Gazzetta n. 291 del 14 dicembre 2017 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI
COMUNICATO
Statuto del partito politico «Democrazia Solidale - Demo.S» iscritto nel registro dei partiti politici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.


STATUTO DELLA «DEMOCRAZIA SOLIDALE - DEMOS. S»

Art. 1.
Denominazione, sede sociale e simbolo

Nel rispetto della Costituzione della Repubblica italiana e delle leggi vigenti in materia, e' costituita, quale partito politico nazionale, l'associazione denominata «Democrazia Solidale - Demo. S» ovvero nella forma abbreviata anche solo «Demo.S».
L'associazione ha sede in Roma, via Annibal Caro n. 18.
E' fatta salva la possibilita' di costituire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero, previa autorizzazione degli organi competenti.
La descrizione del simbolo «Democrazia Solidale - Demo S», che si allega al presente atto contraddistinto con la lettera «A», e' la seguente: «un cerchio contenente una riga orizzontale: nella parte inferiore, sullo sfondo rosso, la scritta DEMOCRAZIA SOLIDALE in bianco su due righe parallele; nella parte superiore, sullo sfondo bianco, trovano posto tre figure umane stilizzate di colore rosso scuro, che emergono dalla fascia rossa; sopra di loro un drappo azzurro con varie sfumature di colore sale ad S verso il bordo del cerchio; sul drappo vi sono poste a cerchio le dodici stelle gialle della bandiera europea».
Eventuali modifiche del simbolo e della denominazione ai soli fini elettorali nelle elezioni politiche, amministrative e regionali sono demandate al presidente, sentito il coordinatore nazionale ed il consiglio direttivo.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2.
Finalita' e scopi

L'associazione ha lo scopo di promuovere, implementare, condividere e costruire una cultura politica fondata sul bene comune. Una cultura politica che faccia da ponte tra istituzioni e territorio, tra centro e periferie.
Come si legge nel manifesto dell'associazione: «il forte individualismo sociale ci sembra una seria minaccia alla coesione del Paese e al suo sviluppo. La nostra e' una proposta comunitaria, che si oppone a tutti i fenomeni disgregatori della nostra societa'. Siamo convinti che la qualita' di una societa' dipende da un fondamentale indicatore morale e sociale: la vita dei piu' deboli. E' vera comunita' non quella che si contrappone al nemico, ma quella capace di prendersi cura di chi e' in difficolta': associazione tra uguali ma anche capacita' di solidarieta'. Vogliamo dare rilievo alla famiglia, al welfare, all'istruzione, alla cittadinanza. Il nostro obiettivo e' l'unita' nazionale e la coesione sociale.
Le istituzioni devono riflettere la volonta' dello stare insieme. Un'identita' nazionale plurale, inclusiva e aperta, deve superare le barriere - invisibili ma reali - che separano gli italiani: quelle tra le generazioni, che rendono oggi cosi' difficile per i giovani costruire il loro futuro e cosi' amara la vita di molti anziani; tra occupati e disoccupati; tra lavoratori e pensionati, stabili e precari; tra interessi privati e interessi pubblici; tra Nord e Sud; tra uomini e donne, ancora penalizzate nel lavoro e nella vita sociale; tra italiani nati nel paese e "nuovi" italiani.
Vogliamo un Paese capace di valorizzare le sue eccellenze e impegnato nella salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali, della cultura e dei suoi cittadini nel mondo.
Pensiamo di poter dare un apporto soprattutto a partire da tre sensibilita' che sono legate al nostro percorso personale e collettivo:
un cattolicesimo democratico laicamente impegnato;
un'idea comunitaria e non individualista della democrazia;
un autonomismo responsabile e solidale, filo conduttore di una Italia unita ma plurale».
 
