Gazzetta n. 291 del 14 dicembre 2017 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI
COMUNICATO
Statuto del movimento politico «Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista» iscritto nel registro dei partiti politici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.


STATUTO DI «ARTICOLO 1 - MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA»

I - Principi e soggetti della democrazia interna

Art. 1.
Principi della democrazia interna

1. E' costituita l'associazione denominata «Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista con sede legale in Roma, via Zanardelli n. 34, in sigla «MDP» e con la seguente descrizione del simbolo: articolo uno movimento democratico e progressista disegnato su campo bianco, composto dalle parole: «articolo», «uno», «movimento democratico e progressista». La parola «articolo» scritta in minuscolo in carattere di colore verde sormonta la parola «uno» scritto in rosso in maiuscolo. Le due parole sono allineate a sinistra e la parola «articolo» si estende dalla «u» di «uno» fino alla prima asta verticale della «n». La descrizione «movimento democratico e progressista» in corsivo nero e' posta per esteso sotto la parola «uno» lungo tutta la sua larghezza. Le rappresentazioni grafiche sono allegate al presente statuto sotto la lettera «A».
2. MDP e' una organizzazione politica libera, laica, aperta e democratica. Si ispira alla Costituzione ed e' costituita ai sensi dell'art. 49 della Costituzione da iscritti. E' fondata sui principi della eguaglianza, liberta', solidarieta', parita' di genere e delle pari opportunita'. Promuove la dignita' del lavoro quale fondamento dello sviluppo della persona e della comunita', il buon governo, la giustizia sociale, la correttezza e trasparenza degli atti, la diffusione e l'incremento dei saperi e della cultura, nonche' la piena partecipazione delle giovani generazioni alla politica, delle cittadine e dei cittadini dell'Unione europea residenti ovvero delle cittadine e dei cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, garantendo pari opportunita' a tutti a ogni livello.
3. MDP ha come proposito quello di concorrere, insieme con altre associazioni, movimenti e partiti politici alla costituzione di un largo e plurale campo di centro sinistra, in grado di proporsi di governare su basi nuove il Paese, di operare le riforme necessarie con equita', di lottare contro le diseguaglianze sociali ed economiche, di promuovere un moderno welfare nello Stato sociale di diritto, di garantire la soddisfazione dei bisogni primari della generalita' dei cittadini e di premiare i capaci e i meritevoli, nonche' di vincere anche dal punto di vista culturale la sfida nei confronti del centrodestra e dell'ondata populista che in Italia e in Europa ha i segni regressivi della divisione e contrapposizione sociale.
4. MDP considera valore principale la persona e i suoi diritti. Riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno e riconosce pari dignita' a tutte le condizioni personali, quali il genere, l'eta', le convinzioni religiose, le disabilita', l'identita' e orientamento di genere, l'orientamento sessuale, nazionalita' e appartenenza ai diversi popoli. Si ispira a valori e comportamenti in grado di colmare il divario tra cittadini e politica.
5. MDP pone a base della sua organizzazione l'idea di politica come servizio, sviluppando tale concetto su tre fondamenti:
attenzione alle diseguaglianze sociali, alle aree e ai soggetti investiti da condizioni di vecchie e nuove poverta';
sviluppo sostenibile e difesa e valorizzazione dell'ambiente, anche come leva di un diverso tipo di crescita economica e sociale;
rapporto equo e rispettoso tra le generazioni.
6. MDP assicura informazione, trasparenza e partecipazione. A tale fine, oltre alle forme di partecipazione diretta delle iscritte e degli iscritti e dei circoli, si avvarra' di un sistema informativo basato sulle tecnologie telematiche adeguato a favorire il dibattito interno, a fare proposte e a far circolare rapidamente tutte le informazioni necessarie a tale scopo. MDP rende accessibili e visibili on web tutte le informazioni sulla vita politica interna, sulle riunioni, le deliberazioni politiche e sul bilancio. Gli iscritti potranno essere consultati su questioni di interesse nazionale.
7. MDP promuove la parita' di genere nella attivita' politica a tutti i livelli.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2.
Soggetti fondamentali della vita democratica
del movimento

1. MDP promuove l'adesione libera, pubblica e trasparente sia di singole personalita' del territorio che di associazioni, reti e soggetti collettivi largamente riconosciuti nel territorio. Ai fini del presente statuto, vengono identificati due soggetti della vita democratica interna: gli iscritti e gli elettori.
2. Per «iscritte/iscritti» si intendono le persone che, maggiori di quattordici anni, cittadine e cittadini italiani nonche' cittadine e cittadini dell'Unione europea residenti ovvero cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, si iscrivono al movimento aderendo cosi' al presente statuto e ai regolamenti interni.
3. Tutte le iscritte e tutti gli iscritti hanno diritto a:
partecipare alla determinazione dell'indirizzo politico del movimento;
eleggere il segretario nazionale e gli altri organismi dirigenti per cui e' prevista la elezione da parte degli iscritti;
esercitare il proprio voto ed essere candidate/i nell'elezione degli organismi dirigenti;
conoscere le determinazioni dei gruppi dirigenti e avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna;
partecipare all'attivita' e all'iniziativa politica di MDP e dei suoi circoli;
ricorrere agli organismi di garanzia secondo le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento di garanzia.
4. Tutte le iscritte e tutti gli iscritti hanno il dovere di:
contribuire alla discussione, all'elaborazione della proposta e dell'iniziativa politica di MDP;
contribuire al sostegno economico di MDP;
rispettare il presente statuto e i regolamenti;
favorire la partecipazione e l'adesione di altre donne e altri uomini a MDP.
5. L'iscrizione e' annuale, la validita' corrisponde all'anno solare. L'iscrizione e' presupposto essenziale per l'esercizio dei diritti dell'iscritta/o. La mancata iscrizione per un anno comporta la decadenza dagli organismi di cui l'iscritta/iscritto fa parte.
6. Per «elettrici/elettori» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani, nonche' cittadine e cittadini dell'Unione europea residenti, ovvero cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, iscritti e non al movimento, dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del movimento e di sostenerlo. Essi, iscritti in un apposito albo, possono concorrere alle scelte politico-programmatiche e alle candidature alle cariche istituzionali attraverso una consultazione sulla base di una specifica delibera approvata, a maggioranza degli aventi diritto, dall'organismo territorialmente competente.
 
