Gazzetta n. 292 del 15 dicembre 2017 (vai al sommario)
LEGGE 27 novembre 2017, n. 180
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011.
 
Allegato Accordo sulla Cooperazione militare e di difesa tra il Governo della
Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Gabonese Preambolo
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese (denominati in seguito le «Parti» ed individualmente la «Parte»):
confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;
desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della difesa;
accomunati dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca nel settore della difesa rafforzera' le relazioni esistenti tra le Parti. hanno concordato quanto segue: I. Principi e scopi
La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di reciprocita', uguaglianza ed interesse reciproco, avverra' in conformita' con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti dalle due Parti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa. II. Cooperazione generale
1. Attuazione
a. Sulla base di questo Accordo, le Parti potranno elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della difesa, che determineranno le linee guida della stessa cooperazione e prevedranno i luoghi, le date, il numero dei partecipanti nonche' le modalita' di attuazione delle attivita' di cooperazione.
b. Il Piano di cooperazione annuale dovra' essere sottoscritto dagli Ufficiali autorizzati dalle Parti di comune accordo.
c. Le concrete attivita' di cooperazione nel campo della difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della difesa nazionale della Repubblica gabonese.
d. Eventuali consultazioni dei Rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente a Libreville ed a Roma allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonche' eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate Italiane e le Forze Armate Gabonesi.
2. Campi
La cooperazione tra le Parti potra' includere, ma non sara' limitata, ai seguenti campi:
a. politica di sicurezza e di difesa;
b. ricerca e sviluppo, supporto logistico acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;
e. operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
d. organizzazione delle Forze Armate, strutture ed equipaggiamento di unita' militari, gestione del personale;
e. organizzazione ed impiego delle Forze Armate;
f. questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento provocato da attivita' militari;
g. formazione ed addestramento in campo militare;
h. sanita' militare;
i. storia militare;
j. sport militare;
k. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

3. Modalita'
La cooperazione tra le Parti in materia di difesa potra' avvenire secondo le seguenti modalita':
a. visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari;
b. scambio di esperienze tra esperti delle due Parti;
c. incontri tra i Rappresentanti delle Istituzioni della Difesa;
d. scambio di relatori e di personale di formazione, nonche' di studenti provenienti da Istituzioni militari;
e. partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso Organi civili e militari della Difesa, di comune accordo tra le Parti;
f. partecipazione ad esercitazioni militari;
g. partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace ed umanitarie;
h. visite di navi ed aeromobili militari;
i. scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;
j. supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali ed ai servizi di difesa ed associate a questioni attinenti alla difesa;
k. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti. III. Aspetti finanziari
1. Ciascuna Parte sosterra' le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:
a. le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonche' gli oneri relativi ad ogni altra indennita' dovuta al proprio personale in conformita' alle proprie norme;
b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonche' le spese derivanti dalla rimozione e dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.
2. Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ospitante fornira' cure d'urgenza, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate, a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attivita' di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese.
3. Tutte le attivita' condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilita' di fondi delle Parti. IV.Giurisdizione
l. Le Autorita' dello Stato ospitante avranno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile dello Stato ospitato, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detto Stato,
2. Tuttavia, le Autorita' dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare, prioritariamente, la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione vigente dello Stato di origine, per quanto riguarda:
a. i reati ehe minacciano la sicurezza o i beni dello Stato d'origine;
b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con il servizio.
3. Qualora il personale ospitato sopra indicato venga coinvolto, direttamente o indirettamente in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante prevede l'applicazione di sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dello Stato di origine, le parti addiverranno, attraverso consultazioni dirette e nell'osservanza dei rispettivi principi fondamentali, ad un'intesa che salvaguardi il personale interessato. V. Risarcimento danni
1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sara', previo accordo tra le Parti, a carico della Parte inviante.
2. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento delle attivita', ai sensi del presente Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno. VI. Cooperazione nel campo dei materiali per la difesa
1. Categorie di armamenti
Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attivita' relative agli equipaggiamenti di difesa, le Parti si accorderanno in merito ad una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:
a. navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
b. aeromobili ed elicotteri militari e relativi equipaggiamenti;
c. carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
e. armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
f. bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;
g. polveri, esplosivi e propellenti appositamente costruiti per uso militare;
h. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento appositamente costruiti per uso militare;
i. materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
j. materiali specifici per l'addestramento militare;
k. macchine ed equipaggiamento costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
l. equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare;
Il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze armate sara' sviluppato nell'ambito del presente Accordo e potra' essere attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite societa' private autorizzate dai rispettivi Governi.
I rispettivi Governi si impegneranno a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare della Parte cedente.
2. Modalita'
Le attivita' nel settore dell'industria di difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalita':
a. ricerca scientifica, test e progettazione;
b. scambio di esperienze nel campo tecnico;
c. produzione reciproca, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;
d. supporto alle industrie della difesa ed agli enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione di materiali militari.
Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per incoraggiare l'esecuzione del presente Accordo, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, nonche' dei contratti sottoscritti in virtu' delle disposizioni del presente Accordo. 3. Proprieta' Intellettuale
Le Parti si impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprieta' intellettuale derivante da iniziative condotte in conformita' con il presente Accordo ed ai sensi delle leggi nazionali delle Parti e degli Accordi Internazionali in materia sottoscritti dalle Parti. VII. Sicurezza delle informazioni classificate
1. Per «informazione classificata», ai fini del presente Accordo, si intende ogni elemento, documento o materiale classificato, quale che ne sia la forma, sia essa una comunicazione orale o visiva di contenuto classificato o la trasmissione elettrica o elettronica di un messaggio classificato, sotto qualsiasi forma, la cui diffusione non autorizzata potrebbe danneggiare gli interessi di sicurezza delle Parti.
2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e salvaguardate in conformita' con le leggi e i regolamenti nazionali applicabili dalle Parti.
3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Autorita' Nazionale per la Sicurezza/Autorita' designata dalle Parti.
4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza e' la seguente:
===================================================================== | Per la Repubblica | Corrispondenza (in | Per la Repubblica | | Italiana | Inglese) | Gabonese | +=======================+=======================+===================+ |SEGRETISSIMO |TOP SECRET |TRES SECRET | +-----------------------+-----------------------+-------------------+ |SEGRETO |SECRET |SECRET | +-----------------------+-----------------------+-------------------+ |RISERVATISSIMO |CONFIDENTIAL |CONFIDENTIEL | +-----------------------+-----------------------+-------------------+ | | |DIFFUSION | |RISERVATO |RESTRICTED |RESTREINTE | +-----------------------+-----------------------+-------------------+

