IL DIRETTORE GENERALE per il trasporto stradale e per l'intermodalita'
Visto l'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare l'art. 1, comma 647 che autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo; Visto l'art. 1, comma 649 della predetta legge, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotti un regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per l'individuazione, la commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 647 e 648, regolamento da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Vista la decisione della Commissione europea C(2016) 8459 del 19 dicembre 2016 con la quale e' stato autorizzato il regime denominato «Marebonus», numero di caso SA.44628 (2016/N); Visto il regolamento di cui al decreto interministeriale 13 settembre 2017, n. 176 emanato in attuazione del succitato art. 1, comma 649, della legge n. 208/2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 289 del 12 dicembre 2017 (nel seguito «Regolamento»); Visto in particolare l'art. 11, comma 2 del predetto regolamento a norma del quale «l'apertura dei termini per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi, unitamente al modello per la presentazione delle domande viene disposta dal Ministero con provvedimento del direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita'»; Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali» convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102 il quale prevede che le amministrazioni dello Stato cui sono attributi per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita'; trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Decreta:
Art. 1
Modalita' di presentazione delle domande
1. Le domande di accesso ai contributi per l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo di cui al Regolamento devono pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalita', via Caraci, 36 - 00157 Roma, specificando con apposita dicitura nell'oggetto «contributo decreto marebonus» entro il termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 2. Le istanze devono pervenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna a mano presso la Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita'. Ai fini della verifica del rispetto del suddetto termine fanno fede, nel primo caso il timbro dell'ufficio postale di spedizione mentre nel secondo caso la ricevuta rilasciata dalla segreteria della suddetta Direzione generale. In alternativa le domande possono essere trasmesse via PEC entro il medesimo termine di cui al precedente comma 1 al seguente indirizzo di posta elettronica: incentivi.trasportointermodale@pec.mit.gov.it In tale ultimo caso fara' fede la data del rapporto di consegna rilasciato dal sistema di posta elettronica certificata. 3. A pena di inammissibilita' devono essere utilizzati i modelli allegati al presente provvedimento i quali saranno anche disponibili in formato elettronico sui siti web istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Soggetto gestore di cui all'art. 4 del regolamento. La domanda, nella forma di cui all'allegato 1 (domanda di ammissione ai contributi) dovra' essere corredata degli allegati n. 2 (progetto per la realizzazione di nuovi servizi marittimi o di miglioramento di servizi esistenti, completa di manifestazione di interesse di almeno tre imprese di autotrasporto clienti del servizio marittimo, dalla copia di eventuali slot agreement per la ripartizione della capacita' della stiva della nave e dalla copia di eventuali convenzioni per le rotte di cui all'art. 7, comma 6 del regolamento) e n. 3 (Impegno al ribaltamento del contributo in favore delle aziende di autotrasporto). 4. La domanda proposta conserva validita' anche nel caso di rimodulazione delle risorse e relativa estensione della misura per l'annualita' 2019 giusta quanto previsto dall'art. 10, comma 1, secondo capoverso del regolamento. 5. Tutta la documentazione che le imprese richiedenti devono presentare ai sensi e per i fini del presente decreto deve essere redatta in lingua italiana ovvero corredata di traduzione giurata in lingua italiana. |