II - Formazione dell'indirizzo politico, composizione, modalita' di
elezione e funzioni degli organismi dirigenti nazionali

Art. 3.
Segretario e segreteria nazionale

1. Il segretario nazionale dirige e coordina MDP ed esercita la sua funzione sulla base del documento approvato al momento della sua elezione al congresso nazionale.
2. Il segretario nazionale viene eletto dagli iscritti secondo le modalita' definite dal regolamento congressuale approvato dall'assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Il mandato dura tre anni ovvero fino al successivo congresso nazionale se indetto precedentemente.
4. Se il segretario cessa la carica prima del termine del suo mandato, l'assemblea nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, puo' eleggere un nuovo segretario per la parte restante del mandato o convocare il congresso nazionale. Se il segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall'assemblea nazionale o dalla direzione nazionale, l'assemblea nazionale puo' eleggere un nuovo segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. A questo fine, il presidente dell'assemblea convoca la stessa per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l'approvazione della predetta maggioranza, si procede alla convocazione del congresso nazionale.
5. Il segretario nazionale gestisce l'utilizzo del simbolo di MDP, anche ai fini dello svolgimento di tutte le attivita' necessarie alla presentazione delle liste nelle tornate elettorali.
6. La segreteria nazionale e' nominata del segretario. E' organo collegiale, ha funzioni esecutive e viene convocata dal segretario. E' composta da otto componenti oltre al segretario stesso.
 
Art. 4.
Assemblea nazionale

1. L'assemblea nazionale e' eletta dal congresso nazionale, il numero dei suoi componenti e' di duecentocinquanta membri, ne fanno parte di diritto il segretario nazionale e i parlamentari eletti iscritti al movimento. Nel caso di dimissioni o decadenze di membri dell'assemblea nazionale eletti dal congresso, la stessa assemblea potra', fino al massimo di un terzo dei suoi componenti, procedere alla loro sostituzione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Qualora ricorra una motivata necessita' politica di aumentare il numero di duecentocinquanta membri dell'assemblea nazionale, la stessa assemblea, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, potra' procedere alle cooptazioni fino ad un massimo di un decimo del numero previsto dal presente comma.
2. L'assemblea nazionale ha competenza e si esprime in materia di indirizzo politico sui vari aspetti dell'iniziativa politica a carattere nazionale e internazionale attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalita' previste dal suo regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso commissioni permanenti o temporanee, ovvero in casi di necessita' e urgenza attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla base di quesiti individuati dall'ufficio di presidenza della stessa o dalla direzione nazionale.
3. Essa puo' strutturarsi anche in forum tematici a carattere temporaneo. I forum sono aperti anche a non iscritte/i sulla base di competenze specifiche. I forum possono costruire e proporre alla segreteria nazionale momenti pubblici di discussione, quali seminari, conferenze pubbliche, convegni.
4. L'assemblea nazionale approva un regolamento di garanzia ed organizzativo con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
5. L'assemblea nazionale approva le liste per le elezioni politiche ed europee.
6. L'assemblea elegge a scrutinio segreto il proprio presidente. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei componenti, si procede immediatamente a una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due candidati piu' votati. Il presidente dell'assemblea nazionale resta in carica per la durata del mandato dell'assemblea. Il presidente nomina un ufficio di presidenza sulla base dei risultati delle elezioni per l'assemblea.
7. L'assemblea e' convocata ordinariamente dal suo presidente almeno una volta ogni tre mesi o, in via straordinaria, su richiesta avanzata al presidente da parte del 30% dei suoi componenti.
8. L'assemblea nazionale, qualora non siano previste dal presente statuto o dai regolamenti maggioranze qualificate, approva le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti senza necessita' per la validita' delle stesse di quorum costitutivi.
9. L'assemblea nazionale puo', su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, sfiduciare il segretario. Se l'assemblea sfiducia il segretario, si procede alla convocazione del congresso nazionale.
 