5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtu' di questo Accordo, da parte di personale delle Parti, avverra' dopo che sia stata accertata la sua necessita' di sapere e sia stata accordata una appropriata abilitazione di sicurezza in conformita' delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
6. Le Parti garantiscono che le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalita' del presente Accordo.
7. Il trasferimento a terze Parti/Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la difesa prevista dal presente Accordo, e' soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorita' competente della Parte originatrice.
8. Ferma restando la immediata vigenza delle clausole contenute nella presente Sezione, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico accordo generale di sicurezza che verra' stipulato dalle rispettive Autorita' nazionali per la Sicurezza o da Autorita' designate a tale scopo dalle Parti. VIII. Risoluzione delle controversie
Qualsiasi controversia risultante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo sara' risolta esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti attraverso i canali diplomatici. IX. Entrata in vigore
Il presente Accordo entrera' in vigore successivamente alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui ciascuna Parte informera' l'altra, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive prescritte procedure nazionali per l'entrata in vigore del presente Accordo. X. Protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisioni e programmi
1. Con il consenso di entrambe le Parti, sara' possibile stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in materia di difesa che coinvolgano organi militari e civili, nei termini del presente Accordo.
2. I Protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformita' con le procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo e non interferiranno con i rispettivi ordinamenti nazionali.
3. I Programmi di sviluppo che consentiranno di attuare il presente Accordo o i relativi Protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della difesa nazionale della Repubblica gabonese, su basi di interesse reciproco, in stretto coordinamento con Ministero degli affari esteri di entrambi i Paesi, per quanto di loro competenza.
4. Il presente Accordo potra' essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite Scambio di Note, attraverso i canali diplomatici.
5. I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalita' indicate nella sezione IX (entrata in vigore). XI. Durata e termine
1. Il presente Accordo rimarra' in vigore fino a quando una delle due Parti decidera', in qualunque momento, di denunciarlo.
2. La denuncia richiesta da una delle due Parti sara' notificata all'altra Parte, per iscritto, attraverso i canali diplomatici, ed avra' effetto novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica.
3. La cessazione del presente Accordo non influira' sui programmi e le attivita' in corso previste dal presente Accordo, se non diversamente concordato tra le Parti.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.
Fatto a Roma il 19 maggio 2011 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, tutti i testi facenti egualmente fede.


Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dalla sezione IX dell'Accordo stesso.
 
Art. 3

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla sezione II, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 5.369 annui ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
 
Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione di quelle di cui alla sezione II, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi alla sezione V dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
 
Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 novembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Alfano, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Pinotti, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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