Gazzetta n. 294 del 18 dicembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 7 novembre 2017, n. 186
Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia» e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), concernente l'adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e dei requisiti della prestazione energetica;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, l'articolo 290, comma 4;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa», che stabilisce valori limite atmosferici da non superare per alcuni inquinanti tra cui il materiale particolato PM10 e PM2.5 ed il biossido di azoto;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 104, recante «Attuazione della direttiva 2010/30/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, recante «Regolamento recante i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2016, n. 51, recante «Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili» e, in particolare, l'allegato I che rinvia, ai fini dell'accesso agli incentivi ivi previsti, al rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto l'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualita' dell'aria nel Bacino Padano sottoscritto il 19 dicembre 2013 dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera a), che prevede l'impegno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di istituire un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti designati dallo stesso Ministero e dai Ministeri dello sviluppo economico e della salute e dalle Regioni e Province autonome del Bacino Padano, finalizzato a svolgere un'istruttoria per favorire un celere e condiviso processo di elaborazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto il decreto direttoriale prot. DVA-DEC-2014-0000055 del 10 marzo 2014 di istituzione del gruppo di lavoro;
Visti gli esiti dell'istruttoria svolta dal gruppo di lavoro, contenuti in un apposito documento acquisito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota dell'11 marzo 2015;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico reso con nota del 26 settembre 2016;
Acquisito il concerto del Ministro della salute reso con nota del 18 ottobre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 18 novembre 2016;
Vista la notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili, come individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione 2, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Individua, inoltre, le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi di qualita', i relativi metodi di prova e le verifiche da eseguire ai fini del rilascio della certificazione ambientale, nonche' appositi adempimenti relativi alle indicazioni da fornire circa le corrette modalita' di installazione e gestione dei generatori di calore che hanno ottenuto la certificazione ambientale.
2. I produttori che intendono richiedere la certificazione ambientale osservano le disposizioni del presente regolamento.
3. Possono essere oggetto di certificazione ambientale ai sensi del presente regolamento le seguenti categorie di generatori di calore, conformi alle norme UNI EN associate a ciascuna categoria ed alle successive modifiche di tali norme:
a) camini chiusi, inserti a legna: UNI EN 13229 - inserti e caminetti aperti alimentati a combustibile solido - requisiti e metodi di prova;
b) caminetti aperti: UNI EN 13229 - inserti e caminetti aperti alimentati a combustibile solido - requisiti e metodi di prova;
c) stufe a legna: UNI EN 13240 - stufe a combustibile solido - requisiti e metodi di prova;
d) stufe ad accumulo: UNI EN 15250 - apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi - requisiti e metodi di prova;
e) cucine a legna: UNI EN 12815 - termocucine a combustibile solido - requisiti e metodi di prova;
f) caldaie fino a 500 kW: UNI EN 303-5 - caldaie per riscaldamento - parte 5: caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale fino a 500 kW - terminologia, requisiti, prove e marcatura;
g) stufe, inserti e cucine a pellet - termostufe: UNI EN 14785 - apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno - requisiti e metodi di prova.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono esser adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettera a)
e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
(Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222, S.O.:
«Art. 4 (Adozione di criteri generali, di una
metodologia di calcolo e requisiti della prestazione
energetica). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i
profili di competenza, con il Ministro della salute e con
il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la
Conferenza unificata, sono definiti:
a) le modalita' di applicazione della metodologia di
calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle
fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi
1 e 2 dell'allegato I della direttiva 2010/31/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010,
sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto
dei seguenti criteri generali:
1) la prestazione energetica degli edifici e'
determinata in conformita' alla normativa tecnica UNI e
CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto
della direttiva 2010/31/UE, su specifico mandato della
Commissione europea;
2) il fabbisogno energetico annuale globale si
calcola per singolo servizio energetico, espresso in
energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalita'
