Gazzetta n. 294 del 18 dicembre 2017 (vai al sommario)
LEGGE 27 novembre 2017, n. 185
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009.
 

Allegato
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DELL'ECUADOR SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, denominati in seguito le «Parti»;
Confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;
Desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della difesa;
Accomunati dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca nel settore della Difesa rafforzera' le relazioni fra le Parti;
Hanno concordato quante segue:

Articolo 1
Principi di cooperazione

La cooperazione fra le Parti, regolata dai principi di uguaglianza, reciprocita' ed interesse reciproco, avverra' in conformita' con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa.
 
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.
 

Articolo 2
Esecuzione della collaborazione

1. Le attivita' concrete di cooperazione nel campo della difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della difesa della Repubblica dell'Ecuador.
2. Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente a Roma e a Quito allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali accordi specifici ad integrazione e completamento di questo Accordo, nonche' eventuali programmi di cooperazione tra le Forze armate italiane e le Forze armate ecuadoregne.
 
Art. 3
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 5.012 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
 

Articolo 3
Campi della collaborazione

La cooperazione fra le Parti includera', ma non sara' limitata, ai seguenti campi:
a. politica di sicurezza e difesa;
b. ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;
c. conoscenze ed esperienze acquisite a seguito delle operazioni internazionali di mantenimento della pace;
d. formazione, istruzioni, ed addestramento in campo militare;
e. questioni relative all'ambiente e all'inquinamento provocato da attivita' militari;
f. sanita' militare;
g. storia militare;
h. sport militare;
i. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.
 
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 2 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
 

Articolo 4.
Modalita' di cooperazione

La cooperazione fra le Parti in materia di Difesa potra' avvenire secondo le seguenti modalita':
a. visite reciproche di delegazioni di alto livello agli enti militari e civili;
b. scambio di esperienze fra esperti delle due Parti;
c. incontri fra istituzioni della Difesa equivalenti;
d. scambio di relatori e di personale di formazione, nonche' di studenti provenienti da istituzioni militari;
e. partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, seminari, conferenze, dibattiti e simposi organizzati presso organi civili e militari di interesse per la difesa, di comune accordo fra le Parti:
f. partecipazione ad esercitazioni militari;
g. partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
h. visite di navi ed aeromobili militari;
i. scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;
j. supporto alle iniziative commerciali inerenti materiali e servizi di difesa associate a questioni attinenti alla difesa;
k. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.
 
Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 novembre 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Alfano, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Pinotti, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 

Articolo 5.
Cooperazione nel settore degli armamenti

1. Le Parti potranno prendere accordi diretti in merito alla collaborazione nel settore degli armamenti e dello scambio di materiali come anche sulla categoria del materiale e degli equipaggiamenti che potranno essere oggetto dell'attivita' di scambio.
2. L'approvvigionamento di materiali nell'interesse delle rispettive Forze armate sara' attuato o con operazioni dirette fra Stato e Stato o tramite societa' private autorizzate dai rispettivi Governi.
 

Articolo 6.
Cooperazione nel settore dei materiali di difesa

1. Le attivita' nel settore dell'industria di difesa e della politica degli approvvigionamenti della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari avverranno secondo le seguenti modalita':
a. ricerca, test e progettazione;
b. scambio di esperienze in campo tecnico;
c. produzione reciproca, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;
d. approvvigionamento di materiali militari nell'ambito di produzione e programmi comuni richiesti da una delle Parti, secondo quanto stabilito dalle proprie leggi nazionali sull'importazione e sull'esportazione di materiali d'armamento;
e. supporto alle industrie di difesa e agli enti governativi, al fine di avviare la cooperazione nel campo della produzione di materiali militari.
2. Le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprieta' intellettuale derivante da iniziative condotte in conformita' con il presente Accordo e ai sensi delle leggi nazionali delle Parti e degli Accordi internazionali in materia firmati dalle Parti.
 

Articolo 7.
Impegni nel settore dei materiali di difesa

Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per incoraggiare l'esecuzione, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, del presente Accordo e dei contratti firmati ai sensi delle disposizioni del presente Accordo.
 

Articolo 8
Aspetti finanziari

1. Salvo che sia diversamente stabilito, ciascuna Parte sosterra' le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:
a. le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione malattia ed infortuni, nonche' gli oneri relativi ad ogni altra indennita' dovuta al proprio personale in conformita' con le proprie norme;
b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonche' le spese derivanti dalla rimozione e dall'evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.
2. Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ospitante fornira' cure d'urgenza presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze
Parte di provvedimento in formato grafico
armate a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attivita' di cooperazione bilaterale prevista dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese.
3. Tutte le attivita' condotte ai sensi del presente Accordo sono subordinate alla disponibilita' di fondi delle Parti.
 

Articolo 9.
Risarcimento danni

1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sara' a carico della Parte inviante e di comune accordo.
2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o danni causati nello svolgimento delle, o in connessione con, le attivita' ai sensi del presente Accordo, le Parti rimborseranno tale perdita o danno di comune accordo.
 