Art. 5.
Cariche istituzionali e scelta delle candidature

1. MDP promuove e organizza pratiche di democrazia partecipata, secondo modalita' che saranno previste dal regolamento di garanzia ed organizzativo di cui all'art. 4, comma 4, del presente statuto approvato dall'assemblea nazionale.
2. MDP promuove attivita' di formazione collettiva, quali seminari e momenti di studio, per l'elaborazione collettiva di proposte e indirizzi politico-programmatici, per la crescita di competenze specifiche e articolate al fine di assicurare il rinnovamento dei gruppi dirigenti fondato sulle reali capacita' di direzione politica.
3. MDP aderisce al codice di autoregolamentazione per le candidature approvato dalla Commissione parlamentare antimafia.
4. MDP adotta codici di autoregolamentazione, approvati dall'assemblea nazionale, per i gruppi dirigenti, le candidature, le elette e gli eletti.
 
Art. 6.
Direzione nazionale

1. La direzione nazionale, composta da quaranta membri, ha funzioni esecutive degli indirizzi dell'assemblea nazionale ed e' organo di indirizzo politico. E' eletta dall'assemblea nazionale tra i propri componenti su proposta del segretario nazionale.
2. Sono inoltre membri di diritto della direzione nazionale: il segretario, il presidente dell'assemblea nazionale, il tesoriere, i segretari regionali e i componenti dell'ufficio di presidenza dei gruppi parlamentari di riferimento.
3. La direzione e' convocata dal segretario nazionale, che la presiede e la convoca almeno ogni tre mesi o, in via straordinaria, su richiesta avanzata al segretario da parte del 30% dei suoi componenti. Essa, ai sensi del proprio regolamento, approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al segretario e ai membri della segreteria.
4. La direzione nazionale approva, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento nazionale economico.
5. La direzione nazionale interviene in caso di conflitto con gli indirizzi politici generali circa le alleanze alle elezioni amministrative e regionali. In tale caso la direzione puo' sospendere la decisione dell'organo territoriale competente, programmando un riesame della decisione.
6. Delle decisioni assunte dalla direzione nazionale viene data massima diffusione tramite ogni forma utile a questo scopo.
7. La direzione, qualora non siano previste dal presente statuto o dai regolamenti maggioranze qualificate, approva le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti senza necessita' per la validita' delle stesse di quorum costitutivi.
 
Art. 7.
Congressi

1. Il congresso nazionale di MDP e' convocato ogni tre anni. La convocazione del congresso nazionale comporta la convocazione dei congressi delle strutture territoriali. La direzione nazionale elabora un regolamento congressuale nazionale e lo sottopone al voto dell'assembla nazionale per l'approvazione con la maggioranza dei suoi componenti.
2. Il congresso straordinario puo' essere richiesto con documento motivato, sottoscritto e votato da almeno due terzi dell'assemblea nazionale. Il congresso straordinario puo' essere altresi' richiesto con documento motivato e sottoscritto dal 30% del totale delle/degli iscritte/i di almeno cinque regioni al 31 dicembre dell'anno precedente, la presenza delle sottoscrizioni provenienti da una medesima regione non puo' superare il 30% del totale delle iscritte e degli iscritti. La richiesta presentata alla commissione di garanzia nazionale per la verifica delle sottoscrizioni e' ratificata dall'assemblea nazionale.
3. Il congresso straordinario regionale e' proposto alla segreteria nazionale, con documento motivato, sottoscritto e votato da almeno tre quinti dell'assemblea regionale, ovvero da un documento motivato e sottoscritto da almeno il 40% del totale delle iscritte e degli iscritti della medesima regione al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il congresso straordinario di federazione e' proposto alla segreteria nazionale, con documento motivato, sottoscritto e votato da almeno tre quinti dell'assemblea di federazione, ovvero da un documento motivato e sottoscritto da almeno il 40% del totale delle iscritte e degli iscritti della medesima federazione al 31 dicembre dell'anno precedente. Il congresso straordinario dei coordinamenti territoriali e' proposto al livello regionale di competenza con documento motivato, sottoscritto e votato da almeno i tre quinti degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Nei casi previsti dai precedenti comma 3 e 4, la commissione nazionale di garanzia e' investita della verifica delle procedure e delle sottoscrizioni.
 
Art. 8.
MDP all'estero

1. Al fine di garantire la partecipazione politica, sociale e culturale delle/degli italiane/i residenti all'estero, MDP si organizza in un circolo per nazione. Ogni circolo puo' prevedere una propria articolazione in piu' citta' del Paese estero.
2. Le modalita' di coordinamento dei circoli all'estero sono demandate al regolamento organizzativo di cui all'art. 4, comma 4, del presente statuto.
 
III - Struttura territoriale

Art. 9.
Regionale

1. L'assemblea regionale e' eletta dal congresso regionale con i delegati eletti dai singoli congressi di federazione e dei coordinamenti territoriali. L'assemblea ha funzioni di indirizzo politico nell'ambito territoriale di competenza ed elegge, secondo le modalita' definite dal regolamento congressuale approvato dall'assemblea nazionale, la/il segretaria/segretario regionale. L'assemblea regionale su proposta della/del segretaria/segretario regionale elegge un coordinamento regionale e una/un tesoriera/e.
2. L'assemblea regionale approva le liste per le elezioni regionali.
3. Con regolamento, approvato dall'assemblea regionale a maggioranza dei suoi componenti, saranno definite le forme di organizzazione e funzionamento del livello regionale, prevedendo la costituzione degli organismi dirigenti in relazione al numero degli iscritti, fissando una quota massima del 15% complessiva per la presenza di amministratori e rappresentanti istituzionali del movimento nel territorio regionale. Il regolamento congressuale stabilisce il rapporto tra i componenti degli organismi dirigenti e gli iscritti.
4. La validita' del regolamento regionale e' subordinato alla coerenza con lo statuto e con i regolamenti nazionali. La commissione nazionale di garanzia e' competente a ratificare i regolamenti e a dirimere in via definitiva eventuali controversie.
5. L'assemblea regionale, qualora non siano previste dal presente statuto o dai regolamenti maggioranze qualificate, approva le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti senza necessita' per la validita' delle stesse di quorum costitutivi.
 
