Gazzetta n. 291 del 14 dicembre 2017 (vai al sommario)
LEGGE COSTITUZIONALE 4 dicembre 2017, n. 1
Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge costituzionale:

Art. 1
Modifica all'articolo 27 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
in materia di sessioni del Consiglio regionale

1. All'articolo 27 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670», dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Possono svolgersi sessioni straordinarie riguardanti i diritti della minoranza linguistica ladina, del gruppo linguistico dei mocheni e del gruppo linguistico dei cimbri».

N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante
approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
come modificato dalla presente legge costituzionale, e' il
seguente:
«Art. 27. L'attivita' del Consiglio regionale si svolge
in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed
alternativamente nelle citta' di Trento e di Bolzano.
Possono svolgersi sessioni straordinarie riguardanti i
diritti della minoranza linguistica ladina, del gruppo
linguistico dei mocheni e del gruppo linguistico dei
cimbri.
Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla
proclamazione degli eletti dei consigli provinciali di
Trento e di Bolzano su convocazione del Presidente della
Regione in carica.»
 
Art. 2
Modifica all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, in materia di norme applicabili ai Consigli
provinciali

1. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo la parola: «articoli» e' inserita la seguente: «27,».

Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 49 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come codificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 49. Ai Consigli provinciali si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 27, 31,
32, 34, 35 e 38.»
 
Art. 3
Modifiche all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione della Giunta
provinciale di Bolzano

1. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) al secondo periodo, le parole: «di due vice Presidenti» sono sostituite dalle seguenti: «di due o di tre vice Presidenti»;
2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «La Giunta provinciale di Bolzano e' composta di tre vice Presidenti, di cui uno appartenente al gruppo linguistico ladino, quando uno dei suoi componenti appartiene a tale gruppo linguistico»;
b) al secondo comma, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco, uno al gruppo linguistico italiano e, nel caso di cui al terzo periodo del primo comma, uno al gruppo linguistico ladino».

Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 50 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato
dalla presente legge costituzionale, e' il seguente:
«Art. 50. La Giunta provinciale di Trento e' composta
del Presidente, del vice Presidente e degli assessori. La
Giunta provinciale di Bolzano e' composta del Presidente,
di due o di tre vice Presidenti e degli assessori. La
Giunta provinciale di Bolzano e' composta di tre vice
Presidenti, di cui uno appartenente al gruppo linguistico
ladino, quando uno dei suoi componenti appartiene a tale
gruppo linguistico.
La composizione della Giunta provinciale di Bolzano
deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici
quali sono rappresentati nel Consiglio della Provincia. I
componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non
appartengono al Consiglio sono eletti dal Consiglio
provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei
suoi componenti su proposta di uno o piu' gruppi consiliari
purche' vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo
linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che
costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta
provinciale. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo
linguistico tedesco, uno al gruppo linguistico italiano e,
nel caso di cui al terzo periodo del primo comma, uno al
gruppo linguistico ladino. Il Presidente sceglie il vice
Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o
impedimento.
Al gruppo linguistico ladino puo' essere riconosciuta
la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche
in deroga alla rappresentanza proporzionale. Nel caso in
cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio
provinciale e questo venga eletto in Giunta, deve
rinunciare all'incarico di Presidente o di vice Presidente
del Consiglio provinciale.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti
del Presidente della Provincia eletto a suffragio
universale e diretto, nonche' la rimozione o le dimissioni
dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo
scioglimento del Consiglio provinciale.»
 
Art. 4
Modifiche all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione degli organi di
vertice degli enti pubblici di rilevanza provinciale e degli enti
locali intermedi

1. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Negli enti pubblici di rilevanza provinciale nei quali sono previsti due vice Presidenti, questi devono appartenere a gruppi linguistici diversi da quello a cui appartiene il Presidente.
Negli enti locali intermedi dei quali fanno parte comuni in cui la maggioranza della popolazione appartiene al gruppo linguistico ladino, la carica di vice Presidente e' ricoperta da persona appartenente a questo gruppo linguistico, salvo che un appartenente a tale gruppo ricopra nel medesimo ente la carica di Presidente».

Note all'art. 4:
- Il testo dell'articolo 62 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato
dalla presente legge costituzionale, e' il seguente:
«Art. 62. Le norme sulla composizione degli organi
collegiali degli enti pubblici locali in Provincia di
Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo
linguistico ladino.
Negli enti pubblici di rilevanza provinciale nei quali
sono previsti due vice Presidenti, questi devono
appartenere a gruppi linguistici diversi da quello a cui
appartiene il Presidente.
Negli enti locali intermedi dei quali fanno parte
comuni in cui la maggioranza della popolazione appartiene
al gruppo linguistico ladino, la carica di vice Presidente
e' ricoperta da persona appartenente a questo gruppo
linguistico, salvo che un appartenente a tale gruppo
ricopra nel medesimo ente la carica di Presidente.»
 