Articolo 10.
Giurisdizione

1. Le autorita' della Parte ospitante hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione sul personale militare e civile ospite per i reati commessi sul loro territorio e passibili di pena ai sensi della legislazione vigente su quel territorio,
2. Tuttavia, le Autorita' del Paese inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze armate, nei seguenti casi:
a. nei casi in cui le infrazioni minaccino la sicurezza o i beni del Paese inviante;
b. nei casi in cui i reati commessi sono conseguenti ad atti o omissioni - dovuti a comportamento intenzionale o negligente - commessi nel corso di, o in relazione con, l'esercizio delle funzioni assegnate.
3. Nei casi in cui il suddetto personale ospite sia direttamente o indirettamente coinvolto in eventi per i quali le leggi della Parte ospitante prevedono la pena capitale, tale pena non sara' pronunciata, e qualora fosse pronunciata, ad essa non sara' data esecuzione.
 

Articolo 11
Sicurezza delle informazioni classificate

1. Ai fini del presente Accordo, con il termine «informazioni classificate» si intende ogni elemento, documento o materiale classificato, quale che ne sia la forma, sia essa una comunicazione audio o visiva di contenuto classificato o la trasmissione elettrica o elettronica di un messaggio classificato, sotto qualsiasi forma, la cui diffusione potrebbe danneggiare gli interessi di sicurezza delle Parti.
2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo sono utilizzate, trasmesse, conservate, trattate in conformita' con le leggi ed i regolamenti nazionali delle Parti.
3. Le informazioni classificate saranno trasferite soltanto attraverso canali diretti fra Governi approvati dalla Autorita' Nazionale per la Sicurezza/Autorita' Designata dalle Parti.
4. Le classifiche di segretezza sono le seguenti:

===================================================================== |  Per la Repubblica | Corrispondenza (in lingua | Per la Repubblica| | italiana | inglese) | dell'Ecuador | +====================+===========================+==================+ | SEGRETISSIMO | TOP SECRET | SECRETISIMO | +--------------------+---------------------------+------------------+ | SEGRETO | SECRET | SECRETO | +--------------------+---------------------------+------------------+ | RISERVATISSIMO | CONFIDENTIAL | RESERVADO | +--------------------+---------------------------+------------------+ | RISERVATO | RESTRICTED | CONFIDENCIAL | +--------------------+---------------------------+------------------+

5. L'accesso alle informazioni classificate scambiate in virtu' del presente Accordo da parte di personale delle Parti avverra' dopo che sia stata accertata la necessita' di conoscere e sia stato accordato un adeguato nulla osta di segretezza in conformita' con le leggi ed i regolamenti nazionali.
6. Le Parti garantiranno che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate soltanto per gli scopi ai quali sono state destinate espressamente nell'ambito e con le finalita' del presente Accordo.
Il trasferimento a Terzi Organizzazioni Internazionali delle informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente Accordo, e' soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorita' per la Sicurezza della Parte Originatrice.
8. Ferma restando l'immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo/Memorandum relativo alla cooperazione, saranno regolati da uno specifico Accordo generale sulla sicurezza che verra' stipulato dalle rispettive Autorita' Nazionali per la Sicurezza o da Autorita' Designate per la Sicurezza delle Parti.
 

Articolo 12
Risoluzione delle controversie

Le controversie risultanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo sono risolte esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti attraverso i canali diplomatici.
 

Articolo 13
Protocolli aggiuntivi, Emendamenti.
Revisione e Programmi

1. Con il consenso di entrambe le Parti e ai sensi del presente Accordo, e' possibile stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in materia di difesa che coinvolgano organi militari e civili.
2. I Protocolli aggiuntivi che saranno negoziati fra entrambe le Parti saranno redatti in conformita' con le procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo e non interferiranno con le leggi dei rispettivi Paesi di appartenenza.
3. I programmi di sviluppo che consentiranno di attuare il presente Accordo o i relativi Protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della difesa della Repubblica dell'Ecuador, su basi di interesse reciproco, in stretto coordinamento con Ministero degli affari esteri dei due Paesi, per quanto di loro competenza.
4. Il presente Accordo puo' essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti tramite Scambio di Note fra le Parti, attraverso i canali diplomatici.
5. I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalita' indicate nell'articolo 15.
 

Articolo 14
Vigore e denuncia

1. L'Accordo restera' in vigore fino a quando una delle Parti non decida, in qualsiasi momento, di denunciarlo.
2. La risoluzione dell'Accordo richiesta da una delle Parti sara' notificata all'altra Parte per iscritto ed attraverso i canali diplomatici, ed entrera' in vigore novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica.
3. La denuncia del presente Accordo non influisce sui programmi e sulle attivita' in corso previste dal presente Accordo, se non diversamente concordato fra le Parti.
 

Articolo 15
Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore successivamente alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui ciascuna Parte informa l'altra, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive prescritte procedure nazionali per l'entrata in vigore del presente Accordo.
IN FEDE, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma, il 18 novembre 2009 e Quito, il 20 novembre 2009 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, tutti i testi facenti egualmente fede.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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