Art. 10.
Circoli

1. I circoli sono la sede primaria nella quale le/gli iscritte/i partecipano alla vita di MDP. L'assemblea e' la riunione di tutte le iscritte e gli iscritti. I circoli possono essere territoriali ovvero di ambito lavorativo, di studio o tematici. I nuovi circoli costituiti al raggiungimento di 20 (venti) iscritte/i per quelli territoriali e 10 (dieci) per gli altri, sono ratificati dal coordinamento regionale o, in caso di inerzia o impossibilita' di quest'ultimo, dalla segreteria nazionale.
2. I circoli svolgono i loro congressi ed eleggono la/il coordinatrice/coordinatore, tesoriera/tesoriere e, per i circoli con oltre cento iscritti, un coordinamento secondo le modalita' definite dal regolamento congressuale approvato dall'assemblea nazionale.
3. Le attivita' dei circoli sono aperte a tutti le/gli elettrici/elettori di MDP. I circoli sono luoghi vivi, utili e accoglienti, in cui si realizzano pratiche di mutualismo e cittadinanza attiva. I circoli devono svolgere un numero minimo di attivita', avendo come supporto il piano annuale di attivita' dei territori approvato dalla direzione nazionale e affidato ad ogni federazione o coordinamento territoriale. La valutazione dell'attivita' dei circoli e della realizzazione del piano annuale e' di competenza del coordinamento regionale di concerto con i coordinamenti di federazione o territoriali.
4. L'assemblea del circolo decide la composizione delle liste per le elezioni comunali nei propri comuni, quelle dei propri municipi o circoscrizioni e le alleanze politico-elettorali. In caso di piu' circoli di uno stesso comune, le liste per le elezioni comunali sono decise dalla riunione congiunta delle assemblee dei circoli, ivi compresi quelli di lavoro, di studio e tematici che insistano nel medesimo comune.
5. L'assemblea dei circoli, qualora non siano previste dal presente statuto o dai regolamenti maggioranze qualificate, approva le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti senza necessita' per la validita' delle stesse di quorum costitutivi.
 
Art. 11.
Federazione e coordinamento territoriale

1. La federazione, di norma a dimensione provinciale salvo diversa deliberazione del coordinamento regionale, coordina le attivita' dei circoli ed ha funzioni di indirizzo politico nell'ambito territoriale di competenza. La costituzione delle federazioni prevede la presenza di un minimo di 100 (cento) iscritte/i e una organizzazione che si articoli in almeno 3 (tre) circoli.
2. Le federazioni svolgono il proprio congresso con i delegati eletti dai singoli congressi di circolo. Il congresso elegge l'assemblea, la quale ha funzioni di indirizzo politico nell'ambito territoriale di competenza ed elegge, secondo le modalita' definite dal regolamento congressuale approvato dall'assemblea nazionale, la/il segretaria/segretario di federazione. L'assemblea su proposta della/del segretaria/segretario di federazione elegge un coordinamento di federazione e una/un tesoriera/e.
3. Le organizzazioni territoriali provinciali con meno di 100 (cento) iscritte/i o che non articolino la propria organizzazione in almeno 3 (tre) circoli, si costituiscono in coordinamenti territoriali e svolgono un unico congresso a cui partecipano tutte/i le/gli iscritte/i. I congressi dei coordinamenti territoriali eleggono la/il coordinatrice/tore e la/il tesoriera/e, secondo le modalita' definite dal regolamento congressuale approvato dall'assemblea nazionale, nonche' un coordinamento.
4. Con regolamento, approvato dalla assemblea di federazione a maggioranza dei suoi componenti, saranno definite le forme di organizzazione e funzionamento del livello di federazione, prevedendo la costituzione degli organismi dirigenti in relazione al numero degli iscritti, fissando una quota massima del 15% complessiva per la presenza di amministratori e rappresentanti istituzionali del movimento nel territorio della federazione. Il regolamento congressuale stabilisce il rapporto tra i componenti degli organismi dirigenti e gli iscritti.
5. La validita' del regolamento e' subordinato alla coerenza con lo statuto e con i regolamenti nazionali. La commissione nazionale di garanzia e' competente a ratificare i regolamenti e a dirimere in via definitiva eventuali controversie.
6. L'assemblea di federazione ha la potesta' di allargare la propria composizione ai/alle coordinatori/coordinatrici dei nuovi circoli o in misura non superiore al 30% del totale dei suoi componenti.
7. L'assemblea di federazione puo' strutturarsi in forum tematici. I forum sono aperti a tutte le iscritte e tutti gli iscritti e non iscritte/i che intendono contribuire all'iniziativa politica di MDP. I forum oltre ad elaborare proposte politiche possono avanzare all'assemblea di federazione proposte di iniziativa politica sui temi di loro competenza. I forum tematici sono tenuti a dare notizia delle loro attivita' (riunioni, documenti, iniziative), sul sito della federazione di MDP di competenza.
8. Ciascuna federazione si dota di un sito web nel quale informa della propria iniziativa, dei documenti politici e dei comunicati agli organi di stampa, dei recapiti, delle attivita' dei circoli e delle attivita' dei forum tematici.
9. L'assemblea di federazione, decide le alleanze politiche e le liste per le elezioni del comune capoluogo di provincia, previa consultazione dei circoli. Approva e presenta all'assemblea regionale elenchi di candidate e candidati per la composizione della lista circoscrizionale per le elezioni regionali. L'assemblea di federazione e' competente a dirimere conflitti politici circa le alleanze elettorali dei comuni.
10. L'assemblea di federazione puo' demandare ai circoli di competenza, la definizione della lista per le elezioni comunali del capoluogo di provincia non indicato quale citta' metropolitana dalla legislazione vigente.
11. L'assemblea di federazione, qualora non siano previste dal presente statuto o dai regolamenti maggioranze qualificate, approva le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti senza necessita' per la validita' delle stesse di quorum costitutivi.
 
