Gazzetta n. 290 del 13 dicembre 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 3 agosto 2017 |
Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonche' degli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attivita' per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. |
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IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE per il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Visto il «Pacchetto Clima ed Energia» (c.d. Strategia 20-20-20) del Consiglio europeo del dicembre 2008, che impegna i Paesi firmatari, entro il 2020, a ridurre i gas serra del 20% rispetto alla soglia del 2005, a ridurre i consumi finali di energia del 20%, e ad aumentare al 20% la quota europea di consumi da fonti rinnovabili; Vista la decisione 406/2009/CE del 23 aprile 2009 (c.d. Decisione Effort Sharing), che, nel ripartire tra gli Stati membri lo sforzo di riduzione delle emissioni europee dei gas serra nei settori non coperti dal sistema di scambio di quote di emissione (EU ETS), in attuazione del Pacchetto clima ed energia, ha attribuito all'Italia l'impegno di ridurre entro il 2020 le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti del 13% rispetto ai livelli del 2005; Vista la direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio «sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE», che include l'utilizzo nei trasporti di energia proveniente da fonti rinnovabili tra gli strumenti piu' efficaci con cui la Comunita' puo' ridurre la sua dipendenza dalle importazioni di petrolio nel settore; Vista la direttiva 2009/33/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto stradale, che mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a migliorare la qualita' dell'aria, in particolare nelle citta', imponendo alle amministrazioni aggiudicatrici, agli enti aggiudicatori e a taluni operatori di tener conto dell'impatto energetico dei veicoli al momento del loro acquisto; Visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri, fissando tra l'altro, a partire dal 2020, un obiettivo di 95 g CO2/Km come livello medio di emissioni per il nuovo parco auto; Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2010) 2020 del 3 marzo 2010, «Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», che, relativamente all'obiettivo di favorire la transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio, individua tra le misure per la modernizzazione e decarbonizzazione del settore dei trasporti anche la realizzazione di «infrastrutture grid» di mobilita' elettrica e la promozione di veicoli verdi, incentivando la ricerca, definendo standard comuni e sviluppando l'infrastruttura necessaria; Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2010) 186 del 28 aprile 2010 al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo «Una strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico», tesa a contribuire, nel lungo termine, al processo di «decarbonizzazione» del settore dei trasporti e nella quale la Commissione propone, tra l'altro, una serie di azioni specifiche per favorire lo sviluppo della mobilita' elettrica; Visto Il Libro bianco COM(2011)144 «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» adottato dalla Commissione europea il 28 marzo 2011, che individua dieci obiettivi prioritari per superare la dipendenza dal petrolio nel settore trasporti e conseguire al 2050 una riduzione delle emissioni di gas serra nel settore trasporti del 60% rispetto ai livelli del 1990, e a tal fine, in particolare, prevede di «conseguire nelle principali citta' sistemi di logistica urbana a zero emissioni CO2 entro il 2030», impegna la Commissione ad elaborare una strategia sostenibile per i combustibili alternativi e la relativa infrastruttura, prevede lo sviluppo e la diffusione di eco-tecnologie e l'incentivazione dell'uso di mezzi «puliti»; Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2012) 636 dell'8 novembre 2012 dal titolo «Cars 2020: piano d'azione per un'industria automobilistica competitiva e sostenibile in Europa», che ha fatto proprie le principali raccomandazioni del «gruppo di alto livello CARS 21» ed ha presentato un piano d'azione basato su queste ultime; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e, in particolare, l'art. 23, comma 2-bis, che, al fine di semplificare e accelerare la realizzazione di reti infrastrutturali di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, assoggetta la realizzazione di dette infrastrutture a segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «misure urgenti per la crescita del Paese», che al Capo IV bis prevede misure per favorire lo sviluppo della mobilita' mediante veicoli a basse emissioni complessive, e in particolare l'art. 17-septies che, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale livelli minimi uniformi di accessibilita' al servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, disciplina la procedura di approvazione e i contenuti del Piano nazionale infrastrutturale per la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (di seguito PNire); Considerato che ai sensi del citato art. 17-septies, comma 4, il PNire deve definire anche le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realta' territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticita' dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete urbana ed extraurbana e di quella autostradale; Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2013) 17 del 24 gennaio 2013 su una strategia europea per i combustibili alternativi che esamina le principali opzioni disponibili per sostituire il petrolio, contribuendo al contempo a ridurre le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti, e propone un elenco organico di misure indicando, in particolare, anche l'elettricita' tra le principali opzioni energetiche in materia di combustibili alternativi al petrolio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014, che ha approvato il PNire; Vista la direttiva europea 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e in particolare l'art. 3, comma 1, che obbliga ciascuno Stato membro ad adottare un quadro strategico nazionale per lo sviluppo del mercato dei combustibili alternativi nel settore dei trasporti, e per la realizzazione delle relative infrastrutture; Viste le conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014, di approvazione del nuovo pacchetto clima-energia, che impegnano gli Stati membri a conseguire entro il 2030 un obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 a livello Europeo del 40% rispetto alle emissioni del 1990; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2016 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 151 del 30 giugno 2016) con il quale e' stato approvato l'aggiornamento del PNire; Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni del 20 luglio 2016 sulla «strategia europea per una mobilita' a basse emissioni» che ha individuato nell'ottimizzazione e nel miglioramento dell'efficienza, e nel maggiore impiego delle energie alternative a basse emissioni nel settore dei trasporti, le principali misure per conseguire gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di gas serra e degli inquinanti atmosferici al 2030 e al 2050; Visto il decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016, di recepimento della direttiva 94/2014/UE, e in particolare l'art. 3 e l'allegato III, che individuano e approvano i contenuti del Quadro strategico nazionale di cui il PNIre costituisce una sottosezione della sezione a) relativa alla fornitura di elettricita' per il trasporto; Visto l'art. 15, comma 4, del decreto legislativo n. 257 del 2016, che, al fine di semplificare e agevolare le procedure autorizzative per la realizzazione di punti di ricarica, ha inserito all'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il comma 2-ter ai sensi del quale con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuate le dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonche' gli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attivita' per la realizzazione delle predette infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;
Decretano:
Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente decreto individua le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, e gli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attivita' per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, ai sensi dell'art. 23, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. 2. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «infrastruttura di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica»: un'infrastruttura elettrica, incluso il punto di ricarica, che per la sua realizzazione richiede una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica o una modifica della connessione esistente; b) «punto di ricarica»: un punto di ricarica come definito all'art. 2, comma 1, lettere c), d), e), g) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257; 3. La realizzazione di punti di ricarica in immobili e aree private anche aperte ad uso pubblico resta attivita' libera non soggetta ad autorizzazione ne' a segnalazione certificata di inizio di attivita' se sono rispettati i seguenti requisiti e condizioni: a) il punto di ricarica non richiede una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica ne' una modifica della connessione esistente; b) il punto di ricarica e' conforme ai vigenti standard tecnici e di sicurezza; c) l'installazione del punto di ricarica e' effettuata da un soggetto abilitato e nel rispetto delle norme di sicurezza elettriche; d) l'installatore deve rilasciare un certificato di conformita' dell'impianto e del suo funzionamento alle norme di sicurezza elettrica. |
| Allegato 1 Documenti e elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attivita' ai sensi dell'art. 23, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35
Alla segnalazione certificata di inizio attivita' devono essere allegati i seguenti documenti: 1) documento di inquadramento del progetto: il documento di inquadramento del progetto contiene: a) la descrizione del progetto: progetto comunitario, progetto nazionale, investimento privato, ecc.; b) il numero delle infrastrutture di ricarica previste dal progetto; c) le motivazioni sottese alla scelta delle localizzazioni proposte; d) l'indicazione dei costi complessivi suddivisi per la parte di investimento e per le parti di gestione e manutenzione successive; e) l'indicazione del soggetto che provvedera' della gestione e manutenzione delle infrastrutture di ricarica; f) le modalita' e le attivita' di informazione e comunicazione previste; 2) progetto tecnico: per ogni infrastruttura di ricarica deve essere presentato un progetto tecnico, comprensivo di: a) inquadramento territoriale ed estratti dei principali strumenti urbanistici vigenti; b) documentazione fotografica ante operam; c) particolari costruttivi/installativi; d) ante e post operam; e) segnaletica orizzontale e verticale; f) cronoprogramma inclusivo di indicazione dei tempi di fine lavori, operativita' dell'infrastruttura di ricarica sia in termini tecnici (funzionalita') che di regolamentazione dell'area che ospita l'infrastruttura e lo/gli stalli di sosta riservati alla ricarica cosi' come previsto dall'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016; 3) relazione sulle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura di ricarica: la relazione sulle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura di ricarica deve contenere almeno le dimensioni, i colori, l'interfaccia con l'utente, gli standard delle prese di cui allegato del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016, le modalita' di accesso e pagamento, eventuale upgradabilita' del software del sistema di gestione, smaltimento delle apparecchiature a fine vita. I punti di ricarica realizzati in aree pubbliche o private aperte ad uso pubblico devono assicurare l'interoperabilita' tra i sistemi di ricarica; 4) copia della richiesta di connessione alla rete di distribuzione elettrica o di modifica della connessione esistente, ai sensi della regolazione dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (in particolare, allegato A alla deliberazione 646/2015/R/eel e allegato C alla deliberazione 654/2015/R/eel). |
| Art. 2 Documentazione da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attivita'
1. La documentazione e gli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attivita' per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), sono individuati nell'Allegato 1. |
| Art. 3
Disposizioni transitorie e finali
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche nelle more dell'adeguamento delle procedure autorizzative alle disposizioni in esso contenute, i competenti Enti territoriali non possono richiedere documentazione diversa o ulteriore rispetto a quella prevista dagli articoli 1 e 2. 2. Qualora l'infrastruttura di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica ricada in aree sottoposte a vincoli, dovra' essere prodotta la documentazione richiesta dalla normativa nazionale, regionale e/o locale speciale vigente. 3. Sono fatte salve le procedure di richiesta di autorizzazione gia' avviate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. |
| Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto e' sottoposto al visto degli organi competenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Roma, 3 agosto 2017
Il direttore generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Migliaccio
Il direttore generale per il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Pernice
Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2017, n. 1-3894 |
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