Gazzetta n. 291 del 14 dicembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 29 novembre 2017
Revoca del consiglio di amministrazione della «Assicuriamoci», in Mercato San Severino e nomina del commissario governativo.


IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali

Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta dall'Associazione di rappresentanza Confcooperative nei confronti della societa' cooperativa «Assicuriamoci societa' cooperativa», con sede in Mercato San Severino (SA) conclusa in data 25 ottobre 2016 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 6 febbraio 2017 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Tenuto conto che dalle risultanze ispettive e' emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di trenta giorni le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva ma che, in sede di accertamento, talune gravi irregolarita' risultavano non sanate e piu' precisamente: nel bilancio d'esercizio 2015 depositato presso il registro imprese non risultava allegata la relazione del collegio sindacale in violazione dell'art. 2435, primo comma, del codice civile; nella nota integrativa al bilancio d'esercizio 2015 non erano state riportate le prescritte informazioni in merito alla gestione societaria, in particolare non si erano riscontrati elementi tali da giustificare la riorganizzazione societaria con la creazione di due societa' controllate, anche in presenza di una stessa governance; il libro delle determinazioni del Consiglio di amministrazione non recava le delibere di ammissione di tutti i soci che compongono la compagine sociale; il libro soci non risultava aggiornato; non risultava versato il contributo di revisione per il biennio 2015/2016; dalla lettura del verbale dell'adunanza dell'assemblea di approvazione del bilancio 2015, risultavano presenti tutti i circa settecento soci, mentre dal foglio presenze esibito al revisore dal Presidente i soci presenti risultavano in tutto sei;
Considerato che il revisore, nelle conclusioni del verbale, evidenzia che dalla lettura dei verbali delle adunanze del collegio sindacale si rilevano gravi rilievi formulati dall'organo di controllo culminati in una relazione con giudizio negativo sul bilancio 2015 e nella denuncia di gravi irregolarita'; in particolare, i sindaci nel corso delle verifiche periodiche effettuate nel 2016 hanno rilevato: a) l'inadeguatezza dell'assetto organizzativo e di quello amministrativo-contabile che non hanno consentito di effettuare un controllo completo sulla contabilita' delle partecipate; b) la mancata convocazione dei sindaci per l'assemblea chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015; c) la mancata lettura e discussione della relazione dell'organo di controllo nel corso dell'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio 2015 e delle criticita' in essa evidenziate; d) l'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2015 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 parte II del 29 ottobre 2016; e) la relazione dell'organo di controllo al predetto bilancio e' stata redatta in data 4 ottobre 2016 mentre il progetto di bilancio risulta approvato dal Consiglio di amministrazione in data 3 ottobre 2016 con voto unanime dei suoi componenti;
Vista la nota 369326, trasmessa in data 11 settembre 2017, con la quale e' stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile, che e' risultata correttamente consegnata nella casella di posta elettronica certificata della cooperativa;
Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito della comunicazione di avvio del procedimento;
Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;
Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;
Tenuto conto, altresi', che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestivita' nel subentro nella gestione affinche' il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;
Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilita' all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificita' della procedura come sopra illustrata;
Considerato che non si provvede alla preliminare acquisizione del parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78 a tutt'oggi non ricostituito ne' operativo atteso che le ragioni che rendono urgente il subentro del commissario governativo nella gestione dell'ente non risultano conciliabili con i tempi del rinnovo del Comitato medesimo;
Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae del dott. Giulio Trimboli;

Decreta:

Art. 1

Il Consiglio di amministrazione della societa' cooperativa «Assicuriamoci», con sede in Mercato San Severino (SA), C.F. 05241660652, costituita in data 11 marzo 2014, e' revocato.
 
Art. 2

Il dott. Giulio Trimboli, nato a Salerno il 17 ottobre 1973, ivi residente in via Francesco Paolo Volpe, n. 19, (C.F. TRMGLI73R17H7030), e' nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.
 
Art. 3

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.
 
Art. 4

Il compenso spettante al commissario governativo sara' determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 29 novembre 2017

Il direttore generale: Moleti
 
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