Art. 3.
Soci e adesioni

Possono iscriversi a «Democrazia Solidale - Demo S» tutti i cittadini italiani e stranieri di eta' maggiore di sedici anni che, condividendo i principi, le finalita' ed il programma politico, vi abbiano formalmente aderito, impegnandosi a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi secondo le attitudini e capacita' di ognuno.
La partecipazione all'associazione e', quindi, libera e volontaria ed e' assicurata a tutti coloro che riterranno di riconoscersi nei suoi valori fondanti, anche come esemplificati all'articolo che precede, e che ne condivideranno i programmi e il funzionamento di volta in volta elaborati e condivisi.
La domanda di adesione va compilata e sottoscritta su apposito modulo (anche telematico) e comporta il versamento della quota associativa annuale secondo le norme previste con separato regolamento. Con l'adesione a «Democrazia Solidale - Demo S», gli iscritti accettano il presente statuto, il codice etico e gli eventuali successivi regolamenti interni.
Il coordinatore nazionale provvede all'attivazione di un «sito internet», contenente ogni utile indicazione per procedere all'adesione all'associazione. Provvede altresi' all'approntamento dei piu' idonei strumenti di comunicazione, oltre che all'adesione dell'associazione ai correnti «social network», con lo scopo di favorire la partecipazione diffusa dei cittadini all'attuazione del suo programma politico, procurando soprattutto che tale partecipazione risulti il piu' possibile consapevole e determinata, fondata su dibattito e permanente possibilita' di scambio d'opinioni.
 
Art. 4.
Diritti e doveri degli iscritti

Tutti gli associati hanno diritto:
a) di partecipare effettivamente alla vita dell'associazione;
b) di partecipare all'assemblea con diritto di voto;
c) di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto;
d) di partecipare a tutte le attivita', iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
e) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;
f) di esprimere il proprio voto per l'approvazione del rendiconto di esercizio e per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni.
Tutti gli associati sono tenuti:
a) ad osservare il presente statuto, il codice etico, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) a frequentare l'associazione, collaborando a titolo personale e gratuito con gli organi sociali per la realizzazione delle finalita' associative;
c) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attivita';
d) a versare il contributo associativo annuale.
 
Art. 5.
Perdita della qualifica di associato

La qualita' di associato si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso, a norma di quanto previsto dall'art. 24, comma 2 del codice civile.
Previa proposta del consiglio direttivo, sentiti il presidente ed il coordinatore nazionale, l'esclusione degli associati e' deliberata dall'assemblea straordinaria:
per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione;
per ogni altro grave motivo a norma di quanto previsto dal codice etico e dai successivi regolamenti approvati dal consiglio direttivo.
In ogni caso, l'associato decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno.
Contro l'esclusione e' ammesso reclamo al collegio nazionale dei probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione.
 
Art. 6.
Associazioni federate

L'associazione puo' stipulare patti federativi con altri soggetti politici nazionali e locali, in particolare quando questi operano in realta' autonome. Tali soggetti, dotati di autonomia politica, organizzativa, finanziaria e statutaria, condividono gli obiettivi e il programma politico nazionale di Democrazia Solidale. Possono altresi' federarsi a Democrazia Solidale associazioni di natura culturale e sociale. Gli accordi alla base dei patti federativi sono approvati e sottoscritti dal presidente di Democrazia Solidale e dal rappresentante legale del soggetto politico federato e precisano i dettagli delle modalita' di sostegno reciproco.
 
Art. 7.
Organi associativi

Sono organi dell'associazione:
1) l'assemblea nazionale dei soci;
2) il presidente;
3) il coordinatore nazionale;
4) il consiglio direttivo;
5) il tesoriere;
6) il collegio nazionale dei probiviri;
7) il comitato di garanzia.
L'associazione si riserva di adeguare la propria struttura interna e territoriale con appositi, separati regolamenti, qualora dovesse sorgerne la necessita'.
 