Art. 12.
Presenza delle minoranze negli organi collegiali
non esecutivi

1. MDP promuove la presenza delle eventuali minoranze all'interno degli organi collegiali non esecutivi, riservando loro una quota pari ai voti ottenuti nel congresso.
 
Art. 13.
Commissariamenti

1. Nei casi di violazione delle norme dello statuto e/o dei regolamenti o di impossibilita' di esercitare le funzioni da parte dell'organismo dirigente, la direzione nazionale, su proposta della segreteria nazionale, puo' intervenire nei confronti delle strutture di federazione, dei coordinamenti territoriali e delle strutture regionali, adottando i provvedimenti di sospensione/revoca degli organismi dirigenti e/o l'eventuale nomina di uno o piu' commissari. Entro centoventi giorni dal provvedimento, dovranno essere ripristinati gli organismi statutari, in caso di sospensione, o convocato il relativo congresso, in caso di revoca.
2. Analoga funzione, nei confronti dei circoli e' attribuita al coordinamento regionale, sentita la federazione competente.
3. Avverso il provvedimento e' ammesso ricorso alla commissione nazionale di garanzia, la quale si esprimera' entro sessanta giorni. In assenza di pronuncia entro il termine di cui sopra da parte della commissione nazionale di garanzia, il provvedimento si intende revocato.
4. Nel caso in cui i provvedimenti di commissariamento intervengano durante la discussione per la formazione delle liste per le elezioni amministrative e/o regionali, il provvedimento puo' essere assunto dal segretario nazionale e dovra' essere ratificato dalla segreteria nazionale entro sette giorni.
 
IV - Principi generali per le candidature e gli incarichi

Art. 14.
Incarichi esecutivi di MDP e limiti temporali

1. Per gli incarichi esecutivi negli organismi collegiali nel medesimo livello, federale, regionale e nazionale, e' posto il limite di due mandati congressuali pieni.
2. Il limite del precedente comma e' posto altresi' per incarichi esecutivi di carattere monocratico.
3. Gli incarichi esecutivi nel movimento sono incompatibili con le cariche di Governo e nelle Giunte regionali e degli altri enti territoriali allo stesso livello (Governo nazionale, Giunte regionali, comunali, etc.). Per i livelli di federazione e di coordinamento territoriale l'incompatibilita' e' da intendersi con gli incarichi nelle Giunte dei comuni capoluogo.
 
Art. 15.
Candidature e doveri delle/gli elette/i

1. La formazione delle liste deve rispettare i principi del pluralismo e della differenza di genere, le liste non coerenti con i precedenti principi non sono ammissibili.
2. La direzione nazionale, integrata dai segretari regionali e dai segretari delle federazioni delle aree metropolitane propone i criteri per la definizione delle candidature di Camera, Senato e Parlamento europeo. L'assemblea nazionale li approva. I criteri sono adottati in tempo utile onde garantire la partecipazione democratiche alle scelte.
3. Le/gli elette/i e i nominati aderenti a MDP si impegnano a collaborare lealmente con gli organismi di MDP per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.
4. Le/gli elette/i hanno il dovere di contribuire al finanziamento del movimento, versando al movimento una quota dell'indennita' e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto dal regolamento economico di competenza e' causa di non candidabilita' a qualsiasi altra carica istituzionale e di decadenza dagli organismi dirigenti.
5. Le/gli elette/i hanno il dovere di rendere conto periodicamente alle elettrici e agli elettori e alle/agli iscritte/i della loro attivita' attraverso il sistema informatico.
6. Non e' candidabile ai consigli regionali o al Parlamento nazionale o europeo chi abbia svolto due mandati pieni consecutivi in qualunque delle medesime assemblee elettive. La deroga individuale e' possibile per la candidatura ai consigli regionali col voto a maggioranza assoluta dell'assemblea regionale, per la candidatura a parlamento nazionale o europeo col voto a maggioranza assoluta dell'assemblea nazionale. Non e' ricandidabile nelle suddette assemblee elettive chi abbia ricoperto tre mandati pieni di consigliera/e regionale o parlamentare nazionale o europeo, anche non consecutivi. La deroga e' possibile col voto a maggioranza qualificata di 2/3 dell'assemblea regionale o dell'assemblea nazionale.
 