Art. 5
Modifiche all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, in materia di procedura per l'esame dei
capitoli di bilancio e per la loro votazione per gruppi linguistici

1. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: «la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico» sono sostituite dalle seguenti: «la maggioranza dei voti del gruppo linguistico italiano ovvero del gruppo linguistico tedesco»;
b) dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
«I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti del gruppo linguistico ladino sono sottoposti, nel termine di tre giorni, a una commissione di tre consiglieri regionali o provinciali eletta dal Consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, composta da un consigliere appartenente al gruppo linguistico italiano, da uno appartenente al gruppo linguistico tedesco e da uno appartenente al gruppo linguistico ladino, in conformita' alla designazione di ciascun gruppo»;
c) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
«Le commissioni di cui ai commi terzo e quarto, entro quindici giorni, devono stabilire, con decisione vincolante per il Consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli di bilancio e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione e' adottata a maggioranza semplice dalla commissione di cui al terzo comma e all'unanimita' dalla commissione di cui al quarto comma, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente»;
d) al quinto comma, le parole: «Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva,» sono sostituite dalle seguenti: «Se nella commissione di quattro consiglieri non si raggiunge la maggioranza o se nella commissione di tre consiglieri non si raggiunge l'unanimita' su una proposta conclusiva,»;
e) al settimo comma, le parole: «di cui al quarto e quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi quinto e sesto»;
f) al nono comma, le parole: «ai commi terzo, quarto e quinto» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi terzo, quarto, quinto e sesto».

Note all'art. 5:
- Il testo dell'articolo 84 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato
dalla presente legge costituzionale, e' il seguente:
«Art. 84. I bilanci predisposti della giunta regionale
o da quella provinciale e i rendiconti finanziari
accompagnati dalla relazione della giunta stessa sono
approvati rispettivamente con legge regionale o
provinciale.
La votazione dei singoli capitoli del bilancio della
regione e della provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta
della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi
linguistici.
I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la
maggioranza dei voti del gruppo linguistico italiano ovvero
del gruppo linguistico tedesco sono sottoposti nel termine
di tre giorni ad una commissione di quattro consiglieri
regionali o provinciali, eletta dal consiglio all'inizio
della legislatura e per tutta la durata di questa, con
composizione paritetica fra i due maggiori gruppi
linguistici e in conformita' alla designazione di ciascun
gruppo.
I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la
maggioranza dei voti del gruppo linguistico ladino sono
sottoposti, nel termine di tre giorni, a una commissione di
tre consiglieri regionali o provinciali eletta dal
Consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la
durata di questa, composta da un consigliere appartenente
al gruppo linguistico italiano, da uno appartenente al
gruppo linguistico tedesco e da uno appartenente al gruppo
linguistico ladino, in conformita' alla designazione di
ciascun gruppo.
Le commissioni di cui ai commi terzo e quarto, entro
quindici giorni, devono stabilire, con decisione vincolante
per il Consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli
di bilancio e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La
decisione e' adottata a maggioranza semplice dalla
commissione di cui al terzo comma e all'unanimita' dalla
commissione di cui al quarto comma, senza che alcun
consigliere abbia voto prevalente.
Se nella commissione di quattro consiglieri non si
raggiunge la maggioranza o se nella commissione di tre
consiglieri non si raggiunge l'unanimita' su una proposta
conclusiva, il Presidente del Consiglio regionale o di
quello provinciale trasmette, entro sette giorni, il
progetto del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi
alla discussione svoltasi in Consiglio e in commissione,
all'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di
giustizia amministrativa che, entro trenta giorni, deve
decidere con lodo arbitrale la denominazione dei capitoli
non approvati e l'ammontare dei relativi stanziamenti.
Il procedimento di cui sopra non si applica ai capitoli
di entrata, ai capitoli di spesa che riportano stanziamenti
da iscrivere in base a specifiche disposizioni di legge per
un importo predeterminato per l'anno finanziario e ai
capitoli relativi a normali spese di funzionamento per gli
organi ed uffici dell'ente.
Le decisioni di cui ai commi quinto e sesto del
presente articolo non sono soggette ad alcuna impugnativa
ne' a ricorso davanti la Corte costituzionale.
Limitatamente ai capitoli definiti con la procedura di
cui ai commi precedenti, la legge di approvazione del
bilancio puo' essere rinviata o impugnata dal Governo solo
per motivi di illegittimita' concernenti violazioni della
Costituzione o del presente statuto.
Per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti
finanziari della regione e' necessario il voto favorevole
della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento
e di quelli della provincia di Bolzano. Se tale maggioranza
non si forma, l'approvazione stessa e' data da un organo a
livello regionale. Detto organo non puo' modificare le
decisioni in ordine ai capitoli di bilancio eventualmente
contestati in base a quanto previsto ai commi terzo,
quarto, quinto e sesto del presente articolo e definiti con
la procedura ivi contemplata.»
 