Art. 8.
Assemblea nazionale dei soci

L'assemblea dei soci e' l'organo deliberativo e si compone da tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto ad un voto in assemblea. Ciascun socio puo' delegare, con apposito atto scritto, ad altro socio la propria partecipazione all'assemblea; ogni socio presente in assemblea puo' essere portatore fino ad un massimo di due (2) deleghe di voto.
L'assemblea e' convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno dal presidente. L'assemblea puo' inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria su richiesta:
del consiglio direttivo;
del presidente o del coordinatore nazionale;
di almeno un terzo dei soci, previa richiesta scritta e motivata al presidente.
Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal coordinatore nazionale.
Le convocazioni sono effettuate anche mediante avviso telematico all'indirizzo e-mail degli associati (ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione con almeno sette giorni di anticipo), contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.
Il presidente dell'assemblea nomina un segretario dell'assemblea e accerta la regolarita' della convocazione e della costituzione dell'assemblea e il diritto ad intervenire.
Delle riunioni dell'assemblea si redige un verbale firmato dal presidente, dal segretario e dal coordinatore nazionale dell'associazione.
L'assemblea in sede ordinaria e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione qualunque sia il numero di soci presenti e delibera a maggioranza dei presenti.
L'assemblea in sede straordinaria e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione sugli argomenti di competenza l'assemblea straordinaria potra' deliberare validamente con la maggioranza di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli iscritti in regola con il versamento della quota annuale.
Le deliberazioni prese in conformita' alla legge e allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.
E' di competenza dell'assemblea ordinaria:
la nomina del presidente e del coordinatore nazionale;
l'approvazione di eventuali regolamenti proposti dal presidente e del coordinatore nazionale;
l'approvazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;
deliberare sulle questioni riguardanti l'attivita' dell'associazione per l'attuazione delle sue finalita' secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
nominare il tesoriere;
deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente.
E' di competenza dell'assemblea straordinaria:
le modifiche dello statuto;
lo scioglimento dell'associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.
 
Art. 9.
Il presidente

Il presidente dell'associazione e' eletto dall'assemblea nazionale secondo il regolamento approvato dal consiglio direttivo, dura in carica due anni ed e' rieleggibile. Egli e' il rappresentante legale dell'associazione, compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa e ricopre la carica di presidente del consiglio direttivo e del comitato di garanzia. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al coordinatore nazionale.
A titolo meramente esemplificativo, il presidente svolge tra l'altro i seguenti compiti:
a) dirige l'associazione con l'utilizzo dei poteri e delle attribuzioni conferitigli dall'assemblea nazionale dei soci;
b) e' responsabile della conduzione e del buon andamento degli affari sociali;
c) firma gli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi;
d) puo' delegare le proprie funzioni e competenze al coordinatore nazionale;
e) sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo;
f) in accordo col coordinatore nazionale, sentito il consiglio direttivo, puo' assumere decreti d'urgenza che devono essere ratificati tempestivamente dal consiglio direttivo.
Al presidente spettano inoltre tutte le attribuzioni che non sono statutariamente conferite ad altri organi dell'associazione.
 
Art. 10.
Coordinatore nazionale

Il coordinatore nazionale coordina l'attivita' dell'associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente, nomina i referenti sul territorio in accordo col Presidente e dopo la deliberazione del consiglio direttivo; svolge ogni altro compito a lui demandato dal presidente.
Il coordinatore nazionale coadiuva il presidente nell'esplicazione delle attivita' esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'associazione e per il raggiungimento delle sue finalita'.
Il coordinatore nazionale puo' rappresentare l'associazione in assenza del presidente.
Il coordinatore nazionale avra' cura, in particolare, di promuovere e rappresentare pubblicamente l'associazione, di promuovere e coordinare la diffusione dell'associazione sul territorio nazionale.
Il coordinatore nazionale sottopone all'assemblea o al consiglio direttivo le domande di ammissione dei nuovi soci, cura i rapporti tra i soci e l'associazione, provvede al tesseramento dei nuovi soci e all'aggiornamento del registro relativo.
Il coordinatore nazionale, cosi' come gli altri membri del consiglio direttivo, resta in carica due anni.
 