V - Principi della gestione finanziaria

Art. 16.
Tesoriera/e nazionale

1. La/il tesoriera/e e' eletta/o dalla assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del segretario.
2. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica, il segretario nomina una/un nuova/o tesoriera/e che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell'assemblea nazionale.
3. La/il tesoriera/e cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del movimento.
4. La/il tesoriera/e e' preposto allo svolgimento di tutte le attivita' di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicita' della gestione, assicurando l'equilibrio finanziario del movimento. La/il tesoriera/e e' abilitata/o a riscuotere eventuali finanziamenti pubblici.
5. La/il tesoriera/e ha la rappresentanza legale del movimento ed i poteri di firma per tutti gli atti, attivita' e rapporti del movimento. A tal fine compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la prestazione di fideiussioni, avalli e/o altre garanzie nell'interesse del movimento.
 
Art. 17.
Comitato di tesoreria

1. Il comitato di tesoreria e' formato da cinque componenti. La/il tesoriera/e ne e' componente di diritto e lo presiede. Quattro componenti sono eletti dall'assemblea nazionale.
2. Il comitato di tesoreria coadiuva la/il tesoriera/e nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie. Il comitato di tesoreria, segnatamente, approva il bilancio consuntivo e quello preventivo redatti dalla/dal tesoriera/e, e autorizza quest'ultima/o a sottoporli alla direzione nazionale per l'approvazione.
3. Il comitato di tesoreria elabora il regolamento economico da sottoporre all'approvazione della direzione nazionale.
 
Art. 18.
Bilanci

1. Annualmente la/il tesoriera/e provvede alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio del movimento in conformita' della normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione. Il bilancio consuntivo e' approvato dalla presidenza nazionale entro il termine previsto dalla legge.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno la/il tesoriera/e sottopone al comitato di tesoreria il bilancio preventivo per l'anno successivo. Tale bilancio preventivo e' sottoposto all'approvazione della direzione nazionale entro il successivo 31 dicembre.
3. Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito di MDP, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte della presidenza nazionale.
4. Il bilancio e' predisposto nei tempi, forme e modalita' indicati dal comitato di tesoreria, anche dai tesorieri di federazione e dei coordinamenti territoriali ed e' approvato dalle rispettive assemblee. A livello di circolo il bilancio e' predisposto dalla/dal tesoriera/e, eventualmente coadiuvato dalla/dal tesoriera/e provinciale, e sottoposto al voto dell'assemblea del circolo medesimo.
5. Il bilancio della struttura regionale e' redatto secondo modelli predisposti dal comitato di tesoreria e deve essere approvato dall'assemblea regionale entro il 30 marzo di ogni anno, ed inviato entro sette giorni dall'approvazione al tesoriere nazionale. Nel caso in cui l'assemblea regionale non abbia provveduto entro i termini stabiliti all'approvazione e all'invio del bilancio ai sensi del periodo precedente, il tesoriere nazionale nomina un commissario ad acta che provvede alla redazione del bilancio e lo sottopone alla assemblea regionale per l'approvazione. Il tesoriere propone alla direzione nazionale il criterio di ripartizione delle risorse alle articolazioni territoriali, con criteri di solidarieta' tenendo in considerazione la contingente presenza di eletti e amministratori nei livelli territoriali.
6. I circoli, le federazioni e i regionali hanno ciascuno la propria autonomia amministrativa e finanziaria e si dotano di un proprio codice fiscale.
 
Art. 19.
Collegio sindacale

1. La direzione nazionale nomina un collegio sindacale composto di due componenti. Le/ i sindaci sono scelti fra soggetti iscritte/i all'Albo dei revisori contabili.
2. Per quanto concerne i doveri e i poteri del collegio sindacale, trovano applicazione in quanto compatibili le norme dettate dagli articoli 2403 e 2403-bis del codice civile.
3. Le/i sindaci restano in carica tre anni e possono essere rinominati solo per un altro mandato.
 
Art. 20.
Patrimonio, utili di gestione,
quota associativa

1. In conformita' alle normative vigenti per le attivita' degli enti non commerciali viene espressamente stabilito che:
MDP e ogni altra articolazione territoriale eventualmente costituita, non possono distribuire agli iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, risorse o capitale, per tutta la durata della associazione, salvo diverse disposizioni di legge;
in caso di scioglimento di MDP, l'eventuale patrimonio e/o avanzo sara' devoluto ad altri enti o associazioni con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita'. In caso di scioglimento di una articolazione territoriale eventualmente costituita il patrimonio e/o l'avanzo sara' devoluto a MDP nazionale e nel caso di contestuale scioglimento di questa ad altri enti o associazioni con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita'.
2. La quota associativa e' intrasmissibile e non da' luogo ad alcuna rivalutazione.
 
