa vigente.
7. Il Consiglio superiore dura in carica tre anni. A decorrere dalla data del primo insediamento del Consiglio superiore e' soppressa la Consulta per lo spettacolo prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e le relative attribuzioni sono assegnate al Consiglio superiore.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti della legge 6 giugno 2016, n. 106,
si veda nelle note all'art. 1.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 89, recante «Regolamento per il riordino degli
organismi operanti presso il Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 29 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 luglio 2007, n. 158.
 
Art. 4
Dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e interventi in favore di
attivita' culturali nei territori interessati da eventi sismici

1. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e' incrementata di 9.500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 22.500.000 euro a decorrere dall'anno 2020.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 9.500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 22.500.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 9.500.000 euro per l'anno 2018, a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 22.500.000 euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 5.500.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Per l'anno 2018, e' altresi' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro in favore di attivita' culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ripartiti secondo le medesime modalita' previste dall'articolo 11, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Note all'art. 4:
- La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante «Nuova
disciplina degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio
1985, n. 104.
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 199 e 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015)», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.
«199. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per il
finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione
di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
2017 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018,
da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco n. 1
allegato alla presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di
finanza pubblica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
novembre 2004, n. 280.
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, recante
«Proroga e definizione di termini», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2016, n. 304.
«3. All'art. 1, comma 583, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, le parole: "entro trenta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "entro centocinquanta giorni".
Conseguentemente, per le medesime finalita' di cui al
citato art. 1, comma 583, della legge n. 232 del 2016, e'
autorizzata la ulteriore spesa di 10 milioni di euro per
l'anno 2017. Alla copertura dell'onere derivante
dall'attuazione del presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per l'anno 2017,
una quota delle risorse di cui all'art. 24, comma 1, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni,
puo' essere destinata al sostegno dello spettacolo dal
vivo, nel limite massimo di 12 milioni di euro, di cui una
quota non superiore a 4 milioni di euro e' ripartita,
secondo le modalita' stabilite con apposito decreto del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, in favore di attivita' culturali nei territori
delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016.».
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 8, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2017, n. 95,
S.O.
«8. In favore del teatro di rilevante interesse
culturale "Teatro Eliseo", per spese ordinarie e
straordinarie, al fine di garantire la continuita' delle
sue attivita' in occasione del centenario della sua
fondazione e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018. Al relativo onere si
provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di
una corrispondente quota delle risorse di cui all'art. 24,
comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che restano
acquisite all'erario, e, quanto a 2 milioni di euro per
l'anno 2017 e a 4 milioni di euro per l'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'art. 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.».
 
Art. 5

Benefici e incentivi fiscali

1. Al fine di incentivare ulteriormente la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore dello spettacolo, al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo la parola: «tradizione» sono inserite le seguenti: «, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonche' dei circuiti di distribuzione».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 2,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Al fine di promuovere la produzione musicale delle opere di artisti emergenti, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, continuano ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2018. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, le parole: «prime o seconde» sono sostituite dalle seguenti: «prime, seconde o terze».
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede, per l'anno 2018 e a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge n. 190 del 2014.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante
«Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del
turismo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio
2014, n. 125.
«Art. 1(ART-BONUS - Credito di imposta per favorire le
erogazioni liberali a sostegno della cultura). - 1. Per le
erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi
d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013,
per interventi di manutenzione, protezione e restauro di
beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e
dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle
fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e
per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il
potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni
pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono
esclusivamente attivita' nello spettacolo, non si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere
h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento
delle erogazioni effettuate.».
- Per il testo dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, si veda nelle note
all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 7, commi 1-6, del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante
«Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il
rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto
2013, n. 186:
«Art. 7 (Misure urgenti per la promozione della musica
di giovani artisti e compositori emergenti, nonche' degli
eventi di spettacolo dal vivo di portata minore). - 1. Al
fine di agevolare il rilancio del sistema musicale
italiano, ai fini delle imposte sui redditi, per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa di 4,5
milioni di euro annui e fino ad esaurimento delle risorse
disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi e di
videogrammi musicali di cui all'art. 78 della legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ed alle
imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di
musica dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, e'
riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per
cento dei costi sostenuti per attivita' di sviluppo,
produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni
fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalita'
di cui al comma 5 del presente articolo, fino all'importo
massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 e'
riconosciuto esclusivamente per opere prime o seconde, a
esclusione delle demo autoprodotte, di nuovi talenti
definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o
artisti-interpreti. Nel caso di gruppi di artisti, il
gruppo puo' usufruire del credito d'imposta solo se nella
stessa annualita' piu' della meta' dei componenti non ne
abbiano gia' usufruito.
3. Per accedere al credito d'imposta di cui al comma 1,
le imprese hanno l'obbligo di spendere un importo
corrispondente all'ottanta per cento del beneficio concesso
nel territorio nazionale, privilegiando la formazione e
l'apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti.
4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al
credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del
15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore
(«de minimis»). Esse, inoltre, non devono essere
controllate, da parte di un editore di servizi media
audiovisivi.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre
alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico
delle imposte sui redditi ed e' utilizzabile esclusivamente
in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni.
6. Le disposizioni applicative del presente articolo,
con riferimento, in particolare, alle tipologie di spese
eleggibili, alle procedure per la loro ammissione al
beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile per
singola registrazione fonografica o videografica, ai
criteri di verifica e accertamento dell'effettivita' delle
spese sostenute, nonche' alle procedure di recupero nei
casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo
quanto stabilito dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73, sono dettate con decreto del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da
adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.».
- Per il testo dell'art. 1, commi 199 e 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015)», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O., si veda
nelle note all'art. 4.
 
Art. 6

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Note all'art. 6:
- La legge 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n.
248.
 
Art. 7

Disposizione finale

1. All'articolo 24, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 novembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Franceschini, Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del
turismo
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 24, comma 3-bis, del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante
«Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il
territorio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno
2016, n. 146, si vedano le note all'art. 2.
 
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