Art. 11.
Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo e' composto da cinque (5) membri nominati dall'assemblea nazionale dei soci tra i soci stessi, di cui almeno due tra i soci fondatori dell'associazione.
Il consiglio dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Del consiglio direttivo fanno parte il presidente e il coordinatore nazionale. Il consiglio puo' nominare uno o piu' vice presidenti, i quali sostituiscono il presidente in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa. Il consiglio direttivo designa un componente segretario con il compito di redigere i verbali del consiglio.
A titolo esemplificativo, il consiglio direttivo ha tra l'altro il compito di:
deliberare sulle questioni riguardanti l'attivita' dell'associazione per l'attuazione delle sue finalita' secondo le direttive dell'assemblea nazionale dei soci e del presidente, assumendo tutte le iniziative del caso;
approvare lo schema di bilancio preventivo e lo schema di rendiconto economico-finanziario;
deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote associative;
deliberare sull'esclusione dei soci;
deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente o dal coordinatore nazionale.
Il consiglio direttivo potra' stilare uno o piu' regolamenti per il funzionamento dell'associazione che saranno sottoposti all'assemblea nazionale dei soci. Lo stesso potra' inoltre delegare alcune sue attribuzioni ad uno o piu' dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri. Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate con comunicazione scritta inviata (anche per via telematica) almeno tre giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo puo' essere convocato per telegramma, fax o e-mail almeno un giorno prima della riunione. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la meta' dei suoi membri.
Il consiglio e' presieduto dal presidente e, in sua assenza, dal piu' anziano d'eta' dei presenti. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti per alzata di mano. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Delle riunioni del consiglio verra' redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verra' sottoscritto dal presidente e dal segretario. Qualora venisse a mancare uno o piu' membri del consiglio direttivo, gli altri integreranno il consiglio per cooptazione.
I membri cooptati dureranno in carica fino alla scadenza del consiglio che li ha cooptati. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri, tutto il consiglio decadra' e l'assemblea dovra' provvedere alla nuova elezione.
 
Art. 12.
Il tesoriere

Sentito il presidente ed il coordinatore nazionale, il tesoriere e' nominato con cadenza annuale dal consiglio direttivo tra i suoi membri e risponde del proprio operato allo stesso consiglio direttivo con relazioni annuali.
E' responsabile del patrimonio dell'associazione, della quale gestisce entrate ed uscite. Firma i mandati di spesa e coordina le iniziative per il reperimento dei fondi anche in collaborazione con i tesorieri regionali.
Il tesoriere ha, tra l'altro, il compito di:
elaborare la bozza del bilancio preventivo e consuntivo che il consiglio direttivo approva e sottopone all'approvazione dell'assemblea nazionale dei soci;
assicurare la corretta tenuta delle scritture contabili di legge e la gestione amministrativa e fiscale conforme alle prescrizioni di legge ed al regolamento interno dell'associazione, nonche' attua le delibere del consiglio direttivo in materia amministrativa;
presentare il rendiconto annuale all'assemblea nazionale dei soci;
assicurare la contabilita' corrente delle spese dell'associazione;
relaziona al consiglio direttivo eventuali inadempienze economiche da parte dei soci.
Al tesoriere possono essere demandate altre funzioni con separato regolamento approvato dal consiglio direttivo.
 