Art. 6
Modifiche all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, in materia di trasferimento fuori provincia
del personale di lingua ladina e di ripartizione proporzionale dei
posti nei ruoli speciali della magistratura in provincia di Bolzano

1. All'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al sesto comma, dopo le parole: «del personale di lingua tedesca» sono inserite le seguenti: «e di lingua ladina»;
b) al settimo comma:
1) al primo periodo, le parole: «tra i gruppi linguistici italiano e tedesco» sono sostituite dalle seguenti: «tra i gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «al gruppo linguistico tedesco» sono inserite le seguenti: «e al gruppo linguistico ladino»;
3) al terzo periodo, dopo le parole: «cittadini di lingua tedesca» sono inserite le seguenti: «e ai cittadini di lingua ladina».

Note all'art. 6:
- Il testo dell'articolo 89 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato
dalla presente legge costituzionale, e' il seguente:
«Art. 89. Per la provincia di Bolzano sono istituiti
ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi
alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia.
Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli
uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite
norme.
Il comma precedente non si applica per le carriere
direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il
personale della pubblica sicurezza e per quello
amministrativo del Ministero della difesa.
I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati
per amministrazione e per carriera, sono riservati a
cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi
linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi
stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza
rese nel censimento ufficiale della popolazione.
L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di
lingua tedesca e ladina sara' effettuata gradualmente, sino
al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente,
mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che
per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.
Al personale dei ruoli di cui al primo comma e'
garantita la stabilita' di sede nella provincia, con
esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere
per le quali si rendano necessari trasferimenti per
esigenze di servizio e per addestramento del personale.
I trasferimenti del personale di lingua tedesca e di
lingua ladina saranno, comunque, contenuti nella
percentuale del dieci per cento dei posti da esso
complessivamente occupati.
Le disposizioni sulla riserva e ripartizione
proporzionale tra i gruppi linguistici italiano, tedesco e
ladino dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono
estese al personale della magistratura giudicante e
requirente. E' garantita la stabilita' di sede nella
provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo
linguistico tedesco e al gruppo linguistico ladino, ferme
le norme dell'ordinamento giudiziario sulle
incompatibilita'. Si applicano anche al personale della
magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la
attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua
tedesca e ai cittadini di lingua ladina, fissati nel quarto
comma del presente articolo.»
 
Art. 7
Modifica all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, in materia di integrazione delle Sezioni
del Consiglio di Stato investite dei ricorsi avverso le decisioni
dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di
giustizia amministrativa

1. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, dopo le parole: «al gruppo di lingua tedesca» sono inserite le seguenti: «ovvero al gruppo di lingua ladina».

Note all'art. 7:
- Il testo dell'articolo 93 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato
dalla presente legge costituzionale, e' il seguente:
«Art. 93. Delle sezioni del Consiglio di Stato
investite dei giudizi d'appello sulle decisioni
dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di
giustizia amministrativa di cui all'art. 90 del presente
statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di
lingua tedesca ovvero al gruppo di lingua ladina della
provincia di Bolzano.»
 
Art. 8
Modifica all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, in materia di tutela delle minoranze
linguistiche

1. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio coincidente con quello dei comuni di cui all'articolo 48, terzo comma, la regione e la provincia di Trento possono attribuire, trasferire o delegare funzioni amministrative, compiti o attivita' proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina».

Note all'art. 8:
- Il testo dell'articolo 102 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato
dalla presente legge costituzionale, e' il seguente:
«Art. 102. Le popolazioni ladine e quelle mochene e
cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palu' del
Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle
proprie iniziative ed attivita' culturali, di stampa e
ricreative, nonche' al rispetto della toponomastica e delle
tradizioni delle popolazioni stesse.
Nelle scuole dei comuni della Provincia di Trento ove
e' parlato il ladino, il mocheno o il cimbro e' garantito
l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o
tedesca.
Al Comun General de Fascia, ente sovracomunale
costituito nel territorio coincidente con quello dei comuni
di cui all'articolo 48, terzo comma, la regione e la
provincia di Trento possono attribuire, trasferire o
delegare funzioni amministrative, compiti o attivita'
proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza
linguistica ladina.»
 
Art. 9
Modifiche all'articolo 107 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione della
commissione paritetica per il parere al Governo sugli schemi di
decreto recanti norme di attuazione dello statuto

1. All'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ladino»;
b) al secondo comma, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano puo' rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino».

Note all'art. 9:
- Il testo dell'articolo 107 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato
dalla presente legge costituzionale, e' il seguente:
«Art. 107. Con decreti legislativi saranno emanate le
norme di attuazione del presente statuto, sentita una
commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo
linguistico tedesco o ladino.
In seno alla commissione di cui al precedente comma e'
istituita una speciale commissione per le norme di
attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve
appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di
quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere
al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei
consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o
italiano puo' rinunciare alla designazione di un proprio
rappresentante in favore di un appartenente al gruppo
linguistico ladino.»
 
Art. 10

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito dei rispettivi bilanci.
2. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della commissione paritetica, di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dall'articolo 9 della presente legge costituzionale, sono posti a carico dei rispettivi soggetti rappresentati, i quali vi provvedono nell'ambito dei rispettivi bilanci.

Note all'art. 10:
- Per il testo dell'articolo 107 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, cosi'
come modificato dalla presente legge costituzionale, si
veda la nota all'art. 9.
 
Art. 11

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla promulgazione.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 dicembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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