si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del
confine del sistema;
3) si opera la compensazione mensile tra i
fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta
all'interno del confine del sistema, per vettore energetico
e fino a copertura totale del corrispondente vettore
energetico consumato;
4) ai fini della compensazione di cui al numero 3,
e' consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da
fonti rinnovabili all'interno del confine del sistema ed
esportata, secondo le modalita' definite dai decreti di cui
al presente comma;
b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi,
aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazioni
energetiche degli edifici e unita' immobiliari, siano essi
di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni
importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla base
dell'applicazione della metodologia comparativa di cui
all'art. 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti
criteri generali:
1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni
tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi
costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici;
2) in caso di nuova costruzione e di
ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati
con l'utilizzo dell'«edificio di riferimento», in funzione
della tipologia edilizia e delle fasce climatiche;
3) per le verifiche necessarie a garantire il
rispetto della qualita' energetica prescritta, sono
previsti dei parametri specifici del fabbricato, in termini
di indici di prestazione termica e di trasmittanze, e
parametri complessivi, in termini di indici di prestazione
energetica globale, espressi sia in energia primaria totale
che in energia primaria non rinnovabile. (Omissis).».
Si riporta il testo dell'art. 290, comma 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88 - S.O. n. 96:
«Art. 290 (Disposizioni transitorie e finali). -
(Omissis).
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, da
adottare entro il 31 dicembre 2010, sono disciplinati i
requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di
una certificazione dei generatori di calore, con priorita'
per quelli aventi potenza termica nominale inferiore al
valore di soglia di 0,035 MW, alimentati con i combustibili
individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione
2, dell'allegato X alla parte quinta del presente decreto.
Nella certificazione si attesta l'idoneita' dell'impianto
ad assicurare specifiche prestazioni emissive, con
particolare riferimento alle emissioni di polveri e di
ossidi di azoto, e si assegna, in relazione ai livelli
prestazionali assicurati, una specifica classe di qualita'.
Tale decreto individua anche le prestazioni emissive di
riferimento per le diverse classi, i relativi metodi di
prova e le verifiche che il produttore deve effettuare ai
fini della certificazione, nonche' indicazioni circa le
corrette modalita' di installazione e gestione dei
generatori di calore. A seguito dell'entrata in vigore del
decreto, i piani di qualita' dell'aria previsti dalla
vigente normativa possono imporre limiti e divieti
all'utilizzo dei generatori di calore non aventi la
certificazione o certificati con una classe di qualita'
inferiore, ove tale misura sia necessaria al conseguimento
dei valori di qualita' dell'aria. I programmi e gli
strumenti di finanziamento statali e regionali diretti ad
incentivare l'installazione di generatori di calore a
ridotto impatto ambientale assicurano priorita' a quelli
certificati con una classe di qualita' superiore.».
- Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155
(Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla
qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in
Europa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
settembre 2010, n. 216, S.O..
- Il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 104
(Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa
all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse
dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura
ed informazioni uniformi relativa ai prodotti), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2012, n. 168.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri
generali in materia di esercizio, conduzione, controllo,
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la
preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a
norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2013, n. 149.
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22
gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della
legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attivita' di installazione degli
impianti all'interno degli edifici), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61.
- Il testo dell'allegato I, del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 (Aggiornamento
della disciplina per l'incentivazione di interventi di
piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza
energetica e per la produzione di energia termica da fonti
rinnovabili) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo
2016, n. 51, reca: «Criteri di ammissibilita' degli
interventi».
- La direttiva 2015/1535 del 9 settembre 2015 del
Parlamento europeo e del Consiglio (che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione), e' pubblicata nella G.U.C.E. 17
settembre 2015, n. L 241.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto legislativo n. 152 del
2006, si veda nelle note alle premesse.
 