Art. 13.
Collegio nazionale dei probiviri
e relative procedure

Il collegio dei probiviri e' i) composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea tra gli associati che non rivestono alcuna carica all'interno degli organi e delle strutture nazionali o territoriali ed ii) elegge il presidente tra i propri componenti.
Per la validita' delle decisioni e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in caso di parita' di voti prevale quello del presidente. Il collegio nazionale dei probiviri decide entro novanta giorni.
Il collegio nazionale dei probiviri ha, tra l'altro, il compito di:
a) rispondere ai quesiti inerenti l'interpretazione dello statuto e dei regolamenti di applicazione;
b) verificare la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente statuto;
c) vigilare sul rispetto dello statuto e dei regolamenti.
L'azione disciplinare puo' essere promossa presso il collegio nazionale dei probiviri nei confronti di qualsiasi associato per iniziativa di uno o piu' associati e quando vengono denunciati violazioni dello statuto, dei regolamenti e/o comportamenti lesivi degli interessi o della reputazione di «Democrazia Solidale - Demo S». Il collegio nazionale dei probiviri, pervenuto l'atto di deferimento deve, entro 15 (quindici) giorni, trasmetterne copia all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un termine di almeno 30 (trenta) giorni per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari. Garantendo sempre il contraddittorio fra le parti, il collegio medesimo puo' altresi' disporre qualsiasi atto istruttorio e, nelle more della pronuncia, puo' disporre provvedimenti cautelari ovvero revocare quelli gia' adottati.
Il collegio, esaurita la fase istruttoria, trasmette le proprie risultanze al consiglio direttivo, che, fatta salva l'archiviazione, in caso di accertata fondatezza degli addebiti, delibera una sanzione in funzione della gravita' dell'inadempienza tra le seguenti:
a) il richiamo scritto;
b) la sospensione da un mese a un anno;
c) l'espulsione.
Contro la decisione dell'espulsione e/o della sospensione e' ammesso reclamo al comitato di garanzia entro trenta giorni dalla comunicazione.
 
Art. 14.
Comitato di garanzia

Il comitato di garanzia esercita, tra l'altro, le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello statuto e del codice etico dell'associazione, ai rapporti interni della stessa associazione, al rispetto della rappresentanza di genere e delle minoranze, come anche della trasparenza e del sistema informativo di partecipazione.
Il comitato e' composto da tre membri, eletti dall'assemblea nazionale, dal presidente, dal coordinatore nazionale e dal consiglio direttivo secondo appositi regolamenti di attuazione.
I membri del comitato di garanzia durano in carica due anni. Il comitato di garanzia e' presieduto dal presidente dell'associazione e decide definitivamente in grado d'appello in ordine alle pronunce del collegio dei probiviri.
In particolare, al comitato di garanzia sono appellabili le decisioni del collegio dei probiviri, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione agli interessati. Nei successivi 30 (trenta) giorni il comitato decide in via definitiva, dopo aver concesso un termine massimo di 15 (quindici) giorni per eventuali controdeduzioni o memorie, modificando, riducendo od aumentando di intensita' le sanzioni comminate dal collegio dei probiviri.
 
Art. 15.
Struttura organizzativa, rappresentanza di genere
e delle minoranze

L'associazione politica «Democrazia Solidale - Demo S» si articola sul territorio nazionale attraverso idonei modelli organizzativi, regionali, provinciali e comunali, che saranno definiti con appositi regolamenti approvati dal consiglio direttivo.
L'associazione promuove forme di partecipazione associativa tramite la rete ed altre tecnologie telematiche, che saranno operativamente disciplinate da apposito regolamento approvato dal medesimo consiglio direttivo, nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riguardo a quanto disposto dal codice della privacy (decreto legislativo n. 196/2003) e dai provvedimenti e dalle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali.
Ai fini del conseguimento dell'effettiva parita' di genere, in tutti gli organismi collegiali di ogni livello territoriale e nazionale, dovra' essere garantita una percentuale pari almeno al 40% (quaranta per cento) di ciascun genere.
Allo stesso modo, ai fini del conseguimento della rappresentanza delle posizioni minoritarie, in tutti gli organismi collegiali non esecutivi di ogni livello territoriale e nazionale, dovra' essere garantita una rappresentanza percentuale alle eventuali minoranze interne non inferiore al 20% (venti per cento).
 