VI - Procedure e organi di garanzia

Art. 21.
Commissioni di garanzia

1. L'iscritto che, in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dello statuto e dai regolamenti da questo previsti, venga meno ai principi ispiratori di MDP, puo' essere sottoposto a procedimento disciplinare.
2. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello statuto e dei regolamenti sono svolte dalla commissione nazionale di garanzia, dalle commissioni di garanzia regionali e federali. Le commissioni di garanzia regionali hanno anche competenza rispetto ai coordinamenti territoriali. Ogni congresso elegge le commissioni di garanzia competenti. Ciascuna iscritta/o puo' presentare ricorso alla commissione di garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente statuto e dei regolamenti. Per le controversie a livello di circolo e' sempre competente, in prima istanza, la commissione di federazione o quella regionale per i circoli facenti parte dei coordinamenti territoriali. Il numero massimo dei componenti non puo' superare il 10% dei componenti dell'assemblea elette dai congressi.
3. Avverso le commissioni e' sempre ammesso il ricorso all'organismo di garanzia superiore sulla base delle rispettive competenze.
4. Ciascuna commissione di garanzia elegge al suo interno una/un presidente e nel caso di quella nazionale anche una presidenza. Alla elezione del presidente si applica il limite dei due mandati congressuali pieni.
5. Ciascun iscritto/a ha il diritto alla tutela e alla difesa del proprio buon nome e dell'onorabilita'. Nessun iscritto/a al movimento puo' essere sottoposto a procedimento disciplinare per posizioni assunte nell'esercizio dei diritti sanciti dallo statuto e dai regolamenti, fermo restando l'obbligo dell'osservanza dei doveri statutari e regolamentari, nonche' del rispetto dei diritti degli altri iscritti.
6. Ogni iscritto puo' presentare ricorso alla commissione di garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente statuto, del codice etico e dei regolamenti approvati dalla direzione nazionale.
7. L'iscritto/a contro il quale viene chiesta l'apertura di un procedimento disciplinare deve essere informato, entro il termine di sette (7) giorni, della presentazione di tale richiesta nonche' dei fatti che gli vengono addebitati. L'iscritto/a ha il diritto, in ogni fase del procedimento, di essere ascoltato per chiarire e difendere il proprio comportamento. Qualora, a conclusione del procedimento, sia adottata a suo carico una misura disciplinare, ha il diritto di fare ricorso agli organi di garanzia di livello superiore, sino alla commissione nazionale di garanzia, che si pronuncia in via definitiva.
8. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali costituite a livello federale e' ammesso il ricorso alle commissioni regionali che si pronunciano in via definitiva, salvo i casi in cui il regolamento nazionale di garanzia preveda il ricorso alla commissione nazionale.
9. Le commissioni di garanzia esaminano e deliberano sui ricorsi dopo una fase istruttoria non superiore a trenta (30) giorni, garantendo comunque l'esito definitivo dei ricorsi entro sessanta (60) giorni dall'inizio della procedura. Qualora le commissioni di garanzia non si pronuncino entro detto termine gli atti vengono avocati dalla commissione di garanzia di livello superiore, che delibera entro il termine dei trenta (30) giorni successivi al ricevimento degli atti e provvede a segnalare agli organismi dirigenti del movimento l'omissione di quella commissione che non ha deliberato.
10. Nel caso di impossibilita' di funzionamento delle commissioni per qualunque causa, le relative funzioni sono demandate alla commissione del livello territoriale immediatamente superiore, che esercita la funzione fino alla elezione di una nuova commissione. La relativa assemblea, entro novanta (90) giorni procede all'elezione della nuova commissione.
 
Art. 22.
Sanzioni disciplinari

1. Le commissioni di garanzia irrogano le sanzioni derivanti dalle violazioni allo statuto e ai regolamenti, in misura proporzionale al danno recato al movimento.
2. Le sanzioni applicabili, a seconda della gravita' del caso sono nell'ordine:
a) richiamo;
b) sospensione all'esercizio dei diritti riconosciuti all'iscritto fino a un massimo di dodici mesi;
c) rimozione dagli incarichi interni a MPD;
d) allontanamento dal movimento.
3. La commissione nazionale di garanzia e' competente in unica istanza per tutte le questioni attinenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali.
4. I ricorsi sono redatti in forma scritta, a pena di inammissibilita', in modo quanto piu' possibile circostanziato, indicando puntualmente le disposizioni che si ritengono violate. A essi e' allegata la documentazione eventualmente ritenuta utile al fine di comprovarne i contenuti. La documentazione deve essere sottoscritta dal ricorrente, ovvero da un suo rappresentante sulla base di apposita delega, corredata dalla copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore e del rappresentante.
5. A pena di inammissibilita' i ricorsi devono pervenire, anche via fax o e-mail, presso il luogo o all'indirizzo ufficiale della competente commissione di garanzia, entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data in cui si e' venuti a conoscenza degli atti e/o dei fatti oggetto di ricorso, salvo diversi e piu' ridotti termini previsti dai regolamento di garanzia per l'elezione delle assemblee rappresentative interne. Qualora il ricorso riguardi atti o violazioni attribuibili a precise persone fisiche, il ricorrente deve, contestualmente all'invio alla commissione di garanzia, inviarne copia alla controparte.
6. Le commissioni, entro trenta giorni (30) a decorrere dalla data di ricezione del ricorso, effettuano opportune verifiche, istruttorie, audizioni. Esse devono in ogni caso garantire l'esito del ricorso entro il tempo massimo di sessanta (60) giorni dall'inizio della procedura. Qualora nel corso delle relative istruttorie una commissione ritenga che il caso in esame assuma rilievo nazionale, puo' rinviare alla commissione nazionale di garanzia che inappellabilmente decide entro i trenta (30) giorni successivi alla ricezione del ricorso.
7. Un ricorso avente il medesimo oggetto non puo' essere ripresentato nei sei mesi seguenti dalla pronuncia in secondo grado della commissione di garanzia competente.
8. Per ogni altro aspetto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda al regolamento nazionale delle commissioni di garanzia, approvato dalla assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
 
