Gazzetta n. 291 del 14 dicembre 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 29 novembre 2017 |
Revoca dell'amministratore unico della «Cooperativa Maleventum - societa' cooperativa sociale», in Benevento e nomina del commissario governativo. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Visto l'art. 2545-sexiesdecies del Codice civile; Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni; Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della societa' cooperativa «Cooperativa Maleventum - societa' cooperativa sociale» con sede in Benevento (BN) conclusa in data 16 giugno 2017 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 24 luglio 2017 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-sexiesdecies del Codice civile; Tenuto conto che dalle risultanze ispettive e' emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di trenta giorni le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva ma che, in sede di accertamento, talune gravi irregolarita' risultavano non sanate e piu' precisamente: non risultava aggiornato il libro delle deliberazioni dell'amministratore unico; non risultava aggiornato il libro soci, con particolare riferimento alle quote sottoscritte e versate e alla indicazione della qualifica dei soci; si e' riscontrata una incongruenza tra il regolamento previsto dalla legge n. 142/2001 - che prevede l'applicazione del CCNL delle cooperative sociali - e le comunicazioni UNILAV dove viene indicato il CCNL delle piccole e medie imprese esercenti attivita' di pulizia; la riserva legale evidenziata nel bilancio d'esercizio 2015 non risultava incrementata dall'utile dell'esercizio precedente; non risultava effettuato versamento ai fondi mutualistici del 3% sull'utile d'esercizio riferiti agli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 ai sensi dell'art. 11, legge n. 59/92; non risultava effettuato il versamento del contributo di revisione per il biennio 2013/2014 e 2015/2016, comprensivo di sanzioni ed interessi; l'assemblea dei soci non aveva provveduto a deliberare in merito alla gratuita' o al compenso previsto per l'amministratore; inoltre, da visura camerale effettuata d'ufficio presso il registro imprese, risulta che la cooperativa non ha ancora depositato il bilancio d'esercizio 2016. Vista la nota 478293, trasmessa in data 26 ottobre 2017, con la quale e' stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del Codice civile, che e' risultata correttamente consegnata nella casella di posta elettronica certificata della cooperativa; Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito della comunicazione di avvio del procedimento; Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del Codice civile; Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del Codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico; Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga; Tenuto conto, altresi', che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestivita' nel subentro nella gestione affinche' il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilita' all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, ai fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificita' della procedura come sopra illustrata; Considerato che non si provvede alla preliminare acquisizione del parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78 a tutt'oggi non ricostituito ne' operativo atteso che le ragioni che rendono urgente il subentro del commissario governativo nella gestione dell'ente non risultano conciliabili con i tempi del rinnovo del Comitato medesimo; Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae del dott. Attilio De Nicola:
Decreta:
Art. 1
L'amministratore unico della societa' cooperativa «Cooperativa Maleventum societa' cooperativa sociale» con sede in Benevento (BN), codice fiscale n. 01432700621, costituita in data 3 giugno 2008, e' revocato. |
| Art. 2
Il dott. Attilio De Nicola nato a Napoli il 16 aprile 1966 (codice fiscale DNCTTL66D16F839F), ivi domiciliato in via Del Rione Sirignano, n. 7 e' nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data del presente decreto. |
| Art. 3
Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia. |
| Art. 4
Il compenso spettante al commissario governativo sara' determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.
Roma, 29 novembre 2017
Il direttore generale: Moleti |
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