Art. 16.
Organizzazione territoriale

In via provvisoria e sino a che non sara' provveduto alla compiuta definizione delle organizzazioni a carattere territoriale e dei rispettivi sistemi di funzionamento e di rappresentanza democraticamente eletti tra gli aderenti, l'associazione potra' comunque avere rappresentanza su base regionale, provinciale, cittadina o locale. I coordinamenti regionali provvisori saranno composti ciascuno da tre membri, alla cui nomina dara' luogo il coordinatore nazionale con l'accordo del presidente; il consiglio direttivo provvedera' alla nomina del relativo coordinatore regionale provvisorio su proposta del coordinatore nazionale in accordo col presidente.
I coordinamenti regionali svolgeranno azione tesa a favorire la formazione di aggregazioni di cittadini, anche a carattere spontaneo, che, riconoscendosi nei valori e nel programma politico dell'associazione vorranno concorrerne all'attuazione. Tali aggregazioni, anche costituite nella forma dei circoli, potranno formarsi e costituirsi senza particolari formalita' secondo le modalita' indicate da apposito regolamento approvato dal consiglio direttivo.
Con il medesimo regolamento sono regolati i casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali, attraverso la nomina di uno o piu' commissari straordinari.
Lo stesso regolamento disciplina la fase di contestazione dell'addebito e di contraddittorio con l'organo rappresentativo della relativa articolazione territoriale destinataria del provvedimento.
Il presidente, sentito il coordinatore nazionale ed il consiglio direttivo, determinera' la facolta' di utilizzo della denominazione dell'associazione, che potra' essere tuttavia concessa anche in via temporanea e provvisoria e in qualunque momento insindacabilmente revocata.
 
Art. 17.
Elezioni

Le candidature per le elezioni al Parlamento nazionale e per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono approvate dal consiglio direttivo, sentito il presidente ed il coordinatore nazionale. Le candidature per i consigli delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonche' per l'elezione del presidente di regione e di provincia autonoma, sono discusse e approvate dalla direzione provinciale e regionale competente e trasmesse al consiglio direttivo per la ratifica.
Le proposte di candidatura alle elezioni dei consigli comunali, nonche' per le cariche di sindaco sono discusse e deliberate dall'assemblea locale interessata all'elezione e trasmesse alla direzione provinciale per la ratifica. Per i comuni capoluogo vanno trasmesse per la ratifica alla direzione regionale.
Nel caso di decisioni che comportino un'alleanza politica con partiti non coalizzati con «Democrazia Solidale - Demo S» a livello nazionale, l'organo territoriale competente e' tenuto a chiedere l'autorizzazione al consiglio direttivo.
Tutte le candidature dovranno essere conformi ai criteri stabiliti dal presente statuto e dal codice etico, nonche' da apposito regolamento approvato dal consiglio direttivo, il quale, tra l'altro, dovra' essere improntato ai seguenti principi: uguaglianza di tutti elettori; ineleggibilita' in caso di cumulo di diversi mandati elettivi; rappresentativita' sociale, e territoriale dei candidati; merito e competenza; trasparenza nella procedura di selezione; garanzia dell'obiettivo della parita' tra i generi; rappresentanza delle minoranze interne.
 
Art. 18.
Incandidabilita'

Non sono candidabili ad ogni tipo di elezione anche di carattere interno all'associazione, coloro nei cui confronti ricorra una delle seguenti condizioni: sia stata emessa sentenza di condanna, ancorche' non definitiva ovvero a seguito di patteggiamento, per delitti di corruzione nelle diverse forme previste e di concussione; sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per reati inerenti a fatti che presentino per modalita' di esecuzione o conseguenze, carattere di particolare gravita'; sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorche' non definitive, dalle funzioni espletate, previste dalla legge antimafia, ovvero siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della medesima normativa; vi sia rinvio a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione.
Ove sopravvengano le condizioni di cui ai commi precedenti, gli eletti, i titolari di incarichi all'interno dell'associazione, ovvero il personale di nomina politica, rassegnano le dimissioni dal relativo incarico.
 
