Gazzetta n. 293 del 16 dicembre 2017 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 20 novembre 2017, n. 184 |
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste; Visto l'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2; Vista la proposta della Commissione paritetica, approvata nella riunione del 23 giugno 2017; Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 14 luglio 2017; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto dispone norme in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale. Esso e' adottato in considerazione del disposto degli articoli 44, 117 commi 2 e 3 e 119 della Costituzione, degli articoli 12, 14, 50 comma 5, e 51 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, nonche' dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tenendo presenti gli svantaggi strutturali permanenti propri del territorio montano, la particolare dimensione della finanza regionale rispetto alla finanza pubblica complessiva e le funzioni che la Regione effettivamente esercita, con particolare riguardo a quelle in materia di finanza locale, e agli oneri da essa sostenuti nell'assolvimento delle funzioni proprie, trasferite e delegate.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948. - Il testo dell'art. 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, introdotto dall'art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1993, e' il seguente: «Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione. Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso.».
Note all'art. 1: - Si riporta di seguito il testo vigente degli articoli 44, 117 e 119 della Costituzione: «Art. 44 - Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprieta' terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unita' produttive; aiuta la piccola e la media proprieta'. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.» «Art. 117 - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.» «Art. 119 - I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.». - Si riporta di seguito il testo vigente degli articoli 12, 14, 50 e 51 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta: «Art. 12. - Oltre il gettito delle entrate proprie della Valle, sara' dallo Stato, sentito il Consiglio della Valle, attribuita alla stessa una quota dei tributi erariali. La Valle puo' istituire proprie imposte e sovrimposte osservando i principi dell'ordinamento tributario vigente. Per provvedere a scopi determinati, che non rientrino nelle funzioni normali della Valle, lo Stato assegna alla stessa, per legge, contributi speciali. Lo Stato, inoltre, cede a favore della Valle i nove decimi del canone annuale percepito a norma di legge per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico.» «Art. 14. - Il territorio della Valle d'Aosta e' posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca. Le modalita' d'attuazione della zona franca saranno concordate con la Regione e stabilite con legge dello Stato.» «Art. 50. - Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio della Valle. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale. Entro due anni dall'elezione del Consiglio della Valle, con legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale, sara' stabilito, a modifica degli artt. 12 e 13, un ordinamento finanziario della Regione.» «Art. 51. - Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.». - Si riporta di seguito il testo vigente dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115: «Art. 174 - (ex articolo 158 del TCE). Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite. Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare e' rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni piu' settentrionali con bassissima densita' demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.». |
| Art. 2
Istituzione dei tributi e autonomia nella determinazione delle aliquote
1. Nel rispetto delle norme dell'Unione europea, la Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste puo', con propria legge, nelle materie rientranti nella potesta' legislativa ad essa spettante e in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, istituire tributi propri con riguardo ai presupposti non altrimenti assoggettati ad imposizione. 2. La Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, relativamente ai tributi erariali per i quali la legislazione statale ne prevede la possibilita' e il cui gettito sia ad essa interamente devoluto, puo' modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni nonche' deduzioni, entro il limite massimo dell'imposizione stabilita dalla normativa statale. 3. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al precedente comma sono esclusivamente a carico del bilancio regionale e non comportano alcuna forma di compensazione. |
| Art. 3
Tributi locali
1. Nell'esercizio della propria competenza in materia di finanza locale e negli ambiti di propria competenza, la Regione puo' istituire nuovi tributi locali. 2. La legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento tributario statale, disciplina criteri, modalita' e limiti di applicazione nel proprio territorio di tutti i tributi locali istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge in relazione alle peculiarita' territoriali ed ai contesti economici-sociali di riferimento, definendone le modalita' di riscossione e con facolta' di consentire agli enti locali, nell'esercizio della loro autonomia, di modificarne le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni. |
| Art. 4
Tributi relativi all'agricoltura montana e alla proprieta' e gestioni collettive
1. Ai fini del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale e in considerazione degli svantaggi naturali e demografici dei comuni montani, la Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, nel rispetto delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, con riferimento ai tributi erariali devoluti, puo' prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni anche totali in materia di tasse e tributi relativi all'agricoltura e alle attivita' di trasformazione dei prodotti della stessa, a favore anche delle consorterie e delle altre forme di proprieta' o gestione collettiva operanti nel settore agro silvo pastorale. 2. Gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalla Regione e dagli enti locali della stessa o attuati da soggetti di rilevanza pubblicistica operanti nella stessa, sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo. |
| Art. 5
Ulteriori tributi regionali
1. Sono trasformati in tributi regionali propri, con facolta' per la Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, nel rispetto delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, di sopprimerli o di non istituirli, la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali e l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili. 2. La competenza a disciplinare la tassa automobilistica regionale e' trasferita alla Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, entro i limiti massimi di manovrabilita' previsti dalla legislazione statale. 3. Tutti i tributi riconosciuti alle regioni e alle province in ordine ai quali non sia diversamente disposto dalle vigenti norme d'attuazione costituiscono ad ogni effetto tributi propri derivati della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. Resta ferma ogni altra disposizione in materia dell'ordinamento finanziario regionale. |
| Art. 6
Disposizioni relative all'ordinamento finanziario della Regione
1. Gli effetti per l'ordinamento finanziario della Regione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono modificabili esclusivamente secondo la procedura prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
Note all'art. 6: - Il testo vigente dell'art. 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O., e' il seguente: «525. A decorrere dall'anno 2015, a compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, e' corrisposto alla stessa regione un trasferimento di importo pari a 70 milioni di euro annui.». - Il testo vigente dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e' integralmente riportato nelle note alle premesse. |
| Art. 7
Norma sulla neutralita' finanziaria
1. Qualora siano istituite nel territorio nazionale nuove forme di imposizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti, sono adottate, con le modalita' previste dallo Statuto speciale ai sensi dell'articolo 48-bis, le misure atte ad assicurare la neutralita' finanziaria delle predette normative nei confronti della Regione e dei suoi enti locali.
Note all'art. 7: - Il testo vigente dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e' integralmente riportato nelle note alle premesse. |
| Art. 8
Abrogazioni
1. E' abrogato l'art. 9 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 12. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 novembre 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Minniti, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 8: - Il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2011, n. 48, e' abrogato per effetto del presente decreto legislativo. |
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