Allegato 1 (articolo 3)

CLASSI DI QUALITA' PER LA CERTIFICAZIONE DEI GENERATORI DI CALORE

1. I generatori di calore di cui all'articolo 1, comma 3, sono certificati sulla base delle classi di prestazioni emissive espresse in Tabella 1. Tabella 1. Classificazione dei generatori di calore

Parte di provvedimento in formato grafico

2. I prodotti caratterizzati da prestazioni inferiori a quelle previste per la classe 2 stelle sono classificati con la classe 1 stella.
3. I valori indicati in Tabella 1 si riferiscono al gas secco in condizioni normali (273 K e 1013 mbar) con una concentrazione volumetrica di O2 residuo pari al 13%.
 
Allegato 2 (articolo 3)

METODI DI PROVA

1. Per il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni previste dalla Tabella 1 dell'allegato 1 si applicano i metodi contenuti nelle seguenti norme tecniche e successive modificazioni: Tabella 2. Metodi di prova di riferimento

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 283 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le seguenti:
a) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con i combustibili individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione 2 dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;
b) organismo notificato: organismo di valutazione della conformita' operante nell'ambito del regolamento UE 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE;
c) certificazione ambientale: il documento attestante l'idoneita' del generatore di calore ad assicurare specifiche prestazioni emissive espressa attraverso l'appartenenza ad una specifica classe di qualita';
d) produttore: la persona fisica o giuridica che fabbrica un generatore di calore oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;
e) classe di qualita': livello di prestazione emissiva del generatore di calore.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 283 del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 283 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
titolo si applicano le seguenti definizioni:
a) impianto termico: impianto destinato alla
produzione di calore costituito da uno o piu' generatori di
calore e da un unico sistema di distribuzione e
utilizzazione di tale calore, nonche' da appositi
dispositivi di regolazione e di controllo;
b) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di
combustione alimentato con combustibili al fine di produrre
calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno
scambiatore di calore;
c) focolare: parte di un generatore di calore nella
quale avviene il processo di combustione;
d) impianto termico civile: impianto termico la cui
produzione di calore e' esclusivamente destinata, anche in
edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla
climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al
riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari;
l'impianto termico civile e' centralizzato se serve tutte
le unita' dell'edificio o di piu' edifici ed e' individuale
negli altri casi;
e) potenza termica nominale dell'impianto: la somma
delle potenze termiche nominali dei singoli focolari
costituenti l'impianto;
f) potenza termica nominale del focolare: il prodotto
del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato
e della portata massima di combustibile bruciato
all'interno del focolare, espresso in Watt termici o suoi
multipli;
g) valore di soglia: potenza termica nominale
dell'impianto pari a 0,035 MW;
h) modifica dell'impianto: qualsiasi intervento che
sia effettuato su un impianto gia' installato e che
richieda la dichiarazione di conformita' di cui all'art. 7
del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
i) autorita' competente: l'autorita' responsabile dei
controlli, gli accertamenti e le ispezioni previsti
dall'art. 9 e dall'allegato L del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 o la diversa autorita'
indicata dalla legge regionale;
l) installatore: il soggetto indicato dall'art. 3 del
decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
m) responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto: il soggetto indicato dall'art. 11, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n. 412;
n) conduzione di un impianto termico: insieme delle
operazioni necessarie al fine di assicurare la corretta
combustione nei focolari e l'adeguamento del regime
dell'impianto termico alla richiesta di calore.».
- Il regolamento (CE) n. 305/2011/UE del 09 marzo 2011
del Parlamento Europeo e del Consiglio (che fissa
condizioni armonizzate per la commercializzazione dei
prodotti da costruzione e che abroga la direttiva
89/106/CEE del Consiglio), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea 4 aprile 2011, n. L 88.
- Per i riferimenti al decreto legislativo n. 152 del
2006, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3
Procedura di certificazione

1. Il produttore richiede a un organismo notificato il rilascio della certificazione ambientale del generatore di calore. Le classi di qualita' per il rilascio della certificazione ambientale dei generatori di calore sono indicate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento. L'organismo notificato effettua le prove secondo i pertinenti metodi riportati nell'allegato 2 costituente parte integrante del presente regolamento, rilascia i rapporti di prova relativi alle prestazioni emissive del generatore di calore, individua la pertinente classe di qualita' e rilascia la relativa certificazione ambientale, entro 9 mesi dalla ricezione della richiesta. Il rilascio e' negato in caso di mancato rispetto dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3.
2. Nel caso in cui il produttore presenti certificazioni rilasciate da enti di paesi dell'Unione europea attestanti l'idoneita' del proprio generatore di calore ad assicurare determinate prestazioni emissive, allegando i rapporti delle prove svolte secondo i pertinenti metodi indicati nell'allegato 2, l'organismo notificato verifica tale documentazione e, in caso positivo, assegna la conseguente classe di qualita' e rilascia la relativa certificazione ambientale, entro 3 mesi dalla ricezione della richiesta.
3. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di etichettatura, il produttore puo' indicare sul generatore di calore certificato il possesso della certificazione unitamente all'indicazione della classe di qualita' di appartenenza.
4. L'organismo notificato provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet di un elenco delle certificazioni ambientali rilasciate.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo accordo con il Ministero dello sviluppo economico, puo' in qualsiasi momento richiedere agli organismi notificati informazioni, anche corredate da apposita documentazione, in merito alle certificazioni ambientali rilasciate ed alle procedure a tal fine applicate. Ai fini della valutazione di tali informazioni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si puo' avvalere dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
 
Art. 4

Indicazioni circa le modalita' di installazione e di manutenzione dei
generatori di calore

1. Ferme restando le vigenti norme in materia di installazione e di manutenzione dei generatori di calore, il produttore che ha ottenuto la certificazione ambientale indica, nel libretto di installazione, uso e manutenzione del generatore di calore, i seguenti dati:
a) la classe di appartenenza;
b) le eventuali ulteriori informazioni necessarie affinche' siano rispettate le prestazioni emissive di cui alla certificazione ambientale;
c) le corrette modalita' di gestione del generatore;
d) il regime di funzionamento ottimale;
e) i sistemi di regolazione presenti e le configurazioni impiantistiche piu' idonee, ivi compresi i valori ottimali del tiraggio per il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione cui deve essere collegato il generatore.
2. In caso di generatori di calore che, al momento del rilascio della certificazione, sono a disposizione del produttore, costui provvede ad integrare il relativo libretto di installazione, uso e manutenzione con i dati di cui al comma 1 prima della loro immissione sul mercato.
3. Per i modelli di generatori di calore gia' immessi sul mercato al momento del rilascio della certificazione, il produttore garantisce l'informazione al pubblico in relazione agli elementi previsti dal comma 1 attraverso altri canali informativi, tra cui il proprio sito internet.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 7 novembre 2017

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Galletti
Il Ministro della salute
Lorenzin
Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda

Visto, Il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 4575
 
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