Art. 19.
Doveri eletti

Gli eletti devono conformarsi alle iniziative e agli orientamenti dell'associazione, versare alla stessa una quota sulla base del regolamento approvato dal consiglio direttivo, collaborare con lealta' e correttezza con gli altri esponenti dell'associazione per attuare le linee programmatiche deliberate, di volta in volta, dai competenti organi associativi.
 
Art. 20.
Patrimonio sociale e risorse economiche

Il patrimonio dell'associazione e' costituito, tra l'altro, da:
1) contributi degli associati;
2) contributi degli eletti nelle assemblee rappresentative e degli incaricati di funzioni di Governo nazionale e territoriale se non eletti;
3) eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
4) investimenti mobiliari;
5) interessi attivi e altre rendite patrimoniali;
6) somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo ricevuti in conformita' alla legge.
L'associazione puo' trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attivita' da:
1) eredita', donazioni e legati;
2) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
3) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
4) contributi associativi;
5) altre entrate compatibili con le finalita' sociali.
L'associazione provvede ad assegnare alle strutture territoriali le necessarie risorse economiche per il loro funzionamento sulla base di criteri di proporzionalita' che tengano conto, tra l'altro, del numero degli iscritti in ciascuna struttura.
I singoli associati, in caso di recesso, non possono chiedere, a qualsiasi livello, la divisione del fondo comune, ne' pretendere quota alcuna a nessun titolo.
 
Art. 21.
Esercizio sociale, rendiconto economico
e consolidamento dei bilanci

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Su proposta del tesoriere, sentito il presidente ed il coordinatore nazionale, il consiglio direttivo approva il rendiconto economico e finanziario da presentare all'assemblea nazionale ai fini dell'approvazione da parte degli associati, che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura del relativo esercizio.
Ai fini del consolidamento prescritto dalla legge, al bilancio consuntivo dell'associazione sono allegati gli eventuali bilanci consuntivi delle sedi regionali e di eventuali sedi macroregionali, nonche' i bilanci consuntivi di fondazioni e associazioni collegate, la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni dell'associazione nazionale.
 
Art. 22.
Modifiche statutarie

Sulla revisione e/o modifica del presente statuto, previa proposta del consiglio direttivo, sentito il presidente ed il coordinatore nazionale, delibera l'assemblea nazionale dei soci in seduta straordinaria.
 
Art. 23.
Scioglimento e liquidazione

Previa proposta del consiglio direttivo, sentito il presidente ed il coordinatore nazionale, l'assemblea nazionale dei soci, convocata in via straordinaria, puo' decidere lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di tre quarti (3/4) degli aventi diritto, nominando contestualmente uno o piu' liquidatori e determinandone i relativi poteri.
In caso di scioglimento dell'associazione, il relativo patrimonio sara' devoluto ad altre associazioni e/o fondazioni aventi scopi simili nel rispetto delle norme vigenti in materia e secondo le determinazioni dell'assemblea nazionale dei soci.
 
Art. 24.
Giurisdizione esclusiva

Gli elettori e gli iscritti all'associazione e i rappresentanti dei coordinamenti regionali, provinciali e cittadini, nonche' gli esponenti degli organi statutari sono tenuti a ricorrere preventivamente al collegio dei probiviri in caso di controversie riguardanti la propria attivita' associativa, l'applicazione dello statuto e dei regolamenti, i rapporti dell'associazione con i coordinamenti regionali, provinciali e cittadini, nonche' i rapporti tra questi ultimi.
 
Art. 25.
Trasparenza

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 1 e 2 del decreto-legge n. 149/2013, l'associazione assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni riguardanti l'assetto statutario, gli organi associativi, il funzionamento interno, i bilanci con i relativi rendiconti ed ogni altra informazione prescritta dalla legge anche attraverso il proprio sito internet ufficiale www.democraziasolidale.it
 
Art. 26.
Clausole finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dai successivi regolamenti adottati dai competenti organi dell'associazione, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia, anche di carattere regionale e regolamentare.
 
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