Art. 23.
Votazioni e gruppi dirigenti

1. Tutte le votazioni, ivi comprese quelli sugli atti che impegnano MDP, sono a scrutinio palese, eccetto quelle relative alle persone, che sono sempre a scrutinio segreto, salvo che l'unanimita' degli aventi diritto presenti decida altrimenti.
2. Per la composizione degli organi non esecutivi e l'elezione dei delegati, nonche' delle commissioni di garanzia ove la discussione congressuale sia su documenti politici contrapposti, si adotta il criterio proporzionale sulla base dei voti ottenuti da ciascun documento.
3. Le assemblee e gli organismi ai diversi livelli, riconoscendo la parita' di genere come elemento costitutivo di MDP, dovranno assicurare che la presenza di un genere rispetto all'altro nelle liste per l'elezione degli esecutivi e per quelle delle competizioni elettorali a tutti i livelli e nel rispetto dei principi di cui all'art. 51 della Costituzione, non sia inferiore al 40%. Per garantire sempre questo rapporto, nella votazione di liste a tutti i livelli, si procedera' alle nomine degli/delle eletti/e attraverso il meccanismo dello «scorrimento», ossia qualora l'esito delle votazioni delle liste non rispetti la percentuale del 40% di un genere, si procedera' con la sostituzione degli ultimi degli eletti del genere sovra rappresentato con i primi dei non eletti dell'altro genere.
 
Art. 24.
Modifiche allo statuto

1. Le modifiche allo statuto, ivi comprese quelle al simbolo e alla denominazione, se richieste tra un congresso nazionale e l'altro, da qualsiasi struttura organizzativa di MDP sono presentate alla segreteria nazionale che le esamina e le sottopone con parere motivato, all'approvazione dell'assemblea nazionale.
2. L'assemblea nazionale le rende effettive solo se approvate con la maggioranza dei suoi componenti.
3. La direzione nazionale e' autorizzata ad apportare i necessari adeguamenti che dovessero rendersi necessari a seguito della approvazione di disposizioni di legge.
4. In sede di prima applicazione le modifiche e/o le integrazioni allo statuto, come eventualmente indicate e richieste dalla commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, saranno apportate dai soci fondatori e unici membri del coordinamento politico del movimento, i quali hanno provveduto a depositare lo statuto a mezzo di atto pubblico.
 
Art. 25.
Riparto delle risorse tra struttura nazionale
e territoriale

1. Le risorse economiche di cui beneficera' il movimento saranno ripartite tra la struttura nazionale e le strutture regionale nel rapporto di 70% a 30%. Le risorse economiche destinate alle strutture regionali saranno a loro volta ripartite tra queste e le strutture provinciali nel rapporto di 40% a 60%.
 
Art. 26.
Tutela della privacy

1. MDP tutela la privacy dei propri elettori, iscritti e donatori rispettando il dettato normativo del decreto legislativo n. 196 del 2003 sulla protezione dei dati personali.
 
Art. 27.
Accordi politici o confluenza
in altro soggetto politico

1. Gli accordi con altri soggetti politici che abbiamo valore vincolante per l'MDP o la sua confluenza in altro soggetto politico, vengono approvati con il voto della maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea nazionale. In caso di mancata convocazione del congresso costituente, la decisione viene demandata all'assemblea composta dai costituenti e dai componenti dei gruppi parlamentari di riferimento del movimento.
 
Art. 28.
Norme transitorie

1. Per lo svolgimento del primo congresso costitutivo, che sara' tenuto entro l'anno 2018, l'assemblea composta dai soci fondatori e unici membri del coordinamento politico del movimento, i quali hanno provveduto a depositare lo statuto a mezzo di atto pubblico e dai componenti dei gruppi parlamentari di riferimento del movimento nomina una commissione congressuale che redige il testo del regolamento da porre all'approvazione da parte dell'assemblea stessa.
 
Art. 29.
Scioglimento

1. Lo scioglimento del movimento viene approvato con il voto della maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea nazionale. In caso di mancata convocazione del congresso costitutivo, la decisione viene demandata all'assemblea composta dai soci fondatori e unici membri del coordinamento politico del movimento, i quali hanno provveduto a depositare lo statuto a mezzo di atto pubblico e dai componenti dei gruppi parlamentari di riferimento del movimento.
2. In caso di scioglimento la devoluzione del patrimonio residuo si svolge ai sensi delle leggi vigenti.».
 
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